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Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118

Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (17G00131)

(GU Serie Generale n.181 del 04-08-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s);
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante
modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 7, della legge citata 7
agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo puo’ adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo,
uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e
modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16
marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e’ modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art. 2

Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il
capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», e’ inserito il
seguente: «Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».

Art. 3

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» e’ sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e’ sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies e’ aggiunto il seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli
conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono
comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dal decreto
legislativo n. 116 del 2016.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

Capo I
Disciplina delle fonti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’articolo 16,
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta
del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che
abbiano introdotto»;
b) dopo le parole «essere derogate» sono inserite le seguenti:
«nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi
dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente decreto,»;
c) dopo le parole «accordi collettivi» e’ inserita la seguente
«nazionali»;
d) le parole «, solo qualora cio’ sia espressamente previsto dalla
legge» sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari
opportunita’, e in particolare la direzione e l’organizzazione del
lavoro nell’ambito degli uffici»;
b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l’esame congiunto,»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai
sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»;
c) l’ultimo periodo e’ soppresso.

Art. 3

Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 2.2 e’ sostituito dal seguente: «2.2 I contratti collettivi
nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per
l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Capo II
Fabbisogni

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli
uffici e fabbisogni di personale»;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli
uffici per le finalita’ indicate all’articolo 1, comma 1, adottando,
in conformita’ al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicita’ e qualita’ dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni
di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del
piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilita’ e di reclutamento del personale, anche con riferimento
alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’ assunzionali
previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e
secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita’ finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2,
adottato annualmente dall’organo di vertice, e’ approvato, anche per
le finalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e’ approvato secondo le
modalita’ previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, e’ assicurata la
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali.»;
c) il comma 4-bis e’ abrogato;
d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale.»;
e) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche’ degli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del
servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore.».
2. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Le amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita’ del personale.».
3. Dopo l’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la
pianificazione dei fabbisogni di personale). – 1. Con decreti di
natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani
dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche
con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche
sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema
informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all’articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita’ di acquisizione dei dati del personale di cui
all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire
l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e
relative competenze professionali, nonche’ i dati correlati ai
fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita’
definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti
dei piani e’ effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e’ fatto divieto alle amministrazioni
di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero
dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma
2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino
incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita’ di
cui al comma 3.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. E’ fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita’ erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi’, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad
essi non puo’ essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche
amministrazioni.»;
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» e’ inserita
la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o
coordinata e continuativa,» sono soppresse;
2) alla lettera d), la parola «luogo,» e’ soppressa;
3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o
coordinata e continuativa» sono soppresse;
4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti
di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati».
c) al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
d) dopo il comma 6-quater e’ inserito il seguente: «6-quinquies.
Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti
pubblici di ricerca dall’articolo 14 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.».

Capo III
Reclutamento e incompatibilità

Art. 6

Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) facolta’, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando
il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per
cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unita’
superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma
15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita’ di richiedere,
tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai
fini del concorso.»;
b) al comma 3-bis, lettera b), le parole «di collaborazione
coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro
flessibile»;
c) al comma 4, le parole «della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale
dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4»;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie
procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall’Associazione Formez PA.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell’ipotesi di
cui al comma 5, il bando di concorso puo’ fissare un contributo di
ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei
titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite
dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche’, ove opportuno in
relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue
straniere».

Art. 8

Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le»
sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole «a comunicare»
e’ inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su apposito
supporto magnetico» e le parole «, relativi all’anno precedente,»
sono soppresse;
c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto
magnetico» fino a «compensi corrisposti.» sono sostituite dalle
seguenti: «, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli
15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a
tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».

Capo IV
Lavoro flessibile

Art. 9

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Personale a tempo
determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche’ avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita’ in cui se
ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita’ di reclutamento stabilite dall’articolo
35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono
essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di
precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le
procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. I rinvii
operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti
collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le
amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali
stipulati dall’ARAN.»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere
gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite
istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone
informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio
all’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione
dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di
valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.»;
e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole «a tempo
determinato» sono soppresse;
g) dopo il comma 5-quater e’ inserito il seguente: «5-quinquies. Il
presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di
ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto
stabilito dal medesimo decreto.».

Capo V
Misure di sostegno alla disabilità

Art. 10

Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta nazionale per
l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita’).
– 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in
ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, di seguito
Consulta.
2. La Consulta e’ composta da un rappresentante del Dipartimento
della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le
pari opportunita’, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un
rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della
disabilita’ indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo
3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non
spettano gettoni di presenza, compensi, indennita’ ed emolumenti
comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare
agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di
comunicazione di cui all’articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure
innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e
alla valorizzazione delle capacita’ e delle competenze dei lavoratori
disabili nelle pubbliche amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l’adozione degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilita’ da
parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme
di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina
delle quote di riserva.
Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilita’). – 1. Al fine di garantire un’efficace integrazione
nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, le
amministrazioni pubbliche con piu’ di 200 dipendenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti
funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente
competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonche’ con i
servizi territoriali per l’inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria
amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare
l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta’ di integrazione.
Art. 39-quater (Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68). – 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme
applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni
pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per
l’impiego territorialmente competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio
inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e
modalita’ di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non e’ previsto il solo requisito della
scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni
di cui all’articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono
trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della
disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto
previsto per le vittime del terrorismo, della criminalita’
organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresi’ trasmesse
alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilita’, ai fini di cui all’articolo 39-bis,
comma 3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte
nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99.
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per
l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla
graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando
comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Capo VI
Contrattazione

Art. 11

Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «La contrattazione
collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali
e si svolge con le modalita’ previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilita’, la contrattazione collettiva e’ consentita nei
limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione
degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento
e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’ quelle di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono
inserite le seguenti: «area o»;
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita’ della performance»
sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l’ottimale
perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota
prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici
accessori comunque denominati»;
2. il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «La predetta quota
e’ collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di
riferimento.»;
3. al quarto periodo la parola «Essa» e’ sostituita dalle seguenti:
«La contrattazione collettiva integrativa»;
d) il comma 3-ter e’ sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in
cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalita’ dell’azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede
fra le parti, l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla
successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita’ economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo
di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il
quale l’amministrazione interessata puo’ in ogni caso provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E’
istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il
compito di monitorare i casi e le modalita’ con cui ciascuna
amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo.
L’osservatorio verifica altresi’ che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita’ dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita’ o rimborsi di spese
comunque denominati.»;
e) il comma 3-quater e’ abrogato;
f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei vincoli
di bilancio e del patto di stabilita’» sono sostituite dalle
seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo
e’ sostituito dai seguenti: «In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresi’ obbligo di
recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote
annuali e per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle
in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di
non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attivita’
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del
recupero non puo’ eccedere il 25 per cento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita’ di cui al
periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e’ corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine
per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un
periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o
abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa
previste dalle predette misure, nonche’ il conseguimento di ulteriori
riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a
processi di soppressione e fusione di societa’, enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e’ effettuato il recupero.»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere
apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza
complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici
accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di
amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a
consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e’ necessario assicurare continuita’
nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuita’
con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un
utilizzo piu’ funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche’ di miglioramento della produttivita’ e della
qualita’ dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati
alla contrattazione integrativa.».

Capo VII
Responsabilità disciplinare

Art. 12

Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Al comma 1 dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce
illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.».

Art. 13

Modifiche all’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di
minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di
competenza del responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della
propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti
disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita’ e
responsabilita’.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni,
previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle
funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le
infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e
comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,
ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione
scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di
almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la
possibilita’ di depositare memorie scritte, il dipendente puo’
richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla
contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del
procedimento disciplinare, nonche’ l’eventuale provvedimento di
sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio
competente di ogni amministrazione, per via telematica,
all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e’ sostituito da un codice identificativo.»;
e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di
contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del
procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella
di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso
della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell’addebito, e’ consentita la comunicazione tra
l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o
altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo
47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta
elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo
procuratore.»;
f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l’ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari puo’ acquisire da altre amministrazioni
pubbliche»;
g) al comma 7, la parola «lavoratore» e’ soppressa, dopo le parole
«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole
«o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall’autorita’
disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Ufficio
disciplinare»;
h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono
sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l’ultimo periodo e’
sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in
pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti
disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro
tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare
dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito. In tali
casi il procedimento disciplinare e’ interrotto e dalla data di
ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare
dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza
venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al
trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a
segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti
disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ stato
trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione
decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di
provenienza del dipendente.»;
i) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «La cessazione del
rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che
per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento
o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.»;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole
contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che
prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti
formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel
presente articolo o che comunque aggravino il procedimento
disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater,
fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia
imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’
l’invalidita’ degli atti e della sanzione irrogata, purche’ non
risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalita’ di esercizio dell’azione disciplinare,
anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso
concreto, risultino comunque compatibili con il principio di
tempestivita’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del
procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di
competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica
dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente
articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.».

Art. 14

Modifiche all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso; al terzo periodo,
le parole da «Per le infrazioni» a «l’ufficio competente» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e’
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva
la possibilita’» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti:
«. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento
disciplinare sospeso puo’ essere riattivato qualora l’amministrazione
giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il
procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita’ di adottare la
sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del
dipendente.»;
b) al comma 2 le parole «l’autorita’ competente» sono sostituite
dalle seguenti: «l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari»;
c) al comma 3 le parole «l’autorita’ competente» sono sostituite
dalle seguenti: «l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e’, rispettivamente,
ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione
dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione
di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza
di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell’articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi
previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 15

Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai
sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di
cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede
disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo
complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun
anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del
2009.»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi
in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in
flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a
3-quinquies.».

Art. 16

Modifiche all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «il danno all’immagine subiti
dall’amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno
d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i
contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita’ con le
giornate festive e di riposo settimanale, nonche’ con riferimento ai
casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei
quali e’ necessario assicurare continuita’ nell’erogazione dei
servizi all’utenza.».

Art. 17

Modifiche all’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La violazione di
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all’entita’ del risarcimento, salvo che ricorrano i
presupposti per l’applicazione di una piu’ grave sanzione
disciplinare.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio
o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis,
comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di
insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento
prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera
f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con
qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, e’ valutata anche ai fini della responsabilita’ di cui
all’articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua
preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le
infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4.».

Capo VIII
Polo unico per le visite fiscali

Art. 18

Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
controlli sulla validita’ delle suddette certificazioni restano in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e’ sostituita dalle seguenti:
«resa disponibile» e dopo le parole «all’amministrazione
interessata.» e’ inserito il seguente periodo: «L’Istituto nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo
svolgimento delle attivita’ di cui al successivo comma 3 anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva
dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che
provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale e’
disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e’ adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito
l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita’
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di
indirizzo stabilisce, altresi’, la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata,
la disciplina delle incompatibilita’ in relazione alle funzioni di
certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita’
per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’
tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a
sua volta, ne da’ comunicazione all’Inps.».

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare
il piu’ efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
provvede all’acquisizione delle informazioni relative al personale di
tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3 le parole «Per l’immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita’ di cui al comma 1,» e le
parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

Art. 20

Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita’
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita’ svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di
personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle
norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa
spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonche’ gli enti territoriali ricompresi nel territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita’ dell’intervento con il raggiungimento dei propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti
territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano
inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale
cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e’ fatto
divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le professionalita’ interessate dalle predette procedure. Il comma
9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
e’ abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 425 e 426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato
negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne’ quello prestato in
virtu’ di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente
articolo non si applica altresi’ ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e’ prorogata al 31
dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali
straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31
ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, nonche’ al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove
lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli
ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di
ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita’ il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si
considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di
provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall’articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita’ di cui al
presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare,
altresi’, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita’, dei limiti e dei criteri
previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita’
previste dall’ultimo periodo del comma 4.

