Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013
(GU n.92 del 19-4-2013)

Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

                                  E 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 50; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  76  «Definizione
delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all'istruzione  e   alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77  «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,  a  norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  legge  28  marzo
2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.  1,  comma  622,  che
prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione,  come
modificata dall'art. 64, comma 4-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n.  296,  art.  1,  comma
631,  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  del  predetto  sistema
dell'IFTS; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.
13,    disposizioni    urgenti    in    materia     di     istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia  scolastica,
con particolare riferimento al comma 1- quinquies; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  della  legge  11
gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1,  della  legge  11  gennaio
2007, n. 1; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» e, in particolare, l'art. 46; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'art.  3,
comma 2 e l'art. 14, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma  30,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247»; 
  Visto  l'art.  52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia   delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e,
in particolare, l'art. 2, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»,  e  in
particolare, l'art. 2, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89  «Regolamento  recante  «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008,  recante  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore   e   la
costituzione degli istituti tecnici  superiori»  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad  un  decreto
adottato di concerto con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, la determinazione dei diplomi di  tecnico  superiore  e  dei
certificati di specializzazione tecnica superiore  con  l'indicazione
delle  figure  di  riferimento  a  livello  nazionale,  dei  relativi
standard delle competenze, delle modalita' di verifica  finale  delle
competenze acquisite e della relativa certificazione; 
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con  il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del
sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma  622,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2,
comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi,  nel  rispetto
dell'identita'  dell'offerta  formativa   e   degli   obiettivi   che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi  e  indirizzi  di
studio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e'  stato  adottato
il modello di certificazione dei saperi e della competenze  acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della  legge  17  maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita'  e
ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  per
la  definizione  degli  standard  minimi   del   nuovo   sistema   di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi,
sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano,  le  province,  i
comuni e le comunita' montane riguardante la definizione  delle  aree
professionali relative  alle  figure  nazionali  di  riferimento  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui  al  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo  allegato,  approvato
in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  riguardante  gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato  in  sede
di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11
novembre 2011; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sancito  dalla
Conferenza  Stato-regioni  nella  seduta   del   19   gennaio   2012,
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure  professionali
di  riferimento  nazionale  approvato  con  l'Accordo  in  Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011; 
  Visto  l'Accordo  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del   decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano  per  la  regolamentazione  dei
profili formativi dell'apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
professionale approvato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  il  15
marzo 2012; 
  Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano  per  la  definizione  di  un  sistema
nazionale di certificazione delle competenze  comunque  acquisite  in
apprendistato  a  norma  dell'art.  6  del  decreto  legislativo   14
settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza  Stato-regioni
il 19 aprile 2012; 
  Vista la decisione n. 2241/2004/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario  unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18
dicembre  2006  relativa  a  competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro  europeo  delle  qualifiche
per l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  18
giugno 2009 sull'istituzione di un sistema  europeo  di  crediti  per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 
  Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione
dell'art.  52  del   decreto-legge   n.   5/2012,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  n.  35/2012,  attraverso  una   lettura
integrata  delle  misure   di   semplificazione   e   di   promozione
dell'istruzione  tecnico  professionale  e  degli  Istituti   tecnici
superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo  articolo,  per
rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel  quadro
dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n.
92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e  al  sostegno
di  reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei  servizi  di
istruzione, formazione e lavoro; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di  comprendere,  nell'ambito
delle predette linee guida, indicazioni  per  l'organizzazione  delle
commissioni  di  esame  per  la  verifica  finale  delle   competenze
acquisite dagli studenti  che  hanno  frequentato  i  percorsi  degli
I.T.S.; 
  Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di
avvalorare  le  responsabilita'  istituzionali  che   concorrono   al
raggiungimento  di  tali  obiettivi,  nel  rispetto  sostanziale  del
principio di sussidiarieta' e  delle  specificita'  territoriali,  in
considerazione   delle   competenze   regionali   in    materia    di
programmazione, dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  dei
soggetti  economici  e  sociali  del  mondo  del   lavoro   e   delle
professioni; 
  Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra,  un
sistema educativo innovativo  e  integrato  con  quello  economico  e
produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi  siano  perseguiti
in un'ottica che valorizzi lo  sviluppo  delle  «human  capabilities»
personali e il  valore  potenziale  territoriale  per  accrescere  la
competitivita' sui mercati internazionali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1.  Allo  scopo   di   semplificare   e   promuovere   l'istruzione
tecnico-professionale e  gli  Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.),
anche attraverso la costituzione dei  poli  tecnico-professionali  di
cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a
partire dal 1° gennaio 2013, le linee  guida  concernenti  le  misure
contenute negli allegati A),  B),  C)  e  D),  parte  integrante  del
presente decreto, in attuazione  dell'art.  52,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.
35/2012. 
  2. Con le  linee  guida  di  cui  all'allegato  D)  e'  determinata
l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio
di diplomi di tecnico superiore, a  conclusione  dei  percorsi  degli
I.T.S., nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  3. Per quanto concerne gli I.T.S., la  fase  transitoria  di  prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge
n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009,  si  intende
conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli  atti  di  loro
esclusiva competenza per modificare  o  integrare  la  programmazione
degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione  2013/2015,
in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun  ambito
in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal
decreto 7 settembre  2011,  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il  rispetto
del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015,  sono  fatti
salvi gli atti di programmazione  regionale  relativi  alla  predetta
fase transitoria. 
  4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono
considerati prioritari  i  programmi  di  intervento  multiregionali,
volti a valorizzare le complementarieta' tra  le  filiere  produttive
dei territori interessati. A questo fine e allo scopo  di  soddisfare
il  fabbisogno  formativo  di  una  determinata  filiera   produttiva
territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla  base  degli  indirizzi
della programmazione regionale, i percorsi  formativi  relativi  alle
figure nazionali di cui al decreto 7  settembre  2011  richiamato  al
comma 3, in specifici profili nonche' attivare  percorsi  riferiti  a
figure  relative  ad  ambiti  compresi  in  altre  aree  tecnologiche
sempreche'  strettamente  correlati  a  documentate  esigenze   della
filiera produttiva di riferimento. 
  5.  Allo  scopo  di  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni   di
interventi, le misure di cui al  comma  1  sono  oggetto,  a  livello
regionale e nazionale, di: 
  confronto sistematico con le parti sociali  e  gli  altri  soggetti
interessati del mondo del  lavoro  e  delle  professioni,  anche  per
sostenere lo sviluppo  di  piani  multiregionali  di  intervento  per
ambiti complessi,  mirati  a  valorizzare  la  complementarieta'  tra
filiere produttive e filiere formative, nonche'  per  l'aggiornamento
periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento  degli
I.T.S.; 
  monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee  guida  di
cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento  dei  presidenti
delle fondazioni I.T.S. 
  6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art.
1,  comma  875,  della  legge  n.  296/2006  agli  istituti   tecnici
superiori, quali organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,
avviene sulla base sia di criteri  e  requisiti  minimi  di  avvio  e
riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia
di  indicatori  di  realizzazione  e  di  risultato,  ai   fini   del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo  e  di
accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al  punto
5  dell'allegato  A),  sempreche'   compresi   nella   programmazione
dell'offerta formativa delle Regioni. 
  7. Alla realizzazione delle  misure  di  cui  al  comma  1  e  alla
costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio  di
diplomi  di  tecnico  superiore  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane,  strumentali,  ivi  comprese  quelle
logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento
possono concorrere anche le risorse messe a disposizione  dall'Unione
europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni
in  materia  di  gestione  e  destinazione  di  beni  sequestrati   o
confiscati. 
  8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la  Regione  autonoma
della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione  delle  presenti  linee
guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai  sensi  dello
statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai relativi ordinamenti. 
    Roma, 7 febbraio 2013 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Profumo 

