Archivi categoria: DdL XVI Legislatura

Disegno di Legge (7a Camera, 10.10.12)

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro).

TESTO UNIFICATO ELABORATO IN SEDE LEGISLATIVA

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA IL 10 OTTOBRE 2012

Capo I.

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.

(L’autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione.
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
   a) il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
   b) il dialogo costante tra l’espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
   c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
   a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
   b) il dirigente scolastico, di cui all’articolo 5, con funzioni di gestione;
   c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all’articolo 6;
   d) il nucleo di autovalutazione di cui all’articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.

(Consiglio dell’autonomia).

1. Il consiglio dell’autonomia ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:
   a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
   b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
   c) adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
   d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
   e) approva il conto consuntivo;
   f) delibera il regolamento di istituto;
   g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8;
   h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all’articolo 10;
   i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all’articolo 9.

2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio dell’autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente.
5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell’autonomia, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.

(Composizione del Consiglio dell’autonomia).

1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell’autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell’autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.

Art. 5.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
1-bis. Al comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell’autonomia e del Consiglio dei docenti».

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l’attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
2. La la progettazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
3. L’attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.
5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

Art. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9.

(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle attività realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all’articolo 1 comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all’Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.

(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all’articolo 11 della presente legge.
2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II.

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.

(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell’INVALSI.
2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell’organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l’infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
   a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
   b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
   c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
   d) educazione permanente;
   e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
   f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

Art. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 12.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all’articolo 11 della presente legge.

Art. 12-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l’Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 5 e 6.
1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1-ter. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Art. 14.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Disegno di Legge (5.4.12)

Disegno di legge

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Capo I
Disposizioni generali

Capo II
Tipologie contrattuali

Capo III
Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Sezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Sezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi
Sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Capo IV
Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori
anziani

Sezione I – Ammortizzatori sociali
Sezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoro
Sezione III – Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazione

Capo V
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Capo VI
Politiche attive e servizi per l’impiego

Capo VII
Apprendimento permanente

Capo VIII
Copertura finanziaria

Disegno di Legge (Senato, 30.11.11)

XVI SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di Legge 1693

 

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2011,

ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Asciutti, Pittoni, Vita, Barelli, Rusconi, Bevilacqua, Ceruti, De Eccher, Vittoria Franco, De Feo, Mariapia Garavaglia, Firrarello, Marcucci, Poli Bortone, Anna Maria Serafini, Giancarlo Serafini, Veronesi, Valditara e Zavoli:

 

Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale

 

Art. 1.

(Validità dei titoli)

 

1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L 4, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza e dall’Accademia nazionale di arte drammatica.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.

5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.

6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

Art. 2.

(Istituzione del CNSAC)

 

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1.

2. Il CNSAC:

a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui:

1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;

2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1;

b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;

d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1;

e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza.

4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Art. 3.

(Modifica dell’organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in un’unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».

 

Art. 4.

(Formazione dei docenti)

 

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

 

Art. 5.

(Talenti precoci)

 

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza.

 

Art. 6.

(Accademia nazionale di Santa Cecilia)

 

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili.

 

Art. 7.

(Politecnici delle arti)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.

3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:

a) rettore;

b) senato accademico;

c) consiglio di amministrazione;

d) collegio dei revisori dei conti;

e) nucleo di valutazione;

f) direttore amministrativo.

4. L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

IL PRESIDENTE

Proposta di legge n. 4207

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4207

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 marzo 2011 (v. stampati Senato nn. 37-831-948-1344-1354-1391)

d’iniziativa dei senatori

PETERLINI, COSSIGA, D’ALIA, PINZGER; PICCIONI; SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO, BONFRISCO; BIANCHI; ZANETTA, BUTTI, D’AMBROSIO LETTIERI, CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO, MALAN; INCOSTANTE

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 marzo 2011

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione. Nella provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta

anche nell’uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l’uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti).

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell’autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

c) promuovono, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento, e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l’uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l’uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Proposta di Legge AC 4121

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 4121

 

d’iniziativa dei deputati

LARATTA, CESARE MARINI

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

 

Presentata il 25 febbraio 2011

 

Capo I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

 

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all’articolo 2.

