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Diario della prova scritta

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIARIO
(in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 4 del 15-1-2013)

Diario della prova scritta del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1, del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 75 del 25 settembre 2012, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado si svolgeranno secondo il calendario allegato.

Dette prove avranno luogo presso istituzioni scolastiche site nei capoluoghi di Regione. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, sara’ reso noto con successivo avviso pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonche’ sui siti internet degli uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura, il 25/01/2013.

La prova scritta avra’ la durata di 2 ore e trenta minuti e si articolera’ in quattro quesiti a risposta aperta. La prova scritta relativa all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche (A020, A033, A034, A038, A049, A059, A060 e C430), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova successiva di laboratorio, nonche’ le prove scritte relative all’insegnamento di discipline artistiche (ambito 01: classi A025/A028), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova pratica successiva, avranno la durata di 2 ore e si articoleranno in tre quesiti a risposta aperta.

Le procedure concorsuali relative agli ambiti 4 e 9 (classi di concorso A043, A050, A051 e A052) della regione Molise saranno gestite dall’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. Pertanto i candidati interessati alle suddette classi di concorso svolgeranno la prova scritta nelle date previste nel calendario allegato nelle sedi individuate dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana e alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana.

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Ordinanza Tribunale Napoli 15 gennaio 2013

Ordinanza Tribunale Napoli 15 gennaio 2013

Conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

(GU n.22 del 26-1-2013)

 Vigente al: 10-2-2013
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

                        Oggetto e definizioni 

  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il
concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e
dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio
disciplinati da specifiche normative. 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2
contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto
scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla
discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.
L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato
sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi,
della responsabilita' del professionista. 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma
associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente.
                               Art. 2 

                     Associazioni professionali 

  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di
rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni
professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,
l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di
denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti
alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
relativo albo professionale. 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti
legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi
concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
                               Art. 3 

                Forme aggregative delle associazioni 

  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la
propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse
costituite come associazioni di natura privatistica. 
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e
qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi
politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni,
esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai
fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard
professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
                               Art. 4 

            Pubblicita' delle associazioni professionali 

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad
utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
                               Art. 5 

                Contenuti degli elementi informativi 

  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con
le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui
l'associazione si riferisce; 
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle
cariche sociali; 
    d) struttura organizzativa dell'associazione; 
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; 
    f) assenza di scopo di lucro. 
  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo
di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate
in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria
autonomia; 
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno
tre regioni; 
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita'
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza; 
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la
presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4.
                               Art. 6 

                   Autoregolamentazione volontaria 

  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e
la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio
dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e
criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.
                               Art. 7 

                       Sistema di attestazione 

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali
possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie
verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante
legale, un'attestazione relativa: 
    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione
stessa; 
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale
che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; 
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
                               Art. 8 

                     Validita' dell'attestazione 

  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al
periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto
all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
                               Art. 9 

                    Certificazione di conformita' 
                        a norme tecniche UNI 

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase
dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima
consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime
associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di
certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel
rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono
rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.
                               Art. 10 

                        Vigilanza e sanzioni 

  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge. 
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai
sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
                               Art. 11 

                 Clausola di neutralita' finanziaria 

  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli
adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Severino

11/01/2013 – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità”

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” – Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio – Laboratori partecipativi per l’avvio delle attività di accompagnamento a supporto degli istituti scolastici

Nota n. 284 del 9 gennaio 2013 e allegato

Sentenza Consiglio di Stato 11 gennaio 2013, n.110

N. 00110/2013REG.PROV.COLL.

N. 06251/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6251 del 2012, proposto da: omissis rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Pompilio e Olivia Polimanti, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro, n. 25;

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. omissis, con domicilio eletto presso omissis in Roma, via Ottaviano, n. 9;

nei confronti di

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica; COMUNE DI CASTROVILLARI, in persona del sindaco in carica; omissis tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 529 del 25 maggio 2012, resa tra le parti, concernente piano di dimensionamento scolastico della Città di Castrovillari;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati A. Pompilio e G. Pungi, su delega di D. De Nobili;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

I. Con ricorso giurisdizionale notificato tra il 10 ed il 13 aprile 2012, i signori omissis, tutti in proprio e quali genitori di alunni delle (ex) scuole primarie S.S. Medici e De Nicola, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria l’annullamento: a) della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 1992, avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013 e nomina commissario ad acta”, nonché, per quanto di ragione, della successiva deliberazione n. 64 del 16 febbraio 2012, avente ad oggetto “Integrazione delibera di Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 ad oggetto: Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013; presa d’atto della deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 14 febbraio 2012 per adempimenti Provincia di Reggio Calabria”, entrambe nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; b) della delibera consiliare n. 31 del 2 dicembre 2011 della Provincia di Cosenza, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento: Programma territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”, pure nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; c) della delibera della Giunta municipale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Proposta della Giunta comunale”; d) dell’atto/proposta dei dirigenti scolastici del 20 ottobre 2011; e) in quanto lesiva, della delibera della Giunta municipale del Comune di Castrovillari n. 48 del 6 aprile 2012, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Richiesta sospensione per un anno – Atto d’indirizzo”; f) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato.

A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto:

1) “Eccesso di potere per carenza del presupposto. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà/tautologia della motivazione. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento del fine. Eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 23/96. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009 artt. 3, 4, 9, 10, 11, del D.M. 18/12/1975 e del D.m. 26/08/92. Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 48 del 04/08/2010 e degli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della circolare n. AOODGPER 10309 e delle direttive della Conferenza delle regioni. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento”: l’impugnato piano di dimensionamento regionale, come proposto dal Comune di Castrovillari e adottato dalla Provincia di Cosenza, aveva omesso di tener conto dei puntuali criteri regionali in materia, non conteneva alcuna motivazione in ordine alla sua necessarietà ed indilazionabilità per il riequilibrio e la sistemazione degli assetti preesistenti ed era fondato esclusivamente su di un mero criterio aritmetico, senza considerare la idoneità degli edifici in cui sarebbero state allocate le classi degli istituti accorpati (anche in ragione degli ambiti di età della popolazione scolastica interessata, della promiscuità che si sarebbe creata tra alunni di età assolutamente diversificata tra di loro e delle esigenze logicistico – organizzative del tutto disomogenee) ed i relativi requisiti standard (anche sotto il profilo igienico – funzionale); ciò tanto più che lo stesso Comune di Castrovillari, resosi evidentemente conto di tali macroscopiche problematiche, inizialmente sottovalutate e affrontate in modo approssimativo, senza il dovuto approfondimento istruttorio, con la delibera n. 48 del 5 aprile 2012 aveva chiesto la sospensione per un anno del piano di dimensionamento scolastico;

2) “Illegittimità derivata. Eccesso di potere. Violazione norme procedimentali. Eccesso di potere per contraddittorietà dei provvedimenti”: il ravvedimento del Comune di Castrovillari contenuto nella ricordata delibera n. 48 del 5 aprile 2012 privava di qualsiasi sostegno e fondamento l’impugnata deliberazione regionale;

3) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009. Eccesso di potere per omissione”: ulteriore riprova del criterio meramente aritmetico posto inammissibilmente a fondamento del nuovo piano di dimensionamento scolastico era la pacifica circostanza che gli alunni con disabilità, frequentati le scuole da accorpare, erano stati considerati unitariamente, quale “gruppo”, cioè quale mera entità numerica, nel piano comunale e nessuna considerazione della loro effettiva esistenza era dato riscontrare dall’esame degli atti provinciale e regionale;

4) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere per violazione del principio di proporzionalità”: lo smembramento degli istituti esistenti per dare vita agli istituti comprensivi appariva giustificato dal mantenimento delle figure dei dirigenti scolastici e dai livelli occupazionali del personale docente e non docente, finalità che non solo non sembravano essere effettivamente conseguite, per quanto potevano essere raggiunte anche con una composizione degli istituti comprensivi diversa da quella prevista negli atti impugnati;

5) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 1, comma 2, del d.p.r. 23 giugno 1998 n. 233; violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza dei presupposti e di motivazione”: il provvedimento di aggregazione non aveva minimamente tenuto conto dei diversi percorsi didattici e formativi delle scuole accorpate;

6) “Violazione dell’art. 139 della L. 112/1998 e delle linee guida regionali. Violazione di norme procedurali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”: la modifica del piano di dimensionamento non aveva seguito il suo specifico iter formativo, non essendo state in particolare sentite nella conferenza provinciale le organizzazioni sindacali e le comunità montane;

7) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del TU 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 L.R 34/2002. Incompetenza”: i piani di dimensionamento scolastico, quali atti programmatici, rientravano nella competenza degli organi consiliari ed invece nel caso di specie, quanto alla Regione Calabria e alla Provincia di Cosenza, erano stati in ammissibilmente adottati dai relativi organi esecutivi (la giunta).

II. L’adito tribunale, sez. II, nella resistenza della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, con la sentenza n. 529 del 25 maggio 2012, assunta ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, osservando che “…i ricorrenti non danno indicazione alcuna in ordine all’esistenza di un proprio interesse personale, diretto, concreto ed attuale all’impugnazione degli atti avverso i quali è stato proposto ricorso, limitandosi a richiamare, in relazione, peraltro, all’istanza cautelare, un generico pericolo alla sicurezza fisica, alla tutela della personalità ed al diritto all’istruzione connesso alla smembramento conseguente alla creazione degli istituti comprensivi…in assenza di qualsiasi indicazione in ordine al concreto carattere lesivo degli atti impugnati”.

III. I sigg. omissis, già originari ricorrenti, con rituale e tempestivo atto di appello hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendone innanzitutto l’assoluta erroneità per la frettolosa ed inopinata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo tutti i motivi di censura ivi spiegati, non mancando di sottolineare peraltro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2012 aveva annullato la normativa su cui si fondava l’impugnato piano di dimensionamento scolastico.

Ha resistito al gravame la sola Regione Calabria che ne ha chiesto il rigetto, sottolineando in particolare la correttezza della sentenza impugnata, non essendo stata fornita neppure in appello alcuna prova degli asseriti effetti pregiudizievoli derivanti agli interessati dai provvedimenti impugnati, nonché l’infondatezza dei motivi di censura anche alla luce della invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1992, stante la discrezionalità dell’amministrazione regionale nel decidere la istituzione degli istituti comprensivi.

