Legge 26 maggio 2016, n. 89

Legge 26 maggio 2016, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)


 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  recante  disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema  scolastico  e  della
ricerca, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), numero 3.2), la  parola:  «apprendistato»  e'
sostituita dalla seguente: «tirocinio»; 
    b) alla lettera e),  le  parole:  «livelli  essenziali»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2016, n. 73. 
              - Si riporta il testo del  comma  181  della  legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) riordino delle disposizioni normative  in  materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
                  1)  la  redazione   di   un   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di istruzione  gia'  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, nonche' nelle altre fonti normative; 
                  2)  l'articolazione   e   la   rubricazione   delle
          disposizioni  di  legge  incluse  nella  codificazione  per
          materie  omogenee,  secondo  il  contenuto  precettivo   di
          ciascuna di esse; 
                  3)  il  riordino  e  il  coordinamento  formale   e
          sostanziale  delle  disposizioni  di  legge  incluse  nella
          codificazione, anche apportando  integrazioni  e  modifiche
          innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
          sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
          evoluzione del quadro  giuridico  nazionale  e  dell'Unione
          europea; 
                  4)  l'adeguamento  della  normativa  inclusa  nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
                  5) l'indicazione  espressa  delle  disposizioni  di
          legge abrogate; 
                b)  riordino,  adeguamento  e   semplificazione   del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
                  1)  l'introduzione  di  un   sistema   unitario   e
          coordinato che comprenda sia  la  formazione  iniziale  dei
          docenti sia le procedure per  l'accesso  alla  professione,
          affidando i  diversi  momenti  e  percorsi  formativi  alle
          universita'  o  alle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica   e   alle   istituzioni
          scolastiche  statali,  con  una  chiara   distinzione   dei
          rispettivi   ruoli   e   competenze   in   un   quadro   di
          collaborazione strutturata; 
                  2) l'avvio  di  un  sistema  regolare  di  concorsi
          nazionali per  l'assunzione,  con  contratto  retribuito  a
          tempo determinato di  durata  triennale  di  tirocinio,  di
          docenti  nella  scuola  secondaria  statale.  L'accesso  al
          concorso e' riservato a coloro che sono in possesso  di  un
          diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico  di
          secondo livello per le discipline  artistiche  e  musicali,
          coerente  con  la  classe  disciplinare  di   concorso.   I
          vincitori sono assegnati a un'istituzione  scolastica  o  a
          una rete tra istituzioni scolastiche. A  questo  fine  sono
          previsti: 
                    2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
          al concorso nazionale, anche in base al numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
                    2.2)  la  disciplina  relativa   al   trattamento
          economico durante il periodo  di  tirocinio,  tenuto  anche
          conto della graduale assunzione della funzione di docente; 
                  3) il completamento della formazione  iniziale  dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                  4) la sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                  5) la previsione che il percorso di cui  al  numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
                  6)  il  riordino  delle  classi   disciplinari   di
          afferenza dei docenti e delle classi di laurea  magistrale,
          in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi  di
          cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
                  7) la previsione dell'istituzione  di  percorsi  di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
                  8) la previsione che il conseguimento  del  diploma
          di specializzazione di cui al numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                  4)    la    previsione    di     indicatori     per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                  5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                  6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto
          all'inclusione; 
                  7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione
          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i
          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
                d)    revisione    dei    percorsi    dell'istruzione
          professionale,  nel  rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
                  1)  la   ridefinizione   degli   indirizzi,   delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
                  2)  il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la definizione  dei  fabbisogni  standard  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
                    1.1)    la    generalizzazione    della    scuola
          dell'infanzia; 
                    1.2)  la  qualificazione   universitaria   e   la
          formazione continua del personale dei servizi educativi per
          l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 
                    1.3) gli standard  strutturali,  organizzativi  e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
                  2) la definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
                  3)   l'esclusione   dei   servizi   educativi   per
          l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia  dai  servizi  a
          domanda individuale; 
                  4) l'istituzione di  una  quota  capitaria  per  il
          raggiungimento dei  fabbisogni  standard  ,  prevedendo  il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
                  5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei fabbisogni standard delle prestazioni; 
                  6)   la   copertura   dei   posti   della    scuola
          dell'infanzia  per  l'attuazione  del   piano   di   azione
          nazionale per la promozione  del  sistema  integrato  anche
          avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
          grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
          vigore della presente legge; 
                  7) la promozione della  costituzione  di  poli  per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
                  8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per
          il bilancio dello Stato,  di  un'apposita  commissione  con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; 
                f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                    1.1)  il  potenziamento  della   formazione   nel
          settore delle arti  nel  curricolo  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, compresa  la  prima  infanzia,  nonche'  la
          realizzazione    di    un    sistema    formativo     della
          professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso
          di  specifiche  abilitazioni  e  di  specifiche  competenze
          artistico-musicali e didattico-metodologiche; 
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                    1.3)  il   potenziamento   e   il   coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
                  3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
                  4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
                  5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
          la filiera del settore artistico-musicale, con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
                  6) l'incentivazione delle sinergie tra i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
                  7) il supporto degli scambi e delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
                  8) la  sinergia  e  l'unitarieta'  degli  obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero; 
                h) revisione, riordino e adeguamento della  normativa
          in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 
                  1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di
          selezione, destinazione e permanenza in sede del  personale
          docente e amministrativo; 
                  2)  la  revisione  del  trattamento  economico  del
          personale docente e amministrativo; 
                  3) la previsione  della  disciplina  delle  sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
                  4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento
          di materie obbligatorie secondo la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale; 
                i)  adeguamento  della  normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
                  1) la revisione delle modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
                  2) la  revisione  delle  modalita'  di  svolgimento
          degli esami di Stato relativi ai percorsi di  studio  della
          scuola secondaria di secondo grado in coerenza  con  quanto
          previsto dai regolamenti di cui ai decreti  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.». 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          73 del 29 marzo 2016. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 27. 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca.». (16A04073)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
     svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  ((
«Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; )) 
    b) al comma 2-bis.  1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
                            (( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria 
 
  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quarto  periodo,  le  parole:   «Limitatamente   all'anno
scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti:  «Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole:  «2014/2015»
sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»; 
    b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per  l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi
precedenti   puo'   essere   richiesta   sui   posti    dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui  al  comma  69
del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa
complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». )) 
                            (( Art. 1 ter 
 
 
               Misure urgenti in materia di assunzioni 
        del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  statale   sono
effettuate entro il 15 settembre 2016. La  decorrenza  economica  del
contratto di lavoro consegue alla  presa  di  servizio.  Le  funzioni
connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina  del  personale
docente  attribuite  ai  dirigenti  territorialmente  competenti  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
  2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle  graduatorie,  se
approvate entro il 15 settembre 2016,  decorre  dall'anno  scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e successive modificazioni. )) 
                          (( Art. 1 quater 
 
 
                 Disposizioni riguardanti i docenti 
                     della scuola dell'infanzia 
 
  1.   Fino   all'approvazione   delle   graduatorie   della   scuola
dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, i  soggetti  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia  del  concorso
bandito  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  n.  82  del  24  settembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del  25
settembre 2012, che non sono stati assunti nei  ruoli  regionali  per
incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, sono assunti, in deroga  all'articolo  399,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni
diverse da  quella  per  cui  hanno  concorso  e  nei  ruoli  di  cui
all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con  le
seguenti condizioni e modalita': 
    a) le assunzioni avvengono  in  subordine  rispetto  ai  soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per
ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2; 
    b) i soggetti di cui al presente comma,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono
presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 
  3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al
comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie  di
merito e ad esaurimento. 
  4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti,  anche  in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le
graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012 sono soppresse. 
  5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per  il  triennio  2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019,   in   deroga
all'articolo 400, comma  19,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in
luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. )) 
                          Art. 1 quinquies 
 
 
                 Contribuzione alle scuole paritarie 
                che accolgono alunni con disabilita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto  un  contributo  alle
scuole paritarie  di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  in
proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel  limite  di
spesa di 12,2 milioni di euro annui. 
  2. Ai fini  della  verifica  del  mantenimento  della  parita',  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  accerta
annualmente,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n.
62. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2  milioni  di  euro
annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
                          (( Art. 1 sexies 
 
 
              Incarichi di supplenza breve e saltuaria 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1,  commi  79  e  85,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e  le
competenti    articolazioni    del     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo
determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare
riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.
Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla
valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle
amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita'
dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a
cause imputabili al loro operato. 
  2. Al fine di assicurare  un'efficiente  e  corretta  gestione  del
personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),
individuato quale destinatario di  incarichi  di  supplenza  breve  e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del  contratto  ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve  e  saltuario  fino
all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola  e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la
corrispondenza tra i codici univoci  e  le  partite  stipendiali  del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. )) 
                          (( Art. 1 septies 
 
 
        Disposizioni in materia di ordinamento professionale 
                       dei periti industriali 
 
  1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole:  «ai  licenziati  degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole:  «del  diploma
di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della  laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; 
    c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
  2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  della  legge  2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  per  un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo  periodo,
conservano  il  diritto  di   accedere   all'esame   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione   anche   i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente. )) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute. 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse. 
                            (( Art. 2 bis 
 
 
               Scuole di specializzazione non mediche 
 
  1. Nelle more di una definizione organica della materia, le  scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n.  162,  riservate  alle  categorie  dei  veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo
8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
                            (( Art. 2 ter 
 
 
          Riconoscimento di crediti formativi universitari 
                  negli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla  seguente:
«quaranta»  e  la  parola:  «centocinquanta»  e'   sostituita   dalla
seguente: «sessantadue». )) 
                          (( Art. 2 quater 
 
 
                Incremento dei compensi ai commissari 
                      del concorso per docenti 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi  per
i  componenti  delle  commissioni  di  esame  del  concorso  di   cui
all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  entro
il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  8  milioni
di euro per l'anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2016,  del  fondo   per   il
funzionamento di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2  e'  incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. )) 
                         (( Art. 2 quinquies 
 
 
Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,  n.
                                 208 
 
  1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
al primo periodo, le parole: «cittadini italiani  o  di  altri  Paesi
membri  dell'Unione  europea»  sono  soppresse  e  dopo  le   parole:
«territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso,  ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',». )) 
                          (( Art. 2 sexies 
 
 
      ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita' 
 
  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato,  sezione
IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,  nel  calcolo  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  del  nucleo  familiare
che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone  con  disabilita'  o   non
autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai  fini
del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche   agevolate,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  i  trattamenti  assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo  percepiti  da  amministrazioni  pubbliche  in  ragione  della
condizione  di  disabilita',  laddove  non  rientranti  nel   reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF; 
    b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4,  lettere
b), c) e d), del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5  al
parametro della scala  di  equivalenza  di  cui  all'allegato  1  del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita'
media, grave o non autosufficiente. 
  2. I trattamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),  percepiti  per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi  nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  n.  201
del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con
riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,
ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare  del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza. 
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate adottano entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche
normativi  necessari  all'erogazione  delle  nuove   prestazioni   in
conformita' con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni previgenti. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far
data dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 
  5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione   del   presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all'assegno  di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione
di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328. 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma  5,  le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. )) 
                               Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.