                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Fornero 

                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Passera 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del  Min.  Salute  e
del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362
                                                          Allegato A) 

Premessa. 
    Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e  strumenti
per    coordinare,    semplificare    e    promuovere    l'istruzione
tecnico-professionale, anche a  livello  terziario,  con  particolare
riferimento agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Ai  fini  della
loro interpretazione e applicazione, le  definizioni  di  riferimento
sono esplicitate nel glossario di cui al punto 1. 
    Le linee guida costituiscono  uno  strumento  per  rafforzare  la
diffusione della cultura tecnica e scientifica, allo scopo di offrire
un migliore orientamento scolastico e professionale agli studenti, ai
giovani e alle loro famiglie e un'efficace condizione di  supporto  e
scambio con il sistema economico e produttivo dei territori. 
    Le  linee   guida   intendono   avvalorare   le   responsabilita'
istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel
rispetto  sostanziale  del  principio  di  sussidiarieta'   e   delle
specificita'  territoriali,  in   considerazione   delle   competenze
regionali  in  materia  di   programmazione,   dell'autonomia   delle
istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del  mondo
del lavoro e delle professioni. Le  stesse  vanno,  pertanto,  intese
come requisiti obiettivo ispirati a criteri flessibili  e  a  modelli
orientativi capaci di dare valore alle progettualita' territoriali  e
rispondere alle esigenze e specificita' dei contesti attraverso  leve
ed indirizzi mirati a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. 
    Occorre, quindi, strutturare un sistema  educativo  innovativo  e
integrato con quello economico e produttivo, capace di  far  si'  che
gli obiettivi di contenimento della spesa per far fronte ad una  fase
di crisi siano perseguiti in  un'ottica  che  valorizzi  lo  sviluppo
delle  «human  capabilities»  personali  e   il   valore   potenziale
territoriale   per   accrescere   la   competitivita'   sui   mercati
internazionali. 
    In questo modo si potra', altresi', promuovere la crescita di  un
sistema educativo orientato allo sviluppo del  potenziale  personale,
sociale e produttivo dei  territori  in  una  logica  di  rete  e  di
innovazione,  di  lungo  periodo,  che  eviti,   nel   contempo,   la
riproduzione   di   un'offerta   formativa   secondo    una    logica
autoreferenziale o in risposta soltanto alla domanda produttiva. 
    Le linee  guida,  nel  rispetto  delle  norme  generali  e  degli
standard minimi definiti a livello nazionale a presidio  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni,  vanno  mirate  anche  a   rafforzare
l'azione regionale per  la  costruzione  unitaria  ed  integrata  del
sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore, come articolato a norma
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore  -  IFTS  e
negli Istituti tecnici superiori  -  I.T.S.  Un  sistema  che  dovra'
coniugare e stimolare il  coinvolgimento  degli  attori  del  sistema
locale con la logica  della  addizionalita'  delle  risorse,  per  la
crescita delle capacita' e delle  competenze  degli  studenti  e  dei
giovani, il  miglioramento  dell'efficienza  del  sistema  educativo,
anche attraverso la complementarieta' e l'integrazione dei percorsi e
delle filiere, anche in ambito multiregionale e nazionale. 
    In   questo   contesto,   i   riferimenti   e   i   richiami    a
«definizioni/concetti»  quali,  ad   esempio,   filiere   produttive,
distretti industriali, cluster tecnologici, metadistretti,  distretti
globalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di  riferimento,
confine  settoriale/territoriale  riconosciuto   in   una   specifica
aggregazione  economico-produttiva,  ma  non  necessariamente   quali
elementi  esaustivi  della  realta'  e  della  complessita'   di   un
determinato    contesto,    che    possono    essere    riconosciute,
potenziate/implementate   ed   esaltate    solo    valorizzando    la
progettualita'  e  liberta'  espressa  responsabilmente  dai  sistemi
locali. 
Obiettivi. 
    Le linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
    a) accompagnare e sostenere  l'implementazione  delle  misure  di
semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale,
anche in vista dell'attuazione della legge  28  giugno  2012,  n.  92
«Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita», art. 4,  comma  55,  con  riferimento  alla
promozione ed al sostegno della realizzazione  di  reti  territoriali
che comprendono l'insieme dei servizi  di  istruzione,  formazione  e
lavoro; 
    b) promuovere i percorsi in apprendistato  come  opportunita'  di
immediato accesso al lavoro dei giovani e  di  crescita  economica  e
sociale; 
    c) realizzare le misure di cui alla lettera a), dando  definitivo
impulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40,  che  ha  introdotto,  nel  sistema  educativo  e
formativo  nazionale,  la  costituzione,  in  ambito  provinciale   o
sub-provinciale, dei poli  tecnico-professionali,  sulla  base  della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva  della  formazione
tecnica superiore, di competenza  esclusiva  delle  regioni.  I  poli
costituiscono  una  modalita'  organizzativa  di  condivisione  delle
risorse pubbliche e private disponibili, anche ai  fini  di  un  piu'
efficiente  ed  efficace  ricorso   agli   spazi   di   flessibilita'
organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno
utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti  in  vigore.  Nel
quadro  della  citata  norma,  i  poli  possono   essere   costituiti
progressivamente, a partire dalla realizzazione di  progetti  pilota,
sulla base  delle  determinazioni  delle  regioni,  anche  in  ambito
interprovinciale, con riferimento alle  caratteristiche  del  sistema
produttivo del territorio, da aggregazioni tra  soggetti  pubblici  e
privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto
degli standard minimi di cui all'allegato  C).  La  costituzione  dei
poli puo' essere promossa anche dalle fondazioni  I.T.S.  nell'ambito
delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
    d) semplificare gli organi e la governance degli Istituti tecnici
superiori (I.TS.) e potenziarne il ruolo come istituti di  eccellenza
ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura  in
percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di  formazione
terziaria non universitaria che risponde alla domanda  delle  imprese
di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere
i processi di innovazione, nella logica delle «smart specialization».
Le regioni considerano, nella  loro  autonomia,  l'inserimento  degli
I.T.S. nell'ambito delle strutture accreditate per l'alta formazione,
ai fini della partecipazione agli interventi cofinanziati dall'Unione
europea. 
    e) determinare l'organizzazione  delle  commissioni  degli  esami
finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, nel  rispetto
dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,  secondo  quanto  previsto
all'allegato D). 

