Linee Guida Triennio e Articolazioni Istituti Tecnici

ISTITUTI TECNICI – LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO – Secondo biennio e quinto anno

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3)

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’ULTERIORE ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI (DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 88) NEGLI SPAZI DI  FLESSIBILITÀ PREVISTI DALL’ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA B) DEL CITATO DECRETO PRESIDENZIALE

Linee Guida Triennio e Articolazioni Istituti Professionali

ISTITUTI PROFESSIONALI – LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO – Secondo biennio e quinto anno

(D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6)

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’ULTERIORE ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI (DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 87) NEGLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ PREVISTI DALL’ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA B) DEL CITATO DECRETO PRESIDENZIALE

 

Disegno di Legge (Senato, 30.11.11)

XVI SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di Legge 1693

 

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2011,

ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Asciutti, Pittoni, Vita, Barelli, Rusconi, Bevilacqua, Ceruti, De Eccher, Vittoria Franco, De Feo, Mariapia Garavaglia, Firrarello, Marcucci, Poli Bortone, Anna Maria Serafini, Giancarlo Serafini, Veronesi, Valditara e Zavoli:

 

Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale

 

Art. 1.

(Validità dei titoli)

 

1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L 4, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza e dall’Accademia nazionale di arte drammatica.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.

5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.

6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

Art. 2.

(Istituzione del CNSAC)

 

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1.

2. Il CNSAC:

a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui:

1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;

2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1;

b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;

d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1;

e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza.

4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Art. 3.

(Modifica dell’organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in un’unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».

 

Art. 4.

(Formazione dei docenti)

 

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

 

Art. 5.

(Talenti precoci)

 

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza.

 

Art. 6.

(Accademia nazionale di Santa Cecilia)

 

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili.

 

Art. 7.

(Politecnici delle arti)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.

3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:

a) rettore;

b) senato accademico;

c) consiglio di amministrazione;

d) collegio dei revisori dei conti;

e) nucleo di valutazione;

f) direttore amministrativo.

4. L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

IL PRESIDENTE

28 novembre Nomina Sottosegretari di Stato

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 28 novembre, ha provveduto alla nomina del prof. Filippo Patroni Griffi come ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e di 28 sottosegretari di Stato (contro i 40 del precedente esecutivo), di cui 4 presso la Presidenza del Consiglio.

Questi i nuovi Sottosegretari di Stato:

Alla Presidenza del Consiglio:
– Rapporti con il Parlamento, Giampaolo D’Andrea e Antonio Malaschini
– Editoria, Carlo Malinconico
– Informazione e Comunicazione, Paolo Peluffo
Agli Affari esteri, Marta Dassù e Staffan de Mistura
All’Interno, Carlo De Stefano, Giovanni Ferrara, Saverio Ruperto
Alla Giustizia, Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini
Alla Difesa, Filippo Milone e Gianluigi Magri
All’Economia e Finanze, Vittorio Grilli (Vice Ministro), Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo
Allo Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti e Massimo Vari
Alle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Braga
All’Ambiente, tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli
All’Infrastrutture e trasporti, Mario Ciaccia (Vice Ministro) e Guido Improta
Al Lavoro e alle Politiche sociali, Michel Martone (Vice Ministro) e Cecilia Guerra
Alla Salute, Adelfio Elio Cardinale
All’Istruzione, Università e Ricerca, Elena Ugolini e Marco Rossi Doria
Ai Beni e Attività culturali, Roberto Cecchi.

Avviso 28 novembre 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Oggetto: “Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale”

In relazione alla nota prot. n. 7647 del 22 settembre 2011, si è tenuto a Sulmona (AQ) l’8 e il 9 novembre 2011, il seminario informativo e di studio sulle politiche linguistiche del Consiglio d’Europa per il diritto degli alunni alla qualità e all’equità nell’educazione, promosso dalla Direzione Generale per il personale scolastico e organizzato dall’Istituto comprensivo statale “Radice – Ovidio” di Sulmona.

Al fine di diffondere le informazioni sul ruolo delle politiche linguistiche ed interculturali e sulla proposta di ricerca – azione sul curricolo “plurilingue ed interculturale” nel primo ciclo d’istruzione, si pubblicano le relazioni degli esperti del Consiglio d’Europa e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Allegati:

Nota 22 settembre 2011, Prot. n. 7647

Programma del seminario

Relazioni:

  • DGAI – Diana Saccardo “Il diritto degli alunni alla qualità e all’equità nell’educazione. Il ruolo delle competenze linguistiche ed interculturali”
  • Co.E. – Francis Goullier ”Le rôle de la langue de scolarisation et des langues d’origine dans la réussite du projet éducatif »
  • ECML – Waldemar Martyniuk « ECML – a Council of Europe centre promoting excellence in language education »
  • Co.E.- Marisa Cavalli « Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale»
  • DGPER- Angiolina Ponziano « Languages of schooling – Lingue di scolarizzazione nel primo ciclo d’istruzione»
  • DGPER- Maurizio Piscitelli « Formazione Lingue e Linguaggi »

Nota 25 novembre 2011, Prot. n. 9762

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

– Uff. V –

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

e, p.c.

All’Ufficio di Gabinetto dell’onorevole Ministro

SEDE

 

Oggetto: Posizioni economiche personale ata – richiesta per nuove graduatorie -– nomine in a.s. 2012/13 su disponibilità al 1° settembre 2012 –

Con l’ipotesi di Accordo nazionale sottoscritta il 12 maggio 2011 sono disciplinate le modalità a carattere permanente per procedere annualmente alla formulazione delle graduatorie necessarie per il conferimento delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Premesso che le posizioni economiche conferibili sono quelle conseguenti a pensionamento e a cessazioni dal servizio del personale già beneficiario, si pone in evidenza che ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, dell’Accordo, le graduatorie da rinnovare non sono soltanto quelle già esaurite, ma anche quelle in via di esaurimento, nelle quali il numero di aspiranti ancora in attesa di nomina risulti inferiore alle posizioni economiche che si renderanno presumibilmente disponibili nel successivo triennio.

Al fine della corretta individuazione delle graduatorie da rinnovare si trasmettono quindi i prospetti, ”allegato 1” e “allegato 2”, relativi rispettivamente al personale beneficiario della prima e della seconda posizione economica che nel triennio 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 sarà presumibilmente collocato in pensione.

Le SS.LL., pertanto, avranno cura di effettuare, entro il 9 dicembre p.v., tramite le apposite funzioni informatiche del SIDI, la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 6, del citato Accordo, in ordine ai profili professionali ed alle graduatorie provinciali (già esaurite ovvero in via di esaurimento) per le quali si richiede l’attivazione a Sistema delle relative procedure concorsuali.

Nella fase immediatamente successiva le SS.LL. avranno cura di indire, secondo la calendarizzazione e le modalità di seguito riportate, nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire per surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1° settembre 2012 provvedendo alla contestuale, ampia pubblicizzazione di rito delle graduatorie in argomento.

A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 8 dell’ipotesi di Accordo si precisa quindi:

a) disposizioni comuni per la prima e per la seconda posizione economica:

Entro il 9 dicembre 2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale individua le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, ed inoltra al Ministero la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 6 della ipotesi di Accordo;

Entro il 15 dicembre l’Amministrazione Centrale comunica eventuali motivi ostativi. In assenza di riscontro dell’Amministrazione Centrale la richiesta si intende autorizzata.

Entro il 5 febbraio 2012 il personale interessato presenta la domanda tramite le istanze on-line. Al termine dell’acquisizione delle domande le medesime sono prese in carico sul sistema SIDI a disposizione delle segreterie scolastiche e degli Uffici scolastici degli Ambiti provinciali.

Il mese di marzo è riservato alle regolarizzazioni.

b) disposizioni relative alla prima posizione economica:

entro il 5 aprile: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie

entro il 15 aprile: esame dei reclami;

dal 16 aprile: rilascio prenotazione graduatorie definitive.

c) disposizioni relative alla seconda posizione economica:

entro il 10 aprile: consegna file per la prova selettiva;

entro il 5 maggio: ricezione file con punteggio prova selettiva;

entro il 15 maggio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie;

entro il 25 maggio: esame dei reclami;

dal 10 giugno: rilascio prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione;

a decorrere dal 15 giugno: avvio formazione.

Si precisa, inoltre, che le relative domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero. Con successiva comunicazione saranno resi noti i termini di presentazione delle istanze medesime.

Per la disciplina generale della presente materia, ivi compresa quella delle tabelle di valutazione dei titoli, si fa rinvio a quanto espressamente contemplato dalla citata ipotesi di Accordo 12 maggio 2011 nonché, per le parti compatibili, alle prescrizioni relative all’anno scolastico 2011/2012, trasmesse con nota 4397 del 25 maggio c.a. che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta