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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 

Disposizioni in materia di modalitaà ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (21A06102)

(GU Serie Generale n.244 del 12-10-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell’art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l’art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto altresi’, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

Considerato che l’estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia’ adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresi’, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attivita’ connesse allo sviluppo delle attivita’ produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacita’;

Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalita’ di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attivita’ produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalita’ ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1 Misure in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalita’ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ quella svolta in presenza.

2. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorita’.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513

Nota 22 settembre 2021, AOODPIT 1407

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Certificazioni verdi rilasciate dalla Repubblica di San Marino – applicazione del de- creto legge 6 agosto 2021, n. 111.

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. (21G00136)

(GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 224 del 18 settembre 2021). (21A05687)

(GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 16 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117)

(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

Nota 16 settembre 2021, AOODPIT 1353

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Oggeto: Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. Modello.

Piattaforma nazionale per il controllo del green pass

Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953
Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

Video

Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass. Grazie alla collaborazione fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, da lunedì 13 settembre, con l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici.

La piattaforma sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, già noto ai dirigenti. Il controllo avverrà in pochi passaggi. Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l’elenco dei pass attivi e non attivi. 

I passaggi per il funzionamento del controllo sono stati spiegati oggi ai dirigenti con una nota esplicativa inviata alle scuole insieme ad un sintetico manuale d’uso e a un video che illustra le funzionalità della piattaforma. 

Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in un’unica schermata. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo. 

È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni. 

Nota 13 settembre 2021, AOODGCASIS 2757

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
E, p.c. Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli UU.SS.RR SEDE

OGGETTO: COVID-19/attivazione applicativo SIDI per la rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole.

Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134)

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza, in vista dell’imminente inizio delle attivita’ didattiche dell’anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalita’ di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’, estendendo in tali ambiti l’obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all’obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). –
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita’ di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore). –
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalita’ a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). –
1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresi’ a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all’articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attivita’ lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita’ di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita’ definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonche’ ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all’articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 10.
5. L’accesso alle strutture di cui all’articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ sanzionato ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo.».

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bianchi, Ministro dell’istruzione
Messa, Ministro dell’universita’ e della ricerca Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A05414)

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Emergenza COVID-19 in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di giovedì 9 settembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

1. Scuola

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

2. Università

A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

3.  Salute

Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A chi si applica 
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Esenzioni

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL

Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)


CS N°41/2021 – Covid-19: le indicazioni di prevenzione per la riapertura delle scuole e una rete di “scuole sentinella” per sorvegliare l’epidemia

ISS, 1 settembre 2021

Un documento strategico per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 e un piano di monitoraggio per controllare la circolazione del virus negli istituti, sono stati messi a punto per tutelare lo svolgimento della didattica in presenza.

Il documento strategico, diretto a tutte le scuole declina le misure di prevenzione per l’imminente anno scolastico come il distanziamento di almeno un metro fra i banchi, l’uso delle mascherine chirurgiche, sopra i sei anni, anche da seduti, la necessità di un frequente ricambio d’aria.

Queste sono solo alcune delle principali raccomandazioni indirizzate alle scuole che si trovano nel Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19.

Queste misure sono state definite dagli esperti per limitare le occasioni di contagio anche in base ai futuri scenari epidemiologici che si potrebbero configurare nel corso dell’anno scolastico. Anche in zona bianca restano le raccomandazioni su distanziamento, obbligatorietà delle mascherine chirurgiche in caso di impossibilità a mantenere la distanza di almeno un metro tra i banchi e sanificazione.

Inoltre, le attività extracurriculari sono consentite in zona bianca, mentre le stesse devono essere limitate nelle Regioni gialle, arancioni o rosse.

Il documento fa anche il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica. Gli studi scientifici dimostrano anche come il personale scolastico non sia risultato più a rischio di sviluppare, rispetto ad altre professioni, l’infezione da Covid-19.

Accanto al documento strategico è stato inoltre preparato, in stretta collaborazione con le Regioni e con esperti del settore, un Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di sorvegliare, attraverso una “rete di scuole sentinella” la diffusione del virus in ambito scolastico anche in soggetti asintomatici.

Il piano prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale. Le “scuole sentinella” saranno indicate dalle autorità sanitarie regionali in collaborazione con gli uffici scolastici.

La campagna coinvolgerà almeno 55mila alunni ogni 15 giorni e sarà supportata dalla Struttura Commissariale nella sua implementazione.

La scelta dei test molecolari su campione salivare è stata effettuata poiché questi offrono un’alta precisione del risultato e garantiscono il vantaggio della facilità della raccolta del campione.

In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle Asl competenti o dal personale della struttura commissariale.

Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione.

Il prelievo potrà essere effettuato in modo autonomo dalla famiglia e il test consegnato in punti di raccolta. Questo permette anche la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si seguiranno le indicazioni dei Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute.

Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Roma, 31 agosto 2021

Parere Garante Privacy 31 agosto 2021, n. 9694010

Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – 31 agosto 2021

Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1260

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Alle Organizzazioni sindacali Area e comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti.

Nota 24 agosto 2021, AOODPPR 907

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche ed educative LORO E-MAIL
e, p.c. Ai Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali per il tramite della istituzione scolastica
Alle OO.SS. LORO E-MAIL

Oggetto: Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche