La diversità come talento: il nuovo modello del PEI in una nuova prospettiva della disabilità certificata

da OrizzonteScuola

Di Daniele Scarampi

“Loro ridono di noi perché siamo diversi, e noi rideremo di loro perché sono tutti uguali”; così Giacomo Mazzariol – nel fortunato best seller “Mio fratello ricorre i dinosauri”, poi divenuto un film di successo – ha provato a sintetizzare al mondo l’essenza della diversità.

Diversità intesa come risorsa da comprendere e da valorizzare, non già deficit da diagnosticare e catalogare; perché ogni individuo “funziona” in modo differente e l’efficacia di ogni approccio didattico, educativo o metodologico sta proprio nell’intuire l’essenza di tale funzionamento, dimodoché possa costituire un talento piuttosto che un deterrente.

In quest’ottica è stato pensato e strutturato il nuovo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), approntato in ottemperanza del Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020 (corredato da specifiche Linee Guida), a sua volta soggiacente al disposto dell’articolo 7 del D.lgs 66/2017.

Il D.I. 182, redatto di concerto tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, segue fondamentalmente due distinte direttrici: la prima, più operativa, riguarda la formulazione del P.E.I., la composizione e i compiti del GLO e il raccordo tra P.E.I., Profilo di Funzionamento e Progetto Individuale (art. 2-6); la seconda invece, più tecnica e programmatica, è legata alle attività di progettazione degli interventi necessari a garantire il diritto allo studio, l’inclusione e le modalità d’assegnazione delle risorse per il sostegno (segnatamente articoli 8, 12, 13, 15 e 18). L’articolo 16, poi, ripreso e commentato nella Nota Ministeriale n.40/2020 a firma del capo Dipartimento Max Bruschi, dettaglia le modalità di redazione – in via provvisoria, a beneficio dei neo-iscritti – del P.E.I “previsionale” per l’anno scolastico successivo, da ultimare entro il 30 giugno.

Ora, lo sguardo del legislatore si è orientato verso il raggiungimento di tre obiettivi strategici, riassumibili nel raggiungimento della piena corresponsabilità educativa di tutto il team o del Consiglio di classe (in modo che il sostegno diventi un valore aggiunto), nello sviluppo di una visione olistica del discente con disabilità (mediante lo sviluppo dei quattro assi portanti del Piano revisionato: le dimensioni sociale, comunicativa, orientativa e cognitivo-neurologica) e nella costruzione di una sinergia più fluida tra scuola, famiglia e stakeholders esterni.

Obiettivi impegnativi e assai lungimiranti, che sostanziano appieno quel “modello sociale della disabilità”, che mira a mettere in condizione di partecipare alla vita sociale con successo e che rappresenta il traguardo finale di tutta l’evoluzione normativa di settore.

Questa peraltro è una tappa decisiva nel lungo e tortuoso percorso che, negli anni, ha traghettato dal concetto di integrazione (avviato dalla legge 577/1977 e ultimato con la 104/1992) a quello d’inclusione (di cui, tanto per restare nella stretta attualità, al D.lgs 66/2017 e s.m.i.). Il nuovo P.E.I., almeno nell’intento di chi lo ha pensato e strutturato, punta infatti a restituire un concetto di diversità che, lungi dall’esser solo la fotografia di un deficit, costituisca un talento, ovvero un potenziale elemento capace di incidere su un progetto di vita più ampio, che si realizza in tutti i contesti quotidiani e sociali, ben oltre la dimensione scolastica (D. Scarampi, 2019).

Con la recente evoluzione normativa, quindi, si cementano le mutate prerogative dell’inclusione e diventano indice di valutazione dell’offerta formativa erogata.

Chiave di volta risulta il Profilo di Funzionamento, documento propedeutico ad ogni intervento operativo e redatto in base all’ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) dell’OMS; il Profilo infatti è totalmente prodromico alla scrittura del nuovo P.E.I. nonché base ideologica del Progetto Individuale a cura dell’Ente Locale, come già previsto all’art. 14 della Legge 328/2000.

Ecco che vengono rovesciate le logiche vetuste legate all’handicap: non si tratta più di enucleare una serie di deficit con le loro minuziose fattispecie mediche (come proponeva l’ICD, ovvero la classificazione internazionale della malattia), ma al centro dell’indagine si pone il funzionamento della persona in tutte le contingenze quotidiane, cosicché possano esser pianificate le migliori soluzioni inclusive e sociali. Date queste premesse, il termine “handicap” scompare, lasciando spazio a una dimensione bio-psico-sociale nella quale lo stato oggettivo del soggetto dialoga e si confronta con l’ambiente circostante (D. Regolo, 2020). Ne consegue che lo svantaggio non è una menomazione oggettiva a sé stante, ma dipende piuttosto dalle dinamiche che si creano in una società incapace di soddisfare con servizi efficaci la specificità degli individui; di più: il nuovo modello del Piano Educativo Individualizzato fornisce una prospettiva al contempo semplice e inclusiva, che permette di comprendere tutti gli individui (a prescindere dai deficit) dai punti di vista biologico, psicologico e sociale, il cui il livello di funzionamento è la risultante della relazione tra l’individuo stesso e ambiente.

In conclusione non è superfluo notare che l’evoluzione normativa facente capo al D.I. 182 – nonostante le aspre polemiche ideologiche che di recente ne hanno accompagnato taluni passaggi (perlopiù in merito alle modalità di richiesta e di utilizzo delle risorse adibite al sostegno) – necessiti di adeguati interventi economici per potersi compiere in modo sostanziale: la L.148/2020 (Bilancio per il 2021) ha toccato il capitolo inclusivo sotto diversi aspetti, riferibili essenzialmente all’ampliamento del contingente degli insegnanti di sostegno, alla formazione del personale e all’acquisto di ausili e strumenti didattici; inoltre il tanto contestato Recovery Plan, all’interno della Missione n.4, ha previsto il rilancio dell’inclusione sociale per mezzo d’investimenti mirati all’abbattimento delle barriere all’istruzione e l’Atto di Indirizzo politico-istituzionale del Ministero, per il 2021, ha contemplato altresì, nel suo primo obiettivo, il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione dell’inclusione e dell’equità del sistema educativo nazionale, mediante il finanziamento di azioni didattiche in favore di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, con disabilità certificata in particolare.

La traccia impressa dal Decreto 66 del 2017 è profonda, occorrerà ora che le disposizioni delle norme successive si traducano in azioni coerenti ed efficaci.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

D.gs 66/2017 e s.m.i.

D.I. n.182/2020 e relative Linee Guida

L.148/2020

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

L. Tramontano, Il nuovo PEI: alunno preso in carico dall’intero CdC, docente di sostegno diventa risorsa. Ruolo del GLO, partecipazione delle famiglie su www.orizzontescuola

D. Scarampi, Il valore del “diverso”e la percezione dell’inclusione scolastica nella recente evoluzione normativa, in Dirigere la Scuola, Euroedizioni, 2019

D. Regolo, Il modello sociale della disabilità, su www.superando.it

Fabio Corsi, Pedagogia Speciale, Università degli Studi di Verona Corso di Laurea in “Scienze della Formazione nelle Organizzazioni”, 2013