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Decreto Direttoriale 4 novembre 2015, n. 2488

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

(pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.I. dell’8 gennaio 2015, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 43.077.689, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri definiti con apposito bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.292.330 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);
VISTO il D.I. del 9 settembre 2015, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 51.673.041, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per progetti presentati da giovani  professori/ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.550.191 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario supporto alla ricerca fondamentale presso le università e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di emanare  un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie relative all’anno 2014 e 2015;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

Articolo 1
Oggetto e definizioni

  1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di  progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.

  2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori,  le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti; in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del Principal Investigator (PI)

  3. I principi guida del programma PRIN sono:

  • l’alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l’originalità, l’adeguatezza metodologica, l’impatto e la fattibilità del progetto di ricerca;
  • la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;
  • un supporto finanziario adeguato garantito dal MIUR;
  1. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
  • per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;
  • per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI),  un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un professore/ricercatore avente il compito di coordinare una unità operativa, assumendo le relative responsabilità scientifiche;
  • per unità operativa, l’insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti i soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per ERC, l’European Research Council;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

Articolo 2
Ambito scientifico delle proposte

  1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall’ERC (LS – Scienze della vita; PE – Scienze fisiche e ingegneria; SH – Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1).

Articolo 3
Finanziamento dei progetti

  1. I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di Euro 1.000.000, con ripartizione del budget disponibile (pari ad Euro 91.908.209) secondo le seguenti percentuali:
  • LS – Scienze della vita: 35 %, pari a euro 32.167.873 (di cui euro 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)
  • PE – Scienze fisiche e Ingegneria: 35%, pari a euro 32.167.873 (di cui euro 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)
  • SH – Scienze sociali e umanistiche: 30 %, pari a euro 27.572.463 (di cui euro 1.830.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)
  1. Il finanziamento viene assegnato all’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca.

  2. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell’allegato 2.

  3. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. A scopo premiale, è peraltro prevista la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto (che dovrà essere attestato del rappresentante legale dell’ateneo, mediante apposita dichiarazione da allegare in pdf al progetto), con conseguente sgravio del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria dell’Ateneo ai fini dell’art. 5 del D.lgs 49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).

  4. L’assenza della dichiarazione di cui al comma 4 comporterà la non ammissibilità del progetto. Al termine della fase di selezione, per i soli progetti vincitori, il MIUR verificherà la completezza e la veridicità della dichiarazione, ugualmente azzerando la quota premiale spettante nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o difformità rispetto al progetto e/o al reale stipendio percepito.

 

Articolo 4
Presentazione della domanda

  1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15 del 22 dicembre 2015, pena l’impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando,  esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15 del 12 novembre 2015.

  2. Ogni domanda, redatta in lingua italiana o inglese, a scelta del proponente, prevede le seguenti due componenti distinte:

  • Il modulo amministrativo (parte A)
  • La proposta di ricerca (parte B )
  1. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l’indicazione del PI e di tutti gli eventuali responsabili di unità, l’indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell’allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.

4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:

  • Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell’arte, la metodologia della proposta, l’impatto previsto, gli aspetti finanziari e l’indicazione degli eventuali organismi di ricerca coinvolti;
  • Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno).
  1. L’eventuale coinvolgimento di organismi di ricerca (nel numero massimo di uno per progetto) deve essere esplicitato mediante previsione di una sub-unità di ricerca all’interno dell’unità di ricerca del PI.

  2. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di  parti o sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.

  3. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.

  4. Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a qualunque titolo, in una sola proposta nel presente bando; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un  bando PRIN immediatamente successivo.
    Articolo 5
    Valutazione e selezione delle proposte

  5. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:

  • – Scienze della vita (LS);
  • – Scienze fisiche e ingegneria (PE);
  • – Scienze sociali e umanistiche (SH)
  1. Ogni Comitato di Selezione è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal CNGR, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari al doppio dei settori ricompresi nel macrosettore di riferimento (e quindi, in particolare, 18 per il macrosettore LS, 20 per il macrosettore PE e 12 per il macrosettore SH). Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). I componenti dei CdS e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima dell’accettazione dell’incarico (o contestualmente all’insediamento, per quanto riguarda i CdS), debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità, nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni tassativamente nei tempi richiesti. Una volta terminate le procedure e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro conclusione il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alle procedure.

  2. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, attraverso l’ufficio del responsabile del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento spetta comunque al CNGR.

  3. L’assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS può selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E’ comunque responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC più rilevante.

  4. La valutazione si svolge in un’unica fase (secondo le procedure indicate nell’allegato 3), secondo le usuali prassi della peer review.

  5. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilità sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o più decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti  (una per macrosettore ERC) e decreta il finanziamento degli stessi, nei limiti del budget disponibile.

  6. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://prin.miur.it

Articolo 6
La gestione dei progetti

1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).

  1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

  1. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità,  in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni.

  2. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.

  3. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l’insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.

  4. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall’organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l’unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L’unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.

  5. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

  6. L’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l’esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l’automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.

  7. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

  8. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 6, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

  9. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati, e in conformità con la normativa vigente.

 

 

Articolo 7
Open access

  1. Ciascun responsabile di unità deve garantire l’accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche ‘peer-reviewed’ relative ai risultati ottenuti nell’ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

  2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonché sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.

  3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati da assicurare l’accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l’accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

 

Articolo 8
Copertura finanziaria e altre disposizioni

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 91.908.209.

  2. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente nell’ambito della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

  3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

  4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)


Annex

Bando Cluster, commutate le risorse dal PON R&C 2007-2013 al PAC

Bando Cluster, commutate le risorse dal PON R&C 2007-2013 al PAC

Con il presente Decreto e relativamente all’Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei Cluster tecnologici Nazionali (D.D.257/Ric del 30 maggio 2012) le risorse disponibili sono commutate dal PON R&C 2007-2013 al PAC. Data la natura e complessità degli interventi e al fine di garantirne una piena realizzazione si concede una proroga al termine delle attività progettuali nonché alla relativa scadenza di rendicontazione della spesa al 31 Dicembre 2017.
I beneficiari sono tenuti alla presentazione di cronoprogramma di realizzazione relativo agli interventi e alla spesa da sostenere.

Partenariato Miur-Fondazione Crui-Confindustria

Partenariato Miur-Fondazione Crui-Confindustria

Dal 19 ottobre al 30 novembre le imprese italiane possono candidarsi per cofinanziare i costi di assunzione di dottori di ricerca per tre anni.
È uno dei punti chiave del Progetto PhD ITalents per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. L’iniziativa è gestita da un partenariato composto da Miur, Fondazione CRUI per le Università Italiane e Confindustria ed è destinata a sei aree tematiche: Energia, Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità sostenibile, Salute e scienze della vita, ICT.
Link al progetto: 

http://www.phd-italents.it/media/

Enti di Ricerca, nominati i nuovi Presidenti

Enti di Ricerca, Giannini nomina i nuovi Presidenti
di Inaf, Indam, Centro ‘E. Fermi’, Ogs
“Scelte coerenti con la valorizzazione del merito”

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi Presidenti di quattro degli Enti di ricerca vigilati dal Miur il cui organo di vertice ha concluso il proprio mandato negli scorsi mesi. Contestualmente il Ministro ha nominato anche alcuni nuovi consiglieri d’amministrazione e membri di Consiglio direttivo di designazione Miur in sostituzione di quelli in uscita.

“Abbiamo fatto nomine coerenti con la valorizzazione del merito – dichiara il Ministro Giannini -. Auguri a chi ha lasciato l’incarico e ancor di più a chi inizia il proprio mandato, nella piena consapevolezza che questo atto testimonia l’attenzione che il Governo ha per un settore che considera strategico per il Paese”.