1. Glossario. 
    Aree economico professionali: sono  intese  come  un  sistema  di
referenziazione statistica, realizzato a  partire  dai  codici  delle
attivita' economiche  (classificazione  ATECO)  e  dai  codici  della
nomenclatura  delle   unita'   professionali.   Le   aree   economico
professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del
lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27  luglio
2011),  dei  profili  nazionali  degli  Istituti  tecnici   superiori
(decreto interministeriale MIUR/MLPS del  7  settembre  2011)  e  dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica  superiore  in  corso  di
revisione; 
    Filiera  produttiva:  e'  intesa  come  insieme  delle  attivita'
interrelate che si articolano  lungo  la  catena  del  valore  di  un
prodotto/servizio; comprende tutte le attivita' che  concorrono  alla
creazione,  trasformazione,  distribuzione,   commercializzazione   e
fornitura   di   quel   prodotto/servizio.   Per   estensione,   puo'
comprendere,  altresi',  la  rete   delle   attivita'   professionali
direttamente o indirettamente connessa alla  filiera  produttiva.  Ai
fini delle presenti linee guida, la filiera costituisce un quadro  di
riferimento  generale,  senza  vincoli  definitori  stringenti,   per
costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio; 
    Filiera formativa: e' intesa come insieme  dei  percorsi  per  il
conseguimento di: 
    diplomi di istruzione tecnica e di  istruzione  professionale,  a
conclusione dei percorsi scolastici, di  durata  quinquennale,  degli
istituti tecnici e degli istituti professionali; 
    qualifiche  professionali,  di  durata   triennale,   e   diplomi
professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del
sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale   (di   seguito
denominato IeFP); 
    certificati di  specializzazione  tecnica  superiore,  di  durata
annuale, a  conclusione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui al capo III del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS); 
    diplomi di tecnico superiore a  conclusione  dei  percorsi  degli
Istituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree  tecnologiche
di cui al capo II  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 25 gennaio 2008. 
    Le filiere formative assumono, come quadro  di  riferimento,  gli
indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente,
le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui  al
capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012;
possono  comprendere  anche  ulteriori   articolazioni   territoriali
dell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla  base  delle
determinazioni delle regioni. 
    Parchi tecnologici/distretti ad alta tecnologia: sono intesi come
reti o aggregazioni di aziende, supportate da  strutture  di  ricerca
specializzate  nel  trasferimento  tecnologico  e  da  strutture   di
consulenza,  capaci  di   promuovere   l'evoluzione   delle   filiere
produttive verso una dimensione tecnologica; 
    Cluster tecnologici: sono intesi come  aggregazioni  di  imprese,
universita' e altre istituzioni pubbliche e private della  ricerca  e
di altri soggetti  attivi  nel  campo  dell'innovazione,  organizzate
intorno a tecnologie abilitanti  (General  Purpose  Technology,  GPT)
cioe' tecnologie  pervasive  che  trovano  applicazione  in  tutti  i
settori dell'economia e della societa'. I  cluster  tecnologici  sono
pertanto intesi come propulsori della crescita economica  sostenibile
dei territori e dell'intero sistema economico nazionale; 
    Ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni  tra
filiere produttive che si sviluppano anche  sulle  stesse  tecnologie
abilitanti; 
    Poli tecnico-professionali: sono intesi come la  interconnessione
funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese  della
filiera  produttiva,  che  si  identifica  in  «luoghi  formativi  di
apprendimento in situazione», fondata  su  accordi  di  rete  per  la
condivisione di  laboratori  pubblici  e  privati  gia'  funzionanti;
configura  anche  sedi   dedicate   all'apprendimento   in   contesti
applicativi, cosi' da utilizzare pienamente le risorse  professionali
gia' esistenti anche  secondo  modalita'  di  «bottega  a  scuola»  e
«scuola impresa». 
    Nell'allegato  B)  e'  contenuta  una  tabella  indicativa  della
possibile   correlazione,   a   legislazione   vigente,   tra    aree
professionali, principali filiere produttive, individuate sulla  base
delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico,  cluster
tecnologici,  aree  tecnologiche  cui  si  riferiscono  gli   I.T.S.,
indirizzi  di  studio  degli  istituti  tecnici  e   degli   istituti
professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP. 

2. I poli tecnico-professionali. 
    a. I poli in  una  logica  di  rete:  i  poli  costituiscono  una
modalita' organizzativa di condivisione  delle  risorse  pubbliche  e
private disponibili, anche ai fini di un piu' efficiente ed  efficace
utilizzo degli spazi di flessibilita' organizzativa delle istituzioni
scolastiche e  formative,  con  il  pieno  utilizzo  degli  strumenti
previsti dagli ordinamenti in vigore. 
    Al  fine  di  garantire  l'unitarieta'  del   sistema   formativo
territoriale anche  in  relazione  alla  programmazione  dell'offerta
formativa non interessata dalla costituzione  dei  poli,  la  regione
predispone appositi confronti interistituzionali che includano  tutti
