Nuovo PEI, verifica finale e proposta GLO ore sostegno e assistenza. Compilazione sezione undici

da OrizzonteScuola

Di Nino Sabella

Nuovo PEI,  verifica finale e proposta risorse sostegno e assistenza: come compilare la sezione n. 11. Approfondimento di Orizzonte Scuola sulle modalità di compilazione delle sezioni del modello nazionale di piano educativo individualizzato, adottato con DI n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno e adottato le relative Linee Guida.

Sezioni PEI

Queste le 12 sezioni costituenti il PEI:

  1. Quadro informativo
  2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
  3. Raccordo con il Progetto Individuale
  4. Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
  5. Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità
  6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori – facilitatori universali: autoanalisi docente 
  7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 
  8. Interventi sul percorso curricolare (secondaria I grado– secondaria II grado – scuola infanzia e primaria) – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) – programmazione differenziata, chi decide – Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo
  9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
  10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative
  11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari
  12. PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza – FAQ

Approfondisci: GLO – Supplenze docente sostegno – Caratteristiche PEI– FAQ MI

Sezione 11 – Verifica finale/Proposte per le risorse professionali

In sede di verifica finale, che si svolge entro il 30 giugno, il GLO procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti e contemporaneamente all’aggiornamento delle condizioni di contesto e della progettazione per l’anno scolastico successivo, come leggiamo nell’articolo 15 del DI n. 182/2020. Nella  scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della predetta valutazione degli esiti, il Gruppo tiene conto del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse che, proprio in virtù di tale principio, partecipano alle riunioni dello stesso (GLO).

Nello specifico, nella sezione 11 vanno riportate le indicazioni e le decisioni relative a:

  • verifica finale del PEI dell’anno in corso;
  • interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l’anno scolastico successivo, compresa la proposta delle ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza.

Verifica finale 

Nel primo riquadro della sezione il GLO inserisce una verifica globale e sintetica, che va motivata secondo quanto già espresso nelle sezioni 5 (Interventi connessi alle dimensioni per profilo di funzionamento), 7 (Interventi sul contesto) e 8 (Interventi sul percorso curricolare), alla fine delle quali è presente uno spazio destinato alla verifica dei risultati. Questo il riquadro:

Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo

Il GLO, in questo riquadro, è chiamato a fornire sinteticamente delle indicazioni volte a superare eventuali criticità riscontrate tramite l’analisi di contesto della sezione 5 ed anche sulla base delle valutazioni espresse nelle sezioni 6 e 7:

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza

Dopo aver effettuato la summenzionata valutazione e l’aggiornamento delle condizioni di contesto, il GLO deve esprimersi in merito agli interventi necessari per garantire, l’anno scolastico successivo, il diritto allo studio e la frequenza dell’alunno con disabilità. Il riquadro della sezione prevede le seguenti voci: Assistenza di baseAssistenza specialisticaProposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivoProposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno successivoEventuali esigenze correlate al trasporto dell’alunno da e verso la scuola; Indicazioni per il PEI dell’anno successivo.

Assistenza di base

L’assistenza di base riguarda interventi destinati al supporto materiale, naturalmente senza vincoli di orario. Nel riquadro sono specificate le tipologie di intervento più comuni: assistenza igienicacompresi accompagnamento e assistenza nell’uso dei servizi e pulizia, se necessariospostamenti, compresa l’accoglienza all’entrata e l’accompagnamento all’uscita nonché supporto
vigilanza nei movimenti interni; mensa, compreso l’eventuale supporto necessario per assumere merende o altro durante le pause.

A seconda delle necessità dell’alunno, si selezionano le relative opzioni:

Qualora l’alunno non necessiti di assistenza relativa alle voci suddette (igienica, spostamenti, mensa), bisogna specificare nella voce altro di quale tipo di assistenza si tratti (esclusa quella di tipo sanitario).

Assistenza specialistica 

Diversamene da quella di base, l’assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione riguarda interventi educativi.

Nel caso l’alunno necessiti di assistenza per la comunicazione, se ne deve specificare la tipologia (vedi immagine di seguito riportata) sulla base dell’esigenze e del tipo di disabilità del medesimo allievo: visiva, uditiva o relativa a disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che richiedono modalità di comunicazione alternative.

Nel caso in cui l’alunno necessiti di assistenza per lo sviluppo dell’autonomia, è necessario specificare il tipo di intervento: interventi di autonomia personale identificati sinteticamente con “cura di sé”; interventi in mensa; altro (da specificare). E’ previsto, inoltre, un campo aperto dove descrivere sinteticamente l’organizzazione prevista, esprimendo una riflessione sui collegamenti tra i compiti delle varie figure, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse:

Esigenze di tipo sanitario

Le esigenze di tipo sanitario, quale ad esempio la somministrazione di farmaci, non vanno inserite nel PEI poiché, se è vero che il loro soddisfacimento garantisce il diritto allo studio, è altrettanto vero che non riguardano solo gli alunni con disabilità e coinvolgono spesso figure professionali esterne alla scuola che non fanno parte del GLO. Al riguardo, nel riquadro si rinvia alla documentazione presente nel fascicolo dell’alunno:

Arredi speciali, Ausili didattici, informatici, ecc.

Nel riquadro vanno indicati la tipologia e le modalità di utilizzo di arredi speciali, quali ad esempio banchi speciali, sedie attrezzate, stabilizzatori, strumenti per il sollevamento o di accesso particolari …, e gli strumenti didattici e informatici necessari per l’anno scolastico successivo. Nello specifico, bisogna indicare eventuali interventi di aggiornamento: strumenti che mancano, che non sono più adeguati, che necessitano di riparazioni o aggiornamenti … [(per l’anno in corso, invece, le sezioni di riferimento sono la 6 (osservazione del contesto) e la 7 (relativi interventi)].

Nella compilazione del riquadro, il Ministero suggerisce di prestare particolare attenzione agli alunni che cambieranno scuola, ossia quelli delle classi terminali, valutando se sia possibile trasferire le attrezzature in uso, stabilendo chi si occuperà del trasferimento o avendo contatti e stipulando accordi con la nuova scuola ovvero, nel caso di comodato d’uso, con l’istituzione proprietaria degli strumenti:

Proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo

Nelle Linee Guida, relativamente alla proposta del numero di ore sostegno per l’a.s. successivo, si evidenzia che:

  • pur essendo una proposta, si tratta comunque di un pronunciamento importante che, avendo anche considerevoli ricadute sugli impegni di spesa della pubblica amministrazione, deve necessariamente rispettare rigorosi principi di correttezza, equità e responsabilità;
  • la richiesta deve riferirsi solo ed esclusivamente alle esigenze dell’alunno con disabilità perché, se è vero che le ore sono assegnate alla classe, è altrettanto vero che le stesse sono finalizzate allo sviluppo del percorso educativo personalizzato; pertanto non possono considerarsi come risorse aggiuntive che la scuola può utilizzare per attività di supporto destinate ad altri alunni della classe o scuola. Della presenza del sostegno didattico se ne può giovare l’intera classe, in quanto la stessa (presenza) favorisce una didattica aperta e flessibile, tuttavia gli interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno con disabilità;
  • la richiesta non può essere effettuata per coprire esigenze di esclusiva assistenza materiale o educativa ovvero di accompagnamento;
  • la richiesta va adeguatamente motivata.

Le motivazioni alla base della richiesta delle ore di sostegno devono riguardare:

  • i bisogni dell’alunno in base al Profilo di Funzionamento, se disponibile (ricordiamo al riguardo che si attendono le Linee Guida del Ministero della Salute), o in alternativa alla certificazione e alla Diagnosi Funzionale. Il Ministero evidenzia che non deve esserci un rapporto sinallagmatico tra esigenza di supporto didattico e gravità clinica o quantificazione del deficit di funzionamento; inoltre, in presenza di compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata;
  • le risorse ritenute necessarie per attivare gli interventi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi delineati nel PEI, considerando come le medesime (risorse) sono state effettivamente utilizzate (sezione 9) nell’a.s. che sta per terminare (come detto sopra, il GLO si riunisce per la verifica finale e la proposta delle risorse per l’anno successivo entro il 30 giugno). Conseguentemente, oltre a non poter chiedere un numero di ore di sostegno maggiore a quello di frequenza dell’alunno, deve risultare che le medesime ore sono state effettivamente utilizzate nelle attività o discipline in cui è prevista una forte personalizzazione dell’attività didattica, tale da richiedere necessariamente un supporto aggiuntivo. Nel caso di richiesta di aumento delle ore di sostegno, rispetto a quelle assegnate nell’anno scolastico che sta per concludersi, la stessa va motiva sia descrivendo i bisogni dell’allievo sia dimostrando che le predette ore sono state effettivamente impiegate adeguatamente, con interventi e risorse destinate laddove sono maggiori le esigenze dell’allievo, escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti

Questo il riquadro della sezione:

Proposta risorse assistenza igienica e di base,  assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione per l’anno successivo

In tale riquadro della sezione 11 si deve riportare, in relazione all’a.s. successivo, quanto segue:

  • con quali risorse e come vanno organizzati eventuali interventi di assistenza igienica e di base che non può essere quantificata in ore, trattandosi di una prestazione che va garantita al bisogno; il DI 182/2020 dispone che tale compito spetta al personale ausiliario in servizio nel plesso.  Nello specifico, in questo riquadro, il GLO indica come superare eventuali criticità per l’anno successivo (ad esempio formazione specifica di collaboratori e collaboratrici, eventuale difficoltà a rispettare l’assegnazione per genere…), fornendo indicazioni più puntuali, soprattutto, nel caso sia previsto il passaggio ad altra scuola (per l’anno in corso le informazioni relative a tale assistenza sono state già definite nella sezione 9 – punto 4 della tabella informativa);
  • le proposte in merito al fabbisogno di risorse professionali da destinare all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, indicando la tipologia di assistenza/figura professionale ritenuta necessaria. Per l’indicazione della predetta tipologia si può fare riferimento, per il momento, alla classificazione sopra riportata nel riquadro “Assistenza” [Per l’assistenza alla comunicazione: assistenza ad alunni privi della vista; assistenza ad alunni privi dell’udito; assistenza ad alunni con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Per l’assistenza all’autonomia: cura di sé, mensa, altro (da specificare)].

Questo il riquadro:

Oltre alla proposta delle risorse summenzionate è possibile (come vediamo nell’immagine sopra riportata):

  • indicare eventuali esigenze di trasporto dell’alunno da e verso la scuola, in particolare eventuali criticità del servizio e bisogni particolari dell’alunno, in relazione all’anno scolastico che sta per concludersi (riguardo al quale, l’organizzazione del servizio di trasporto è stata descritta nella sezione n. 9- punto 10 della tabella informativa);
  • fornire indicazioni rivolte al GLO, che nell’anno successivo dovrà redigere il PEI, e contenenti suggerimenti, proposte e strategie che potrebbero essere riproposte, nonché eventuali problemi emersi o potenzialità non adeguatamente sviluppate che richiedono interventi correttivi o integrazioni, soprattutto in riferimento all’organizzazione e all’utilizzo delle risorse. Tali indicazioni risultano particolarmente importanti e vanno approfondite nei casi di alunni che passano da un grado all’altro di istruzione; al riguardo il DI 182/2020 dispone, non a caso, che deve essere assicurata «l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione»

Modalità proposta ore di sostegno e assistenza 

Dopo aver illustrato le motivazioni che devono stare alla base della richiesta delle ore di sostegno e di quelle destinate all’assistenza (all’autonomia e alla comunicazione), le Linee Guida descrivono anche le modalità per formulare la proposta, secondo le nuove disposizioni del D.lgs. 66/2017 e il nuovo iter per il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Alla luce delle nuove disposizioni, la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza è condotta secondo criteri riguardanti in primo luogo il “funzionamento” e, soprattutto, indirizzati a favorire una migliore inclusione dell’alunno nel contesto scolastico.

I livelli di disabilità (lieve e grave), nella nuova prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS , sono connessi all’interazione della persona con il contesto e, quindi, al livello di “restringimento della partecipazione” (con tale espressione, secondo l’ICF, si intendono i problemi che un soggetto può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di vita), derivante da barriere allo sviluppo degli apprendimenti e delle dimensioni previste (la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; la dimensione della comunicazione e del linguaggio; la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento; la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento).

