XVI SENATO DELLA REPUBBLICA
Disegno di Legge 1693
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 novembre 2011,
ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Asciutti, Pittoni, Vita, Barelli, Rusconi, Bevilacqua, Ceruti, De Eccher, Vittoria Franco, De Feo, Mariapia Garavaglia, Firrarello, Marcucci, Poli Bortone, Anna Maria Serafini, Giancarlo Serafini, Veronesi, Valditara e Zavoli:
Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Art. 1.
(Validità dei titoli)
1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L 4, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza e dall’Accademia nazionale di arte drammatica.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.
5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.
6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 2.
(Istituzione del CNSAC)
1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1.
2. Il CNSAC:
a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui:
1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1;
b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;
d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1;
e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.
3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza.
4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:
a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;
f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.
6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Art. 3.
(Modifica dell’organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in un’unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:
a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;
b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;
g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;
i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1;
m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1;
n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».
Art. 4.
(Formazione dei docenti)
1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.
Art. 5.
(Talenti precoci)
1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza.
Art. 6.
(Accademia nazionale di Santa Cecilia)
1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento.
2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.
3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili.
Art. 7.
(Politecnici delle arti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.
3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:
a) rettore;
b) senato accademico;
c) consiglio di amministrazione;
d) collegio dei revisori dei conti;
e) nucleo di valutazione;
f) direttore amministrativo.
4. L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
IL PRESIDENTE
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