31 dicembre Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica

(Palazzo del Quirinale, 31/12/2011) Buona sera e buon anno. E innanzitutto, grazie. E’ un grazie che debbo a tanti di voi, a tanti italiani, uomini e donne, di tutte le generazioni e di ogni parte del paese, per il calore con cui mi avete accolto ovunque mi sia recato per celebrare la nascita dell’Italia unita e i suoi 150 anni di vita. Grazie per la partecipazione sentita e significativa a quelle celebrazioni, per lo spirito di iniziativa che si è acceso nelle più diverse istituzioni e comunità, accompagnando uno straordinario risveglio di memoria storica e di mobilitazione civile, e portando le celebrazioni del Centocinquantenario a un successo, per quantità e qualità, superiore anche alle previsioni più ottimistiche.

Il mio è, in sostanza, un grazie per avermi trasmesso nuovi e più forti motivi di fiducia nel futuro dell’Italia. Che fa tutt’uno con fiducia in noi stessi, per quel che possiamo sprigionare e far valere dinanzi alle avversità : spirito di sacrificio e slancio innovativo, capacità di mettere a frutto le risorse e le riserve di un’economia avanzata, solida e vitale nonostante squilibri e punti deboli, di un capitale umano ricco di qualità e sottoutilizzato, di un’eredità culturale e di una creatività universalmente riconosciute.

Non mi nascondo, certo, che nell’animo di molti, la fiducia che ho sentito riaffiorare e crescere nel ricordo della nostra storia rischia di essere oscurata, in questo momento, da interrogativi angosciosi e da dubbi che possono tradursi in scoraggiamento e indurre al pessimismo. La radice di questi stati d’animo, anche aspramente polemici, è naturalmente nella crisi finanziaria ed economica in cui l’Italia si dibatte.

Ora, è un fatto che l’emergenza resta grave : è faticoso riguadagnare credibilità, dopo aver perduto pesantemente terreno ; i nostri Buoni del Tesoro – nonostante i segnali incoraggianti degli ultimi giorni – restano sotto attacco nei mercati finanziari ; il debito pubblico che abbiamo accumulato nei decenni pesa come un macigno e ci costa tassi di interesse pericolosamente alti. Lo sforzo di risanamento del bilancio, culminato nell’ultimo, così impegnativo decreto approvato giorni fa dal Parlamento, deve perciò essere portato avanti con rigore. Nessuna illusione possiamo farci a questo riguardo. Ma siamo convinti che i frutti non mancheranno. I sacrifici non risulteranno inutili. Specie se l’economia riprenderà a crescere : il che dipende da adeguate scelte politiche e imprenditoriali, come da comportamenti diffusi, improntati a laboriosità e dinamismo, capaci di produrre coesione sociale e nazionale.

Parlo dei sacrifici, guardando specialmente a chi ne soffre di più o ne ha più timore. Nessuno, oggi – nessun gruppo sociale – può sottrarsi all’impegno di contribuire al risanamento dei conti pubblici, per evitare il collasso finanziario dell’Italia. Dobbiamo comprendere tutti che per lungo tempo lo Stato, in tutte le sue espressioni, è cresciuto troppo e ha speso troppo, finendo per imporre tasse troppo pesanti ai contribuenti onesti e per porre una gravosa ipoteca sulle spalle delle generazioni successive.

Nella seconda metà del Novecento, il benessere collettivo è giunto a livelli un tempo impensabili portando l’Italia nel gruppo delle nazioni più ricche. Ma a partire dagli anni Ottanta, la spesa pubblica è cresciuta in modo sempre più incontrollato, e ormai insostenibile. E c’è anche chi ne ha tratto e continua a trarne indebito profitto : a ciò si legano strettamente fenomeni di dilagante corruzione e parassitismo, di diffusa illegalità e anche di inquinamento criminale. Né, quando si parla di conti pubblici da raddrizzare, si può fare a meno di mettere nel mirino l’altra grande patologia italiana : una massiccia, distorsiva e ingiustificabile evasione fiscale. Che ci si debba impegnare a fondo per colpire corruzione ed evasione fiscale, è fuori discussione. Sapendo che è un’opera di lunga lena, che richiede accurata preparazione di strumenti efficaci e continuità : ed è quanto si richiede egualmente per un impegno di riduzione delle disuguaglianze, di censimento delle forme di ricchezza da sottoporre a più severa disciplina, di intervento incisivo su posizioni di rendita e di privilegio.
Ma mentre è giusto, anzi sacrosanto, fare appello perché si agisca in queste direzioni, è necessario riconoscere come si debba senza indugio procedere alla puntuale revisione e alla riduzione della spesa pubblica corrente : anche se ciò comporta rinunce dolorose per molti a posizioni acquisite e a comprensibili aspettative.

Per procedere con equità si deve innanzitutto stare attenti a non incidere su già preoccupanti situazioni di povertà, o a non aggravare rischi di povertà cui sono esposti oggi strati più ampi di famiglie, anche per effetto della crescita della disoccupazione, soprattutto giovanile. Ma più in generale occorre definire nuove forme di sicurezza sociale che sono state finora trascurate a favore di una copertura pensionistica più alta che in altri paesi o anche di provvidenze generatrici di sprechi.

Bisogna dunque ripensare e rinnovare le politiche sociali e anche, muovendo dall’esigenza pressante di un elevamento della produttività, le politiche del lavoro : per la fondamentale ragione che il mondo è cambiato, che l’epicentro della crescita economica – e anche di quella demografica – si è spostato lontano dall’Europa, e non solo il nostro paese, ma il nostro continente vedono ridursi il loro peso e i loro mezzi, e debbono rivedere il modo di concepire e distribuire il proprio benessere, e concentrare i loro sforzi nel guadagnare nuove posizioni e opportunità nella competizione globale. Senza mettere in causa la dimensione sociale del modello europeo, il rispetto della dignità e dei diritti del lavoro.

