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Le relazioni sindacali all’interno delle Istituzioni scolastiche

Le relazioni sindacali all’interno delle Istituzioni scolastiche

di Cettina Calì

Attraverso il corretto uso delle relazioni sindacali si favorisce la costruzione di rapporti stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali. Le relazioni sindacali debbono essere improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei possibili conflitti che possono insorgere sui luoghi di lavoro.

Per comprendere meglio il  tema delle relazioni sindacali occorre rammentare alcuni principi portanti del sistema.

L’art.39 della Carta Costituzionale dopo aver sancito la tutela della libertà sindacale, rappresenta che i sindacati più rappresentativi stipulano i contratti collettivi per regolamentare giuridicamente gli interessi di ogni categoria di lavoratori, anche di quelli non iscritti.
L’art.40 sancisce il diritto di sciopero, stabilendo che esso non incide sul rapporto di lavoro e non costituisce un inadempimento contrattuale. 

La Legge n. 775/1970 riconosce l’esistenza dei sindacati nel Pubblico Impiego.

Lo Statuto dei lavoratori – legge n.300/1970 – recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” – rappresenta una delle principali norme della tutela del diritto del lavoro.

La Legge n. 241/1990 introduce il concetto di “Informata partecipazione” e il D. Lgs. n. 29/1993 avvia le nuove norme in materia di contrattazione collettiva.

L’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 definisce le modalità che permettono la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni ed il relativo regolamento elettorale. 

Il D. Lgs. N. 165/2001 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – individua, all’art. 2, le fonti del rapporto di lavoro pubblico articolandole su due livelli: livello legislativo e livello della contrattazione collettiva.

Qualsiasi tipo di “relazione bilaterale”, per  regolamentare i rapporti e gli interessi delle parti coinvolte – pubblica e sindacale – , deve necessariamente  applicare regole e procedure ben precise. 

I “modelli relazionali”, ossia le forme e le modalità con cui si attuano le relazioni sindacali sono regolati dai contratti collettivi di comparto. 

La contrattazione d’istituto, infatti, ha un ruolo primario nel sistema delle relazioni sindacali: è all’interno dei contratti che vengono delineati modalità e livelli delle relazioni sindacali, con ambiti e materie ben distinti.

Le contrattazioni d’istituto, tuttavia, sono soggette ad alcuni vincoli:

– non si può  sottoscrivere un contratto integrativo in contrasto con norme contrattuali di rango superiore o con disposizioni di legge non derogabili o che comporti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (PTOF e bilancio);

– le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

– tutti i compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto rientrano nei trattamenti economici accessori e non possono essere erogati se non corrispondono a prestazioni effettivamente prestate.  

Come ribadito sopra, la corretta informazione è il presuppostobasilare per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Le modalità con le quali, al di là delle prescrizioni ordinamentali, viene gestita la comunicazione e garantita la circolarità delle informazioni, caratterizzano e denotano lo “stile organizzativo” che ciascun Dirigente – pro tempore –  imprime alla governance dell’istituzione scolastica affidatagli.   

“Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa. L’informazione, pertanto, deve essere fornita in tempo utile al fine di consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

Dopo la fase dell’informazione segue quella del confronto che “è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione”. 

Sono inoltre materie di  confronto a livello di singola istituzione scolastica scuola:

– la sicurezza;

– i criteri per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, compreso il bonus docenti; 

– I diritti sindacali;

– i criteri di ripartizione risorse formazione;

– i criteri per utilizzo strumentazione tecnologica fuori orario lavoro (disconnessione); 

– i riflessi sulla qualità del lavoro delle innovazioni tecnologiche; 

– l’ articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;

– i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istruzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; 

– la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

– la proposta di formazione delle classi e degli organici;

– i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Al termine del confronto, è buona prassi redigere una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

Se non vi sono elementi ostativi si può procedere alla sottoscrizione provvisoria della contrattazione integrativa d’istituto, nella quale si obbligano reciprocamente le parti. “Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti”. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta e si concluso entro trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa del contratto integrativo. Mentre il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni, i criteri di ripartizione delle risorse e le diverse modalità di utilizzo, al contrario, possono essere negoziati con cadenza annuale. Bisogna precisare che decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, se non si è raggiunto l’accordo, al fine di non arrecare un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo stesso. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente –  Revisori dei conti – che valuterà l’Ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. In caso di rilievi da parte del predetto organo competente, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi si procede alla sottoscrizione del contratto in via definitiva. 

