La premiazione del Concorso “ La Bella Narrazione”

Raccontare la bellezza del bosco con la musica i video, le narrazioni di giovani autori pieni di vita.
La premiazione del Concorso “ La Bella Narrazione”

Una sala stracolma di visi sorridenti . Piccoli e grandi insieme di Palazzo San Gervasio, Policoro, Rapolla, Barile, Avigliano, Bella,Senise, Genzano di Lucania per ricevere a Bella, nella Sala Periz, mercoledì 24 febbraio, i premi  della seconda edizione del concorso “ La Bella Narrazione “.
Tre sezioni : narrazioni e fumetti, musica e video per raccontare la bellezza del bosco, la necessità della sua salvaguardia alla luce dell’enciclica di Papa Francesco “ Laudato si.”
E lo splendido albo illustrato “ Voci del bosco” della seconda A e B della scuola primaria “ Spaventa Filippi” di Avigliano, il fumetto “ Oak city “della seconda media, sezione A  di Barile, i racconti dei ragazzi di Policoro e  Rapolla hanno appassionato il pubblico che ha accolto con calorosi applausi i ragazzi emozionati che hanno descritto il lavoro fatto con gli insegnanti.
Sono poi  saliti sul palco i quattro ragazzi della II B della scuola media di Senise e con un video e la canzone “ La natura è…” non si sono stancati di  ripetere “ La natura non è un posto da visitare, è la nostra casa… siamo noi “ e con le mani tutti hanno battuto il ritmo.
Durante la premiazione il padrone di casa, il sindaco di Bella Michele Celentano, con il direttore del concorso Mario Coviello hanno invitato i sindaci, i dirigenti scolastici, i docenti a presentare le risorse e le bellezze della loro terra . E la Basilicata vera, quella di Matera capitale della cultura 2019, ha presentato la bellezza del mare di Policoro e quella delle aree interne, i boschi del Pollino e quelli di Bella e San Fele e con loro il vino, l’olio, la salsiccia , il peperone crusco.
Michele Miglionico e Nicola Manfredelli del Gal Marmo Melandro con orgoglio hanno sottolineato l’incrementi del turismo in quest’area del 14% nel 2015 e il garante per l’infanzia della regione Basilicata Vincenzo Giuliano ha invitato tutti a non spegnere la candela della speranza che sono le giovani generazioni.
I video dei ragazzi di Palazzo e Bella hanno concluso la premiazione e i saluti del presidente regionale Marcello Pittella e dell’assessore alle attività produttive e alla formazione Raffaele Liberali hanno  sottolineato l’apprezzamento per quanto messo in campo a Bella “ un esempio virtuoso di come educazione e formazione possono essere indirizzati verso la tutela delle nostre risorse regionali..”
Il concorso “ La Bella Narrazione” lancia la “ Casa delle Fiabe” , un luogo magico di racconti, giochi, spettacoli, animazioni con la natura del bosco, le sue piante e i suoi animali. Michele Cignarale ha presentato l’hastag, il sito,  e con un selfie agli spettatori in sala  ha inaugurato la presenza sui social  della “Casa delle fiabe “.
La Casa delle fiabe si trova in località Acqua del Faggio nel bosco di Bella e accoglierà i suoi visitatori scolaresche, famiglie, piccoli e grandi a partire dalla Pasqua 2016 e fino alla fine del mese di ottobre.
Nella casa delle fiabe sarà anche possibile ascoltare le storie, le musiche e vedere i video delle oltre trenta scuole che con 132 lavori hanno partecipato alla seconda edizione del concorso “ La Bella Narrazione”
Buona natura a tutti e….. Vi aspettiamo.
Bella 24 febbraio 2016                                           Mario Coviello

Incontro al MIUR sulla ripartizione del Fondo per il merito

Incontro al MIUR sulla ripartizione del Fondo per il merito. Duro attacco delle OO.SS di Comparto ai dirigenti delle scuole.

Si è tenuta stamattina la prevista riunione su:

  1. criteri di ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito;
  2. costituzione dei Comitati di valutazione e monitoraggio;
  3. funzionamento dei Comitati di valutazione.

L’amministrazione ha precisato in apertura di aver deciso di sentire le organizzazioni sindacali di comparto e di area, in modo particolare sul primo punto, in vista dell’emanazione di un decreto del Ministro in proposito e si è riservata di riconvocare il tavolo in tempi brevi per la presentazione del decreto.

Ha precisato, ancora, che nella distribuzione del Fondo intende attenersi ai criteri del comma 126 della L.107/2015, vale a dire attribuendolo alle scuole «in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo».

Nei loro interventi i sindacati del comparto hanno attaccato durissimamente la Legge 107, il Parlamento e, fatto particolarmente rilevante per noi, i dirigenti che secondo loro necessitano di essere imbrigliati con la contrattazione prima centrale e poi di istituto. Si propongono oggi di impedire l’applicazione della norma sostituendo il processo di valutazione previsto dalla Legge 107 con la contrattazione di istituto ed affidando alle RSU (con la presenza anche del personale ATA) la determinazione del “bonus” dei docenti.

Parlano di autonomia delle scuole, ma pretendono atti e interventi dell’amministrazione intesi a regolamentare minuziosamente i comportamenti degli organi collegiali, dal Collegio dei docenti al Consiglio di istituto. Addirittura chiedono che nel Comitato di valutazione non si ascolti la voce di genitori e studenti, visti come corpi estranei.

In particolare, i sindacati di Comparto non riconoscono il ruolo dei dirigenti delle scuole, di cui, nel corso dell’iter di approvazione della Legge 107, hanno messo in dubbio la correttezza professionale e la moralità dei comportamenti provando a porre un argine al loro potere discrezionale.

Questa mattina si è assistito ad un attacco frontale alla dirigenza che si è manifestato apertamente con la minaccia di molteplici contenziosi per i dirigenti “non allineati” sulle loro posizioni, colpevoli di dare attuazione ad una legge dello Stato.

La delegazione ANP ha ribadito che la legge esprime la volontà del Parlamento e pertanto va rispettata. Per quanto riguarda la distribuzione del “bonus”, Anp ritiene improponibile la contrattazione per le seguenti ragioni:

  • il “bonus” premia la qualità, non la quantità della prestazione e pertanto non può essere definito dalla contrattazione;
  • non può essere disattesa la legge 15/2009 che prevede che la contrattazione avvenga solo sulle materie espressamente indicate dalla legge. E la legge 107/2015 non prevede la contrattazione per il “bonus”;
  • del tutto infondata risulta essere l’affermazione dei sindacati del comparto secondo cui la contrattazione del “bonus” con le RSU esimerebbe il dirigente da una sua valutazione professionale negativa.

Sul merito la delegazione Anp ha sottolineato che per le scuole nelle zone a rischio sono già previste risorse contrattuali. Pertanto occorrerà attribuire un peso maggiore alla complessità organizzativa e progettuale, utilizzando come indicatore anche l’entità del bilancio di ogni scuola.

Infine la delegazione Anp ha ribadito la piena condivisione della circolare sul “bonus” emessa dall’USR Veneto ed ha chiesto che venga ripresa da parte dell’amministrazione centrale ed estesa a tutto il territorio nazionale.

Quanto alla costituzione del Comitato di valutazione ed alla validità della sedute, Anp ha confermato la propria interpretazione: il Comitato non è un collegio perfetto in quanto la Legge 107 non prevede membri supplenti, necessari perché il collegio possa essere considerato “perfetto”.

Ancora una volta Anp ha denunciato le velleità controriformistiche ed i tentativi di intimidazione tesi a delegittimare il ruolo e la professionalità dei dirigenti. Respinge, inoltre, l’intenzione di mettere in campo “un’azione di interdizione che costringa il dirigente a procedere con lentezza e con il maggior contrasto possibile”.

Anp invita tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche a partecipare ai seminari in svolgimento in tutta Italia sui seguenti temi:

  • Valutazione dei docenti e Bonus premiale;
  • Assegnazione degli incarichi dagli ambiti territoriali.

Il calendario degli incontri sarà continuamente aggiornato sul nostro sito www.anp.it .

Adeguamento antisismico degli edifici scolastici

Pubblicato l’elenco degli interventi per l’adeguamento
antisismico degli edifici scolastici

È stato pubblicato, con il DM 943 dell’11 febbraio 2016, l’elenco delle scuole assegnatarie delle risorse per l’adeguamento antisismico degli edifici, previste dalla legge Buona Scuola. Su uno stanziamento complessivo di 40 milioni, saranno erogati 37.536.601 euro per un totale di 50 interventi. Gli ulteriori 2,5 milioni non assegnati andranno a cumularsi con i 20 milioni di euro dei Fondi protezione civile del 2016.

Human Technopole

Ricerca, Giannini: Human Technopole ambizioso progetto italiano,
porterà a Milano i migliori ricercatori

“Lo Human Technopole era una brillante idea alla chiusura di Expo. Oggi è un ambizioso progetto italiano che porterà a Milano i migliori ricercatori per lavorare sui temi fondamentali lanciati con l’Esposizione Universale: invecchiamento, salute e qualità della vita”, così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, a seguito della presentazione, oggi a Milano, del progetto Human Technopole – Italia 2040.

“Questo progetto – prosegue il Ministro – avrà una ricaduta positiva su tutto l’ecosistema della ricerca: più internazionalizzazione, più integrazione fra centri di ricerca e università e più interdisciplinarietá. Con questa visione e con questa ambizione l’Italia torna a fare l’Italia perché l’Europa torni a fare l’Europa”, chiude il Ministro.

Bonus docenti: è salario accessorio e come tale va contrattato

Bonus docenti: è salario accessorio e come tale va contrattato

I sindacati scuola chiedono una verifica politica. Unitariamente sostengono inoltre la natura di organo perfetto del Comitato di valutazione. Il confronto è stato aggiornato alla prima settimana di marzo.

Si è svolto alle ore 10 del 24 febbraio 2016 l’incontro, da tempo richiesto dalla FLC CGIL e dalle altre organizzazioni sindacali, sulle questioni gestionali aperte con l’introduzione del cosiddetto bonus per la valorizzazione del merito docenti (legge 107/15 art 1 commi 126-130).

L’incontro, presieduto congiuntamente dal dott. Jacopo Greco (Direttore generale del Bilancio) e dalla dott.ssa Carmela Palumbo (Direttore generale degli Ordinamenti), ha affrontato due punti: 1. criteri di ripartizione dei 200 milioni di euro a livello territoriale e  tra le istituzioni scolastiche; 2. costituzione e funzionamento del Comitato di valutazione.

Criteri di ripartizione fra le istituzioni scolastiche del bonus

L’Amministrazione ha manifestato l’intenzione di procedere alla ripartizione nel più breve tempo possibile attraverso l’emanazione di un Decreto previsto peraltro dalla stessa legge e seguendo i criteri in linea di massima delineati dal comma 126.

La nostra posizione

Accogliendo come positiva l’intenzione di voler procedere in tempi brevi, abbiamo richiamato, anche per espressa previsione della stessa legge 107/15, la natura di salario accessorio del cosiddetto bonus; in quanto tale esso va sottoposto a contrattazione. In conseguenza di ciò la FLC CGIL ha proposto un passaggio contrattuale nazionale e la successiva contrattazione di scuola, esattamente come avviene per il Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS). È l’unico modo per rispettare la stessa previsione costituzionale che, in materia salariale, indica la strada della contrattazione collettiva.
Per quanto attiene ai criteri di ripartizione, in coerenza con la negoziabilità dei 200 milioni di euro, si possono ben adottare, sia pur con qualche correttivo da contrattare, gli stessi criteri con cui si ripartisce il FIS, anche in via sperimentale.
Su questo argomento, dunque, abbiamo chiesto, unitariamente alle altre organizzazioni sindacali, una verifica politica che porti all’apertura di un confronto di merito finalizzato alla riconduzione del bonus nell’alveo contrattuale, evitando in questo modo la diffusione di un clima generale di scontro nelle scuole e l’attivazione di un inevitabile contenzioso giurisdizionale.

Costituzione e funzionamento del Comitato di Valutazione

L’Amministrazione ha introdotto successivamente tre questioni legate alla costituzione e al  funzionamento del Comitato di Valutazione: se sia regolare o meno la costituzione del Comitato anche in assenza di una delle sue componenti; se il Comitato di Valutazione debba essere considerato un organo perfetto; se sia opportuno fornire da parte del MIUR, anche tramite circolare, delle griglie generali di criteri da offrire alle scuole.
Sulle prime due questioni il MIUR, anche in coerenza con le FAQ pubblicate dall’Amministrazione, ha sostenuto la regolarità della costituzione anche in assenza di una componente e la non perfezione del Comitato.

La nostra posizione

Abbiamo innanzitutto precisato che sarebbe stato opportuno da parte del MIUR astenersi dal pubblicare delle FAQ sull’argomento e che sarà opportuno in ogni caso astenersene d’ora in poi, se si vuole dare senso al confronto iniziato con la seduta odierna. Abbiamo inoltre sottolineato come, vista la delicatezza dei temi in discussione, la legge avrebbe dovuto prevedere strumenti attuativi molto precisi, per cui, in mancanza di ciò non si può sopperire con una circolare che risulterebbe strumento unidirezionale e certamente inefficace.
Nel merito delle questioni la FLC CGIL ha sostenuto innanzitutto come non coerente con l’autonomia scolastica l’indicazione dei criteri da parte del MIUR; ha inoltre ribadito, come del resto aveva fatto in precedenza a commento delle FAQ dell’Amministrazione, la funzione di organo valutante del Comitato. Da ciò il suo carattere di organo perfetto anche per due ragioni: la prima, che non solo l’espressione di un giudizio ma anche l’individuazione dei criteri richiede la perfezione dell’organismo; la seconda, che non si può pensare che il Comitato possa operare a costituzione imperfetta al momento della valutazione del servizio per le immissioni in ruolo: un fatto del genere vedrebbe il Comitato operare in maniera diversa senza che ciò sia stato previsto dalla stessa legge. Per tutte queste considerazioni va da sé che non è neppure pensabile che si possa ritenere operante un organo che agisca senza la presenza di una delle sue componenti.

Sia sulla ripartizione del bonus alle scuole sia sulla costituzione e funzionamento del Comitato di valutazione i rappresentanti dell’Amministrazione hanno preso l’impegno di riportare la discussione di oggi e consultare l’organo politico indicando come data di massima per il prossimo incontro il 3 o 4 marzo prossimi.

UN GRANDE EVENTO INTERNAZIONALE A BOLOGNA

SCUOLA:
UN GRANDE EVENTO INTERNAZIONALE A BOLOGNA

Il 26 e 27 febbraio arrivano a Bologna dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente e da tanti Paesi Europei, esperti, docenti e presidi  a parlare della scuola del futuro.

Quali sono oggi le scuole più creative  nel mondo? Come si vince la sfida di fare riuscire tutti?  Attraverso quali canali il privato sta spingendo l’innovazione? In che modo si può fare educazione politica a scuola e contrastare il dilagante analfabetismo politico?
Di questo e di tanto altro si parlerà nel convegno che l’ADi, Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani ha organizzato a Bologna per il 26 e 27 febbraio, con l’accattivante titolo “ BIG BANG. Viaggio fra le scuole più creative del mondo”. Sono attese 500 persone e ne sono rimaste fuori altrettante per problemi logistici. Uno degli argomenti che occuperà gran parte della prima sessione  è la GAMIFICATION, l’uso dei videogiochi  nell’apprendimento. Un uso che sta coinvolgendo moltissimi altri campi, come la sanità, le imprese e anche l’esercito. Si calcola che nel 2020 negli Stati Uniti il giro di affari sulla gamification  nell’istruzione sarà di 319 miliardi! In Italia siamo agli inizi  e l’ADI, ancora una volta, fa da apripista!