Di seguito le nomine effettuate:

 

 

Ente

Nomina

Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF)

 

Presidente:
Nicolò D’AMICO

Cda:
Eugenio COCCIA
Marco TAVANI

Istituto Nazionale di Alta Matematica
(INDAM)

 

Presidente:
Giorgio PATRIZIO

Cda:
Pierangelo MARCATI
Gioconda MOSCARIELLO (indicato dalla comunità scientifica)

Museo Storico della Fisica e Centro di
Studi e Ricerche “Enrico Fermi”

 

Presidente:
Luisa CIFARELLI

Cda:
Giovanni BATIGNANI

Istituto Nazionale di Oceanografia e
di Geofisica Sperimentale (OGS)

 

Presidente:
Maria Cristina PEDICCHIO

Cda:
Giorgio CASSIANI
Silvestro GRECO (indicato dalla comunità scientifica)

Consorzio per l’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste

Cda:
Michele MORGANTE

Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’

Cda:
Mauro MAGNANI
Serena FONDA (indicato dalla comunità scientifica)

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

 

Consiglio Direttivo:
Maurizio BIASINI
Fabio ZWIRNER (anche componente di Giunta esecutiva)

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV)

Cda:
Claudio FACCENNA
Giancarlo NERI

Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG)

 

Cda:
Michele COMETA

Pubblicato il decreto di riparto del FOE

Ricerca, 1,7 miliardi per il finanziamento degli Enti
Pubblicato il decreto di riparto del FOE

È disponibile sul sito www.istruzione.it il decreto di riparto del FOE, il Fondo ordinario di finanziamento degli Enti di Ricerca vigilati dal Miur. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti, dopo il vaglio delle Commissioni parlamentari, ed è dunque immediatamente efficace.

Il Fondo prevede per il 2015 uno stanziamento di 1,7 miliardi. Più di 80 milioni sono destinati ad attività di ricerca di valenza internazionale, anche in previsione dell’avvio del nuovo programma europeo Horizon 2020. Oltre 99 i milioni per la quota premiale del Fondo. Circa 30 milioni vengono stanziati per progettualità di carattere straordinario. Un milione è destinato all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica.

25 settembre Notte Europea dei Ricercatori 2015

La Notte Europea dei ricercatori

lanottedeiricercatoriinitalia_700Conferenze, spettacoli, concerti, esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate per apprendere divertendosi e favorendo la divulgazione scientifica: il 25 settembre arriva la Notte Europea dei Ricercatori 2015, alla quale l’Italia aderisce con 4 progetti per un totale di 22 città coinvolte.

A Roma, ad esempio, tra gli oltre 90 eventi previsti sarà possibile visitare la sala di controllo sismica, “cuore” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, o incontrare medici e ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù o intervenire all’incontro tra i due astronauti Maurizio Cheli ed Umberto Guidoni e il giornalista Paolo D’Angelo presso l’Agenzia Spaziale Italiana o assistere alla trasformazione dei prodotti alimentari raccontata da un cuoco di fama nazionale e dai ricercatori di Artov, l’Area di Ricerca di Tor Vergata o partecipare al collegamento con la Base Antartica Concordia coordinato dai ricercatori dell’Inaf-Iaps e del Cnr per conoscere la vita dei ricercatori sia dentro la base, che fuori.

L’Italia è uno dei paesi che tradizionalmente presenta il maggior numero di eventi sul territorio con una molteplicità di progetti che ne fanno uno dei paesi maggiormente coinvolti nell’iniziativa che in tutta Europa e nei Paesi limitrofi coinvolgerà 300 città appartenenti a 24 nazioni con l’obiettivo di promuovere la divulgazione scientifica e sviluppare l’attività scientifica dei ricercatori europei.

Quest’anno si festeggia il decimo anniversario dell’evento scientifico più famoso al mondo, con l’obiettivo di smuovere e stimolare l´interesse del grande pubblico di tutte le età, coinvolgendo famiglie, scuole, amici con la curiosità di conoscere come funzionano le cose e l´impatto della scienza nella vita di tutti i giorni.

Durante la Notte Europea dei Ricercatori sarà possibile curiosare nei luoghi della ricerca scientifica normalmente chiusi al pubblico ed apprendere divertendosi in modo interattivo e appassionante con l’opportunità di incontrare i ricercatori, parlare con loro e riscoprire cosa fanno realmente per la società attraverso esperimenti pratici, spettacoli scientifici, attività di apprendimento per bambini, visite guidate, e altro ancora.

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa patrocinata dalla Commissione Europea nell’ambito del Marie Skłodowska-Curie Actions che, dal 2005, si svolge l’ultimo venerdì di Settembre in contemporanea in tutta Europa.

Per una visione complessiva di tutti gli eventi europei previsti durante la Notte Europea dei Ricercatori, è possibile navigare nella pagina web predisposta dalla Commissione europea o raggiungere la pagina che raggruppa tutti i progetti e gli eventi italiani.

Decreto Ministeriale 10 agosto 2015 n. 599

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTOl’articolo 4, comma 1 bis, del citato D. Lgs. 213/2009, come modificato decreto legge numero 104 del 2013 art. 23, in base al quale “salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre  attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017″ e, in particolare, l’articolo 7, riferito allo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative”;

TENUTO CONTO che gli effetti del comma 343, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in base al quale sono da “conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell’anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2016” sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale 240 del 22 aprile 2015 emanato ai sensi del comma 344, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in base al quale “sono stati definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.” e i cui effetti sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto;
RITENUTO a seguito del medesimo comma di operare la predetta razionalizzazione mediante  riduzioni da effettuare tenendo conto sia della quota ordinaria di ciascun Ente sia delle progettualità specifiche riferite a ciascun Ente e privilegiando la riduzione della quota ordinaria, quando le progettualità riferite ai singoli enti (Progetti di carattere straordinario, progetti a valenza internazionale, progetti bandiera e d’interesse), specialmente quelle di carattere internazionale, risultino vincolate da obblighi non rimodulabili assunti tramite accordi o convenzioni stipulati sulla base di autonome iniziative dei sottoscrittori; e, viceversa, di applicare la riduzione ai progetti specifici quando trattasi di progettualità legate a vincoli normativi o pattizi rimodulabili;

VISTI i commi 723 e 724 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in forza dei quali il   “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero” è incrementato, per l’anno 2015, della quota di 4 milioni di euro per essere destinata al CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici di cui alla delibera CIPE 150/2000);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 101094 del 29 dicembre 2014 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 17 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2015 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

CONSIDERATO che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.);

VISTO il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati “Progetti Bandiera”, proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

VISTI i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti;

VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che prevede l’assegnazione in favore della Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., con erogazione diretta dell’importo di € 14.000.000;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l’articolo 7, in base al quale la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

VISTO il D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric, registrato alla Corte dei conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2014;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di  personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell’anno 2014, e euro 4 milioni nell’anno 2015, a euro 6 milioni nell’anno 2016, a euro 8 milioni nell’anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall’anno 2018;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del citato D. Lgs. 213/2009, in base al quale a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario deve essere destinata al “finanziamento premiale”;

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse in occasione dei pareri al D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric dalla VII Commissione permanente del Senato e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, rispettivamente nelle sedute del 29 ottobre e 5 novembre 2014, che invitavano “a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno” e “sia previsto che l’assegnazione delle quote premiali avvenga non con decreto direttoriale ma, come previsto dalla legge, con decreto del Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”;

CONSIDERATO che con le disponibilità complessive del Bilancio 2015 del Ministero, stante gli stanziamenti autorizzati dalla Legge di stabilità e dalla legge di Bilancio 2015, non è possibile asseverare le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione del parere espresso per il decreto premiali 2013, e cioè di assicurare già dall’esercizio 2014 risorse aggiuntive per la premialità;

RITENUTO, pertanto, di determinare nella percentuale delle 7 per cento la quota prevista all’articolo 4 comma 1 del citato D. Lgs. 213/2009 destinata al “finanziamento premiale”;

CONSIDERATO che nel riparto delle somme in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) si deve tenere conto della somma di € 2.582.284 a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo, come stabilito ai sensi dall’articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;

RITENUTO di non operare per l’anno 2015 le riduzioni previste dall’articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulle assegnazioni in favore di taluni enti di ricerca considerati nel riparto, in considerazione della minore disponibilità di risorse e per la destinazione di risorse ai Progetti Premiali, Bandiera e d’Interesse;

TENUTO CONTO del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric, registrato alla Corte dei Conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, emanato per le assunzioni per chiamate dirette ai sensi dell’art. 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del Decreto Legislativo 31 dicembre  2009, n. 213;

TENUTO CONTO dell’articolo articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti, che è stata compresa in sede di determinazione dello stanziamento del fondo a legislazione vigente;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura) espressi nelle rispettive sedute del 29 luglio 2015 e del 29 luglio 2015;

 

D E C R E T A

ART.1
(Ripartizione e Tabelle)

  • 1. Le complessive disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l’anno 2015 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” destinate alla ripartizione delle quote previste nel presente decreto, pari a € 1.701.267.125, sono ripartite come riportato nell’allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.
  • 2. La quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a € 1.567.058.413, è ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto.
    • a) Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) complessivi € 563.095.972 (tabella 5)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 505.966.172
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 8.059.172
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 24.070.628
      Progettualità di carattere straordinario € 25.000.000
      Totale € 563.095.972

      L’assegnazione ordinaria al CNR comprende € 2.582.284 in favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferente all’area di Monterotondo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”.

    • b) All’Agenzia spaziale italiana (ASI) complessivi € 526.601.585 (tabella 6) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 499.601.585
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 27.000.000
      Totale € 526.601.585
    • c) All’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) complessivi € 263.989.665 (tabella 7)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 228.182.866
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 35.806.799
      Totale € 263.989.665
    • d) All’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) complessivi € 82.201.498 (tabella 8)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 77.147.758
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 4.153.740
      Progettualità di carattere straordinario € 900.000
      Totale € 82.201.498
    • e)All’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) complessivi € 51.005.588 (tabella 9) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 47.876.854
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 3.128.734
      Totale € 51.005.588
    • f) All’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) complessivi € 19.332.743 (tabella 10) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 18.028.434
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 1.304.309
      Totale € 19.332.743
    • g) All’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS complessivi € 17.146.190 (tabella 11) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 13.121.574
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 2.024.616
      Progettualità di carattere straordinario € 2.000.000
      Totale € 17.146.190
    • h) Alla Stazione zoologica “A. Dohrn” complessivi € 14.643.018 (tabella 12)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 12.204.751
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 938.267
      Progettualità di carattere straordinario € 1.500.000
      Totale € 14.643.018
    • i) Al Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste complessivi € 23.578.191 (tabella 13)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 7.455.934
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 4.766.969
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 11.355.288
      Totale € 23.578.191
    • j) All’Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” (INDAM) complessivi € 2.558.183 (tabella 14) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 2.157.707
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 25.575
      Progettualità di carattere straordinario € 374.901
      Totale € 2.558.183
    • k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” complessivi € 1.787.830 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria
    • l) All’Istituto italiano di studi germanici complessivi € 1.117.950 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria. 
  • 3. La residua quota di € 134.208.712 delle disponibilità di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
    • a) € 99.025.459 destinati al “finanziamento premiale” di cui all’articolo 4, comma 1, del citato D. Lgs. 213/2009;
    • b) € 14.000.000 destinati alla Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7;
    • c) € 8.449.286 destinati al funzionamento ordinario dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • d) € 5.390.461 destinati al funzionamento dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • e) € 1.500.000 destinati al finanziamento dell’attività di valutazione dell’ANVUR ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.P.R. n.76/2010;
    • f) € 4.000.000 destinati al CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ai sensi dell’art. 1 commi 723-724 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
    • g) € 1.052.482 per l’anno 2014 destinati all’assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 213/09 e secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale, da corrispondere a ciascun degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric;
    • h) € 791.024 destinati, per l’anno 2015, all’assunzione per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale”  del D.Lgs. 213/09 e secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale. Tale quota costituisce parte delle assegnazioni ordinarie previste per l’anno 2015. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio 2015 tale accantonamento non fosse utilizzato, totalmente o parzialmente, per tale finalità la residua somma è accantonata per la medesima destinazione nell’esercizio 2016 con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, o ripartita in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall’emanazione del medesimo regolamento ministeriale.

 

ART.2
(Disposizione per l’assegnazione delle somme previste dal DM 24 novembre 2014, n. 851)

  • 1. La somma di € 1.052.482 di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente decreto è accantonata per la successiva assegnazione finale, con decreto del Direttore generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 lettera g) del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric.

 

ART. 3
(Disposizioni per il Finanziamento Premiale)

  • 1. Come disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, la somma di € 99.025.459 accantonata, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, lettera a) del presente decreto, è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo la seguente ripartizione:
    • a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013. La numerosità dei prodotti valutati verrà utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti così come indicati nel rapporto dell’ANVUR.
    • b) In assenza di VQR, l’assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012 – 2013, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel biennio 2012 – 2013.
    • c) Individuazione e classificazione degli enti in “gruppi” di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza “scientifica” degli stessi. La consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall’ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall’ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.
    • d) il restante 30 per cento all’esito della valutazione di un apposito Comitato nominato  con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.
  • 2. Con successivo decreto del Ministro è emanato apposito avviso entro la chiusura dell’anno 2015, nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota di cui alla precedente lettera d), i termini e le modalità della procedura.
  • 3. Con successivi decreti del Ministro si provvederà all’assegnazione delle somme di cui al presente articolo.

ART. 4
(Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 2016 e 2017)

  • 1. Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2016 e 2017, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione ordinaria (tabella 1) salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l’anno 2016 sarà trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2016.
  • 2. Una ulteriore quota, non superiore all’8% del Fondo, potrà essere destinata a finanziare i progetti bandiera e di interesse inseriti nella programmazione nazionale della ricerca e progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell’ambito delle scelte strategiche e/o degli indirizzi di ricerca impartiti dal Ministero, anche nella prospettiva di favorire un incremento della quota contributiva direttamente destinata al sostegno di attività di ricerca. Sono fatte salve successive rimodulazioni eventualmente da stabilirsi con successivo provvedimento.
  • 3. Nelle more dell’adozione del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell’art. 31-bis, comma 6, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di assicurare il finanziamento per il triennio 2016-2018 della “Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institue (GSSI)” istituita dal medesimo art. 31-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare verrà destinata una quota pari a € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con i decreti ministeriali previsti dall’articolo 7, comma 2, decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, quale quota di cofinanziamento dell’assegnazione finanziaria, previa delibera del CIPE,  di € 18.000.000 a valere sull’art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009 (FSC). Nel conferire carattere di stabilità alla scuola, conseguente al riconoscimento della stessa con il decreto adottato ai sensi dell’art. 31 bis, comma 6, del decreto legge 9 febbario 2012, numero 5, le risorse disposte dal presente comma saranno specificamente allocate a favore della medesima scuola con apposito provvedimento legislativo.
  • 4. Le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
  • 5. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2015 – Foglio n.3857

Comitato selezione Cda Enti di Ricerca

Giannini nomina il Comitato di selezione per la scelta dei Presidenti e dei membri dei Cda degli Enti di Ricerca

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha nominato il Comitato che dovrà selezionare la rosa dei nomi da cui il Ministro stesso individuerà i Presidenti e i consiglieri di amministrazione di designazione governativa degli Enti di ricerca.
Del Comitato fanno parte: 
Lamberto Maffei (coordinatore), professore emerito di Neurobiologia presso la Scuola Normale di Pisa e Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei;

Mauro Ferrari, esperto in nanotecnologie e bioingegneria applicate alla medicina, presidente e amministratore delegato dello Houston Methodist Research Institute;

Fabiola Gianotti, professore onorario di Fisica presso l’Università di Edimburgo;

Aldo Sandulli, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Lucia Votano, già direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Entro 15 giorni dal proprio insediamento il Comitato fisserà, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, separatamente per ciascun Ente, predisporrà la rosa dei nomi da proporre al Ministro. Il Comitato resterà in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scadrà nel corso del 2015 e del 2016.

Programma operativo nazionale 2014-2020 “Ricerca e Innovazione”

Ricerca, Giannini: Pon 2014-2020 straordinaria occasione,  1,2 mld per fare innovazione al Sud
Bene via libera Commissione europea

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini esprime “soddisfazione” per il via libera della Commissione europea al Programma operativo nazionale 2014-2020 “Ricerca e Innovazione” che prevede un budget complessivo di 1.286 milioni di euro per fare innovazione al Sud. Le regioni coinvolte sono quelle cosiddette in ritardo di sviluppo (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e quelle in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

“Il Programma nasce in continuità con il precedente Pon Ricerca e Competitività 2007-2013 – spiega il Ministro – ed è una straordinaria occasione per la crescita delle regioni del Mezzogiorno, per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Il Pon 2014-2020 –  prosegue Giannini – si inserisce in un contesto strategico più; ampio definito dal Programma nazionale per la ricerca, che presenteremo a breve, dalla Smart Specialisation Strategy, dal Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca, in coerenza con il Programma europeo Horizon 2020”.