IV. Con ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dagli appellanti, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, avendo rilevato che “…all’esame proprio della fase cautelare, l’appello appare assistito dal necessario fumus boni iuris, sia quanto al profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia quanto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza 7 giugno 2012, n. 147, del comma 4 dell’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che costituisce il presupposto normativo dell’impugnato piano di dimensionamento scolastico della città di Castrovillari”.

Con la predetta ordinanza è stata anche fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso per il 12 marzo 2013.

V. Con istanza depositata il 13 settembre 2012 gli appellanti hanno proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012, sul presupposto che quest’ultima, pur sospendendo la sentenza impugnata (recante una mera pronuncia processuale), non contenesse alcuna statuizione circa la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

All’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2012, su richiesta delle parti è stata disposta l’anticipazione dell’udienza di trattazione del merito, già fissata per il 12 marzo 2013, al 18 dicembre 2012, in ragione della delicatezza e rilevanza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

VI. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

VII. E’ fondato e merita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno sostenuto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per l’asserita mancata prova dell’esistenza di un proprio interesse personale, diretto, concreto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati, dei quali non sarebbe mancata qualsiasi indicazione del carattere lesivo.

E’ stato rilevato (C.d.S., sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2054; 16 febbraio 2007, n. 661; 21 febbraio 2001, n. 896; 3 aprile 2001, n. 1958; 8 ottobre 1992, n. 735) che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressioni della potestà autoorganizzatoria dell’amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola, così che deve ammettersi l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.

Applicando tali principi al caso di specie, posto che non è stata minimamente contestata la qualità dei ricorrenti di genitori di alunni frequentanti rispettivamente la scuola primaria “S.S. Medici” e secondaria di I° grado “De Nicola” (sez. D – E – G), oggetto di accorpamento nel nuovo istituto comprensivo n. 2 (qualità peraltro provata con apposite certificazioni prodotte già nel primo grado di giudizio), non può negarsi che gli impugnati atti di dimensionamento scolastico, nel prevedere, quanto alla città di Castrovillari, la creazione dell’istituto comprensivo n. 2 mediante accorpamento di varie scuole tra cui, per quanto qui interessa, la scuola primaria “S.S. Medici” e quella secondaria di I° grado “De Nicola” (sezioni D – E – G), sono effettivamente lesivi delle posizioni giuridiche degli alunni (e dei genitori esercenti nei loro confronti la relativa potestà), quali fruitori del servizio scolastico, in quanto direttamente incidenti sulla qualità del servizio scolastico, come non implausibilmente prospettato con riferimento, tra l’altro, alla contestata idoneità dell’edificio chiamato ad ospitare il nuovo istituto, alla disomogeneità della popolazione scolastica comprendente indistintamente bambini della scuola primaria ed adolescenti della scuola secondaria di I° grado (con diverse esigenze anche dal punto di vista logistico e igienico – funzionale, asseritamente non apprezzate in modo esauriente e approfondito) ed alla omessa considerazione della diversità dei percorsi didattici e formativi delle scuole da accorpare.

Non può infatti considerarsi del tutto irrilevante per gli utenti del servizio scolastico, ed in particolare per le famiglie degli alunni, soprattutto se appartenenti alla scuola primaria o secondaria di primo grado, il contesto strutturale, logistico e funzionale nel quale il servizio scolastico viene effettivamente reso e conseguentemente la logicità e la ragionevolezza (quanto meno sotto il profilo della adeguata istruttoria e della puntuale motivazione) delle scelte organizzatorie: pertanto, indipendentemente dalla fondatezza dai vizi di legittimità da cui sarebbero affetti gli atti impugnati (secondo le tesi dei ricorrenti), essi sono da considerarsi effettivamente lesivi, sussistendo la concretezza e l’attualità dell’interesse alla loro eliminazione, quanto meno al fine della corretta riedizione del predetto potere organizzatorio (ferma ovviamente la verifica giurisdizionale della fondatezza di tali prospettati vizi).

Deve del resto ricordarsi che nel processo amministrativo l’interesse ad agire deve essere verificato con esclusivo riferimento all’oggetto del giudizio ed al contenuto della domanda giudiziale proposta, alla luce di quelle che son le naturali conseguenze della pronuncia giurisdizionale, senza avere riguardo alle eventuali determinazioni future, assumibili in via autonoma dall’amministrazione in attuazione dei principi contenti nella sentenza (C.d.S., sez. V, 6 luglio 2012, n. 3955), dovendo tenersi conto dell’idoneità del provvedimento richiesto al giudice per eliminare la dedotta situazione lesiva.

VIII. L’accoglimento dell’esaminato motivo di gravame impone alla Sezione lo scrutinio dei motivi di censura appuntati nei confronti degli atti impugnati col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

VIII.1. Deve essere innanzitutto esaminato, per priorità logico – giuridica, il settimo motivo di censura, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del TU 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 L.R 34/2002. Incompetenza”, con cui gli interessati, assumendo che i piani di dimensionamento scolastico sono atti di natura programmatica, hanno sostenuto che gli stessi appartengono alla competenza degli organi consiliari, con conseguente illegittimità per incompetenza delle delibere giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (e n. 64 del 16 febbraio 2012) e della Giunta del Comune di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011.

Il motivo non è fondato.

VIII.1.1. L’articolo 139 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”), disciplinando proprio la “programmazione della rete scolastica”, affida, secondo quanto dispone il comma 1, al Consiglio regionale il compito di formulare “indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l’organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali”, rinviando poi alla generale competenza della Regione l’approvazione dei piani di organizzazione della rete scolastica redatti ed approvati dalle province.

Secondo la stessa formulazione letterale della ricordata disposizione non può ragionevolmente dubitarsi della legittimità delle ricordate delibere della giunta regionale n. n. 47 del 10 febbraio 2012 e n. 64 del 16 febbraio 2012, sotto il profilo della competenza ad adottarle, in quanto esse, prendendo atto dei piani di dimensionamento scolastico delle competenti province ed approvando il Piano di organizzazione della rete scolastica e della Programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria come risultante dai singoli piani provinciali, lungi dal contenere o formulare indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, costituiscono attuazione (anche sotto forma di verifica dell’effettiva e coerente applicazione da parte delle province, ai sensi del terzo comma dell’art. 139 della ricordata legge regionale 12 agosto 2002, n. 34) degli indirizzi formulati dal consiglio regionale con la delibera n. 48 del 4 agosto 2010 (avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica regionale e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011/2012 – 2015/2016”).

VIII.1.2. Ugualmente infondata è la censura di incompetenza rivolta nei confronti della delibera della Giunta comunale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico. Costituzione istituti comprensivi. Proposta della Giunta Comunale”.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che “l’istituzione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione” è compito, per un verso, rimesso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 132 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), in via generale ai comuni, non rientrante in alcuna delle specifiche e tassative attribuzioni consiliari delineate dall’invocato art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro non può non evidenziarsi che nel caso di specie l’impugnata delibera della Giunta municipale, come si ricava dalla sua stessa lettura, non costituisce neppure atto latamente programmatico, ponendosi come mero atto attuativo delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 19, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

VIII.2. Posta la legittima adozione, sotto il profilo della competenza, dei provvedimenti impugnati, occorre ora esaminare l’incidenza sugli stessi della sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, intervenuta nelle more del giudizio, come dedotto dagli appellanti con apposito mezzo di gravame.

VIII.2.1. Detta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale così disponeva:

“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011 – 2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, la predetta norma “…contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia…”, e, pur prescindendo “…da un certo margine di ambiguità perché, mentre impone l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè di soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni”, essa “…incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione…”.

D’altronde, sempre secondo il giudice delle leggi, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è di spettanza regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione dei principi fondamentali e la norma in esame non ne contiene, possedendo “…il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica…” che “emerge, con ancora maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo intervenire…”.

E’ stato poi ulteriormente ribadito che la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio – economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e sulla didattica (cfr. Corte Costituzionale n. 200 del 2009), aggiungendosi che, per sottrarre la norma in esame al delineato giudizio di incostituzionalità, non può invocarsi la c.d. “ragion fiscale”, atteso che “…, pur perseguendo la disposizione in esame – come si è detto – evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte <norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi > (sentenza n. 326 del 2010)”.

VIII.2.2. Ciò ricordato, occorre rilevare che tutte le delibere impugnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio costituiscono espressa attuazione della disposizione dichiarata incostituzionale.

Infatti la delibera della Giunta comunale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, sia nelle premesse che nel dispositivo, richiama la predetta disposizione e proprio sul presupposto della sua immediata e diretta cogenza (che modifica sia l’assetto organizzativo che i parametri previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233) istituisce i tre istituti comprensivi, così ridefinendo l’assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche presenti sul suo territorio per rendere operante il nuovo piano di dimensionamento scolastico a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

Ugualmente è a dirsi per la delibera del consiglio provinciale di Cosenza n.31 del 2 dicembre 2011.

Anche la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012), costituisce attuazione dell’articolo 19, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prendendo essa espressamente atto dei piani di dimensionamento scolastico a tal fine predisposti dalle province e approvando poi il Piano di organizzazione della rete scolastica ed il Piano dell’offerta formativa, quale risultante dei singoli piani provinciali; né a fondamento di tale atto di approvazione è stata minimamente richiamata un’esigenza diversa da quella di dare puntuale attuazione alla ricordata normativa statale (al di là di ogni ragionevole dubbio indicata espressamente nelle ricordate delibere della Giunta comunale di Castrovillari e della Provincia di Cosenza.

VIII.3. Poiché in base al combinato disposto dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevanti, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Cass. Civ., 6 maggio 2010, n. 10958), la ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del più volte citato comma 4, dell’articolo 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, travolge gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo.

IX. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado nei limiti dell’interesse degli appellanti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dai signori omissis avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, n. 529 del 25 maggio 2012, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della stessa, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Condanna la Regione Calabria al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio liquidate complessivamente in €. 6.800,00 (seimilaottocento euro), €. 400 (quattrocento) per ognuno degli appellanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

omissis, Presidente

omissis, Consigliere, Estensore

omissis, Consigliere

omissis, Consigliere

omissis, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 11 gennaio 2013, Prot. MIURDGOS n. 185

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolasticoper la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Certamen Classicum Hirpinum – Quinta edizione. Differimento data presentazione delle domande di partecipazione.

