Sistema di formazione iniziale degli insegnanti

Sistema di formazione iniziale degli insegnanti: riforma del reclutamento. Stato dell’arte

di Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Dario Angelo TUMMINELLI, Zaira MATERA

La formazione iniziale degli insegnanti è ed è sempre stata un nodo cruciale per tutti i governi, di qualsiasi colore politico, oggetto di continue riforme, ideate e pensate per preparare gli insegnanti, futuri educatori, a svolgere efficacemente il loro delicato ruolo nel campo dell’istruzione.

La formazione iniziale varia da paese a paese. A titolo di esempio, è molto frequente nei paesi europei che i futuri insegnanti conseguano dopo la laurea un “Master in Educazione” per approfondire ulteriormente le loro conoscenze pedagogiche.

Nel contesto Europeo, in genere, la base comune dei programmi e dei saperi variano notevolmente in base al paese, al livello di istruzione nel quale si vorrà insegnare e al tipo di scuola dove si svolgerà il servizio. Saperi e programmi risultano dalla combinazione delle varie discipline, tra queste sono sempre essenziali le teorie pedagogiche, metodologiche, la gestione della classe, nonché le pratiche di valutazione.

Presupposto comune, dunque, è che il docente conosca approfonditamente la materia e padroneggi i contenuti della disciplina (saperi) e le metodologie didattiche atte ad insegnarla.

Con il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 rubricato in “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” testo coordinato dalla Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, in concreto si dà atto con l’art. 44 ad un nuovo sistema reclutamento, ridefinendo e modificando il testo originario (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59) con dei nuovi percorsi abilitanti (universitari e accademici) di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La riforma, difatti, segue il solco scavato, o meglio il percorso delineato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” fortemente voluto dall’allora Governo Renzi, attutivo della cosiddetta  “Buona Scuola, ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il testo normativo di recente pubblicazione contiene dunque le nuove regole per la formazione iniziale o d’ingresso e continua (in service training). Definisce le modalità di formazione iniziale, l’abilitazione e l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni. Esso è articolato in tre precisi “step” come di seguito elencati:

  1. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente ad almeno 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari/crediti formativi accademici), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA, con prova finale (verifica scritta) tesa ad accertare le competenze metodologiche e didattiche acquisite. Nella prova conclusiva è compresa anche una lezione simulata, per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti e saperi disciplinari, la capacità di insegnamento. La lezione simulata in genere richiede la capacita di progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica, anche innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
  2. Concorso pubblico nazionale, con cadenza annuale, indetto su base regionale e/o interregionale, a cui accedono i docenti abilitati come riportato nel punto precedente.
  3. Periodo di formazione e prova in servizio, di non meno di un anno, con test finale e valutazione conclusiva, con la successiva conferma in ruolo.

A seguito della citata legge n. 79/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 – serie generale n. 224, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 rubricato in “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” emanato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Al decreto del 4 agosto sono annessi cinque allegati enumerati dal n. 1 al n. 5 e altri due allegati elencati con le lettere A e B come si riportano a seguire:

  • Allegato A: profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi
  • Allegato B: linee guida per il riconoscimento dei crediti

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in buona sostanza autorizza gli Atenei e le  Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), statali e privati (solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo con decreto del MUR, su parere conforme dell’ANVUR), ad organizzare, erogare e gestire autonomamente i percorsi di formazione abilitanti, universitari e accademici, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell’art. 13 e dell’art. 18-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e regolamenta inoltre i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, le modalità organizzative, i costi massimi ammissibili a carico dei candidati interessati, ed infine i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale.

I percorsi, che presumibilmente partiranno nel 2024, avranno un costo massimo di 2500,00 Euro (per il percorso da 60 CFU), diminuito o comune ridotto a 2000,00 Euro nei casi previsti dal decreto, mentre i requisiti di accesso sono stati definiti all’art. 7. Tali percorsi sono a frequenza obbligatoria e potranno essere svolti, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, anche con modalità telematiche a distanza. Come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023 per accedere alla prova finale sarà necessario una percentuale minima di presenza alle attività formative, stabilita non inferiore al 70% per ogni attività formative.