Art. 21

Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennita’
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro
mensilita’, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attivita’ lavorative. Il datore di lavoro e’
condannato, altresi’, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
annullamento della sanzione disciplinare per difetto di
proporzionalita’, il giudice puo’ rideterminare la sanzione, in
applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
tenendo conto della gravita’ del comportamento e dello specifico
interesse pubblico violato.».

Art. 22

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui
all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotte dall’articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei
confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Il decreto di
adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, nonche’ il decreto di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L’atto di indirizzo detta altresi’ la disciplina transitoria
da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata
stipula delle predette convenzioni.
3. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis)
a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 55-septies, comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e’ assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale
l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro
per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere
dall’anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del
bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative
all’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse
sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui
all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della previdenza sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell’economia e delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
sull’utilizzo di tali risorse.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all’INPS» e le parole «effettuati dalle aziende sanitarie
locali» sono soppresse;
2) il secondo periodo e’ soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
«dell’economia e delle finanze»;
5. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le
seguenti: « – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti:
«le modalita’ di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono
inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le
parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole
«ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello
Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresi’, un» sono
sostituite dalle seguenti: «altresi’, il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il
modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le
modalita’» e il terzo periodo e’ soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le
seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.
6. Al comma 1, dell’articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l’ultimo periodo e’ soppresso.
7. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo
il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Al fine di non
pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attivita’ amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo’
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita’ di cui al periodo precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
corrispondentemente incrementato.».
8. Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
9. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della
disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente:
«La» e la parola «medesime» e’ sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
b) il secondo periodo e’ soppresso.
10. All’articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente
decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure
di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui
all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e
all’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto si
applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio
2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di
monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle disposizioni di cui
al presente decreto.
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al
fine di valorizzare le professionalita’ interne, possono attivare,
nei limiti delle vigenti facolta’ assunzionali, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non puo’ superare il 20 per cento di quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite
per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita’
dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attivita’
svolta e i risultati conseguiti, nonche’ l’eventuale superamento di
precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai
fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area
superiore.
16. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».

Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche
mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il
personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie
destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la
qualita’ dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicita’ dell’azione amministrativa, assicurando al contempo
l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di
stabilita’ interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di
cui al primo periodo del presente comma non puo’ superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno
2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del
Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e
in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima
componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta’
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare
della componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della
partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di
personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura
commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione
complessiva.
5. Nell’ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo
periodo del comma 4, con uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del
parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, e’ disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un
meccanismo basato sulla sostenibilita’ finanziaria della spesa per
personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell’ambito della sperimentazione, le
procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in
attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM
istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e
successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo’ essere disposta l’applicazione in via permanente
delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche’ l’eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle
del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici
meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli
obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.

Art. 24

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 25

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 59 e’
abrogato.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l’articolo 7 e’
abrogato.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma
339 e’ abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 nonche’ il quarto periodo del comma 227
dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta
del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo modalita’ conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita’ indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance»
sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento
retributivo legati alla performance e rileva ai fini del
riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di
incarichi di responsabilita’ al personale, nonche’ del conferimento
degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. La
valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di
misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilita’ dirigenziale e ai fini
dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi
dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.».

Art. 2

Modifiche all’articolo 4
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all’articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite
le seguenti: «di controllo interni ed».

Art. 3

Modifiche all’articolo 5
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le
priorita’ delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del
programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita’ strategiche
delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita’ e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione
di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita’ dei
servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione,
individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel
Piano della performance di cui all’articolo 10.»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di
cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee
guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui
al primo periodo e’ adottato previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in
coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti,
prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli
obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e
il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more
dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi
generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano
di cui all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro
aggiornamento.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di
gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base
volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell’articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi
all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del
bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere
comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita’
dell’azione amministrativa.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 6
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo
politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell’amministrazione» e le parole
da: «di cui all’articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e
segnalano la necessita’ o l’opportunita’ di interventi correttivi in
corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo,
anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da
alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione
dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante
l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla
performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di
cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 e’ abrogato.

Art. 5

Modifiche all’articolo 7
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna
amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla
qualita’ dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla
valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione,
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e’
adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso
sono previste, altresi’, le procedure di conciliazione, a garanzia
dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance e le modalita’ di raccordo e
integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 8
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati
ai bisogni e alle esigenze della collettivita’;»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le
valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla
base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione
pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte
da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la
valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del
2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del
comma 1.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 9
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita’» sono inserite
le seguenti: «, secondo le modalita’ indicate nel sistema di cui
all’articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ai quali e’ attribuito un peso prevalente nella
valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ ai comportamenti organizzativi richiesti per il
piu’ efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ collegata altresi’ al
raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale
per l’azione amministrativa e la gestione e nel Piano della
performance, nonche’ di quelli specifici definiti nel contratto
individuale.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 10
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito
dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono
sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito
istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della
performance, documento programmatico triennale, che e’ definito
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione
con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti
dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare
entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance”» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale
sulla performance, che e’ approvata dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai
sensi dell’articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti
locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del
citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e’
predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento
di economia e finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e’ adottato non oltre il
termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei
trattamenti e delle premialita’ di cui al Titolo III e’ fonte di
responsabilita’ amministrativa del titolare dell’organo che ne ha
dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano,
ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del
Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica
tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al
Dipartimento della funzione pubblica.».

Art. 9

Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del
2009, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento
della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione,
indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del
decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del
decreto-legge n. 90 del 2014;».

Art. 10

Modifiche all’articolo 13
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ nazionale
anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque
ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«l’Autorita’» e «dell’Autorita’»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell’articolo 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e’ istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che»
sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in
attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo
2009, n. 15, e ridenominata Autorita’ nazionale anticorruzione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le
parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attivita’ svolta» sono soppresse;
d) al comma 2, la parola «5,» e’ soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e
misurazione della performance, nonche’ di gestione e valutazione del
personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina,
altresi’, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite
massimo di 30 unita’. Alla copertura dei posti si provvede
esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in
posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della
valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo e’ soppresso;
g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all’articolo 11, comma 8, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. Il sistema di
valutazione delle attivita’ amministrative delle universita’ e degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, e’ svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del
presente decreto.».

Art. 11

Modifiche all’articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L’Organismo
indipendente di valutazione della performance e’ costituito, di
norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le
amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in
cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu’ pubbliche
amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici
amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all’Ispettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite
dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all’articolo 10» sono
inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e
agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione»
sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui
all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento
della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli
Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al
comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione
sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli
altri utenti finali per le attivita’ e i servizi rivolti, nonche’,
ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti
appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle
elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalita’
indicate nel sistema di cui all’articolo 7.
4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo
indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti
in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Tale accesso e’ garantito senza ritardo. L’Organismo
ha altresi’ accesso diretto a tutti i sistemi informativi
dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di
gestione, e puo’ accedere a tutti i luoghi all’interno
dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie
all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita’
amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di
riscontro di gravi irregolarita’, l’Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le
seguenti: «tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o».
2. Dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente: «Art. 14-bis
(Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). – 1. Il
Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,
secondo le modalita’ indicate nel decreto adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione e’
effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli
iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva
pubblica.
3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo
indipendente di valutazione e’ di tre anni, rinnovabile una sola
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva
pubblica.
4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi
che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel
rispetto di requisiti generali, di integrita’ e di competenza
individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalita’ di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi
di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico
degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle
modalita’ e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente
articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle
amministrazioni interessate l’inosservanza delle predette
disposizioni.».

Art. 12

Modifiche all’articolo 16
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede
di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 13

Modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e’
sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione
delle valutazioni). – 1. Il contratto collettivo nazionale,
nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e
fissa criteri idonei a garantire che alla significativa
differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
d), corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti
economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al
comma 1 e’ applicato con riferimento alla retribuzione di
risultato.».
2. Dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente: «Art. 19-bis
(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). – 1. I
cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di
misurazione delle performance organizzative, anche comunicando
direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio
grado di soddisfazione per le attivita’ e per i servizi erogati,
secondo le modalita’ stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle
attivita’ e ai servizi erogati, favorendo ogni piu’ ampia forma di
partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo
quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo
di misurazione delle performance organizzative in relazione ai
servizi strumentali e di supporto secondo le modalita’ individuate
dall’Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei
soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza
annuale, sul sito dell’amministrazione.
5. L’organismo indipendente di valutazione verifica l’effettiva
adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la
pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne
tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell’amministrazione e in particolare, ai fini della validazione
della Relazione sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4,
lettera c).».

Art. 14

Modifiche all’articolo 21
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione
pubblica, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’
attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale,
dirigenziale e non, cui e’ attribuita una valutazione di eccellenza.»
.

Art. 15

Modifiche all’articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del
presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 16

Modifiche all’articolo 24
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del
presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 17

Modifiche all’articolo 31
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «18,» e’ inserita la seguente:
«19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in
carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i
quali non e’ ancora cessato l’incarico e comunque non oltre tre anni
dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto,
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle
more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il
termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni
previste nel presente decreto fino all’emanazione della disciplina
regionale e locale.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 67

Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 67

Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00080)

(GU Serie Generale n.115 del 19-5-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l’altro,
deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
Visto in particolare l’articolo 2, comma 4, della suddetta legge n.
198 del 2016, che, al fine di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,
delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto
la revisione della composizione e delle competenze del suddetto
Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati
al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115, recante «Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista»;
Sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)

1. All’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il secondo,
il terzo e il quarto comma sono cosi’ sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e’ composto da non piu’ di sessanta
membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti
dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in
ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze
linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono
essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso
l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine
regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli
Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti,
costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale
o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all’Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi puo’ votare o essere eletto in piu’ di
un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all’Ordine regionale o
interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti
iscritti superiore a mille e’ assegnato un seggio ulteriore per la
quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza
delle minoranze linguistiche. L’ultimo seggio e’ attribuito, nel
rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica,
all’Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille piu’
elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo’ ottenere piu’
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
«Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con
propria determinazione da adottare previo parere vincolante del
Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze
linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita’ che tengono
conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunita’
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei
pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche’, ove
necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime
finalita’, in sede di prima applicazione e’ costituito un collegio
unico nazionale per l’elezione dei rappresentanti delle minoranze
linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti
giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione
dell’assemblea elettiva e che autocertifichino l’appartenenza ad esse
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica
diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista
professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla
medesima minoranza linguistica, e’ proclamato eletto il candidato che
ha riportato piu’ voti; per la categoria per la quale non e’ stato
proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, e’
proclamato eletto il candidato che ha riportato piu’ voti tra quelli
appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo
miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio
della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche
presenti nel territorio. Al fine di assicurare all’interno del
Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e’ attribuito il
seggio dell’eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a
ciascuno dei venti Ordini regionali.».

Art. 2

Modifiche all’articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Dopo l’articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e’
inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di
formazione). – 1. Ai fini dell’esercizio delle competenze attribuite
dall’articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento
di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di
elevata qualita’ per un esercizio professionale rispondente agli
interessi della collettivita’ e ai principi di cui all’articolo 21
della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) promuove, coordina e autorizza l’attivita’ di formazione
professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando
criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il
territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in
possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo
svolgimento dell’attivita’ di formazione professionale continua a
favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del
Ministro della giustizia;
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e
deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al
programma formativo;
d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini
della valutazione dell’attivita’ formativa proposta e della
conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini
regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli
Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui
alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo
parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalita’ per
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo,
per la gestione e l’organizzazione dell’attivita’ di formazione a
cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche’ quelle di
accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo formativo.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata
all’accesso alla professione giornalistica attraverso
l’autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole,
come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica
prevista dall’articolo 34 della presente legge. A tal fine, il
Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere
vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell’autorizzazione delle
scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso
Consiglio nazionale puo’ stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico
didattico;
e) le modalita’ e le condizioni per la frequenza dei corsi di
formazione da parte del praticante;
f) l’istituzione e le competenze di un Comitato tecnico
scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di
accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed
organizzativo delle scuole nonche’ di verifica per la valutazione di
ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalita’ e della
rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal
Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle
scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli
indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche
attraverso la previsione di una procedura di revoca
dell’autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare
compimento dei corsi formativi autorizzati.».

Art. 3

Norme di coordinamento

1. All’articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
dopo le parole: «regionale o interregionale» sono aggiunte le
seguenti: «e delle province autonome».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107

Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 112 del 16 maggio 2017 – Serie generale

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59.
Riordino, adeguamento e semplifi cazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60.
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.
Norme in materia di valutazione e certifi cazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63.
Effettività del diritto allo studio attraverso la defi nizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64.
Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e in particolare l’articolo 17;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l’universita’ e la ricerca e in particolare l’articolo 1, commi 4
e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale, convertito con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l’adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso
nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per
quelli di sostegno.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale
della professione e’ introdotto il sistema unitario e coordinato di
formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli
sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo
percorso formativo triennale.
3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla
formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio
di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola
secondaria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino
continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che
professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.
4. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare
ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle
risorse previste dal presente decreto.

Art. 2

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all’articolo
1, comma 2, e’ articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o
interregionale, di cui al Capo II;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale,
tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato
«percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno,
destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a),
articolato secondo quanto previsto al comma 2;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato,
previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso
formativo di cui alla lettera b).
2. Il percorso FIT e’ disciplinato ai sensi del Capo III, e si
articola in:
a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di
specializzazione di cui all’articolo 9, per l’insegnamento nella
scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le
attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica;
b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento
nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11;
c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella
funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. Il percorso FIT e’ realizzato attraverso una collaborazione
strutturata e paritetica fra scuola, universita’ e istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei
rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella
progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati
tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui
all’articolo 9, comma 7.
4. Il percorso FIT ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare nei
futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e
metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e
tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi
disciplinari;
c) la capacita’ di progettare percorsi didattici flessibili e
adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento
critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte
degli studenti;
d) la capacita’ di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.
5. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, il percorso FIT e’
progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107.

Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

Art. 3

Bando di concorso e commissioni

1. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e’ indetto, su base regionale, il concorso nazionale
per esami e titoli per selezionare i candidati all’accesso al
percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.
In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e’
indetto su base interregionale.
2. Il concorso e’ bandito, fermo restando il regime autorizzatorio
previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola
secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo
e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto
l’espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso
sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel
limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e
disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico
successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove
concorsuali.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in
ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna
delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti
disciplinari;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale
regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere.
Ciascun candidato puo’ concorrere in una sola regione, per le
tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.
6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono individuati,
anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 17, comma 7:
i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso
e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e
oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici,
scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte
delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei
titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove
concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i
punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d’esame; i
requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 5 e con il decreto di cui all’articolo 4, comma
1.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con
riferimento alla procedura di cui all’articolo 17, comma 7: le
modalita’ di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di
valutazione del secondo anno e finale per l’accesso ai ruoli, di cui
agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le
modalita’ di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di
tirocinio, di cui all’articolo 12, nonche’ di assegnazione dei
tirocinanti alle medesime; l’elenco dei titoli valutabili e il loro
punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso
di ulteriori crediti nell’ambito della pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli
previsti all’articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con
il medesimo decreto e’ costituita una commissione nazionale di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove
di esame.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti
provenienti dalle scuole, dalle universita’ e dalle istituzioni AFAM.

Art. 4

Classi di concorso

1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti
impartiti, le classi disciplinari di titolarita’ dei docenti e le
classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei
corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche’ di consentire cosi’ un piu’ adeguato
utilizzo professionale del personale docente in relazione alle
innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a
principi di semplificazione e flessibilita’, nonche’ ai fini della
valorizzazione culturale della professione docente, le classi di
concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola
secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Per l’adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i
pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di
concorso di relativa competenza, nonche’ del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
3. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3,
e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al
comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita’
formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di
integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe
disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il
passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base
delle norme e nei limiti previsti per la mobilita’ professionale dal
relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Art. 5

Requisiti di accesso

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso
congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso
su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono, altresi’,
individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali
sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita’ organizzative del
conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali
costi a carico degli interessati, nonche’ gli effetti sulla durata
normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di
studi curricolare.

Art. 6

Prove di esame

1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a
carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che
concorrono su contingenti di posti di sostegno e’ prevista una prova
scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
2. La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina,
scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso.
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il
superamento della prima prova e’ condizione necessaria per accedere
alla prova successiva.
3. La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado
delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline
antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie
didattiche. Il superamento della seconda prova e’ condizione
necessaria per accedere alla prova successiva.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di
valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in
tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con
particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non
abbia scelto nell’ambito della prova di cui al comma 2, di verificare
la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2
del quadro comune europeo, nonche’ il possesso di abilita’
informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica,
ove gli insegnamenti lo richiedano.
5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e’
scritta, e’ sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo
di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova
aggiuntiva e’ condizione necessaria per accedere alla prova orale,
relativamente ai posti di sostegno.

Art. 7

Graduatorie

1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui
all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la graduatoria di merito
per ogni classe di concorso e’ compilata sulla base della somma dei
punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4,
e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che
hanno superato tutte le prove previste.
2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e’
compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al
punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’articolo 6,
comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi
riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella
valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno
superato tutte le prove previste.
3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per
ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai
commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a
concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.
4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano
presenti in posizione utile in piu’ graduatorie sono tenuti a optare
per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso
FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre
graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna
opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia’ pubblicate alla
data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle
cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento
delle relative graduatorie, purche’ entro il termine perentorio del
31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa
data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo
optato, non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l’anno
successivo per l’avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il
secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti
eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto,
sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita’ e i termini
di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono
stabiliti dal bando di concorso.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno
concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per
svolgere le attivita’ scolastiche relative al percorso FIT.

Capo III
Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento

Art. 8

Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento

1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un
contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l’Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale scelto ai
sensi dell’articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo
previsto e’ effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi
dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del
contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale. La contrattazione collettiva e’ svolta nel limite delle
risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1,
nonche’ delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi
effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.
3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo
nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo
spettante al titolare di contratto FIT e’ rimessa al Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che ne determina i
contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto
della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione
dei seguenti principi direttivi:
a) il contratto e’ risolto di diritto nel caso di assenze
ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di
specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni
intermedie;
b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione
docente, anche con effettuazione di supplenze con piena
responsabilita’ didattica, secondo le modalita’ previste dagli
articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura
di posti vacanti e disponibili;
c) il contratto e’ sospeso nel caso di impedimenti temporanei,
per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende
successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la
sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il
ripristino e’ effettuato in occasione del primo corso utile in caso
di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle
universita’ o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare
dell’impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,
il ripristino e’ effettuato nel primo anno scolastico utile in caso
di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al
cessare dell’impedimento;
d) il titolare di contratto FIT su posto comune e’ tenuto a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all’articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a
completare la propria preparazione professionale con ulteriori
attivita’ di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con
le attivita’ di insegnamento di cui alla lettera b);
e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e’ tenuto a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all’articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo
anno, a completare la propria preparazione professionale con
ulteriori attivita’ formative nel campo della didattica
dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e
indiretti e con le attivita’ di insegnamento di cui alla lettera b).
6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva
indisponibilita’ dei posti complessivamente occorrenti, a livello
regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per
ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla
conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di
mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del
percorso FIT, ai sensi dell’articolo 13.

Art. 9

Primo anno di contratto e corso di specializzazione

1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione
per l’insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo
diploma di specializzazione. Il corso e’ istituito, in convenzione
con l’Ufficio scolastico regionale, da universita’ o istituzioni AFAM
o loro consorzi ed e’ organizzato, anche in forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il
corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard
per specializzando.
2. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al
comma 1 e’ determinato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca tenendo conto del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza
nazionale di cui all’articolo 14 e fermi restando i pareri del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa
vigente. L’ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA
articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al
completamento della preparazione degli iscritti nel campo della
didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso,
della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica
dell’inclusione, della psicologia, della valutazione e della
normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di
competenze pedagogico-didattico-relazionali;
b) attivita’ di tirocinio diretto, alle quali sono destinati
almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell’ambito territoriale
di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la
guida del tutor scolastico, di cui all’articolo 12;
c) attivita’ di tirocinio indiretto, finalizzate
all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata
nell’attivita’ di cui alla lettera b), alle quali sono destinati
almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita’ formative opzionali, aggiuntive, volte
all’acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva
dell’insegnamento secondo la modalita’ CLIL.
3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione
in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno
didattico e l’inclusione scolastica e a conseguire al termine il
relativo diploma di specializzazione. Il corso e’ istituito, in
convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da universita’ o
istituzioni AFAM o loro consorzi ed e’ organizzato, anche in forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il
corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard
per specializzando.
4. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al
comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale
di 60 CFU/CFA articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al
completamento della preparazione degli iscritti nel campo della
pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica
relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche’
della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla
maturazione progressiva di competenze
pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per
l’inclusione scolastica;
b) attivita’ di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle
quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole
dell’ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di
sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui
all’articolo 12;
c) attivita’ di tirocinio indiretto, finalizzate
all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata
nell’attivita’ di cui alla lettera b), alle quali sono destinati
almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita’ formative opzionali, aggiuntive, volte
all’acquisizione di competenze linguistiche.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si
concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati
conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita’
formative. Il titolare di contratto FIT che supera l’esame finale
consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. I criteri di composizione della commissione dell’esame finale e
i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti
sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione
comprende comunque un dirigente scolastico dell’ambito territoriale
di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, indennita’ e rimborsi spese.
7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono
previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui
al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque
comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei
corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione
delle attivita’ formative. Ai componenti dell’organo non spettano
compensi, indennita’, gettoni o altre utilita’ comunque denominate,
ne’ rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.

Art. 10

Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni

1. II contratto FIT e’ confermato per il secondo anno a condizione
che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di
cui all’articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a
condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione
intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle
attivita’ di cui all’articolo 8, comma 5, lettera d), e’ tenuto a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o
accademico e coordinatore; e’ tenuto altresi’ ad acquisire 15 CFU/CFA
complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla
innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche
dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge
l’attivita’ di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi
restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su
posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell’ordine di
graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del
contratto.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, sono disciplinati le modalita’ e i criteri della
valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti
comuni, nonche’ la composizione delle relative commissioni, ferma
restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor
coordinatore, di cui all’articolo 12.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ disciplinata l’assegnazione delle
supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di
specializzazione.

Art. 11

Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di
sostegno e’ confermato per il secondo anno a condizione che il
titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di
specializzazione di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e), e, per
il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la
valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle
attivita’ di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e), e’ tenuto a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o
accademico e coordinatore, di cui all’articolo 12, ed e’ tenuto
altresi’ ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti
formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica
dell’inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e
20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati
anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT
svolge l’attivita’ di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi
restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su
posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell’ordine di
graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del
contratto.
5. Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di cui all’articolo 10, comma 5, disciplina altresi’
la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i
posti di insegnamento di sostegno.
6. Con il decreto di cui all’articolo 10, comma 6, e’ disciplinata
altresi’ l’assegnazione delle supplenze di cui al comma 3,
valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.

Art. 12

Tirocinio

1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e’ parte integrante e
obbligatoria del percorso FIT. Le attivita’ di tirocinio sono svolte
sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di
un tutor universitario o accademico con le risorse umane e
finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare
entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono
disciplinate la modalita’ e i criteri di selezione, la durata
dell’incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi’
definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,
fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.
I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell’esonero,
integrale o parziale, dall’insegnamento, nei limiti di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la
progettualita’, l’organizzazione e il coordinamento delle attivita’
di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor
scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor
coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti
delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e
hanno il compito di coordinare le attivita’ di tirocinio diretto
nell’istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei
percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il
terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati
dalle universita’ o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il
riferimento universitario, o accademico, per le attivita’ formative
previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con
i tutor coordinatori, di curare l’integrazione dei corsi di lezione e
dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di
contratto FIT.
3. Il tirocinio diretto e’ svolto presso le istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca con il coordinamento di una scuola polo all’interno
dell’ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita’ di
osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di
attivita’ di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la
guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor
coordinatore.
4. Il tirocinio indiretto e’ svolto presso l’universita’ o
l’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
consta di attivita’ di progettazione, discussione e riflessione
valutativa sulle attivita’ svolte nel tirocinio diretto, sotto la
guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i
tutor coordinatori.
5. La frequenza alle attivita’ di tirocinio e’ obbligatoria.
6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di
sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti
metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all’interno
della classe che dell’istituzione scolastica.
7. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono determinati
il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il
titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo
triennale, nonche’ le modalita’ di individuazione del tutor
scolastico.

Art. 13

Accesso al ruolo

1. Il terzo anno del percorso FIT e’ finalizzato specificamente a
verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei
docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita’ di verifica in itinere e finale
incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso
FIT non e’ ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. La commissione di valutazione finale per l’accesso ai ruoli di
cui all’articolo 3, comma 7, e’ presieduta dal dirigente scolastico
della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio
nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende
altresi’ sia docenti delle universita’ o istituzioni AFAM impegnati
nei corsi di specializzazione di cui all’articolo 9, sia i tutor
universitario o accademico e coordinatore dell’interessato, nonche’
il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e’ assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e’
attribuito un incarico triennale ai sensi dell’articolo 1, commi dal
79 all’82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. L’accesso al ruolo e’ precluso a coloro che non abbiano concluso
positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che
abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l’insegnamento
secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque
ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del
percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso,
fatta salva la validita’ del titolo di specializzazione eventualmente
conseguito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, commi 1 e 6,
nonche’ dell’articolo 16, commi 1 e 6.

Art. 14

Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla
professione docente

1. E’ istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale
e l’accesso alla professione docente, di seguito denominata
Conferenza, con l’obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di
cui all’articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro organico delle
competenze della professione docente, da aggiornare continuamente
anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi
internazionali.
2. La Conferenza e’ costituita con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca che ne stabilisce
composizione e regolamento di funzionamento. E’ composta
pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai
sistemi universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a:
a) organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT,
articolati per curricula verticali;
b) ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui
all’articolo 9, commi 1 e 3.
4. Inoltre, la Conferenza:
a) monitora le attivita’ e i risultati del sistema, promuovendo
eventuali azioni migliorative e correttive;
b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione
iniziale e formazione in servizio dei docenti.
5. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi,
indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita’
comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal
sistema scolastico non sono esonerati dall’attivita’ didattica.

Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

Art. 15

Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all’articolo
9 nella classe di concorso relativa all’insegnamento e’ utile nelle
scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con
contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al
requisito di cui all’articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10
marzo 2000, n. 62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto
comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di
specializzazione, per non piu’ di tre anni dall’immatricolazione al
corso.
3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui
all’articolo 9, comma 1, nell’ordine di una graduatoria stabilita
sulla base di un test di accesso gestito dalle universita’
interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso
per cui intendono conseguire la specializzazione. E’ considerato
titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione
essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore
settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola
paritaria, purche’ detti contratti siano retribuiti sulla base di uno
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa delle
universita’ e delle istituzioni AFAM, l’iscrizione ai percorsi di
specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del
concorso di cui all’articolo 3, nell’ambito di contingenti
autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie
e tenuto conto della disponibilita’ di personale gia’ abilitato
all’insegnamento o specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i
soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli
interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo
III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente
articolo non da’ diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di
titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente
decreto.

Art. 16

Docenti su posto di sostegno

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all’articolo
9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno
didattico e l’inclusione scolastica e’ utile nelle scuole secondarie
paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di
docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di
cui all’articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n.
62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di
sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di
specializzazione, per non piu’ di tre anni dall’immatricolazione al
corso.
3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e
l’inclusione scolastica di cui all’articolo 9, comma 3, nell’ordine
di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito
dalle universita’ interessate, i soggetti in possesso dei requisiti
di accesso di cui all’articolo 5, comma 3. E’ considerato titolo
prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere
titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno
tre anni, presso una scuola paritaria, purche’ detti contratti siano
retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa delle
universita’ e delle istituzioni AFAM, l’iscrizione al corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica avviene in
sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all’articolo
3, nell’ambito di contingenti autorizzati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, determinati sulla
base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della
disponibilita’ di personale gia’ abilitato all’insegnamento o
specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al
presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai
medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente
articolo non da’ diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di
titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente
decreto.

Capo V
Fase transitoria

Art. 17

Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 105,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e’ coperto
annualmente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre
2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. All’avvenuto esaurimento delle predette graduatorie
per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono
a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie e’ coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale
di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando, sino al termine di validita’ delle
graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in
ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla
lettera a), e’ destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche’ l’80% per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e
2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli
anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a
integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei
posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono
destinati il 100% dei posti di cui all’alinea per l’anno scolastico
2020/2021, il 60% per l’anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e
2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono
arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al
Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di
cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro
febbraio 2018, e’ riservata ai docenti in possesso, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante
all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo’ partecipare alla predetta procedura
in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di
posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi’
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell’ambito di procedure avviate entro la data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono
partecipare al concorso purche’ siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la
partecipazione alla presente procedura straordinaria e’ richiesto
l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che
propongono istanza di partecipazione ed e’ predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova
orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e’
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi
per il ruolo docente, nonche’ il titolo di dottore di ricerca. Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e’ riservato il 40
per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
b), e comporta l’ammissione diretta ad un percorso costituito da un
unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno
sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10
e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi
previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e
immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. L’ammissione al citato
percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche’ da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e’ soppressa al
suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita’ di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di
valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche’ la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e’ bandita con
cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di
concorso e tipologia di posto, ed e’ riservata ai docenti non
ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano
svolto entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non
continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui
all’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
applicazione dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo’
partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna
tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto
per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi
del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Il primo concorso di cui al presente comma e’ bandito entro il
2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove
concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare
ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli
valutabili e’ valorizzato il superamento di tutte le prove di
precedenti concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale
disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT
costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di
specializzazione di cui all’articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi
degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso
possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno
dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo
restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei
CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il
progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor
scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo
13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le
modalita’ di presentazione delle istanze, di espletamento e
valutazione delle prove e dei titoli, nonche’ la composizione della
commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il
decreto di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.

Art. 18

Altre norme transitorie

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, i
regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l’attuazione del
presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del
prescritto parere.

Capo VI
Norme finali

Art. 19

Copertura finanziaria

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e’ iscritto un Fondo, destinato alla
copertura degli oneri di cui all’articolo 8, comma 2, con la
dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019
e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro
71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche’ euro 117.000.000 annui a
decorrere dall’anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del
presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro
55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel
2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro
135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 20

Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in
lingua slovena

1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all’articolo 17,
comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente
presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni
di cui al Capo II e all’articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di
cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo
svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena e sono
integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione
giudicatrice e’ presente almeno un membro con piena conoscenza della
lingua slovena.

Art. 21

Disapplicazioni

1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale
docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola
secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto
e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo restando
quanto previsto all’articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno
del percorso FIT, le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438,
439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 e al comma 2, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per
l’accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti
comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per
la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno
scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Sistema della formazione italiana nel mondo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181
lettera h), 182 e 184;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante
ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 concernete la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751 recante esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre
2010 n. 211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attivita’ e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti
per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 16 novembre 2012 n. 254, Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Considerato che l’articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n.
107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 181,
lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il
riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e
iniziative scolastiche italiane all’estero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita’ individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina
e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all’estero attuando un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca nella gestione della rete scolastica
e nella promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.

Art. 2

Obiettivi del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la
centralita’ del modello educativo e formativo della scuola italiana
nella societa’ della conoscenza in contesti multiculturali e
pluralistici, fondato sui valori dell’inclusivita’,
dell’interculturalita’, della democrazia e della non discriminazione.
2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo
fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della
cultura italiana all’estero in un sistema valoriale europeo ed in una
dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi
formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e
formazione in conformita’ con la legge n. 107 del 2015.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 39, commi 1, 2 e 3,
all’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 3

Articolazione e coordinamento del sistema
della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:
a) scuole statali all’estero;
b) scuole paritarie all’estero;
c) altre scuole italiane all’estero;
d) associazione delle scuole italiane all’estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la
lingua e la cultura italiana all’estero;
f) lettorati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca e’ istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata
da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, che assicura, mediante riunioni
periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione
italiana nel mondo.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre all’azione svolta mediante le scuole statali
all’estero, puo’ sostenere le scuole europee di cui all’articolo 35 e
le attivita’ di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o
privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella
diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo,
concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o
destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto
legislativo.
4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si
raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di
cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla
base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realta’ locali.

Art. 4

Scuole statali all’estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e sentito il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, possono essere istituite,
trasformate o soppresse scuole statali all’estero.
2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a
quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di
istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, puo’ autorizzare
varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio
conseguiti e’ riconosciuto valore legale.
3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale
dell’offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel
territorio nazionale. Le realta’ istituzionali, culturali, sociali ed
economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano.
Per le finalita’ previste dall’articolo 1, comma 13, della legge n.
107 del 2015 e per assicurare la continuita’ delle relazioni
internazionali e la coerenza dell’azione dell’Italia nel Paese
interessato, il piano e’ trasmesso per il tramite del capo della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare al Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito secondo le
disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale puo’ autorizzare
l’insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 5

Gestione delle scuole statali all’estero

1. A ciascuna scuola statale all’estero e’ assegnato un dirigente
scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le
funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal
dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell’ufficio consolare o
della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente e’ esonerato
dall’insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento
del dirigente scolastico purche’ sostituito da un docente destinato
al potenziamento dell’offerta formativa e delle attivita’ progettuali
di cui all’articolo 18, comma 1.
2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali
all’estero e’ regolata dalle disposizioni applicabili alle
rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette
disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio
all’estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi
generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci
preventivi e consuntivi, nei quali e’ data specifica evidenza delle
gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati
all’ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici
giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6

Scuole paritarie all’estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca puo’ essere riconosciuta la parita’
scolastica alle scuole italiane all’estero non statali che presentano
requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel
territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l’articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore
dell’attivita’ didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico
assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare o, in mancanza, con
il capo dell’ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio
del personale di cui all’articolo 24, comma 2, e alla sostituzione
del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Art. 7

Altre scuole italiane all’estero e sezioni italiane all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, tiene un elenco delle scuole
all’estero che, avuto riguardo alle specificita’ locali, presentano
requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel
territorio nazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ riconoscere o istituire
sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali e
ne definisce l’ordinamento.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ riconoscere scuole a
ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici
locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione
della conoscenza dell’italiano come seconda lingua rilasciata da enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca.

Art. 8

Associazione delle scuole

1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in
forma associata azioni volte all’attuazione del piano dell’offerta
formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura
italiana e al sostegno della mobilita’ degli studenti in eta’ scolare
da e verso l’Italia.

Art. 9

Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della
formazione italiana nel mondo

1. In conformita’ con il piano triennale dell’offerta formativa, le
scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti
italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e
promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ avviare forme di cooperazione
e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento
e la gestione di scuole all’estero.
3. Nell’ambito delle scuole statali all’estero, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, puo’
organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati
italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto
o locale.

Art. 10

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale promuove e attua, anche con modalita’ a distanza, le
seguenti iniziative per l’apprendimento della lingua e cultura
italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole
locali, anche avvalendosi dell’attivita’ degli enti gestori di cui
all’articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura
italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative
linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con
la collaborazione di universita’ italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale promuove ed attua, altresi’, le seguenti iniziative,
svolte anche con modalita’ a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l’inserimento degli
studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche
riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di
studio dell’ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, promuove e attua le iniziative di
cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell’attivita’ su base triennale coerentemente
con il piano Paese di cui all’articolo 3;
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di
diversificazione dell’offerta formativa;
c) innalzamento della professionalita’ dei docenti locali, anche
mediante l’individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da
parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di
sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione
con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Art. 11

Enti gestori

1. Le iniziative di cui all’articolo 10 possono essere realizzate
da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo,
costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla
normativa locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sostiene le iniziative di cui all’articolo 10 promosse
dagli enti gestori di cui al comma 1.