Dalla succitata prospettiva discendono cinque condizioni/livelli in riferimento alla “restrizione della partecipazione”, riguardanti le “capacità iniziali” dell’alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata. A ciascuno di questi livelli corrispondono dei “range” orari (Allegato C1 al DI 182/2020, di cui parleremo di seguito), necessari a ripristinare condizioni di funzionamento accettabili . I predetti livelli costituiscono quello che viene definito “debito di funzionamento” e sono illustrati nell’Allegato C al DI 182/2020,di cui parleremo di seguito.

E’ il Profilo di Funzionamento che indica la condizione dell’alunno in relazione alla sua restrizione di partecipazione. Il livello di restrizione individuato non può essere superato, se non nel caso di situazioni eccezionali che vanno debitamente motivate e per le quali va avviata una procedura di “rivedibilità” del Profilo di Funzionamento (PF), al fine di modificare l’entità delle difficoltà e, conseguentemente, i range orari da attribuire. Alla luce di quanto detto, in caso di alunno con un livello (individuato nel PF) di restrizione di partecipazione di grado medio, la scuola deve progettare interventi di propria competenza entro il range corrispondente (ad esempio per la Scuola Primaria: 6-11 ore).

Come detto sopra e come leggiamo nella nota n. 40/2021, nella nuova prospettiva ICF è rotto il rapporto sinallagmatico gravità=rapporto 1:1 perché, per rispondere alle esigenze dell’alunno e favorirne il processo di inclusione, si deve fare riferimento alla “tipologia” di gravità e alle risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe.  Attualmente (riportano come esempio le Linee Guida), un alunno non vedente ha una invalidità del 100% ed è considerato in situazione di gravità (art. 3, comma3); considerando solo tale condizione, potrebbero essere assegnate (come oggi lo sono, aggiungiamo noi) il massimo delle ore possibili (22h alla primaria, 25h all’infanzia, 18h alla secondaria). Secondo la prospettiva ICF, invece, la valutazione del fabbisogno richiede una considerazione più attenta alle condizioni personali e la valutazione dell’interazione del soggetto con il contesto, che può essere modificato. Conseguentemente, con i predetti nuovi criteri, in presenza di una disabilità visiva che non implica problemi a livello cognitivo e di apprendimento, è possibile indicare gradi diversi rispetto alla restrizione di partecipazione che sarà:

  • “lieve” relativamente all’apprendimento e alla socializzazione;
  • “molto elevata” in rapporto alla comunicazione;
  • “elevata” in rapporto  all’autonomia di movimento.

Pertanto, gli interventi educativi, quindi le ore destinate al sostegno didattico, si collocano in un range “lieve” e sono finalizzati principalmente all’integrazione nella classe (per i primi anni); per l’assistenza alla comunicazione (con l’ausilio di un tiflodidatta, competente nel Braille) è necessario il massimo delle ore; infine, è sufficiente una media assistenza per quanto riguarda l’autonomia, a meno che la scuola non “abbatta le barriere”, creando percorsi guidati, fornendo l’alunno di ausili tecnologici, etc. che riportano il bisogno di supporti ad un grado “lieve”.

Il fabbisogno, quindi,  è strettamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su piani diversi: dal sostegno didattico, all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, all’assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili (tastiera Braille), all’uso di nuove tecnologie (sintesi vocale), agli interventi sull’ambiente
(percorsi guidati, adattamenti acustici…).

Il GLO, in conclusione, come leggiamo nell’articolo 18 del DI 182/2020,  sulla base del Profilo di Funzionamento:

  • individua le principali dimensioni (vedi sopra) interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”, utilizzando l’Allegato C;
  • formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, igienica e di base, nonché di specialistica (all’autonomia e/o comunicazione), nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

Nella definizione del summenzionato fabbisogno, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel PF, secondo il seguente schema:

Il dirigente scolastico, poi, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2017:

  • raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia degli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno;
  • trasmette, sulla base della proposta effettuata dal GLO, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico (relative all’assistenza).

Scheda debito funzionamento e tabella fabbisogno risorse professionali

Scheda relativa al Debito di funzionamento (allegato C)

Tabella Fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza (allegato C1)

Il Ministero ha ulteriormente chiarito, con apposite FAQ, a chi spetta la compilazione della scheda relativa al debito di funzionamento:

24. Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?
Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

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