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Legge 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)

(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 17 luglio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100)

(GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 26)

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.


Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052)

(Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)

(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:
– alla pagina 111, all’articolo 112:
nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
al comma 1, primo periodo, le parole: «nonche’ i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse;
– alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziche’: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, …», leggasi: «… del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ….»;
– alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziche’: «… del medesimo articolo 250, possono essere applicati…», leggasi: «… del medesimo articolo 247, possono essere applicati…».


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)

(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)

La data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, deve intendersi «19 maggio 2020» anziche’ «18 maggio 2020».


da Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilita’ di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalita’ di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita’ produttive in condizioni di salubrita’ e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative l’INAIL e’ autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi,  di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta’ non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Titolo VIII
Misure di settore

Capo VIII
Misure in materia di istruzione

Art. 230 Incremento posti concorsi banditi

  1.  Il numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale straordinaria di cui all’articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre 2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli effetti, anche successivamente all’anno  scolastico  2022/2023,  sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

  2.  Il numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e’  incrementato  complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il  limite  annuale  di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20  dicembre  2019,  n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori  possono  essere  disposte, per le regioni e classi di concorso  per  cui  e’  stata  bandita  la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di  formazione,  del  Ministero  dell’istruzione,  21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  aprile 2020, n. 34, di  cui  sono  fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo,  pari  a  4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai  sensi  dell’articolo 265.

Art. 231 Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell’anno scolastico 2020/2021

  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell’attivita’  scolastica  in condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e’ incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti finalita’:

  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a distanza  e  per  l’assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica,  di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

  b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per l’igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche’  di  ogni   altro materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con disabilita’, disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni educativi speciali;

  d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e  a dotare le scuole e gli studenti  degli  strumenti  necessari  per  la fruizione di  modalita’  didattiche  compatibili  con  la  situazione emergenziale nonche’ a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici innovativi;

  f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la  loro  dotazione allo svolgimento dell’attivita’ didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria e sanificazione, nonche’ interventi di realizzazione,  adeguamento  e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti didattici    innovativi,    di    sistemi    di    sorveglianza     e dell’infrastruttura informatica.

  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali destinatarie  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite  del  10  per cento delle stesse e nel rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal comma 5.

  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione  sulla base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito monitoraggio,  il  Ministero  dell’istruzione  dispone  un  piano  di redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del  Bilancio  dello  stato per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ed  assegnate  ,  in  favore  delle istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia’ realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento degli stessi  e  comunicano  al  Ministero  dell’istruzione,  con  le modalita’ dallo stesso stabilite, la necessita’ di ulteriori  risorse per le medesime finalita’ previste al comma 2. Tali risorse  dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa vigente e la possibilita’ di utilizzare, ove necessario,  dispositivi di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale scolastico  durante  le   attivita’   in   presenza,   il   Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita’ di personale coinvolti.

  7. Per le finalita’ di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23 milioni  nel  2020  sui  pertinenti  capitoli  del   fondo   per   il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

  8. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad  anticipare  alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

  9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni scolastiche  ed   educative   statali   l’ammontare   delle   risorse finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l’obiettivo  di accelerare l’avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione degli interventi.

  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui al presente articolo in relazione alle finalita’ in esso stabilite.

  11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione  coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk Amministrativo  –  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e  alla rendicontazione delle risorse.

  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni  di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 232 Edilizia scolastica

  1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, n.  128,  e’  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   “Eventuali successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia scolastica, ivi comprese  l’assegnazione  delle  eventuali  economie, sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  qualora restino invariati le modalita’ di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione  gia’  autorizzati  a  favore  delle  singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.

  2. In considerazione  dell’attuale  fase  emergenziale  e’  ammessa l’anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge  12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2013, n. 128,  nell’ambito  della  programmazione  triennale nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia’ autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24 dicembre 2003, n. 350.

  3. All’articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  a)  dopo  la   parola   “vincolate”   e’   aggiunta   la   seguente “prioritariamente”;

  b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le  seguenti  “e al completamento”.