RIFORMA CLASSI DI CONCORSO: I DOCENTI DEI LICEI COREUTICI IN RIVOLTA

RIFORMA CLASSI DI CONCORSO: I DOCENTI DEI LICEI COREUTICI IN RIVOLTA

I docenti delle discipline di indirizzo del Liceo Coreutico: Tecnica della danza Classica, Laboratorio Coreutico, Tecnica della danza Contemporanea, Laboratorio Coreografico, Teoria e pratica musicale per la danza e Accompagnamento al pianoforte per la danza, Storia della Danza) informano con la presente di aver inviato le loro osservazioni e richieste  in data 31 Agosto 2015, mai ascoltate, agli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione  riguardo la riforma delle classi di Concorso A57, A58 , A59  in allegato.
Prendono atto della poca attenzione ed evidenziano la criticità della loro condizione, ad oggi precaria e ancora poco chiara, dopo 6 anni dall’attivazione del liceo coreutico. I docenti sono in servizio da anni, con procedure di reclutamento anomale al sistema della scuola, “docenti supplenti di loro stessi”. Oggi chiedono come sia possibile che il piano straordinario di assunzioni appena concluso non li abbia presi in considerazione con una eventuale sanatoria (non è colpa dei docenti se sono stati privati di classe di concorso fino ad oggi); chiedono come sia possibile che il comunicato stampa del Ministero stesso riguardo il prossimo Concorso Scuola 2016 preveda per tutti loro un percorso di TFA quando i piani di studi dei Bienni Accademici Specialistici, abbiano già previsto le materie inserite nei cicli di TFA (pedagogia, psicologia, metodologia, tirocinio, legislazione scolastica ect) e finora unici titoli che abbiano dato accesso al reclutamento dei docenti nei licei coreutici ivi compreso il Biennio per Maestri Accompagnatori per la danza; chiedono perché nonostante molti siano in servizio da oltre 36 mesi  e la sentenza Europea preveda la stabilizzazione di tali docenti debbano pagare l’assenza del completamento di una riforma del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i docenti e non solamente gli indirizzi di studio, attesa da oltre 10 anni, tempo in cui sono stati ritenuti idonei all’insegnamento ed ora “rimandarli al Tfa”; chiedono perché siano stati assunti in servizio finora al 30 giugno se i posti sono vacanti e chiedono di poter essere stabilizzati con canale preferenziale e diretto. Il percorso di studio del Biennio specialistico Danza Classica e Danza Contemporanea dovrebbe essere riconosciuto abilitante in virtù della stessa Legge 107/2015, detta Buona Scuola, proprio perché essa prevederà le lauree magistrali abilitanti, ebbene i diplomi accademici specialistici appena citati a tutti gli effetti anticipano questa  linea politica e formativa  dall’anno accademico 2004/2005.
Se il Governo avesse avuto attenzione alla categoria, dopo la riforma dell’Istruzione Secondaria di Secondo Grado, definendo in maniera accurata e riconoscendo la loro categoria con le Classi di Concorso corrette e proprie ai percorsi di studio come era logico effettuare, senza ricorrere di tutta fretta e senza ascoltare le Istituzioni AFAM, le Università e i docenti stessi, a contrazioni e inserimenti a dir poco insensati quali l’eliminazione di un percorso specifico di studio per la materia Storia della Danza, all’inserimento del Biennio Compositivo che nulla ha a che fare con l’insegnamento e  alla decurtazione del 75% del monte orario dei docenti  Pianisti Accompagnatori.
Ad oggi i docenti in servizio sarebbero tutti inseriti nelle Gae, se i legislatori avessero portato a termine la riforma dei Licei quando era opportuno (2005), e quindi già assunti a tempo indeterminato.  In ultimo, i docenti fanno presente che la frequenza eventuale al Tfa produrrebbe un danno didattico enorme agli studenti del Liceo Coreutico,  chiedono come vuole procedere il Ministero per il tirocinio previsto nel Tfa stesso e già espletato nel corso di studio del Biennio Specialistico e abbondantemente confermato con gli anni di docenza!

I Docenti in servizio e i Diplomati dei Bienni Specialistici


Alla cortese attenzione di
D.ssa ANTONIETTA D’AMATO
Dirigente Ufficio VIII
Organi collegiali e Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Definizione delle classi di abilitazione all’insegnamento
e p.c.
D.ssa CARMELA PALUMBO
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici
e per l’autonomia scolastica

Roma, 31 agosto 2015

OGGETTO:
Nuove classi di concorso A-57, A-58, A-59, relative agli insegnamenti delle discipline di indirizzo dei licei musicali e coreutici – sezione coreutica

A seguito della pubblicazione dell’ultima bozza delle classi di concorso (Tabella A – pubblicata dal MIUR in data 4 agosto 2015), si sono rilevate gravi incongruenze e anomalie relative ai titoli di accesso ed agli insegnamenti delle discipline di indirizzo – sia coreutiche che musicali – dei Licei Coreutici, ovvero:

  1. Nuove classi di concorso A-57 (Tecnica della danza classica) e A-58 (Tecnica della danza contemporanea):
    a)    Colonna “Titoli di accesso Lauree Magistrali DM 270/2004” di entrambe le classi di concorso: è previsto l’inserimento del Diploma Accademico di Composizione ad indirizzo in Coreografia.
    Il Diploma Accademico di Composizione ad indirizzo in Coreografia non è a indirizzo didattico,  come è invece richiesto dal D.M. 10/09/2010, n. 249, art. 9, comma 1. Infatti il regolamento interno dell’Accademia Nazionale di Danza tra gli sbocchi professionali di questo percorso non prevede l’insegnamento nella scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado, bensì il lavoro come coreografi presso teatri, compagnie private o all’interno degli enti lirici in Italia o all’estero. Di conseguenza il piano di studi del rispettivo biennio specialistico non contiene discipline specifiche per la formazione di docenti di danza.

b)    Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi” di entrambe le classi di concorso: è previsto l’inserimento dell’insegnamento a carattere specificamente teorico-storico-culturale “Storia della Danza – 2° biennio, 5° anno”.
La stessa denominazione delle due classi di concorso in oggetto: “Tecnica della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea”, esplicita che il carattere dei relativi insegnamenti è specificamente di tipo pratico. Infatti il documento dell’Accademia Nazionale di Danza, prot. 2250 del 04.05.2012, Allegato A, riconfermato con prot. 6469/48 del 27.07.2015, allegato V (documento redatto in linea con quanto disposto dall’art.7, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89), prevede una cattedra specifica di “Storia della Danza”, del tutto slegata da quelle relative agli insegnamenti delle tecniche e dei Laboratori coreutici e coreografici, dato che i piani di studi dei percorsi dei Diplomi accademici di II livello non prevedono una preparazione specifica per l’insegnamento di questa disciplina: solamente 4 CFA in Storia della Danza nei due Bienni specialistici per l’insegnamento delle discipline coreutiche e addirittura nessun CFA in quello di Composizione ad indirizzo in Coreografia.
A tale proposito si osserva:
– per l’insegnamento di tutte le discipline scolastiche a carattere teorico-storico-culturale, comprese quelle di area artistica (Storia della Musica e Storia dell’Arte), è d’obbligo il possesso di una Laurea Specialistica o Magistrale di nuovo Ordinamento (D.M. 10/09/2010, n. 249, art. 3, comma 2b), ossia un titolo rilasciato dalle Università, dunque la Storia della Danza verrebbe ad essere l’unica tra tutte le discipline del sistema scolastico nazionale e l’unica tra le due discipline di indirizzo a carattere teorico-culturale del Liceo Coreutico per la cui docenza sarebbe sufficiente un Diploma Accademico AFAM anziché una Laurea Magistrale universitaria.
– a partire dall’a.s. 2012/2013 i Dirigenti dei Licei Coreutici hanno reclutato i docenti di Storia della Danza tramite appositi bandi per graduatorie di istituto nei quali – sulla base di un documento presentato dall’Accademia Nazionale di Danza e accolto dal MIUR – si richiedeva come titolo di accesso: Laurea in Musicologia e beni musicali (LM 45) o Laurea in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza.
Pertanto, al fine di garantire il più alto livello possibile della qualità degli insegnamenti dei Licei Coreutici, è necessario riconoscere anche alla Storia della Danza una dignità culturale e altamente formativa – così come avviene per le altre discipline artistiche dei Licei affini – mantenendo il titolo di accesso già previsto per l’insegnamento di questa disciplina.