Mi si consenta una piccola digressione personale : vengo da una lontana, lunga esperienza politica concepita e vissuta nella vicinanza al mondo del lavoro, nella partecipazione alle sue vicende e ai suoi travagli. Mi sono formato, da giovane, nel rapporto diretto, personale con la realtà delle fabbriche della mia Napoli, con quegli operai e lavoratori. E’ un sentimento e un’emozione che ho visto rinnovarsi in me ogni volta che ho visitato da Presidente una fabbrica, incontrandone le maestranze. Comprendo dunque, e sento molto, in questo momento, le difficoltà di chi lavora e di chi rischia di perdere il lavoro, come quelle di chi ha concluso o sta per concludere la sua vita lavorativa mentre sono in via di attuazione o si discutono ancora modifiche del sistema pensionistico. Ma non dimentico come nel passato, in più occasioni, sia stata decisiva per la salvezza e il progresso dell’Italia la capacità dei lavoratori e delle loro organizzazioni di esprimere slancio costruttivo, nel confronto con ogni realtà in via di cambiamento, e anche di fare sacrifici, affermando in tal modo, nello stesso tempo, la loro visione nazionale, il loro ruolo nazionale.

Non è stato forse così negli anni della ricostruzione industriale, dopo la liberazione del paese? Non è stato forse così in quel terribile 1977, quando c’era da debellare un’inflazione che galoppava oltre il 20 per cento e da sconfiggere l’attacco criminale quotidiano e l’insidia politica del terrorismo brigatista?

Guardiamo dunque con questa consapevolezza alle grandi prove che abbiamo davanti : come superare i rischi più gravi di crisi finanziaria per il nostro paese, e come reagire alle minacce incombenti di recessione. L’Italia può e deve farcela ; la nostra società deve uscirne più severa e più giusta, più dinamica, moralmente e civilmente più viva, più aperta, più coesa.

Rigore finanziario e crescita. Crescita più intensa e unitaria, nel Nord e nel Sud, da mettere in moto con misure finalizzate alla competitività del sistema produttivo, all’investimento in ricerca e innovazione e nelle infrastrutture, a un fecondo dispiegarsi della concorrenza e del merito. E’ a queste misure che ha annunciato di voler lavorare il governo, nel dialogo con le parti sociali e in un rapporto aperto col Parlamento. Obbiettivo di fondo : più occupazione qualificata per i giovani e per le donne.

Si è diffusa, ormai, la convinzione che dei sacrifici siano inevitabili per tutti : ma la preoccupazione maggiore che emerge tra i cittadini, è quella di assicurare un futuro ai figli, ai giovani. E’ questo obbiettivo che può meglio motivare gli sforzi da compiere : è questo l’impegno cui non possiamo sottrarci.
Perseguire questi obbiettivi, uscire dalle difficoltà in cui non solo noi ci troviamo è impossibile senza un più coerente sforzo congiunto al livello europeo. E’ comprensibile che anche in Italia si manifesti oggi insoddisfazione per il quadro che presenta l’Europa unita. Ma ciò non deve mai tradursi in sfiducia verso l’integrazione europea.

Quel che abbiamo costruito, insieme, tenacemente, è stato decisivo per garantirci sempre di più pace e unità nel nostro continente, progresso in ogni campo, crescente benessere sociale, salvaguardia e affermazione nel mondo dei nostri comuni interessi e valori europei.
E oggi, ben più di cinquant’anni fa, solo uniti potremo ancora progredire e contare come europei in un quadro mondiale radicalmente cambiato. All’Italia tocca perciò levare la sua voce perché si vada avanti verso una più conseguente integrazione europea, e non indietro verso anacronistiche chiusure e arroganze nazionali. Occorrono senza ulteriori indugi scelte adeguate e solidali per bloccare le pressioni speculative contro i titoli del debito di singoli paesi come l’Italia, perché il bersaglio è l’Europa, ed europea dev’essere la risposta.

Risposta in termini di stabilità finanziaria e insieme di rilancio dello sviluppo. E non ci siamo. Particolarmente sottovalutata è la prospettiva della recessione, con tutte le sue conseguenze. In quanto all’Italia, è tempo che da parte di tutti in Europa si prendano sul serio e si apprezzino le dimostrazioni che il nostro paese ha dato e si appresta a dare, pagando prezzi non lievi, della sua adesione a principi di stabilità finanziaria e di disciplina di bilancio, nonché del suo impegno per riforme strutturali volte a suscitare una più libera e intensa crescita economica. Abbiamo solo da procedere nel cammino intrapreso, anche per far meglio sentire, in seno alle istituzioni europee – in condizioni di parità – il nostro contributo a nuove, meditate decisioni ed evoluzioni dell’Unione.

In questo senso sta svolgendo il suo mandato il governo Monti, la cui nascita ha costituito il punto d’arrivo di una travagliata crisi politica di cui il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, poco più di un mese fa, ha preso responsabilmente atto. Si è allora largamente convenuto che il far seguire precipitosamente, all’apertura della crisi di governo, uno scioglimento anticipato delle Camere e il conseguente scontro elettorale, avrebbe rappresentato un azzardo pesante dal punto di vista dell’interesse generale del paese. Di qui è venuto quel largo sostegno in Parlamento al momento della fiducia al governo, con una scelta di cui va dato merito a forze già di maggioranza e già di opposizione.

E’ importante ora che l’Italia possa contare su una fase di stabilità e di serenità politica. Ciò non toglie che ogni partito mantenga la sua fisionomia e si caratterizzi in Parlamento con le sue proposte rispetto all’azione che l’esecutivo deve portare avanti. Soprattutto, un vasto campo è aperto per l’iniziativa dei partiti e per la ricerca di intese tra loro sul terreno di riforme istituzionali da tempo mature. Queste sono necessarie anche per creare condizioni migliori in vista di un più costruttivo ed efficace svolgimento della democrazia dell’alternanza nello scenario della nuova legislatura dopo il ritorno alle urne.
Mi auguro che i cittadini guardino con attenzione, senza pregiudizi, alla prova che le forze politiche daranno in questo periodo della loro capacità di rinnovarsi e di assolvere alla funzione insostituibile che gli è propria di prospettare e perseguire soluzioni per i problemi di fondo del paese. Non c’è futuro per l’Italia senza rigenerazione della politica e della fiducia nella politica.

