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Nota 12 febbraio 2013, Prot. n. 1183

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Uff.III

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2012/2013, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – Precisazioni

Con riferimento alla nota prot. n. 695 del 29 gennaio 2013, di pari oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, non è stato riportato “Visto il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2011/14”.
Tutti i riferimenti, pertanto, al D.M. 26.06.2008, n. 59, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2008/11 devono essere letti con riferimento al D.M. 10.11.2011, n. 104.
Per quanto riguarda, invece, l’applicazione delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/92, si applicano le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Si richiamano, infine, le istruzioni ed indicazioni operative diffuse con nota n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota n. 5837 del 31 luglio 2012.

Confidando in un puntuale adempimento, si invitano le SS.LL. di tener conto delle modifiche sopraindicate.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Il Dirigente
F.to Giacomo Molitierno

Nota 12 febbraio 2013, Prot. AOODGSC n. 992

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Dipartimento per l’Istruzione per la Provincia di
TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta AOSTA

Oggetto: Linee d’indirizzo “LA SCUOLA ITALIANA PER EXPO 2015”

In occasione dell’evento internazionale EXPO 2015 dedicato al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” viene riconosciuto alla scuola un ruolo fondamentale per sollecitare studenti, docenti e famiglie con appropriate azioni. Pertanto è di grande importanza il coinvolgimento dell’intero territorio nazionale, predisponendo e proponendo percorsi, iniziative e progetti che possano affrontare la tematica in oggetto nei suoi vari aspetti.

A tal proposito, si invitano le SS.LL., a dare la massima diffusione alle Linee d’indirizzo che sono state redatte sulla tematica in oggetto delle quali si inviano un abstract e l’intero documento.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giovanna Boda

Nota 12.2.13, prot 992 – Allegati

Comunicazione 11 febbraio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 7

 

Si pubblica il DM n. 103/2012, con il quale sono state disposte le nuove nomine dei revisori dei conti per il MIUR nelle istituzioni scolastiche statali per il triennio 2013/2015.

Si conferma che sono in corso di invio con mail massiva le relative nomine agli interessati e alle istituzioni scolastiche, come di consueto.

Resta inteso che in caso di rinuncia o di revoca per sopravvenuti motivi o verifiche saranno disposte le relative sostituzioni

IL DIRIGENTE
F.To Elisabetta Davoli

Decreto Direttore Generale 11 febbraio 2013

Ministero della’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio 7

Decreto Direttore Generale 11 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale è stato istituito il “Fondo per le spese di personale delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2012 concernente la “ ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 “;

VISTO il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2013, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2013 ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1 del 10 gennaio 2013 del Capo Dipartimento per la programmazione , la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2013 ai Direttori Generali di questo dipartimento;

VISTO il D. M. n. 21 del 1 marzo 2007 con il quale sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al predetto articolo 1, comma 601 della legge 298/2006;

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 27 novembre 2007 e, in particolare, l’articolo 85 che determina i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo delle istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA l’ipotesi di CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art 8 comma 14 de D.L.n. 78/2010 e dell’art 4 comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta presso ARAN il 12 dicembre 2012, che ridetermina l’ammontare delle risorse relative al complesso dei trattamenti accessori del personale scolastico (cosiddetto MOF);

VISTA l’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca sottoscritta in data 30 gennaio 2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione alle istituzioni scolastiche, in attesa del perfezionamento dell’ipotesi di CCNL precitato, di un acconto sul MOF a s 2012/2013 pari al totale dell’importo del MOF per il periodo settembre- dicembre 2012 ed al 50% dell’importo rimodulato (€ 741,42 milioni) per il periodo gennaio-agosto 2013, pari quindi ad € 553,33 milioni;

VISTI i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione delle risorse quale acconto per le singole voci contrattuali , di cui agli artt. 33, 62 e 87 della citato CCNL 2006/2009, rideterminati nella predetta Intesa del 30 gennaio 2013 ;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla determinazione delle risorse da assegnare alle singole istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri come sopra stabiliti, per l’a s 2012/13,

DECRETA

Articolo 1. – Per l’a s 2012/13 sono disposte le assegnazioni in acconto a favore delle istituzioni scolastiche statali, per le somme a fianco di ciascuna indicate, come specificato nell’allegato elenco A – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,- per il complessivo importo di € 527.072.479,04, comprensivo di FIS, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti sostituzione docenti assenti e Progetti Pratica sportiva.