Utili strumenti di informazione, che possono servire per ricomporre la volontà dei singoli, al di fuori di una logica puramente conflittuale con la controparte datoriale, sono le assemblee sui luoghi di lavoro. Non si può negare che nell’ambito delle assemblee le rappresentanze sindacali esercitano il diritto di informazione e di consultazione nei confronti dei lavoratori ed assumono il compito di avanzare proposte al datore di lavoro. 

“Il personale della scuola ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, in idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico, o con modalità telematiche qualora se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.
Le assemblee che si svolgono a livello di singola scuola, nell’ambito dello stesso comune, possono avere una durata massima di 2 ore. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti ed ATA) non possono essere tenute più di 2 assemblee al mese. (Orientamento Applicativo Aran CIRS2 del 24/02/2021). Non possono essere svolte assemblee in ore coincidenti con gli esami e scrutini finali.
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede, lo specifico ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di sindacalisti esterni sono comunicati al dirigente scolastico con almeno 6 giorni di preavviso (CCNL 2016/18).
La comunicazione dell’assemblea deve essere affissa, lo stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo della scuola; altre organizzazioni sindacali possono presentare, entro 48 ore, richiesta di assemblea per la stessa data e ora, concordando un’assemblea congiunta o separata.
La comunicazione definitiva dell’assemblea o delle assemblee va affissa all’albo dell’istituto, in ognuna delle sue sedi, entro lo stesso termine.
Contestualmente all’affissione all’albo, la comunicazione dell’assemblea deve essere diffusa al personale mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione scritta di partecipazione del personale interessato in servizio nell’orario dell’assemblea; tale dichiarazione, che è irrevocabile, fa fede ai fini del calcolo del monte ore individuale.
Per le assemblee indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, devono essere concordati con il dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo della convocazione. (cit. Salvo Inglima in Dirigenti News – n. 34 del 3 novembre 2022)

Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, nelle quali i docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio. Al contrario, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si stabilirà, all’interno della contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.

Pur essendo le assemblee un diritto dei lavoratori, le stesse non possono essere svolte in ore coincidenti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, o con   operazioni che ne costituiscono il prerequisito per il corretto svolgimento deglistessi. 

“Si precisa che ai sensi del CCNQ 4.12.2017 (Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali), le sole organizzazioni rappresentative hanno, oltre al diritto di indire assemblee durante l’orario di lavoro, la facoltà di:

– nominare propri terminali associativi (art. 3)

– affiggere testi e comunicati, utilizzando ove possibile anche ausili informatici (art. 5)

– utilizzare locali per attività e riunioni (art. 6)

– fruire di distacchi e permessi sindacali (artt. 7 – 10)” (cit. Salvo Inglima in Dirigenti News – n. 34 del 3 novembre 2022)

In conclusione, si rileva che la “gestione” delle relazioni sindacali è senza dubbio un compito che scaturisce direttamente da specifiche norma del nostro Ordinamento e che sancisce in maniera inequivocabile che il Dirigente Scolastico è “titolare” delle relazioni sindacali e deve salvaguardare  e valorizzare le prerogative negoziali come fattore essenziale per un “buon governo” delle istituzioni scolastiche che guida. 

Circolare ARAN 27 gennaio 2022, n. 1

ARAN
Direzione Contrattazione 1
U.O. Relazioni Sindacali

A tutte le Amministrazioni dei comparti
Funzioni centrali
– Funzioni Locali
– Sanità
– Istruzione e ricerca

– PCM
Loro Sedi

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

Verso il rinnovo delle RSU

Verso il rinnovo delle RSU

di Cettina Calì

L’RSU, nata con l’intesa-quadro del 1991, è l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nella scuola si iniziò a parlare di RSU con il rinnovo del contratto 1998/2001 che introdusse la possibilità di stipulare il contratto integrativo di istituto con la presenza delle RSU. Fino ad allora, infatti, l’attività sindacale nelle istituzioni scolastiche da parte dei sindacati veniva svolta da delegati nominati e, purtroppo, su molti aspetti, che dovevano nascere dal confronto sindacale, si demandava alla esclusiva competenza degli atti di gestione del Dirigente Scolastico. Nel 2016 iniziò una nuova stagione che portò ad un recupero di alcune prerogative sindacali con il rinnovo del contratto del Pubblico Impiego 2016/2018.