Solo così ci porteremo, nei prossimi anni, all’altezza di quei problemi di fondo che sono ardui e complessi e vanno al di là di pur scottanti emergenze. Avvertiamo quotidianamente i limiti della nostra realtà sociale, confrontandoci con la condizione di quanti vivono in gravi ristrettezze, con le ansie e le incertezze dei giovani nella difficile ricerca di una prospettiva di lavoro. E insieme avvertiamo i limiti del nostro vivere civile, confrontandoci con l’emergenza della condizione disumana delle carceri e dei carcerati, o con quella del dissesto idrogeologico che espone a ricorrenti disastri il nostro territorio, o con quella di una crescente presenza di immigrati, con i loro bambini, che restano stranieri senza potersi, nei modi giusti, pienamente integrare.
Ci si pongono dunque acute necessità di scelte immediate e di visioni lungimiranti. Occorre una nuova “forza motivante” perché si sprigioni e operi la volontà collettiva indispensabile ; occorrono coraggio civile e sguardo rivolto “con speranza fondata verso il futuro”. Questo ci hanno detto nei giorni natalizi alte voci spirituali. Esse si sono in effetti rivolte al più vasto mondo in cui si collocano i travagli della nostra Italia e della nostra Europa. Un mondo nel quale sono emerse di recente nuove correnti e forze portatrici di aspirazioni alla libertà e alla giustizia, ma anche difficoltà e tensioni, e ancora feroci repressioni. Mentre restano aperti antichi focolai di contrapposizione e di conflitto, e si manifestano ciechi furori religiosi, fino a dar luogo a orribili stragi di comunità cristiane.

L’Italia non può restare, e non resta, estranea a ogni possibile iniziativa di pace e umanitaria : come dice la nostra partecipazione – anche con dolorosi sacrifici di giovani vite – a quelle missioni militari e civili internazionali che vedono migliaia di nostri connazionali farsi onore. Nel salutarli e ascoltarli in occasione del Natale, ho colto accenti confortanti di alto senso di responsabilità e di forte vocazione al servizio del bene comune.

Sono accenti che colgo, qui in Italia, in tante occasioni di incontro con le molteplici espressioni dell’universo della solidarietà, del volontariato, dell’impegno civile. Sono accenti che trovo in lettere toccanti che mi vengono indirizzate da persone anziane, da giovani e ragazzi, da uomini e donne che raccontano i loro propositi operosi e le loro esperienze. Lasciatemi dunque ripetere : la fiducia in noi stessi è il solido fondamento su cui possiamo costruire, con spirito di coesione, con senso dello stare insieme di fronte alle difficoltà, dello stare insieme nella comunità nazionale come nella famiglia.

E allora apriamoci così al nuovo anno : facciamone una grande occasione, un grande banco di prova, per il cambiamento e il nuovo balzo in avanti di cui ha bisogno l’Italia.

A voi tutti, con affetto, buon 2012 !

Nota 30 dicembre 2011, Prot.n. 9544

Nota 30 dicembre 2011, Prot.n. 9544

Oggetto: Progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. “Alfabetizzazione motoria scuola primaria a.s. 2011/2012” – Adempimenti attuativi

 

Nota 30 dicembre 2011, MIURAOODGSSSI prot. n. 6756

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Nota 30 dicembre 2011, MIURAOODGSSSI prot. N. 6756

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

 

Oggetto: “Scuola in chiaro” – Indicazioni operative

 

Con la circolare ministeriale n. 108 del 27-12-2011 viene preannunciato, nelle sue linee generali, il progetto “Scuola in chiaro”, che si muove nell’ottica di rendere disponibile on line sul sito del MIUR una serie di informazioni riguardanti le Istituzioni scolastiche, in forma organizzata ed omogenea.

Con la presente nota si intende illustrare con maggiore dettaglio il processo di realizzazione del progetto, descrivendone gli aspetti di tipo organizzativo e procedurale.

 

Il progetto si articola in due fasi coordinate, una a carico dell’Amministrazione centrale e un’altra di responsabilità delle Istituzioni scolastiche.

L’Amministrazione da parte sua cura la predisposizione, in forma grafica e tabellare, dei dati riguardanti la singola Istituzione scolastica già presenti nel sistema informativo in quanto acquisiti attraverso processi amministrativi e varie rilevazioni ad hoc (informazioni generali sulla scuola, alunni, esiti scolastici, personale scolastico,…).

 

Le Istituzioni scolastiche provvedono invece all’inserimento delle informazioni di loro esclusiva conoscenza (didattica, servizi offerti, valutazione, eventuale presenza di modelli personalizzati per le iscrizioni). Tali dati possono essere inseriti a partire dal 4 gennaio 2012, con la possibilità di effettuare in via permanente modifiche, integrazioni, aggiornamenti delle informazioni stesse. L’inserimento dei dati a cura delle scuole avviene tramite una apposita applicazione, avente il medesimo nome del progetto (“Scuola in chiaro”), situata nell’area “Rilevazioni” del portale SIDI; tale applicazione consente il caricamento di file (in formato pdf, doc, jpg o bmp per le immagini e di dimensione limitata ad un massimo di 1MB per ogni singolo file) e l’inserimento di dati attraverso griglie predisposte, con la compilazione di tabelle predefinite ovvero tramite la spunta di un elenco di voci.

 

Le informazioni, una volta immesse nel SIDI, vengono automaticamente aggiornate nello spazio internet di “Scuola in chiaro”, dedicato alla scuola stessa; si segnala l’opportunità che tale iniziale operazione si concluda in un breve spazio temporale, in quanto a partire dal 12 gennaio 2012 il progetto “Scuola in chiaro”, comprendente sia i dati di fonte ministeriale e sia quelli direttamente immessi dalle scuole, verrà reso visibile a tutti nella home page del MIUR.

Si richiama l’attenzione sull’importanza della realizzazione del progetto in esame, finalizzato anche a consentire l’iscrizione on line, novità particolarmente utile per le famiglie nonché in linea con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

 

Questa duplice esigenza è garantita da una procedura che da un lato avvia gradualmente il processo delle iscrizioni on line e dall’altro intende salvaguardare l’autonomia delle singole Isitituzioni scolastiche; cosicché, alla procedura di compilazione di un modello on line, che replica il modello ministeriale allegato alla circolare iscrizioni, si affianca la possibilità di inviare anche il modello predisposto da ogni singola istituzione scolastica nel caso in cui quest’ultima abbia reso disponibile i propri modelli attraverso le procedure di inserimento dei file nel SIDI. Superata questa prima fase di avvio della procedura, si sta studiando la possibilità che, dal prossimo anno scolastico, l’iscrizione avvenga on line mediante l’invio telematico di un unico modello, personalizzabile in alcune sue parti dalle scuole.