 

Si comunica che la data di consegna delle domande di partecipazione al Certamen Classicum Hirpinum del 31 gennaio 2013 viene differita al 28 febbraio 2013.

 

Il Direttore Generale

Carmela PALUMBO

 

Nota 10 gennaio 2013, Prot. MIURDGOS n. 137

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente agli Studi

per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma

di Trento

 

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

 

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

 

Oggetto: Certamen Classicum Hirpinum – Quinta edizione.

 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze come leva strategica fondamentale per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, il Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino in collaborazione con l’Associazione Italiana di cultura classica – delegazione Irpina, indice la quinta edizione del Certamen Classicum Hirpinum, riservato a delegazione di studenti iscritti ai Licei Classici Statali d’Italia e a studenti di scuole ad indirizzo classico dei Paesi Europei ed extraeuropei.

Nell’anno scolastico 2012-2013 la competizione sarà rivolta agli studenti dei Licei classici dell’intero territorio Nazionale.

Il Certamen si svolgerà presso il Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino il 12 aprile 2013.

La prova consisterà in un saggio di traduzione di un brano tratto dalle storie di Tito Livio, integrato da un commento di carattere linguistico e storico-letterario. Per le modalità di partecipazione alla competizione si fa specifico rinvio al regolamento allegato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Liceo promotore dell’iniziativa entro il 31 gennaio 2013.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

————-

LICEO CLASSICO STATALE

“P. COLLETTA”

Via F. Scandone, 2 83100 AVELLINO

Tel. 0825/1643345 – fax 0825 1643342 e-mail: avpc05000n@istruzione.it web: www.liceocolletta.gov.it

Il Certamen classicum Hirpinum si colloca nel solco della prestigiosa tradizione del Liceo Classico ‚P. Colletta‛ di Avellino, che nella sua lunga storia ha annoverato, sia tra i docenti sia tra i discepoli, personalità di grande prestigio culturale e civile, che si sono distinte nei diversi settori della vita accademica, scientifica, politica e civile della Nazione. Basterebbe menzionare Enrico Cocchia, Ettore Romagnoli, Alfredo De Marsico, Alfonso Rubilli, Dante Troisi, Giovanni Barra, Antonio La Penna, Antonio Maccanico, Dante Della Terza, Fiorentino Sullo e Attilio Marinari. Senza dimenticare Aurelio Benevento che negli ultimi lustri ha rappresentato con lo scrupolo e il decoro di un vero umanista la Scuola in cui è stato alunno, professore e preside.

L’iniziativa che abbiamo intrapreso risponde all’esigenza, oggi fortemente avvertita, non solo dagli operatori della scuola di tipo umanistico ma anche in vasti strati della società civile, di rendere attuale il patrimonio e il messaggio della cultura classica, rendendolo più funzionale ai bisogni e alle necessità dell’odierna società. Studiare il mondo classico significa scoprire e comprendere le nostre origini, le origini della odierna civiltà occidentale. Perché il nostro pensiero, la nostra cultura, la nostra arte, il nostro stesso modo di essere e di porci di fronte al reale si dispongono lungo direttrici e percorsi tracciati e seguiti per la prima volta dai Greci e dai Latini. Non si intende, di certo, ignorare o sminuire il contributo delle grandi civiltà dell’Oriente, ma, per quanto singolari siano lo stupore e l’ammirazione con i quali contempliamo e riconosciamo l’efficacia e l’utilità dei loro apporti, avvertiamo tuttavia un divario sostanzialmente incolmabile tra l’immobile staticità di quegli imperturbabili genitori e la nostra problematica, ancorché fragile, dimensione umana ed esistenziale..

Studiare il mondo classico significa altresì predisporsi a comprendere più agevolmente anche il mondo in cui noi oggi viviamo, purché tale studio sia sostenuto da una salda visione storica di un universo per molti aspetti a noi più congeniale,, ma non per questo identico e omologo.

Curare lo studio delle lingue classiche, la greca e la latina, malgrado il malinteso modernismo di quanti le additano spesso allo scherno di una dilagante mediocrità, significa trasmettere ai giovani una più compiuta consapevolezza degli elementi strutturali che regolano i meccanismi della nostra stessa lingua italiana. Ma c’è di più. Quell’insegnamento resta ancora fondamentale e indispensabile perché favorisce e mette in moto le attitudini logiche del pensiero. Noi tutti operatori della scuola rileviamo proprio in quest’ambito limiti e difficoltà, che si palesano ormai in maniera diffusa nelle consuetudini, nelle attitudini e nei comportamenti delle giovani generazioni che, spesso soddisfatte e irretite dai miraggi delle odierne tecnologie visive, appaiono insensibili alle operazioni più complesse e impegnative del pensiero e delle sue manifestazioni scritte. Da questo punto di vista l’insegnamento delle lingue classiche, impartito beninteso con serietà e rigore metodologico, può costituire un’alternativa ed un efficace impulso all’individuazione di valori e di messaggi non effimeri.

Il Certamen Classicum Hirpinum è un progetto che solo marginalmente richiama iniziative analoghe, già presenti e attive in Italia e in Europa. Esso infatti non intende puntare in maniera preclusiva su un particolare autore, sia esso greco o latino, e neppure valorizzare un settore rispetto ad un altro. Partendo dalla convinzione che siano inscindibili le due componenti della civiltà greco – latina, si è pensato di collegare l’interesse e lo studio dei testi proposti (un autore greco e uno latino, alternativamente), alla conoscenza delle forme di vita e delle consuetudini delle diverse popolazioni ed etnie dell’Italia e del Mediterraneo, quali emergono dalle testimonianze degli auctores prescelti e sottoposti di volta in volta alla disamina dei giovani candidati. Il progetto, pertanto, impegnerà anche i docenti interessati, che cureranno in maniera particolare l’approfondimento del singolo autore proposto anno per anno.

A conclusione del primo ciclo, il Certamen proporrà,quest’anno di nuovo una problematica relativa al testo dello storico Tito Livio.

REGOLAMENTO

Certamen Classicum Hirpinum

Va Edizione A.S. 2012/2013

Nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2013, si svolgerà la quinta edizione del Certamen Classicum Hirpinum che gode dell’alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è inserito, con Decreto del MIUR del 17 giugno 2009, nel programma nazionale di promozione delle Eccellenze degli Studenti delle scuole secondarie di II grado. L’avvenimento non è di poco conto e costituisce un richiamo ormai collaudato per tanti giovani d’Italia. Esso ha assunto un nuovo significato ed una dimensione che lo proietta lontano, quasi a ripercorrere idealmente le origini della civiltà e della cultura occidentale. C’è infatti bisogno di un rilancio, di un rinnovato amore e di un nuovo interesse per gli studia Humanitatis, non come arido e nostalgico ritorno al passato, ma come esigenza insopprimibile di riscoprire ed affermare,anche nel terzo millennio, i valori intramontabili della libertà,della dignità, del rispetto dell’uomo per l’altro uomo. Questi sono i principi basilari che devono precedere e, per così dire, affiancare la nuova Europa. L’unità geografica che tutti vogliamo riaffermare deve fondarsi su una comune matrice di valori e di storia e deve essere ben più ampia di quella attuale;la tappa del 1 gennaio 1993 va vista come un punto di partenza, non di arrivo. L’effetto del Certamen Classicum Hirpinum non può rimanere inosservato né passare sotto silenzio perché i valori che devono presiedere alla nascita del Cosmos, del mondo globalizzato si trovano sanciti ed affermati nel pensiero e nell’opera degli autori greci e latini con cui tanti giovani annualmente si misurano. Non il desiderio di una moda, né l’esteriore adesione ad una civiltà passata spinge tanti studenti a confrontarsi ad Avellino con una pagina di un autore greco o latino, ma l’esigenza intima di testimoniare,con la loro fatica,l’attualità e la modernità di un messaggio ,pronunciato oltre duemila anni fa a difesa dei valori intramontabili dello spirito,che costituiscono un “possesso perenne” dell’uomo. Questi valori sicuramente saranno appresi anche dall’autore indicato per ‘anno scolastico 2012- 2013, cioè TITO LIVIO (59 a.C.-17 d.C.) storico dell’età di Augusto. Egli esalta le tradizionali virtù romane (la fides, la frugalitas, la virtus, la temperantia) come quelle che hanno permesso ai Romani di vincere tutti i popoli più forti e rappresenta questi ideali concretizzandoli nei personaggi del passato leggendario (tra questi Lucrezia, Muzio Scevola, Orazio Coclite, Manlio Torquato, Scipione). Le sue storie sono una chiara testimonianza che gli Stati possono raggiungere i grandi obiettivi del Progresso in ogni campo soltanto se educati agli autentici valori dell’humanitas. La storia di Livio è dunque storia etica, secondo la definizione del Mazzarino, poiché la vita morale, l’ethos, precedono la narrazione dei fatti e la condizionano. La voce di Livio non è quella di un “politico “ deluso e pessimista: egli è l’interprete della mutata spiritualità di Roma uscita finalmente dall’incubo delle guerre civili e ansiosa di ritrovare, attraverso una rifondazione morale, il suo ruolo storico, una nuova grandezza. Alla diagnosi pessimista dei mali presenti egli fa quindi seguire, attraverso la narrazione delle vicende, i punti di riferimento a cui guardare,per ritrovare la propria identità etica e civile, proponendo appunto quei documenta come esempi da cui trarre quod imitere e quod vites. Lo straordinario ed attualissimo messaggio di Livio può essere la bussola che guida la politica nazionale ed internazionale .in momenti storici difficilissimi di crisi non solo economica ma etica, a ritrovare quei valori del passato che rendano di nuovo nobile la politica.

Art.1 – Il Liceo Classico ‚P. Colletta‛ di Avellino in collaborazione con l’Associazione Italiana di cultura classica – delegazione Irpina, indice la prima Edizione del Certamen Classicum Hirpinum, riservato a delegazione di Studenti iscritti ai Licei Classici Statali d’Italia e a Studenti di scuole ad indirizzo classico dei Paesi Europei ed extraeuropei.Per l’anno scolastico 2012-2013 sarà riservato agli studenti dei Licei classici dell’intero territorio Nazionale.

Art.2 – Il Certamen Classicum Hirpinum è riferito ad autori greci e latini, strutturato nel modo seguente:
a) anno scolastico 2008-2009: Livio
b) anno scolastico 2009-2010: Polibio
c) anno scolastico 2010-2011: Velleio Patercolo
d) anno scolastico 2011-2012: Appiano
e) anno scolastico 2012-2013 : Livio

Art.3 – Nell’anno scolastico 2012-2013 la prova consisterà in un saggio di traduzione di un brano tratto dalle storie di Tito Livio, integrato da un commento di carattere linguistico e storico-letterario.