  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

  5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di  edilizia durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita’ didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per l’assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell’istruzione  indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma simultanea e in modalita’ sincrona, anche in  via  telematica,  e  si conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  da parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e’ da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione motivata   di   conclusione   della    conferenza,    il    Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e  dei  provvedimenti di propria competenza.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell’istruzione  deve ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche amministrazioni centrali.

  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di edilizia scolastica, nonche’ per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le emergenze di cui al Fondo unico  per  l’edilizia  scolastica  di  cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, e’ incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.

  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi dell’articolo 265.

 Art. 233 Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni

  1. Il fondo di cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e’ incrementato, per l’anno 2020, di  15  milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla  diffusione del Covid-19.

  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita’ nell’erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma 1, solo per  l’anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi restando i criteri previsti dall’articolo 12 del decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  anche  nelle  more  dell’adozione  del  Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo  8  del predetto decreto legislativo. Si  prescinde  dall’intesa  qualora  la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e’ erogato un contributo complessivo di 65  milioni  di  euro  nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell’istruzione il  predetto  contributo  e’  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta’  compresa tra zero  e  sei  anni  di  eta’.  Gli  uffici  scolastici  regionali provvedono al successivo riparto in favore dei  servizi  educativi  e delle  istituzioni  scolastiche  dell’infanzia  non  statali  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  in proporzione  al  numero  di  bambini  iscritti  nell’anno  scolastico 2019/2020.

  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge  10 marzo 2000, n. 62, e’ erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico  in  relazione alla  riduzione  o  al  mancato  versamento  delle  rette   o   delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino  ai sedici anni di eta’, determinato dalla sospensione   dei  servizi  in presenza  a  seguito  delle  misure  adottate  per   contrastare   la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione  il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici  regionali in proporzione al numero degli alunni fino  a  sedici  anni  iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo  riparto  in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e  secondarie in proporzione al numero  di  alunni  fino  a  sedici  anni  di  eta’ iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.

  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150  milioni  di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 234 Misure per il sistema  informativo  per  il  supporto  all’istruzione scolastica

  1. Al fine di realizzare un sistema informativo  integrato  per  il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione  scolastica,  per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi  multidimensionale  dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per  il personale scolastico, nonche’ per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche  attraverso  le  tecnologie dell’intelligenza artificiale e  per  la  didattica  a  distanza,  e’ autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l’anno  2020.  Gli interventi  di   cui   al   periodo   precedente   riguardano   anche l’organizzazione e  il  funzionamento  delle  strutture  ministeriali centrali  e  periferiche.  Il  Ministero  dell’istruzione  affida  la realizzazione  del  sistema  informativo   alla   societa’   di   cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere sulle risorse del Programma operativo  nazionale  «Per  la  scuola  – competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito  al  periodo  di programmazione 2014/2020 a titolarita’ del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952  del  17 dicembre  2014,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   stessa programmazione.

Art. 235 Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il  Ministero dell’istruzione

  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato  di  previsione del Ministero  dell’istruzione  e’  istituito  un  fondo,  denominato “Fondo  per   l’emergenza   epidemiologica da   COVID-19”,   con   lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel  2021.  Il  fondo  e’  ripartito   con   decreto   del   Ministro dell’istruzione di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze,  con  l’unico  vincolo  della  destinazione  a   misure   di contenimento del  rischio  epidemiologico  da  realizzare  presso  le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi  programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai   sensi dell’articolo 265.

Capo XII
Accelerazioni concorsi

Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilita’ del lavoro  pubblico  e  di lavoro agile

  1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’azione  amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al graduale riavvio delle attivita’  produttive  e  commerciali.  A  tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione  dei servizi  attraverso   la   flessibilita’   dell’orario   di   lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali  e  non  in  presenza  con  l’utenza.  Ulteriori   modalita’ organizzative possono essere individuate con uno o piu’  decreti  del Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle competenti autorita’.

  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo e’ valutata  ai fini della performance.

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di  pubbliche amministrazioni,  comunque  denominati,  e’  consentita  nei   limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita’ sanitarie  locali per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando l’obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l’utilizzo  dei dispositivi di protezione individuali.

Legge 14 luglio 2020, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)

(GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 luglio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
  6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
  7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
  13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2.
Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è appli- cata nella misura massima.
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.
Disposizioni finali

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, stru- mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute
LAMORGESE, Ministro dell’interno
BONAFEDE, Ministro della giustizia
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Legge 2 luglio 2020, n. 72

Legge 2 luglio 2020, n. 72 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090)

(GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 luglio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 

Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020, n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2». (20A03643)

(GU n.171 del 9-7-2020)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT

1. In considerazione della necessita’ di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche’ dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanita’ pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualita’ di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalita’ individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche’ nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Per l’esclusivo svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, basata sull’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un’apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unita’ economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o piu’ campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di eta’, genere e settore di attivita’ economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 3-bis. Nell’ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attivita’ svolte dall’ISTAT ai sensi del presente decreto.
4. L’ISTAT trasmette, con modalita’ sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche’ degli esercenti la responsabilita’ genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’eta’ rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalita’ sicure, le utenze di telefonia dei clienti che rientrano nei campioni o che esercitano la responsabilita’ genitoriale o sono tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.
5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l’adesione all’indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalita’ sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinche’ li informino dell’indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilita’ dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalita’ di cui al presente articolo, nonche’ indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili nei siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell’ISTAT.
6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano, con modalita’ sicure, all’interessato i risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati e’ effettuato per esclusive finalita’ di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica e’ il Ministero della salute e l’accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalita’ di ricerca, e’ consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalita’ di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalita’ scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente dell’ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell’articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono trattare i dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1 per finalita’ di ricerca scientifica.
8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell’indagine, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche’ dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalita’ di analisi e programmazione nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalita’ che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati e’ autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
9. Ai fini dello svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, nonche’ quelli presenti nell’anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita’ di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalita’ statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l’ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalita’ individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.
12. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalita’ di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonche’ ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.
13. In ragione dell’urgenza e fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attivita’ di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita’ descritte dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Per le finalita’ di cui al presente articolo, l’ISTAT, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro per l’anno 2020, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT. Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l’attivita’ svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e’ autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche e’ autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 1 bis Modifiche all’articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All’articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei unita’» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unita’»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 230.980 per l’anno 2020 e di euro 346.470 per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l’anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonche’ per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita’ di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita’ operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l’anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonche’ per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita’ di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita’ operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 19 giugno 2020, n. 59

Legge 19 giugno 2020, n. 59 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00085)

(GU Serie Generale n.154 del 19-06-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 giugno 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26 

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.». (20A03311)

(GU n.154 del 19-6-2020)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))

((Art. 1-bis Modalita’ di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi’, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi’, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e’ rinviato alle ore 9 del martedi’, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche’ di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.

6. E’ fatta salva per ciascuna regione la possibilita’ di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))

((Art. 1-ter Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita’ operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

Art. 2 Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 6 giugno 2020, n. 41

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00059)

(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE


Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(20G00042)

(GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

Legge 22 maggio 2020, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057)

(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02843)

(GU n.132 del 23-5-2020)


Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Legge 24 aprile 2020, n. 27

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 110 del 29 aprile 2020). (20A02626)

(GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 19)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (20G00045)

(GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 aprile 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

(GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00044)

(GU Serie Generale n.103 del 20-04-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;
Considerata la necessita’ di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia’ indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni gia’ compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Art. 2
Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 94 dell’8 aprile 2020 – Edizione straordinaria). (20A02159)

(GU Serie Generale n.95 del 09-04-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, all’articolo 12, comma 1, anziche’: «… i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, …», leggasi: «… i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, …».

Testo Unico COVID-19 (31.3.2020)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

A cura del Servizio del contenzioso Ufficio del Vice Capo del Dipartimento

Aggiornato al 24.03.2020


vd: Emergenza epidemiologica da COVID-19

Legge 5 marzo 2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028)

(GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

Legge 5 marzo 2020, n. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca. (20G00027)

(GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca. (20G00004)

(GU Serie Generale n.6 del 09-01-2020)

Legge 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (20G00021)

(GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020 – Suppl. Ordinario n. 10)