Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216
(in GU 29 dicembre 2011, n. 302)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “Per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2009-2012”. Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I.
1. L’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.
Art. 3 Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.
Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI
1. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2012”.
Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: “per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni”;
b) al comma 1-ter, le parole “biennio 2009-2010” sono sostituite dalle seguenti: “quadriennio 2009-2012”;
c) al comma 2, le parole: “per il biennio 2010-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni”.
2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 7 Proroghe in materia di politica estera
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012”.
Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2214, comma 1, le parole: “per gli anni dal 2001 al 2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2001 al 2012”;
b) all’articolo 2223, comma 1, le parole: “dal 2012” e “Fino al 2011” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dal 2013” e “Fino al 2012”;
c) all’articolo 2243, comma 1, le parole: “sino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2013”.
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: “2011-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2013-2014”.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Art. 9 Programma triennale della pesca
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria
1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole “dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dal 3 luglio 2013”.
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti parole “1° gennaio 2013”;
b) al comma 7-duodecies, le parole: “per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti parole “per gli anni 2010, 2011 e 2012”.
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.
3. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 giugno 2012”.
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Entro la data del 31 marzo 2012”.
Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”
4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2 luglio 2012”.
5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno
1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno.
2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “sino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2012”.
7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 17 Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell’amministrazione penitenziaria, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.
Art. 18 Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.
Art. 19 Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
b) all’articolo 8, comma 7, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
c) all’articolo 11, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
d) all’articolo 11, comma 4, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
e) all’articolo 12, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
f) all’articolo 14, comma 2, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;
g) all’articolo 16, comma 2, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
h) all’articolo 18, comma 1, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
i) all’articolo 23, comma 1, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
l) all’articolo 25, comma 1, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012” e le parole: “a partire dal 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 2013”.
Art. 20 Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
Art. 21 Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d’arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Art. 22 Continuità degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all’articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 23 Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
1. All’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2012” e all’articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.
Art. 25 Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L’accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
5. È altresì autorizzata l’eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26 Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee”.
Art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
1. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: “Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull’attuazione dell’intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.
2. All’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l’indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”.
Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l’intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l’anno 2012.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: “nel 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2012”.
2. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
4. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
7. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall’anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall’anno 2013».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: “entro il 30 novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”;
b) al comma 37, le parole: “entro il 30 ottobre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”.
14. Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l’anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
16. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l’anno 2013, all’importo di euro 8.620.000.».
Art. 30 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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