Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

(GU n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e
terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’;
Visto l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese;
Visto l’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante disposizioni per la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme
per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita’ e le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ per la
valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 18
dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualita’ dell’istruzione e della formazione professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto, principi e finalita’

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita’ individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale,
in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale,
attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attivita’ didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale sono scuole territoriali dell’innovazione, aperte e
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione
didattica.
3. Il modello didattico e’ improntato al principio della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per
l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonche’ di orientare il progetto di vita e di lavoro
della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di
occupabilita’. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi
culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e’
organizzato per unita’ di apprendimento.
4. Il sistema dell’istruzione professionale ha la finalita’ di
formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualita’
comunemente denominato «Made in Italy», nonche’ di garantire che le
competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.

Art. 2

Identita’ dell’istruzione professionale

1. Ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di
eta’, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa
e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione puo’ scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di
diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali
quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una
solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali
in una dimensione operativa in relazione alle attivita’ economiche e
produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto, i
percorsi di istruzione professionale hanno un’identita’ culturale,
metodologica e organizzativa che e’ definita nel profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma
2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della
studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 5 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e’ comune a tutti i
percorsi di istruzione professionale, nonche’ ai profili di uscita
degli indirizzi di studio di cui all’articolo 3.
4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea e ad
una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo
individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata
quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di
studio di cui all’articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici
superiori, all’universita’ e alle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

Indirizzi di studio

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
sono i seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalita’ alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma
1 sono riportati nell’Allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell’ordinamento, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come
riportato nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al
comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini
di competenze, abilita’ e conoscenze. Con il medesimo decreto e’
indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attivita’
economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’Istituto
nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di
carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e
di correlate divisioni. Il decreto contiene altresi’ le indicazioni
per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo
11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i
diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi
quinquennali dell’istruzione professionale anche al fine di
facilitare il sistema dei passaggi di cui all’articolo 8.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i
risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente
la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei
settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il
medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di
studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 30
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015,
n. 166.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al
comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con
le priorita’ indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei
limiti degli spazi di flessibilita’ di cui al successivo articolo 6,
comma 1, lettera b). Tale declinazione puo’ riferirsi solo alle
attivita’ economiche previste nella sezione e nella divisione cui si
riferisce il codice ATECO attribuito all’indirizzo con il decreto di
cui al comma 3. La declinazione e’ altresi’ riferita alla
nomenclatura e classificazione delle unita’ professionali (NUP)
adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilita’ avviene nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi
di personale.

Art. 4

Assetto organizzativo

1. L’istruzione professionale e’ caratterizzata da una struttura
quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari
di cui all’Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un
successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale comprende
2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attivita’ e
insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attivita’ e
insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al
potenziamento dei laboratori. Le attivita’ e gli insegnamenti di
istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e
didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale,
possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in
periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche
in due diversi anni scolastici ai fini dell’accesso al terzo anno dei
percorsi. Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264
ore, e’ destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla
realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo
della dimensione professionalizzate delle attivita’ di alternanza
scuola-lavoro, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e). Nel
biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la
realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attivita’
finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli
studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le
disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli
assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla
normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale e’
articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del
triennio, l’orario scolastico e’ di 1056 ore, articolate in 462 ore
di attivita’ e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di
attivita’ e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla
studentessa e allo studente di:
a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale
acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati
nell’ambito della quota di autonomia, determinata a norma del
successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente,
le competenze, le abilita’ e le conoscenze di indirizzo in funzione
di un rapido accesso al lavoro;
c) partecipare alle attivita’ di alternanza scuola-lavoro,
previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.
107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente
previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione
professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e
viceversa, secondo le modalita’ previste dall’articolo 8.
4. Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la
differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle
esigenze e specificita’ territoriali, le istituzioni scolastiche che
offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via
sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalita’ da
definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica
e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono
realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna
regione e secondo i criteri e le modalita’ definiti ai sensi
dell’articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell’istruzione professionale e’ strutturato
dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia, in
modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione
professionale previo superamento degli esami di Stato, nonche’ di
maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla
programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori
oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalita’ dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica nonche’ per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente.