i    soggetti    interessati    alla    programmazione    dei    poli
tecnico-professionali.  Ne  consegue  che,  la  scelta  concertata  e
condivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le
scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli enti
locali e della regione, con gli obiettivi e le finalita' educative  e
formative di competenza  delle  istituzioni  scolastiche  autonome  e
istituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalita'  delle
filiere  produttive  (imprese,  organizzazioni  datoriali   e   parti
sociali), delle professioni (albi  professionali)  e  dei  centri  di
ricerca eventualmente  presenti  sul  territorio  (CNR,  universita',
centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali
sono anche i luoghi ove si costruisce l'offerta dei servizi del polo. 
    Questa sinergia deve tradursi in  un  processo  finalizzato  alla
costituzione dei poli tecnico-professionali non solo per  determinare
un sistema di istruzione e di formazione coerente  con  i  fabbisogni
formativi dei processi produttivi, ma capace  di  consentire  la  sua
apertura  verso  momenti  diversificati  di  approfondimento   e   di
specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa  utilizzata  in
modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio. 
    Il sistema educativo,  in  sinergia  con  quello  produttivo,  e'
chiamato a tener conto delle competenze  emergenti  e  a  rispondervi
sulla  base  di  un  linguaggio  comune  ai  diversi   sistemi,   con
riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e  le  filiere
produttive di cui all'allegato B), al fine  di  garantire  un  legame
solido nella definizione ed esplicitazione dei  fabbisogni  formativi
in termini di competenze o profili e nelle modalita' di soddisfazione
degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. 
    La correlazione, la  lettura  integrata  e  la  sinergia  tra  il
sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro  con
i sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di
linguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine  di  garantire  un
legame solido nella  definizione  ed  esplicitazione  dei  fabbisogni
formativi, in termini di competenze o profili, e nelle  modalita'  di
soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A
tal fine, in fase di  prima  attuazione,  le  filiere  formative,  le
filiere produttive, i cluster tecnologici e le aree  tecnologiche  di
riferimento  degli   I.T.S.   adottano   come   sistema   comune   di
referenziazione la classificazione delle attivita' economiche  ATECO,
la nomenclatura delle unita' professionali e i criteri di descrizione
e referenziazione delle competenze di cui  al  Quadro  europeo  delle
qualificazioni (EQF). 
    b.   Significato   e   funzionalita'   del    polo:    il    polo
tecnico-professionale e': 
    a) un ambiente di apprendimento  in  contesti  applicativi  e  di
lavoro, dove  si  raccolgono  e  si  coordinano  saperi,  tecnologie,
intelligenze e professionalita'; 
    b) un contesto didattico strutturato nelle  risorse,  nei  ruoli,
nel percorso, nel risultato  atteso  ed  evoca  un  contesto  aperto,
ricco, fluido, composito; 
    c) un  luogo  dell'apprendimento  in  situazione  e  puo'  essere
inserito all'interno di attivita' produttive e/o professionali. 
    Esso  favorisce  la  collaborazione   tra   differenti   soggetti
coinvolgendo discenti e formatori in una «comunita' di pratica». 
    Il polo tecnico-professionale consente di: 
    a)  creare  sinergia  tra  i  percorsi  ed  i  diversi   soggetti
dell'offerta formativa e  le  imprese,  condividendo  risorse  umane,
laboratori, analisi di fabbisogni e progettualita'; 
    b) qualificare nell'apprendimento  in  situazione  gli  obiettivi
specifici dei singoli percorsi; 
    c) favorire la continuita' dei percorsi formativi ed il  successo
formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione; 
    d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; 
    e) promuovere il contratto di  apprendistato  e  qualificarne  il
contenuto formativo, con particolare riferimento  al  primo  e  terzo
livello; 
    f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza; 
    g) promuovere la formazione permanente e continua; 
    h) creare le condizioni  affinche'  le  autonomie  scolastiche  e
formative  realizzino  la  flessibilita'  curricolare  con  il  pieno
utilizzo degli strumenti esistenti; 
    i) attivare azioni di orientamento; 
    j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il
rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione; 
    k) realizzare interventi di  formazione  congiunta  di  carattere
scientifico, tecnico e  tecnologico  per  i  docenti  e  i  formatori
impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. 
    Il funzionamento dei poli  consente  di  migliorare  l'efficienza
nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali.  Esso  e'
assicurato da: 
    l'integrazione  delle   risorse   professionali,   logistiche   e
strumentali di cui dispongono  gli  istituti  tecnici,  gli  istituti
professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli
istituti tecnici superiori a legislazione vigente; 
    l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie  risorse
professionali e strumentali; 
    la flessibilita' organizzativa delle  istituzioni  scolastiche  e
formative  attraverso  il   pieno   utilizzo   degli   strumenti   di
flessibilita' esistenti. 

3. Indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a  livello
territoriale. 
    La   programmazione   regionale   favorisce   il    coordinamento
dell'offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende  la
valorizzazione  dei  poli  tecnico-professionali,   perseguendo   gli
obiettivi di: 
    rendere  organica,  nel  quadro  dell'apprendimento   permanente,
l'offerta  educativa   di   istruzione   e   formazione,   anche   in
apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti  professionali,
delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S.,  dei
percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere
produttive del territorio; 
    favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema  produttivo
e il sistema educativo di istruzione e  formazione,  con  particolare
riferimento  ai  percorsi  di  istruzione  tecnico  professionale,  e
favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale  alle
imprese; 
    promuovere le specializzazioni e le complementarita' dei soggetti
formativi in rete tra loro e con le imprese sia su base  territoriale
sia  su  base  nazionale  nella  collaborazione  multiregionale,  con
particolare riferimento agli I.T.S.; 
    valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella
definizione  dei  fabbisogni   formativi,   nella   progettazione   e
realizzazione dei percorsi; 
    promuovere l'apprendimento in contesti applicativi, sperimentando
anche modalita' diverse dai tirocini curricolari che  si  configurino
come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall'apprendistato,
anche  con  modalita'  in  cui  la  formazione  e'  contestuale  alla
produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di  botteghe
scuola e scuola azienda; 
    aggregare i percorsi in un numero limitato di I.T.S., ampliandone
gradualmente il numero,  per  aumentare  la  capacita'  organizzativa
interna,  la  forza  nel  rapporto  con   i   territori,   l'ampiezza
dell'offerta, il livello di efficienza. 
    La programmazione regionale  favorisce,  inoltre,  l'integrazione
delle risorse disponibili con la  costituzione  di  non  piu'  di  un
I.T.S. per ambito, secondo quanto indicato all'art. 1, comma  3,  del
decreto. 