 

Ad ogni modo, per l’anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il nuovo sistema on line per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, pur rimanendo attiva la tradizionale procedura di iscrizione presso le Istituzioni scolastiche.

Come chiarito con Circolare n. 110 del 29-12-2011, nel caso di Istituti comprensivi il passaggio alla prima classe di scuola secondaria di primo grado avviene d’ufficio.

 

Tale servizio sarà inoltre disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione scolastica o di nuovi ingressi.

Per poter procedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni:

 

  • accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it);
  • selezionare l’icona “Scuola in chiaro”;
  • effettuare la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in chiaro”;
  • scaricare, stampare e compilare il modello e/o i modelli di iscrizione, ove siano presenti nella sezione “Didattica-Iscrizioni” della scuola individuata;
  • avviare la procedura di iscrizione selezionando il pulsante “Iscrizioni on line”, seguendo una procedura guidata;

 

L’invio del modello/i di iscrizione predisposto dalle scuole compilato manualmente dalla famiglia, può avvenire on line all’interno della medesima procedura, qualora la scuola abbia provveduto ad inserire il modello/i stesso nella sezione “Didattica-Iscrizioni”. Tale invio è ovviamente possibile, sempreché si disponga di un apparecchio scanner, effettuando il caricamento di file in formato PDF e/o JPEG; in caso contrario l’invio può avvenire mediante trasmissione a mezzo fax o per via postale o a mezzo consegna diretta entro il termine ultimo per le iscrizioni.

 

Nell’ipotesi in cui l’iscrizione venga effettuata interamente on line, la famiglia riceve da parte del Sistema Informativo del Ministero una conferma via e-mail o tramite sms di conclusione della procedura di iscrizione.

Per le scuole verrà messa in linea sul portale SIDI una guida operativa sull’intero processo.

Per ogni informazione e chiarimento le scuole possono rivolgersi all’Ufficio di Statistica del Ministero, ai seguenti recapiti:

06.5849.2562 (dott.ssa Lucia Fuorvito);

06. 5849.2203 (dott.ssa Angela Iadecola);

06.5849.3752 (prof.ssa Ezia Palmeri);

06.5849.3776 (prof.ssa Adelaide Silvi).

 

Infine, è opportuno che, per una buona riuscita dell’iniziativa, le Istituzioni scolastiche provvedano ad una adeguata pubblicizzazione presso le famiglie.

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216

Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216
(in GU 29 dicembre 2011, n. 302)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni

 

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

 

3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “Per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2009-2012”. Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

 

4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

 

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I.

 

1. L’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

 

Art. 3 Proroghe in materia di verifiche sismiche

 

1. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

 

Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI

 

1. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

 

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2012”.

 

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro

 

1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, lettera c), le parole: “per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni”;

 

b) al comma 1-ter, le parole “biennio 2009-2010” sono sostituite dalle seguenti: “quadriennio 2009-2012”;

 

c) al comma 2, le parole: “per il biennio 2010-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni”.

 

2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 7 Proroghe in materia di politica estera

 

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012”.

 

Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

 

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2214, comma 1, le parole: “per gli anni dal 2001 al 2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2001 al 2012”;

 

b) all’articolo 2223, comma 1, le parole: “dal 2012” e “Fino al 2011” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dal 2013” e “Fino al 2012”;

 

c) all’articolo 2243, comma 1, le parole: “sino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2013”.

 

2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: “2011-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2013-2014”.

 

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

 

Art. 9 Programma triennale della pesca

 

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria

 

1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole “dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dal 3 luglio 2013”.

 

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

 

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

 

4. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

5. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

 

1. All’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 7-undecies, le parole: “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti parole “1° gennaio 2013”;

 

b) al comma 7-duodecies, le parole: “per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti parole “per gli anni 2010, 2011 e 2012”.

 

2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.

 

3. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

 

4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 giugno 2012”.

 

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

 

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Entro la data del 31 marzo 2012”.

 

Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

 

1. All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

 

Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale

 

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”

 

4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2 luglio 2012”.

 

5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

 

1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno

 

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno.

 

2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

 

3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “sino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2012”.

 

7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

 

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 17 Infrastrutture carcerarie

 

1. La gestione commissariale di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell’amministrazione penitenziaria, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

 

Art. 18 Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA

 

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.

 

Art. 19 Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

 

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 4, comma 3, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

b) all’articolo 8, comma 7, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

c) all’articolo 11, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

d) all’articolo 11, comma 4, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

e) all’articolo 12, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

f) all’articolo 14, comma 2, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;

 

g) all’articolo 16, comma 2, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

h) all’articolo 18, comma 1, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

i) all’articolo 23, comma 1, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

l) all’articolo 25, comma 1, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012” e le parole: “a partire dal 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 2013”.

 

Art. 20 Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF

 

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

 

Art. 21 Proroga di norme nel settore postale

 

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.

 

2. Il termine di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d’arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

 

Art. 22 Continuità degli interventi a favore delle imprese

 

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all’articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

 

Art. 23 Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria

 

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

 

1. All’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2012” e all’articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.

 

Art. 25 Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

 

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di credito già esistente.

 

2. In attuazione del comma 1, la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L’accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

 

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

 

5. È altresì autorizzata l’eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

 

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 26 Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

 

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee”.

 

Art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

 

1. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: “Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull’attuazione dell’intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.

 

2. All’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l’indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”.

 

Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.

 

1. Al fine di consentire la proroga per l’intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l’anno 2012.

 

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale

 

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: “nel 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2012”.

 

2. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

 

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

 

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

 

3. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

 

4. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

5. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

 

6. All’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».

 

7. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall’anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall’anno 2013».

 

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.

 

10. Al primo periodo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

 

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

 

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

13. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

 

a) al comma 34, le parole: “entro il 30 novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”;

 

b) al comma 37, le parole: “entro il 30 ottobre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”.

 

14. Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.

 

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l’anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

 

16. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l’anno 2013, all’importo di euro 8.620.000.».

 

Art. 30 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110

Prot.n. 8603

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici territoriali degli U.S.R.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione

della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013.