Art. 12

Lettorati

1. Nell’ambito del contingente di cui all’articolo 18 comma 1,
possono essere inviati lettori presso universita’ e istituzioni
scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita’ di
insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell’ambito
della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo’ incaricare i lettori di svolgere attivita’ di
promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle
di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente
rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti
italiani di cultura. Dette attivita’ possono includere
l’organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e
cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da
rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei
rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di
studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, puo’ collaborare con universita’ straniere nella
selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Art. 13

Gestione, coordinamento e vigilanza

1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione
italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del
personale di cui all’articolo 18, nonche’ le ulteriori attivita’ di
cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca si avvalgono di dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel
limite complessivo di 35 unita’ per ciascuno dei due ministeri.
2. L’amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il
personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di
destinazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo e’ valido a tutti
gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo
rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza e continua ad
essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all’atto del
collocamento fuori ruolo.

Capo II
Requisiti e formazione del personale da destinare all’estero e
valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 14

Requisiti del personale da destinare all’estero

1. Per garantire l’identita’ culturale dei percorsi di istruzione
dell’ordinamento scolastico italiano in una dimensione
internazionale, nonche’ per assicurare la qualita’ del sistema della
formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, con decreto adottato di concerto
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e
professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e
del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero.

Art. 15

Formazione del personale da destinare all’estero

1. Per garantire la qualita’, l’efficacia e la coerenza del sistema
della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui
all’articolo 14 sono stabilite le modalita’ della formazione
propedeutica alla destinazione all’estero e delle attivita’ di
formazione in servizio del personale da destinare all’estero.
2. Le scuole statali all’estero concorrono al sistema nazionale di
formazione del personale della scuola, ospitando attivita’
propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

Art. 16

Sistema di valutazione

1. E’ istituito un sistema di valutazione delle attivita’ svolte in
applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con
riguardo a:
a) qualita’ dell’offerta formativa;
b) impatto degli interventi;
c) qualita’ dell’insegnamento offerto dai docenti inviati
all’estero a norma del capo III;
d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti
scolastici inviati all’estero a norma del capo III.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l’efficacia
e l’efficienza delle attivita’ svolte in applicazione del presente
decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalita’
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto
dei contesti locali.
3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce
modalita’, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al
presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di
valutazione esterna, nonche’ le azioni di miglioramento e di
rendicontazione sociale.

Art. 17

Pubblicita’ del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui
all’articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e’ istituita,
a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al
sistema della formazione italiana nel mondo.
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze
di sicurezza e di continuita’ delle relazioni internazionali, sono
pubblicati:
a) i piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
statali e di quelle paritarie;
b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le
istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente
decreto legislativo;
c) i bilanci delle scuole;
d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all’estero;
f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare
l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema
scolastico all’estero;
g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero
realizzate nell’ambito del sistema della formazione italiana nel
mondo;
h) gli esiti della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1,
lettere a) e b).

Capo III
Personale inviato all’estero
Sezione I
Stato giuridico

Art. 18

Categorie e contingenti di personale

1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della
scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e
destinati alle attivita’ previste dal presente articolo entro il
limite complessivo di 674 unita’, comprensivo delle unita’ destinate
al sostegno degli alunni con disabilita’ e delle unita’ destinate al
potenziamento dell’offerta formativa e delle attivita’ progettuali di
cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con
particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50
posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate
con il decreto di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio
2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all’articolo
35. I contingenti delle categorie di personale da destinare
all’estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto
adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
sentite le autorita’ diplomatiche e consolari. Con le medesime
modalita’ possono essere apportate variazioni annuali nel corso del
triennio.
2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali
all’estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti
scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e
coordinano le attivita’ scolastiche di cui al capo I, nell’area
geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del
titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo
con gli istituti italiani di cultura.
3. I docenti possono essere assegnati ad una o piu’ attivita’
scolastiche all’estero per svolgere attivita’ didattica, promuovere
la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti
dal piano triennale dell’offerta formativa, finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa, all’innalzamento del successo
scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I
docenti non assegnati a scuole statali all’estero sono coordinati dal
dirigente scolastico assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell’ufficio
consolare.
4. Il personale amministrativo puo’ essere destinato a scuole
statali all’estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici
consolari per l’organizzazione delle attivita’ scolastiche
all’estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza.
L’attivita’ del personale amministrativo in servizio presso
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari e’ organizzata dal
dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo
dell’ufficio consolare.

Art. 19

Selezione

1. Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo
e’ scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che,
dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni
di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da
svolgere all’estero.
2. Il personale e’ selezionato dal Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca sulla base di un bando emanato
sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la
selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui
all’articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicita’ e
trasparenza in ogni fase della selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi
livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili,
pertinenti alle funzioni da svolgere all’estero. Sono valutati, quali
titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita’ o da altri
istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un
corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero
almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell’ambito delle
discipline dell’interculturalita’ e dell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita’ di svolgimento, eventualmente anche telematiche e
comunque al di fuori dell’orario delle lezioni, di un colloquio
obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui
al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita’ di presenza
ne’ rimborsi spese comunque denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei
anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca. Per posti le cui
graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale
docente inserito in graduatoria permane nell’ambito territoriale di
riferimento di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del
2015.

Art. 20

Destinazione all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale comunica annualmente al Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca i posti nell’ambito del contingente
di cui all’articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell’anno
scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti
aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico per esigenze
sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca destina sui posti di
cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile
nelle graduatorie di cui all’articolo 19 comma 4.

Art. 21

Durata del servizio all’estero

1. La permanenza all’estero non puo’ essere superiore, nell’arco
dell’intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni
scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva
assunzione in servizio all’estero. I due periodi sono separati da
almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio
nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo’ essere destinato
all’estero se assicura una permanenza in servizio all’estero per sei
anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del
sessennio in applicazione dell’articolo 26 comma 2, oppure a seguito
di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non
sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all’estero e’ consentita
solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.

Art. 22

Articolazione del tempo di lavoro

1. L’orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato
all’estero corrisponde a quello in Italia.
2. L’orario puo’ essere articolato in maniera flessibile, anche su
base plurisettimanale.
3. Per i docenti e per i lettori, le unita’ orarie sono di sessanta
minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall’utilizzo di
unita’ didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e’ recuperato
con attivita’ di insegnamento. I lettori possono effettuare il
recupero anche con altre attivita’ previste delle istituzioni
straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza
diplomatica o dall’ufficio consolare competente.
4. Si applica l’articolo 143 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 23

Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti
temporaneamente assenti

1. Nelle scuole statali all’estero gli insegnamenti obbligatori che
non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra
i docenti gia’ in servizio con abilitazione specifica od affine o con
titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, anche in
considerazione del percorso formativo e dell’acquisizione di
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali
all’estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione
delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia’ in servizio nel
medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di
cui all’articolo 10.

Art. 24

Assegnazioni temporanee e invio in missione

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ inviare, per esigenze di
servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione
temporanea presso scuole statali all’estero ed altre iniziative
disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un
anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il
personale di cui al presente comma e’ individuato sulla base delle
graduatorie di cui all’articolo 19 comma 4. Il personale e’ collocato
fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede
occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo d’istruzione, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, invia in missione o
in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle
relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel
territorio nazionale.

Art. 25

Sanzioni disciplinari

1. Il personale di cui al presente capo e’ soggetto alle sanzioni
disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non e’ di competenza
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’articolo
55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento
disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al
capo del consolato o consolato generale di prima categoria
territorialmente competente o, in mancanza, al capo della
rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del
decreto istitutivo di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari
spettano all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 26

Rientro in Italia

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo’ far cessare in qualsiasi momento il servizio
all’estero per ragioni di servizio o per incompatibilita’ di
permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle
esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della
valutazione di cui all’articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la
cessazione e’ disposta dal Ministero dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. L’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni comporta l’immediata cessazione dal servizio all’estero.
3. Al rientro in Italia, il personale docente e’ riassegnato
all’ambito territoriale che ricomprende l’istituzione scolastica di
ultima titolarita’.
4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e’ riassegnato
alla scuola di ultima titolarita’ o, in subordine, ad altra scuola
della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita’
della categoria.
5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e’
riassegnato alla scuola di ultima titolarita’ o, in subordine, ad
altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al
relativo ufficio scolastico regionale.

Art. 27

Foro competente

1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente
capo e’ competente il foro di Roma.

Sezione II
Trattamento economico

Art. 28

Retribuzione

1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in
Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico
dell’amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto
dagli uffici che vi provvedevano all’atto del collocamento fuori
ruolo.

Art. 29

Trattamento economico all’estero

1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di
cui all’articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere
fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che
per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno
speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno
e’ costituito:
a) dall’assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la commissione di cui
all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e
delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati
avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei
dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea,
con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si
applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio
stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a),
sono cosi’ determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell’infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5, comma
1, secondo periodo, o all’articolo 12 comma 2, spetta una
maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo
in misura pari a un dodicesimo dell’assegno di sede di cui al comma
1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l’orario obbligatorio
prestata ai sensi dell’articolo 23 spetta una maggiorazione del
trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un
quindicesimo dell’assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il
docente puo’ fruire, nei periodi di sospensione dell’attivita’
didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni
quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 28, per la durata
delle missioni di cui all’articolo 24 comma 1, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il
trattamento economico di cui l’articolo 170, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si
applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano
i titoli I e II della parte III, nonche’ gli articoli 84, 205, 207,
208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi
prevista per l’indennita’ di servizio all’estero si applica
all’assegno di sede di cui al comma 1.

Art. 30

Servizio in residenze disagiate

1. Si applica l’articolo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, nonche’ l’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Capo IV
Situazioni particolari
Sezione I
Personale locale nelle scuole statali all’estero

Art. 31

Docenti a contratto locale

1. Nelle scuole statali all’estero possono essere affidati a
personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da
almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle
disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla
normativa locale e non previsti nell’ordinamento scolastico italiano,
nonche’ le attivita’ di potenziamento dell’offerta formativa che non
possano essere coperte con docenti di cui all’articolo 18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all’estero un numero limitato di
insegnamenti obbligatori nell’ordinamento italiano puo’ essere
affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua
italiana con finalita’ didattiche a livello avanzato secondo il
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificita’
dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi
indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si
applicano le disposizioni del presente comma, nonche’ i criteri e le
procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.
3. Se non e’ possibile procedere ai sensi dell’articolo 23 e per la
sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente
assente, le scuole statali all’estero possono stipulare contratti
conformemente al presente articolo. Se non si puo’ provvedere
diversamente, puo’ prescindersi dal periodo minimo di residenza nel
paese ospitante. Le scuole statali all’estero non possono stipulare
contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento
disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente
necessaria ad assicurare l’attivita’ didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio
effettivamente prestate, e’ pari alla retribuzione dell’analogo
personale delle scuole locali, o, se piu’ favorevole, ai tre quarti
della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle
scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al
personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante,
compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu’
economica.

Art. 32

Personale non docente assunto localmente

1. Le scuole statali all’estero possono assumere, previa
autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
personale non docente permanentemente residente da almeno due anni
nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 33

Legge regolatrice dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti
di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa
locale, nonche’ dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell’articolo 160 e,
limitatamente al personale docente, dell’articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo’
superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale
per la forma contrattuale prescelta o, se piu’ restrittivi, dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni,
nonche’ dall’articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali
all’estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si
conformano a principi di imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza e
mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso
delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita’
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Ai componenti
delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni
o indennita’ di presenza ne’ rimborsi spese comunque denominati.
4. E’ in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di
cui alla presente sezione.

Sezione II
Altre situazioni particolari

Art. 34

Servizio civile e tirocini

1. Il servizio civile all’estero puo’ essere prestato nell’ambito
del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la
vigente normativa in materia.
2. Per le finalita’ di cui al presente decreto legislativo, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca possono
cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi
da universita’ o da altri istituti di formazione superiore equiparati
abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un
rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima
complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo’ essere
corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici
non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di
almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di
attivita’.