Il Programma è cofinanziato con risorse Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse (Fondo sociale europeo). L’investimento sul capitale umano ammonta a oltre 280 milioni di euro: 114 per i dottorarti di ricerca, 86 per la mobilità, 83 per attrarre ricercatori. Oltre 900 milioni saranno investiti su: infrastrutture di ricerca (286), cluster tecnologici (327), progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (339).

Decreto Direttoriale 8 luglio 2015, n. 1524

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali  e Accordi di Programma e Intese.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della predetta legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato,  Università, altri enti pubblici e privati”;

VISTO in particolare l’art. 2-ter della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

VISTO altresì l’art.1 comma 4 della legge 113/1991  che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all’art.1 comma 1 delle legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n.98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTI i DD. MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015  con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione  del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art.2-quater della predetta legge n.113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l’anno 2014 pari ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l’altro, la quota di € 1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 113/1991;

VISTA la nota n.30277 del 19.12.2014 con la quale è stata inoltrata all’Ufficio Centrale del Bilancio competente per il  Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall’anno 2014, relativamente alle risorse destinate alla concessione dei Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma, rispettivamente per l’importo di € 2.000.000,00 e € 1.650.000;

VISTA la nota n.902 del 26.1.2015 con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la predetta nota 30277/2014;

VISTO il decreto ministeriale n. 277 del 13.5.2015, registrato alla Corte dei Conti il1° luglio 2015, Reg.1-3017, con il quale il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l’anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i predetti strumenti di intervento:

  • € 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all’art.1, comma 3 della legge n.113/1991;
  • € 1.000.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
  • € 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 113/1991;
  • € 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 277 del 13.5.2015 è stata ritenuta l’opportunità di gestire la quota destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro, mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata innovativa;

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, provenienti dell’esercizio finanziario 2014 congiuntamente a quelli stanziati per l’anno 2015;

RITENUTA l’opportunità di procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91 all’art.2-ter, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa legge;

 

DECRETA

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito operativo

  1. Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
  • – contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter;
  • – accordi e intese ai sensi dell’art. 1, comma 4.
  1. In coerenza con quanto previsto all’articolo 1 della legge 113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
  2. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:
  • – riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l’attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull’intero territorio nazionale;
  • – promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
  • – incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
  • – sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie;
  • – promozione dell’informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
  • – promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Articolo 2
Soggetti ammissibili

  1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all’articolo 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché i soggetti privati in possesso del riconoscimento della personalità giuridica, con sede legale in Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali.
  2. Per la partecipazione dei soggetti privati è richiesta l’attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs 163/2006.

TITOLO 2

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Articolo 3
Soggetti proponenti

  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti così come definiti all’art.2, il progetto dovrà essere presentato da un’unica istituzione scolastica qualificata come “capofila”, che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
  3. Ogni istituzione scolastica può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o “capofila”. Oltre tale limite il MIUR provvederà d’ufficio all’esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente  secondo la data e l’ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.
  4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dall’istituzione scolastica “capofila”.

Articolo 4
Progetti ammissibili
1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00  e massimo di € 50.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
  • b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
  • c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
  • d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
  • e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 2, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n.277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.600.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del costo giudicato ammissibile.
4. Il trasferimento del contributo è disposto, in favore dell’istituzione scolastica proponente o “capofila”, secondo le seguenti modalità:

  • a) una prima erogazione, in misura del 70% del contributo approvato, successivamente all’adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
  • b) il saldo sarà erogato successivamente all’approvazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.2-quater della legge, previa presentazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il “capofila”, dovrà presentare, insieme con la documentazione attestante l’intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.
  1. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

 

Articolo 6
Criteri di valutazione
1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
  • b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione  (max 20 punti);
  • c) Qualità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti  (max 10 punti);
  • d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee  (max 5 punti);
  • e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti  (max 5 punti).
  1. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  2. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione  distinta per ogni progetto.


TITOLO 3

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 7

Soggetti proponenti
1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all’articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e/o privati, il progetto dovrà essere presentato da un soggetto qualificato come “capofila”, che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
3.Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o “capofila. Oltre tale limite il MIUR provvederà d’ufficio all’esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l’ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.
4.Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute  dal  soggetto “capofila”.

Articolo 8
Progetti ammissibili
1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00  e massimo di € 100.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a)finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
  • b)indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c)descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo dei contributi richiesti;
  • d)descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
  • e)descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
  • f)innovatività delle attività progettuali previste
  • g)descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 3, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 1.400.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell’80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto in favore del soggetto proponente o “capofila” secondo le seguenti modalità:

  • a) una prima erogazione, in misura dell’80% del contributo approvato, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
  • b) il saldo sarà erogato successivamente all’approvazione del rendiconto finale scientifico- contabile che dovrà essere presentato dal proponente o dal capofila insieme con la documentazione attestante l’intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.
  1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l’erogazione dell’anticipo di cui alla precedente comma 3, lett. a), avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l’intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
  2. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.


Articolo
10
Criteri di valutazione
1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
  • b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
  • c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  1. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  2. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.
    TITOLO 4

PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 11

Soggetti proponenti
1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente Decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/91.
2. Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta. Oltre tale limite il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.

Articolo 12
Accordi e intese ammissibili
1. Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore minimo di € 100.000,00  e massimo di € 300.000,00.
2. Gli accordi e le intese dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. Le proposte debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
  • b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell’accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell’utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
  • d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
  • e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
  • f) innovatività delle attività progettuali previste.

Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 4, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.650.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. Nell’ambito dell’accordo e dell’intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell’80% e la modalità di trasferimento delle risorse è definita in sede di accordo e intesa.
4. L’accordo e l’intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché l’indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.

Articolo 14
Criteri di valutazione
1. La selezione delle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3
3.  La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di  collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti)
  • b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
  • c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  1. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  2. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.
    TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 15.00 del 6 agosto 2015 utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio . Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione ed escluse
2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce “Supporto->Lista iniziative”, sono disponibili le guide per l’utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
3. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla, attraverso l’apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.
4. Le domande relative al Titolo 3 e 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative al titolo 2 esclusivamente dal soggetto capofila.
5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, e, nel caso, dall’atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro i successivi 10 giorni dal termine di chiusura  di cui al precedente comma 1. Nell’oggetto della mail certificata devono essere indicati gli estremi identificativi del presente Decreto e deve essere indicato l’art.2-ter della legge 113/1991 nel caso di domanda per contributi annuali o l’articolo 1 comma 4 della medesima legge nel caso di domanda per la stipula di accordi e intese.
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 16
Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è  la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e Valorizzazione della Ricerca – Ufficio VI del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it alla pagina della Ricerca, sezione “Diffusione della cultura scientifica”.
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2015@miur.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)

Decreto Direttoriale 8 luglio 2015, n. 1523

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi – TRIENNIO 2015-2017 (15A05436)

(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015)

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della medesima legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato,  Università, altri enti pubblici e privati”;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 3 della predetta legge che disciplina le modalità di  accesso ad un contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una Tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato  di cui all’art. 2 quater della legge e acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo della tabella triennale per il triennio 2015-2017 con la procedura prevista dall’art. 1, comma 3, della legge 113/1991;

VISTO il DPCM dell’11 febbraio 2014 n.98 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTI i DD.MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015,  con i  quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione del  Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art. 2-quater della predetta legge 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell’articolo 2- bis della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l’anno 2014 pari Euro 10.172.798,00,  prevedendo la quota di € 6.500.000 per il finanziamento dell’annualità 2014 degli enti inseriti nella Tabella triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n.430;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTA la nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014, del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, con la quale è stata richiesta la conservazione in bilancio della somma di € 252.918,30 che residua dallo stanziamento complessivo di € 6.500.000,00  riservato con il predetto decreto n. 579/2014 alla terza ed ultima annualità della Tabella Triennale 2012-2014;

VISTA la nota dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR, Ufficio IV, prot. 1103 del 29 gennaio 2015 dalla quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi 2014 pari ad € 252.918,30,  a valere sul Cap.7230/5, richiesta con la citata nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014;

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare i predetti fondi ancora disponibili per la tabella triennale, provenienti dall’esercizio finanziario 2014, congiuntamente a quelli stanziati per l’anno 2015;

VISTO il decreto ministeriale prot. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l’anno 2015 (pari Euro 9.028.092) tra i predetti strumenti di intervento:

  • € 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all’art.1, comma 3 della legge 113/1991;
  • € 1.000.000 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
  • € 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 113/1991;
  • € 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il finanziamento triennale di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991 ammontano a complessivi € 6.266.010,30;

DECRETA

Articolo 1
Ambito operativo

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n.113/1991, è adottato il presente bando pubblico recante regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale 2015-2017, nonché i criteri di selezione.
  2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991.