c)    Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi” della classe di concorso A-58 (Tecnica della danza contemporanea): è previsto l’inserimento dell’insegnamento “Laboratorio coreutico – 1° biennio”.
L’Allegato E al D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 “Indicazioni nazionali dei nuovi licei”, nello specifico per il Liceo Musicale e Coreutico – sezione coreutica riporta testualmente: LINEE GENERALI E COMPETENZE: il laboratorio coreutico è concepito come articolazione della materia “Tecnica della danza classica” ed interessa esclusivamente il primo biennio.
Per questo motivo il già menzionato documento dell’Accademia Nazionale di Danza, prot. 2250 del 04.05.2012, Allegato A, riconfermato con prot. 6469/48 del 27.07.2015, allegato V, assegna esclusivamente alla cattedra di “Tecnica della danza classica” questo insegnamento.

  1. Nuova classe di concorso A-59 (Tecniche di accompagnamento alla danza):
    •    Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi”: è riportata la compresenza del pianista solo in “Laboratorio coreutico” e “Laboratorio coreografico”.
    In realtà il pianista accompagnatore, onde consentire la musica di base necessaria per l’effettuazione della lezione di danza, opera anche durante le ore di “Tecnica della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea”.
    In aggiunta occorre reinserire le ore al biennio di “Teoria e Pratica musicale per la danza”.
    Per maggiore chiarezza ci si richiama al sopra menzionato documento dell’Accademia Nazionale di Danza, prot. 2250 del 04.05.2012, Allegato A, riconfermato con prot. 6469/48 del 27.07.2015, allegato V, in cui, per la cattedra denominata di “Musica per danza”, sono esplicitamente indicati i seguenti INSEGNAMENTI AFFERENTI:
    -1) Accompagnamento al pianoforte delle lezioni di Tecnica della danza classica, Tecnica della danza contemporanea e dei relativi Laboratori: coreutico nel Primo biennio e coreografico nel Secondo biennio-5° anno di entrambe le sezioni.
    -2) Teoria e pratica musicale per la danza (Primo biennio)

e le seguenti ORE DI CATTEDRA:
PRIMO BIENNIO ore settimanali di didattica:
a) Accompagnamento al pianoforte: 6 ore Tecnica classica + 2 ore Tecnica contemporanea + 4 ore
Laboratorio coreutico> Tot. 12 ore
b) 2 ore di Teoria e pratica musicale per la danza> Tot. 2 ore
a) + b) Tot. 14 ore
SECONDO BIENNIO (III e IV anno) – V ANNO
SEZIONE DANZA CLASSICA ore settimanali di didattica:
Accompagnamento al pianoforte: 6 ore Tecnica classica + 2 ore Tecnica contemporanea + 3 ore Laboratorio coreografico d’indirizzo > Tot. 11 ore
SEZIONE DANZA CONTEMPORANEA ore settimanali di didattica:
Accompagnamento al pianoforte: 4 ore Tecnica classica + 4 ore Tecnica contemporanea + 3 ore Laboratorio coreografico d’indirizzo > Tot. 11 ore.

PERTANTO SI CHIEDE
di apportare le dovute modifiche alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 nel seguente modo:
A-57
– Colonna “Titoli di accesso Lauree Magistrali DM 270/2004”: eliminazione del titolo “Diploma Accademico di Composizione ad indirizzo in Coreografia”.
– Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi: eliminazione dell’insegnamento “Storia della danza – 2° biennio 5° anno” con conseguente creazione di una nuova classe di concorso specifica per questa disciplina o, in alternativa, aggiunta in nota al titolo di accesso: “purché congiunto con Laurea in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65) o Laurea in Musicologia e beni musicali (LM 45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza e almeno …… crediti (numero da definirsi) nel settore scientifico disciplinare L-ART/05”.
A-58
– Colonna “Titoli di accesso Lauree Magistrali DM 270/2004”: eliminazione del titolo “Diploma Accademico di Composizione ad indirizzo in Coreografia”.
– Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi:
a) eliminazione dell’insegnamento “Laboratorio coreutico -1° biennio”
b) eliminazione dell’insegnamento “Storia della danza – 2° biennio, 5° anno” con conseguente creazione di una nuova classe di concorso specifica per questa disciplina o, in alternativa, aggiunta in nota al titolo di accesso: “purché congiunto con Laurea in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65) o Laurea in Musicologia e beni musicali (LM 45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza e almeno …… crediti (numero da definirsi) nel settore scientifico disciplinare L-ART/05”.

A-59
Colonna “Indirizzi di studi” – Insegnamenti relativi: aggiunta degli insegnamenti “Tecniche della danza classica”, “Tecniche della danza contemporanea”, “Teoria e pratica musicale per la danza – 1° biennio”.

Si allega proposta di Tabella relativa alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 e ipotetica A-XXX.

Si chiede inoltre di prevedere una tutela per i docenti che abbiano prestato servizio nei Licei Coreutici statali a partire dall’a.s. 2010/2011 per almeno un intero anno scolastico, in quanto da considerarsi a tutti gli effetti docenti assunti con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili.
Si chiede dunque l’inserimento di “precedenza e preferenza” nel reclutamento e nell’assegnazione della docenza per il servizio prestato nel Liceo Coreutico statale nelle rispettive materie di indirizzo sprovviste finora di classi di concorso, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 22.11.2014 sulla stabilizzazione del lavoro dipendente nel pubblico impiego (paragrafo 69: “Ne consegue che l’accordo quadro non esclude nessun settore particolare e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore dell’insegnamento”) e altresì di istituire un percorso preferenziale nell’assunzione per i docenti che abbiamo prestato servizio nei Licei Coreutici statali anche per periodi inferiori ai 36 mesi.

Fiduciosi in un riscontro positivo alle nostre richieste, porgiamo distinti saluti.

I docenti delle discipline di indirizzo dei Licei Coreutici

Scuola superiore, chiuse le iscrizioni. Trionfano i licei. I tecnici vanno meglio al Nord. Al Sud i professionali

da Il Fatto Quotidiano

Scuola superiore, chiuse le iscrizioni. Trionfano i licei. I tecnici vanno meglio al Nord. Al Sud i professionali

La parte del leone spetta allo scientifico, scelto dal 24,5% dei tredicenni. In totale 110mila iscritti. Stabile il classico, mentre il musicale non prende piede (0,9%). Sette famiglie su dieci sono riuscite a completare l’iscrizione online

Il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso: interruzione di pubblico servizio

da Il Sole 24 Ore

Il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso: interruzione di pubblico servizio

di Patrizia Maciocchi

Invocare il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso alla scuola ai compagni e ai professori. La Cassazione con la sentenza 7084, conferma la decisione del Gup del Tribunale dei minori di concedere il perdono clemenziale al “picchettatore” selvaggio che evita il rinvio a giudizio e guadagna l’estinzione dei reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio, è però confermata la responsabilità.

Inutile per il ricorrente invocare la scriminante putativa (articolo 51 del Cp) per aver esercitato il diritto di sciopero garantito dall’articolo 18 della Costituzione, nell’impedire l’ingresso nell’istituto agli insegnanti e agli studenti che non aderivano alla “protesta”. L’accesso era consentito solo da una porta laterale e subordinato, dopo una trattativa, al sì alla manifestazione. La Cassazione non nega la titolarità del diritto di sciopero, pur sottolineando che si tratta di un diritto «difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo “studente”», ma ricorda che i diritti fondamentali trovano un limite. L’esercizio del diritto di sciopero, come di riunione e di libera manifestazione del pensiero cessa di essere legittimo «quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti».

Nel caso specifico, con l’occupazione temporanea della scuola, gli altri diritti compressi erano quelli dei non manifestanti intenzionati a seguire le lezioni. Correttamente il Gup aveva suggerito sistemi alternativi per instaurare un dialogo costruttivo con compagni di scuola ed insegnanti, come l’autogestione programmata, con obbligo di preavviso.

Archiviata la tesi fondata sulla Costituzione, il ricorrente prova a ricordare che in casi analoghi di occupazione non c’era mai stato un provvedimento disciplinare nei confronti dei “leader” promotori dell’iniziativa. Per i giudici però il ricorrente era un soggetto «intellettualmente attrezzato» e perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni. E per la stessa ragione, anche in grado di capire che la tolleranza dimostrata altre occasioni non lo autorizzava a incidere sui diritti degli altri studenti e degli operatori, né la “pazienza” poteva giustificare comportamenti indefinitamente protratti nel tempo.

Infine la Suprema corte sottolinea che la scriminante putativa presuppone un errore sul fatto: l’agente deve credere «di trovarsi in una situazione che, se effettivamente esistente, integrerebbe gli elementi della causa di giustificazione». La scriminante invocata, nello specifico, non era in un fatto ma nell’esercizio di un diritto al quale era stata attribuita un’estensione maggiore di quella riconosciuta dall’ordinamento. In tal caso ci sarebbe un errore di diritto che è fuori dall’ambito di operatività dell’articolo 59 del Codice penale (circostanze erroneamente supposte). Nessuna norma autorizzava il ragazzo ad associarsi ad altri come pretendeva, per impedire studio e lavoro.

Premi eTwinning 2016, tra i vincitori 7 progetti firmati da scuole italiane

da Il Sole 24 Ore

Premi eTwinning 2016, tra i vincitori 7 progetti firmati da scuole italiane

di Al. Tr,

Premi eTwinning 2016, dopo la Spagna è l’Italia il paese a vantare il maggior numero di vincitori: su 11 progetti premiati, infatti, 7 coinvolgono scuole italiane e 14 insegnanti. Sono i risultati del concorso per i migliori gemellaggi elettronici fra scuole in Europa annunciati ieri dall’unità Ue Twinning. Creazione di un magazine online per confrontare differenze e similarità culturali alle scienze, ma anche matematica, storia, giornalismo, letteratura e cittadinanza attiva: queste le materie didattiche affrontate dai progetti che saranno premiati a maggio nel corso di una cerimonia a Bruxelles.

I vincitori
Nelle categorie per fasce d’età il progetto della docente Simonetta Sigralli dell’istituto comprensivo «A. Tiraboschi» di Paladina (Bg) ha vinto in quella compresa tra alunni di 12-15 anni. Premiata anche l’insegnante Patrizia Roma dell’istituto tecnico e tecnologico «A. Volta» di Perugia nella categoria 16-19 anni. Un riconoscimento è andato al progetto in lingua spagnola delle insegnanti Angela Lupo, Francesca Salvemini e Patrizia Caty Iafrate del Liceo «Isabella D’Este» di Tivoli (Rm); le insegnanti Maria Teresa Asprella e Rosanna Russo dell’istituto superiore “Duni-Levi” di Matera si sono aggiudicate il premio per la lingua inglese.
Per la categoria Marie Skłodowska Curie è stata premiata l’insegnante Armanda Magioncalda dell’istituto comprensivo di Staglieno (Ge). Il premio «Mevlana» per la comprensione interculturale è andato alla classe della docente Giuseppa Piccotti della scuola secondaria statale di I Grado «Mastro Giorgio-Nelli» di Gubbio (PG). Il Liceo Classico «Q. Orazio Flacco» di Bari, con l’insegnante Paola Cascione, ha ricevuto il premio area Mediterraneo per un gemellaggio che coinvolge anche le docenti Piera Parisi del liceo classico statale «M. Cutelli», Concetta Mazzullo e Maria Franchino del liceo «Lombardo Radice» di Catania e Marisa Madonini del liceo scientifico statale «Novello» di Codogno (Lo).