 

 

Premessa

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, è fissato al  20 febbraio 2012.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C e D.  A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati, per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e formazione professionale, alle indicazioni della Regione.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica , limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

E’, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.

Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola.

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

Si rappresenta, inoltre, l’esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

In particolare, dovrà essere fornita l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, con le modalità ritenute più idonee dalle istituzioni scolastiche (ad esempio, pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola, predisposizione di apposito avviso presso la segreteria della scuola).

            Come previsto dalla C.M. n.108 del 27/12/2011, relativa al progetto “scuola in chiaro” a partire dal 12 gennaio 2012 sarà possibile per le famiglie che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di primo grado (qualora l’iscrizione non avvenga d’ufficio) o al primo anno della scuola secondaria di secondo grado procedere on line, attraverso il servizio attivato sul sito internet di questo Ministero. Tale servizio sarà disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione scolastica o nuovi ingressi.

Ulteriori indicazioni in merito saranno fornite dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi con apposita nota dedicata al progetto.

 

 

1) Scuola dell’infanzia e del primo ciclo

 

1. A)- Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età  non oltre il termine del 30 aprile 2013.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,n.89:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n.92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell’articolo 2 del D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere di competenza della Stato la composizione delle sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

 

Sezioni primavera.

È prevista per l’anno scolastico 2012/2013 la prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell’Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche  per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007.

Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

 

 

1. B)Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale[1]:

– debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012;

– possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. n.89/2009.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30;  40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati  servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

1. C)Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta.

Le scuole comunicheranno contestualmente al MIUR, attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti,  le scelte effettuate dalle famiglie.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato),  in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all’esistenza di risorse di organico.

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l’iscrizione è disposta d’ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012.

 

 

2) Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento  di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l’aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi  e delle modalità di assolvimento dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni .

 

2. A) Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base necessarie  per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

  • i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;
  • le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche, come l’alternanza scuola-lavoro, finalizzate all’orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
  • l’Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

 

2.B) Modalità di assolvimento

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere  all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, possono assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:

  • iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
  • iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà;

 

L’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.  Le relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto  con il Ministero del Lavoro.

Si rammenta, infine,  che l’art.3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito  il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non  istituiti, presso i centri territoriali permanenti.


3) Scuola del secondo ciclo

 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse – per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza – all’istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 20 febbraio 2012.

Le scuole comunicheranno contestualmente al MIUR, attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti,  le scelte effettuate dalle famiglie.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.

 

 

3. A)-Procedure di iscrizione

 

Nel richiamare quanto già indicato in premessa, si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

 

 

3.B)- Trasferimento di iscrizione

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni , di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.      In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre essenziale l’acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di destinazione ai fini dell’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

Qualora i genitori di alunni minori, iscritti  e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta,  rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

 

 

3. C) Iscrizione alle classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali

 

            Come è noto, il riordino degli Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente, D.P.R. n. 88/2010 e D.P.R. n. 87/2010) al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, prevede l’ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo con utilizzazione, nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi di studio dell’istruzione tecnica e professionale, degli spazi di flessibilità previsti dai Regolamenti.

 

A riguardo, si precisa che sul provvedimento relativo alla definizione delle opzioni  si è già espresso con proprio parere il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione,  in data 14 dicembre 2011, ed è in corso di acquisizione il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome.

 

Pertanto, a conclusione di tale iter, ormai imminente, sarà fornito, con apposita nota, l’elenco nazionale delle opzioni che verranno attivate presso gli istituti tecnici e gli istituti professionali, secondo la programmazione regionale, in tempo comunque utile per l’acquisizione delle domande di iscrizione entro il termine del 20 febbraio 2012.

 

 

3. D) – Iscrizione ai licei musicali e coreutici

Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell’anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie,  nel caso di mancato superamento della prova medesima,  di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.


 

3. E) – Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Com’è noto, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede  Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2011/12 sono stati messi a regime i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale (allegato 2).

Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione hanno già previsto per il corrente anno scolastico la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità fissate nelle linee-guida adottate con D.M. n.4/2011, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.

Pertanto, i dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere – anche per l’anno scolastico 2012/2013 -le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

 

 

4) Accoglienza e inclusione

 

4.A – Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

            L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado  o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire  altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR  22 giugno 2009, n.122) .

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

 

 

4.B -. Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste  per gli alunni con cittadinanza italiana.

A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto  3 “Distribuzione  degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario  programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si richiama,infine, la nota prot.2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine  alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

 

 

4.C – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Per l’attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge  n. 170/2010.

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative  e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n.170/2010, al momento dell’emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l’Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.

Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica  dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669  del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

           

 

5)  Corsi per adulti  

In attesa che il regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti completi il suo iter, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2012, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto del Ministro della Istruzione 25 ottobre 2007, finalizzati:

  • al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
  • al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale, motivato provvedimento per ogni studente  accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2012 e, ordinariamente,  non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2012-2013.

 

 

6)    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Carmela Palumbo

Ministro Profumo: la legge sia la Sua Road Map

Ministro Profumo: la legge sia la Sua Road Map
di Enrico Maranzana

Il ministro Profumo ha detto: “Se uno dei miei nonni si svegliasse: capirebbe poco degli strumenti con cui funziona la società italiana .. poi se tornasse a scuola… beh, lì gli si presenterebbe un panorama sostanzialmente uguale .. con gli stessi banchi di formica verde”. “I nostri ragazzi sono nativi digitali e a scuola si impara solo il 20%”. “Una scuola che ha bisogno di strumenti diversi”. “I libri si spostino sui tablet”. (…)

27 dicembre Nuovo Capo di Gabinetto MIUR

Il 27 dicembre Luigi Fiorentino diventa il nuovo Capo di Gabinetto del MIUR

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

Governo, Luigi Fiorentino nuovo Capo di Gabinetto del Miur

(Roma, 27 dicembre 2011) Luigi Fiorentino è il nuovo Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo. Fiorentino, 52 anni, si è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo e scienza dell’Amministrazione presso l’Università di Napoli. Dal 1° agosto 2007 è stato Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dove ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto dal 10 marzo 2005 al 31 luglio 2007.

