Adempimenti fine anno, secondaria I grado: relazione finale e coordinata. Modelli

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

In prossimità del termine delle attività educative e i docenti italiani moltiplicano i loro impegni non già e non solo connessi alla didattica (nel senso più proprio del termine) quanto piuttosto alla molteplicità di adempimenti, definiti di fine anno, e collegati alle tante funzioni a cui sovrintendono o ai tanti ruoli che rivestono.

La valutazione come discriminante dei documenti

Naturalmente è la valutazione finale a costituire, prescindendo l’ordine di scuola, il momento conclusivo dell’attività formativa. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze, La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica. ai sensi dell’articolo I della legge n, 169/2008, La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenzi amento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità c dci tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare. considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) “viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio, Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Naturalmente le tre diverse O.M., la numero 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, scompaginano l’assetto valutativo rispondendo più a criteri emergenziali che a criteri riformatori.

La valutazione alla secondaria di primo grado ai tempi del Covid-19

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione è fatta in base al Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; al Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze; al DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado; al DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; alla Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; alle Ordinanze Ministeriali 9 e 11 del 16 maggio 2020 relative, la prima agli esami di stato per le terza classe, la secondaria di primo grado e la seconda per la valutazione. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.L.vo N°297 del 16 Aprile del 1994 ed è espressa con un giudizio sintetico.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del’art.8 comma 1 e dell’art.11 comma 2 del D.L.vo N°59/04 e successive modifiche e dell’art.2 del D.L. sopra citato è espressa:

  • nella scuola primaria attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari
  • nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell’art.2 del D.L. sopra citato. Il voto numerico deve essere illustrato con specifica nota e riportato in lettere nel documento di valutazione.

Scuola Secondaria di primo grado

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, espressa con votazione in decimi, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione, oltre che sul registro annuale degli alunni, viene registrata sull’apposito documento da consegnare alla famiglia. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all’esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni, quest’anno prescindendo la sufficienza (il voto numerico di 6) in ogni disciplina, come previsto nelle due diverse O.M. del 16 maggio 2020. Il corso di studi si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l’iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L’ammissione all’esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto dall’alunno nella scuola secondaria, al primo quadrimestre del terzo anno e al secondo quadrimestre del terzo anno caratterizzato dalla didattica a distanza.

L’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, all’Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione), recita ai commi: 2. “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo”; 3. “I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti”; 4.” Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”; 5. “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.

L’Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali) della stessa Ordinanza ministeriale, ai commi: 2. “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi”; 3. “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento”; 4. “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.

Classi prime e seconde

Ma quali documentazioni dovranno presentare i docenti delle classi prime e seconde della Secondaria di primo grado?

Ogni docente provvederà a predisporre:

-relazione finale di ciascuna delle proprie classi evidenziando:

  • La situazione della classe in relazione alla propria disciplina;
  • Metodologie, strategie e strumenti adottati nell’insegnamento;
  • Criteri di valutazione disciplinari seguiti;
  • Interventi individualizzati, di recupero e sostegno e risultati ottenuti;
  • Le competenze disciplinari sviluppate;
  • Eventuali osservazioni.

Ogni docente predisporrà per ciascuna classe:

  • Relazione finale disciplinare da consegnare al coordinatore.

La relazione dovrà contenere indicazioni sul comportamento degli alunni, sugli obiettivi educativi e formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato, sulle metodologie e strategie didattiche adottate, sui criteri di valutazione, sul rapporto scuola – famiglia, sulle verifiche scritte orali e su ogni elemento ritenuto utile.

  • Programmi per singola disciplina, firmati dall’insegnante

I docenti di approfondimento (se l’insegnamento è affidato ad un docente diverso da quello che effettua le restanti ore di Lettere) consegneranno una relazione sulle attività svolte contenente i moduli didattici svolti, i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore impegnate ed ogni elemento ai fini della valutazione utile.

Docenti coordinatori delle classi prime e seconde:

Entro il giorno dello scrutinio

I docenti elaborano la relazione finale con il percorso didattico-educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, gli obiettivi raggiunti, mezzi e strumenti, le attività svolte, le visite guidate effettuate, eventuali ostacoli all’implementazione della progettazione, controllano la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali allegati al registro del Consiglio di Classe. Predispongono eventuale relazione sugli alunni non ammessi.

Docenti coordinatori classi terze

I docenti coordinatori delle classi terze (entro il giorno dello scrutinio):

Controllano la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali allegati al registro del Consiglio di Classe.

Predispongono una relazione di sintesi coordinata in duplice copia sui risultati della progettazione educativa e didattica del triennio, evidenziando la situazione attuale della classe, la progettazione educativa e didattica, gli obiettivi educativi e didattici raggiunti, i progetti e le attività svolte, le competenze acquisite, le tipologie di prove d’esame, i criteri del colloquio pluridisciplinare.

Tenuto conto dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del comportamento deliberati dal collegio docenti, raccolgono tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio di idoneità (voto in decimi) dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio (come valutazione del percorso triennale). Per la classe terze occorre predisporre e compilare la certificazione delle competenze.

Molte scuole hanno elaborato una modulistica pregevole, per segnalarne una per tutte, quella proposta dall’Istituto Comprensivo Santagata – 5° C.D. Portici (Na) diretto dal prof. Nicola Di Muzio.

Il PAI e il PIA nella scuola secondaria di primo grado

Nell’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 11, si fa riferimento ai seguenti documenti: PAI e PIA. Sembra opportuno mettere a conoscenza i docenti sulla documentazione che dovrà essere prodotta congiuntamente agli scrutini nel caso si scegliessero le possibilità previste dall’Ordinanza stessa. Il PAI è un documento che è previsto per tutte le classi degli ordini di scuola, tranne per le classi terminali. Va redatto per ogni alunno che non ha raggiunto la sufficienza nelle discipline di riferimento. Il PIA è il documento che va stilato obbligatoriamente, dal quale si evince se ci sia stato un disallineamento nella programmazione, che andrà poi recuperato. Tali documenti, da prendere in visione, saranno poi deliberati dal Collegio dei Docenti. Si precisa, che sono obbligatofiri.

RELAZIONE-FINALE-DISCIPLINARE

RELAZIONE COORDINATA DI CLASSE

Piano di Integrazione degli apprendimenti e Piano di Apprendimento individualizzato: modelli per scuola secondaria Primo grado