Roma, 11 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.95

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.95
(GU n.90 del 17-4-2013)

Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese). (13A03168)

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45
(GU n.104 del 6-5-2013)

Regolamento recante modalita’ di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (13G00087)

 

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in  particolare  l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h),  5,  comma  5,  18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma  2,  lettera  c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  167,  e  in
particolare l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 37, commi 4 e 5; 
  Visti i principi di  cui  alle  raccomandazioni  della  Commissione
delle comunita' europee (2005) 576 e della  Commissione  Europea  COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale  di  Bucarest,  EHEA,  aprile
2012; 
  Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3  novembre  2011  e  i  successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013; 

                             A d o t t a 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

           Ambito di applicazione, definizioni e finalita' 

  1. Il presente regolamento disciplina: 
    a) i soggetti abilitati ad  attivare  corsi  di  dottorato  e  le
modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate; 
    b) le modalita' di  accreditamento  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono  attivati  e  le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento; 
    c) i criteri  sulla  base  dei  quali  i  soggetti  abilitati  ad
attivare  corsi  di  dottorato,  previe   specifiche   procedure   di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per regolamenti, i regolamenti emanati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
    b) per Ministro e per  Ministero,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) per universita', le universita' statali  e  non  statali,  ivi
compresi gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
    d) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    e) per CEPR,  il  Comitato  di  esperti  per  la  politica  della
ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni. 
  3. Il dottorato di ricerca fornisce le  competenze  necessarie  per
esercitare  attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione   presso
soggetti   pubblici   e   privati,   nonche'    qualificanti    anche
nell'esercizio   delle   libere   professioni,   contribuendo    alla
realizzazione dello  Spazio  Europeo  dell'Alta  Formazione  e  dello
Spazio Europeo della Ricerca.
                               Art. 2 

Soggetti che possono  richiedere  l'accreditamento  e  individuazione
  delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca 
  1. I  corsi  di  dottorato  sono  attivati,  previo  accreditamento
concesso dal Ministero, su conforme parere  dell'ANVUR,  in  coerenza
con le linee guida condivise  a  livello  europeo,  da  soggetti  che
sviluppano   una   specifica,   ampia,   originale,   qualificata   e
continuativa attivita', sia didattica che di  ricerca,  adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il
dottorato. 
  2. Possono richiedere l'accreditamento dei  corsi  di  dottorato  e
delle relative sedi i seguenti soggetti: 
    a) universita' italiane, anche in convenzione con universita'  ed
enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica  e  di
personale, strutture e attrezzature idonei,  fermo  restando  che  in
tali casi sede amministrativa del  dottorato  e'  l'universita',  cui
spetta il rilascio del titolo accademico; 
    b) qualificate  istituzioni  italiane  di  formazione  e  ricerca
avanzate; 
    c) consorzi tra universita', di  cui  almeno  una  italiana,  con
possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; 
    d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed  enti
di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di  Paesi
diversi, fermo restando che in  tali  casi  sede  amministrativa  del
consorzio e' l'universita'  italiana,  cui  spetta  il  rilascio  del
titolo accademico; 
    e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  con  imprese,  anche  di  Paesi
diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando
che in tali casi sede amministrativa del dottorato e'  l'universita',
cui spetta il rilascio del titolo accademico. 
  3. La qualificazione delle istituzioni  italiane  di  formazione  e
ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e'  accertata,  ferme
restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui
all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) formazione e ricerca tra  i  compiti  istituzionali  dell'ente
espressamente citati nello statuto; 
    b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali; 
    c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca
di  livello  universitario  per  almeno  cinque   anni   continuativi
immediatamente precedenti la  richiesta  di  accreditamento,  secondo
elevati standard di qualita' almeno pari a quelli  richiesti  per  la
didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore  in
cui si intende attivare il corso di dottorato; 
    d)  requisiti   organizzativi   e   disponibilita'   di   risorse
finanziarie  atti  a  garantire   la   razionale   organizzazione   e
l'effettiva sostenibilita'  dei  corsi  di  dottorato  per  tutto  il
periodo necessario al conseguimento del titolo; 
    e) aver partecipato all'ultimo  esercizio  di  Valutazione  della
Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a
conclusione della procedura  e  con  esito  positivo,  per  tutte  le
strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR
definisce i criteri per  l'individuazione  della  soglia  minima  che
determina l'esito positivo della valutazione.
                               Art. 3 

