Legge 24 novembre 2023, n. 187

Legge 24 novembre 2023, n. 187

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (23G00197)

(GU Serie Generale n.292 del 15-12-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all’11 febbraio di
ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con
la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l’interesse,
la scelta e l’apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il
Ministero dell’universita’ e della ricerca promuove cerimonie,
incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita’, nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali
della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalita’ di
cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita’ previste
dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2
Finalita’

1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e’ volta a promuovere
l’orientamento, l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di
competenze nell’ambito di tali discipline, necessarie a favorire
l’innovazione e la prosperita’ della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell’ambito della Settimana
nazionale promuovono le attivita’ svolte nell’ambito delle risorse di
cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalita’:
a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che
coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le
universita’, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a
favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in
modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali
discipline;
b) valorizzare e consolidare le esperienze nell’ambito delle
discipline STEM nel curriculum dello studente;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di
stimolare l’interesse, la scelta e l’apprendimento delle discipline
STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunita’
lavorative;
d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione,
verso l’acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
e) promuovere corsi di formazione con modalita’ innovative sulle
discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo
sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore
pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo
sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con
le iniziative di formazione collegate a imprese del settore
tecnologico nell’ambito delle discipline STEM;
g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte
a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM;
h) promuovere l’organizzazione di incontri, giornate di
orientamento e altre attivita’ similari per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado indirizzate all’approfondimento delle
conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle
discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che
decidano di intraprendere tali percorsi;
l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate
competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del
lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare,
la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle
donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
m) promuovere iniziative finalizzate all’applicazione delle
competenze STEM in ambito giuridico.
3. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 2, ferme
restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese
le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca »,
componente 1, « Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita », e componente 2, « Dalla ricerca
all’impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le
risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell’ambito
dell’intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano
nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui
all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e’
incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2024. All’onere
derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l’anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2006, n. 153, e’ il seguente:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’). In vigore dal 4 luglio
2006 – 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per
la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali, nonche’ per supportare
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all’inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito
per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e’
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.»
– Il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e’ il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell’anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.»