Concorso a cattedra, 63.712 posti in palio i docenti di ruolo non potranno partecipare

da ItaliaOggi

Concorso a cattedra, 63.712 posti in palio i docenti di ruolo non potranno partecipare

Le selezioni si baseranno su 8 quesiti nella prova scritta e una lezione simulata

Carlo Forte

Sono 63.712 i posti messi a concorso nella selezione per il reclutamento di altrettanti docenti che sarà indetta a breve dal ministero dell’istruzione. Il bando sarà emanato subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento sulle classi di concorso. E i candidati avranno 30 giorni di tempo per presentare le domande. Dopo questa fase è prevista anche l’emanazione dei provvedimenti istitutivi dei tirocini formativi attivi (Tfa). Il dicastro di viale Trastevere ha diffuso le tabelle con i posti suddivisi per regione e classi di concorso. Tabelle che fanno riferimento alle sigle delle nuove classi di concorso.

Le selezioni si baseranno su una prova scritta costituita da 8 quesiti: 6 di questi saranno a risposta aperta e avranno carattere didattico e disciplinare. I restanti due saranno in Inglese, ma saranno a risposta chiusa. Il candidato avrà a disposizione 4 risposte preconfezionate per ognuno dei due quesiti in lingua straniera. Anch’esse in lingua. E dovrà sceglierne una. Si tratterà dunque di una prova di mera comprensione della lingua e non di composizione e scrittura. In alcune materie saranno previste anche prove pratiche, sulla scorta di quanto già avvenuto nei concorsi indetti negli anni scorsi. Infine, la procedura terminerà con una lezione simulata, che verterà su un argomento assegnato dalla commissione al candidato 24 ore prima della prova. Alle selezioni saranno ammessi i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento. Ai sensi del comma 110 della legge 107/2015: «Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».

Si tratta di una limitazione introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento. In pratica, il nuovo orientamento del legislatore, sembrerebbe andare nel senso di precludere ai docenti di ruolo la possibilità di partecipare ad ulteriori concorsi, così da ridurre il numero dei candidati e convogliare i cambi di cattedra nel canale esclusivo della mobilità professionale. Fermo restando che il comma 110 sembrerebbe precludere ai docenti di ruolo anche la partecipazione agli altri concorsi pubblici. Si pensi, per esempio, al docente di discipline giuridiche ed economiche che, per effetto di questa norma, potrebbe vedersi precludere la facoltà di partecipare al concorso in magistratura.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi le selezioni concorsuali saranno complessivamente 111. Non è ancora certo se saranno indette anche per le classi di concorso appena istituite dei licei musicali e coreutici. Classi per le quali non sono ancora stati istituiti percorsi abilitanti specifici.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, però, il ministero dell’istruzione starebbe valutando la possibilità di non indire i concorsi per queste discipline rinviando il tutto ad una seconda fase. L’articolo 1, comma 114 della legge 107/2015, che aveva inizialmente previsto il termine del 1° dicembre 2015 quale ultima data utile per l’emanazione del bando di concorso, prevede anche maggiorazioni di punteggio in favore dei possessori di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico. E per la prima volta in una selezione concorsuale ordinaria, anche la valutazione del servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

Cassazione: è reato impedire l’accesso a scuola a studenti e prof

da La Tecnica della Scuola

Cassazione: è reato impedire l’accesso a scuola a studenti e prof

Gli studenti che impediscono ai compagni e ai loro docenti di entrare a scuola, incorrono nel reato di violenza privata e interruzione di pubblico servizio.

A sostenerlo è la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sullo svolgimento di un’assemblea studentesca autogestita, svolta nel 2014 durante un’occupazione temporanea di qualche ora nell’istituto superiore ‘Giordano Bruno’ di Mestre: in quella circostanza, furono lasciati entrare a scuola, attraverso un portone secondario, solo allievi e personale d’accordo con la protesta.

RESPINTO IL RICORSO DELLO STUDENTE ‘OCCUPANTE’

La Quinta sezione penale della Suprema Corte, confermando la sentenza emessa dal Gup del tribunale dei minori di Venezia nel 2014 nei confronti di uno degli studenti ‘picchettatori’, nel condannare questo genere di scelta imposta ha anche consigliato gli studenti insoddisfatti della situazione scolastica di ricorrere a forme più soft di contestazione, come la cosiddetta “autogestione istituzionale”: altrimenti, adottando “picchettaggi”, crescono i rischi di incorrere nella giustizia penale, a seguito di possibili denunce presentate da dirigenti scolastici, docenti e genitori per interruzione di servizio pubblico,

Con la sentenza 7084, la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso con il quale uno studente dell’istituto veneto sosteneva che l’occupazione della scuola rientra nel diritto alla libertà di associazione tutelato dall’articolo 18 della Costituzione e che anche gli studenti hanno diritto a scioperare.

I MOTIVI DELLA SENTENZA

I giudici hanno sottolineato che “al personale docente, amministrativo e agli studenti (che non aderivano alla manifestazione) fu impedito l’accesso, perchè il portone principale della scuola era stato sbarrato e l’accesso era consentito solo attraverso una porta di sicurezza laterale dove, per entrare, si dovevano contrattare le condizioni di ingresso che era stato subordinato all’adesione alla manifestazione”.

La Cassazione ha aggiunto che “i giudici di merito non hanno affatto negato” al giovane imputato (ora maggiorenne, ha comunque ottenuto il perdono giudiziale) “la titolarità del diritto di sciopero (diritto peraltro difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo ‘studente’), di riunione o di manifestazione del pensiero”.

Ma hanno invece “chiaramente affermato, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, – prosegue la Cassazione – che lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti”. Ed è quello che è “esattamente” avvenuto in questo caso dato che “l’occupazione temporanea della scuola per circa due ore, ha di fatto impedito ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti”.

LA TOLLERANZA IN PRECEDENTI OCCASIONI NON GIUSTIFICA L’ATTO

Inoltre la Suprema Corte ha spiegato che le occupazioni selvagge o a ‘singhiozzo’ sono “iniziative arbitrarie” mentre si poteva dar vita ad una “autogestione programmata, con obbligo di preavviso”, come aveva indicato il gup, questo per chiarire che “l’imputato aveva altri strumenti per impostare un dialogo costruttivo con i compagni di scuola e il corpo docente”.

Quanto all’obiezione dello studente che ha detto di aver agito in base all’art. 18 della Costituzione sulla libertà di associazione, facendo presente che le precedenti occupazioni non erano state seguite dalla ‘mano pesante’, la Cassazione ha replicato che “nessuna norma autorizzava l’imputato ad associarsi con altri studenti nella maniera da lui pretesa e a comprimere il diritto di coloro che volevano partecipare allo svolgimento delle lezioni o a rendere la prestazione lavorativa”.

Quanto al venir meno del permissivismo, la Cassazione conferma quanto scritto dal gup: “lo studente era un soggetto intellettualmente attrezzato, perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni, per cui era anche in grado di capire che la tolleranza manifestata in precedenti occasioni non rendeva lecita la sua condotta nè poteva essere posta a base di comportamenti indefinitamente protratti nel tempo, specie di fronte alla aperta opposizione della dirigenza”.

Precariato, l’anzianità di servizio è imprescrittibile. Miur paga oltre 20mila euro

da La Tecnica della Scuola

Precariato, l’anzianità di servizio è imprescrittibile. Miur paga oltre 20mila euro

Successo per gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti in tema di equiparazione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Dopo il Tribunale di Udine (ex Tolmezzo) anche il Tribunale di Cremona condivide la tesi secondo cui per verificare l’abuso della reiterazione dei contratti di supplenza non è decisivo la verifica di solo quelle effettuate su organico di fatto e di diritto.

Viene ricordato, infatti, che i 180 giorni possono essere sommati sull’intero anno scolastico anche con supplenze non continuative oppure che è sufficiente l’intero periodo dall’1 febbraio alla fine delle operazioni di scrutinio.
Il Tribunale di Cremona ha condannato il MIUR al risarcimento del danno per abuso dei contratti di supplenza respingendo la sua eccezione con la quale si chiedeva la riduzione di tale risarcimento (pari a circa 15.000 euro) per avere la supplente comunque fruito dell’indennità di disoccupazione.

Secondo il Tribunale lombardo “l’indennità ex art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte cost. con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”) (in questi termini Cass. 29.02.2012, n. 3056). Ciò è sufficiente a rigettare la domanda del Ministero convenuto“, anche in quanto “l’avvenuta percezione da parte dell’attrice dell’indennità di disoccupazione ha influito sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge 183/2010“.

Oltre al riconoscimento del risarcimento del danno il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale, parificando – di fatto – gli insegnanti con contratto a tempo determinato a quelli di ruolo, nonostante l’applicazione per i docenti ora immessi in ruolo del nuovo scatto dopo 8 anni anzichè dopo 2.
Secondo il Tribunale “l’anzianità di servizio è imprescrittibile” e va riconosciuta integralmente non potendo accogliersi le eccezioni del Ministero secondo cui “l’anzianità di servizio maturata per l’espletamento di supplenze su spezzoni di cattedra andrebbe, pertanto, proporzionalmente ridotta”, in quanto è proprio “il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione di carriera e valutazione del servizio pre – ruolo, equipara gli “spezzoni” di cattedra alle cattedre “intere”.

Conclusivamente il Tribunale ha riconosciuto che “l’attrice ha diritto ad avere riconosciuta ai fini economici l’anzianità di servizio maturata dal 3.12.2005″.

Sono state quindi riconosciuti tutti gli accessori di ricostruzione carriera cosicchè le prestazioni lavorative, la maturazione dell’esperienza professionale e la natura delle prestazioni rese dall’insegnante supplente, non differiscono affatto da quelle del personale docente di ruolo.

Il Miur dovrà pagare oltre 20.000 euro a precario.

100 scuole beneficiano dei kit Casio

da La Tecnica della Scuola

100 scuole beneficiano dei kit Casio

L’elenco delle 100 scuole beneficiarie dei kit Casio è stato pubblicato. Si ricorda che i kit Casio sono una sorta di “laboratori mobili” dotati di calcolatrici e sensori per l’applicazione concreta del problem solving e per l’apprendimento esperienziale. L’avviso è stato pubblicato lo scorso 29 dicembre sul portale “Protocolli in Rete” e il bando è stato aperto dal 18 gennaio al 1° febbraio 2016.

A tal riguardo  in una nota il Miur scrive: “ Complessivamente sono pervenute al Ministero circa 580 domande di partecipazione all’avviso per il progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”, un numero pari a circa 6 volte quello previsto dall’offerta. Si conferma così l’ampia partecipazione già registrata per i precedenti avvisi, a testimonianza dell’interesse delle scuole non solo verso l’innovazione tecnologica, ma anche nei confronti delle innovazioni didattiche e, in particolare, per la didattica laboratoriale, collaborativa ed esperienziale. Vale la pena di sottolineare che l’alta e costante partecipazione rafforza l’apprezzamento da parte di docenti e dirigenti scolastici per la procedura realizzata attraverso la piattaforma Protocolli in Rete, che consente di far dialogare la società civile e produttiva con le scuole in modo trasparente ed efficiente e conferma il suo ruolo di strumento di accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale “.

Pensioni: domande settima salvaguardia entro il 1° marzo

da La Tecnica della Scuola

Pensioni: domande settima salvaguardia entro il 1° marzo

L.L.

Tra le novità previdenziali contenute nella legge di stabilità 2016 c’è anche la previsione di un’ulteriore salvaguardia per i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della legge Fornero.

Con la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato le modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati. Successivamente anche l’Inps ha spiegato come fare.

I lavoratori interessati devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2016.

L’istanza (vedi modulo) deve essere presentata, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla propria residenza tramite PEC o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R.

L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. Dovrà anche essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo (vedi Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d).

Inoltre, nelle domande i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’Inps.