Art. 5

Assetto didattico

1. L’assetto didattico dell’istruzione professionale e’
caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si
avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di
cui all’articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che
viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo
anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico.
Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale
che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna
studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e
informale ed e’ idoneo a rilevare le potenzialita’ e le carenze
riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva
costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di
quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per
sostenere le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello
sviluppo del Progetto formativo individuale. L’attivita’ di tutorato
e’ svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del
2015, nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione
scolastica a legislazione vigente;
b) dall’aggregazione, nel biennio, delle discipline all’interno
degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e
dall’aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione
generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici
caratterizzanti i diversi assi culturali;
d) dall’utilizzo prevalente di metodologie didattiche per
l’apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze
laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei
problemi relativi alle attivita’ economiche di riferimento, il lavoro
cooperativo per progetti, nonche’ la gestione di processi in contesti
organizzati;
e) dalla possibilita’ di attivare percorsi di alternanza
scuola-lavoro, gia’ dalla seconda classe del biennio, e percorsi di
apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
f) all’organizzazione per unita’ di apprendimento, che, partendo
da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole
studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di
metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle
conoscenze e delle abilita’ acquisite e la misura in cui la
studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le
unita’ di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo
studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di
istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che e’ effettuata, nel
corso del biennio, con riferimento alle unita’ di apprendimento,
secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disciplina
vigente in merito alla certificazione delle competenze per il
triennio, nonche’ per le qualifiche triennali e i diplomi
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 6

Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario
complessivo del biennio, nonche’ dell’orario complessivo del
triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento
relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita’ di
laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni
contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale,
nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma
5, della legge n. 107 del 2015;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita’, in coerenza con gli
indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all’articolo 3,
entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo,
quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) sviluppare le attivita’ e i progetti di orientamento
scolastico, nonche’ di inserimento nel mercato del lavoro, anche
attraverso l’apprendistato formativo di primo livello di cui al
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e
delle professioni, in possesso di una specifica e documentata
esperienza professionale maturata nell’ambito delle attivita’
economiche di riferimento dell’indirizzo di studio e in possesso di
competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, ai fini
dell’arricchimento dell’offerta formativa, nel rispetto dei vincoli
di bilancio, ferma restando la possibilita’ di ricevere finanziamenti
da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni
scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente;
e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e
l’ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei
laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per
la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze
di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di
bilancio, ferma restando la possibilita’ di ricevere finanziamenti da
soggetti pubblici e privati;
f) costituire, nell’esercizio della propria autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del
collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa;
g) dotarsi, nell’esercizio della propria autonomia didattica e
organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da
esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per
l’organizzazione delle attivita’ e degli insegnamenti di indirizzo e
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita’. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, indennita’, gettoni di
presenza o altre utilita’ comunque denominate.

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e
Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei
percorsi di cui all’articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalita’
realizzative dei percorsi di cui all’articolo 4 sono definite a
livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e
l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell’esercizio delle
competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e
formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo
con il mondo del lavoro, l’aggiornamento periodico, nel limite
fissato dall’articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei
profili di uscita di cui all’articolo 3, nonche’ allo scopo di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola
al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in
alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e’ istituita la «Rete
nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di
cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identita’ e pari
dignita’, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono
percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative
accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalita’ di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la
«Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150.

Art. 8

Passaggi tra i sistemi formativi

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione
professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012,
e viceversa, costituiscono una delle opportunita’ che garantiscono
alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie
potenzialita’, attitudini ed interessi, anche attraverso la
ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di
acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri
generali di cui al presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e
formative interessate, la progettazione e l’attuazione di modalita’
di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e
la possibilita’ di inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e’ effettuato esclusivamente a domanda della
studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita’ di posti
nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e
formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento
e dello specifico profilo di uscita dell’ordine di studi e
dell’indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere
anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia gia’ in
possesso di ammissione all’annualita’ successiva del percorso di
provenienza. La determinazione dell’annualita’ di inserimento e’
basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione
tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo
studente chiede di accedere, nonche’ sulle sue effettive
potenzialita’ di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni
scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei
crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita’:
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente
percorso formativo, con riferimento alle unita’ di apprendimento di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in
ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che
accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita’ di inserimento e
di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale,
possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione
professionale, secondo le modalita’ previste dal presente articolo,
oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le
istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative
accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19
gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli
esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le
qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami
conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di
studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 9

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale
sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente,
nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia previsto
dall’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall’ordinamento dei
singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti
iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore
per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza e’
definita dai piani orari di cui all’allegato B, nell’ambito degli
indirizzi di studio di cui all’articolo 3 nei quali confluiscono i
percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l’Allegato
C. Le funzioni di cui all’articolo 4, comma 5, relative agli uffici
tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell’organico
dell’autonomia forniti di specifiche professionalita’, nell’ambito
degli insegnanti assegnati ai posti di cui all’articolo 1, comma 64,
della legge 13 luglio 2015, n.107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi
attraverso la flessibilita’ di cui all’articolo 6, nei limiti delle
dotazioni organiche triennali e della programmazione dell’offerta
formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per
la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L’articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli
insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del
personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione
professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, e’ determinata
dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che
l’articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini
situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Art. 10