4. Indirizzi per l'Istruzione tecnica superiore (I.T.S.). 
    a)  Identita'  degli  I.T.S.:  gli  Istituti  tecnici   superiori
(I.T.S.)  sono  istituti  di  eccellenza  ad  alta   specializzazione
tecnologica, la cui offerta si configura in  percorsi  ordinamentali.
Essi  costituiscono  il  segmento   di   formazione   terziaria   non
universitaria che risponde alla domanda delle  imprese  di  nuove  ed
elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i  processi
di innovazione. 
    I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono
l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle universita' in base alla
legislazione vigente in materia. 
    La programmazione  regionale  definisce  e  sostiene  l'identita'
degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. 
    La governance interna  dei  percorsi  degli  I.T.S.  spetta  alle
relative  fondazioni,  soggetti  di  diritto  privato  con  finalita'
pubbliche,  che  la  esercitano  nel  rispetto  della  programmazione
regionale e degli standard definiti a livello nazionale. 
    Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia,  il
monitoraggio e la valutazione  dei  piani  di  intervento  realizzati
dagli I.T.S. e' effettuato a norma dell'art. 14  del  citato  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  secondo  modalita'  che
integrano le risorse disponibili. 
    I controlli di legittimita' sull'amministrazione delle fondazioni
sono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma  del
capo II, titolo II, libro I, del codice  civile  e,  in  particolare,
dell'art. 3, ultimo comma, e degli articoli 25-28. 
    b)  Semplificazione  degli  organi  e  governance  interna  delle
fondazioni I.T.S.:  gli  Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  sono
fondazioni  di  partecipazione,  dotate  di   autonomia   statutaria,
didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa  e  finanziaria,
che  operano  nel  rispetto  degli  indirizzi  della   programmazione
regionale  e  degli  standard  definiti  a  livello  nazionale,   con
particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52,  comma  2,
della legge n. 35/2012. 
    Ai  fini  della  semplificazione   degli   organi,   si   segnala
l'opportunita'  che,  qualora  si   manifesti   una   pluralita'   di
partecipazioni  omologhe  (scuole,   imprese,   strutture   formative
accreditate,  ecc.),  vengano   favorite   rappresentanze   unitarie,
individuate preferibilmente sulla base  di  accordi  tra  i  soggetti
interessati. 
    Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  gli  organi  statutari  essenziali  della  fondazione   di
partecipazione sono: l'Assemblea di partecipazione, il  Consiglio  di
Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il presidente e la giunta
esecutiva, composta da un numero di membri, compreso  il  presidente,
non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al  presidente,
il dirigente pro-tempore dell'istituto tecnico o  professionale  ente
di riferimento e il rappresentante dell'ente locale, individuato  tra
i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno
un rappresentante  degli  imprenditori,  soci  fondatori,  secondo  i
criteri stabiliti dalla fondazione. 
    Il ruolo di presidente della fondazione e di dirigente scolastico
sono tra loro incompatibili. La durata  in  carica  degli  organi  e'
triennale. 
    Nell'ambito dell'autonomia  statutaria  possono  essere  previsti
diversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale
e/o strutturale, evitando, comunque, che una  sola  componente  possa
assumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre. 
    Lo statuto delle fondazioni garantisce: 
    il principio  della  separazione  tra  funzioni  di  indirizzo  e
funzioni gestionali; 
    la partecipazione di tutti i soggetti  fondatori  agli  indirizzi
della fondazione; 
    la presenza degli organi di controllo. 
    Le fondazioni, nell'esercizio dei  poteri  e  facolta'  derivanti
dall'avere una propria personalita' giuridica, sono da  ricomprendere
nell'area degli «organismi di diritto pubblico» a norma dell'art.  3,
comma 26,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  con  obbligo  di
osservanza della normativa e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica.  I
soggetti pubblici partecipano alla costituzione  delle  fondazioni  e
alle loro attivita' senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico
dei propri bilanci. 
    Ciascuna fondazione si  dota,  nel  rispetto  della  norma  sopra
richiamata, di  un  proprio  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', nel rispetto dei seguenti principi: 
    pubblicita' degli atti; 
    annualita', unita', universalita' e  integrita'  dei  bilanci  da
redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuita'
aziendale; 
    equilibrio tra le entrate e le uscite; 
    utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo  scopo
finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione,  stabilito  dai
soggetti erogatori; 
    controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione. 
    Le fondazioni  I.T.S.  possono  attivare  sedi  operative,  anche
nell'ambito  di  progetti  multiregionali,  volti   a   favorire   la
complementarieta' degli interventi e  l'integrazione  delle  risorse,
ferma restando l'ubicazione della sede legale di ciascuna  fondazione
nella sede principale. 
    c. Indirizzi per  la  programmazione  multiregionale:  a  partire
dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa, nell'ambito
della collaborazione istituzionale regioni/Ministeri si  realizza  la
programmazione multiregionale  degli  I.T.S.  per  ambiti  complessi,
anche  nella  sinergia  con  altri  programmi  di  intervento.   Tale
previsione  dovra'  essere  contenuta  in  un  piano   nazionale   da
condividere mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. 
    d. Standard di riferimento: le fondazioni I.T.S. sono  costituite
per soddisfare i fabbisogni  di  un  sistema  produttivo  chiaramente
identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno  di  profili
professionali ad alto contenuto tecnologico. 
    Le fondazioni I.T.S.  si  costituiscono  in  modo  sistematico  e
strutturato,  relazionandosi  e  coinvolgendo  sistemi   di   imprese
riconoscibili e significativi  per  il  tessuto  produttivo,  tenendo
conto anche di: 
    imprese di dimensioni medie  e  grandi  (secondo  la  definizione
normativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura; 
    sistemi di aziende organizzate in  distretto  o  meta  distretti,
filiere produttive o cluster tecnologici; 
    soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese  realizzate  a
fini organizzativi,  di  sviluppo  di  innovazioni,  di  sviluppo  di
mercati. 
    Le fondazioni I.T.S. si dotano  di  strumenti  di  selezione  del
personale docente e rendono disponibili sul  sito  i  loro  curricoli
professionali. In via  prioritaria,  utilizzano  il  personale  delle
imprese che costituiscono la fondazione. 
    La progettazione dei percorsi formativi e' strutturata in  unita'
formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli
standard nazionali. Le unita' formative debbono essere  valutabili  e
certificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line. 
    La progettazione formativa deve inoltre prevedere: 
    l'organizzazione di percorsi  di  alternanza/praticantato  per  i
quali sia definita una specifica progettazione; 
    la disponibilita' di risorse tecniche e  strumentali  adeguate  e
pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore; 
    la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino
gli  allievi  in  ingresso,  in  itinere  e  in  uscita  al  percorso
formativo; 
    la  presenza  di  funzioni  per  l'inserimento  lavorativo  e  il
sostegno all'avvio di imprese; 
    la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale
e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica
e le regole standard definite a livello nazionale per  assicurare  la
riconoscibilita' e la comparabilita' delle competenze certificate. 
    Il numero minimo di venti studenti per percorso I.T.S., stabilito
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio
2008,   va   incrementato   progressivamente   in   una   logica   di
personalizzazione  ed  organizzazione  flessibile  e  modulare,   nel
rispetto del monte orario di  frequenza  per  ciascuno  studente.  Le
fondazioni  I.T.S.  adottano,  nella  propria  autonomia,  le  misure
necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani
che ne facciano richiesta, in  caso  di  decremento  del  numero  dei
frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto  al  numero
degli iscritti. 
    e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione: le fondazioni
I.T.S.  forniscono  le  necessarie  informazioni  per  consentire  il
monitoraggio e la valutazione dei percorsi e  del  sistema  I.T.S.  a
livello regionale e nazionale. 
    A tal fine risulta indispensabile un set minimo  di  informazioni
relative a: 
    la  composizione  della  domanda,   ovvero   le   caratteristiche
dell'utenza  (per  genere,  eta',  titolo   di   studio,   condizione
occupazionale); 
    il processo di erogazione (efficacia  interna  del  percorso)  in
termini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e
ritiri per annualita'  e  condizione  occupazionale,  numero  ammessi
all'esame finale, tasso diplomati,  numero  allievi  con  crediti  in
entrata riconosciuti; 
    la qualita' della formazione  (numero  di  ore  di  tirocinio  in
rapporto al totale, numero  di  docenti  di  imprese  in  rapporto  a
docenti  di  scuole/strutture  formative  di  IeFP,   iniziative   di
accompagnamento al lavoro, iniziative di  orientamento  propedeutico,
grado di  personalizzazione  dei  percorsi,  tipologie  e  numero  di
laboratori e postazioni  internet,  numero  di  unita'  formative  in
lingua straniera o all'estero); 
    indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione  al
numero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in  relazione
al numero dei soggetti partecipanti,  numero  di  imprese  che  hanno
ospitato allievi in tirocinio/stage); 
    indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e
risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di  allievi,  costo
preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per
numero di allievi, per numero di ore,  costo  ora/allievo,  incidenza
personale docente); 
    indicatori di risultato (output)  e  di  impatto  (out  come)  in
termini di successo formativo e di placement (numero di diplomati  su
iscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati  e
occupati coerenti a X mesi dalla conclusione  del  corso,  numero  di
allievi  occupati  che  hanno  migliorato   la   propria   condizione
professionale per reddito,  mansioni,  stabilita',  ecc.,  numero  di
allievi occupati che utilizzano  le  competenze  apprese  durante  il
corso). 