Art.4 – Il Certamen si svolgerà presso il Liceo Classico ‚P. Colletta‛ di Avellino il giorno 12 aprile 2013 ed avrà la durata di sei ore, con inizio alle ore 8.30. Gli studenti europei potranno svolgere la prova in lingua francese, inglese o tedesca o in altra lingua del territorio di appartenenza. Le modalità della prova – durante la quale sarà concesso soltanto l’uso del Dizionario – saranno quelle dei Concorsi Pubblici.

Art.5 – Potranno partecipare alla prova, per ogni liceo, non più di tre studenti della III classe Liceale o classe corrispondente per i Licei Europei ed extra europei che, PROMOSSI NEGLI SCRUTINI DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in latino (o greco) o valutazione analoga per gli studenti europei ed extraeuropei. Nel caso di Licei con Sezione Staccata i partecipanti potranno essere tre per ogni sede.

Art.6 – E’ previsto l’accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un docente dell’Istituto di Provenienza.

Art.7 – I Concorrenti dovranno compilare la domanda di partecipazione e consegnarla al Dirigente della propria scuola: ogni delegazione dovrà versare una quota di iscrizione di Euro 100.00 sul C.C.P. 12829834, intestato al Liceo Classico Statale ‚Pietro Colletta‛, via F. Scandone, 2 – 83100 Avellino, di cui si allegherà ricevuta alla domanda di PARTECIPAZIONE. Le domande, autorizzate dal Capo d’Istituto e corredate dall’attestato dei requisiti prescritti dall’art.5 del presente regolamento, dovranno essere inviate a cura della scuola via Internet oppure, tramite posta, al Dirigente del Liceo Classico ‚P. Colletta‛ di Avellino – Via Scandone entro e non oltre il 31/01/2013. Farà fede il timbro postale della data di spedizione. Le sole spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti, mentre tutte le altre spese (vitto e alloggio) saranno a carico del Liceo Classico ‚P. Colletta‛ di Avellino.

Art.8 – Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla prova.

Art.9 – La Commissione giudicatrice sarà composta da professori Universitari, docenti di latino (o greco) e da un Ispettore Scolastico. E’ data facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali, opportune integrazioni di docenti o capi d’Istituto appartenenti alla Scuola Secondaria Superiore dell’Ordine Classico: in tal caso, il Presidente della Commissione base (docente universitario) assumerà le funzioni di Presidente Coordinatore delle Sottocommissioni.

Art.10 – A nessun titolo potranno far parte della commissione Insegnanti di Istituti frequentati da alunni partecipanti alla gara. Anche per la Commissione varranno le norme dei pubblici Concorsi.

Art.11 – Tutte le scuole partecipanti saranno avvertite con largo anticipo non solo del programma culturale (conferenze, dibattiti, lezioni,visite guidate) delle tre giornate del Certamen, ma anche della sistemazione nei vari alberghi della zona e sulle linee ferroviarie o pullmans per i vari spostamenti dalle sedi di partenza e nell’ambito di Avellino e Provincia.

Art.12 – Ai primi 3 studenti classificati scelti dalla Commissione esaminatrice saranno assegnati i seguenti premi:

1° premio 2° premio 3° premio

Euro 1000 Euro 750 Euro 500

Verranno assegnate inoltre menzioni onorifiche ad altri 8 studenti meritevoli. Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni.

Avellino, 19 dicembre 2012

Il Dirigente scolastico prof. Paolino Marotta

 

Prot. n.___________

(timbro lineare della scuola)

Si inviano n______domande di partecipazione alla Va edizione del CERTAMEN CLASSICUM HIRPINUM di Avellino presentate dagli alunni di questo Liceo.

Si attesta che gli alunni sopra indicati sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento. Accompagnatore: prof.____________________________________________ M / F ___________________li_______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Colletta” Via Scandone, 2 83100 Avellino

Cognome e Nome

Sesso

Sezione

Docente di Latino

M /F

M /F

M /F

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Colletta”

83100 Avellino

__l___sottoscritt____ ________________________________________________________ Nat____ a ___________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla V° edizione del CERTAMEN CLASSICUM HIRPINUM che si

terrà
Venerdi 12 Aprile 2013 presso il Liceo “P.Colletta” di Avellino.

Ai sensi delle leggi 675/96 e 196/2003 e del Regolamento M.P.I n.305 del 7/12/2006
autorizza il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività della Scuola inerenti il Concorso.

FIRMA _________________________________

INDIRIZZO DEL PARTECIPANTE. Via__________________________________________ Città____________________________
Tel. _____________________________

Estremi della Scuola di Provenienza______________________________________

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO ______________________________

Nota 10 gennaio 2013, Prot. MIURDGOS n. 138

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi

per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione

per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: 11° Concorso Musicale Nazionale “Musicantandoscuola” Vallo della Lucania (SA) dal 13 al 17 maggio 2013

 

La Direzione Didattica Statale di Vallo della Lucania (SA) e l’Associazione Culturale “Telemann”, con il contributo del Comune di Vallo della Lucania (SA), organizzano l’11° Concorso Musicale Nazionale “Musicantandoscuola”.

La Manifestazione é rivolta alle scuole Primarie e Secondarie Superiori dell’intero territorio nazionale.

Per coloro che vorranno aderire all’iniziativa pubblichiamo il Bando contenente le schede di partecipazione suddivise per discipline musicali, le stesse dovranno pervenire entro il 20 aprile 2013 alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri, oppure al seguente indirizzo mail: elemvallo@libero.it.

Per ulteriori dettagli del concorso è possibile consultare il sito www.musicantando.org.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela PALUMBO

———–

11° CONCORSO NAZIONALE MUSICANTANDOSCUOLA

13-17 MAGGIO 2013

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Teatro “La Provvidenza”

SCUOLE PRIMARIE – MEDIE – LICEI MUSICALI SOLISTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI – MUSICA DA CAMERA PREMIO:COMPOSIZIONE INEDITA

MONTEPREMI

Euro 2.500,00

Il Direttore Artistico
M° Franco Vigorito www.vigormusic.it

www.musicantandoscuola.it

Bando

11° Concorso Musicale Nazionale

“Musicantandoscuola”

www.musicantandoscuola.it

Vallo della Lucania (SA)

13 – 17 Maggio 2013

Teatro “ La Provvidenza”

DIRETTORE ARTISTICO

M° FRANCO VIGORITO

DIREZIONE ARTISTICA
M° FRANCO VIGORITO tel. 347/2993793 mail: telemannfv@libero.it Direzione Didattica di Vallo della Lucania Tel. 0974/4149 mail: elemvallo@libero.it

La Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA) e l’Associazione Culturale “Telemann”, con il contributo del Comune di Vallo della Lucania (SA)

organizzano

11° Concorso Musicale Nazionale

“Musicantandoscuola”

aperto a:

  • –  SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, SUPERIORI (statali e paritarie)
  • –  SOLISTI Scuole Secondarie di 1° e 2° grado (statali e paritarie)
  • –  MUSICA DA CAMERA Scuole secondarie di 1° e 2° grado (statali e paritarie)
  • –  PREMIO SPECIALE “Composizione inedita”dell’intero territorio nazionale.

    Sede del concorso è la Città di Vallo della Lucania , situata all’interno del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano. Nei giorni di svolgimento delle selezioni, per i partecipanti al concorso, è possibile usufruire di visite guidate ai beni culturali del territorio fra cui si annotano: gli scavi di Paestum, la Badia di S.Maria di Pattano, complesso monastico di epoca bizantina, il Museo Diocesano, la Cattedrale di San Pantaleone, la Chiesa di S.Maria delle Grazie con annesso convento dei Domenicani, le piazze, Novi Velia importante centro medievale.

    (Cliccare su “Sede e dintorni”)

    La fase selettiva del concorso si svolgerà presso il Teatro “LA PROVVIDENZA” in Vallo della Lucania sito nel seguente periodo:

– dal 13 al 16 Maggio 2013

Per i gruppi che intendono pernottare o semplicemente pranzare (cliccare pagina “CONVENZIONI”) la data delle audizioni va concordata con la segreteria organizzativa.
L’organizzazione DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ dalle visite guidate, convenzioni e tutto quanto non è strettamente attinente la manifestazione.

Il giorno 17 Maggio 2013, 0re 17.00, presso il Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania, avrà luogo la FINALE e la premiazione dei vincitori.

Il concorso è diviso nelle seguenti categorie:

SEZIONE

“ORCHESTRE”

Sez. A) Scuole Primarie

Cat. Unica: gruppi strumentali, gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali., gruppi musica-teatro, gruppi musica- ginnastica, qualsiasi gruppo ove ci sia il supporto musicale.

Sez. B) Scuole Medie

Cat. A: gruppi strumentali.
Cat. B: gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali.

Sez. C) Scuole Medie ad Indirizzo Musicale

Cat. Unica: gruppi strumentali.

Sez. D) Licei Musicali

Cat. Unica: gruppi strumentali, vocali, vocali-strumentali.

1 – Per i gruppi strumentali e vocali-strumentali è obbligatoria l’esecuzione “dal vivo” senza alcun supporto audio. Per i gruppi vocali è consentito l’uso di basi registrate o di altro supporto audio.

2-  Il responsabile musicale di ogni gruppo dovrà far pervenire o consegnare all’atto dell’esecuzione, copia della partitura o dell’arrangiamento che non verrà in nessun caso restituita.

3- Nella Sezione “SCUOLE MEDIE” CAT A e B sono ammessi solo strumenti musicali previsti dall’insegnamento dell’Educazione Musicale (Flauti dolci, Claviette, Strumentario ORFF, Chitarra classica, Tastiere ecc.).

4- Nella sezione “SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE” e “LICEI MUSICALI” sono ammessi solo gli strumenti musicali previsti dall’insegnamento della suddetta disciplina nella scuola partecipante..

5-  Le Scuole Medie ad indirizzo normale che utilizzano strumenti diversi (anche con progetti affidati ad esperti esterni) concorreranno nella sezione “SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE”.

6-  Nel caso di Istituti Comprensivi i cui gruppi sono formati da alunni di vari ordini di scuola la loro iscrizione va nella categoria superiore.

