Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19
Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026)
(GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 – Suppl. Ordinario n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, comma 416; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (di seguito Testo unico), ed in particolare l'articolo 405; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3; Visto l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla lettera a), e' indicato il regolamento di razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo 23-quinquies; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1, comma 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e' stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015; Ritenuto di poter procedere all'emanazione del presente decreto anche in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 agosto 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 settembre 2015 e del 22 ottobre 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
Art. 2 Classi di concorso 1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.
Art. 3 Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento. 2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. Il possesso dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento. 3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento. 4. I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita' per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche' di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente. 5. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4 Prove comuni alle diverse classi di concorso 1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.
Art. 5 Norme transitorie e finali 1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 520
TABELLA A NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI NOTE: 1) Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera.
TABELLA B NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI
TABELLA A/1 OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA DEI TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998).
Tabelle Classi di Concorso – Bozza (CdM, 20.1.16)
PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE SENATO
(25 novembre 2015)
La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;
considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all’atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell’elenco degli auditi, formulate dai commissari;
preso atto che in data 19 novembre è stata inviata una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l’invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;
considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
i) per quanto riguarda le classi di concorso:
- sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
- sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati su una delle singole classi di concorso accorpate;
- siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
- siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
- sia rimodulata la tabella ” indirizzi di Studi” per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo “fino ad esaurimento” inserendo il relativo asterisco “*” stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;
- sia rimodulata la tabella “indirizzi di Studi” per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:
a) Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
b) Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno - sia modificata la tabella ” note” relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata ” classe di concorso ad esaurimento” in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)
- siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.
Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
a. per le discipline della tabella A: A66 storia della danza;
b. rinominare la classe di concorso A59 in Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza , rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)
c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento - si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi A68, A69;
ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
- Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005.
- sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
- per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 16 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
- a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;
b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);
c) per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);
d) per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);
e) per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);
f) per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);
g) per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);
h) per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari). - per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
- per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
- i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
- siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto, degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.
Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della “lingua italiana per discenti di lingua straniera” nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:
a. sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;
b. siano riconosciuti, quali titoli specifici, percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c. siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22 - quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE che ha come finalità primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione, è necessario intervenire per rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:
· tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
· là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino); - circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano; - circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il “possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” per “l’accesso ai pubblici concorsi” è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
“3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”. Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai “diplomi di secondo livello”. Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
· una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;
· limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
· riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);
iii) sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.
e le seguenti osservazioni:
a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,
b) appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.
In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.
In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 ( Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: ” LM qualsiasi” pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello –Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.
c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;
d) appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;
e) in alternativa al punto i)3 si valuti l’opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.
PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE CAMERA
(18 novembre 2015)
La VII Commissione,
esaminato l’atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l’ampio e ricco dibattito;
letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;
valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall’imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;
considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un’ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata anche ai seguenti principi di fondo:
a) l’aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all’acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;
b) l’impiego efficace ed efficiente dell’organico dell’autonomia, secondo l’impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
ritenuto quindi che, in esito a tale revisione, potrà aversi l’accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:
i) matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
ii) l’ambito matematico, fisico e chimico;
iii) l’ambito storico;
iv) l’ambito filosofico e psico-pedagogico;
premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l’evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
i) per quanto riguarda le classi di concorso:
1) sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 Pag. 120del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
2) sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall’accorpamento;
3) siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
4) siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
5) siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali a integrazione di quelle previste:
a) una nuova classe di concorso per la storia della danza e «teoria e pratica della danza»;
b) un’apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di «tecniche di accompagnamento alla danza» A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
c) per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia, a esaurimento.
6) si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
1) sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
2) per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
3) per le classi di concorso A18 e A19 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni), la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), nonché le LM e LS afferenti all’antropologia culturale, allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
4) per le classi di concorso dell’ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;Pag. 121
5) per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
6) i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
7) siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l’ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linee guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l’impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L’altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell’area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell’insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l’affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d’interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all’insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell’area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell’offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
a) sia esplicitato con precisione l’ambito di insegnamento all’interno del potenziamento;
b) siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca’ Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
8) quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – e richiede agli stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:
tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico – settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);
9) circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed Pag. 122a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a) per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b) le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
10) circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all’insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando – con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l’accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
«3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti Pag. 123ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;
limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63 e A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e od o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;
iii) sia corretta – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.
e le seguenti osservazioni:
a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente, all’interno di corsi di dottorato o master;
b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l’insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;
c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali e i diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS.
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