Dal 15 giugno 2004 al 9 marzo 2005 è Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, dal 1 ottobre 2002 al 14 giugno 2004, Capo del Dipartimento per le risorse strumentali. E’ stato reggente del Dipartimento per le risorse umane e l’organizzazione dal 1 al 14 giugno 2004.

Già Vice Capo di Gabinetto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi e Amato dal 20 dicembre 1998 al 25 aprile 2000, è stato Direttore del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze dal 5 novembre 1998 al 30 settembre 2002. In tale veste ha promosso l’adozione di un sistema integrato di gestione dei servizi e della manutenzione (c.d “global service”) per l’edificio demaniale di via XX Settembre a Roma. Ha fatto parte inoltre del gruppo di start-up Consip – Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Provveditore generale dello Stato dal 1° agosto 2000 fino all’entrata in vigore del Dpr del 22 marzo 2001, che ha soppresso il Servizio Centrale del Provveditorato generale dello Stato e ha disposto l’assorbimento delle relative competenze da parte del Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione.

Circolare Ministeriale 27 dicembre 2011, n. 108

Circolare Ministeriale 27 dicembre 2011, n. 108

MIURAOODGSSSI prot. 6756

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

 

Oggetto: “Scuola in chiaro” – Diffusione on-line dei dati delle singole istituzioni scolastiche.

 

La prossima scadenza dell’avvio delle iscrizioni ripropone il problema della ricerca e della diffusione delle informazioni relative a ciascuna istituzione scolastica.

La ricerca in internet, infatti, non sempre consente di ottenere tutti gli elementi di informazione sulle scuole e, anche quando si ottengono, essi si presentano in forma frammentaria e disomogenea, dislocati su diversi siti web delle singole istituzioni scolastiche.

Anche da queste considerazioni nasce il progetto “Scuola in chiaro” che mette a disposizione in una forma organica le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

Il servizio attivato sul sito del MIUR dal 12 gennaio fornirà tutte le informazioni possedute dal sistema informativo e consentirà ad ogni Istituzione scolastica di pubblicare le proprie secondo un indice ed un format comune.

La base informativa che è stata necessaria per la realizzazione iniziale della “Scuola in chiaro” è costituita, infatti, da dati già presenti presso il Ministero. Ogni scuola, a partire dal 4 gennaio, potrà procedere ad integrare il servizio pubblicando, attraverso una funzione presente sul portale SIDI, tutti i dati posseduti. Naturalmente i dati potranno essere aggiornati continuamente senza scadenze.

A partire, quindi, dal 12 di gennaio 2012, sulla homepage del sito di questo Ministero (www.istruzione.it), verrà messa a disposizione un’applicazione che consentirà di ricercare e localizzare le scuole su una mappa utilizzando numerosi criteri di ricerca.

La completezza dei dati dipenderà quindi anche da ogni istituzione scolastica che potrà rendere pubblici i propri dati contribuendo così ad una operazione di trasparenza e diffusione delle informazioni che rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’autonomia scolastica

Un altro importante servizio che sarà fornito dalla “Scuola in chiaro” è quello delle iscrizioni on line. In questo modo le famiglie avranno l’opportunità di cercare, trovare e valutare l’istituto che meglio risponde alle esigenze formative dei propri figli e di procedere alla loro iscrizione attraverso una semplice procedura guidata passo – passo. Al termine si riceverà la conferma di aver completato correttamente l’iscrizione attraverso un messaggio di posta elettronica e/o un sms.

 

IL MINISTRO

Francesco Profumo

 

Caccia all’INVALSI

“Caccia” all’Invalsi

di Stefano Stefanel

 

Credo sia partita una nuova “caccia” all’Invalsi. In questa mobilitazione contro l’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell’Istruzione si stanno fondendo due filoni distinti:

–          coloro che contestano l’Invalsi in toto e che cercano di boicottare l’applicazione di qualsiasi valutazione di sistema, descritta per lo più come una schedatura;

–          coloro che attaccano l’Invalsi partendo dalla poca scientificità delle sue metodologie valutative.

La coesione di queste due diverse posizioni ha ricevuto in questi ultimi tempi una consistente dose di supporto anche da parte di soggetti che in precedenza una certa apertura all’Invalsi l’avevano concessa. La prima posizione è ben rappresentata dalla mobilitazione permanente dei Cobas, che ha una larga cittadinanza nel mondo della scuola italiana che supera e di molto il consenso del piccolo e combattivo sindacato. Nel sito del sindacato (www.cobas-scuola.it) ci sono delle posizioni molto chiare sull’argomento espresse in un articolo dal titolo “Difendiamo la scuola bene comune lottando contro i quiz Invalsi”. La posizione dei Cobas della scuola tradotta in slogan fornisce copertura ideologica e sindacale alle estemporanee “bocciature” dei quiz Invalsi da parte di Collegi docenti, che non hanno alcun titolo a deliberare in tal senso, ma che comunque deliberano lo stesso e non lo nascondono a nessuno. L’altra posizione è più articolata e nel giro di pochi giorni è stata sostenuta da Maurizio Tiriticco (Perché non sospendiamo le prove Invalsi finché…, su www.edscuola.it del 17 dicembrte 2011) e da Filippo Cancellieri su “Dirigere la scuola” (dicembre 2011): “Si riparte con le rilevazioni Invalsi”. Mentre la prima posizione (quella “alla Cobas”) è di totale rifiuto per qualsiasi intromissione ministeriale nella valutazione degli alunni ed è contro la valutazione dei docenti e delle scuole, la seconda posizione sta cercando di “bocciare” l’Invalsi in forma “soft”: Tiriticco sostiene che bisogna sospendere le valutazioni Invalsi in attesa che il sistema scolastico italiani vada a regime con tutte le sue riforme e che nel frattempo sarebbe il caso di utilizzare le valutazioni che i docenti danno agli alunni per analizzare il sistema scolastico, Cancellieri sostiene che bisogna fermarsi subito perché si sta andando verso la perniciosa prassi del “Teaching to the test”, che secondo lui è in via di ripudiazione dove lo sperimentano da anni.

COSA E’ SUCCESSO?

Uno si potrebbe chiedere: cosa è successo dallo scorso maggio o giugno? Perché questi attacchi preventivi quando la Direttiva ministeriale n° 88 del 3 ottobre 2011 ha già prefigurato il percorso dell’Invalsi nel 2012?

