Le relazioni sindacali all’interno delle Istituzioni scolastiche
di Cettina Calì
Attraverso il corretto uso delle relazioni sindacali si favorisce la costruzione di rapporti stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali. Le relazioni sindacali debbono essere improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei possibili conflitti che possono insorgere sui luoghi di lavoro.
Per comprendere meglio il tema delle relazioni sindacali occorre rammentare alcuni principi portanti del sistema.
L’art.39 della Carta Costituzionale dopo aver sancito la tutela della libertà sindacale, rappresenta che i sindacati più rappresentativi stipulano i contratti collettivi per regolamentare giuridicamente gli interessi di ogni categoria di lavoratori, anche di quelli non iscritti.
L’art.40 sancisce il diritto di sciopero, stabilendo che esso non incide sul rapporto di lavoro e non costituisce un inadempimento contrattuale.
La Legge n. 775/1970 riconosce l’esistenza dei sindacati nel Pubblico Impiego.
Lo Statuto dei lavoratori – legge n.300/1970 – recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” – rappresenta una delle principali norme della tutela del diritto del lavoro.
La Legge n. 241/1990 introduce il concetto di “Informata partecipazione” e il D. Lgs. n. 29/1993 avvia le nuove norme in materia di contrattazione collettiva.
L’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 definisce le modalità che permettono la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni ed il relativo regolamento elettorale.
Il D. Lgs. N. 165/2001 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – individua, all’art. 2, le fonti del rapporto di lavoro pubblico articolandole su due livelli: livello legislativo e livello della contrattazione collettiva.
Qualsiasi tipo di “relazione bilaterale”, per regolamentare i rapporti e gli interessi delle parti coinvolte – pubblica e sindacale – , deve necessariamente applicare regole e procedure ben precise.
I “modelli relazionali”, ossia le forme e le modalità con cui si attuano le relazioni sindacali sono regolati dai contratti collettivi di comparto.
La contrattazione d’istituto, infatti, ha un ruolo primario nel sistema delle relazioni sindacali: è all’interno dei contratti che vengono delineati modalità e livelli delle relazioni sindacali, con ambiti e materie ben distinti.
Le contrattazioni d’istituto, tuttavia, sono soggette ad alcuni vincoli:
– non si può sottoscrivere un contratto integrativo in contrasto con norme contrattuali di rango superiore o con disposizioni di legge non derogabili o che comporti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (PTOF e bilancio);
– le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
– tutti i compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto rientrano nei trattamenti economici accessori e non possono essere erogati se non corrispondono a prestazioni effettivamente prestate.
Come ribadito sopra, la corretta informazione è il presuppostobasilare per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Le modalità con le quali, al di là delle prescrizioni ordinamentali, viene gestita la comunicazione e garantita la circolarità delle informazioni, caratterizzano e denotano lo “stile organizzativo” che ciascun Dirigente – pro tempore – imprime alla governance dell’istituzione scolastica affidatagli.
“Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa. L’informazione, pertanto, deve essere fornita in tempo utile al fine di consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
Dopo la fase dell’informazione segue quella del confronto che “è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione”.
Sono inoltre materie di confronto a livello di singola istituzione scolastica scuola:
– la sicurezza;
– i criteri per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, compreso il bonus docenti;
– I diritti sindacali;
– i criteri di ripartizione risorse formazione;
– i criteri per utilizzo strumentazione tecnologica fuori orario lavoro (disconnessione);
– i riflessi sulla qualità del lavoro delle innovazioni tecnologiche;
– l’ articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
– i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istruzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
– la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
– la proposta di formazione delle classi e degli organici;
– i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Al termine del confronto, è buona prassi redigere una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Se non vi sono elementi ostativi si può procedere alla sottoscrizione provvisoria della contrattazione integrativa d’istituto, nella quale si obbligano reciprocamente le parti. “Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti”. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta e si concluso entro trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa del contratto integrativo. Mentre il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni, i criteri di ripartizione delle risorse e le diverse modalità di utilizzo, al contrario, possono essere negoziati con cadenza annuale. Bisogna precisare che decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, se non si è raggiunto l’accordo, al fine di non arrecare un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo stesso. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente – Revisori dei conti – che valuterà l’Ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. In caso di rilievi da parte del predetto organo competente, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi si procede alla sottoscrizione del contratto in via definitiva.
Utili strumenti di informazione, che possono servire per ricomporre la volontà dei singoli, al di fuori di una logica puramente conflittuale con la controparte datoriale, sono le assemblee sui luoghi di lavoro. Non si può negare che nell’ambito delle assemblee le rappresentanze sindacali esercitano il diritto di informazione e di consultazione nei confronti dei lavoratori ed assumono il compito di avanzare proposte al datore di lavoro.
“Il personale della scuola ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, in idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico, o con modalità telematiche qualora se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.
Le assemblee che si svolgono a livello di singola scuola, nell’ambito dello stesso comune, possono avere una durata massima di 2 ore. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti ed ATA) non possono essere tenute più di 2 assemblee al mese. (Orientamento Applicativo Aran CIRS2 del 24/02/2021). Non possono essere svolte assemblee in ore coincidenti con gli esami e scrutini finali.
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede, lo specifico ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di sindacalisti esterni sono comunicati al dirigente scolastico con almeno 6 giorni di preavviso (CCNL 2016/18).
La comunicazione dell’assemblea deve essere affissa, lo stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo della scuola; altre organizzazioni sindacali possono presentare, entro 48 ore, richiesta di assemblea per la stessa data e ora, concordando un’assemblea congiunta o separata.
La comunicazione definitiva dell’assemblea o delle assemblee va affissa all’albo dell’istituto, in ognuna delle sue sedi, entro lo stesso termine.
Contestualmente all’affissione all’albo, la comunicazione dell’assemblea deve essere diffusa al personale mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione scritta di partecipazione del personale interessato in servizio nell’orario dell’assemblea; tale dichiarazione, che è irrevocabile, fa fede ai fini del calcolo del monte ore individuale.
Per le assemblee indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, devono essere concordati con il dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo della convocazione. (cit. Salvo Inglima in Dirigenti News – n. 34 del 3 novembre 2022)
Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, nelle quali i docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio. Al contrario, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si stabilirà, all’interno della contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
Pur essendo le assemblee un diritto dei lavoratori, le stesse non possono essere svolte in ore coincidenti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, o con operazioni che ne costituiscono il prerequisito per il corretto svolgimento deglistessi.
“Si precisa che ai sensi del CCNQ 4.12.2017 (Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali), le sole organizzazioni rappresentative hanno, oltre al diritto di indire assemblee durante l’orario di lavoro, la facoltà di:
– nominare propri terminali associativi (art. 3)
– affiggere testi e comunicati, utilizzando ove possibile anche ausili informatici (art. 5)
– utilizzare locali per attività e riunioni (art. 6)
– fruire di distacchi e permessi sindacali (artt. 7 – 10)” (cit. Salvo Inglima in Dirigenti News – n. 34 del 3 novembre 2022)
In conclusione, si rileva che la “gestione” delle relazioni sindacali è senza dubbio un compito che scaturisce direttamente da specifiche norma del nostro Ordinamento e che sancisce in maniera inequivocabile che il Dirigente Scolastico è “titolare” delle relazioni sindacali e deve salvaguardare e valorizzare le prerogative negoziali come fattore essenziale per un “buon governo” delle istituzioni scolastiche che guida.
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