Art. 35

Personale in servizio nelle scuole europee

1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le
disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalita’ di cui all’articolo 18 comma 1, e’ stabilito il
contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri
non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati
italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola
europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita’ e
criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si
applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle
scuole europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee e’ regolata
dall’articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche
disposizioni delle scuole europee. Il personale gia’ in servizio
presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a
direttore aggiunto di una scuola europea, puo’ svolgere, nella nuova
funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e
al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni
delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e’ computato come
servizio all’estero agli effetti di cui all’articolo 21. La
permanenza all’estero ai sensi dell’articolo 21 e’ computata agli
effetti di cui al comma 2.

Capo V
Innovazione digitale

Art. 36

Piano per l’innovazione digitale

1. Le scuole statali all’estero concorrono all’attuazione delle
misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal
fine, e’ autorizzata la spesa di 520.000 euro per l’anno 2017 per la
realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.
2. Le scuole paritarie all’estero possono concorrere all’attuazione
delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se
in rete con una scuola statale all’estero o con una scuola statale
del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Alle scuole gia’ istituite ai sensi dell’articolo 627 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la
disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali
all’estero.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parita’ e le iscrizioni
nell’elenco delle scuole non paritarie gia’ disposti nei confronti di
scuole all’estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il
presente decreto.
3. L’articolo 5, comma 2, si applica dall’esercizio finanziario
successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Con la
medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della
scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018/19.
5. L’articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 20 si applicano a
decorrere dall’anno scolastico 2018/19.
6. Per l’anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all’articolo
18, comma 1, resta fissato in 624 unita’, con esclusione del
personale destinato alle scuole europee.
7. L’articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato
all’estero dopo l’entrata in vigore del presente decreto, ancorche’
incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
8. Il personale gia’ destinato all’estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto puo’ permanervi fino a nove anni
scolastici nell’arco dell’intera carriera. Il personale interessato
cessa di diritto dal servizio all’estero, secondo quanto previsto
dall’articolo 26 a decorrere dall’anno scolastico successivo al
compimento di detto periodo.
9. L’articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui
all’articolo 29, comma 2, primo periodo.
10. Per i contratti stipulati precedentemente, l’articolo 31, comma
5, e l’articolo 33 si applicano a decorrere dall’anno scolastico che
ha inizio nell’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
11. All’articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio
2015, n. 107».

Art. 38

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno dell’anno scolastico successivo
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, all’articolo
1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la
parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche’ dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati
fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attivita’
scolastiche fuori dal territorio nazionale».
2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali
vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
215;
c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della
pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
d) legge 26 maggio 1975, n. 327;
e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;
f) legge 10 giugno 1985, n. 285;
g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;
l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;
m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10;
n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 e 16, pari
rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
2. All’onere derivante dall’articolo 18, comma 1, si provvede,
quanto al trattamento economico di cui all’articolo 29, pari ad euro
2.724.490 nell’anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall’anno
2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Al maggior onere derivante dall’articolo 29, pari a euro
10.068.324 per l’anno 2017, euro 10.086.385 per l’anno 2018 ed euro
10.068.052 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 36, comma 1, pari a euro
520.000 per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita’, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita’»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e
181, lettera c);
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini», convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare
l’articolo 19;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave
prive del sostegno familiare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita’ e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della
sanita’, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della
sanita’ il 22 maggio 2001;
Considerato che l’articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n.
107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’articolo l, comma 181,
lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche
il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di inclusione
scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente
decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. L’inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo delle potenzialita’ di ciascuno nel rispetto del
diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita’ di vita;
b) si realizza nell’identita’ culturale, educativa, progettuale,
nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche,
nonche’ attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e
privati, operanti sul territorio;
c) e’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita’
scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e
responsabilita’, concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia,
nonche’ delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei
processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia,
alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado con disabilita’ certificata ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e
alla formazione.
2. L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e
la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale
parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente
decreto.

Capo II
Prestazioni e indicatori di qualita’ dell’inclusione scolastica

Art. 3

Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della
normativa vigente, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni
per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui
all’articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione
scolastica:
a) all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il
sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e
all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2,
comma 1;
b) alla definizione dell’organico del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il
riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni;
c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna
istituzione scolastica;
d) all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al
numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita’ accolti ed alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ per
l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche
apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell’organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita’ su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei
collaboratori scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti
assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della
contrattazione collettiva e nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze
previsto dall’articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e dall’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per
l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione
del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori
scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto;
b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come
garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle
competenze stabilito dall’articolo 26 della medesima legge, nonche’
dall’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
c) l’accessibilita’ e la fruibilita’ degli spazi fisici delle
istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 13, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni
e gli Enti locali garantiscono l’accessibilita’ e la fruibilita’ dei
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari
per l’inclusione scolastica.

Art. 4

Valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica e’
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni
scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei
protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione
scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli
indicatori per la valutazione della qualita’ dell’inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di inclusivita’ del Piano triennale dell’offerta
formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione,
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione,
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in
funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti
nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei
processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione
delle competenze professionali del personale della scuola incluse le
specifiche attivita’ formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento
delle differenti modalita’ di comunicazione;
f) grado di accessibilita’ e di fruibilita’ delle risorse,
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III
Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione
scolastica

Art. 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l’accertamento della disabilita’ in eta’
evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata
dal presente decreto, e’ presentata all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che vi da’ riscontro non oltre 30 giorni
dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente
comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1
riguardino persone in eta’ evolutiva, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici
specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute
del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o dall’operatore sociale di cui al comma 1, individuati
dall’ente locale, nonche’ dal medico INPS come previsto dall’articolo
19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.
295 del 1990.»;
b) all’articolo 12, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5.
Successivamente all’accertamento della condizione di disabilita’
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, e’ redatto un
profilo di funzionamento secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilita’ e della Salute (ICF) adottata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS), ai fini della
formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche’ per la predisposizione del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;
c) all’articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e’ redatto dall’unita’ di valutazione
multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994, composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute
della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di
competenza che ha in carico il soggetto.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per
l’inclusione scolastica;
c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o
del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita’, nonche’ con la partecipazione di un
rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita’ trasmettono la
certificazione di disabilita’ all’unita’ di valutazione
multidisciplinare, all’ente locale competente e all’istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per
gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione della
certificazione di disabilita’ in eta’ evolutiva, secondo la
Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell’OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione del Profilo
di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell’OMS.

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione

Art. 6

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e’ redatto dal competente Ente locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita’.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilita’, delle figure
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con
disabilita’ nonche’ con il supporto dell’unita’ di valutazione
multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilita’ e del Profilo
di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalita’ per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalita’ didattiche e di valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita’ di coordinamento degli interventi ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) e’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento,
a partire dalla scuola dell’infanzia, ed e’ aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e’ assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) e’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Piano per l’inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione
del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per
l’inclusione che definisce le modalita’ per l’utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche’
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della
qualita’ dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione e’ attuato nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9

Gruppi per l’inclusione scolastica

1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). – 1. Presso ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) e’ istituito il Gruppo di lavoro
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39
e 40 della presente legge, integrati con le finalita’ di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla
continuita’ delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola.
2. Il GLIR e’ presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo
delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 e’ garantita la
partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli
Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo
dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalita’ di funzionamento,
la sede, la durata, nonche’ l’assegnazione di ulteriori funzioni per
il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito
presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1,
comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ istituito il Gruppo
per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT e’ composto da un
dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e
formula la relativa proposta all’USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
programmazione delle attivita’ nonche’ per il coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e’ integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita’
nel campo dell’inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalita’ di funzionamento, la sede, la durata, nonche’
l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione
scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e’ istituito il Gruppo di
lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI e’ composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche’ da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio
di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo e’ nominato e
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione nonche’ i docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio.».
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
indica modalita’ di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono
azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed
uso di strumenti didattici per l’inclusione.

Art. 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente
decreto:
a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei
singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo
ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa
la scuola dell’infanzia;
b) il GIT, in qualita’ di organo tecnico, sulla base del Piano
per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi
individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi
dai singoli dirigenti scolastici, nonche’ sentiti questi ultimi in
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o
studente con disabilita’ certificata, verifica la quantificazione
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e
formula una proposta all’USR;
c) l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11

Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di
istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti
per il sostegno didattico.

Capo V
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Art. 12

Corso di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita’
certificata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale
per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:
a) e’ annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12
crediti formativi universitari;
b) e’ attivato presso le universita’ autorizzate dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle quali sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria;
c) e’ programmato a livello nazionale dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in ragione delle
esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e
formazione;
d) ai fini dell’accesso richiede il superamento di una prova
predisposta dalle universita’.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari
relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli gia’ previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari
eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in
relazione ad insegnamenti nonche’ a crediti formativi universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di
tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e’ titolo
per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le
modalita’ attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti
formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di
specializzazione.

Capo VI
Ulteriori disposizioni

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui
all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
garantite le necessarie attivita’ formative per la piena
realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del
piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’offerta
formativa, individuano le attivita’ rivolte ai docenti, in
particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli
studi individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse
disponibili, anche le attivita’ formative per il personale ATA al
fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le
competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e
sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il
personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette
iniziative formative.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
definisce le modalita’ della formazione in ingresso e in servizio dei
dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e
gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

Art. 14

Continuita’ del progetto educativo e didattico

1. La continuita’ educativa e didattica per le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita’
certificata e’ garantita dal personale della scuola, dal Piano per
l’inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena
attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico
propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche
attivita’ di sostegno didattico, purche’ in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1,
commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse
della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno
didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le
operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’
quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita’ didattica durante l’anno
scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 15

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca l’Osservatorio permanente per
l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita’.
2. L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i
seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti con disabilita’ certificata a livello nazionale e
internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del
progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione
metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione
scolastica.
3. L’Osservatorio di cui al comma 2 e’ presieduto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca o da un suo
delegato, ed e’ composto dai rappresentanti delle Associazioni delle
persone con disabilita’ maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, da studenti nonche’
da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni
scolastiche, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ di
funzionamento, incluse le modalita’ di espressione dei pareri
facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche’ la durata
dell’Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e
agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilita’ della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso
delle nuove tecnologie.
2. Alle attivita’ di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di
inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le
relative norme di attuazione.

Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si
applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell’articolo
4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.
3. All’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura
individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.
104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche
tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia
il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 19

Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5,
all’articolo 6 e all’articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla
medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79,
e’ soppresso e il Profilo di funzionamento e’ redatto dall’unita’ di
valutazione multidisciplinare disciplinata dall’articolo 5, comma 3,
del presente decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del
1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono
istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° gennaio 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell’articolo 15
della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente
decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo
articolo dall’anno scolastico 2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere
dall’anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del
medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non
possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli
alunni della scuola primaria con disabilita’ certificata, come
disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono
svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito
dell’organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui
all’articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)
e comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui
all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal
presente decreto, nonche’ ai componenti dell’Osservatorio permanente
per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita’,
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell’ambito del GLIR e
del GLI non puo’ essere esonerato dall’attivita’ didattica o di
servizio.
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro
15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l’articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l’articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1 – Principi. Oggetto e finalita’ della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze.
2. La valutazione e’ coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformita’ con i criteri e le modalita’ definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita’ e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo’ autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita’ e dalle specifiche esigenze della comunita’ scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita’ di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita’ del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

Art. 2 – Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e’ espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e’ integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attivita’ svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu’ docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita’, la valutazione e’ espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e’ resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 – Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 – Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5 – Validita’ dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validita’ dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita’ oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita’ dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Art. 7 – Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

Art. 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di Stato

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’ finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e’ costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attivita’ educative e didattiche.
3. L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unita’ superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo’ essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimita’ della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
9. L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Art. 9 – Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all’articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e’ rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, cosi’ come recepite nell’ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita’;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10 – Esami di idoneita’ nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di eta’.
2. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di eta’.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualita’ di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresi’ l’esame di idoneita’ nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L’esito dell’esame e’ espresso con un giudizio di idoneita’ ovvero di non idoneita’.
5. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualita’ di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di eta’ e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita’ sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche’ ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialita’ e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita’ che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e’ comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita’ che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo’ riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu’ lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo’ essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte.
12. Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita’ e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e’ esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita’ di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 – Oggetto e finalita’

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita’ e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in
 funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita’ di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
3. L’esame di Stato tiene altresi’ conto delle attivita’ svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono disposte annualmente le modalita’ organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell’ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritarie, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita’ ed integrativi, nonche’ sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13 – Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
c) svolgimento dell’attivita’ di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita’, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita’ di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attivita’ alternative.

