ABILITATI IN ROMANIA. LE PRIME DECISIONI DEL TAR LAZIO

ABILITATI IN ROMANIA. LE PRIME DECISIONI DEL TAR LAZIO APPLICANO ERRONEAMENTE ALLA PROFESSIONE DOCENTE IL REGIME DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO E NON QUELLO GENERALE DELLA DIR.36/2005 RICHIAMATO ESPRESSAMENTE NELL’AVVISO MIUR N. 5636/2019

Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro “Università Mercatorum” Roma.

Destano sorpresa i primi provvedimenti del Collegio della terza sezione Bis del Tar Lazio- Roma che con sentenza breve hanno rigettato le richieste di annullamento dei ricorrenti abilitati in Romania, dell’avviso n.5636/2019 e dei decreti di rigetto individuali ricevuti dal MIUR; a ben vedere, aldilà delle considerazioni in merito alla illegittimità dei provvedimenti emanati dal MIUR, per non aver mai disposto un accertamento finalizzato alla verifica di quei “requisiti minimi” tali da garantire  l’espletamento della funzione docente in Italia a  salvaguardia del  diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea , in tale sede appare doveroso sottolineare alcuni punti evincibili dalle prime pronunce, che evidenziano la contraddittorietà delle decisioni . In primo luogo, a ben vedere a pg.9  della sentenza n.9211/2019 in forma breve emanata dalla III° Sez. Bis del 11 luglio 2019 si ricava letteralmente  che  “Nel dettaglio, il Ministero rumeno precisa ancora che l’attestato di conformità alla direttiva europea, al fine della valutazione del percorso seguito in Romania in altri Stati UE, viene rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto in Romania sia studi di scuola superiore o post istruzione secondaria, sia studi universitari. Ne discende che, per espressa indicazione dell’autorità rumena, il programma in oggetto non consente l’attribuzione di un livello di qualifica rilevante per la direttiva in questione, con la conseguenza il provvedimento dell’amministrazione appare privo di vizi sulpunto”.  Orbene, a parte che il Ministero della Educazione Nazionale Rumeno non ha mai espresso una tesi siffatta frutto di una errata traduzione della nota del Ministero romeno, avendo invece riconosciuto pienamente, la equivalenza del titolo rilasciato a tutti i cittadini sia italiani che rumeni, così come confermato con ben due note del 21 maggio 2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Educazione Nazionale Rumeno-Dott.ssa Corina Marin-ed indirizzate al rappresentante FSIUSAE Scuola Estero, Raffaele Nucera ed in possesso esclusivo di questa difesa, è sorprendente come la tesi del c.d. doppio titolo conseguito in Romania adoprata dal Tar-Lazio a fondamento del rigetto delle richieste, non sia mai stata adottata neanche dal MIUR che con ben 5 decreti in possesso della difesa, ha invece riconosciuto l’abilitazione conseguita in Romania a cittadini italiani in possesso di Laurea conseguita in Italia ! Peraltro, a ben vedere uno di questi decreti , recante la data del 5 dicembre 2017, risulta firmato dalla stessa Dirigente che ha emanato l’avviso n.5636/2019!   Ulteriore perplessità suscita inoltre, l’utilizzazione erronea nella sentenza di due pronunce della Corte Europea, atteso che esse appaiono del tutto estranee al regime generale di riconoscimento delle professioni regolamentate, tra cui è compresa la professione docente, e che invece si riferiscono esclusivamente al regime di riconoscimento della professione medico-chirurgica in Italia, regolamentata con norma ad hoc sia dalla Direttiva n.36/2005 che  dal D.lgs.n.206/2007 ; in tal senso la sentenza breve del Tar Lazio-Sez.III bis n.9211/2019 a pg.10 “ Sul punto, la giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01, ma il concetto è ripreso anche da Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) ha variamente chiarito che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo. Il caso di specie, pur differenziandosi da quello esaminato dalla giurisprudenza, si caratterizza per il fatto che l’autorità rumena competente ha espressamente dichiarato che la formazione sancita nel titolo conseguito da parte ricorrente non sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/Ce e non sia sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania”. Orbene, a prescindere dalla circostanza che lo stesso Collegio della sezione sottolinei come il caso menzionato sia del “tutto differente da quello esaminato”,si fa rilevare che è proprio il MIUR ad affermare letteralmente a pg.1 dell’avviso n.5636/2019 che “Il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico”, ma da quello del “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti ! Per tali motivi appare del tutto incomprensibile l’applicazione di principi giurisprudenziali propri del regime automatico al sistema di riconoscimento della professione docente, se non in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva n.36/2005 e dal D.lgs.n.206/2007. Auspichiamo che il Collegio in riferimento alle prossime udienze possa mutare il proprio orientamento, alfine di tutelare gli interessi dei numerosi studenti abilitati in Romania .