Articolo 2
Requisiti dei soggetti ammissibili

  1. Possono accedere ad un finanziamento triennale di funzionamento, previo inserimento in apposita Tabella Triennale, Enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 113/1991, abbiano i seguenti requisiti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell’offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.

Articolo 3
Documentazione richiesta

  1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all’articolo 1 del presente decreto devono essere corredate della seguente documentazione:
  • – Statuto;
  • – Relazione analitica sull’attività svolta nel triennio 2012-2014;
  • – Programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della Tabella Triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art.  6;
  • – Bilancio preventivo 2015 e consuntivi dell’ultimo triennio;
  • – Indirizzo del sito web del soggetto proponente in cui sono riportate le attività svolte;
  • – Illustrazione della struttura organizzativa con l’indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e  dotazione strumentale scientifico-multimediale;
  • – Indicazione dei costi di funzionamento da sostenere per l’esercizio finanziario 2015 e  nel biennio successivo, evidenziando  tra l’altro in modo specifico i costi connessi  alle attività di divulgazione scientifica coerenti con le finalità della legge;
  • – Dichiarazione sull’esistenza o meno di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato di cui risulti beneficiario l’ente proponente al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4
Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo

  1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente articolo 1, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n.277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 6.266.010,30.
  2. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
  3. Il contributo è riconosciuto nella misura dell’80% dei costi di funzionamento connessi ad attività coerenti con le finalità della legge n. 113/1991 così come desunti dalla documentazione di cui al precedente articolo 3.

Art. 5
Modalità di trasferimento delle risorse

  1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in unica soluzione, previa presentazione, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni analitiche sull’attività svolta nell’annualità di riferimento del contributo e sulla programmazione dell’anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo della medesima annualità, dalla documentazione contabile delle spese sostenute, e sentito il Comitato di cui all’articolo 2-quater della legge n. 113/1991.
  2. E’ possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo riconosciuto entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l’intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo.
    3.Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del contributo dovuto sarà erogato, secondo le modalità indicate  al comma 1.
  3. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei contributi assegnati e recupero delle somme erogate, oltre ogni eventuale somma a titolo risarcitorio, e all’esclusione del soggetto dalla Tabella Triennale cui si riferisce il presente decreto e per la successiva triennalità.
  4. Nel caso in cui l’importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MIUR sarà ricalcolato nella misura dell’80% di quanto effettivamente rendicontato o accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

Articolo 6
Criteri di valutazione

  1. La selezione sulle domande è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge n. 113/1991, costituito con DM 138 del 20 febbraio 2014.
  2. Il Comitato valuta le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione.
  3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:
i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacità gestionale, operativa e di fund-rising;
ii) collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali;
iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web;
b) qualità delle attività istituzionali (max 20 punti) in termini di:

i) rilevanza dell’offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile;
ii) fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell’utenza raggiunta;

c) qualità della struttura (max 20 punti) in termini di:

i) disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo;
ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto alle attività istituzionali;
iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto ii), destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
4. Sono approvate, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all’art.4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40 punti, rappresentante la sommatoria delle lettere a), b) e c) del comma 3, sui 60 totali conseguibili.
5. La graduatoria è adottata con Decreto Ministeriale sentito il Comitato e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari.
6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.

 

Articolo 7
Modalità di presentazione delle domande

  1. Le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento di cui al presente Decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio

  2. Al medesimo indirizzo il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull’utilizzo dei servizi.

  3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 alle ore 15.00 del 6 agosto 2015; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e quelle pervenute con modalità diversa da quella indicata con il presente articolo non saranno prese in considerazione ed escluse.

  4. Dopo aver trasmesso la domanda e i relativi allegati secondo le modalità indicate nel precedente comma, è necessario perfezionarla, attraverso l’apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.
  5. In caso di indisponibilità della firma digitale, la domanda,  trasmessa con i relativi allegati attraverso il servizio telematico SIRIO ai sensi dei precedenti commi, dovrà essere  stampata dal servizio telematico SIRIO e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, ed inviata, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore e, nel caso, dall’atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata:  dgric@postacert.istruzione.it, entro il decimo giorno successivo al termine di cui al comma 3. Nell’oggetto della mail certificata devono essere indicati il numero e la data del presente Decreto e la dizione “Domanda contributo art.1 comma 3 della legge 113/1991”;
  6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  7. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

Articolo 8
Informazioni

  1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è la Dott.ssa Maria Uccellatore , Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it pagina della Ricerca, sezione “Diffusione della cultura scientifica” e sul servizio telematico SIRIO.
  3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: bandott-2015-2017@miur.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)

Decreto Ministeriale 27 giugno 2015, n. 458

Linee guida valutazione qualita’ della ricerca (VQR) 2011 – 2014.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 168/1989 “dà attuazione all’indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di ricerca”;
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l’art. 2:
comma 138, che ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale “svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'(Istruzione), dell’Università e della ricerca”;

comma 139, che prevede che “i risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli Enti di ricerca”;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR e in particolare l’art. 3:
comma 1, lett. a), il quale prevede che l’Agenzia “valuta la qualità … delle attività di … ricerca,…delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti”;

comma 2, il quale prevede, che “costituiscono tra l’altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1… la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; …l’acquisizione di finanziamenti esterni, l’attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati”;

comma 3, il quale prevede che “nello svolgimento delle sue attività l’Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari”;

comma 4, il quale prevede che “le attività di valutazione di cui al comma 1 … sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;
VISTO l’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “… di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate … dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR)”.
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dall’art. 23, co 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che recita: “la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata … tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) … I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro”.
VISTO il DM 4 novembre 2014, (n. 815), registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343, il quale all’allegato 3 destina al Consorzio interuniversitario CINECA, l’importo di 7.500.000 per l’esercizio di Valutazione della qualità della ricerca 2011 – 2014 (VQR 2011 – 2014);
VISTO il DM 15 luglio 2011 con il quale sono state definite le linee guida per la VQR 2004-2010;
VISTI i risultati della VQR 2004-2010, che sono stati, fra l’altro, utilizzati come criterio di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le Università non statali e del fondo ordinario per gli Enti di ricerca;
RITENUTO, in relazione all’esigenza di disporre di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca, di dovere dare avvio alla VQR per il successivo periodo 2011-2014 e di dovere conseguentemente definire le linee guida a tal fine necessarie;
DECRETA

Art. 1- Soggetti interessati e definizioni
1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, che riguarda le seguenti istituzioni (di seguito indicate con il termine di “Istituzioni”) e le loro articolazioni interne (Dipartimenti per le università e articolazioni interne assimilate ai dipartimenti universitari per gli enti di ricerca e per le Istituzioni non universitarie):

a) Università statali;

b) Università non statali legalmente riconosciute;

c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (di seguito indicati “Enti di ricerca”), limitatamente alla quota del personale dedicato alla ricerca e ai professori e ricercatori universitari ad essi affiliati, anche ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati “Istituzioni diverse”), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.
2. Sono oggetto della valutazione i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all’articolo 2, comma 1, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d’ora in avanti “addetti alla ricerca”) a tempo indeterminato e a tempo determinato, ovvero professori e ricercatori delle Università (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione tutti i “prodotti attesi” dagli addetti della ricerca ai sensi del successivo articolo 4, comma 3; ai prodotti eventualmente mancanti rispetto a quelli attesi è attribuita la valutazione di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera g).
3. Nel presente decreto si intendono:

a) per “Area”, le 16 aree scientifiche elencate nell’Allegato 1;

b) per “bando”, il bando di cui all’articolo 2, comma 1;

c) per CINECA, il Consorzio Interuniversitario per l’Elaborazione del Calcolo Elettronico.
Art. 2 – Avvio e risultati del processo di valutazione

  1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l’emissione di apposito bando del Presidente dell’ANVUR e si conclude con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016. Il bando stabilisce tra l’altro il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione.  
  2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, Dipartimento e articolazione assimilata, in tre profili di qualità e in un profilo complessivo:
    a) profilo di qualità dei prodotti della ricerca, anche distinto per area, per settore concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, ed espresso come distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui all’articolo 5, comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca nel periodo 2011 – 2014;
    b) profilo di qualità dei prodotti della ricerca, anche distinto per area, per settore concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, ed espresso come distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui all’articolo 5, comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011 – 2014, sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore nell’ambito dell’Istituzione.
    c) profilo di competitività dell’ambiente di ricerca, come di seguito indicato:
     
    Istituzioni Universitarie: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, caratteristiche dell’offerta formativa a livello dottorale;

Enti di Ricerca: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, dottorati di ricerca in collaborazione con università.

