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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (26.2.14)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2013/2014, n. 672 unita' di  dirigenti  scolastici,  comprensive  dei
trattenimenti in servizio, e n. 11.268 unita' di personale docente ed
educativo. (13A09471)

(GU n.273 del 21-11-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la  disciplina
autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523,  il  quale
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e, in particolare,  l'  art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9 che
reca disposizioni in materia di contenimento della spesa  di  impiego
pubblico; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
del 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  ed,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione  scolastica
e, in particolare, il comma 7, secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9, comma 17 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo  per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto l'art. 399 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297 e, in particolare, il comma 1 secondo cui l'accesso ai ruoli  del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,  mediante
concorsi per titoli ed  esami  e,  per  il  restante  50  per  cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo art.  401
del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
luglio 2013, n. 7090, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico  2013/2014,  all'assunzione  di  n.  564  dirigenti
scolastici, nonche' al trattenimento in servizio di n. 112  dirigenti
scolastici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - Direzione generale per il personale  scolastico,  del
17 luglio 2013, n. 7382, concernente la richiesta di  autorizzazione,
per l'anno scolastico 2013/2014,  al  trattenimento  in  servizio  di
ulteriori n. 3 dirigenti scolastici; 
  Considerato che, come comunicato con la citata nota n. 7382 del  17
luglio 2013, sulla base  dei  dati  forniti  da  parte  degli  Uffici
scolastici regionali alla Direzione generale competente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  risulta  che  i
posti dirigenziali vacanti e disponibili al 1°  settembre  2013  sono
quantificati in n. 1.124 unita'; 
  Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e'  dovuto
sopperire  mediante  l'attribuzione  di  una  notevole  quantita'  di
reggenze e incarichi di presidenza; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia- del 21 agosto 2013,  n.  10592,  con  la  quale
viene espresso  parere  favorevole  in  merito  all'assunzione  e  al
trattenimento in servizio di un numero complessivo di n.  672  unita'
di dirigenti scolastici, precisando che il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
ha, in ragione dell'urgenza, inviato il proprio parere favorevole con
nota del 12 agosto 2013, n. 68642; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico 2013/2014, all'assunzione di n.  11.268  unita'  di
personale docente ed educativo e di n. 3.730 unita' di personale ATA,
corrispondenti  alle  reali  cessazioni  dal   servizio,   ribadendo,
altresi', la precedente richiesta di autorizzazione  ad  assumere  le
unita' il personale ATA per l'anno scolastico 2012/2013; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia - del 21 agosto 2013, n.  10587,  con  la  quale
viene espresso parere favorevole all'assunzione delle sole n.  11.268
unita' di personale docente ed educativo  richieste,  mentre  per  il
personale ATA, vengono richiesti ulteriori elementi informativi circa
la disponibilita' effettiva, al netto di esuberi, dei posti e la loro
distribuzione territoriale e professionale; 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  come
modificato dall'art. 9, comma 19, del sopra richiamato  decreto-legge
n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine  entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica», ed in particolare l'art.  1,  comma  1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali  e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 agosto 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio   On.le   Gianpiero
D'Alia»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili: 
    n.  672  unita'  di   dirigenti   scolastici,   comprensive   dei
trattenimenti in servizio; 
    n. 11.268 unita' di personale docente ed educativo. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 328

Nota 4 settembre 2013, Prot. AOODGPER n. 8680 Uff. III

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Ai Direttori degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze personale docente, educativo ed ATA. A.S. 2013/14. Precisazioni.

Facendo seguito alla circolare n.1878 del 30 agosto u.s., con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2013/14, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Alle 11 ore di insegnamento deve essere aggiunta 1 ora di programmazione anche quando le stesse derivino dalla somma di 2 spezzoni.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE A.T.A.
Con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001 n. 75 e del D.M. 24 marzo 2004 n. 35, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 della legge 449/1997. I contratti così stipulati, potranno essere convertiti in supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo quanto già precisato con le precedenti note 8468 del 26 agosto 2013 e 8516 del 28 agosto 2013.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
F.to Gildo de Angelis

Nota 30 agosto 2013, Prot.n. 1878

Ministero dell’lstruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regìonali
LORO SEDI

Nota 30 agosto 2013, Prot.n. 1878

Oggetto: Anno scolastico 2013/2014 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A. T. A.

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Prot. n. AOOODGPER 8310

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’A.S. 2013/14 – ISTRUZIONI OPERATIVE.

 

Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 11.268 unità di personale docente ed educativo – da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2013/2014.

Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente ed educativo.

Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2013/14, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2014/2015.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 9, comma 21 della legge 106/2011, il personale docente assunto a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2011/12, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.

Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nei ruoli del personale ATA, anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui al comma 14 dell’art. 14 della sopracitata legge 135/2012;

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2013, previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.

f.to      IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

 

Allegati:

allegato A

tabella analitica docenti ed educativi

 

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2     I posti accantonati in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta,  sono disponibili per le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2010/11, nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle attuali graduatorie.

A.3      Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.4      Il D.M. prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.5      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle Graduatorie ad Esaurimento negli anni precedenti.
Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.

A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potranno essere utilizzate, per le immissioni in ruolo, se approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso DM 82 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle Graduatorie ad esaurimento.
Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

A.7      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario..

A.8      Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.9      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.10    La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.11    Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.12    Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.13    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.19 e A.20, 2° cpv..

A.14    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 82/2012  le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.15    In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.16    Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.17    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.18    Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2013, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2013. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.19    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.20    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 21    Si ricorda l’obbligo che, entro  tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte  dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.22    Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.23    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.24    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

A.25    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.26    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.27    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2013/2014

20 agosto Assunzioni Personale Docente e Educativo

Nel corso dell’incontro con le OO.SS. de 20 agosto il MIUR ha comunicato l’autorizzazione all’assunzione di 11.268 fra docenti e educatori, così ripartiti:

  • 68 educatori
  • 1.648 sostegno
  • 1.274 scuola dell’infanzia
  • 2.161 scuola primaria
  • 2.919 scuola secondaria di I grado
  • 3.136 scuola secondaria di II grado
  • 62 completamento statizzazione di alcune scuole

SCUOLA: IL MINISTERO INCONTRA I SINDACATI PER L’IMMISSIONE DI 11.200 NUOVI INSEGNANTI

Si è svolto oggi presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca l’incontro con le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’immissione in ruolo di 11.200 docenti per l’anno scolastico 2013-2014.

Il Capo del Dipartimento istruzione Dr Luciano Chiappetta ha esposto i criteri di ripartizione territoriale sulle immissioni in ruolo e concordato le modalità operative. Nei prossimi giorni saranno gli uffici territoriali competenti a completare le operazioni amministrative di immissione. Il tutto avverrà in maniera da garantire l’ordinato avvio delle lezioni in tutte le scuole d’Italia.

Circolare Ministeriale

Decreto Ministeriale

Tabella analitica

Mobilità 2013-2014

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo

Mobilità

Tipo di personale Termine presentazione
domande
Termine acquisizione
domande
Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia 13 marzo – 11 aprile (1)
3 maggio 5 giugno
Docenti Scuola Primaria 13 marzo – 11 aprile (1)
3 maggio 5 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado 13 marzo – 11 aprile (1)
5 giugno 25 giugno
Docenti Scuola Secondaria Il grado 13 marzo – 11 aprile (1)
25 giugno
9 luglio
Personale Educativo 13 marzo – 11 aprile (2)
24 maggio
3 giugno
Personale ATA 13 maggio – 15 giugno (3)
10 luglio 1 agosto
Personale IRC 8 aprile – 6 maggio (4)
24 giugno 10 luglio

(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). (Capo III, CCNI)

(2) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 40, CCNI)

(3) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 48, CCNI)

(4) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (Capo VIII, CCNI)

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personale Termine presentazione
domande
Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria
20 luglio
Personale Docente Scuola Secondaria I e II Grado 25 luglio
Personale Educativo 25 luglio
Personale IRC 25 luglio
Personale ATA 12 agosto

NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Nota 27 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 6604

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 27 giugno 2013 n. 572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale.

Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. 27 giugno 2013 n. 572, concernente l’aggiornamento delle graduatorie di cui all’oggetto.

Il D.M. in oggetto prevede, con effetto dall’a.s. 2013/14 e in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per il triennio 2014/17, le consuete operazioni annuali di:

  • scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante, che conseguono l’ abilitazione entro la data di scadenza della domanda;
  • acquisizione titoli specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro la data di presentazione della domanda;
  • presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Il predetto Decreto contiene inoltre 2 importanti novità:

  1. Sanatoria del contenzioso giunto anche in sede europea dinanzi alla Commissione Europea concernente il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero in uno dei paesi U.E.
    • A tal fine, i docenti già inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto abilitati in altri Stati dell’Unione Europea e che hanno ottenuto formale riconoscimento del titolo con Decreto Ministeriale, possono ottenere la rivalutazione del titolo medesimo analogamente alle abilitazioni che in Italia comportano l’attribuzione di un punteggio complessivo di 30 punti (SSIS, COBASLID, Diplomi Biennali di II livello dei docenti di educazione Musicale, Scienze della Formazione Primaria), purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani.
  2. Scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le soppresse Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l’abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda, in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di Tirocinio Formativo Attivo.
    • A tal riguardo, si precisa che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti che erano iscritti, nell’anno accademico 2007/08, alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e che erano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 169/2008 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011. Non è inoltre consentito sciogliere la riserva ai docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile nelle graduatorie per accedere al secondo biennio di specializzazione o ad uno o più semestri aggiuntivi al fine di conseguire una seconda abilitazione.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, salvo quanto stabilito al punto 2 della presente nota.

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), nel periodo compreso tra il 28 giugno 2013 e il 17 luglio 2013 (entro le ore 14,00).

Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

Modello 1 – Modello scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per i titoli UE
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 – Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Nota 16 maggio 2013, Prot. n. AOODGPER4839

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale educativo. Chiusura funzioni. A.s. 2013/14

A causa delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie per le operazioni propedeutiche alla mobilità entro i tempi stabiliti e facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER 4036 del 23.4.2013, si comunica che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativamente al personale educativo sono prorogate come segue:

b) personale educativo

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
di mobilità dei posti disponibili…………………………………..… 24 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………..…….3 giugno

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Nota 23 aprile 2013, Prot. n. A00DGPER. 4036

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO I
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ufficio IV

Ai Direttori Generali Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Territorialmente competenti
LORO SEDI

OGGETTO: Organico di diritto del personale educativo anno scolastico 2013/14. Acquisizione dati.

Si comunica che, relativamente al personale educativo, l’articolazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti fissati nell’O.M. n. 20 del 5 marzo 2012, sono rideterminati come segue:
– il termine ultimo di comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili è al 16 maggio;
– la pubblicazione dei movimenti è fissata al 25 maggio;
Si rende noto che, per la determinazione dell’organico del personale in oggetto, le funzioni saranno disponibili dal 23 aprile p.v., alla voce:
ORGANICO DI DIRITTO \ GESTIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE \ GESTIONE U.S.P. \ ACQUISIZIONE E RETTIFICA.
L’inserimento dei posti deve essere effettuato secondo i criteri ed i parametri previsti dal decreto interministeriale in corso di perfezionamento, criteri e parametri che sono interamente recepiti nelle istruzioni operative disponibili nel portale SIDI alla voce PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI \ ORGANICI \ CRITERI DI AUTOMAZIONE DEGLI ORGANICI DI DIRITTO DEL PERSONALE EDUCATIVO.
A decorrere dalla stessa data le SS.LL. avranno cura di aggiornare la base anagrafica di ciascun istituto educativo provvedendo ad inserire nel codice di ciascun istituto i nuovi titolari (per trasferimento o per nomine in ruolo) ed a depennare i nominativi dei cessati o passati ad altro ruolo.
Sulla base del numero massimo di posti, calcolato dal Sistema Informativo, dovrà poi essere comunicata, sempre a cura degli Uffici Territorialmente competenti e con le modalità indicate nelle istruzioni operative, la ripartizione effettuata dall’istituzione educativa dei posti relativi alla convittualità maschile (da destinare al solo personale maschile), di quelli concernenti la convittualità femminile (riservati unicamente alle istitutrici) e quelli inerenti la semiconvittualità (da ricoprire indistintamente con istitutori e/o istitutrici).
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, in relazione al numero dei convittori ed in base alle specifiche e motivate esigenze rappresentate dai rettori dei convitti presenti nel territorio di competenza, valuteranno la possibilità di accordare l’apertura per il sabato e la domenica.
Effettuata tale ripartizione, previo assenso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, sarà poi operata, improrogabilmente entro 16 maggio 2013, la trasmissione dei dati al Sistema Informativo.
Dal giorno successivo le stampe riguardanti tutte le informazioni comunicate al Sistema riporteranno la dotazione organica convalidata a livello regionale.
L’Amministrazione centrale effettuerà unicamente attività di monitoraggio.
Le schede di Istituto, debitamente firmate da Direttore del Convitto e dal Dirigente dell’Ufficio Territorialmente competente, saranno custodite presso gli Uffici territorialmente competenti, previa validazione delle stesse schede da parte del Direttore Regionale.
Si raccomanda il puntuale rispetto della tempistica ed, in modo particolare, di provvedere al corretto aggiornamento della base anagrafica, poiché solo su di essa verrà calcolato il numero dei posti da coprire con nomine in ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano CHIAPPETTA

Nota 9 aprile 2013, Prot. n. AOODGPER3436

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale del personale scolastico
Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Proroga delle funzioni POLIS per l’invio delle domande di mobilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Al fine di consentire la completa e corretta conclusione delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande di trasferimento e di passaggio da parte del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, si comunica che le funzioni saranno disponibili fino alle ore 18 dell’11 aprile 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

13 marzo Mobilità 2013-2014

L’11 marzo le OO.SS. e MIUR sottoscrivono definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014, già siglato il 6 dicembre 2012.

Questi i termini delle operazioni di mobilità previsti dall’Ordinanza Ministeriale 13 marzo 2013, n. 9 (obbligatoriamente via web da Istanze on-line):

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

  • Presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo: dal 13 marzo 2013 al 9 aprile 2013
  • Presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A.: dal 13 maggio 2013 all’ 11 giugno 2013
  • Successive operazioni e pubblicazione dei movimenti:

a) personale docente

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 30 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti: 5 giugno

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 30 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti: 5 giugno

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 giugno
2 – pubblicazione dei movimenti: 21 giugno

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 20 giugno
2 – pubblicazione dei movimenti: 6 luglio

b) personale educativo

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili: 4 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 25 maggio

c) personale A.T.A.

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 10 luglio
2 – pubblicazione dei trasferimenti: 30 luglio

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.