Allarme meteo. E i sindaci chiudono le scuole

da Tecnica della Scuola

Allarme meteo. E i sindaci chiudono le scuole
di Lucio Ficara
Ma docenti e personale Ata non sono tenuti a recuperare le ore lavoratoive non prestate. Lo dice il Codice Civile ma lo aveva chiarito qualche tempo fa lo stesso Ministero.
La mappa geografica della chiusura delle scuole per un preoccupante allarme meteo si sta allungando di ora in ora. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che oltre il comune Crotone, dove il sindaco Peppino Vallone ha decretato la chiusura di tutte le scuole per effetto dell’allerta meteo della Protezione civile regionale della Calabria, anche Reggio Calabria, Catanzaro, Bagnara Calabra (RC), Davoli (CZ), Serra San Bruno (VV), Sellia Marina (CZ) e Isola Capo Rizzuto (KR), hanno attuato il provvedimento della chiusura delle scuole per sabato 30 novembre 2013. Infatti è previsto un’allerta meteo di livello 2, che potrebbe arrecare danno alle cose e alle persone. è atteso l’arrivo di “Nettuno”, un vero e proprio ciclone mediterraneo che porterà una nuova a fase di grave maltempo al Sud, sulla Sicilia, ma soprattutto sulla Calabria Ionica, Basilicata e tutta la Puglia, con forti nubifragi. L’allerta durerà, da quanto è dato sapere dai comunicati ufficiali, dalle ore 8 del 30 novembre fino alle ore 20 del primo dicembre. Quindi, scuole chiuse sia per gli studenti che per il personale docente e ata. Ricordiamo che tale chiusura non dovrà e non potrà comportare alcun recupero dell’orario di servizio, non svolto a causa di chiusura per evento atmosferico. A tal proposito ricordiamo alcuni riferimenti normativi. Bisogna precisare che in merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore (compresi disinfestazione, concorsi ed elezioni), si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario. È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. Dove sta l’aspetto illegittimo, qualora il dirigente scolastico imponesse il recupero del servizio non svolto per la chiusura della scuola a causa di allerta meteo? L’aspetto di illegittimità è contenuto, chiaramente, nell’art. 1256 del Codice civile, che dispone quanto segue: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero. D’altronde esiste anche un recente precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il specificava che il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, atabilisce che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99). Può tuttavia accadere che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Quindi come è del tutto evidente la chiusura della scuola per eventi eccezionali, non deve essere recuperata e non invalida per alcun motivo la regolarità dell’anno scolastico.