  1. I risultati della valutazione di cui al comma 2 sono resi pubblici solo nel caso in cui il sottoinsieme di riferimento è composto da almeno tre persone.
  2. Il profilo di qualità complessivo di ciascuna Istituzione è determinato dalla somma ponderata degli indicatori relativi ai tre profili di cui al comma 2 attribuendo a quello di cui alla lettera a) un peso pari al 75%, a quello di cui alla lettera b) un peso pari al 20% e a quello di cui alla lettera c) un peso pari al 5%.
  3. Per ciascuna Istituzione, Dipartimento e articolazione interna assimilata si calcoleranno almeno i seguenti indicatori sintetici:

a) il rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti attesi dall’Istituzione nell’Area e la valutazione complessiva di Area;

b) il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi dell’Istituzione nell’Area e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’Area;

c) il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti dell’Istituzione nell’Area e la frazione di prodotti eccellenti dell’Area;
6. Nell’ambito del processo di valutazione e a fini conoscitivi sarà inoltre considerato, anche utilizzando le informazioni della Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, il profilo di competitività delle Istituzioni per le attività di “terza missione”. Tale valutazione dovrà tenere conto della missione istituzionale fondamentale delle Istituzioni. Oltre ai parametri che saranno definiti dall’ANVUR, dovranno essere considerati, come elementi comuni di valutazione, i seguenti aspetti: proventi dall’attività conto terzi, attività brevettuale, imprese spin – off. Tale valutazione potrà in ogni caso essere considerata ai fini del riparto dell’assegnazione delle risorse statali alle Istituzioni interessate.
 
Art. 3 – Organizzazione generale

  1. La valutazione è organizzata nelle 16 Aree di valutazione elencate nell’Allegato 1.
     
  2. L’ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un Gruppo di Esperti Valutatori (d’ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione scelti sulla base dell’esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.
  3. I componenti e i coordinatori dei GEV, in numero complessivamente non superiore a 450, sono nominati dal Consiglio direttivo dell’ANVUR tra quanti abbiano risposto, nelle modalità e entro i termini previsti, all’avviso per la manifestazione di interesse a far parte dei GEV emanato dal Consiglio direttivo medesimo. Nel caso in cui le domande pervenute non consentano di assicurare un’adeguata ed equilibrata presenza di esperti, il Consiglio direttivo può selezionare altri studiosi che soddisfino i requisiti stabiliti dal comma 2 ai fini del completamento dei GEV.
  4. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l’ANVUR può provvedere, nel contesto operativo dei singoli GEV, alla costituzione di sub-commissioni con specifiche competenze disciplinari.
    Art. 4 -Adempimenti delle Istituzioni

  5. Ai fini del censimento degli addetti alla ricerca le Istituzioni utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR messe a disposizione dell’ANVUR. Le Istituzioni sono tenute a certificare le informazioni fornite con particolare riferimento ai nominativi degli addetti alla ricerca, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nel periodo di riferimento 2011 – 2014 o parte di esso, con l’indicazione delle Aree, del Dipartimento o articolazione interna assimilata di afferenza.

  6. Ai fini della determinazione del numero di prodotti della ricerca che ciascun addetto deve presentare nel presente esercizio di valutazione, gli addetti alla ricerca afferenti a ciascun Dipartimento (o ad altra articolazione internaassimilata) alla data di pubblicazione del bando sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato delle Università, ivi inclusi i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

b) ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;

c) tecnologi a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;

d) ricercatori degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse che per missione istituzionale, oltre all’attività di ricerca, svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di servizio);

e) professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato affiliati agli Enti di ricerca o alle Istituzioni diverse anche ai sensi del comma 6.
 
3. Gli addetti alla ricerca di cui al comma 2 presentano rispettivamente il seguente numero di prodotti della ricerca (prodotti attesi) relativi al quadriennio 2011-2014:

a) quelli di cui alle lettere a), b) (solo se a tempo definito) e d) presentano un numero di prodotti della ricerca, non inferiore a due e non superiore a quattro, secondo quanto specificato dal bando in riferimento a ciascuna area;

b) quelli di cui alla lettera b) operanti a tempo pieno e alla lettera e) presentano un numero di prodotti della ricerca, maggiorato del 50% rispetto a quanto previsto al punto a) per la stessa area.
4. Nel caso di prodotti della ricerca con più autori afferenti alla stessa Istituzione, l’addetto alla ricerca dovrà proporre alla propria Istituzione un numero di prodotti maggiore rispetto a quello indicato al comma 3 per consentire all’Istituzione un’adeguata possibilità di scelta in relazione al numero di prodotti attesi.
5. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 3, è data facoltà di presentare, al posto di due prodotti della ricerca, una monografia di ricerca o prodotto ad essa assimilata, secondo la definizione contenuta nel bando, fermo restando che in tal caso la valutazione attribuita al prodotto peserà il doppio.
6. I professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso un ateneo o ente di ricerca diverso da quello di appartenenza nel periodo 2011-2014 ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, saranno considerati per la loro produzione scientifica in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuna Istituzione.
7. Gli addetti alla ricerca registrati sul sito docente – login MIUR presso il CINECA potranno scegliere le pubblicazioni da sottoporre a valutazione direttamente a partire da quelle presenti nel medesimo.
8. Riduzioni del numero di prodotti da presentare potranno essere indicate nel bando in relazione agli addetti della ricerca che ricadono in una o più delle seguenti tipologie:

a) hanno ricoperto cariche direttive nelle Istituzioni (Rettore, Pro-rettore, Direttore di Dipartimento (o equivalente), Presidente e Direttore di Dipartimento (o equivalente) di Ente di Ricerca, per almeno ventiquattro mesi nel quadriennio 2011-2014;

b) sono stati membri delle commissioni preposte all’attribuzione dell’Abilitazione scientifica nazionale per il biennio 2012-13 conducendo a termine almeno una tornata o per un periodo pari ad almeno sei mesi;

c) sono stati assunti come ricercatori di ruolo a tempo determinato e indeterminato nelle università e come ricercatori di ruolo e a contratto o come tecnologi negli enti di ricerca e nelle altre Istituzioni nel periodo 2011-2014;

d) hanno usufruito di periodi di congedo complessivamente superiori a cinque mesi nel quadriennio 2011-2014 per maternità, congedo parentale, malattia, o incarichi che richiedono l’aspettativa obbligatoria o altri motivi comunque diversi dallo svolgimento di attività di ricerca.
9. Le Istituzioni trasmettono al CINECA, per via telematica, copia in formato “pdf” dei prodotti della ricerca da sottoporre a valutazione, selezionandole, ove necessario, tra quelle presentate in soprannumero ai sensi del precedente comma 4.
Art. 5 -Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione

  1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Istituzioni in ciascuna Area e settore scientifico-disciplinare dell’Area. Ai fini del giudizio di qualità i GEV adottano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie, ferma restando in capo al Gruppo la responsabilità finale della valutazione:

a) informazioni bibliometriche (ove disponibili) relative al prodotto di ricerca, quali ad esempio il numero di citazioni ricevute dal prodotto e una misura dell’impatto della rivista ospitante il prodotto, condotta direttamente da ciascun GEV che utilizza a tal fine le banche dati concordate con l’ANVUR;

b) peer-review affidata a esperti esterni fra loro indipendenti scelti collegialmente dal GEV, di norma due per ciascuna pubblicazione, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.
2. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione della pubblicazione in base alla sua originalità, rigore metodologico e impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale, con riferimento a standard internazionali di qualità della ricerca. A seguito di tale giudizio di qualità ogni pubblicazione verrà attribuita a uno dei seguenti livelli di qualità:

a) eccellente (peso 1): la pubblicazione raggiunge i massimi livelli in termini di originalità e rigore metodologico, e ha conseguito o è presumibile che consegua un forte impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel primo 10% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene;

b) elevata (peso 0,7): la pubblicazione raggiunge livelli elevati in termini di originalità e rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 10%-30% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene;

c) discreta (peso 0,4): la pubblicazione raggiunge discreti livelli in termini di originalità e rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale o nazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 30%-50% della distribuzione della produzione scientifica dell’area cui appartiene;

e) accettabile (peso 0,1): la pubblicazione raggiunge livelli in termini di originalità e rigore metodologico tali da circoscriverne l’impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello nazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 50%-80% della distribuzione della produzione scientifica dell’area cui appartiene;

f) limitata (peso 0): la pubblicazione non raggiunge livelli di originalità e rigore metodologico tali da essere considerata significativa dalla comunità scientifica di riferimento. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 80%-100% della distribuzione della produzione scientifica dell’area cui appartiene;

g) non valutabile (peso 0): la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente esercizio, o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al quadriennio di riferimento. Sono assimilate alle pubblicazioni non valutabili anche le pubblicazioni mancanti rispetto al numero atteso.
3. Ai GEV è affidato altresì il compito di redigere il rapporto finale di Area. Il rapporto finale di Area illustra:

a) la metodologia adottata e l’organizzazione dei lavori, ivi inclusa la procedura adottata per la risoluzione di eventuali conflitti di valutazione da parte dei Componenti;

b) la valutazione dell’Area basata sui risultati della valutazione delle pubblicazioni e l’analisi complessiva dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà delle pubblicazioni selezionate.
Art.6 – Adempimenti dell’ANVUR
1. L’ANVUR elabora il profilo di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), e determina altresì il profilo di qualità complessivo di cui al comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, calcola almeno gli indicatori di cui al comma 5 dell’articolo 2.
2. Al fine di verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale, l’ANVUR sviluppa, ove applicabile, l’analisi di indicatori bibliometrici relativi a tutte le pubblicazioni del quadriennio presenti nelle banche dati utilizzate, in riferimento alle specifiche aree di appartenenza.
3. L’analisi degli indicatori bibliometrici è condotta assumendo a riferimento la data indicata nel bando, secondo criteri definiti d’intesa con i GEV.
4. Entro il 31 ottobre 2016, l’ANVUR elabora e rende pubblica la Relazione finale della VQR 2011-2014, che comprende:

a) la Valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata per Aree, Settori Concorsuali e Settori Scientifico – Disciplinari e fondata sull’integrazione degli elementi di analisi a disposizione;

b) la Valutazione di merito delle Istituzioni, dei Dipartimenti e delle articolazioni interne assimilate e le conseguenti classifiche, fondate sui Rapporti dei GEV, nonché sui dati conoscitivi e sulle informazioni di cui al bando.
5. L’ANVUR utilizza altresì le risultanze della VQR ai fini della revisione, unitamente ad altri criteri e parametri definiti dal proprio Regolamento in materia, degli elenchi delle riviste scientifiche e specificamente di quelle di “fascia A”.
6. Ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 76/2010 sarà cura dell’ANVUR diffondere i risultati della VQR 2011-2014 per quanto attiene alla valutazione delle Istituzioni e delle loro articolazioni interne. I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non verranno resi pubblici. L’elenco nominativo dei revisori verrà reso pubblico dall’ANVUR entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.
Art. 7 – Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari
1. La gestione amministrativo-contabile e il sistema di informatizzazione relativi al processo di valutazione sono affidati al CINECA.
 
2. Per le università e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR di cui alle lettere a), b e c) dell’articolo 1 del presente decreto, la spesa complessiva trova copertura sui fondi a tale fine assegnati al CINECA per un importo massimo pari a € 7.500.000 secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 4 novembre 2014 ( n. 815) citato in premessa.
3. Gli altri soggetti di cui alla lettera d) dell’articolo 1 del presente decreto saranno chiamati alla copertura delle spese sostenute da CINECA per le attività di valutazione, sulla base di una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR.
4. Spetta altresì al CINECA la gestione amministrativo-contabile dei GEV e dei restanti soggetti coinvolti nell’attività di valutazione, la cui spesa graverà sui fondi di cui al comma 2. I compensi saranno stabiliti dall’ANVUR, secondo quanto previsto dai propri regolamenti interni ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett d) del d.P.R. n. 76/2010.
Roma, 27 giugno 2015

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Direttoriale 18 giugno 2015, n. 1316

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i Regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”) per le Regioni Convergenza adottato con Decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione C(2014) 9363 finale del 3 dicembre 2014;

CONSIDERATO che il PON “R&C” individuava quale Autorità di Gestione (AdG) prevista dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell’allora Ufficio VII della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – DGCSR del MIUR oggi Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

VISTO  il Piano di Azione e Coesione (PAC), avviato con Delibera CIPE n. 1/2011, al quale l’AdG ha aderito;

VISTA la Decisione Comunitaria del 31 ottobre 2012 C(2012) 7629 di approvazione della rimodulazione del piano finanziario del PON “R&C”, con la quale sono state devolute e rese disponibili risorse, a valere sul Fondo di Rotazione ex Legge n. 183/87, per l’attuazione del PAC;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del MIUR“, entrato in vigore il 29 luglio 2014;

VISTO il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 52 del 31 ottobre 2014 “Atto di indirizzo sulla individuazione dei criteri generali per la graduazione delle posizioni degli uffici e delle funzioni tecniche di livello dirigenziale non generale come previsti dal DPCM 11 Febbraio 2014, n. 98“;

CONSIDERATO   che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è l’Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);

VISTO il D.D. prot. 933 del 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 maggio 2015, reg. 1, fog. n. 2126, con cui  la Dott.ssa Anna Maria FONTANA è stata nominata Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;

CONSIDERATO   che al dirigente pro-tempore del suddetto Ufficio IV è attribuita la funzione di Autorità di Gestione del PON “R&C”;

VISTO il D.D. 274 del 15 febbraio 2013 relativo all’Avviso per il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Organismi di Ricerca delle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

VISTI i n. 3 progetti finanziati ai sensi del predetto Avviso e in particolare: “GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud” codice identificativo progetto PAC01_00003, “EMSO-MedIT Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO” codice identificativo progetto PAC01_00044, “MITO – Informazioni Multimediali per Oggetti Territoriali” codice identificativo progetto PAC01_00119;

CONSIDERATO   che l’articolo 4, comma 4, del predetto Avviso fissa al 30 marzo 2015 il termine  per la conclusione delle attività progettuali e al 30 giugno 2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

VISTO il successivo Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 209 del 28 gennaio 2015 con cui è stato posticipato al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione delle attività progettuali e al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione della rendicontazione finale di spesa;

VISTA la richiesta di proroga presentata dal “Consortium GARR”, Soggetto Attuatore del progetto PAC01_00003,  acquisita al prot. MIUR n. 11197 del 29 maggio 2015, motivata per assicurare una più ampia diffusione  dell’intervento di Potenziamento strutturale presso gli Istituti Scolastici che di recente hanno fatto richiesta di accesso alla Rete GARR e presso Istituzioni che hanno richiesto l’estensione del collegamento alla rete per ulteriori proprie sedi, nonché a causa di criticità dovute a ritardi nell’ottenimento dei necessari permessi o concessioni richiesti ad Istituzioni pubbliche;

VISTA la richiesta di proroga  presentata da “INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, “CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche”, “ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente”, “Stazione Zoologica Anton Dohrn”, “INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00044,  acquisita al prot. MIUR n. 9834 del 8 maggio 2015, motivata a causa di ritardi intervenuti nell’attuazione del progetto conseguenti a rilascio di autorizzazioni e  realizzazione delle opere edili complesse, con altrettanti complesse procedure di aggiudicazione di gare e acquisizione di attrezzature specialistiche che hanno conseguentemente prolungato i tempi attuativi;