Monitoraggio, valutazione di sistema
e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di
monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le
Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri
interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate svolgono la loro attivita’ di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento
dell’istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza
quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al
comma 1, anche in relazione a nuove attivita’ economiche e, piu’ in
generale, all’innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti
del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 11

Passaggio al nuovo ordinamento

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi
del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti
nell’anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla
Tabella di confluenza di cui all’Allegato C, a partire dalle classi
prime dell’anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e’ supportato dalle
indicazioni contenute nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3, le
quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali
dell’offerta formativa e per l’attivazione dei percorsi di cui
all’articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per
l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali,
nonche’ per l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in
relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono
attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 9
del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l’anno 2018,
63,59 milioni di euro per l’anno 2019, 85,33 milioni di euro per
l’anno 2020, 55,48 milioni di euro per l’anno 2021, 40,42 milioni di
euro per l’anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. A decorrere dall’anno 2018 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, destina
annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma
4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attivita’ di
formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente
provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 13

Abrogazioni

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 il decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive
modificazioni, e’ abrogato.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e’
abrogato l’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l’anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda
alla quinta;
b) per l’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza
alla quinta;
c) per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta
alla quinta;
d) per l’anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita’ del presente decreto legislativo
nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le
studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma
professionale al termine del percorso di istruzione e formazione
professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono
sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del
medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si
concludono con l’esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i
criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo
coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente
nel sistema dell’istruzione e formazione professionale. Per le
Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d’esame sono
nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con le modalita’ e
i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto
della regione Trentino-Alto Adige. All’attuazione del presente comma
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
nell’ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri
delle Commissioni nominate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A
(di cui all’articolo 2, comma 2)
Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello
studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Premessa.
I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata
I.P.) sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
I percorsi di I.P. concorrono all’affermazione del ruolo centrale
della scuola nella societa’ della conoscenza, a norma dell’articolo
1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali
dell’innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi
di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto
dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente
Allegato. Cio’ al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze
socio-culturali, favorire l’occupazione giovanile anche in relazione
a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione
scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto
allo studio, le pari opportunita’ di successo formativo e di
istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l’offerta
formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di
IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo.
1. Identita’ dell’istruzione professionale e il P.E.Cu.P.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un
diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed
hanno un’identita’ culturale, metodologica e organizzativa
riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime
attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 226/2005, finalizzato:
ad una crescita educativa, culturale e professionale;
allo sviluppo dell’autonoma capacita’ di giudizio;
all’esercizio della responsabilita’ personale e sociale.
b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico
per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli
indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi
dall’Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
Education and Training – VET) e da una personalizzazione dei percorsi
resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale,
idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le
proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.
139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilita’.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi
di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze
scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure
professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate
responsabilita’ in relazione alle attivita’ economiche di
riferimento.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono
alla formazione del cittadino nella societa’ della conoscenza e
tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo
lavorativo. Il diplomato dell’istruzione professionale e’, pertanto,
una persona competente, consapevole delle potenzialita’ e dei limiti
degli strumenti tecnici di trasformazione della realta’, attento ad
un utilizzo sempre piu’ ampio delle tecnologie, cosi’ da dialogare
con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo
cooperativo alla qualita’ del lavoro come fattore in grado di
determinare il risultato dell’intero processo produttivo e la
crescita economica.
Il fattore «professionalita’ del lavoro» risiede, pertanto,
nell’assumere responsabilita’ in riferimento ad uno scopo definito e
nella capacita’ di apprendere anche dall’esperienza, ovvero di
trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono.
Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del
«qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole
dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una
disposizione alla cooperazione, che e’ in grado di mobilitare
competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro
il contesto lavorativo di riferimento. Cio’, da un lato, comporta il
superamento della tradizionale dicotomia tra formazione
professionalizzante ed educazione generale, dall’altro, intende
garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai
contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei
percorsi di I.P., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.
I percorsi di I.P. hanno l’obiettivo di far acquisire agli
studenti competenze basate sull’integrazione tra i saperi
tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado
di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali
e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile
nei confronti della realta’, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilita’ di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita’ dei beni artistici e
ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l’accesso ai
web e ai social nelle attivita’ di studio, ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressivita’ corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi
culturali per comprendere la realta’ ed operare in campi applicativi;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per
obiettivi e alla necessita’ di assumere responsabilita’ nel rispetto
dell’etica e della deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di
studio e di lavoro lungo tutto l’arco della vita nella prospettiva
dell’apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello
locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di
opportunita’ formative;
valutare le proprie capacita’, i propri interessi e le proprie
aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del