Nella scuola la RSU è composta da rappresentanti che possono provenire da diversi profili (docenti, ATA, personale educativo), senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l’una o per l’altra qualifica. Le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti-lavoratori, oltre i 200 addetti il numero dei componenti eletti sale a 6.

L’elezione della RSU avviene con voto segreto espresso dai lavoratori su liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come rappresentative. I seggi sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

Sono chiamati a votare tutti i dipendenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’istituzione scolastica al momento delle votazioni.

Non possono essere candidati come RSU i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori e coloro che occupano cariche in organismi istituzionali o cariche esecutive inpartiti e/o movimenti politici.

L’amministrazione – scuola – non svolge alcun ruolo durante le operazioni elettorali, ma deve garantire adeguato supporto alle stesse operazioni. 

Ogni sede di elezione deve avere una Commissione elettorale formata da un rappresentante per ogni sindacato che presenta la lista. Il designato deve essere un elettore non candidato. I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato. “L’amministrazione ha l’obbligo di consentire alle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando, se necessario, ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro” .

La Commissione  elettorale, una volta costituita, assolve ai seguenti compiti:

• elegge il presidente; 

• concorda le regole del suo funzionamento; 

• acquisisce dall’amministrazione l’elenco degli elettori. Tali elenchi sono alfabetici, distinti per sesso. In ogni elenco è opportuno che venga  riportato accanto al nome anche la data di nascita per consentire con precisione l’identificazione degli elettori. La Commissione elettorale deve , inoltre, controllare che il dipendente in servizio su più scuole sia iscritto solo nella scuola dalla quale è amministrato (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria);

• formalizza il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti; 

• concorda con l’amministrazione le modalità con le quali l’istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali; 

• riceve le liste; 

• istituisce l’apposito albo elettorale per le proprie comunicazioni; 

• esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature; 

• predispone la scheda elettorale; 

• nomina i presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori; 

• definisce il numero dei seggi e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio; 

• definisce l’orario di apertura giornaliera dei seggi. A tal proposito, la Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura del seggio tenendo presente la durata del servizio nell’istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e i relativi orari di servizio;

• definisce i luoghi delle votazioni; 

• organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 

• raccoglie i dati dei seggi e ne riepiloga i risultati; 

• attribuisce i seggi alle liste e individua gli eletti; 

• compila i verbali delle riunioni; 

• comunica i risultati ai soggetti interessati; 

• esamina i ricorsi sui risultati elettorali; 

• pubblica i risultati definitivi delle elezioni; 

• trasmette tutti i materiali e i risultati all’amministrazione per la conservazione e per l’inoltro all’ARAN. 

Ai fini della trasparenza, tutte le decisioni assunte dalla Commissione devono essere esposte all’albo elettorale attraverso la compilazione di appositi verbali. 

È opportuno che la Commissione concordi – per tempo – con il dirigente scolastico ciò che egli deve garantire e più precisamente:

• i locali per il regolare svolgimento dei lavori della Commissione; 

• l’elenco alfabetico degli elettori; 

• l’assegnazione dell’albo elettorale su cui è possibile affiggere le comunicazioni; 

• ogni materiale utile per il regolare funzionamento della Commissione (computer, fotocopiatrice, fax, telefono, internetetc.). 

Chi riceve la lista, al momento della presentazione, all’internodelle uffici di segreteria  deve rilasciare una ricevuta che attesti data, orario, ordine di presentazione della lista stessa. L’ordine di presentazione, infatti, è anche l’ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate più liste contemporaneamente, l’ordine verrà determinato per sorteggio.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente preposto dell’istituzione sede di elezioni RSU o da un suo delegato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. La lista deve avere un numero sufficiente di firme, secondo le deliberazioni della Commissione elettorale e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. I firmatari devono essere tutti inclusi nell’elenco degli elettori. La firma su più liste è nulla. 