VISTA la richiesta di proroga presentata da “Università degli Studi di Napoli Federico II”, “Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, “Università degli Studi di Napoli Parthenope”, “Politecnico di Bari”, “Seconda Università degli Studi di Napoli”, “ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente”, “Università degli Studi di Palermo”, “Università degli Studi di Salerno”, Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00119, acquisita al prot. MIUR n. 10797 del 25 maggio 2015, motivata a causa delle difficoltà intervenute nell’attuazione del progetto, con riferimento alle procedure di selezione e affidamento di lavori e di acquisizioni, risultate complesse per la specificità delle infrastrutture da realizzare, dei beni e prestazioni da acquisire e la concorrenza di fattori logistici e regolamentari dei diversi soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione del progetto;

ACQUISITA la nota MIUR prot. n. 12310 del 16 giugno 2015 con la quale il Responsabile del Procedimento attesta l’insussistenza di motivi di illegittimità ostativi all’accoglimento delle predette richieste;

CONSIDERATO che il cronoprogramma vigente del PAC individua quale termine di eleggibilità della spesa  il 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO altresì che ai Soggetti Attuatori sarà richiesto di presentare cronoprogrammi aggiornati delle attività progettuali e dell’avanzamento della spesa al fine di monitorare e garantire il rispetto delle nuove tempistiche disposte dal presente provvedimento;

RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere alla concessione di una ulteriore proroga dei termini fissati nel richiamato Decreto del Capo Dipartimento prot. 209 del 28 gennaio 2015 al fine di consentire ai Soggetti Attuatori il completamento delle attività progettuali

 

DECRETA
Articolo unico

  • 1. Al fine di consentire una efficace e  completa conclusione delle attività progettuali, nonchè un efficiente utilizzo delle risorse all’uopo destinate, il termine  di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Direttoriale n. 274 del 15 febbraio 2013, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento n. 209 del 28 gennaio 2015, è prorogato al 31 marzo 2016. Conseguentemente, i termini per la presentazione delle rendicontazioni finali di spesa sono prorogati al 30 giugno 2016. I soggetti attuatori presenteranno un nuovo cronoprogramma di realizzazione degli interventi e della relativa spesa da sostenere al fine di garantire la realizzazione degli stessi nei tempi previsti dal presente decreto.
  • 2. I predetti termini si intendono perentori, pertanto non verranno accolte ulteriori richieste di proroga.
  • 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del MIUR e sul sito del PON R&C 2007-2013.

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Avviso 9 giugno 2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Il Coordinatore del Comitato di selezione

dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, coordinatore nominato con decreto ministeriale 16 gennaio 2014 n. 20;

premesso che la normativa da seguire per l’individuazione e la selezione dei candidati da proporre al Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca fa riferimento a specifici articoli dei decreti  di seguito elencati:

Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che riguarda il riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 e, in particolare, l’articolo 11, commi 1 e 2:

articolo 11:
Comma 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

Comma 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione e dove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.

Decreto ministeriale n. 20 del 16 gennaio 2014 di costituzione del Comitato di selezione:
Articolo 1:
Comma 2. Il Comitato è incaricato di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della nomina, da parte del Ministro, del Presidente dell’Istituto Italiano  di Studi Germanici (IISG).
Comma 3: Il comitato resta in carica fino all’insediamento del nuovo organo.

Articolo 2:
Comma 1. Il comitato, entro quindici giorni dal suo insediamento, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

Comma 2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comitato propone al Ministro la rosa di candidati per la nomina del Presidente.

Comma 3. Il comitato, nel valutare le singole candidature, deve prioritariamente garantire che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico-scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite nel settore della cultura e della ricerca anche in ambito internazionale.

Comma 4. Nella valutazione delle candidature, il comitato tiene in conto degli eventuali criteri specifici dettati e delle cause di incompatibilità a ricoprire l’incarico di Presidente dell’Ente previste dall’art. 10, commi 3 e 4, dello Statuto dell’Ente e verifica il possesso da parte dei candidati di un alto profilo scientifico e manageriale in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 3:
Comma 1. Al coordinatore del comitato di cui all’articolo 2 spetta la convocazione delle relative sedute e la fissazione dell’ordine del giorno, nonché l’emanazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. E’ consentita la partecipazione alle sedute del comitato anche attraverso strumenti di telecomunicazione (audio o video conferenze) tali da consentire l’identificazione e la partecipazione ininterrotta alla discussione.

INDICE

 

con avviso pubblico, ai sensi del predetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, una chiamata per la presentazione delle candidature a Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, il cui Statuto nella versione integrale è reperibile sul sito www.miur.it, sezione “ricerca”:

Il Comitato di selezione, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca con decreto n. 20 del 16 gennaio 2014 e modificato nella sua composizione con decreto n. 9 del 9 gennaio 2015, ha individuato requisiti, modalità, tempi e possibilità di candidature multiple, come sotto specificato.

REQUISITI
Sono invitate ad avanzare candidatura per la nomina a presidente persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca.
Non sono ammissibili candidature da coloro che hanno già ricoperto, per due mandati, il ruolo oggetto della candidatura presso lo stesso ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del d.lgs. 213/2009.

MODALITA’
I candidati che si propongono per la nomina a Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) sono invitati a compilare il modello di domanda di cui in allegato.
La domanda, sottoscritta in forma autografa, dovrà essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, che includa le seguenti informazioni:

  • 1. dati anagrafici e personali completi;
  • 2. principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica (inclusi, quando disponibili, indicatori bibliometrici);
  • 3. esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università;
  • 4. livello di conoscenza della lingua tedesca e inglese (e, nei casi di candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana);
  • 5. conoscenza delle problematiche del personale, delle attività di programmazione della ricerca nazionale e internazionale;
  • 6. esperienze di ricerca e di dirigenza in istituzioni italiane e straniere;
  • 7. esperienza nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e internazionale;
  • 8. altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell’ente per il quale si presenta la candidatura.

Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio per aver prodotto documenti impropri (falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono oggetto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 sopra richiamato).
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.

TEMPI
Le domande, corredate del relativo curriculum vitae, dovranno essere spedite mediante posta certificata all’indirizzo specificato entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del MIUR. Qualora il termine di presentazione utile della domanda cada in giorno festivo, il termine è prorogato al giorno non festivo successivo.

ATTIVITA’ DEL COMITATO
Il Comitato esaminerà le domande e i requisiti di ammissibilità di ciascun candidato. Al termine dell’istruttoria, ove possibile in ragione del numero dei candidati che hanno presentato domanda, proporrà al Ministro una rosa di cinque nominativi per la carica di Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) tra i quali il Ministro effettuerà la propria scelta.

 

 

Roma, 9 giugno 2015

IL COORDINATORE DEL COMITATO
(Prof. Giacomo Marramao)


Domanda

Avviso 8 giugno 2015, Prot. n.1197

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Allo scopo di assicurare, nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, la disponibilità dei migliori revisori,  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 19 febbraio 2013, n.115, sta costituendo un apposito elenco (denominato REPRISE: Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation) di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del sapere, e di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica.
Pertanto, tutti coloro che siano interessati a proporre la propria candidatura (docenti universitari,  ricercatori in ambito pubblico o privato,  dottori di ricerca,  divulgatori scientifici,  esperti appartenenti al mondo industriale, economisti, revisori legali, ecc.)  possono accedere al modulo di domanda all’indirizzo https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/, e compilare tutti i campi richiesti, relativi ai dati anagrafici e  ai dati idonei a documentare  la competenza scientifica.

Non è richiesto l’invio di alcuna documentazione cartacea.

Le candidature possono essere presentate a partire dal 10 giugno 2015, e non sono previsti termini di scadenza.

Gli esperti che risultino già inseriti in uno degli attuali elenchi del MIUR (uno per la ricerca fondamentale e uno per la ricerca industriale, e che saranno a breve dismessi) saranno automaticamente trasferiti nel nuovo elenco e non dovranno compilare alcuna nuova scheda, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento, all’aggiornamento dei dati  nei campi che troveranno già precompilati.

In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l’affidamento di incarichi, e la scelta degli esperti da assegnare ai progetti sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva competenza tecnico-scientifica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(prof. Marco Mancini)