7-  Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di 15 elementi per le Sezioni Scuole Primarie, Scuole Medie e di 10 elementi per la Sezione Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e Licei Musicali e può eseguire un programma a libera scelta che non superi i 10 minuti.

8-  La commissione ha la facoltà di interrompere l’esecuzione qualora questa superi il tempo massimo consentito o, se lo ritiene opportuno, chiedere un ulteriore ascolto.

9-  La commissione ha l’obbligo di assegnare tutti i premi in danaro.

10-  Ogni scuola può partecipare con più gruppi formato da alunni diversi sia in categorie diverse che nella stessa categoria, i quali, in quest’ultima, concorreranno tra loro.

La quota di iscrizione è fissata in 5,00 Euro per ogni componente del gruppo.

Essa dovrà essere versata ESCLUSIVAMENTE a mezzo c/c bancario intestato a: Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN IT 83 T 08154 76531 000010820036.

Nella suddetta quota è inclusa la registrazione del CD Audio di cui una copia in originale verrà consegnata al responsabile di ogni singola scuola.

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Aprile 2013 alla Direzione didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: elemvallo@libero.it

Alla FINALE che si terrà il giorno 17 Maggio 2013 presso il Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania saranno ammesse soltanto le scuole appartenenti alla categoria “ORCHESTRE” e da un minimo di 2 ad un massimo di 3 scuole per ogni sezione ed eseguiranno un SOLO BRANO tra quelli presentati nella fase selettiva. L’ammissione alla Finale del numero delle scuole è a totale discrezione della commissione.

Il conferimento dei premi è subordinato alla partecipazione alla serata di premiazione. In caso diverso si perderà il diritto al premio in danaro e al posto in classifica.

PREMIO SPECIALE

“COMPOSIZIONE INEDITA”

L’organizzazione del concorso, nell’ottica di incentivare la creatività e la produzione di nuovo repertorio musicale, da quest’anno ha voluto creare questo nuovo premio.

A tale premio possono concorrere tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Le composizioni possono essere:
a tema libero, per organico flessibile, con base musicale, solo strumentale oppure con testo ecc.
per tale premio non è prevista alcuna quota di iscrizione.

La durata del brano deve essere max 3 minuti.
L’esecuzione dello stesso deve avvenire obbligatoriamente alla fase selettiva

Assegnazione dei premi

“COMPOSIZIONE INEDITA”

1° Premio: Diploma di merito e Pubblicazione offerta da Edizioni musicali VIGORMUSIC www.vigormusic.it 2° Premio : Diploma di merito
3° Premio : Diploma di merito.

SEZIONE

“SOLISTI – MUSICA DA CAMERA”

cat. A

FIATI

(legni)

cat. B

FIATI

(ottoni)

cat. C ARCHI

cat. D

CORDE

(chitarra – arpa)

cat. E PIANOFORTE

cat. F PERCUSSIONI

cat. G

MUSICA DA CAMERA (Classi miste)

A/1

1^ media

B/1

1^ media

C/1

1^ media

D/1

1^ media

E/1

1^ media

F/1

1^ media

G/1

Scuola media

A/2

2^ media

B/2

2^ media

C/2

2^ media

D/2

2^ media

E/2

2^ media

F/2

2^ media

G/2

Scuola super.

A/3

3^ media

B/3

3^ media

C/3

3^ media

D/3

3^ media

E/3

3^ media

F/3

3^ media

A/4

1° superiore

B/4

1° superiore

C/4

1° superiore

D/4

1° superiore

E/4

1° superiore

F/4

1° superiore

A/5

2° superiore

B/5

2° superiore

C/5

2° superiore

D/5

2° superiore

E/5

2° superiore

F/5

2° superiore

A/6

3° superiore

B/6

3° superiore

C/6

3° superiore

D/6

3° superiore

E/6

3° superiore

F/6

3° superiore

A/7

4° superiore

B/7

4° superiore

C/7

4° superiore

D/7

4° superiore

E/7

4° superiore

F/7

4° superiore

A/8

5° superiore

B/8

5° superiore

C/8

5° superiore

D/8

5° superiore

E/8

5° superiore

F/8

5° superiore

  • –  Ogni allievo o ogni gruppo di musica da camera può eseguire un programma a libera scelta della durata massima di 5 minuti. In caso si supera tale limite la commissione è autorizzata ad interrompere l’esecuzione.
  • –  La quota di iscrizione è fissata in euro 15,00 per ogni solista o componente del gruppo di musica da camera.
  • –  Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 25,00.Essa dovrà essere versata a mezzo c/c bancario intestato a:
    Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN IT 83 T 08154 76531 000010820036.
    CONTO CORRENTE POSTALE: 17349846 intestato a Direzione Didattica di Vallo della Lucania

    Nella suddetta quota non è inclusa la registrazione del CD Audio.
    La registrazione verrà comunque effettuata per uso strettamente attinente la manifestazione.
    Chi desiderasse averne una copia la può richiedere al momento dell’iscrizione. Il costo aggiuntivo è di Euro 10,00.

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Aprile 2013 alla Direzione didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: elemvallo@libero.it

Per la Sezione “SOLISTI e MUSICA DA CAMERA” alla serata del 17 Maggio 2013 saranno invitati ad esibirsi soltanto i migliori premiati e la loro non partecipazione non comporta la perdita del premio.

Le Scuole della Città di Vallo della Lucania non sono ammesse al concorso. E’ prevista la loro partecipazione alla fase Finale come ospiti.

La commissione è formata da musicisti estranei al concorso e non possono avere nessun rapporto di lavoro con le scuole partecipanti e non possono presentare allievi al concorso.

Il Calendario delle selezioni sarà pubblicato nella pagina “NEWS” del sito www.musicantandoscuola.it 15 giorni prima dell’inizio del concorso.

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione del presente regolamento.

Per ogni controversia è competente il foro di Vallo della Lucania.

Assegnazione dei premi

SEZIONE “ORCHESTRA”

SCUOLE PRIMARIE

1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 500,00 2° Premio : Diploma di merito
3° Premio : Diploma di merito.

SCUOLE MEDIE

CATEGORIE “A” e ”B”

1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 500,00. 2° Premio: Diploma di merito
3° Premio: Diploma di merito

SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE

CATEGORIA “UNICA”
1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 500,00. 2° Premio: Diploma di merito
3° Premio: Diploma di merito

LICEI MUSICALI

1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 500,00. 2° Premio: Diploma di merito
3° Premio : Diploma di merito.

Ad ogni scuola al momento della prova eliminatoria verrà rilasciato diploma di partecipazione. Tutti i buoni in denaro potranno essere utilizzati liberamente.

Assegnazione dei premi

SEZIONE

“SOLISTI – MUSICA DA CAMERA”

Per tutte le categorie la valutazione avverrà in centesimi

1° classificato punti da 98 a 100 2° classificato punti da 94 a 97 3° classificato punti da 88 a 93 4° classificato punti da 84 a 87 5° classificato punti da 78 a 83

Diploma di merito con menzione Diploma di merito
Diploma di merito
Diploma

Diploma

A tutti gli altri verrà rilasciato diploma di partecipazione.

I migliori classificati per ogni categoria potranno essere invitati dalla commissione ad esibirsi nella Finale dedicata alle Orchestre che si terrà il 17 Maggio 2012 presso il Teatro “La provvidenza” di Vallo della Lucania.

Scheda di adesione per SEZIONE “ORCHESTRE”

Scuola………………………………………………Via/Piazza …………………………………….. Città ………………………………….. Cap. ……………………. Tel. …………………………….. e-mail …………………………………………….

Iscrizione alla sezione ……………………………………………………….. Cat…………….

Gruppo …………………………………………… n° componenti………………

Brani scelti …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

L’organizzazione mette a disposizione n. 40 leggii, 80 sedie senza braccioli, impianto voci. Al resto devono pensare le singole scuole.

Generalità e recapito del responsabile musicale del gruppo (indicare se interno oppure esterno) Nome……………………….Cognome…………………………………Docente(int/est)…………… Via……………………………………Città…………………………..Prov………Cap………………. tel…………………………………………..e-mail…………………………………………………………….

Allegati:

  • certificato cumulativo di frequenza dei partecipanti
  • Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003)
  • copia della ricevuta del versamento effettuato
  • Copia del Progetto (solo nel caso affidato ad esperto esterno)

Firma del Dirigente scolastico

Scheda di adesione per SEZIONE “SOLISTI”

Nome……………………………………… Cognome ……………………………………………….

nato a………………………………….. il. ……………………. Tel. ……………………………..

e-mail …………………………………………….

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)………… Pianista accompagnatore?………………..

Iscrizione alla sezione …………………………. Cat…………………………

Brani scelti

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Firma
(in caso di minori firma del genitore)

……………………………………..

Allegati:

  • Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova)
  • Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003)
  • Attestato di frequenza della scuola
  • Copia della ricevuta del versamento effettuato
  • Copia delle partiture dei brani presentati al concorso

Scheda di adesione per SEZIONE “MUSICA DA CAMERA”

Nome Ensemble………………………………………………………………………………………..

Componenti n°…………. Organico…………………………………………………………………

Responsabile dell’Ensemble

Nome ………………………………………… Cognome……………………………………………. Tel. …………………………………………… e-mail ……………………………………………….

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)…………………..

Brani scelti

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

Firma
(in caso di minori firma del genitore)

…………………………………….

Allegati:

  • Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova)
  • Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003)
  • Attestato di frequenza della scuola
  • Copia della ricevuta del versamento effettuato
  • Copia delle partiture dei brani presentati al concorso

Scheda di adesione per PREMIO “COMPOSIZIONE INEDITA”

Scuola………………………………………………Via/Piazza ……………………………………..

Città ………………………………….. Cap. ……………………. Tel. ……………………………..

e-mail ………………………………………………………………..–

TITOLO BRANO/I…………………………………………………………………………………

ORGANICO……………………………………………………………………………………………

Generalità e recapito dell’insegnante autore del brano o che ne ha curato l’elaborazione

Nome…………………………………….Cognome……………………………………………………

Via……………………………………Città…………………………..Prov………Cap……………….

tel…………………………………………..e-mail…………………………………………………………….

Allegati:

  • 2 copie della partitura e del Cd base (ove previsto)
  • Copia Documento di riconoscimento

Firma

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINE PER I MINORI LEGGE 194 del 2003

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………… NATO/A a…………………………………IL………………………………………. RESIDENTE a……………………………..IN VIA……………………………N°…… TEL…………………………………….E-MAIL…………………………………….

