QUALCOSA SI STA MUOVENDO

DdL 1577/2014 E LA MORTE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

QUALCOSA SI STA MUOVENDO

(purché non sia l’ombrello di Altan)

 

 

 

PRESENTATE ALCUNE PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALL’ART. 10

 

1) UN INSERIMENTO FRETTOLOSO ?

Leggendo l’Art.10 del DdL 1577 non si può fare a meno di ricevere l’impressione che il famoso passaggio anti-DS sia in realtà un inserimento successivo, intervenuto dopo la stesura originale del testo.

DAL     D.D.L. 1577 “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” Art. 10

  1. Il Governo è delegato ad adottare….uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica….I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati…
  3. b) con riferimento all’inquadramento:

   …. istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali….in cui confluiscono i dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165…………………..; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/798577/index.html

(cliccare su “disegno di legge” sul menù in alto a sinistra)

 

In effetti, se l’estensore fosse stato in grado di utilizzare un Italiano corretto avrebbe scritto: “esclusione, dal presente ruolo unico, della dirigenza scolastica”, visto che l’inserimento è collocato all’interno della parte espressamente dedicata al ruolo unico dei dirigenti statali (oltre all’errore singolare/plurale è da notare anche come nella parte iniziale dell’articolo è scritto “ruoli unificati”, non “unici”; espressioni semanticamente molto diverse). Colpa della fretta?

 

Conclusione analoga consegue all’analisi dell’impianto testuale dell’articolo: il passaggio anti-DS costituisce un inserimento fortemente anomalo rispetto alla strategia testuale dell’intero Art. 10 e per certi aspetti logicamente contraddittorio:

 

PARTE INIZIALE   DELLA LETT. “b” INSERIMENTO ANTI   DS
“istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali….in cui confluiscono i dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali….” “esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;

 

 

Ma come, prima affermi che confluiscono tutti i dirigenti, inclusi i DS, poi, molto dopo, affermi il contrario ? Anche un mediocre scriba avrebbe collocato l’esclusione nella parte iniziale, quella espressamente destinata alla definizione del profilo identitario.

Insomma, se si dovesse attribuire il voto di Italiano all’estensore dell’Art. 10, il risultato sarebbe: “bocciato” e, dal momento che stiamo parlando di norme dello Stato e non della lista della spesa, l’effetto è imbarazzante (NB: il DdL reca la firma di Matteo Renzi, Marianna Madia e Piercarlo Padoan).

 

2) LA POSIZIONE DELL’A.N.P.

L’ANP propone il seguente emendamento

 

All’art. 10, comma 1, lettera b):

sostituire le parole “esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica” con le parole “inclusione nei suddetti ruoli della dirigenza scolastica”.

 

Come si vede, anche nell’emendamento ANP sono mantenuti i medesimi errori del testo originale;

resta comunque il fatto che ANP rivendica la collocazione dei DS nell’ambito del ruolo unico dei dirigenti statali.

 

3) LA POSIZIONE SINDACALE CONFEDERALE

E’ stato recentemente messo in circolazione materiale sindacale confederale nel quale si propone l’aggiunta, all’interno dell’Art. 10, di ulteriori ruoli destinati al “ripescaggio” delle attuali dirigenze non più previste dal DdL 1577: dirigenza scolastica, dirigenza medica etc.

Si tratta, come si vede, di dirigenze escluse in quanto contaminate da quella deprecabile “caratterizzazione tecnico-specialistica” che un aberrante teorema giuridico, mai dichiarato, considera impedimento a qualificare un determinato attore pubblico come dirigente. Secondo il predetto teorema, “vero” dirigente è solo ed esclusivamente il dirigente amministrativo (passacarte; ma non sono pochi a pensare che l’ispiratore degli errori presenti nell’Art. 10 sia proprio un alto dirigente amministrativo…) .

La soluzione confederale in sé, in un sistema professionale pubblico serio, potrebbe risultare anche interessante ma, conoscendo bene lo scenario italiano, si porta dietro un cattivo odore di retrobottega; il retrobottega dove stazionare gli scarti della dirigenza pubblica, quella non contigua al potere politico (ma non sono proprio i confederali ad aver sempre rivendicato la famosa “perequazione” dei DS ?).

 

4) UNA COSA CHE E’ SFUGGITA

Una cosa che sembra essere sfuggita ai più è la recente riformulazione dell’Art. 29 del D.L.vo 165/2001, per effetto dell’Art. 17 della L. 128/2013:

 

«Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti     scolastici). –

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti…… Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche…..in possesso del relativo diploma     di laurea….che abbia maturato un’anzianità complessiva…..di almeno cinque anni…….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede:

  1. a) i nuovi DS sono formati dalla medesima “scuola” che forma i dirigenti dello stato;
  2. b) l’accesso è riservato alla filiera docente.

Per effetto di quanto sopra vengono a cadere:

  • la pretesa esclusione dei DS dal ruolo unico dei dirigenti dello stato per presunto deficit di

profilatura, visto che i DS avranno il medesimo imprinting degli statali;

  • la pregiudiziale di talune sigle sindacali che temono, da un lato la preclusione di carriera

per i docenti, dall’altro il libero accesso alla dirigenza scolastica di chicchessia.

 

5) LA POSIZIONE DEI DS DI VITERBO

 

  1. A) LE SCUOLE MERITANO UNA “VERA” DIRIGENZA

La scommessa educativa si vince o si perde al livello dell’istituzione scolastica; il ruolo del MIUR è importantissimo, gli uffici periferici sono altrettanto importanti ma resta il fatto che la “vera” partita si gioca all’interno delle scuole.

E’ dunque nelle scuole che si debbono concentrare gli investimenti maggiori; e uno di questi investimenti certamente è di affidare le scuole ad un dirigente che, per competenze, inquadramento, formazione, selezione e reclutamento sia un dirigente di alto profilo.

Mettere a capo dell’istituzione scolastico una figura minore costituisce un pericoloso disinvestimento che può portare al collasso l’intero sistema dell’istruzione, in clamoroso contrasto con quanto dichiarato ne “la buona scuola”.

 

  1. B) PERCHE’ E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA LA DIRIGENZA SCOLASTICA

La dirigenza scolastica realizza la convergenza di due funzioni altamente strategiche:

  1. Leadership educativa, per garantire la qualità intrinseca dell’offerta formativa;
  2. Leadership gestionale-organizzativa, per il coordinamento e l’ottimizzazione di tutte le variabili strumentali all’offerta formativa.

Non meno importanti sono quattro ulteriori ambiti gestionali:

  • Il DS è parte pubblica nelle relazioni sindacali e sottoscrive il contratto integrativo d’istituto;
  • Il DS è equiparato al “datore di lavoro” ai fini delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Il DS è titolare delle relazioni interistituzionali con EE.LL., ASL, uffici territoriali e nazionali;
  • Le istituzioni scolastiche sono stazioni appaltanti.

Ad un non-dirigente sarebbe giuridicamente e tecnicamente possibile attribuire la funzione di “datore di lavoro” e di titolare delle relazioni sindacali ?

 

 

Viterbo 31/10/2014

Giuseppe Guastini