5. Le risorse. 
    Le risorse stanziate sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  875,
della legge n. 296/2006, cosi' come  modificato  dall'art.  7,  comma
37-ter della legge n. 135, del 7  agosto  2012,  di  conversione  del
decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono assegnate  agli  Istituti
tecnici superiori sulla base di: 
    a) criteri e requisiti  minimi  di  avvio  e  riconoscimento  del
titolo, ai fini dell' accesso iniziale al Fondo; 
    b) indicatori di  realizzazione  e  di  risultato,  ai  fini  del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo  e  di
accesso al finanziamento del Fondo. 
    a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale  al  Fondo:  al
fine dell'accesso iniziale al Fondo, le fondazioni I.T.S. devono: 
    essere ricomprese nei «Piani territoriali» delle regioni, di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25
gennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei  relativi  percorsi
attuabili; 
    disporre di un patrimonio che garantisca la  piena  realizzazione
di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo  (indice
di patrimonializzazione); 
    disporre  di  risorse  dedicate  -  strutturali,   professionali,
strumentali,  logistiche  -  rese  disponibili  dai  soci,  tali   da
garantire una loro partecipazione attiva  (indice  di  partecipazione
attiva); 
    avere  una  rete   di   relazioni   stabili   con   imprese   e/o
sistemi/organizzazioni  di  imprese  in   ambito   interregionale   e
internazionale, funzionali a garantire  una  ricaduta  dell'attivita'
formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno  in
termini  di  occupabilita'/mobilita'  dei  giovani  e   risposta   ai
fabbisogni delle imprese (indice di relazione). 
    b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento
della autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso  al
finanziamento del Fondo: ai fini del mantenimento dell'autorizzazione
al riconoscimento del titolo  e  di  accesso  del  finanziamento  del
Fondo, le fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'art.  14  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,
anche  con  la  partecipazione  dei  rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  per  lo   sviluppo
economico e  della  competente  Commissione  della  Conferenza  delle
regioni,  in  base  ai   seguenti   indicatori   e   descrittori   di
realizzazione e di risultato: 
    attrattivita': selezione in ingresso  (n.  allievi  iscritti  /n.
richieste di iscrizione); 
    successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati); 
    occupabilita': tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi
dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti); 
    professionalizzazione/permanenza  in  impresa:  numero   di   ore
formative sviluppate in contesti di impresa; 
    partecipazione attiva: ore docenza di  personale  di  impresa/ore
totali; ore sviluppate in  laboratori  di  imprese  o  laboratori  di
ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali; 
    reti interregionali: numero di allievi; numero di ore  sviluppate
in imprese nazionali/estere;  numero  di  formatori;  numero  di  ore
provenienti da imprese, istituzioni formative di altri regioni/Stati. 
    Il costo standard dei percorsi degli  I.T.S.  e'  determinato  su
base capitaria nella  misura  prevista  dall'allegato  C)  al  citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   (6/8   euro
ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi
di apprendimento in  regioni  diverse  da  quella  di  frequenza  e/o
all'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli  esami
finali. 
    Le  regioni  stabiliscono  i  criteri   per   la   determinazione
dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle
fondazioni  I.T.S..  Gli  studenti  degli  I.T.S.  versano  la  tassa
regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo  importo
previsto per  gli  studenti  universitari  ed  accedono  ai  medesimi
benefici.
                                                          Allegato B) 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                          Allegato C) 

 Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali 

    I poli tecnico-professionali  sono  costituiti,  con  riferimento
alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio,  da  reti
formalizzate tra soggetti pubblici e privati  attraverso  accordi  di
rete, che contengono i seguenti elementi essenziali: 
    l'individuazione dei soggetti: almeno due  istituti  tecnici  e/o
professionali, due imprese iscritte nel relativo registro  presso  le
competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un  I.T.S.  operante  in  ambito  regionale  ovvero,  sulla  base  di
collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo
di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti  tecnici
o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e  le
imprese  soci  fondatori   dell'I.T.S..   Nel   primo   triennio   di
applicazione delle presenti  linee  guida,  la  partecipazione  degli
I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo; 
    le risorse professionali dedicate; 
    le risorse strumentali, a partire dai  laboratori  necessari  per
far acquisire, agli studenti,  le  competenze  applicative  richieste
dalle imprese della filiera di riferimento; 
    le risorse finanziarie allo scopo destinate; 
    il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo,
contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di  innalzamento
della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo  delle
filiere produttive sul territorio  e  dell'occupazione  dei  giovani,
anche attraverso la promozione dei percorsi  in  apprendistato.  Tale
programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole
per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni  materia  o
aspetto di interesse  comune;  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli
obblighi assunti da ciascun  partecipante,  anche  nei  confronti  di
terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la  durata
del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti
costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale  riferito
a ciascun soggetto partecipante e  comune,  ovvero  dall'insieme  dei
partecipanti  al  polo  medesimo  verso  gli  obiettivi  fissati;  le
modalita'  per  l'adesione  di  altri  soggetti  all'attuazione   del
programma;  ogni  altro  eventuale  aspetto  organizzativo   ritenuto
rilevante dal  competente  Assessorato  della  regione  ai  fini  del
riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di
esclusiva competenza. 
    Gli accordi di rete hanno la forma  dell'atto  pubblico  o  della
scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e'
assicurata dalla registrazione,  che  ne  costituisce  condizione  di
efficacia non solo nei confronti di  terzi,  ma  anche  nei  rapporti
interni tra i soggetti partecipanti al polo. 
    Ferma restando  l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  la
programmazione  dei  poli  tecnico-professionali  e'  di   competenza
regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali
sopra indicati,  si  basa  sui  seguenti  elementi  di  conoscenza  e
valutazione: 
    la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere; 
    la descrizione territoriale delle filiere formative e  di  quelle
produttive  di  riferimento,  che  espliciti   l'insieme   potenziale
dell'offerta verticale e orizzontale di filiera  con  l'utilizzo  dei
dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di
indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del  capitale
umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale; 
    la descrizione delle reti  per  la  ricerca  industriale  (parchi
tecnologici e cluster tecnologici).
                                                          Allegato D) 

              Organizzazione delle commissioni di esame 

    Le commissioni di esame per la verifica finale  delle  competenze
acquisite dagli studenti  che  hanno  frequentato  i  percorsi  delle
fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite dai  dirigenti  scolastici
degli istituti tecnici o  professionali  enti  di  riferimento  delle
fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico,  per
la scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d): 
    a) un rappresentante dell'universita', con funzioni di presidente
della commissione d'esame, designato dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tra i docenti ordinari  o  associati
dei corsi di laurea a carattere scientifico  e  tecnologico  che  non
hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di
alcun percorso della fondazione I.T.S.; 
    b)  un  rappresentante  della  scuola,  designato  dal  dirigente
scolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento
dell'I.T.S., tra i  docenti  di  discipline  tecnico-professionali  a
tempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo; 
    c) un esperto  della  formazione  professionale  designato  dalla
regione; 
    d) due esperti  del  mondo  del  lavoro  designati  dal  comitato
tecnico-scientifico dell'I.T.S.: 
    il primo, che abbia svolto  funzioni  di  docenza/tutoraggio  nel
percorso dell'I.T.S., con almeno  cinque  anni  di  esperienza  nelle
imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce  il
percorso stesso, impegnate nella  realizzazione  delle  attivita'  di
tirocinio; 
    il secondo individuato tra una  rosa  di  esperti  segnalati  dai
presidenti dei fondi interprofessionali  dell'area  professionale  di
riferimento.

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