Art. 14 – Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe e’ subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresi’ l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita’ o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneita’ all’ultima classe. L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e’ stato assegnato; il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e’ sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo’ superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all’articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilita’ penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L’ammissione all’esame di Stato e’ altresi’ subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonche’ allo svolgimento di attivita’ assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati esterni, con le medesime modalita’ previste per questi ultimi.

Art. 15 – Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita’ alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto e’ stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita’. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e’ attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16 – Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 14, comma 3, e secondo le modalita’ previste nell’ordinanza annuale di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, e’ assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati.
5. Presso l’Ufficio scolastico regionale e’ istituito l’elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche’ docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
6. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17 – Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche’ i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori.
2. L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo’ essere strutturata in piu’ parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu’ discipline caratterizzanti il corso di studio ed e’ intesa ad accertare le conoscenze, le abilita’ e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita’ acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalita’ organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificita’ del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita’ di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attivita’ di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. Il colloquio accerta altresi’ le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attivita’ relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e’ prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalita’ di svolgimento degli stessi.

Art. 18 – Esiti dell’esame

1. A conclusione dell’esame di Stato e’ assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e’ il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2. La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 7, e’ definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17 e’ pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame e’ di sessanta centesimi.
5. La commissione d’esame puo’ motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all’unanimita’ puo’ motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
7. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e’ pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Art. 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni gia’ effettuate nella classe seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
2. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

Art. 20 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione puo’ avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
4. La commissione potra’ assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita’.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita’, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu’ prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita’ il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
7. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita’ il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe puo’ prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita’ didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu’ lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21 – Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonche’ il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’ culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche’ le attivita’ di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 22 – Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l’alunna, l’alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalita’ attuative del presente comma sono indicate nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Le modalita’ di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23 – Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Art. 24 – Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25 – Scuole italiane all’estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.
2. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell’espletamento delle prove standardizzate predisposte dall’INVALSI.

Art. 26 – Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l’articolo 22, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:
«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l’esame di Stato del primo ciclo».
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e’ sostituito dal seguente:
«Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche’ articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche’ l’articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27 – Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all’articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l’organico dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall’articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 1, dall’articolo 7, comma 1 e dall’articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l’anno 2017, a euro 3.545.000 per l’anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi fondamentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181,
lettera g);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in
particolare gli articoli 20 e 21;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in
materia di personale scolastico e in particolare l’articolo 11;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a
indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento –
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola
media;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema
di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una societa’ della
conoscenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili
finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di
riconoscere la centralita’ dell’uomo, affermandone la dignita’, le
esigenze, i diritti e i valori.
2. E’ compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione
promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche’, in
riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le
capacita’ analitiche, critiche e metodologiche relative alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono
altresi’ lo sviluppo della creativita’ delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varieta’
di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello
spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le
produzioni creative italiane di qualita’, sia nelle forme
tradizionali che in quelle innovative.
4. All’attuazione del presente decreto si provvede, con le
dotazioni previste dall’articolo 17, comma 2, nell’ambito degli
assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali,
nonche’ delle consistenze di organico disponibili a legislazione
vigente.

Art. 2

Promozione dell’arte e della cultura umanistica
nel sistema scolastico

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano
triennale dell’offerta formativa, attivita’ teoriche e pratiche,
anche con modalita’ laboratoriale, di studio, approfondimento,
produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico,
linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico,
demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e
internazionale.
2. La progettualita’ delle istituzioni scolastiche, espressa nel
Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante percorsi
curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con
specifiche iniziative extrascolastiche, e puo’ essere programmata in
rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e
luoghi della cultura, nonche’ di enti locali e di altri soggetti
pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale.

Art. 3

I «temi della creativita’»

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della
sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove
tecnologie, nonche’ delle esperienze di ricerca e innovazione,
valorizzando le capacita’ intertestuali e il pensiero critico. Essa
si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche
verticale, denominate «temi della creativita’», che riguardano le
seguenti aree:
a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica
della musica, la pratica musicale, nella piu’ ampia accezione della
pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione
consapevole delle suddette arti;
b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e
la pratica dell’arte teatrale o cinematografica o di altre forme di
spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole
delle suddette arti;
c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell’arte
e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti
decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse
con l’artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di
qualita’ e tramite la fruizione consapevole delle espressioni
artistiche e visive;
d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle
competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la
pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme
simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici
classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Capo II
Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della
conoscenza del patrimonio artistico e della creativita’

Art. 4

Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita’» nel
sistema nazionale di istruzione e formazione

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in
collaborazione con l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate
nelle reti di cui all’articolo 7 e nei poli di cui all’articolo 11,
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
le universita’, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, gli
istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il
potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della
pratica delle arti.
2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti
pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti
per l’accreditamento.

Art. 5

Piano delle arti

1. Il «Piano delle arti» e’ adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il
Piano e’ adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte
dei soggetti del sistema di cui all’articolo 4, e’ attuato in
collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio
sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole,
per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo,
quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e
sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei
poli a orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11
del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole
impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita’»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire
l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli
studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una
didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti
di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di
partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4, per la
co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita’ e per la
condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali
anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’
dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e
delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del
patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di
ingegno di qualita’ del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche,
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema,
alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche,
archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle
civilta’ e culture dell’antichita’;
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli
alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri
istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti,
spettacoli e performance teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e
studenti all’estero e promozione internazionale di giovani talenti,
attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche
italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.

Art. 6

Collaborazione con INDIRE

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell’INDIRE per lo
svolgimento delle seguenti attivita’ riguardanti i temi della
creativita’:
1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello
sviluppo dei temi della creativita’;
2) documentazione delle attivita’ inerenti i temi della
creativita’;
3) supporto all’attivazione di laboratori permanenti di didattica
dell’espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a
orientamento artistico e performativo;
4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per
l’attuazione dei temi della creativita’, al fine di diffondere
soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
5) diffusione delle buone pratiche piu’ efficaci al fine del
conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di
abilita’, conoscenze e competenze relative ai temi della creativita’.

Art. 7

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per
lo svolgimento delle seguenti attivita’:
a) coordinamento delle progettualita’ relative alla realizzazione
dei temi della creativita’;
b) valorizzazione delle professionalita’ del personale docente,
sia nell’ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e
artigianali, sia nell’ambito dell’utilizzo di metodologie didattiche
innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di
formazione;
c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati
all’articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita’;
e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per
far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite
convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici
culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio
culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali
italiane di qualita’;
g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l’utilizzo delle
tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione
artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola
digitale (PNSD) di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Art. 8

Sistema formativo delle arti e competenze
del personale docente

1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita’
costituisce una delle priorita’ strategiche del Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015. La formazione di cui al presente articolo e’ parte integrante
del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).
2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti
impegnati nei temi della creativita’ sono realizzati anche in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4 del presente
decreto.

Capo III
Promozione dell’arte nel primo ciclo

Art. 9

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ promosso
lo svolgimento di attivita’ dedicate allo sviluppo dei temi della
creativita’ e, in particolare, alla pratica artistica e musicale,
volte anche a favorire le potenzialita’ espressive e comunicative
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono
altresi’ promosse le attivita’ dirette alla conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti
di cui all’articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso
esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio
culturale nazionale.
2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e’
previsto, in coerenza con quanto disposto all’articolo 1, commi 20 e
85, della legge n. 107 del 2015, l’impiego di docenti, anche di altro
grado scolastico, facenti parte dell’organico dell’autonomia e del
contingente di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai
quali e’ assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano
nazionale di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza.

Art. 10

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di primo grado

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attivita’ connesse ai
temi della creativita’ si realizzano in continuita’ con i percorsi di
apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare,
attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.
2. L’apprendimento della musica e delle arti si consolida
attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche
integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale,
mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4.
3. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte
dell’organico dell’autonomia e del contingente di cui all’articolo
17, comma 3.

Art. 11

Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del
medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu’
sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita’,
possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo,
previo riconoscimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le
scuole di ogni grado dell’ambito territoriale per realizzare la
progettualita’ relativa al settore musicale e artistico, anche al
fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.
3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e
strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri
ambiti territoriali possono partecipare ai poli.
4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca definisce con
proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo:
a) i criteri per la costituzione dei poli;
b) le finalita’ formative;
c) i modelli organizzativi;
d) i criteri per la valutazione delle attivita’ espletate dalle
istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni
metodologiche e curricolari.
5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie
di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della
creativita’, previste dal Piano delle arti di cui all’articolo 5, nei
limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17
del presente decreto.

Art. 12

Scuole secondarie di primo grado
con percorsi a indirizzo musicale

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo’
attivare, nell’ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo
musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in
coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il
riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente
dei posti attualmente gia’ destinati ai corsi a indirizzo musicale e
l’organico del potenziamento.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti:
a) le indicazioni nazionali per l’inserimento dell’insegnamento
dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative
all’insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto
delle competenze richieste per l’accesso ai licei musicali;
b) gli orari;
c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo
musicale.

Capo IV
Promozione dell’arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi
formativi della filiera artistico-musicale

Art. 13

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di secondo grado

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del
Piano triennale dell’offerta formativa, organizzano attivita’
comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture,
dell’antichita’ e del patrimonio culturale, nonche’ la pratica delle
arti e della musica sviluppando uno o piu’ temi della creativita’,
anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove
tecnologie. Le attivita’ sono svolte anche in continuita’ con la
scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita’ definite nel Piano
triennale dell’offerta formativa, individuano appositi spazi
destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere,
realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa
artistica.
3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di
cui all’articolo 7, che hanno nell’organico dell’autonomia posti per
il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita’,
sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano
delle arti di cui all’articolo 5 nei limiti della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17.
4. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti
parte del contingente di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 14

Licei musicali, coreutici e artistici

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il
monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita’, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1,
comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni
organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli
studenti la possibilita’ di scelta tra diversi insegnamenti,
prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i
progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di pervenire a un’adeguata distribuzione delle
specificita’ strumentali nei licei musicali e’ progressivamente
prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto
insegnamenti di strumento differenti, e di non piu’ di tre
insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita’ di derogare a
tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte,
ferma restando la necessita’ di non generare esuberi di personale
nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa
vigente.
3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle
arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le
universita’ possono stipulare accordi con gli enti locali, le
istituzioni culturali e le realta’ produttive, al fine di valorizzare
le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di
potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella
pratica artistica.
4. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici,
anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e
coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare
accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme
di collaborazione.

Art. 15

Armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale

1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i
requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici –
sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli
istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici
nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove
per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui
al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso
propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della
studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico
comunque avanzato;
b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi
propedeutici;
c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole
secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per
l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro
studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi
riconoscibili;
d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi
propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati
formativi ottenuti;
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi
delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per
accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti
superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di
svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attivita’
non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente,
possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, gia’ iscritti ai corsi di formazione
musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2,
comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle
istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto
di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi
propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di
accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attivita’
formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti
minorenni, gia’ in possesso di spiccate attitudini e capacita’
artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione
tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso
ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la
programmazione didattica di queste attivita’ in base alle esigenze
formative dello studente.
7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo l’articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e’ abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa
di produrre effetti.
3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale,
il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere
del medesimo Consiglio e’ perfetto ed efficace.