In buona sostanza il decreto in parola costituisce il primo passo dei tre “step” previsti dalla riforma per divenire docenti a tempo indeterminato. I summenzionati percorsi possono essere catalogati nelle seguenti principali tipologie

  • Corsi abilitanti da 60 CFU/CFA (All. 1):

ad accesso libero (aperto a tutti). Accedonocoloro che sono in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico o specialistica (biennale) o ancora vecchio ordinamento, che intendono insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria di primo o secondo grado. È tuttavia richiesto perentoriamente che il piano di studio sia completo dei crediti universitari previsti dall’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” e relative tabelle annesse, decreto correttivo e integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19. Gli studenti che intendono diventare docenti devono verificare fin dall’inizio del proprio percorso formativo quali crediti formativi sono obbligatori nei settori disciplinari per accedere alle diverse classi di concorso. Pertanto, nel caso in cui il piano di studi dovesse risultare carente di alcune materie/discipline, sarà necessaria l’acquisizione di crediti formativi obbligatori (esami integrativi) necessari per accedere alle diverse classi di concorso nel percorso abilitante scelto.

Accedono ai corsi abilitanti da 60 CFU/CFA anche coloro che sono in possesso del diploma conseguito negli istituti tecnici e professionali – cosiddetti ITP (insegnanti tecnico pratici) con le limitazioni temporali indicate nella normativa. Tali percorsi abilitanti sono finalizzati a sviluppare ed accertare, nei futuri docenti, le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psico-pedagogiche, didattiche e metodologiche proprie della professione docente e la capacità di progettare percorsi didattici.

  • Percorso di 30 CFU/CFA (All. 2 – 4)

Accedono i vincitori di concorso che non hanno l’abilitazione (vedi concorso “straordinario bis”); i docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o ancora i docenti specializzati abilitati sulle attività didattiche di sostegno che intendono conseguire una ulteriore abilitazione all’insegnamento su posto comune; i docenti con trentasei mesi di servizio maturato;

  • Corsi abilitanti da 36 CFU/CFA (All. 5):

Questi percorsi sono riservati a coloro che hanno acquisto, nel previgente ordinamento e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2022, i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2017, in conformità all’Allegato 5 e Allegato B, lettera f) del DPCM del 4 agosto 2023 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti”. Il candidato aspirante dovrà presentare la certificazione unica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 e allegati, attestante l’acquisizione dei crediti.

Per ogni singola classe di abilitazione per i percorsi da 60 e 36 CFU/CFA, il numero dei posti è prestabilito sulla base del fabbisogno comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del potenziale formativo che può sostenere ogni singolo Ateneo. Pertanto è prevista una selezione iniziale se, per singole classi di abilitazione, il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti messi a disposizione.

Altri punti qualificanti della riforma contenuta nel DPCM sono:

  • l’implementazione di un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che definirà tali percorsi, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti. (fonte MIM)
  • Inoltre i percorsi formativi saranno oggetto di un’attenta valutazione periodica “ex post” (effettuata sempre dall’ANVUR) per assicurare l’omogeneità della qualità dell’offerta formativa universitaria. La valutazione inoltre terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati con le nuove procedure di reclutamento per la scuola. (fonte MIM)

Bibliografia

  • LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
  • LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
  • DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 rubricato in “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
  • DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
  • DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
  • DECRETO MINISTERIALE n. 259 del 9 maggio 2017 “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso
  • DECRETO del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  • DECRETO MINISTERIALE n. 616 del 10 agosto 2017 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
  • NOTA MUR. 06 novembre 2023, prot. n. 21328 “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024
  • NOTA MIM del 17 ottobre 2023, prot. n. 19087
  • LINEE GUIDA ANVUR per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025 approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 231 del 26 settembre 2023

Sitografia

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/-/scuola-firmato-il-dpcm-sulla-formazione-dei-docenti-della-secondaria-di-i-e-ii-grado

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alla-legge-di-riforma-della-formazione-e-del-reclutamento-dei-docenti