Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45
(GU n.104 del 6-5-2013)
Regolamento recante modalita’ di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (13G00087)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in
particolare l'articolo 5;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare
l'articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione
delle comunita' europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile
2012;
Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni e finalita'
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le
modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad
attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per universita', le universita' statali e non statali, ivi
compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
universita' telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della
ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione presso
soggetti pubblici e privati, nonche' qualificanti anche
nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla
realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello
Spazio Europeo della Ricerca.
Art. 2
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento
concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza
con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che
sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e
continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il
dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e
delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) universita' italiane, anche in convenzione con universita' ed
enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in
tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui
spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate;
c) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, con
possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed enti
di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi
diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del
consorzio e' l'universita' italiana, cui spetta il rilascio del
titolo accademico;
e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi
diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando
che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita',
cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e
ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e' accertata, ferme
restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui
all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente
espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini
istituzionali;
c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca
di livello universitario per almeno cinque anni continuativi
immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo
elevati standard di qualita' almeno pari a quelli richiesti per la
didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in
cui si intende attivare il corso di dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilita' di risorse
finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e
l'effettiva sostenibilita' dei corsi di dottorato per tutto il
periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della
Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a
conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le
strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR
definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che
determina l'esito positivo della valutazione.
Art. 3
Accreditamento dei corsi e delle sedi
1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione
iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica
della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono
richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui
si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresi' per quale numero complessivo di
posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di
dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con richiesta motivata
anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva
la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento puo'
concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresi' corredata
dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al
comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata
partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica
dell'accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel
precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con
un'universita' di riferimento, quale sede amministrativa, per il
rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta
connessione dell'attivita' di ricerca svolta con l'universita'
medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di
accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato
parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento e'
concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere
dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso al soggetto richiedente e
all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per
l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.
6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti
richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata
quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel
tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi
dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base
dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione
interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o piu' requisiti comporta la revoca
dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere
conforme dell'ANVUR.
9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato
sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei
corsi di dottorato.
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle
sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno
sedici docenti, di cui non piu' di un quarto ricercatori,
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del
corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere formato fino a un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca,
primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni
equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati
dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio
deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori
universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra
l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini
del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun
soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati
risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti
disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di
accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita'
di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di
dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di
dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al
fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre
forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione
consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di
studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti per la
sostenibilita' del corso, con specifico riferimento alla
disponibilita' di borse di studio ai sensi della lettera c) e al
sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' dei
dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate strutture
operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di ricerca dei
dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso,
laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati
e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu'
dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di
perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel campo della
gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della
ricerca e della proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare
l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le
convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso
di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando,
per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza,
la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e
scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta
eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il
contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di
dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni
estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto
convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando
il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo
periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra universita' e' altresi'
possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio,
multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da
parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d),
salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di
accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di
ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in
maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e
delle attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 5
Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato
di ricerca
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con
proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei
criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano
con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento
finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo
restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3. Non si
applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c).
Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti
disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e
gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in
sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei
docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla
realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1, esso e' costituito da professori di
prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e
dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca
nonche' da esperti di comprovata qualificazione anche non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque
non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai
ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le
modalita' di presentazione e di accettazione delle domande di
partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e
ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un
dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da
parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei
docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o,
in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno.
L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori
e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato
concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita'
di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole
di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di
coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita' comuni. Nel
caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i
corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque
in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi e l'accreditamento
dei corsi e delle sedi.
Art. 7
Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione
mediche
1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita'
di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di
un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a
un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto
dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui
frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone
l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di
valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della
specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di
specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando
non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Art. 8
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del
titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a
evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo'
essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che,
alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea
magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano
il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il
termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del
titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese
dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il
proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e
all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello
di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e
pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato,
sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i
criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali
prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o
prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti
riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del
comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di
mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire
modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate
e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati
non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di
cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si
applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui
all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di
apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno
finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse
dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono
essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle
procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei
contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto
previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo'
essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita'
estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di
dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e
internazionali possono essere previste specifiche procedure di
ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle
caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di
corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture:
"Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva
valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento
delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o
inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra
lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla
quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte
nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata
da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a
istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al
rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I
valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne
propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un
periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie
significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la
tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da
un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle
correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione
pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e'
definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con
motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La
commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
Art. 9
Borse di studio
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle
attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le
procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di
erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, e'
determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella
prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo e'
incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo
complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e'
autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca
all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato,
in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie
esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione
vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero
adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non
inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando
non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero
rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita'
dell'istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre
forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli
anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi
posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai
borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario
nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto
previsto dalla specifica regolamentazione.
Art. 10
Dottorato in convenzione con istituzioni estere
1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento
dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, le
universita' possono attivare corsi di dottorato, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed enti di
ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello
internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita', sulla
base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle
attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le
modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le
modalita' di scambio e mobilita' di docenti e dottorandi e il
rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo
dottorale.
Art. 11
Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e
apprendistato di alta formazione
1. Le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese
che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Le universita' possono altresi' attivare corsi di dottorato
industriale con la possibilita' di destinare una quota dei posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di
imprese impegnati in attivita' di elevata qualificazione, che sono
ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa
selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai
commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di svolgimento
delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai
posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione
dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di
dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo
5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare
corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e
imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla
base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati
equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero
minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto
previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di
dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la
presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi
nonche' modalita' organizzative delle attivita' didattiche dei
dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
Art. 12
Diritti e doveri dei dottorandi
1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina
specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli
7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di
area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale.
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico
dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per
il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista
dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di
diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un
corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate,
gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della
maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una
rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei
problemi didattici e organizzativi.
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di
dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei
dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle disponibilita'
finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1.
2. Il finanziamento ministeriale e' ripartito annualmente con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti
criteri:
a) qualita' della ricerca svolta dai membri del collegio dei
docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e
ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;
d) attrattivita' del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse
finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a
seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
3. Il Ministero puo' destinare annualmente una quota dei fondi
disponibili a una o piu' delle seguenti finalita':
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di
procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al
reperimento di finanziamenti esterni;
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in
settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di
dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e
pubbliche amministrazioni;
d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la
residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di corsi di
dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello
internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di
selezione.
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di
piu' istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente
articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di
un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati
delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le
informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello
nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e
della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti
dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre
informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori
di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi
l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in
formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa
autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese
indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati
tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in
materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, concernente il
regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca, e'
abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si
applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui
al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le universita', entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova
normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi quarantacinque
giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3, domanda di
accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di
dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno accademico
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Fermo
restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di dottorato
dovranno essere accreditati, l'eventuale attivazione di corsi di
dottorato non accreditati ai sensi del presente regolamento puo'
essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico
2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi
attivati da ciascuna universita' nell'anno accademico 2012/13 e
relativi al XXIX ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi e'
disposta dall'universita' previo parere favorevole del nucleo di
valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4.
3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera
e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non
possono presentare domanda di accreditamento fino alla conclusione
della VQR 2004-2010.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e
del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57