Art. 17

Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l’attuazione del Piano delle arti, di cui all’articolo 5, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo
per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico,
della pratica artistica e musicale e della creativita’». Il Fondo, di
cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge n. 107 del 2015.
3. Nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 1,
comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del
contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e’
destinato alla promozione dei temi della creativita’, senza alcun
esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano
quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno
1983»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» ed in particolare l’articolo 21
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l’articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per
sviluppare potenzialita’ di relazione, autonomia, creativita’,
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita’ di educazione e di istruzione, di
cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 viene progressivamente
istituito, in relazione all’effettiva disponibilita’ di risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta’ compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita’ sono perseguite secondo le
modalita’ e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di
cui all’articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
a) promuove la continuita’ del percorso educativo e scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano attraverso attivita’ di progettazione, di
coordinamento e di formazione comuni;
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e
relazionali e favorisce l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita’;
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita’ certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica;
d) rispetta e accoglie le diversita’ ai sensi dell’articolo 3
della Costituzione della Repubblica italiana;
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche
attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il
coinvolgimento, nell’ambito della comunita’ educativa e scolastica;
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di
lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
g) promuove la qualita’ dell’offerta educativa avvalendosi di
personale educativo e docente con qualificazione universitaria e
attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e
di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita’ i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base
alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita’ previste all’articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le
bambine e i bambini in base all’eta’ ed e’ costituito dai servizi
educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e
paritarie.
3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre
e trentasei mesi di eta’ e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell’identita’, dell’autonomia e delle competenze.
Presentano modalita’ organizzative e di funzionamento diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita’
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita’
con la scuola dell’infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta’ e favoriscono la continuita’
del percorso educativo da zero a sei anni di eta’. Esse rispondono a
specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita’
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta’ considerata. Esse sono
aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l’infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a
trentasei mesi di eta’ affidati a uno o piu’ educatori in modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di
cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e
consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore
giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e
bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli
adulti sui temi dell’educazione e della genitorialita’, non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu’ educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti
locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche
dallo Stato.
5. La scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione
operando in continuita’ con i servizi educativi per l’infanzia e con
il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia
scolastica e sulla parita’ scolastica, tenuto conto delle vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di
eta’ compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l’infanzia

1. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu’ strutture di educazione e di istruzione per bambine e
bambini fino a sei anni di eta’, nel quadro di uno stesso percorso
educativo, in considerazione dell’eta’ e nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’infanzia si
caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita’ e diversificazione per il miglior utilizzo
delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e
risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita’ dei servizi e sostenere la
continuita’ del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei
bambini di eta’ compresa tra tre mesi e sei anni di eta’, le Regioni,
d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle
proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli
per l’infanzia definendone le modalita’ di gestione, senza dar luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a
Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni
di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per
l’acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all’INAIL sono
posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia
innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d’intesa con gli Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui
al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice
specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell’articolo 155 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti
non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza o altra
utilita’ comunque denominata, ne’ rimborsi spese. Gli Enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell’articolo 156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall’anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta’ pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi
del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia
mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al
successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee:
a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonche’
l’accessibilita’ dei servizi educativi per l’infanzia, anche
attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della
popolazione sotto i tre anni di eta’ a livello nazionale;
b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per
l’infanzia con l’obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento
di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, della scuola dell’infanzia per le bambine e i bambini
dai tre ai sei anni d’eta’;
d) l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi
educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita’, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui
modalita’ di svolgimento sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
titolo di accesso alla professione di docente della scuola
dell’infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;
f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato
di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il
benessere psico-fisico;
g) il coordinamento pedagogico territoriale;
h) l’introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei
servizi educativi per l’infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l’attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa
estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 e nei
limiti del Fondo di cui all’articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti
del Fondo di cui all’articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell’ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell’offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d’intesa con le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita’ educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte
dalla Commissione di cui all’articolo 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l’attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e
di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione
nazionale pluriennale di cui all’articolo 8, secondo le specifiche
esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d’intervento regionali per il supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma
1, lettera d);
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le
attivita’ di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l’attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi
educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia, tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 6 e delle norme
sulla parita’ scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le
relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione e la gestione
dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni,
delle norme sull’inclusione delle bambine e dei bambini con
disabilita’ e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore;
c) realizzano attivita’ di monitoraggio e verifica del
funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia del proprio
territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento
pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell’articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell’offerta formativa nel
proprio territorio per assicurare l’integrazione ed l’unitarieta’
della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il
personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.
107 del 2015;
g) definiscono le modalita’ di coinvolgimento e partecipazione
delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita’
educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita’ del Sistema
integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di
istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale
che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle
risorse del Fondo di cui all’articolo 12 e a eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio
nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale
delle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con l’obiettivo di escludere i
servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda
individuale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il
consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del Sistema
integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell’articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui
all’articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale
pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti
destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base
all’effettivo concorso, da parte dell’ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per
quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie
ai servizi educativi per l’infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie
alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia,
pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici,
e’ definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, nonche’ l’esenzione totale per le famiglie con un
particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi
territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare
aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno
figli in eta’ compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono
denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati
o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o
previdenziali a carico del datore di lavoro ne’ del lavoratore, fino
a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e’ istituita la Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e’
formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle
bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta’ designati dal
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dalle
Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione, nell’esercizio dei propri compiti, puo’
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione propone al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo
5, comma 1, lettera f).
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine
deve essere ricostituita. L’incarico puo’ essere rinnovato allo
stesso componente per non piu’ di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese e
altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di
attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 12

Finalita’ e criteri di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione e’ istituito, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita’ previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio,
risparmio energetico e fruibilita’ di stabili, di proprieta’ delle
Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali;
3. Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e
118 della Costituzione, promuove, un’intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta’ compresa
tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio
territoriale, nonche’ dei bisogni effettivi dei territori e della
loro capacita’ massima fiscale, provvede all’erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle
scuole dell’infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le
Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca direttamente ai Comuni previa
programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti
locali, con priorita’ per i Comuni privi o carenti di scuole
dell’infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura
e l’educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro
numero ed eta’ e all’orario dei servizi educativi per l’infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l’infanzia e tra docenti nella scuola dell’infanzia, tali da
promuovere la qualificazione dell’offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e
dei bambini;
g) le modalita’ di organizzazione degli spazi interni ed esterni
e la ricettivita’ dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia, che consentano l’armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all’articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell’articolo 1, comma 64 della legge
n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, nonche’ delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell’infanzia statale.
6. Per le scuole dell’infanzia, la progressiva generalizzazione
dell’offerta e’ perseguita tramite la gestione diretta delle scuole
statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola
dell’infanzia statale una quota parte delle risorse professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107,
relativa all’organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell’ambito dei ruoli
regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell’articolo
12, e’ pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di
euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi
per l’infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di
cui all’articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
attraverso l’attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di
cui all’articolo 8, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 sono
gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell’infanzia statale e paritaria di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e’ subordinato
alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per
l’infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti
di educatore di servizi educativi per l’infanzia e’ consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale
in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita’ per l’accesso
ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti
nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non
corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall’aggiornamento successivo all’entrata in vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di
riconoscimento del servizio prestato a partire dall’anno scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia ai fini
dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d’istituto del
personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati
dall’articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono individuate, avvalendosi dell’Ufficio per
l’istruzione in lingua slovena, le modalita’ di attuazione del
presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia
con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Diritto allo studio e potenziamento
della Carta dello Studente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed
n) della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, come integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale
l’effettivita’ del diritto allo studio delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso
di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto
individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili, le modalita’ delle prestazioni
in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle
competenze e dell’autonomia di programmazione. Il presente decreto
definisce, altresi’, le modalita’ per l’individuazione dei requisiti
di eleggibilita’ per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul
territorio nazionale e individua i principi generali per il
potenziamento della Carta dello studente.

Art. 2

Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilita’
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al
fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti
servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita’;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici
indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione,
nonche’ per l’istruzione domiciliare.

Art. 3

Beneficiari

1. I servizi di cui all’articolo 2 sono erogati in forma gratuita
ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali
individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce
tariffarie in considerazione del valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma
restando la gratuita’ totale qualora gia’ prevista a legislazione
vigente.

Art. 4

Tasse scolastiche

1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE
determinate con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, adottato previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale
le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite
massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il
beneficio di cui al periodo precedente e’ riconosciuto ad istanza di
parte nella quale e’ indicato il valore dell’ISEE riferito all’anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto
l’esonero.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti
alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a
decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti
alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7
milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.

Art. 5

Servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilita’

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di
agevolazione della mobilita’, per le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita’
sostenibile in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle
scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della
piu’ vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio
e’ assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
territoriali interessati.
3. Tale servizio e’ assicurato nei limiti dell’organico disponibile
e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Art. 6

Servizi di mensa

1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno,
dall’articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e
agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita’ di cui
all’articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli
interessati.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati
nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri
per gli enti pubblici interessati.

Art. 7

Libri di testo e strumenti didattici

1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono
forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti
didattici, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi
secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto gia’
garantito dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in
materia di diritto d’autore, possono promuovere servizi di comodato
d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi
digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche
convenzioni in accordo con gli enti locali.
3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilita’ diversa, certificata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi
o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo
e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di
istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, e’
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

1. Per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in
case di cura e riabilitazione e il diritto all’istruzione domiciliare
e’ assicurata l’erogazione dei servizi e degli strumenti didattici
necessari, anche digitali e in modalita’ telematica, nel limite della
maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.
Con provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto
delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti
dell’organico dell’autonomia, come determinato dall’articolo 1, comma
64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori
oneri derivanti dall’assunzione di personale a tempo determinato,
ulteriore rispetto al contingente previsto dall’articolo 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 9

Borse di studio

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di
studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la
mobilita’ e il trasporto, nonche’ per l’accesso a beni e servizi di
natura culturale.
2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2017, 33,4 milioni di euro per l’anno 2018 e 39,7 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione
fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui
all’articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui
all’articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e’ determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili
per la singola borsa di studio, le modalita’ per la richiesta del
beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonche’ il valore
dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 10

Potenziamento della Carta dello Studente

1. «IoStudio – La Carta dello Studente -», di seguito denominata
Carta, e’ una tessera nominativa cui sono associate funzionalita’
volte ad agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi di
natura culturale, servizi per la mobilita’ nazionale e
internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo
studio e per l’acquisto di materiale scolastico, allo scopo di
garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
attribuisce la Carta agli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale
degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di
primo e secondo grado. La Carta e’ attribuita, a richiesta, agli
studenti frequentanti le Universita’, gli Istituti per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per
la formazione professionale. L’attribuzione della Carta non comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado puo’ essere associato un
borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da
chi ne esercita la responsabilita’ genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l’accesso ai servizi per i quali e’
richiesta l’identificazione digitale come studente, il profilo e le
credenziali d’accesso dello studente sul portale IoStudio sono
sviluppate in identita’ digitale, uniformandosi agli standard del
Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID) e con funzionalita’
assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’istituzione di un sistema nazionale per l’erogazione di voucher,
anche in forma virtuale, per l’erogazione dei benefici di cui al
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i
criteri e le modalita’ per la realizzazione e la distribuzione della
Carta, le funzionalita’ di pagamento, nonche’ le informazioni
relative al curriculum dello studente come previsto dall’articolo 1,
comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Governance e accordi territoriali

Art. 11

Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di
seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un
rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPI, un rappresentante delle
associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni
degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti
componente dell’Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ costituita la Conferenza e sono
disciplinate le modalita’ di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza e’ convocata dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca almeno una volta l’anno. La
partecipazione alla Conferenza non da’ titolo a gettoni di presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12

Compiti della Conferenza nazionale
per il diritto allo studio

1. I compiti della Conferenza sono:
a) monitorare l’attuazione del presente decreto, anche attraverso
gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine,
idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto,
ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e
l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle
singole regioni.

Art. 13

Accordi territoriali

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e
favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, possono
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l’erogazione di
ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di
cui al comma 1, nonche’ le ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo
studio, possono essere erogati anche attraverso l’uso della Carta
dello studente.

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

(GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)