Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 

Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e citta’ metropolitane. (20A04624)

(GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l’art. 1, commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l’art. 38-bis, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l’art. 1, comma 63, della citata legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane e’ autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettera c), che, nel modificare l’art. 1, comma 64, della citata legge n. 160 del 2019, prevede altresi’ che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita’ di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti; Visto in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare l’art. 11, comma 4-sexies, che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e in particolare l’art. 7-bis, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita’ all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto, tra l’altro, all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il Protocollo d’intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019 relativo all’attuazione del nuovo Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e realizzazione delle scuole;

Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi 63 e 64 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2013, con cui e’ stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell’ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l’ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013, concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche’ il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo alle province e citta’ metropolitane assegnatarie del contributo di cui al presente decreto;

Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e’ stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1 Destinazione delle risorse

1. Il presente decreto individua i criteri di riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane di cui all’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche’ le modalita’ di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, e le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Art. 2 Criteri di riparto e modalita’ di utilizzo

1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Citta’ metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione:
a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e citta’ metropolitana, nella misura del 50%;
b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e citta’ metropolitane, nella misura del 50%.

2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta’ metropolitane, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. L’attribuzione del contributo sulla base dei criteri di cui al comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle Province e Citta’ metropolitane appartenenti alle regioni ivi indicate.

4. Entro i successivi quaranta giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 2, le Province e le Citta’ metropolitane sono tenute a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilita’ sismica gia’ espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) nell’ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilita’ delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

5. L’elenco degli interventi di cui al comma 4 e’ approvato con decreto del Ministro dell’istruzione. Con il medesimo decreto sono, altresi’, individuati i termini di aggiudicazione dei relativi interventi.

Art. 3 Modalita’ di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente cosi’ come risultanti dal sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilita’ dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita’ di Tesoreria unica delle Province e delle Citta’ metropolitane e sono gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «LB 2020 – comma 63 – Efficientamento energetico scuole».

5. La documentazione di cui al comma 1 del presente decreto e’ inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell’istruzione.

Art. 4 Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro dell’istruzione di cui all’art. 2, comma 5, e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita’ di monitoraggio.

2. E’ disposta, altresi’, la revoca qualora l’intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalita’.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province o delle Citta’ Metropolitane all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Roma, 7 luglio 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato Fraccaro
Il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro dell’istruzione Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1776