Ordinanza TAR Sicilia 14 gennaio 2010, n. 65

N. 00065/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 03305/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2009, proposto da XXXXX, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di XXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Li Causi e Nuccia Torre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetana Allegra in Catania, v.le V. Veneto, 227;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, Istituto Superiore Professionale “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G., rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

-della nota n. 56 del 28.10.2009, con cui l’Istituto intimato ha comunicato alla ricorrente che il proprio figlio non ha avuto assegnato l’insegnante di sostegno;

-di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso;

e per il risarcimento

dei danni.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e di Istituto Superiore Professionale “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

rilevato che, alla luce delle difese spiegate dall’amministrazione (e, in particolare, della nota del 4.1.2010 del dirigente scolastico, depositata in data 12.1.2010, ove si mette in rilievo il raggiungimento della maggiore età del XXXX), la domanda cautelare non evidenzia elementi sufficienti per ritenere esistente il pregiudizio grave ed irreparabile e che pertanto deve essere respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania seconda sezione RIGETTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Vincenzo Neri, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2010

IL SEGRETARIO

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