Io credo stiano creando un bel terreno di scontro tre passaggi fondamentali sull’Invalsi:

–          nella lettera del 27 ottobre 2011 all’Unione Europea Silvio Berlusconi ha scritto: “L’accountability delle singole scuole verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per l’anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti”;

–          il 4 novembre il Commissario comunitario Olli Rehn ha inviato 39 domande all’Italia e la domanda n° 13 era la seguente: Quali caratteristiche avrà il programma di ristrutturazione delle singole scuole che hanno ottenuto risultati insoddisfacenti ai test INVALSI?”

–          nel discorso di insediamento il 17 novembre 2011 il Primo Ministro Mario Monti ha letto anche questo passaggio: La valorizzazione del capitale umano deve essere un aspetto centrale: sarà necessario mirare all’accrescimento dei livelli d’istruzione della forza lavoro, che sono ancora oggi nettamente inferiori alla media europea, anche tra i più giovani. Vi contribuiranno interventi mirati sulle scuole e sulle aree in ritardo, identificando i fabbisogni, anche mediante i test elaborati dall’INVALSI, e la revisione del sistema di selezione, allocazione e valorizzazione degli insegnanti.”

Sta prendendo piede nel mondo della scuola italiana l’idea che sull’Invalsi si stia facendo troppo sul serio e che quelle rilevazioni con troppi difetti non possano costituire la base di quel famoso sistema di valutazione della scuola che in Italia tutti invocano a parole e ostacolano nei fatti.

Tra l’altro l’aspetto giuridico della questione sarebbe sorprendente se non fosse “ridicolo”:

–          il d.lgs 286 del 30 luglio 1999 (“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”) al comma 4 dell’articolo 1 precisa: “Il presente decreto non si applica alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all’attività didattica del personale della scuola, all’attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca”;

–          l’articolo n° 74, comma 4 del il d.lgs 150 del 27 ottobre 2009 (Brunetta) chiarisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola”.

“Ridicolo” ho scritto perché non trovo altro termine per definire una situazione in cui una norma legislativa primaria vieta di valutare gli insegnanti, un’altra norma primaria rimanda ad un decreto a cui nessuno sta lavorando per la valutazione della performance dei docenti. E in mezzo a questo ennesimo paradosso italiano (“Voglio valutare i docenti e le scuole, ma approvo leggi per non farlo”) l’Invalsi viene assorto al ruolo di salvatore della patria valutativa non attraverso chiari atti ministeriali (impugnabili), ma con frasi ad effetto sparse sempre più spesso in documenti ufficiali, ma privi di valore legislativo.

 

AVVISARE I SOLDATI GIAPPONESI NELLA GIUNGLA

Quindi è sufficiente avvertire Olli Rehn e Mario Monti che si è scherzato, sospendere sine die le rilevazioni Invalsi, lasciare in pace le scuole e non pensarci più. Accanto a questo si potrebbe avviare uno studio nazionale su come realizzare la valutazione perfetta dei dirigenti scolastici, delle scuole, del sistema dell’istruzione, ben sapendo che l’impresa è impossibile, perché non esiste sistema di valutazione che non sia nato attraverso meccanismi processuali. Il più celebre istituto di ricerca e valutazione del Mondo scolastico attualmente è il Fier (Finnish Institute for Educational Research) di Jyväskylä nella Finlandia Centrale, che ci guarda piuttosto allibiti nel nostro dibatterci in questo magma indistinto che è la valutazione italiana.

Devo dire che in questa fase mi pare meno ipocrita e più diretta la posizione dei Cobas e degli anti-sistema e anti-valutazione piuttosto che quella alla Tiriticco-Cancellieri. E’ molto più serio (anche se piuttosto fuori dal mondo) sostenere che gli insegnanti non devono essere valutati e la scuola italiana difesa con la lotta dall’Invalsi e dall’Unione Europea, piuttosto che proporre di utilizzare le valutazioni dei docenti italiani agli alunni come elemento attraverso cui studiare il sistema dell’istruzione: non c’è nulla di meno scientifico, di più arbitrario e di più legato strettamente all’adesione dello studente a ciò che ha detto il docente della valutazione italiana degli alunni. Tra l’altro quella valutazione continua a basarsi su due prodotti obsoleti come le “interrogazioni” e i ”compiti in classe”. Nella scuola italiana oggi non si sta andando verso il “Teaching to the test”, ma si rimane ancorati al “Teaching to the ‘compito in classe’ or to the “interrogazione” se vogliamo ridicolizzare la banalità del nostro modo di dare voti agli alunni.

E poi un po’ di serietà intellettuale non dovrebbe farci dimenticare che l’Ocse-Pisa ci valuta con test suoi e non con in nostri voti. Io penso che non si possano imbrogliare l’opinione pubblica italiana, l’Unione Europea e l’Ocse cercando di nascondere il dato per cui i voti dell’esame di fine del secondo ciclo sono più alti nelle zone italiane in cui peggiori sono i risultati Ocse-Pisa. E non credo sia il caso di dimenticare che alcune scuole del sud hanno rivendicato anche sui giornali la liceità di imbrogliare sui test Invalsi per non veder penalizzato ulteriormente il sistema dell’istruzione meridionale.

Ritengo invece sia giusto dire che ci sono molte scuole italiane in cui le Prove Invalsi sono considerate serie, attendibili, interessanti. Credo sia giusto dire che molti collegi docenti le hanno inserite nel Pof senza problemi e le considerano fondamentali per la valutazione degli alunni. Credo sia doveroso segnalare che ci sono Regioni (come il Friuli Venezia Giulia) che considerano le prove Invalsi come un passaggio fondamentale per la valutazione degli alunni e del sistema. Credo sia onesto dire che molti docenti non si ergono a esperti di valutazione di sistema e guardano con rispetto il lavoro dell’Invalsi. E credo sia giusto dire infine che molte scuole pubblicizzano i buoni risultati raggiunti perché ne sono orgogliose.