lavoro e di un ruolo professionale specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della
formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di
decisione e all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento
nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie dell’automazione
industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla
manifattura e all’artigianato;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali.
La professionalita’ che gli studenti acquisiscono
progressivamente nel corso del quinquennio tende a valorizzare la
cultura del lavoro, intesa nella sua accezione piu’ ampia, come
l’insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma
anche l’identita’ e il senso di appartenenza ad una comunita’
professionale, che riflettono una visione etica della realta’, un
modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo
personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti
economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi
sviluppi e fabbisogni e’ richiesta una preparazione caratterizzata da
una fluida integrazione tra competenze culturali generali e
competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta
integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella
tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell’istruzione
professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del
quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel
mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche’ nei
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso
del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che
favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.
2. Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da
garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire,
nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, i saperi e le
competenze necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
gli strumenti per orientarsi in relazione all’indirizzo di studio
scelto al momento dell’iscrizione alla prima classe. Per questo le
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la
possibilita’ di articolare, nella loro autonomia, le classi in
livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti piu’
efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione
sociale;
b) la reversibilita’ delle scelte, consentendo i passaggi, dopo
il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso le
istituzioni formative di IeFP, nonche’ i loro successivi rientri nei
percorsi quinquennali di istruzione professionale.
Il percorso e’ organizzato sulla base del «Progetto formativo
individuale», redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio del
primo anno di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e le
competenze acquisiti dallo studente anche in modo non formale e
informale, ai fini di un apprendimento personalizzato, idoneo a
consentirgli di proseguire con successo, anche attraverso
l’esplicitazione delle sue motivazioni allo studio, le aspettative
per le scelte future, le difficolta’ incontrate e le potenzialita’
rilevate.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
utilizzare, nell’organizzazione didattica, la quota di autonomia e
ampi spazi di flessibilita’. Questi ultimi costituiscono lo strumento
attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle
vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni, in coerenza con le priorita’ indicate dalle Regioni
nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 20% dell’orario
complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all’area
generale e all’area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori
previsti nei profili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
Al fine di preservare l’identita’ dell’istruzione professionale, le
attivita’ e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni
scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati
agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.,
nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, utilizzando
tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attivita’
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati
prioritari dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015,
individuati tra quelli sotto richiamati:
«a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonche’ alla
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning
(CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilita’
nonche’ della solidarieta’ e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialita’;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita’, della sostenibilita’
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita’
culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attivita’ sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche’ alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attivita’ di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita’ attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la comunita’ locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialita’ e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunita’ di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei
limiti delle risorse disponibili, possono stipulare contratti di
prestazioni d’opera di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni con una specifica e documentata esperienza professionale
maturata nell’indirizzo di riferimento, soprattutto per l’ampliamento
dell’offerta formativa, con particolare riguardo a profili
professionali innovativi richiesti dal territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie
didattiche idonee a favorire l’integrazione tra area di istruzione
generale e area di indirizzo, attraverso l’implementazione delle
metodologie laboratoriali, non solo per consentire l’acquisizione di
strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali
situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di
permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a
tutti i percorsi di cui al punto 1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a
partire dall’esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali,
le competenze, abilita’ e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e
delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione
all’area delle attivita’ economiche di riferimento, considerati nella
loro dimensione sistemica. E’, quindi, necessaria l’adozione di una
pluralita’ di attivita’ didattiche in laboratorio, soprattutto nel
biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto
anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in
apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono
chiamate a cogliere l’evoluzione delle filiere produttive che
richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una
risposta adeguata alle necessita’ occupazionali. L’impianto del nuovo
ordinamento, in particolare del triennio, intende – in questo senso –
favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche
per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione
internazionale.
L’interazione con il territorio e il mondo produttivo non e’ solo
un metodo di lavoro; e’ un fattore imprescindibile per l’elaborazione
del Piano triennale dell’offerta formativa. Gli strumenti per
intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di
sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli
offerti dall’autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle
opportunita’ e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per
superare gli stereotipi di un’interpretazione sequenziale del
rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici,
promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande
del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i
saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.
L’attivita’ didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e
l’apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato
valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente
in condizione di:
apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed
efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di
gruppo, alla formazione continua e all’auto-valutazione, valorizzando
l’apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere;
esercitare il rigore, l’onesta’ intellettuale, la liberta’ di
pensiero, la creativita’, la collaborazione, in quanto valori
fondamentali per la costruzione di una societa’ aperta e democratica.
Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono
alla base della convivenza civile.
La metodologia laboratoriale consente di introdurre
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e
organizzativi aziendali, nonche’ alle attivita’ economiche di
riferimento. Questa metodologia, insieme all’alternanza
scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo
processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli
studenti sulle scelte operate e le rende piu’ fondate e consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita’
per l’auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e
utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.


Allegato B

Allegato C