                Accreditamento dei corsi e delle sedi 

  1. Il sistema dell'accreditamento si  articola  nell'autorizzazione
iniziale ad attivare corsi di dottorato e  nella  verifica  periodica
della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le
modalita' di cui al presente articolo. 
  2. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  che  intendono
richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui
si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero,  corredata  della
documentazione  attestante  il  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4. 
  3. La domanda specifica altresi' per quale  numero  complessivo  di
posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso  di
dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con  richiesta  motivata
anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva
la  conseguente  valutazione.  La  domanda  di  accreditamento   puo'
concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli. 
  4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere  altresi'  corredata
dalla documentazione attestante il rispetto dei  criteri  di  cui  al
comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni: 
    a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la  mancata
partecipazione   alla   VQR    comporta    la    revoca    automatica
dell'accreditamento; 
    b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto  nel
precedente  quinquennio  corsi  di  dottorato  in   convenzione   con
un'universita' di riferimento,  quale  sede  amministrativa,  per  il
rilascio  del  titolo  accademico,   con   evidenza   della   stretta
connessione  dell'attivita'  di  ricerca  svolta  con   l'universita'
medesima. 
  5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della  domanda  di
accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime  con  motivato
parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento,
entro 60 giorni dal ricevimento della  domanda.  L'accreditamento  e'
concesso o negato  con  decreto  del  Ministro,  su  conforme  parere
dell'ANVUR.  Il  decreto  e'  trasmesso  al  soggetto  richiedente  e
all'organo di valutazione interna dello stesso  in  tempo  utile  per
l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso. 
  6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi  per  tutti  i  soggetti
richiedenti  e   il   riconoscimento   della   qualificazione   delle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno  durata
quinquennale, fatta salva la verifica annuale  della  permanenza  dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f). 
  7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel
tempo  dei  requisiti  richiesti  per   l'accreditamento   ai   sensi
dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR,  anche  sulla  base
dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione
interna delle istituzioni accreditate, secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
  8.  La  perdita  di  uno  o  piu'  requisiti  comporta  la   revoca
dell'accreditamento, disposta con decreto  del  Ministro,  su  parere
conforme dell'ANVUR. 
  9. In caso di revoca dell'accreditamento, il  soggetto  interessato
sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo  dei
corsi di dottorato.
                               Art. 4 

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
                               ricerca 

  1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e  delle
sedi di dottorato: 
    a) la presenza di un collegio del dottorato  composto  da  almeno
sedici  docenti,  di  cui  non  piu'  di   un   quarto   ricercatori,
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del
corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere  formato  fino  a  un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli  di  dirigenti  di  ricerca,
primi ricercatori e ricercatori degli enti di  ricerca,  o  posizioni
equivalenti negli enti stranieri.  Nel  caso  di  dottorati  attivati
dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio
deve in  ogni  caso  essere  formato  in  maggioranza  da  professori
universitari  a  seguito  di  specifica  convenzione  stipulata   tra
l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini
del rispetto del requisito  di  cui  alla  presente  lettera  ciascun
soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale; 
    b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di  documentati
risultati  di  ricerca  di  livello   internazionale   negli   ambiti
disciplinari  del  corso,  con  particolare  riferimento   a   quelli
conseguiti nei  cinque  anni  precedenti  la  data  di  richiesta  di
accreditamento; 
    c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la  disponibilita'
di un numero medio di  almeno  sei  borse  di  studio  per  corso  di
dottorato attivato, fermo  restando  che  per  il  singolo  ciclo  di
dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al
fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare  altre
forme  di  finanziamento  di  importo  almeno  equivalente   comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di
cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  c),  ciascuna  istituzione
consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse  di
studio; 
    d) la disponibilita' di congrui e stabili  finanziamenti  per  la
sostenibilita'   del   corso,   con   specifico   riferimento    alla
disponibilita' di borse di studio ai sensi  della  lettera  c)  e  al
sostegno della ricerca nel cui  ambito  si  esplica  l'attivita'  dei
dottorandi; 
    e)  la  disponibilita'  di  specifiche  e  qualificate  strutture
operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di  ricerca  dei
dottorandi, ivi inclusi,  relativamente  alla  tipologia  del  corso,
laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche  dati
e risorse per il calcolo elettronico; 
    f)  la  previsione  di  attivita',  anche  in  comune  tra   piu'
dottorati,  di  formazione  disciplinare  e  interdisciplinare  e  di
perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel  campo  della
gestione della ricerca e della  conoscenza  dei  sistemi  di  ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei  risultati  della
ricerca e della proprieta' intellettuale. 
  2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo  2,  comma  2,
lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad  assicurare
l'attivazione dei cicli di  dottorato  per  almeno  un  triennio.  Le
convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso
di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1  indicando,
per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di  docenza,
la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture  operative  e
scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del  corso  e,  fatta
eccezione  per  i  dottorati  attivati  con  istituzioni  estere,  il
contributo di almeno  tre  borse  di  studio  per  ciascun  ciclo  di
dottorato. Per i dottorati attivati in  convenzione  con  istituzioni
estere, l'apporto in termini di borse di studio di  ciascun  soggetto
convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10,  fermo  restando
il rispetto del requisito di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  primo
periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra  universita'  e'  altresi'
possibile  prevedere  il  rilascio  del  titolo  accademico   doppio,
multiplo o congiunto. 
  3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da
parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c)  e  d),
salvo motivate eccezioni, valutate  nell'ambito  delle  procedure  di
accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie  e  di
ricerca che possono essere ordinariamente  consorziabili  e'  pari  a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in
maniera continuativa  un'effettiva  condivisione  delle  strutture  e
delle attivita' didattiche e di ricerca.
                               Art. 5 

Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di  dottorato
                             di ricerca 

  1. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  disciplinano  con
proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto  dei
criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12. 
  2. Gli istituti universitari a  ordinamento  speciale  disciplinano
con  propri  regolamenti  i  corsi  di  dottorato  e  perfezionamento
finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca,  fermo
restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo  3.  Non  si
applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4,  comma  1,
lettere a) e c).
                               Art. 6 

     Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato 

  1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. 
  2. Le tematiche del corso di dottorato  si  riferiscono  ad  ambiti
disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le  titolature  e
gli eventuali curricoli dei corsi  di  dottorato  sono  proposti  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  e  valutati  dall'ANVUR  in
sede di accreditamento dei corsi. 
  3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca  il  collegio  dei
docenti e il coordinatore. 
  4. Il collegio dei docenti e' preposto alla  progettazione  e  alla
realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i  requisiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, esso  e'  costituito  da  professori  di
prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e
dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici  di  ricerca
nonche'  da  esperti   di   comprovata   qualificazione   anche   non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati,  in  misura  comunque
non superiore al numero complessivo dei  componenti  appartenenti  ai
ruoli  dei  soggetti  accreditati.  I  regolamenti  disciplinano   le
modalita'  di  presentazione  e  di  accettazione  delle  domande  di
partecipazione  al  collegio  dei  docenti.  Per   i   professori   e
ricercatori  universitari  la  partecipazione  al  collegio   di   un
dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da
parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio  dei
docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno  o,
in mancanza, a  un  professore  di  seconda  fascia  a  tempo  pieno.
L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori
e  ricercatori  universitari  nell'ambito  dei  corsi  di   dottorato
concorre  all'adempimento  degli  obblighi   istituzionali   di   cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita'
di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in  scuole
di  dottorato,  con  attribuzione  alle   stesse   dei   compiti   di
coordinamento dei corsi e di gestione  delle  attivita'  comuni.  Nel
caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino  i
corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque
in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi  e  l'accreditamento
dei corsi e delle sedi.
                               Art. 7 

Raccordo tra i corsi di dottorato e  le  scuole  di  specializzazione
                               mediche 

  1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita'
di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e  di
un corso di specializzazione medica e della conseguente  riduzione  a
un minimo di due anni del corso di dottorato  medesimo  nel  rispetto
dei seguenti criteri generali: 
    a) lo specializzando deve risultare vincitore di un  concorso  di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in  cui
frequenta la scuola di specializzazione; 
    b) la frequenza congiunta puo' essere disposta  durante  l'ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere  compatibile  con
l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a  seguito  di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima; 
    c) il  collegio  dei  docenti  del  corso  di  dottorato  dispone
l'eventuale accoglimento della domanda  di  riduzione  a  seguito  di
valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte  nel  corso  della
specializzazione medica e attestate dal  consiglio  della  scuola  di
specializzazione; 
    d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta  lo  specializzando
non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
                               Art. 8 

Modalita' di accesso ai corsi di dottorato  e  di  conseguimento  del
                               titolo 

