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Contrattazione d’istituto: possibili le consulenze esterne? A condizione
Aldo Domenico Ficara
Navigando nel web ci si può imbattere in descrizioni di incontri riguardanti contrattazioni scolastiche d’istituto svoltesi negli anni passati, che lasciano alquanto perplessi. Ad esempio in una pagina web si legge:
Può la preside avvalersi di consulenze esterne e remunerarle con il fondo d’istituto? Su questo tema la nota dell’Aran prot. 4260 del 27/5/2004 afferma che: “Se la complessità della materia lo richiede, nulla vieta all’Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato”.
Detto questo si può dedurre che la preside, protagonista dell’esempio sopra esposto, possa utilizzare nella contrattazione d’istituto i propri esperti, ma solo a determinate condizioni.
La prima condizione è quella che il consulente esterno deve limitarsi a fornire i pareri che gli sono proposti, senza intervenire direttamente nella trattativa. Inoltre l’utilizzo del consulente non deve comportare alcuna spesa da parte dell’amministrazione (e tanto meno deve intaccare le risorse del fondo d’istituto), pertanto gli eventuali compensi economici sono esclusivamente a carico del Dirigente scolastico che ha usufruito della consulenza esterna.