Decreto Interministeriale 26 marzo 2013 n. 210

Decreto interministeriale 26 marzo 2013 n. 210

Registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione e, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315 in particolare art. 1 comma 4, recante disposizioni in materia di “Interventi finanziari per l ‘università e la ricerca”, che prevede utilizzazioni in posizioni di esonero e semiesonero presso le Università d,i personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e Scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale della scuola;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria! e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

VISTO in particolare l’art. li del citato Decreto 10 settembre 2, n. 249 che prevede la definizione del contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale e totale per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli insegnati iscritti ai corsi di laurea magistrate a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e al Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso della scuola secondaria di prima e secondo grado;

VISTO il Decreto 5 agosto 2011 concernente la definizione dei pe sti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per l’a.a. 2011/2012;

VISTO il Decreto 14 marzo 2012, n.31 concernente la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abi litazione all’ insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’a.a. 2011/20 12;

VISTO il Decreto 8 novembre 2011 recante la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per 10 svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione del l’articolo 11 , comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012 concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’ art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249.

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità di cui alle premesse èconsentita ai sensi dell’articolo 1 – comma 4 – della legge 3 agosto 1998, n. 315, l’utilizzazione in posizione di esonero e semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche. Tale contingente viene determinato, per il solo anno scolastico 2012-2013, nella misura di 771 unità complessive di esonero totale.

La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché i posti nei corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, effettuata secondo le allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l’utilizzazione per l’attività di tutor, dovrà attenersi a quanto già previsto dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie e l’elenco dei tutor impiegati agli Ambiti territoriali ed agli Uffici scolastici regionali interessati, anche al fine della modifica del relativo contratto ind1″viduale di lavoro.

Art. 2

Funzioni e compiti dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori Gli incarichi di tutor coordinatore e di tutor organizzatore saranno svolti secondo le modalità, l’orario di servizio e i vincoli derivanti dal D.M. 249/20 10 e del D.M. 8 novembre 2011. L’incarico comporta, per l’anno scolastico 2012-2013 ,l’esonero totale o parziale dal d nsegnamento secondo quanto previsto dall’art. 11 del citato decreto n. 249/2010.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Francesco Profumo

Il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vittorio Umberto Grilli

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