  1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione  a
evidenza pubblica, che deve concludersi  entro  e  non  oltre  il  30
settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto  dal  comma
2. La domanda di partecipazione ai posti con  borsa  di  studio  puo'
essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro  che,
alla  data  di  scadenza  del  bando,  sono  in  possesso  di  laurea
magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che  conseguano
il   titolo   richiesto   per   l'ammissione,   pena   la   decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione,  entro  il
termine massimo del 31 ottobre dello  stesso  anno.  L'idoneita'  del
titolo estero viene accertata dalla  commissione  del  dottorato  nel
rispetto della normativa vigente in materia in  Italia  e  nel  Paese
dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei  trattati  o  accordi
internazionali  in  materia  di  riconoscimento  di  titoli  per   il
proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma  5  e
all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide  con  quello
di inizio dell'anno accademico. 
  2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e  in  inglese  e
pubblicizzato in via telematica sul sito  del  soggetto  accreditato,
sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare  i
criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le  eventuali
prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale,  o
prove orali  previste.  Se  il  bando  prevede  una  quota  di  posti
riservati a studenti laureati in universita'  estere,  ai  sensi  del
comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di
mobilita' internazionale, i soggetti  accreditati  possono  stabilire
modalita' di svolgimento della procedura di ammissione  differenziate
e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I  posti  riservati
non attribuiti possono essere resi disponibili per  le  procedure  di
cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le  imprese  si
applica quanto previsto dall'articolo 11. 
  3. Il bando contiene l'indicazione  del  numero  di  borse  di  cui
all'articolo  9,  comma  1,   nonche'   quello   dei   contratti   di
apprendistato, di cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167,  e  di  eventuali  altre  forme  di  sostegno
finanziario,  a  valere  su  fondi  di  ricerca   o   altre   risorse
dell'universita',  ivi  inclusi  gli  assegni  di  ricerca   di   cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  che  possono
essere attribuiti a uno  o  piu'  candidati  risultati  idonei  nelle
procedure di selezione,  nonche'  l'indicazione  delle  tasse  e  dei
contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto
previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. 
  4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento  puo'
essere riservata a  soggetti  che  hanno  conseguito  in  universita'
estere il titolo di studio necessario per l'ammissione  al  corso  di
dottorato. 
  5.  Nel  caso  di   progetti   di   collaborazione   comunitari   e
internazionali  possono  essere  previste  specifiche  procedure   di
ammissione  e  modalita'  organizzative  che  tengano   conto   delle
caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di
corsi di dottorato accreditati. 
  6. Il titolo di dottore di ricerca,  abbreviato  con  le  diciture:
"Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva
valutazione di una tesi di ricerca che  contribuisca  all'avanzamento
delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua  italiana  o
inglese, e' redatta in lingua italiana  o  inglese  ovvero  in  altra
lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi,  alla
quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte
nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e'  valutata
da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a
istituzioni  estere,  esterni  ai  soggetti  che  hanno  concorso  al
rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I
valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla  tesi  e  ne
propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per  un
periodo  non  superiore  a   sei   mesi   se   ritengono   necessarie
significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale  periodo,  la
tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata  da
un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle
correzioni o integrazioni  eventualmente  apportate.  La  discussione
pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui  composizione  e'
definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi,  con
motivato giudizio scritto collegiale, e'  approvata  o  respinta.  La
commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la  lode  in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
                               Art. 9 

                           Borse di studio 

  1. Le borse di studio hanno  durata  annuale  e  sono  rinnovate  a
condizione che il dottorando  abbia  completato  il  programma  delle
attivita' previste  per  l'anno  precedente,  verificate  secondo  le
procedure stabilite dal  regolamento,  fermo  restando  l'obbligo  di
erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. 
  2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili,  e'
determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a  quella
prevista dal decreto del Ministro 18 giugno  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241  del  14  ottobre  2008.  Tale  importo  e'
incrementato nella misura massima del 50 per  cento  per  un  periodo
complessivamente non  superiore  a  18  mesi,  se  il  dottorando  e'
autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di  ricerca
all'estero. 
  3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato,
in aggiunta  alla  borsa  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
esistenti  nel  bilancio  dei  soggetti  accreditati  a  legislazione
vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e  all'estero
adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di  importo  non
inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il  dottorando
non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero
rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita'
dell'istituzione, per gli stessi fini. 
  4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre
forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma  3,  negli
anni di corso successivi al primo si applicano  i  medesimi  principi
posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1. 
  5. I principi di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  ai
borsisti di  Stati  esteri  o  beneficiari  di  sostegno  finanziario
nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto
previsto dalla specifica regolamentazione.
                               Art. 10 