4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

 

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

 

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

 

a) il preside;

 

b) il collegio dei docenti;

 

c) la direzione;

 

d) il consiglio d’istituto.

 

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti criteri:

 

a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d’istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento;

 

b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all’attuazione del piano formativo, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie

nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell’istituzione scolastica, all’elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell’articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all’assegnazione dei docenti alle classi;

 

c) attribuzione al consiglio d’istituto di compiti di indirizzo generale dell’attività dell’istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e per il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del preside dell’istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all’articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

 

d) durata in carica del consiglio d’istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell’istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d’istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall’approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d’istituto decade e si procede a nuova elezione;

 

e) composizione del consiglio d’istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d’istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d’istituto;

 

f) scioglimento del consiglio d’istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

 

g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio

d’istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

h) istituzione di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

 

i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all’istituzione scolastica.

 

Capo II

STATO GIURIDICO E ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

Art. 3.

(Finalità).

 

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione docente, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e di retribuzione per merito.

2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L’assolvimento di tali compiti e i relativi risultati educativi

costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

3. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.

4. Ai docenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione.

5. Ai docenti trasferiti d’ufficio in un altro comune, per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godimento.

6. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

 

Art. 4.

(Articolazione della professione docente).

 

1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. All’interno di ciascuna fascia professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale e secondo parametri nazionali recepiti nei regolamenti di amministrazione

e contabilità dell’istituzione scolastica.

3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo.

4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto.

5. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo di cui all’articolo 5.

6. L’attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all’interno dell’istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all’efficacia dell’azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.

7. Il comitato di valutazione di cui al comma 6 è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d’istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7, che svolge funzione di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

8. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale.

9. L’accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, mediante concorsi espletati a livello nazionale.

10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.

11. In attuazione dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio superiore della docenza, provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di fascia previsto ai commi 8 e 9, i criteri e le procedure di valutazione, i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni adottate ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 5.

(Albi regionali).

 

1. Sono istituiti presso gli uffici scolastici regionali albi regionali della docenza alla cui tenuta provvedono le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7.

2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, si articolano in:

 

a) albo dei docenti abilitati, al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento;

 

b) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato

in servizio presso un’istituzione scolastica statale;

 

c) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione di cui al comma 8 dell’articolo 4;

 

d) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 9 dell’articolo 4.

 

Art. 6.

(Associazionismo professionale).

 

1. La Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, quali libera espressione della professionalità docente. Esse possono svolgere la loro attività anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative che ne favoriscono la presenza e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive.

 

Art. 7.

(Consiglio superiore della docenza).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione è istituito il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della funzione docente, articolato in sezioni regionali.

2. Il Consiglio superiore della docenza e le sezioni regionali sono composti, rispettivamente, da quindici e da nove componenti,

equamente ripartiti tra le tre fasce della docenza di cui all’articolo 4, e durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali per la durata del mandato sono collocati in aspettativa e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

3. I componenti del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni del personale docente per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati in proporzione alle tre fasce della docenza con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai candidati alle elezioni è riconosciuto il diritto a convocare assemblee durante l’orario di servizio e a un periodo di aspettativa retribuita non superiore a quindici giorni per lo svolgimento della campagna elettorale.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l’elezione, e le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali.

6. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e finanziaria.

 

Art. 8.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali).

 

1. Il Consiglio superiore della docenza esercita le seguenti funzioni:

 

a) raccolta e conservazione dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 5;

 

b) redazione e aggiornamento del codice deontologico della professione docente;

 

c) definizione e aggiornamento degli standard professionali dei docenti;

 

d) esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado sugli iscritti agli albi regionali.

 

2. Il Consiglio superiore della docenza formula, inoltre, proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché sulle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per il reclutamento dei docenti e per la formazione iniziale.

3. Le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza provvedono alla tenuta degli albi regionali, alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite al medesimo Consiglio per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza e alla designazione di un componente dei comitati di valutazione di cui al comma 7 dell’articolo 4.

4. Nell’ambito delle sezioni regionali sono istituite distinte commissioni disciplinari di primo grado per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 9.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta

esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

 

Art. 10.

(Norme finanziarie, transitorie e finali).

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.

3. Fino all’avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di

servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.