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il seggio si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale. È anche possibile costituire più seggi qualora vi siano sedi distanti tra loro oppure prevedere che l’unico seggio possa svolgere le proprie funzioni in modo itinerante tra le varie sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato; gli scrutatori sono invece designati dai presentatori di lista.

I componenti del seggio devono inoltre: 

– predisporre le urne per la votazione; 

– sigillarle al termine delle operazioni di voto delle varie giornate; 

– con la collaborazione del dirigente curare la conservazione delle urne dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio; 

– eseguire lo scrutinio delle schede che è fatto nel seggio ed è pubblico;

– redigere il verbale delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% dei lavoratoriaventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi. Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate. 

I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati per cui nella prima fase si considerano esclusivamente i voti riportati da ciascuna lista. Il quorum per l’attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti per il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo,  in una Amministrazione con 150 lavoratori aventi diritto al voto verranno eletti  3 componenti RSU. Poniamo che i votanti siano 120 (i voti validi 111, le schede nulle 6, le bianche 3) il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (120) per il numero dei seggi (3), il quorum è pertanto 40. 

“In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze”. 

Alla RSU elette competono le funzioni gestionali, di controllo, di tutela e di verifica anche applicativa, di consultazione e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che l’esercizio continuativo dei diritti di informazione. “Inoltre, in quanto soggetto del sistema contrattuale, essa esercita, con i sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva”. 

La procedura di avvio per il rinnovo RSU pertanto è un evento di grande significato e valore, un’occasione preziosa, un grande appuntamento di democrazia autentica e partecipata.

Qui di seguito le date utili per la corsa verso il rinnovo RSU 2022:• 31 gennaio 2022: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale• 1 febbraio 2022: messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta per l’inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da quel momento in poi potranno essere presentate;• 10 febbraio 2022: primo termine utile per l’insediamento della Commissione elettorale• 16 febbraio 2022: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale• 25 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali• 24 marzo 2022: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione• 5-6-7 aprile 2022: votazioni rinnovo RSU per il prossimo triennio• 8 aprile 2022: scrutinio elezioni RSU• 8 -14 aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della Commissione• 19-27 aprile 2022: invio, da parte delle Amministrazioni, all’Aran dei risultati.

Rinnovo RSU

L’art. 15 , comma 1, del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che “(…) in via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.


Art. 15.
Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale

1. Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l’accertamento della rappresentatività di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Elezioni RSU 2018

Le votazioni per il rinnovo delle RSU si svolgono nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.

Il 9 gennaio 2018 è stato sottoscritto all´Aran il Protocollo di integrazione di quello sottoscritto il 4 dicembre 2017 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel 2018 in tutti i comparti pubblici.


ELEZIONI RSU

Sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti


Avviso 28 febbraio 2018, AOOUFGAB 6682

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

AVVISO PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Oggetto: Elezioni rappresentanza sindacali unitario 17-18-19 aprile 2018 – Integrazione Elenco sedi istituzioni scolastiche sedi elezione

Facendo seguito all’Avviso AOOUFGAB 1076 del giorno 11 gennaio 2018, la mappatura delle sedi di elezione è integrata con la seguente Istituzione educativa:

REGIONE Sicilia
PROVINCIA Trapani
SIGLA PROVINCIA TP
CODICE MECCANOGRAFICO TPVC020008
DENOMINAZIONE Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi
INDIRIZZO VIA GROTTA DEL TORO, 21
COMUNE Marsala
CODICE COMUNE E974
CAP 91025
NUMERO TELEFONO (09) 2398-9455
NUMERO FAX (09) 2371-2955
E-MAIL tpvc020008@istruzione.it
PEC tpvc020008@pec.istruzione.it

Il Vice Capo di Gabinetto
– Rocco Pinneri –

Avviso 11 gennaio 2018, AOOUFGAB 1076

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

AVVISO PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Elezioni rappresentanze sindacali unitarie 17-18-19 aprile 2018 – Comparto Istruzione e Ricerca