ACCONSENTE
ALLA UTILIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DEL PROPRIO FIGLIO

MINORE…………………………………………NATO A………………………….. IL……………………………… AL FINE DI RIPRESE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DI FILMATI E FOTO INERENTI LA MANIFESTAZIONE

“MUSICANTANDOSCUOLA” 2013

E CHE SARANNO UTILIZZATI A FINI GIORNALISTICI E PROMOZIONALI. SI PRECISA CHE IL MINORE NON SARA’ IMPEGNATO IN RIPRESE CHE POSSANO LEDERE LA SUA DIGNITA’ O L’ARMONICO SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITA’ E TURBARE LA SUA PRIVACY.

Autorizzazione dei dati personali in riferimento al D. L. 194/2003 relativa alla tutela della privacy.

Luogo e data
…………………….. Il genitore

                      ....................................

 

Avviso 10 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico

 

OGGETTO: D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. – Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado – Avviso relativo alle prove scritte.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1, del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a Serie speciale – Concorsi) n. 75 del 25 settembre 2012, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado si svolgeranno secondo il calendario allegato.

Dette prove avranno luogo presso istituzioni scolastiche site nei capoluoghi di Regione. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali competenti a gestire la procedura, il 25/01/2013.

La prova scritta avrà la durata di 2 ore e trenta minuti e si articolerà in quattro quesiti a risposta aperta. La prova scritta relativa all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche (A020, A033, A034, A038, A049, A059, A060 e C430), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova successiva di laboratorio, nonché le prove scritte relative all’insegnamento di discipline artistiche (ambito 01: classi A025/A028), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova pratica successiva, avranno la durata di 2 ore e si articoleranno in tre quesiti a risposta aperta.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana e alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Sentenza TAR Lazio 10 gennaio 2013, n. 2446

N. 02446/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08978/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8978 del 2012, proposto da:
XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Laura Palasciano, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

per l’annullamento

– della determinazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 14.9.2012, comunicata con nota del 18.9.2012, prot. GDAP-0331164-2012, con la quale il Capo del Dipartimento dispone il collocamento a riposo per limiti di età del dott. XXXXX, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

– della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 24.9.2012, prot. n. GDAP-0338116-2012, con la quale il Direttore generale, riscontrando la nota del ricorrente del 13.9.2012, ribadisce il contenuto della determinazione in data 14.9.2012, precisando che lo stesso, alla data del 31.12.2011, ha maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente all’art. 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;

per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 9.10.2012, prot. n. GDAP-0358753- 2012, con la quale il Direttore generale, riscontrando la nota del ricorrente del 25.9.2012, conferma la nota del 24.9.2012, prot. n. GDAP-0338116-2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, per quanto possa occorrere, la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8.3.2012, n. 2, e la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione datata 18.7.2012, prot. n. 00018975;

e per la declaratoria del diritto

del ricorrente alla permanenza in servizio fino al limite di età fissato dalle norme attualmente vigenti e cioè sino al compimento di sessantasei anni;

nonché per il risarcimento

dei danni – patrimoniali e non – conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Ciò è stato disposto con provvedimento del 14 settembre 2012, ove si rileva che il dott. XXXXX avrebbe compiuto 65 anni di età il 23 dicembre 2012.

Con l’odierno ricorso, notificato il 2 novembre 2012 e depositato il successivo 5 novembre, il ricorrente ha impugnato tale atto per violazione di legge, anche sub specie di difetto di motivazione, ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento, e formulando altresì domanda di risarcimento danni. L’impugnativa è stata estesa alla circolare n. 2 del 2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato ha costituito fedele applicazione.

Il punto controverso attiene all’interpretazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

A parere dell’amministrazione, tale disposizione non si applica al ricorrente, il quale sostiene invece l’opposto: posto che il dott. XXXXX è nato il 23 dicembre 1947, egli compierà il 66° anno di età solo nel 2013, ciò che, a suo parere, gli consentirebbe di prolungare il rapporto di impiego fino a tale data.

Va peraltro osservato che la disputa si origina dal rilievo dell’amministrazione, altrettanto pacifico in causa, secondo cui il ricorrente, pur non avendo ancora compiuto 65 anni alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011 e comunque entro il 31 dicembre 2011, tuttavia ha maturato nel 2011 i requisiti per accedere alla pensione di anzianità (ora: “pensione anticipata”), ovvero oltre 42 anni di anzianità contributiva.

E’ opinione dell’amministrazione che, in tal caso, la novella legislativa non si applichi, in forza del comma 14 dell’art. 24, secondo cui “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011”.

Questa disposizione, concernente gli effetti temporali del d.l., stabilisce, in altri termini, che la riforma dei trattamenti pensionistici disposta con l’art. 24 abbia effetto solo per coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità.

Nel caso di specie, il ricorrente, a tale data, aveva conseguito il requisito richiesto ai fini della pensione di anzianità, ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia, poiché, come si è detto, egli avrebbe compiuto i 65 anni solo nel 2012.

Pertanto, il Tribunale è chiamato a decidere, in ultima analisi, se la sola circostanza di avere maturato il requisito per addivenire ad uno dei trattamenti in questione (la anzianità) impedisca di valersi della novella, anche con riguardo all’altro trattamento (la vecchiaia), ovvero se detti requisiti debbano valutarsi disgiuntamente.

Bisogna ammettere che la lettera del comma 14 dell’art. 24 si presta ad essere interpretata in entrambi i sensi, e che argomenti decisivi non sono traibili neppure dal comma 3 dell’art. 24, pur richiamato da parte ricorrente.

L’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come è noto, ha ristrutturato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia, ridefinendo in termini restrittivi le condizioni di accesso, ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il citato comma 3, peraltro, precisa che il lavoratore che abbia maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 “consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.

Benché tale disposizione configuri in termini di diritto soggettivo la posizione del lavoratore, il successivo comma 14, come si è visto, reca una previsione relativa agli effetti temporali della riforma, che prescinde del tutto dalla manifestazione di volontà del dipendente in ordine al regime applicabile.

Perciò, la norma di salvaguardia che rende, a domanda, inopponibile al lavoratore l’intera riforma, nel caso indicato dal comma 3, non risolve di per sé il problema oggettivo della applicabilità di quest’ultima, in tutto o in parte, a coloro che invece intendano avvalersene, affrontabile alla luce del comma 14.

Nel primo caso, valgono considerazioni legate alla tutela dell’affidamento, dalle quali il legislatore ordinario non può prescindere nel bilanciamento degli interessi sottesi alla fattispecie; dall’altro, piuttosto, profili di normazione di più ampia discrezionalità, in ordine agli effetti temporali di una vasta riforma di settore, o di parte di essa.

Limitatamente a quest’ultimo aspetto, l’interpretazione accolta dall’amministrazione a fondamento dell’atto impugnato non è priva di plausibilità.

E’ sostenibile, infatti, che nel quadro di un’ampia revisione del regime pensionistico, che tiene insieme pensione di anzianità e pensione di vecchiaia, il legislatore abbia inteso far decorrere congiuntamente i requisiti di accesso all’una e all’altra, con la conseguenza che avere già maturato al 31 dicembre 2011 il diritto ad uno dei trattamenti (nel caso di specie: la anzianità) di per sé sia ritenuto ostativo alla applicabilità della novella, quanto alle condizioni di accesso all’altro (nel caso di specie: la vecchiaia).

Il Tribunale, pur dando atto di ciò, ritiene tuttavia prevalenti gli elementi di interpretazione logico-sistematica di segno opposto.

In primo luogo, bisogna considerare che pensione di anzianità e pensione di vecchiaia, per quanto oggetto di numerosi interventi legislativi che nel corso del tempo ne hanno determinato un avvicinamento (perlomeno nella prospettiva unitaria della riforma del sistema pensionistico), restano pur tuttavia istituti distinti, ispirati a ragioni giustificatrici differenti (il raggiungimento di una certa età per la vecchiaia; il fatto di avere versato i contributi per un certo numero di anni, quanto alla anzianità).

In linea di principio, perciò, non vi sono insuperabili motivi per ritenere che i “requisiti di accesso” regolati dal comma 14 dell’art. 24 sotto il profilo temporale debbano cadere insieme, e non possano viceversa valere disgiuntamente. Ed anzi, quest’ultima appare la conclusione più armonica rispetto alla perdurante distinzione tra tali figure giuridiche: per quanto il ricorrente abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità al 31 dicembre 2011, tuttavia il fatto di non avere, a tale data, raggiunto l’età pensionabile ai fini della vecchiaia gli rende ragionevolmente applicabile, a domanda, il nuovo regime.

In secondo luogo, va tenuto in conto che l’accesso alla pensione di anzianità, salva la normativa speciale che consente all’amministrazione di incentivarlo e comunque di disporlo a certe condizioni (normativa priva di rilievo nel caso di specie), è in linea di principio esercizio di una facoltà, e non già di un obbligo del lavoratore.

Per effetto dell’interpretazione accolta dalla p.a, viceversa, il ricorrente verrebbe collocato a riposo, in ragione del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta, sia pure a titolo di vecchiaia: in via indiretta, una condizione ad esercizio facoltativo determinerebbe l’obbligo del pensionamento.

Ma, più che tale effetto incongruo, assume rilievo, in terzo luogo, la ratio dell’intervento legislativo, che è univocamente indirizzata ad elevare l’età pensionabile ai fini dell’accesso al trattamento di vecchiaia, ritardandolo anche nella prospettiva dell’equilibrio del sistema previdenziale.

In quest’ottica, e salva la necessità di tutelare l’affidamento (cui, come si è visto, si ispira su altro piano la clausola di salvaguardia di cui al comma 3), va preferita l’interpretazione normativa che favorisca il prolungamento del rapporto di impiego, anziché quella opposta, che invece anticipi il pensionamento.

In altri termini, non si vede la ragione per cui il legislatore debba limitare temporalmente l’applicabilità della più elevata età pensionabile, una volta che il lavoratore intenda avvalersene (salvo, come è ovvio, il diverso caso in cui i requisiti di pensionamento fossero già stati raggiunti nel 2011, ovvero, nella sostanza, prima o contestualmente all’entrata in vigore della riforma).

