Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(GU n.229 del 20-8-1982)
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30
Titolo I
FINALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI
REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI" IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406 Art. 1. Obiettivi e competenze La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2. Definizione Per "prevenzione incendi" si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
Art. 3. Principi di base e misure tecniche fondamentali Per il conseguimento delle finalita' perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare: 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili; 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Art. 4. Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.
Art. 5. Collegamenti con organismi internazionali Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformita' alle iniziative della Comunita' economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.
Art. 6. Collegamenti con organismi nazionali Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreche' con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la piu' ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.
Art. 7. Attivita' formative ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica. 2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.))
Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
Art. 8. Attivita' di prevenzione incendi Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attivita' fondamentali: organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio; predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali; studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.; designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno; esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili; accertamenti sopraluogo (visite tecniche).
Art. 9. Competenze degli organi centrali Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni: a) organizzazione generale e coordinamento delle attivita' di prevenzione incendi; b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo; c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10; d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4; e) organizzazione e aggiornamento dell'attivita' di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi; f) organizzazione dell'attivita' di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.
Art. 10. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ((1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e'sostituito dal seguente: "1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente; c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco; h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); bb) un esperto della "piccola industria"; cc) un esperto della "proprieta' edilizia".)) Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37. Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 11. Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede: a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)); e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
Art. 12. Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.))
Art. 13. Esame dei progetti I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalita' ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attivita', degli impianti, ecc. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonche' i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
Art. 14. Visite tecniche Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verra' stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attivita' soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita' soggette a controllo. Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati: a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attivita' e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi; b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attivita' in esercizio; c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate; d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 15. Adempimenti di enti e privati Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco: 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite; 3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)). Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e' altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.
Art. 16. Compiti dei comandi provinciali I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi. A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalita' del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attivita' con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo. Accertata con le modalita' di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il "certificato di prevenzione incendi" di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorita' comunale e alle altre autorita' competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 17. Certificato di prevenzione incendi ((1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. 2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.))
Art. 18. Procedure di prevenzione incendi Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali. L'esito degli accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale. Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche piu' idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Art. 19. Competenze degli ispettori regionali o interregionali Gli ispettori regionali o interregionali: a) coordinano l'attivita' di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformita' dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale; c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20; d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sara' previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione; e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21; f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sara' provveduto a determinare l'elenco delle attivita' demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.
Art. 20. Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. Il comitato e' composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e' nominato anche un membro supplente. Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37))
Art. 22. Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore. Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attivita' soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicita' indicate nel decreto ministeriale medesimo.
Art. 23. Con successive norme regolamentari si provvedera' a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406. Il Ministro dell'interno ROGNONI