In riferimento al Protocollo del 4 dicembre 2017 (disponibile https://www.aranagenzia.it/comunicati/8676-elezioni-rsu-sottoscritto-il-protocollo-per-la-definizione-del-calendario-delle-votazioni-per-il-rinnovo-delle-rsu-del-personale-dei-comparti.html) sottoscritto dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti, ed in considerazione della dichiarazione congiunta relativa alla individuazione delle sedi di elezione presso le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale, si riporta in allegato l’elenco delle scuole interessate.
In merito al citato elenco, le Organizzazioni sindacali interessate possono inoltrare richiesta di eventuali chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica gabmin.relazionisindacali@istruzione.it.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Rocco Pinneri


Nota ARAN 5 marzo 2015, Prot. 10495

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Direzione I di Contrattazione
U.O. Relazioni sindacali

A tutte le amministrazioni
Alle Confederazioni Sindacali
CGIL
CISL
UIL
CGU-CISAL
CONFSAL
CSE
UGL
USAE
USB

OGGETTO: Elezioni RSU – Proroga termine operazioni elettorali causa maltempo.

Giungono a questa Agenzia numerose segnalazioni in ordine all’impossibilità di completare le operazioni elettorali previste per i giorni 5 e 6 marzo 2015, come concordato con il Protocollo del 28 ottobre 2014, a causa della chiusura di vari uffici pubblici per problemi legati all’emergenza maltempo.
In merito, considerata l’imprevedibilità dell’evento, si ritiene opportuno garantire in ogni caso a tutti i lavoratori la possibilità di esprimere il proprio voto. Conseguentemente, in presenza di provvedimenti di emergenza per la chiusura degli uffici pubblici, ivi comprese le istituzioni scolastiche, adottati dalle competenti autorità per la giornata del 5 marzo 2015, l’ultimo giorno di votazione è spostato al primo giorno lavorativo di apertura degli uffici interessati e, in tal caso, lo scrutinio avverrà il giorno lavorativo successivo.
Qualora, invece, le ordinanze intervenissero con riferimento al solo giorno del 6 marzo 2015, lo scrutinio avverrà il primo giorno lavorativo di apertura degli uffici interessati.
Nei casi di rinvio correlato alle motivazioni sopraindicate, il Presidente della Commissione elettorale comunica all’ ARAN, esclusivamente via email, all’indirizzo ordinanzachiusura@aranagenzia.it, il giorno in cui si sono tenute le votazioni ed il relativo scrutinio, avendo cura di indicare la sede RSU di riferimento.
Per tutti gli altri uffici non interessati dai citati provvedimenti restano fermi i tennini previsti dal Protocollo del 28 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE
dott. Sergio Gasparrini

RSU

RSU

di Alessandro Basso

In questi giorni in cui si sta tenendo la tornata elettorale per rinnovare la rappresentanza sindacale unitaria della scuola, alcune considerazioni tracciando la dimensione storica e politico scolastica della materia.

Imomento per la scuola è un momento di riforma o meglio di riformismo ma non c’è nessun commentatore di settore che potrà dire di non trovare nella scuola un periodo di riforma e di cambiamento negli ultimi vent’anni o anche più. 

Per comprendere bene il ruolo della rappresentanza sindacale unitaria dobbiamo andare indietro nel tempo, alla contrattualizzazione del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione, avvenuta con il decreto legislativo 29/93, in attuazione della riforma della pubblica amministrazione delineata dalla Legge 421 del 92.

L’introduzione del contratto di lavoro negoziato tra le parti,all’interno della scuola che si apprestava nel tempo a diventare istituzione scolastica autonomainsignita di personalità giuridica con a capo un dirigente proveniente dalla carriera degli ex presidi ed ex direttori didattici,  ha delineato, per ispirazione e per conseguenza, l’istituzione di una rappresentanza proveniente dai lavoratori in sostituzione delle rappresentanze accreditate dalle organizzazioni sindacali.

Per la definizione di questa nuova figura, le allora organizzazioni sindacali, attraverso un Accordo Quadro datato 7 agosto 1998,hanno stabilito concettualmente di che cosa si trattava, andando anche a rispolverare diritti dei lavoratori e agibilità sindacali direttamente discendenti dallo Statuto dei Lavoratori(L.300/1970).

Anche a quel tempo si parlava di riforma della Pubblica Amministrazione, proprio per questo motivo, l’istituzione della RSU nasceva come l’innesto di un profilo che andasse acontribuire al miglioramento della P.A. stessa, certo non pensando che la trattativa sindacale potesse in qualche modo e in qualche momento diventare “così difficile”.