Tali elementi convincono il Tribunale ad aderire all’orientamento finora espresso dal giudice del lavoro (oltre ai provvedimenti cautelari del Tribunale di Roma esibiti dal ricorrente, si veda Trib. S. Maria Capua Vetere, ordinanza del 13 luglio 2012) a favore dell’interpretazione, secondo cui, a domanda, i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia trovino applicazione a coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quelli per la pensione di vecchiaia.

Ne segue l’annullamento dell’atto del 14 settembre 2012, e delle impugnate note del 24 settembre e del 9 ottobre 2012, di conferma di esso, in quanto assunte in violazione dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.

Va altresì annullata la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa univocamente stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

Sono assorbite le altre censure.

Va conseguentemente accertato, come richiesto, e nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, che il ricorrente ha diritto a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni, posto che il ricorrente non ha provato di averne subito alcuno, anche in ragione del fatto che questo Tribunale ha concesso la tutela cautelare, impedendo che il rapporto di lavoro fosse interrotto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Annulla gli atti impugnati del 14 settembre, 24 settembre e 9 ottobre 2012.

Annulla la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

Accerta il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa.

Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 10 gennaio 2013, MIURAOODGOS 0000127 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per La
Provincia di
Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di
Trento
All’Intendente Scolastico per La Scuola
in Lingua Tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per La Scuola
delle Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi della
Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Aosta
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
p.c. Al Gabinetto
Del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca
Sede
p.c. Al Dipartimento per l’Istruzione
Sede
p.c. All’Assessore all’Istruzione e Cultura
Della Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Aosta
p. c. All’Assessore ai Beni Culturali e
Pubblica Istruzione della Regione Sicilia
Palermo
p.c. Ai Presidenti delle Giunte Provinciali
delle Province Autonome di
Bolzano e Trento

Oggetto: Promozione della cultura classica. Bando delle “Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche”, a.s. 2012/2013.

Questa Direzione Generale ha emanato il Bando per la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali delle lingue e delle civiltà classiche, così come previsto dal Regolamento (prot. n. 0006746 del 18 ottobre 2012).
Le Olimpiadi Nazionali avranno luogo a Napoli dal 28 maggio al 31 maggio 2013 e saranno una occasione di crescita culturale per i ragazzi, i docenti e i dirigenti delle Istituzioni scolastiche.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare la massima diffusione dell’evento nel territorio di propria competenza. Si invitano, inoltre, le SS.LL. a seguire le procedure per l’iscrizione dei concorrenti alle Olimpiadi, come specificate nel Bando.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo

———-

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche Seconda edizione Napoli, 28-31 maggio 2013

Bando

Articolo 1 Sede e data

La Direzione Generale per gli Ordinamenti e l’Autonomia Scolastica ha bandito per l’anno scolastico 2011/2012 le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche che si svolgeranno nella città di Napoli dal 28 al 31 maggio 2013.

Articolo 2 Sezioni di gara

Le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche sono articolate in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche.

Le prove delle Olimpiadi consistono:

  • Per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia greca accompagnato da un commento strutturato;
  • Per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia latina accompagnato da un commento strutturato;
  • Per la sezione Civiltà Classiche in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.

Articolo 3
Scelta della sezione di gara

All’atto dell’iscrizione alle Olimpiadi Nazionali i concorrenti devono indicare la sezione per la quale intendono gareggiare. La scelta è libera e non vincolata alla tipologia del certamen in virtù del quale hanno acquisito il diritto a partecipare alle Olimpiadi Nazionali.

Articolo 4 Concorrenti

L’iscrizione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli studenti degli ultimi due anni dei Licei, iscritti nella scuole italiane e nelle scuole italiane all’estero, vincitori nei certamina censiti e selezionati dai Comitati Olimpici costituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali.

Pertanto saranno ammessi alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche:

  • –  I primi tre classificati di certamina nazionali o internazionali disputati nell’as. 2012/2013;
  • –  I vincitori dei certamina, non nazionali o internazionali, censiti e selezionati dai Comitati Olimpici Regionali;
  • –  I primi 3 classificati di uno o al massimo due certamina, individuati a discrezione di ciascun Comitato Olimpico Regionale, sulla base della qualità scientifica della competizione stessa.

    Articolo 5
    Iscrizioni alle Olimpiadi nazionali

    I soggetti promotori dei certamina devono far pervenire al referente regionale dei Comitati Olimpici presso gli Uffici Scolastici Regionali, entro e non oltre 30 aprile 2013, i nominativi degli studenti, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle Olimpiadi nazionali, così come previsto dall’art. 4, compilando la scheda di iscrizione allegata al bando medesimo.

    Articolo 6
    Impegni dei Comitati olimpici regionali

    I referenti dei Comitati Olimpici Regionali, presso gli Uffici Scolastici Regionali, dovranno registrare, entro e non oltre il 30 aprile 2013, i nominativi degli studenti candidati alle Olimpiadi nazionali, come indicato dall’art.4, utilizzando l’apposita area riservata sul sito http://www.olimpiadiclassiche.it.

    Ciascun referente riceverà entro il mese di febbraio la password per accedere all’area riservata.

    Articolo 7
    Compito del dirigente scolastico

    L’iscrizione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche è gratuita.

    Le domande di iscrizione dei candidati alle Olimpiadi nazionali, in possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 4, devono essere vistate dal Dirigente Scolastico prima di essere inviate ai referenti dei Comitati Olimpici Regionali del territorio di riferimento.

    Articolo 8
    Durata e luogo della prova

    Ciascuna prova avrà la durata di cinque ore e si svolgerà presso il Convitto Vittorio Emanuele di Napoli. I concorrenti dovranno presentarsi alla sede della gara entro e non oltre le ore 9.00 del 29 maggio 2013. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l’immediata esclusione dalle Olimpiadi.

Articolo 9 Premi

I premi sono assegnati ai primi tre classificati per ciascuna sezione di gara. In particolare:

1° premio:medaglia d’oro e assegno di 1.000 € 2° premio:medaglia d’argento e assegno di 750 € 3° premio:medaglia di bronzo e assegno di 500 € 4° premio:diploma di merito e libro d’arte
5° premio:diploma di merito e libro d’arte

Ai vincitori di ogni sezione è offerta la possibilità di compiere un’esperienza significativa in un centro o in una struttura prestigiosa e riconosciuta nel campo della ricerca e della promozione della cultura classica.

Sono altresì attribuite, a discrezione del Comitato Olimpico di Valutazione, eventuali segnalazioni di merito.

Articolo 10
Scelta e valutazione delle prove

La scelta delle prove e le procedure di valutazione sono dettate dall’ art.8 del Regolamento.

Articolo 11 Aspetti organizzativi

L’accreditamento dei concorrenti deve essere effettuato il 28 maggio, a partire dalle ore 16.00 e non oltre le ore 20.00 presso la struttura alberghiera dove saranno ospitati i concorrenti. Ciascun concorrente deve essere munito di documento di riconoscimento.

Il pomeriggio del 29 maggio (conclusa la prova) e il giorno 30 gli studenti saranno impegnati in attività culturali come da programma che sarà diffuso nel mese di maggio.

Articolo 12 Premiazione

La Cerimonia di premiazione avverrà la mattina del 31 maggio e sarà accompagnata da un evento culturale dedicato alla cultura classica.

I concorrenti assumono l’impegno di essere presenti alla cerimonia di premiazione. L’eventuale assenza deve essere motivata.

Articolo 13 Attestato di partecipazione

A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato.

Articolo 14 Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di viaggio e di soggiorno degli studenti partecipanti sono a carico dell’Amministrazione Centrale, come previsto dal Regolamento.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli accompagnatori non sono a carico dell’Amministrazione.

Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o degli accompagnatori, se minorenni, intendendosi comunque esonerato da ogni responsabilità di vigilanza sia il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica sia il Comitato Tecnico Operativo Nazionale.

Articolo 15 Impegno dei candidati

Con la presentazione della domanda di iscrizione, lo studente accetta incondizionatamente tutte le norme del Regolamento e del presente Bando.

Prot. n 0000136, 10 gennaio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo

————

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche

 

Seconda  edizione Napoli, 28-31 maggio 2013

 

Scheda di iscrizione

 

Denominazione e indirizzo scuola

………………………………………………………………..……………………………..………………………

via ……………………………………………………………………………………………….………. n° .…………

cap. ……………..…..Città …………………………………………………………………………………………

tel. centralino …………………………….. tel. Presidenza ……………………………. fax ………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..

La/lo studente ………………………………………………………………………………………………….

 

nata/o a ………………………………………………………………… il ………………………………………………..

 

frequentante la classe ………… sezione …………… del Liceo …………………………………………………………………

 

recapiti dello studente : tel.                              , e-mail

 

classificato al  1°  2°   3°  nel Certamen………………………………….

 

disputato a ……………………il   ………………………………………………………

 

c h i e d e

di partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che si terranno a Napoli  dal 28 al 31  maggio 2013,  per la sezione di:

  •  Lingua Greca, traduzione di un passo di   prosa o  di  poesia, accompagnato da un commento strutturato;
  •  Lingua Latina, traduzione di un passo di   prosa o  di    poesia, accompagnato da un commento strutturato;
  •  Civiltà Classiche, interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o  greco-latina.

 

d i c h i a r a

   di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del  bando per l’anno  scolastico 2012/2013;

 

di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento (Prot. n. 0006746 del 18 ottobre 2012) e del Bando ( prot. 000136 del 10 gennaio 2013);

di prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali, ai sensi dell’art.13, d.lgs n 196/2003, per tutte le attività e le iniziative  inerenti le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, seconda edizione 2013, e per il programma di  Valorizzazione delle eccellenze (Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262).

 

…………………………………………

……………………………..……………

(firma del genitore – per studente minorenne)

(firma della/lo studente)

 

 

 

 

Visto: Il responsabile del Certamen

………………………………………

(firma)

 

 

Visto: Il Dirigente Scolastico

………………………………………

(timbro e firma)

 

Eventuale docente accompagnatore  ……………………………………….  …….……………………..

(nome e cognome)

(firma)

………………………………………

 

 

……………………………..,lì   ……………………………..

Nota 10 gennaio 2013, Prot. n .171

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

– Uff. V –

 

AI  DIRETTORI  GENERALI DEGLI  UFFICI  SCOLASTICI  REGIONALI

 LORO  SEDI

e, p.c.    All’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro

SEDE

 

Oggetto: Posizioni economiche personale ata – NUOVE GRADUATORIE con effetto da a.s. 2013/2014 – indizione procedure – presentazione domande –

 

Premessa

I DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTA SONO DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI CHE ENTRO IL 13 DICEMBRE 2012 HANNO RICHIESTO, TRAMITE SIDI, LA FORMULAZIONE DI NUOVE GRADUATORIE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI IN OGGETTO.

