Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere n. 43 assistenti, n. 19 coadiutori e ad assumere, a seguito di mobilita' intercompartimentale, n. 1 direttore amministrativo-EP/2, n. 1 direttore di ragioneria-EP/1 e n. 1 collaboratore. (14A06589)
(GU n.194 del 22-8-2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico; Visto l'art. 3, comma 102, della sopra richiamata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della sopra richiamata legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonche' nel limite del 20 per cento delle unita' cessate nello stesso anno di riferimento; Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; Considerato che, come gia' previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti; Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994; Visto l'art. 264, comma 7, del sopra richiamato decreto legislativo n. 297 del 1994, che stabilisce l'applicazione al personale ATA delle Accademie e dei Conservatori delle norme relative al personale ATA delle istituzioni scolastiche, salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali; Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e, in particolare, l'art. 132 che disciplina la riammissione in servizio; Considerato che le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono subordinate alla vacanza del posto e sono equiparate a nuova assunzione; Vista la nota del 16 gennaio 2013, n. 470, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2013, un contingente di 82 unita' di personale ATA, di cui 59 nella qualifica di assistente, 19 in quella di coadiutore, e ad assumere, a seguito di mobilita' intercompartimentale su posti in organico vacanti, 1 direttore dell'ufficio di ragioneria EP/1, 1 direttore amministrativo EP/2 e 1 collaboratore, nonche' a riammettere in servizio 1 assistente amministrativo; Vista la nota dell'8 luglio 2013, n. 5946, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, su sollecitazione del Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato che i posti vacanti per il profilo di coadiutore risultano essere 125 e quelli per il profilo di assistente 40, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori posti di assistente dopo il perfezionamento dei decreti interministeriali di rideterminazione delle dotazioni organiche, attualmente in itinere; Considerato che a seguito dell'adozione di alcuni dei citati decreti interministeriali di rideterminazione delle dotazioni organiche si sono resi vacanti e disponibili ulteriori tre posti per il profilo di assistente amministrativo; Vista la nota del 10 ottobre 2013, n. 45964, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, volta ad ottenere chiarimenti in merito al numero delle sedi vacanti e disponibili per il profilo di assistente amministrativo che, dall'istruttoria compiuta dal competente ufficio, risultavano pari a 43; Vista la nota del 23 ottobre 2013, n. 8730, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica richiede, a fronte delle 60 unita' di assistente amministrativo inizialmente richieste, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di un numero di assistenti pari ai posti effettivamente vacanti in organico; Vista la nota del 4 dicembre 2013, n. 100114, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si esprime parere favorevole all'autorizzazione ad assumere 19 coadiutori, 3 unita' per mobilita' intercompartimentale, di cui 1 Direttore amministrativo - EP/2, 1 Direttore di ragioneria - EP/1 e 1 collaboratore, e un numero di assistenti amministrativi pari ai posti che risultino vacanti in organico; Vista la nota del 19 dicembre 2013, n. 10643, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica prende atto delle note del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e richiede l'autorizzazione a riammettere in servizio 1 unita' di assistente amministrativo, e ad assumere 43 unita' di assistenti amministrativi, 19 unita' di coadiutori, 1 unita' di direttore amministrativo - EP/2 a seguito di mobilita' intercompartimentale, 1 unita' di direttore di ragioneria - EP/1 seguito di mobilita' intercompartimentale, 1 unita' di collaboratore seguito di mobilita' intercompartimentale; Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e di poter concedere l'autorizzazione ad assumere il contingente richiesto, precisando che, date le 43 vacanze di assistenti amministrativi, si puo' concedere l'autorizzazione ad assumerne 43 unita', comprendendo nel numero anche l'eventuale riammissione in servizio; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri; Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Decreta: Art. 1 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti unita' di personale: 43 assistenti amministrativi; 19 coadiutori; 1 direttore amministrativo - EP/2 (mobilita' intercompartimentale); 1 direttore di ragioneria - EP/1 (mobilita' intercompartimentale); 1 collaboratore (mobilita' intercompartimentale). Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014 Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni, Reg.ne Prev. n. 2132