Negli ultimi anni poi si è dovuto spesso ragionare di nuovi contenuti per la rappresentanza sindacalecosì configurata a seguito del decreto Brunetta che, di fatto, ha sottratto alla trattativa sindacale, al tavolo negoziale, l’organizzazione del lavoro.

Quanti dovessero leggere questo contributo, operando nel settore privato, sicuramente si domanderanno il motivo del contendere, in quanto è palese che l’organizzazione del lavoro spetti al datore di lavoro .

Può sembrare un interrogativo scontato, ma è uno dei punti cruciali dell’agire sindacale degli ultimi anni all’interno della scuolaquesta diatriba non ha forse sottratto alla rappresentanza il prezioso compito di supporto ai colleghi nella creazione di una buona scuola? Perché aspettiamo che la buona scuola la costruisca il vertice politico e di indirizzo e non si produce, invece, come co costruzione proveniente dalla basedove sinergie di intenti politichedi idee, di pensiero e di intenzioni si reifichino per creare un ambiente di lavoro positivo propositivo e allo stesso tempo dove si sta bene?

Non è forse la rappresentanza sindacale utile al raggiungimento di quegli obiettivi del sistema che  sono finalizzati al successo formativo degli alunni, al quale dobbiamo tendere tutti noi per mandato? 

Questo sarà un momento di misurazione della forza sindacale, un momento cruciale per le organizzazioni di rappresentanza che vedono culminare la loro attività dopo il Congresso : un’ ondata di democrazia scolastica che sarebbe auspicabile trovasse, al termine del voto, tutte le componenti unite, perché il momento è di quelli che bisogna stare tutti insieme perché sono cambiate le prerogative di ciascuno ma c’è ancora tanto spazio per fare bene dentro le strutture,  in una rinnovata collaborazione in orizzontale.

Sarebbe proficui che cessasse la contrapposizione fondata sugli obiettivi minimi perché si rischia di far sfuggire le cose essenziali. 

L‘esercizio della libertà sindacale non sia solo una dialettica ma un momento di confronto e di impegno, di democrazia finalizzato al buon funzionamento: i tempi ce lo richiedono,  sono maturi.

Non è più pensabile di poter sedere ad un tavolo contrattuale per puntare al ribasso, la forza della contrattazione deve essere il momento più alto della costruzione dell’offerta formativa, il compimento tecnico del POF, accettando le specificità di ciascun ruolo, le prerogative di ciascuno che sono ormai ben definite.

Non lasciamoci scappare questo momento di costruzione della buona scuola per inseguire dietrologie e sillogismi politici che ormai sono superati. Indietro non si può più tornare, non c’è più la forza del settore per voltarsi indietro, bisogna guardare avanti e accettare le nuove sfide dell’apprendimento e della conoscenza.

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p class=”s4″ style=”text-align: start; margin-bottom: 0px;”>Solo in questo modo potremo ripristinare serenità all’interno della scuola e solo in questo modo il sindacato potrà, a mio avviso, sedersi al tavolo del Ministro e poter contare . In questo modo fare scuola diventerà più facile per gli operatori e la dirigenza potrà essere il vero catalizzatore del successo formativo che non avverrà su piani isolati e su competenze suddivisema su competenze distribuite, su obiettivi di crescita comuni che sono gli obiettivi di crescita del sistema Paese e del sistema Europa.

3 – 5 marzo Elezioni RSU

Come previsto dal Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 si svolgono le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente.

Le elezioni si svolgeranno con la procedura prevista dalla Circolare ARAN 12 gennaio 2015, n. 1

Di seguito il calendario e la tempistica delle procedure elettorali

  • 13 gennaio 2015: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
  • 14 gennaio 2015:
    – messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
    – contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
  • 23 gennaio 2015: primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
  • 28 gennaio 2015: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
  • 6 febbraio 2015: termine per la presentazione delle liste elettorali
  • 19 febbraio 2015: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
  • 3-4-5 marzo 2015: votazioni
  • 6 marzo 2015: scrutinio
  • 6 marzo -12 marzo 2015: affissione risultati elettorali da parte della Commissione
  • 13 – 23 marzo 2015: invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia