Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali
(( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita'
interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale
verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel
corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i
singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'
di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il (( 90 per cento )) dell'importo di cui al
comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013
in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto.(( Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei
pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di
stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati
prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di
stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono
utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere
pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si
osserva il criterio cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti
locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti
esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013,
pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito. ))
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale
puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del
13 per cento delle disponibilita' liquide detenute presso la
tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli
spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai
sensi del comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al
patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli
enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'
interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati
prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in
favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla
data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il 2013 e
di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una
dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione
di (( 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per
l'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di 5.000 milioni )) di
euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.(( E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere
destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita'
non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti
di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista
dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30
settembre 2013. ))
11. Ai fini dell'immediata operativita' della «Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alla predetta
Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del
direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della
Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di cui
al comma precedente e' autorizzata la spesa complessiva di 500.000
euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. ))
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa
di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite
nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti.
L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni
sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita'
dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali puo' individuare modalita' di
riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non
potra' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul
sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15
gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei
dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento
alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
(( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione
di liquidita` ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla
regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2,
all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue
per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
precedente periodo e` rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i
successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono
all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il
responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero da altra persona
formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell'avvenuto
pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni
contabili. ))
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui al comma 13, sono
tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da
adottarsi obbligatoriamente (( entro sessanta giorni dalla
concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa
eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono
recuperate da parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al
comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17,
dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo ai 5
esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
(( 17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla
Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14 del presente
articolo".
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31,
comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. ))
(( Art. 1-bis
Patto verticale incentivato
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013»
fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle
regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014,»;
2) il comma 123 e' sostituito dal seguente:
«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di
cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di
contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli
spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il
50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e
5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013,
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i
comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni
di parte capitale assunte»;
4) il comma 125 e' sostituito dal seguente:
«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento
all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica»;
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita
dalla seguente: ))
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Pagamenti dei debiti delle regioni
e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, ((
e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre
2011, n.183, )) con certificazione congiunta del Presidente e del
responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da
destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della
«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a
ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale
di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche
legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in
favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non
adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime
somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale
dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:
dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione (( ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6. ))
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve
riguardare, per almeno due terzi, residui passivi (( in via
prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli
enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi
degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.
)) Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti
locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine. Limitatamente alla Regione siciliana, il
principio di cui al presente comma si estende anche alle somme
assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti
correnti di tesoreria regionale. (( Ogni regione provvede a
concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali
pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui
al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti
locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale. ))
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183 e' sostituito
dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede
con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del
comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla
data del (( 31 luglio, ))del plafond di spesa assegnato a ciascuna
regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse
un'insufficienza e per altre un'eccedenza del (( plafond )) di spesa
assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di
riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite
complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla
effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento.
Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3
Pagamenti dei debiti degli enti
del Servizio sanitario nazionale - SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di
liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma
10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle
somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal
bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari,
come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente»
e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito
degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio
2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino
a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti
dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e
ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del
2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed
e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il
riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per
l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a
concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e'
effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come
risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini
dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente
comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto
di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei
Presidenti delle ((Regioni )) e delle Province autonome ed e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
(( 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di
liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera
b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, )) con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato,
entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di
liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza
di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 3, per
l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al
comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire (( alle regioni che ne abbiano fatto
richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei
limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni )) ai sensi del
medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,
si provvede, anche in (( tranche )) successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche
legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita', (( prioritariamente volte alla
riduzione della spesa corrente, )) verificate dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e
comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti
fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate
alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui
rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo'
comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, ((
intendendosi sorti i debiti per i quali )) sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non
adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime
somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:
dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria
accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla
Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale
ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale --
ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - <
- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio
servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al comma 3, e
comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al
comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei
dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.
Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla
trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano
in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita'
ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non
certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere
le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di
cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.
(( Art. 3-bis
Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in
materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle
predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
sanitario nazionale.». ))
Art. 4
Verifica equilibri strutturali delle regioni
1. Al fine di garantire effettivita' al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i
contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere
nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e
di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui
da parte di enti e societa' controllati o partecipati resta
subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti
una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono
verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e
all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del
Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.
Art. 5
Pagamento dei debiti
delle Amministrazioni dello Stato
1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data
del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui
passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei
relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato per il tramite del (( competente )) Ufficio
Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul
sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti
sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con
separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al
comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n.266, e' incrementato di 500 milioni di euro per
l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate
rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto
fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle
richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1,
complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme
sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei
suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai ((
rispettivi )) Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale,
un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando
altresi' quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio
centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti
di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289,
una relazione finale relativamente alle somme effettivamente
impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli
elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo
di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove
situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno
2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un
piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del
suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive
modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini
previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia
apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti
Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del
territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la
riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al
fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per
l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.
(( Art. 5-bis
Cessione della garanzia dello Stato
a favore di istituzioni finanziarie
1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire
l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione
maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate
esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore
di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.
))
Art. 6
Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni
(( 01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e
appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni
professionali». ))
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai
crediti non oggetto di cessione (( pro soluto. )) Tra piu' crediti
non oggetto di cessione (( pro soluto )) il pagamento deve essere
imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o
dalla richiesta equivalente di pagamento (( ovvero da contratti o da
accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti. ))
(( 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le
associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a
verificare che la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte
delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del
ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore
degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento
dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei
rispettivi creditori. ))
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di
cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a
quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati
dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto
dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della
legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi
atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai
pagamenti di cui al presente Capo. (( Qualora siano stati stipulati
accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di
pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio
sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data
del 30 giugno 2014. ))
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater e'
inserito il seguente:
«Art. 5-quinquies. -- (Esecuzione forzata). -- 1. Al fine di
assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di
somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a
pena di nullita' rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di
pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme
liquidate a norma della presente legge.
(( 2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo 1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali destinati al pagamento di
somme liquidate a norma della presente legge,)) i creditori di dette
somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, eseguono i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero
al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di
sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui
all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di
pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono
tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione forzata; la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento
che risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena
di nullita' rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale
posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non
determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie
medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294-bis, e' inserito il seguente:
«294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle
contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle finanze
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89.».
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i
pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del
comma 4-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono
aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma
4-bis»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli
atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni
commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15
giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento.
L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e da'
comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo,
sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di
integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non
risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano
idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e'
tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui
si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di
spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento
ai quali comunque sussiste la responsabilita' del dirigente che ha
emanato l'atto.».
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta
elettronica (( certificata, inviata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
)) l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente
ai pagamenti dei debiti di (( cui agli )) articoli 1, 2, 3 e 5.
L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno
erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. (( La
comunicazione inviata con posta elettronica certificata e'
sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con
firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento ovvero con firma
digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel
proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di
emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento,
dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del
primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data
prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata
pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro
per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente. ))
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e
dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5,
all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3,
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha
causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o
per interessi moratori e' causa di responsabilita' amministrativa a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
(( 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non
hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione
«Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita'
nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di riparto delle anticipazioni di liquidita' )) fra gli enti
interessati e degli altri decreti e provvedimenti (( di cui al
presente capo.
11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni del presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli
organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e
3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo,
l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato con
riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta
equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una
inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese per somministrazioni,
forniture e appalti, » sono soppresse. ))
(( Art. 6-bis
Sospensione dei lavori per mancato
pagamento del corrispettivo
1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
« 23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata
quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.». ))
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 7
Ricognizione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, )) ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n.44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012,
come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della (( performance )) individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili
sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria pari a 100
euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata
esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali )) dalle pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013
ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31
dicembre 2012, (( che non risultano estinti alla data della
comunicazione stessa, )) con l'indicazione dei dati identificativi
del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito
modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data
separata evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o
certificazione. Il creditore puo' segnalare all'amministrazione
pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui
al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito
vantato nei confronti della stessa.
(( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui
al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse
dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di
inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui
al comma 2. ))
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni
debitrici alle disposizioni di cui al (( comma 4 )) rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di cessione o
certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a
certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12,
comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44. La
certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152. ((
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo,
nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai
vincoli del patto di stabilita' interno previste ai commi 1 e 7
dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di
cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte
dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,
la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione
si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche
ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle
anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della
comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le
pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per
il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza
apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. ))
7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte
dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'
richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia
provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo'
presentare istanza di nomina di un Commissario (( ad acta, ))
mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012,
come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a
carico dell'amministrazione debitrice.
(( 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al
pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica
ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma
stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento
dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del
presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal
comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla
piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni
di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati
con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei
debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. ))
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria
Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi
ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in
favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con
l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni ((
pro-soluto )) e cessioni (( pro-solvendo. ))
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con
il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita' europee, la
legge di stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento
mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle
amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione ((
pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 )) da parte dei
creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ((
ovvero puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie
finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili
delle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del presente
decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti
delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione svolta
ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi' le
iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge
di stabilita' per il 2014, al fine di completare il pagamento dei
debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012,
ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui
passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014
della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei
relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. ))
Art. 8
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili
maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta
sul valore aggiunto.
2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, (( e' effettuata, a titolo gratuito, )) dall'ufficiale rogante
dell'amministrazione debitrice, ove presente. (( In caso di assenza o
impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore,
l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata da un
notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla meta'. )) La
notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, puo'
essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna
dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
luglio 2013, sono stabilite le modalita' attraverso le quali la
piattaforma elettronica istituita per le finalita' di cui all'art.
120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385
e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per
la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
Art. 9
Compensazioni tra certificazioni
e crediti tributari
(( 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo,
del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».
02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e' differito al 31 dicembre 2012. ))
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente:
(( «Art. 28-quinquies. -- (Compensazioni di crediti con somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario). -- 1. )) I crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale per (( somministrazioni, )) forniture e appalti, possono
essere compensati,(( solo su specifica richiesta del creditore, ))
con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di
definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo
5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi
dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso
decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),
ultimo periodo, del medesimo decreto (( e che la relativa
certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il
pagamento. )) La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita'
idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
Qualora (( l'ente pubblico nazionale, )) la regione, l'ente locale o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita'
speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro
sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l'importo certificato
mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a
seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Nel
caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di
gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote
di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. ((
Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per
l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II. ))
2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, sono stabiliti, (( entro il 30 giugno 2013, )) con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
(( 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19
del presente decreto». ))
2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e'
aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per
l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno
2016, (( si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di
ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al
quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al
presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via
telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni. ))
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
materia di versamento di tributi locali
(( 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a
quello di riferimento»;
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle spese per formazione professionale, per trasporto
pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.». ))
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e
comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia'
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli
stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a
titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente
all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche'
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;
(( d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma; ))
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di
cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
(( 2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche
nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la
scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;
b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari». ))
4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono
sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
(( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e'
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata
nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il
quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il
consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro
dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di
bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio ».
4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2012 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ».
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
»;
b) al comma 381:
1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.». ))
(( Art. 10-bis
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
1. Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012
dai competenti organi degli enti locali e che individuano con
esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle
procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle
normative regionali e provinciali. ))
(( Art. 10-ter
Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale
1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, nonche' alla Commissione di cui
all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle
autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la
Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati,
che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti»;
b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia e delle
finanze» sono soppresse. ))
((Art. 10-quater
Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito
IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale.
1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli
immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per
l'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel
proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del
comma 2 e' escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del
patto di stabilita' interno.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, le parole: « 190 milioni di euro per l'anno 2014 » sono
sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
228 e' abrogato. ))
(( Art. 10-quinquies
Criteri per la ripartizione
del fondo sperimentale di riequilibrio
1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: « 2.000 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »;
b) al terzo periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2013
relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e
successivi », sono soppresse;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Le riduzioni
da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo
restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo'
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012
e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». ))
(( Art. 10-sexies
Semplificazione dei criteri per il riparto del
fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 380 e' inserito il seguente:
«380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della
lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito
dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai
comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e
delle finanze». ))
Art. 11
Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della
Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonche' per la
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il
gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali
e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in
misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli
stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013,
l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000,
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura
di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio
1998, n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1
spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato,
a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste
dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale
dell'economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per
le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro
50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si
provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8
per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione
Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui
all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata
sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di
pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n.266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei
rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al
simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con
le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana
approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal
1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e'
subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo
precedente.
(( 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da
apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna. ))
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario
derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale
inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di
trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un
piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni
di razionalizzazione (( e di incremento dell'efficienza )) da
conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 16-bis, comma 3, (( del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni. ))
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la
Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le
risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150
milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE
per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse
disponibili..
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte
ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole:
«compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti
parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero
per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione
regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al
presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al
CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle
disponibilita' residue, (( con priorita' per il finanziamento )) di
interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di
trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».
(( 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici
legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il
patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli
organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni
amministrative delle regioni medesime. ))
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita', in conformita' con la Risoluzione di
approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e
successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di
maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti
derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014
e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri
di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di
euro dal 2015 al 2017, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro
annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2,
3 e 5;
c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati
nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono esclusi
gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione «
Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo
per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande
evento Expo Milano 2015;
c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000
euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno
2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a
15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro
per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di
parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni;
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). ))
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). ((
Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per
l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso
indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo
comma 3. )) In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al
disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per
assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle
successive riduzioni e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibilile (( somme di cui al comma 4. )) Le amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni
diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti.
6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello
Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni
degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo 5 ))
del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella
Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero
dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio
dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.
10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli
andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento
di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da
inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio
decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese
autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi
urgenti.
11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti
dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo
3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma
precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad incremento ))
di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Soppresso.