           Dottorato in convenzione con istituzioni estere 

  1.  Al  fine   di   realizzare   efficacemente   il   coordinamento
dell'attivita'  di  ricerca  di  alto  livello   internazionale,   le
universita'   possono   attivare   corsi   di    dottorato,    previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed  enti  di
ricerca esteri di  alta  qualificazione  e  di  riconosciuto  livello
internazionale, nel rispetto del  principio  di  reciprocita',  sulla
base di convenzioni che  prevedano  un'effettiva  condivisione  delle
attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le
modalita' di regolazione delle  forme  di  sostegno  finanziario,  le
modalita' di scambio  e  mobilita'  di  docenti  e  dottorandi  e  il
rilascio del titolo congiunto  o  di  un  doppio  o  multiplo  titolo
dottorale.
                               Art. 11 

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato  industriale  e
                  apprendistato di alta formazione 

  1. Le universita'  possono  attivare  corsi  di  dottorato,  previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione  con  imprese
che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo. 
  2. Le universita' possono  altresi'  attivare  corsi  di  dottorato
industriale con la possibilita' di  destinare  una  quota  dei  posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai  dipendenti  di
imprese impegnati in attivita' di elevata  qualificazione,  che  sono
ammessi  al  dottorato  a  seguito  di  superamento  della   relativa
selezione. 
  3. Le convenzioni finalizzate ad attivare  i  percorsi  di  cui  ai
commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai
posti  coperti  da  dipendenti   delle   imprese,   la   ripartizione
dell'impegno complessivo del dipendente e  la  durata  del  corso  di
dottorato. 
  4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo
5 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  di  attivare
corsi  di  dottorato  in  apprendistato  con  istituzioni  esterne  e
imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla
base delle convenzioni di cui  ai  commi  1  e  2,  sono  considerati
equivalenti alle borse di dottorato ai fini del  computo  del  numero
minimo necessario per l'attivazione del corso. 
  5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e  2,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli  da  2  a  5,  i  regolamenti  dei  corsi  di
dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa  per  la
presentazione delle  domande  di  ammissione  e  l'inizio  dei  corsi
nonche'  modalita'  organizzative  delle  attivita'  didattiche   dei
dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
                               Art. 12 

                   Diritti e doveri dei dottorandi 

  1. L'ammissione al dottorato comporta  un  impegno  esclusivo  e  a
tempo  pieno,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una  disciplina
specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli
7 e 11. 
  2. I dottorandi, quale parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in  ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi  di
area medica possono partecipare all'attivita'  clinico-assistenziale.
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato. 
  3. La borsa di studio del  dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni,  nella  misura  di  due  terzi  a   carico
dell'amministrazione  e  di  un  terzo  a  carico  del  borsista.   I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
  4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato  godono  per
il periodo di durata  normale  del  corso  dell'aspettativa  prevista
dalla contrattazione collettiva o, per  i  dipendenti  in  regime  di
diritto pubblico, di congedo  straordinario  per  motivi  di  studio,
compatibilmente  con  le  esigenze  dell'amministrazione,  ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  e  successive
modificazioni,  con  o  senza  assegni  e  salvo  esplicito  atto  di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la  prima  volta  a  un
corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. 
  5. Sono estesi ai dottorandi, con le  modalita'  ivi  disciplinate,
gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  6. Alle dottorande si applicano  le  disposizioni  a  tutela  della
maternita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 
  7.  I  regolamenti  di  ateneo   assicurano   ai   dottorandi   una
rappresentanza nel collegio  di  dottorato  per  la  trattazione  dei
problemi didattici e organizzativi.
                               Art. 13 

         Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato 

  1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi  di
dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei
dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie del Ministero stesso, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 16, comma 1. 
  2. Il  finanziamento  ministeriale  e'  ripartito  annualmente  con
decreto del Ministro, sentita  l'ANVUR,  tenuto  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) qualita' della ricerca svolta  dai  membri  del  collegio  dei
docenti; 
    b) grado di internazionalizzazione del dottorato; 
    c) grado  di  collaborazione  con  il  sistema  delle  imprese  e
ricadute del dottorato sul sistema socio-economico; 
    d) attrattivita' del dottorato; 
    e) dotazione  di  servizi,  risorse  infrastrutturali  e  risorse
finanziarie a disposizione del dottorato e dei  dottorandi,  anche  a
seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; 
    f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca. 
  3. Il Ministero puo' destinare  annualmente  una  quota  dei  fondi
disponibili a una o piu' delle seguenti finalita': 
    a) finanziamento diretto di  borse  di  dottorato  a  seguito  di
procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici; 
    b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al
reperimento di finanziamenti esterni; 
    c) incentivazione, sentito il CEPR,  di  corsi  di  dottorato  in
settori strategici o innovativi individuati dal Ministero  ovvero  di
dottorati  svolti  in  convenzione  o  in  consorzio  con  imprese  e
pubbliche amministrazioni; 
    d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere  la
residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di  corsi  di
dottorato  di  qualificazione  particolarmente  elevata   a   livello
internazionale, individuati  a  seguito  di  procedure  nazionali  di
selezione. 
  4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo  di
piu' istituzioni si tiene conto,  per  i  fini  di  cui  al  presente
articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.
                               Art. 14 

     Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato 

  1.  Il  Ministero  cura  la  costituzione  e   l'aggiornamento   di
un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di  una  banca  dati
delle tesi di dottorato. 
  2. L'anagrafe  nazionale  dei  dottorati  di  ricerca  contiene  le
informazioni utili ai fini  della  promozione  dei  corsi  a  livello
nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del  monitoraggio  e
della valutazione degli stessi nell'ambito degli  indirizzi  definiti
dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene  inoltre
informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori
di ricerca. 
  3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della  tesi
l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in
formato  elettronico,   nella   banca   dati   ministeriale.   Previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti,  possono   essere   rese
indisponibili parti della tesi  in  relazione  all'utilizzo  di  dati
tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa  vigente  in
materia. Resta fermo l'obbligo del  deposito  della  tesi  presso  le
biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
                               Art. 15 

                  Disposizioni finali e transitorie 

  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile  1999,  n.  224,  concernente  il
regolamento recante norme in materia  di  dottorato  di  ricerca,  e'
abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2,  4,  5,  6,  7  che  si
applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui
al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Le universita',  entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento, provvedono ad  adeguare  alla  nuova
normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi  quarantacinque
giorni,  a  formulare,  ai  sensi   dell'articolo   3,   domanda   di
accreditamento per  almeno  il  cinquanta  per  cento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca  che  intendono  attivare  nell'anno  accademico
successivo all'entrata in  vigore  del  presente  regolamento.  Fermo
restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di  dottorato
dovranno essere accreditati,  l'eventuale  attivazione  di  corsi  di
dottorato non accreditati ai  sensi  del  presente  regolamento  puo'
essere disposta esclusivamente con  riferimento  all'anno  accademico
2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi
attivati da  ciascuna  universita'  nell'anno  accademico  2012/13  e
relativi al XXIX ciclo. L'eventuale  attivazione  di  tali  corsi  e'
disposta dall'universita' previo  parere  favorevole  del  nucleo  di
valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti  di  cui
all'articolo 4. 
  3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera
e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  b),  non
possono presentare domanda di accreditamento  fino  alla  conclusione
della VQR 2004-2010.
                               Art. 16 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. L'ANVUR svolge le attivita' previste  dal  presente  regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010,  n.  76,  e  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 8 febbraio 2013 

                                                 Il Ministro: Profumo 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e
del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57

Avviso 8 febbraio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Uff. VII

La casella di posta elettronica è stata chiusa per l’uso improprio che ne è stato fatto. Per venire incontro alle richieste di chiarimento dell’utenza viene attivato un call center che risponde dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì.

Ci scusiamo con coloro che hanno posto a questo Ufficio domande serie e pertinenti che non hanno ricevuto risposta in quanto le loro e-mail non sono state individuate tra le tante di altro genere.
NUMERO DA CHIAMARE
06 58494025

Accordo CSR 7 febbraio 2013, n. 55

Accordo CSR 7 febbraio 2013, n. 55

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento ad aria”.
Repertorio atti n. 55/CSR del 7 febbraio 2013

Nota 7 febbraio 2013, MIURAOODGOS prot. n. 632 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Segreteria del Direttore

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di II grado
LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di TRENTO

All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

OGGETTO: Olimpiadi di Filosofia A.S. 2012-2013

 

La SFI – Società Filosofica Italiana – organizza l’annuale competizione di filosofia per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado, le “Olimpiadi di Filosofia”.