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Si fa seguito alla nota prot. n. 8887 del 23 novembre 2012 con la quale le SS.LL. sono state invitate ad inoltrare, tramite le apposite funzioni SIDI, l’eventuale richiesta per la formulazione delle graduatorie per il conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA.

Detti benefici economici sono stati disciplinati, come noto, dagli Accordi sottoscritti il 20 ottobre 2008 ed il 12 marzo 2009, rispettivamente per la prima e per la seconda posizione economica e, da ultimo, con l’ipotesi di Accordo del 12 maggio 2011, con la quale sono rese a carattere permanente le disposizioni per procedere annualmente, qualora necessario, alla formulazione delle nuove graduatorie.

Le nuove graduatorie si rendono necessarie qualora le preesistenti siano esaurite ovvero in via di esaurimento.

Sono da considerare in via di esaurimento quelle nelle quali il numero di aspiranti ancora in attesa di nomina risulta inferiore alle posizioni economiche che, presumibilmente, si renderanno disponibili nel successivo triennio.

Si pone in evidenza, in proposito, che per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 9, della ipotesi di Accordo, per poter utilizzare la nuova graduatoria è necessario che la preesistente sia esaurita e, quindi, che si concretizzi la condizione per la quale a tutti gli aspiranti sia stato offerto il conferimento del beneficio economico. In definitiva, si ribadisce che le nuove graduatorie possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo aspirante ancora inserito nelle graduatorie preesistenti sia stato nominato ovvero sia stato comunque convocato per la nomina.

Qualora non avessero già provveduto, le SS.LL. avranno cura di indire, entro il 14 p.v. e secondo la calendarizzazione e le modalità già riportate nella succitata nota prot. n. 8887 del  23 novembre 2012, le nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire per surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1° settembre 2013.

Come già anticipato si precisa, inoltre, che le relative domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero.

            Non devono essere prese in alcuna considerazione le istanze presentate dagli interessati su moduli cartacei.

Le istanze in parola devono essere inoltrate esclusivamente nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2013, entro le ore 14.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite non devono presentare alcuna istanza. I predetti hanno, infatti, titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione nelle preesistenti graduatorie.

Di seguito si riporta la calendarizzazione da osservare per le procedure concorsuali in argomento:

 

Entro il 6 febbraio 2013 il personale interessato presenta la domanda tramite le istanze on-line. Al termine dell’acquisizione delle domande, le medesime sono prese in carico al sistema SIDI, a disposizione delle Segreterie scolastiche e degli Uffici scolastici degli Ambiti territoriali.

Il mese di marzo è riservato alla valutazione delle istanze e alle regolarizzazioni di vario genere.

 

a) disposizioni relative alla prima posizione economica:

dall’  8 aprile: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie

entro il 18 aprile: esame dei reclami;

dal 19 aprile: rilascio prenotazione graduatorie definitive.

 

b) disposizioni relative alla seconda posizione economica:

entro il 10 aprile: consegna file per la prova selettiva;

entro il 6 maggio: ricezione file con punteggio prova selettiva;

entro il 15 maggio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie;

entro il 24 maggio: esame dei reclami;

dal 10 giugno: rilascio prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione;

a decorrere dal 17 giugno: avvio formazione, da concludere entro il corrente anno scolastico.

In merito alla scansione temporale riportata, si rappresenta l’esigenza del rispetto delle scadenze in quanto, come già avvenuto in prima applicazione, sia per la prima che per la seconda posizione, l’individuazione dei beneficiari consente ai Dirigenti scolastici di poter utilizzare il personale in funzione del nuovo requisito professionale. Da tale condizione discende anche che la decorrenza economica a favore degli interessati può essere anticipata alla data di inizio effettivo della attribuzione delle maggiori competenze.

L’osservanza dei termini consente, altresì, di evitare l’effetto negativo del trasferimento in altra provincia, a fronte della mancata conclusione della procedura concorsuale. In proposito, si rappresenta l’esigenza che per il personale confluito per mobilità in altra provincia, sia formulata apposita, tempestiva comunicazione all’Ufficio dell’Ambito territoriale della provincia di destinazione, per il consequenziale adeguamento della partita stipendiale, a cura del competente Ufficio del MEF della nuova provincia di titolarità.

 

Allegati disponibili esclusivamente on-line

All’atto della predisposizione della domanda on-line sono resi disponibili i modelli e gli allegati di seguito indicati, congiuntamente alle istruzioni operative, necessarie per la compilazione della domanda:

  • “Allegato 1” – modulo domanda per la prima posizione economica;
  • “Tabella 1” di valutazione dei titoli per la prima posizione economica;
  • “Allegato 2” – modulo domanda per la seconda posizione economica;
  • “Tabella 2AA” – di valutazione dei titoli per la seconda posizione economica – profilo professionale assistente amministrativo;
  • “Tabella 2AT” – di valutazione dei titoli per la seconda posizione economica – profilo professionale assistente tecnico;
  • Ipotesi di Accordo nazionale, sottoscritto il 12 maggio 2011;

 

Disponibilità

Le graduatorie per le posizioni economiche sono finalizzate alle nomine per surroga, in sostituzione del personale già titolare del beneficio. La surroga viene operata a fronte delle cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo nonché per effetto dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale. Il passaggio in altro profilo professionale della medesima area contrattuale non concretizza disponibilità surrogabile in quanto l’originario titolare della posizione economica mantiene il beneficio economico. Sono, altresì, da considerare surrogabili le disponibilità conseguenti all’acquisizione della seconda posizione da parte del personale già beneficiario della prima.

Resta inteso che eventuali disponibilità della seconda posizione, non assegnate in prima applicazione neanche per compensazione, costituiscono quota parte da considerare cumulativamente, sia per il computo del personale da avviare a formazione sia per il contingente complessivo delle posizioni economiche da attribuire dal 1° settembre 2013.

In occasione delle ripartizioni delle disponibilità si rappresenta la necessità, ove possibile, di ricolmare a mezzo di eventuali compensazioni le posizioni economiche utilizzate a favore di altri profili professionali, a causa della mancanza di aspiranti nelle rispettive graduatorie.

 

Qualificazione Superiore Avanzata

Come previsto dagli Accordi 2008 e 2009 ai percorsi formativi deve essere avviato il 105% del personale rispetto alle disponibilità. Di conseguenza, tale contingente deve essere rapportato, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, dell’ipotesi di Accordo, al numero complessivo delle disponibilità relative al triennio successivo. Il personale da destinare a formazione nelle province interessate alla riattivazione di nuove procedure concorsuali deve, pertanto, essere pari al 105% delle consistenze indicate negli allegati 1 e 2 alla succitata nota prot. n. 8887 del 23 novembre scorso.

Al fine di contemperare esigenze connesse a criteri di economicità e di speditezza delle procedure, il 16 maggio 2011 è stata sottoscritta l’Intesa, tra MIUR ed Organizzazioni sindacali, con la quale viene disciplinata l’attivazione di corsi di Qualificazione Superiore Avanzata. Tale formazione viene resa fungibile con quella necessaria per accedere alle posizioni economiche in argomento. La positiva frequenza del corso costituisce, infatti, credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche.

Si evidenzia, in particolare, che tale configurazione, integrando la preesistente disciplina degli Accordi 2008 e 2009, consente di poter estendere la formazione anche al personale collocato oltre la succitata soglia del 105%, rendendo più agevole il meccanismo di attribuzione del beneficio e consentendo più ampie economie di gestione. Tale meccanismo permette, quindi, di pervenire, secondo cadenze temporali funzionalmente predeterminate, alla nomina di tutti gli aspiranti collocati in graduatoria, ottimizzando, di conseguenza, le varie fasi concernenti l’allestimento e la gestione delle procedure concorsuali.

 

Aspiranti depennati dalle precedenti graduatorie ovvero che abbiano rinunciato alla nomina

Come innanzi specificato, le nuove graduatorie possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo aspirante inserito nelle preesistenti graduatorie sia stato nominato o, comunque, gli sia stato offerto il conferimento della posizione economica.

Gli inseriti nelle graduatorie formulate ai sensi degli Accordi 2008 e 2009 non devono, quindi, presentare alcuna domanda in quanto hanno diritto ad essere nominati con precedenza, per effetto dell’inserimento nella preesistente graduatoria. Le domande, al contrario, devono essere inoltrate da coloro i quali abbiano eventualmente rinunciato al precedente conferimento di una posizione economica ovvero siano stati depennati dalla graduatoria.

 

Prove selettive per la seconda posizione

A tempo debito saranno fornite apposite indicazioni operative per lo svolgimento delle prove selettive inerenti la seconda posizione economica.

Nel precisare, infine, che alla presente nota viene allegato l’elenco, distinto per la prima e per la seconda posizione economica, delle provincie e dei profili professionali per i quali è stata richiesta la riattivazione delle procedure concorsuali e le tabelle di valutazione dei titoli sia per la prima che per la seconda posizione economica, si resta a disposizione delle SS.LL e degli Uffici degli Ambiti territoriali, per le ulteriori indicazioni, eventualmente ritenute necessarie.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Luciano Chiappetta

 

Nota 10 gennaio 2013, Prot. n .171 – Allegati

Avviso 10 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Avviso 10 gennaio 2013

Oggetto: Concorso personale docente . – D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. – Prove preselettive – Visualizzazione delle prove sostenute.

A parziale rettifica di quanto comunicato con l’avviso del 27 novembre u.s. si rende noto che dal giorno 16 gennaio 2013 tutti i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva potranno visualizzare la prova sostenuta accedendo al sistema Presentazione On Line delle Istanze (Polis) al seguente link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/ con le credenziali già in uso.

Si ricorda che i candidati non registrati su Polis che hanno comunque sostenuto la prova preselettiva, in virtù di provvedimento giurisdizionale cautelare, per poter visualizzare la prova preselettiva devono aver proceduto necessariamente ad effettuare, in tempo utile, la registrazione su POLIS al seguente link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/, come già chiarito nell’avviso del 27 novembre 2012. inserire il testo

09/01/2013 – Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012

Circolare n. 199 del 8 gennaio 2013
Linee Guida Parte II
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