Se l’idea è però quella di buttare una volta ancora tutto a mare chiedo almeno che coloro che stanno lavorando seriamente sull’Invalsi siano avvertiti per tempo (me incluso) per evitare di trasformare una fetta della scuola italiana in “ridicola” paladina di un sistema sbagliato, vessatorio, inutile. Se l’Invalsi verrà gettato via bisognerà dirlo a chi sta investendo su quel meccanismo risorse, intelligenza e impegno. Chi lo fa non chiede che si tenga conto di quello che pensa (chi urla di più in Italia l’ha sempre vinta), ma almeno che lo si avvisi che deve smetterla di prendere sul serio, la valutazione: mica siamo in Finlandia!

A. Bennett, La sovrana lettrice

Non solo ridere …

di Antonio Stanca

 

The Uncommon Reader è il titolo di una commedia scritta nel 2007 da Alan Bennett. Nello stesso anno fu pubblicata in Italia dalla Adelphi di Milano col titolo La sovrana lettrice e a settembre del 2011 è ricomparsa presso la stessa casa editrice nella serie “Gli Adelphi”. La traduzione è di Monica Pavani.

Bennett è uno scrittore, commediografo, sceneggiatore, regista, attore, lettore inglese, nato nel 1934 a Leeds, nello Yorkshire. Di umili origini, dopo il diploma aveva pensato di diventare sacerdote ma poi aveva continuato gli studi al Sidney Sussex College di Cambridge e grazie ad una borsa di studio si era laureato a Oxford. Qui era stato ricercatore e docente di Storia Medioevale presso l’Exeter College. Dopo alcuni anni abbandona l’attività accademica perché più sentiti sono gli interessi per la letteratura e il teatro. A Oxford comincia con brevi comparse in alcune commedie, poi con sketch comici per la televisione. Nel 1968 scrive la prima commedia, Quarant’anni, che sarà seguita dalla produzione di soggetti per la televisione, la radio, di sceneggiature per il cinema, di racconti e romanzi. Oltre che come autore Bennett si fa notare come regista, attore, lettore anche di suoi lavori e tra gli anni ’70 e ’90 riporta un grande successo in televisione con una serie di monologhi intitolata Signore e signori. Altri successi avrà con commedie quali La pazzia di Re Giorgio del 1991 e The History Boys del 2004, con le riduzioni cinematografiche di esse alle quali collaborerà. Molti saranno i riconoscimenti, i premi che gli verranno attribuiti durante la sua carriera ed ora Bennett, a settantasette anni, è «considerato un grande maestro del comico e del teatro contemporaneo».

Anche se da un’angolazione ironica, satirica, tende egli ad evidenziare le difficili condizioni, i bisogni di quell’umanità rimasta esclusa dal contesto sociale, dai rapporti, dalle relazioni con gli altri. I suoi personaggi non si sono inseriti nel sistema, non hanno avuto fortuna perché eccessivamente timidi o a causa di gravi delusioni. Di essi tratta Alan Bennett nella sua vasta e varia produzione, dei problemi che non riusciranno a risolvere perché interiori, dell’anima. Di tali problemi, però, egli scopre che soffrono non solo gli umili ma anche i potenti. Anche chi occupa posizioni di prestigio, chi riveste incarichi di eccellenza, può giungere a sentirsi turbato nello spirito, insoddisfatto moralmente, può avere bisogno d’altro. Scopre Bennett, nella commedia La sovrana lettrice, che anche a Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, che tanto possiede, su tanto comanda, di tanto dispone, è mancato qualcosa, non ha letto le opere degli autori moderni, soprattutto scrittori, non le conosce, non sa di cosa trattano, quanto valgono, a ottant’anni non sa cosa, come si è scritto, si scrive ai suoi tempi e si ritrova con una cultura letteraria ridotta ai pochi ricordi dei classici studiati nell’adolescenza. La sente come una grave lacuna, vuole colmarla e si dedica alla lettura degli scrittori moderni con sempre maggiore interesse e assiduità, per la lettura trascura ogni altro impegno richiesto dal suo alto ufficio. Quanti le sono vicino, marito, segretario privato, attendenti, maggiordomi, cameriere, credono che sia una manifestazione di demenza senile, cercano di distoglierla ma non ci riescono. La regina continua a leggere, lo fa sempre e ovunque si trovi ma col tempo si convince che la lettura riduce a spettatori di opere altrui, rende inoperosi mentre lei si sente una persona d’azione. La scrittura, quindi, le sarebbe stata più congeniale e ad essa decide di dedicarsi. Comincia a scrivere di quel che capita per poi trovare una direzione propria. Alla scrittura si dedicherà in maniera totale, definitiva, per essa rinuncerà a tutto quanto finora aveva fatto parte della sua vita compreso il trono. La lettura e poi la scrittura le avevano fatto scoprire la dimensione naturale, autentica della vita, l’avevano liberata dalle formalità, dalle convenzioni vissute fino a quel momento, avevano soddisfatto le segrete esigenze del suo spirito, le avevano restituito la sua verità.

Annulla Bennett, nella commedia, gli ambienti, gli usi, i costumi della famiglia reale inglese, li mette in ridicolo, li mostra fatti di sole apparenze, ne svela l’insufficienza, la vanità per chi ha altre aspirazioni. Li fa rifiutare dalla stessa regina una volta presa da un interesse diverso quale quello della letteratura. Negli ambienti reali non si legge, non si scrive e strano, assurdo sembra che la regina abbia deciso di rinunciare  a tutti i vantaggi della sua Altezza Reale in nome della lettura e della scrittura.

Tramite la sua regina il Bennett nega ogni validità alla forma e riconosce, sancisce il valore dei contenuti in particolare di quelli letterari, li mostra capaci di modificare il carattere, i pensieri, i sentimenti anche di persone che ne sono state lontane, di indicare la via della verità a chi per tanto tempo è rimasto nella finzione.

Moderno è il teatro di Bennett ma antico il suo messaggio. Ancora lo persegue nonostante i tempi completamente diversi, lo mostra ancora valido, ancora capace di successo.

Bennett non fa soltanto ridere, fa pure pensare. . .

23 dicembre Prorogato il CNPI

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 23 dicembre; approva un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative: prorogati al 31 dicembre 2012 (art. 14) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

Avviso 23 dicembre 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

 

Si trasmette l’elenco degli enti locali ammessi al cofinanziamento per la realizzazione di iniziative in materia di sicurezza nelle scuole – D.M. 11 ottobre 2011, n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2011, n. 248.