La competizione ha l’intento di accrescere fra i giovani l’interesse per la Filosofia, dando loro l’opportunità di approfondire le tematiche filosofiche, per sviluppare senso critico e pensiero originale, nella prospettiva della saldatura tra i contenuti culturali offerti dalla scuola e la realtà in continuo divenire della società contemporanea.

L’iniziativa è rivolta agli studenti di tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di II grado.

Per ulteriori informazioni si allegano il bando della XXI Olimpiade internazionale, la scheda di partecipazione, l’elenco dei Coordinatori regionali e delle Sedi dove si svolgeranno le selezioni regionali. Tutto è consultabile sul sito web della SFI: www.sfi.it

La gara nazionale si svolgerà a Roma il 16 aprile 2013 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre – Via Ostiense 234.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013
(GU n.91 del 18-4-2013)

Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. (13A03258)

Nota 7 febbraio 2013, Prot. 871

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 4°

 

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina  BOLZANO

Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione TRENTO

Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta AOSTA

E, p.c.                        Ai Referenti Regionali  e Provinciali di Educazione Stradale

 

OGGETTO:  Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 gennaio 2013 prot. 635  con oggetto: “Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente” – disposizioni esplicative.

 

In virtù del D.lgs. n. 59 del 2011,  il Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) che abilitava alla guida di ciclomotori a due e tre ruote, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, sarà sostituito dalla patente UE di categoria AM.

L’introduzione di questa normativa consente l’equiparazione della disciplina Italiana in materia di patenti di circolazione  a quella del resto d’Europa determinando in tal modo il graduale avvicinamento e allineamento delle discipline nazionali a quelle dei 27 paesi dell’Unione.

Come anticipato e ampiamente esplicato nella circolare MIT del 9 gennaio 2013 prot. 635, che si allega alla presente, la patente di categoria AM, come le altre tipologie di patente,  è disciplinata dagli artt. 115,116,121 e 122 del Codice della Strada.

Risultano pertanto dal 19 gennaio 2013, soppresse le disposizioni dedicate al CIGC, contenute nell’articolo 116 del CdS, nonché quelle di cui ai Decreti Ministeriali applicativi 1 marzo 2011 n. 81 e 23 marzo 2011 n. 106.

Ciò premesso si precisa che, in virtù della norma:

  • le modalità di conseguimento della patente di categoria AM sia per maggiorenni che per minorenni, sono identiche;
  • il candidato al conseguimento della patente AM potrà prepararsi a tale prova come “privatista” o frequentando un’autoscuola;
  • il candidato al conseguimento della patente AM  non avrà più necessità di presentare all’atto dell’iscrizione alla prova teorica, l’attestato di frequenza del corso di preparazione al controllo delle cognizioni;
  • il candidato al conseguimento della patente AM , per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più soggetto ad attestare una formazione adeguata.

Da ciò ne consegue che le Istituzioni Scolastiche sono sollevate dal compito di organizzare e svolgere corsi di formazione per la preparazione alla prova teorica, in quanto tale funzione spetterà esclusivamente agli Uffici della  Motorizzazione Civile e alle Autoscuole.

Si comunica  pertanto che le Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II grado, che dal 1° luglio 2004, organizzavano a norma dell’art. 6 del D.lgs. 9/02, corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore,  a decorrere dal 19 gennaio 2013 (D.lgs.  59/2011), dovranno cessare di  predisporre i suddetti corsi di formazione.

Il ruolo di sostegno formativo svolto dalle istituzioni scolastiche in tale ambito  viene rimesso agli Uffici di Motorizzazione.

Le scuole dovranno, con sempre maggiore partecipazione, dedicarsi ad attività attinenti sull’ Educazione Stradale, continuando l’importante opera di sensibilizzazione e orientamento degli studenti verso comportamenti corretti da adottare sulla strada e nella vita, incrociando in tal modo le tematiche della legalità, dell’educazione alla salute e della cittadinanza attiva.

Questa Direzione auspica una sempre maggiore collaboratività e partecipazione alle progettualità sul tema dell’Educazione stradale che verranno poste in essere da questa Direzione, attraverso anche la partecipazione con Enti ed Istituzioni competenti in materia.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

Allegati: