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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(in SO n. 123 alla GU 29 luglio 2003, n.174)

Codice in materia di protezione dei dati personali

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2
Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (1)

c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; (2)

l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; (3)

b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; (3)

c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (3)

d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; (3)

e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) “contraente”, (4) qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (5)

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;

e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) “violazione di dati personali”: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. (6)

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

(1) La lettera che così recitava: “b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) La lettera che così recitava: “i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(3) Le lettere che così recitavano: “a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;” sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(4) La parola “abbonato” è stata sostituita con la parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(5) La lettera che così recitava: “i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;” è stata così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 5
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

(…) (1).

(1) Il comma che così recitava: “3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice” è stato aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e poi abrogato dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6
Disciplina del trattamento

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II

Diritti dell’interessato

Art. 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9
Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. (1)

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

(1) Il periodo che così recitava: “Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.” è stato soppresso dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 10
Riscontro all’interessato

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III

Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I

Regole per tutti i trattamenti

Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.

Art. 13
Informativa

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (1).

(1) Comma aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 14
Definizione di profili e della personalità dell’interessato

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.

Art. 16
Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17
Trattamento che presenta rischi specifici

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

Capo II

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. (…..) (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 20
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (1)

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

(1) Comma aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

_____________

Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 dicembre 2017 n° 30981, Tribunale, Palermo, sez. I civile, sentenza 05 ottobre 2017 n° 5261.

Capo III

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23.
Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato (1);

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis (2);

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13 (2).

(1) Lettera così modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26.
Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis. (1)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

(1) Lettera aggiuntoadal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertita con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 27
Garanzie per i dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applia quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis. (1)

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

Titolo IV

Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28
Titolare del trattamento

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29
Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo’ avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita’ di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita’ perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita’ di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita’ a schemi tipo predisposti dal Garante (1).

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis (2).

(1) Comma inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.
(2) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 2), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

Art. 30
Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

Titolo V

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Art. 31
Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32
Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè assicurano l’attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) L’articolo che così recitava: “Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.” è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 32-bis
Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali (1)

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l’avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l’avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell’inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l’erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimentidi cui al presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Capo II

Misure minime di sicurezza

Art. 33
Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

(…) (1)

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

(…) (2)

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (3)

(1) La lettera che così recitava: “g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;” è stata soppressa dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(2) Il comma che così recitava: “1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.” è stato inserito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, poi così sostituito dai commi 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente abrogato dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Comma inserito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 35
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

Art. 36 (1)
Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Titolo VI

Adempimenti

Art. 37
Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (1)

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81.

Art. 38
Modalità di notificazione

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche’ le modalita’ per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalita’ del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

(1) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 39
Obblighi di comunicazione (1)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

(1) Per la sostituzione della comunicazione prevista dal presente articolo, vedi l’art. 17, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Art. 40
Autorizzazioni generali

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41
Richieste di autorizzazione

1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII

Trasferimento dei dati all’estero

Art. 42
Trasferimenti all’interno dell’Unione europea

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

(…) (1)

(1) La lettera che così recitava: “h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.” è stata soppressa dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 44
Altri trasferimenti consentiti

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di societa’ appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato puo’ far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime; (1)

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 45
Trasferimenti vietati

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Parte II

Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I

Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I

Profili generali

Art. 46
Titolari dei trattamenti

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari

1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

Capo II

Minori

Art. 50
Notizie o immagini relative a minori

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Capo III

Informatica giuridica

Art. 51
Principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52
Dati identificativi degli interessati

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..”.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Titolo II

Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I

Profili generali

Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti (1)

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell’interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55
Particolari tecnologie

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.

Art. 56
Tutela dell’interessato

Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Per approfondimenti leggi: Trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia: il Regolamento attuativo in Gazzetta.

Titolo III

Difesa e sicurezza dello stato

Capo I

Profili generali

Art. 58
Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.

Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

Capo I

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59
Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Capo II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Capo III

Stato civile, anagrafe e liste elettorali

Art. 62
Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63
Consultazione di atti

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo IV

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65
Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66
Materia tributaria e doganale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67
Attività di controllo e ispettive

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.

Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72
Rapporti con enti di culto

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

Capo V

Particolari contrassegni

Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici (1)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali puo’ essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita’ di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

Titolo V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I

Principi generali

Art. 75
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;

b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Capo II

Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77
Casi di semplificazione

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;

c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dagli organismi sanitari pubblici;

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.

Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.

2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79
Informativa da parte di organismi sanitari

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.

Art. 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81
Prestazione del consenso

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82
Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

a) 1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.

3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 84
Comunicazione di dati all’interessato

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Capo III

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

Capo IV

Prescrizioni mediche

Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89
Casi particolari

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.

Capo V

Dati genetici

Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Capo VI

Disposizioni varie

Art. 91
Dati trattati mediante carte

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

Art. 92
Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93.
Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

______________

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 07 febbraio 2018 n° 3004.

Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Titolo VI

Istruzione

Capo I

Profili generali

Art. 95
Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Titolo VII

Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I

Profili generali

Art. 97
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

Art. 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

Capo II

Trattamento per scopi storici

Art. 101
Modalità di trattamento

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

Capo III

Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105
Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.

Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107
Trattamento di dati sensibili

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.

Art. 108
Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109
Dati statistici relativi all’evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.

Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art. 110-bis
Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici (1)

1. Nell’ambito delle finalita’ di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo’ essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza

(1) Articolo inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera b), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

Titolo VIII

Lavoro e previdenza sociale

Capo I

Profili generali

Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;

l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.

Capo II

Annunci di lavoro e dati riguardanti prestazioni di lavoro

Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Capo III

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114
Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Art. 115
Telelavoro e lavoro a domicilio

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Capo IV

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Titolo IX

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I

Sistemi informativi

Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.

Art. 118
Informazioni commerciali

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120
Sinistri

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135 del codice delle assicurazioni private. (1)

(1) Comma così modificato dal D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

Titolo X

Comunicazioni elettroniche

Capo I

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121
Servizi interessati

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (1)

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell’utente (1)

1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente.

2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.

(1) L’articolo che così recitava: “Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.” è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 123
Dati relativi al traffico

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti (1) ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, (1) ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (2)

4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente (1) o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 124
Fatturazione dettagliata

1. Il contraente (1) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente (1) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente (1) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente (1) può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 125
Identificazione della linea

1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente (1) chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente (1) chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti (1) e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 126
Dati relativi all’ubicazione

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti (1) di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente (1) ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e ai contraenti (1) sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L’utente e il contraente (1) che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza

1. Il contraente (1) che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente (1) specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente (1) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti (1) e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente (1) o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente (1), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 129
Elenchi di contraenti (1)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti (1) negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 130
Comunicazioni indesiderate

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. (1)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo (2).

3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni (3).

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 (4).

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante (5).

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. (6)

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

(1) Il comma che così recitava: “1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.” è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166 e poi così modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(4) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi anche il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
(5) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(6) Il comma che così recitava: “5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.” è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 131
Informazioni a contraenti e utenti (1)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente (1) e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. Il contraente (1) informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.

3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3)

(…) (4)

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministreo o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (5)

(…) (4)

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (6)

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale. (6)

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (6)

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’art.17, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
(…) (7)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.
(2) Le parole: “,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(3) Comma inserito dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(4) I commi che così recitavano: “2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.” e
“4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.” sono stati abrogati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(5) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con L. 31 luglio 2005, n. 155.
(6) Comma inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(7) Le lettere che così recitavano: “b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

Art. 132-bis
Procedure istituite dai fornitori (1)

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Capo II

Internet e reti telematiche

Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

Capo III

Videosorveglianza

Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

Titolo XI

Libere professioni e investigazione privata

Capo I

Profili generali

Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

Titolo XII

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I

Profili generali

Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Art. 137
Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;

b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138
Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II

Codice di deontologia

Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

Titolo XIII

Marketing diretto

Capo I

Profili generali

Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

Parte III

Tutela dell’interessato e sanzioni

Titolo I

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I

Tutela dinanzi al garante

Sezione I

Principi generali

Art. 141
Forme di tutela

1. L’interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Sezione II

Tutela amministrativa

Art. 142
Proposizione dei reclami

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143
Procedimento per i reclami

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144
Segnalazioni

1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

Sezione III

Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145
Ricorsi

1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Art. 146
Interpello preventivo

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Vedi Gianluca Bozzelli, Accesso ai dati personali in banca: comunicazione entro 15 giorni!, Cass. civile, sez. I, sentenza 2 agosto 2013, n. 18555.

Art. 147
Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;

b) l’eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.

Art. 148
Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149
Procedimento relativo al ricorso

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150, comma 1.

Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151
Opposizione

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.

Capo II

Tutela giurisdizionale

Art. 152.
Autorità giudiziaria ordinaria (1)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(1) L’articolo che così recitava:
“1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.” è stato così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Titolo II

L’autorità

Capo I

Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153
Il Garante

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.

Art. 154
Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; (1)

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce l'”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

(1) Le parole: “e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico” sono state aggiunte dall’art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

Capo II

L’ufficio del garante

Art. 155
Principi applicabili

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156
Ruolo organico e personale

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;

b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. (1)

(1) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l’art. 36, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122.

Capo III

Accertamenti e controlli

Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158
Accertamenti

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.

Art. 159
Modalità

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160
Particolari accertamenti

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Titolo III

Sanzioni

Capo I

Violazioni amministrative

Art. 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162
Altre fattispecie (1)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (2)

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (3)

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (4)

(1) L’articolo che così recitava: “1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.” è stato così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente modificato dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(4) Comma aggiunto dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 162-bis
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162-ter
Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 164-bis, comma 4.

4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l’erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 163
Omessa o incompleta notificazione (1)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante (1)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164-bis
Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, (2) 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

(1) Articolo inserito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “art. 162-ter” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante (1)

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 166
Procedimento di applicazione

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Capo II

Illeciti penali

Art. 167
Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’art. 32-bis, commi 1 e 8, (1) nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Le parole: “nelle comunicazioni di cui all’art. 32-bis, commi 1 e 8,” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 169
Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni.

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. (2) L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

(1) Le parole: “o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.” sono state soppresse dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “dell’ammenda stabilita per la contravvenzione” sono state così sostituite dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171
Altre fattispecie (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

Art. 172
Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Titolo IV

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni di modifica

Art. 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”;

b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;

c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;

d) l’articolo 12 è abrogato.

Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie

1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.

2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.

3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.

4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.

5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;

b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.

6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.

7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.

8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.

9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.

10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.

11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. “.

12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.

13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

” 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.

14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.

15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;

b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

Art. 175
Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.

3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.

Art. 176
Soggetti pubblici

1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.

2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.

4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.

6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.

Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.

Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati personali”.

2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.”;

b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti:

“decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:

“Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. “.

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.

Art. 179
Altre modifiche

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”.

2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “,8”.

3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.

(…) (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 180
Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. (1)

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. (1)

(1) Comma così da ultimo modificato dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 181
Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (1)

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

(…) (2)

f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. (3)

(1) Lettera così modificata dal D.M. 23 giugno 2004, n. 225 e dall’art.1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006, n. 228 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.
(2) La lettera che così recitava: “e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004” è stata abrogata dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.

Art. 182
Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

Capo III

Abrogazioni

Art. 183
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1o gennaio 2006;

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l’articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

Capo IV

Norme finali

Art. 184
Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, Il Guardasigilli: Castelli.


Codice della Privacy
(Dlgs. 196/2003)

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLATO DEL CODICE
RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
 
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Art. 2 (Finalità)
comma 1
cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a)
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
lett. g)
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
comma 1
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
Titolo II
Diritti dell’interessato
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
comma 1
cfr. art. 12, dir. 95/46;
art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
comma 1
cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)
comma 1
art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7 art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
 
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
comma 1
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4
Art. 13 (Informativa)
comma 1
cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ;
art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
Comma 1
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ;
art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
comma 1
cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE :
art. 18, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)
comma 1
cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
comma 1
cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE :
art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
 
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
comma 1
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4
comma 5
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
comma 1
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
comma 1
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
comma 1
cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
comma 1
comma 2 art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 10 art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici
 
Art. 23 (Consenso)
comma 1
cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)
comma 1, lett. a)
cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ;
artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1
art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
comma 1
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
comma 1
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano il trattamento
 
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
comma 1
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1
art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
 
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI
Adempimenti
 
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
comma 1
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione)
comma 1
art. 19, dir. 95/46/CE
art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
comma 1, lett. a)
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)
comma 2
comma 3
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
comma 1
art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all’estero
cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
comma 1
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1
art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
 
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
Capo II
Minori
 
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)
Capo III
Informatica giuridica
 
Art. 51 (Principi generali)
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 55 (Particolari tecnologie)
Art. 56 (Tutela dell’interessato)
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I
Profili generali
art. 3, dir. 95/46/CE ;
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1
art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
 
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
 
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2
comma 3
comma 4
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
 
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)
Capo IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
 
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
comma 1
art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
comma 1
art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
comma 1
art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a)
art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)
comma 1
art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1
art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
comma 1
art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V
Particolari contrassegni
 
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Titolo V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1. d. lg. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
comma 1
Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II
Modalità semplificate per informativa e consenso
 
Art. 77 (Casi di semplificazione)
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 81 (Prestazione del consenso)
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
comma 1
comma 2 Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)
comma 1
art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2
Capo III
Finalità di rilevante interesse pubblico
 
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
comma 1
art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2
comma 3
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
 
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
 
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
 
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
comma 1
art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
 
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)
Art. 92 (Cartelle cliniche)
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma 1
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2
comma 3
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
 
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
comma 1
art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2 art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I
Profili generali
Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca) art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998
Capo II
Trattamento per scopi storici
 
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
 
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
comma 1
art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3
comma 4
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1
art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)
Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita)
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1
art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
 
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
 
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
 
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2
art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
 
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
commi 1 e 2
art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
 
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
 
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente) cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)
comma 1
cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4
comma 5 art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)
comma 1
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5
Art. 125 (Identificazione della linea)
comma 1
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
comma 1
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3
comma 4 art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
comma 1
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
 
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
 
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione privata
Capo I
Profili generali
 
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
 
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
 
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001
Parte III
Tutela dell’interessato e sanzioni
 
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
Sezione I
Principi generali
Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)
Sezione II
Tutela amministrativa
 
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
 
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1
art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
comma 1
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4
comma 5 art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
comma 1
art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 151 (Opposizione)
comma 1
art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2
Capo II
Tutela giurisdizionale
 
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1
art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7
comma 8
comma 9
comma 10
comma 11
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14
Titolo II
L’Autorità
Capo I
Il Garante per la protezione dei dati personali
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)
comma 1
art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1
art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. G)
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5
comma 6 art. 40 l. n. 675/1996
Capo II
L’Ufficio del Garante
 
Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1
art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1
art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6
comma 7 art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
 
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
comma 1
art. 32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, l. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5
comma 6
Titolo III
Sanzioni
Capo I
Violazioni amministrative
cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
comma 1
art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
comma 1
art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1
art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1
art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II
Illeciti penali
 
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1
art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
comma 1
art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1
art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
comma 1
art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1
art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
 
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 175 (Forze di Polizia)
Art. 176 (Soggetti pubblici)
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4
comma 5
Art. 179 (Altre modifiche)
Capo II
Disposizioni transitorie
 
Art. 180 (Misure di sicurezza)
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)
comma 1
comma 2
comma 3
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5
comma 6
Art. 182 (Ufficio del Garante)
Capo III
Abrogazioni
 
Art. 183 (Norme abrogate)
Capo IV
Norme finali
 
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 186 (Entrata in vigore)

Allegato A

Codici di deontologia

A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici.

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale.

A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale

 

Allegato B

DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.


Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi Emilia Romagna
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Emilia Romagna
LORO SEDI
AI M.I.U.R.
Dip. Servizi del Territorio Ufficio Legislativo
ROMA
All’Avv. Distrettuale dello Stato
BOLOGNA
Alla Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Scuola Formazione Professionale Università, Lavoro e Pari Opportunità
BOLOGNA

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico.

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione  della  direttiva  2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 1  marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2001,  ed  in  particolare
l'articolo 26, recante delega  al  Governo  ad  emanare  uno  o  piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in  materia  di
ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della  direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  giugno
2000, relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni commerciali;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante  testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE,
come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  402,  in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di  appalti  pubblici
di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  65,  in  attuazione  delle  direttive  97/52/CE  e  98/4/CE   che
modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,  in
materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione;
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive 97/52/CE  e  98/4/CE,  che  modificano  ed
integrano, rispettivamente, le direttive  92/50/CEE,  in  materia  di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente  ai  concorsi
di progettazione;
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1999,  n.  525,  recante
attuazione  della  direttiva  98/4/CE  che  modifica   la   normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  recante
attuazione delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE  relative  alle
procedure di appalti nei settori esclusi;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n. 585, recante approvazione della delibera del  Consiglio  nazionale
forense in data 12 giugno 1993,  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e   delle   indennita'
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per  le  prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione  del   codice   di   procedura   civile   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli  633,  641  e  648  del
codice di procedura civile;
  Vista la legge 18 giugno 1998, n.  192,  recante  disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo
3, commi 2 e 3;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

                   (( (Ambito di applicazione). ))
  ((1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad
ogni  pagamento  effettuato  a  titolo  di   corrispettivo   in   una
transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per:
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.))

((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 2

                        (( (Definizioni). ))
  ((1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali;
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.))

((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                               Art. 3.
                    Responsabilita' del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull’importo dovuto)), ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 4

            (( (Decorrenza degli interessi moratori). ))
  ((1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria  la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento.
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data.
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto.
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del
contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine
deve essere provata per iscritto.
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333;
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto.
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti.))

((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 5

                   (( (Saggio degli interessi). ))
  ((1. Gli interessi moratori sono  determinati  nella  misura  degli
interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra  imprese
e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso,
nei limiti previsti dall'articolo 7.
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)

((2))

  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 6

            (( (Risarcimento delle spese di recupero). ))
  ((1. Nei casi previsti dall'articolo 3,  il  creditore  ha  diritto
anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrisposte.
  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del
danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.))

((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 7

(( (Nullita'). ))
  ((1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio  degli
interessi moratori o al risarcimento  per  i  costi  di  recupero,  a
qualunque titolo previste o  introdotte  nel  contratto,  sono  nulle
quando  risultano  gravemente  inique  in  danno  del  creditore.  Si
applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi
di recupero.
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la
predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.))

((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                               Art. 8.
                  Tutela degli interessi collettivi
  1. Le associazioni di categoria  degli  imprenditori  presenti  nel
Consiglio   nazionale   dell'economia   e    del    lavoro    (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e  medie  imprese  di
tutti i settori produttivi e degli  artigiani,  sono  legittimate  ad
agire, a tutela degli interessi collettivi,  richiedendo  al  giudice
competente:
    ((a) di accertare la grave iniquita', ai sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il
saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di
recupero e di inibirne l'uso.)) ((2))
    b) di adottare le misure idonee  a  correggere  o  eliminare  gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
    c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi  in  cui  la
pubblicita'  del  provvedimento  possa  contribuire  a  correggere  o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
  2. L'inibitoria e' concessa,  quando  ricorrono  giusti  motivi  di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e  seguenti  del  codice  di
procedura civile.
  3.  In  caso  di  inadempimento  degli   obblighi   stabiliti   dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e  2,  il  giudice,
anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento
di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno  di
ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
  1. L'ultimo  comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile
e' abrogato.
  2. All'articolo  641  del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le parole "decreto motivato", sono
aggiunte  le  seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
    b) il  secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato  risiede  in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine  e'  di  cinquanta  giorni e puo' essere ridotto fino a venti
giorni.  Se  l'intimato  risiede  in  altri  Stati,  il termine e' di
sessanta  giorni  e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'
superiore a centoventi".
  3. All'articolo  648,  primo comma, del codice di procedura civile,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice concede
l'esecuzione  provvisoria  parziale  del  decreto  ingiuntivo opposto
limitatamente  alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia
proposta per vizi procedurali".
                              Art. 10.
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
  1. All'articolo  3,  della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3
e'  cosi'  sostituito:  "In  caso  di mancato rispetto del termine di
pagamento  il  committente  deve  al  subfornitore,  senza bisogno di
costituzione  in  mora,  un  interesse  determinato in misura pari al
saggio  d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca  centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento  principale  effettuata il primo giorno di calendario
del  semestre  in  questione,  maggiorato di sette punti percentuali,
salva  la  pattuizione  tra  le parti di interessi moratori in misura
superiore  e  salva  la  prova  del  danno  ulteriore.  Il  saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea  del  semestre  in  questione si applica per i successivi sei
mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine
convenuto,  il  committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5
per  cento  dell'importo  in  relazione  al quale non ha rispettato i
termini.".
                              Art. 11.
                      Norme transitorie finali
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
  2. Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni del codice civile e
delle  leggi  speciali  che contengono una disciplina piu' favorevole
per il creditore.
  3. La  riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice
civile,  preventivamente  concordata per iscritto tra l'acquirente ed
il  venditore,  e'  opponibile  ai  creditori  del  compratore  se e'
confermata  nelle  singole  fatture delle successive forniture aventi
data  certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002

Nota USR Lombardia 24 settembre 2002, Prot. 9522

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA COMUNICAZIONI
Ufficio XVIII – Servizio Legale

AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI CC.SS.AA. DELLA LOMBARDIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA
LORO SEDI

Oggetto: Vigilanza sugli alunni – Responsabilità relativa

Sono pervenute a questo Ufficio diverse richieste di precisazioni in merito alla problematica specificata in oggetto.

In considerazione del carattere generale di tale questione, ed avuto riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall’obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata “scolastica” (dal momento iniziale dell’affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l’attività di accompagnamento in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche), si ritiene opportuno fornire alle SS. LL. una puntuale ricognizione della normativa in vigore nonché una panoramica giurisprudenziale, che si auspica utile nell’adozione delle necessarie decisioni e delle connesse scelte organizzative che le Istituzioni scolastiche autonome sono chiamate ad intraprendere.

Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche ed il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto, hanno radicalmente mutato le relazioni “organizzative” esistenti, per cui non può più ritenersi esistente un qualche “potere d’ordine” degli organi dell’amministrazione centrale e periferica, basato su rapporti gerarchici.

Si ritiene, pertanto, imprescindibile il richiamo ad una generale responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza sugli alunni ad essa affidati; pur nell’ambito del necessario contemperamento delle esigenze delle famiglie e di quelle della Scuola, su quest’ultima incombe comunque l’obbligo di tutelare l’integrità fisica degli alunni, sia pure in un contesto sociale dove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello che coincide con l’attività scolastica vera e propria.

Quest’ultima esigenza, in particolare, va contemperata con quella concorrente di non esporre oltremisura l’Amministrazione scolastica al rischio di un eventuale risarcimento danni.

La responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti discende, da un lato, dall’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori ( ex artt. 2047 – 2048 c.c.) e dall’altro dall’omissione rispetto agli obblighi organizzativi , di controllo e di custodia ( ex artt. 2043 e 2051 c.c.).

* Circa il primo aspetto, sembra utile riportare di seguito il testo letterale delle norme civilistiche che attengono alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

· art. 2047 c.c.:”in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

· art. 2048 c.c.:”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Il disposto degli articoli succitati, va integrato con il dettato dell’art. 61 della L. 312/80 (tuttora vigente), che testualmente recita:” La responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell’ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell’ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell’ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

E’ lecito, allora, chiedersi su chi grava l’obbligo di vigilanza e per quale periodo di tempo.

In via generale, si osserva che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall’art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche sul personale A.T.A..

Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico.

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.

Sotto quest’ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombano.

* Concludendo, possiamo parlare di responsabilità del Dirigente Scolastico ex art. 2043 c.c., in quei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili, e cioè quando non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti durante gli intervalli, nel periodo di mensa e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sin qui richiamate, secondo la ripartizione “interna” al personale scolastico, espone l’Istituzione Scolastica ad una responsabilità diretta. Tuttavia, considerato anche il rapporto di immedesimazione organica tra Amministrazione e dipendenti, l’Amministrazione stessa viene chiamata al risarcimento, salva azione di regresso, laddove sia accertato il dolo o la colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l’evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n. 9742).

Le norme suindicate, pertanto, stabiliscono una presunzione “iuris tantum” contro la quale è però ammessa la prova liberatoria.

Vale a dire che se l’alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all’insegnante, o comunque all’Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza, imposto dall’art. 2048 c.c.

Nel conseguente eventuale giudizio per risarcimento danni, il danneggiato non ha pertanto l’onere di provare la causa del danno, mentre grava sul docente o sull’istituzione scolastica dalla quale questi dipende l’onere di provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

L’art. 2048 c.c., pertanto, pone una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante della Scuola per fatto illecito dell’allievo, collegato all’obbligo di sorveglianza e scaturente dall’affidamento, seppure temporalmente limitato alla durata dell’affidamento stesso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).

Dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, può dedursi che la responsabilità viene meno solo allorchè si provi che il docente o la Scuola non hanno potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante ciò, l’evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).

La prevedibilità dell’evento dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della Scuola, alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all’eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all’eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo una prospettazione che faccia legittimamente ritenere che determinati eventi, verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

* Circa il problema dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico riguardo all’uscita degli allievi dalla scuola, poi, si precisa quanto segue. La posizione assunta in merito da alcune Avvocature dello Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni la “autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell’Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi.

Le preoccupazioni di fondo, che emergono nei pareri di qualche Avvocatura dello Stato, appaiono condivisibili, per cui si ritiene opportuno richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, al fine di evitare il radicalizzarsi del problema, con l’adozione da parte di alcune scuole di comportamenti eccessivamente rigidi, che in qualche caso hanno avuto come conseguenza, addirittura, minacce di denuncia da parte di qualche genitore per “sequestro di persona”.

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì “normale e prevedibile”.

Con le sentenze n. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull’argomento così pronunciandosi: “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”.

Ed ancora “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”.Applicando i principi richiamati, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest’ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico – fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell’affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità del giovane. (Così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).

Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la relatività di tale obbligo, non vi sono modalità predefinite ed universalmente valide.

E’ opportuno, pertanto, che in relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell’età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola.

Ciò che conta è che le modalità prescelte vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate, nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli allievi.

 

IL DIRIGENTE
Luciana Volta

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(in GU 15 giugno 2002, n. 139)

Testo unico in materia di spese di giustizia


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell’allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

– articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;

– articolo 6, dove non è stata disciplinata la “regolare condotta in libertà” perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;

– articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

– articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l’assorbimento si sarebbe introdotta un’innovazione di carattere sostanziale – incompatibile con la delega – nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

– articoli 39 e 60, dove l’approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;

– articolo 48, dove la disciplina speciale dell’indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;

– articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;

– articolo 65, dove l’indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;

– articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 115/2002)

Parte I
Disposizioni generali

Titolo I
Oggetto e definizioni

ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l’eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) “magistrato” è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) “magistrato professionale” è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l’amministrazione;
c) “magistrato onorario” è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) “giudice popolare” è il componente non togato nei collegi di assise;
e) “esperto” è il componente privato dell’ufficio giudiziario minorile, dell’ufficio giudiziario di sorveglianza, dell’ufficio giudiziario agrario;
f) “ufficio giudiziario” è l’ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) “ufficio” è l’apparato della pubblica amministrazione strumentale all’ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell’ufficio finanziario;
h) “ufficio finanziario” è l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente secondo l’organizzazione interna;
i) “funzionario addetto all’ufficio” è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l’organizzazione interna;
l) “ufficiale giudiziario” è la persona che svolge la funzione secondo l’organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) “notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario”, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) “ausiliario del magistrato” è il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge;
o) “processo” è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
p) “processo penale” è il procedimento o processo penale e penale militare;
q) “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) “annotazione” è l’attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
s) “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero;
t) “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
u) “sanzione pecuniaria processuale” è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) “sanzione amministrativa pecuniaria” è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) “concessionario” è il soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 5. (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti;
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime. (1)
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le
spese per le rogatorie dall’estero e per le estradizioni da e per l’estero.

(1) Questa lettera è stata inserita dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 6 (L)
(Remissione del debito)

1. Se l’interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell’articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

ART. 7 (R)
(Rogatorie all’estero)

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all’estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 8 (L)
(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Parte II
Voci di spesa

Titolo I
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (1)

(1) Rubrica così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

ART. 9. (L)
(Contributo unificato)

1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale (1) di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario (2), secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto (3) dall’articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 (4).

(1) La parola: “e” è stata soppressa dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

(2) Parole aggiunte dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

(3) Le parole: “le esenzioni previste” sono state così sostituite dalle attuali: “quanto previsto” dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) Comma aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

ART. 10. (L)
(Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, (1) il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile. (2)
(…) (3)
(…) (4)
6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato. (5)

(1) Le parole: “il processo esecutivo per consegna e rilascio,” sono state soppresso dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

(2) Le parole: “i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.” sono state così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

(3) Il comma: “4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.” è stato così da ultimo modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) Il comma: “5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.“ è stato abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(5) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della L. 191/2009 per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione. Le parole: “per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione” sono state soppresse dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)

1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13.

ART. 13. (L)
(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonchè per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e, per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. (1)
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. (2)
c) euro 206 (3) per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 (3) per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 (3) per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 (3) per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (3) (4)
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto di metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146. (5)
2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. (6)
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis. (7) Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. (8)
(…) (9)
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740. (10)
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). (11)
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. (12)
(…) (13)
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000 (14).

(1) Lettera così sostituita dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(2) Lettera così sostituita dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(3) Parole modificate dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(4) Questo comma è stato così modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(5) Questo comma è stato così modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(6) Questo comma è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e le parole: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,” sono state pretermesse dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191. Comma ulteriormente sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(7) Parole aggiunte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(8) Comma inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(9) Il comma: “4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.” è stato abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(10) Parole così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(11) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(12) Comma così sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(13) Il comma: “6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.” è stato inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248. A decorrere dal 1 gennaio 2012 il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente tale comma è abrogato.

(14) Comma aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 14. (L)
(Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. (1)
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. (2)

(1) Le parole: “senza tener conto degli interessi” sono state inserite dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Comma aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 15 (R) (1)
(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. (1)

(1) Comma inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all’articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (1) del processo amministrativo e del processo tributario (2), soggetti al contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

(1) Parola così soppressa dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

(2) Parole aggiunte dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)

1. L’indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall’edificio in cui ha sede l’ufficiale giudiziario.
2. L’indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell’atto.
3. L’importo dell’indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell’indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l’atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l’ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d’ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell’invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d’ufficio del processo in cui è inserita.

Capo II
Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali

ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all’articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d’ufficio dall’articolo 25.

ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 25. (L)
(Importo dei diritti) (1)

(…)

(1) L’articolo: “1. All’ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall’articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.” è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69

ART. 26. (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L’indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,36, compresa la maggiorazione per l’urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l’indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L’indennità di trasferta è corrisposta dall’erario; le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l’indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I
Norme generali

ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)

1. L’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, né quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

ART. 29 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all’ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all’articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (1)
2. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell’importo dovuto; il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

(1) Comma così modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d’ufficio è dovuto dall’erario all’ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all’articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell’erario.

ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l’esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall’erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall’erario solo l’indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

ART. 35. (L)
(Importo dell’indennità di trasferta)

1. L’indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,65;
b) fino a dodici chilometri: euro 3,00;
c) fino a diciotto chilometri: euro 4,14;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,88. (1)

(1) Gli importi sono stati così adeguati dal D.M. 1 ottobre 2009.

ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l’urgenza)

1. I diritti e l’indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione.
2. Nel caso previsto dall’articolo 28, la maggiorazione spettante per l’urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l’atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l’atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l’indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l’indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall’articolo 35.

Titolo III
Spese di spedizione

ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull’evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40. (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti. (1)
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. (2)

(1) A norma del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, fino all’emanazione del regolamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

(2) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all’ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all’ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All’ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l’appartenente all’ufficio per l’assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all’indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.

ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato.

ART. 52. (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (1)

(1) Le parole: “di un quarto” sono state così sostituite dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)

1. Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.

ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)

1. Per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L)
(Spese per l’adempimento dell’incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione.
2. L’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.

Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato
nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull’evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
nel processo penale e amministrativo

ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l’esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l’incarico ad imprese private, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l’intervento delle prime.

ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all’esito dell’eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. L’importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l’incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all’articolo 62.

Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati onorari)

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.

ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L’indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l’indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

ART. 67. (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all’adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l’indennità di cui all’articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.

ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l’indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l’udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l’esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L)
(Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l’importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 177.

ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia)

1. L’indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all’autorità competente ai sensi dell’articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

ART. 73. (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L’ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L’ufficio annota questi dati in calce all’originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (1)

(1) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Titolo XIV-Bis
Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (1)

(1) Questo titolo è stato aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

ART. 73-bis.
(Termini per la richiesta di registrazione)

La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter.
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione.

Parte III
Patrocinio a spese dello stato

 

Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)

1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

 

 

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 76. (L)
(Condizioni per l’ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. (1)
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (2)
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (3)

(1) L’originario importo di euro 9.296,22 è stato da ultimo così aggiornato dal D.M. 20 gennaio 2009.

(2) Questo comma è stato inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Questo comma è stato inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.

ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo III
Istanza per l’ammissione al patrocinio

ART. 78 (L)
(Istanza per l’ammissione)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (L)
(Contenuto dell’istanza)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L) (1)
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25.

ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.
4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25.

ART. 82. (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1)
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

(1) Le parole: “e previo parere del Consiglio dell’ordine,”sono state soppresse dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 83. (L)
(Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. (1)
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

(1) Le parole: “al difensore” sono state inserite dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.

ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Capo VI
Norme finali

ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall’articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.

ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93. (L)
(Presentazione dell’istanza al magistrato competente)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
(…) (1)
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l’ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza, ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

 

(1) Il comma: “2. L’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.” è stato abrogato dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea è detenuto, internato per l’esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell’autorità consolare, prevista dall’articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

ART. 95 (L)
(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Capo IV
Decisione sull’istanza di ammissione

ART. 96. (L)
(Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, (1) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, (2) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

 

(1) Le parole: “ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,” sono state abrogate dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Le parole: “delle risultanze del casellario giudiziale” sono state aggiunte dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all’interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l’interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell’articolo 156 del codice di procedura penale.

ART. 98 (L)
(Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione)

1. Copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato.
2. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’articolo 112.

ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

ART. 101 (L) (1)
(Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25.

ART. 102. (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte) (1) (2)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 luglio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

ART. 103 (L)
(Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.

ART. 104 (L)
(Compenso dell’investigatore privato)

1. Il compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.

ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Capo VI
Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 107 (L)
(Effetti dell’ammissione)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall’erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l’indennità di custodia;
f) l’onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

ART. 108 (L)
(Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell’imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d’ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l’imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.

Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione :

a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. (1)

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

(1) Lettera così sostituita dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo 97. (1)

(1) Comma così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall’articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

 

Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

ART. 115 (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. (1)

(1) Periodo inserito dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 116 (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

ART. 117 (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

ART. 118 (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell’istanza)

1. L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l’istanza)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 (L)
(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

Capo IV
Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 (L)
(Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio)

1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Capo VI
Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 131 (L)
(Effetti dell’ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (1)
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2);
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Parole soppresse dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario.

Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell’ufficio di segreteria della commissione tributaria.

ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell’articolo 80 o un difensore scelto nell’ambito degli altri albi ed elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84 .

ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell’ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Parte IV
Processi particolari

Titolo I
Procedura fallimentare

ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:

a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (1)

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari” al curatore.

ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

 

Titolo II
Eredità giacente attivata d’ufficio

ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell’eredità giacente attivata d’ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:

a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell’erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R)
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

ART. 150 (L) (1)
(Restituzione di beni sequestrati)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

1. Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L’elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l’avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 152 (R)
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell’ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l’eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati
e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all’articolo 154.

ART. 154 (L) (1)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)

1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all’articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 150, comma 4, senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l’avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:

a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall’erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia.
2. L’ufficio presso cui pende il processo attesta, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

 

Titolo V
Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica

ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributartio; (1)
b) l’imposta di bollo nel processo contabile (2);
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell’amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

(1) Comma così sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Comma così modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

Parte V
Registri

ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)

1. I pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito,
i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

ART. 161. (R)
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall’erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

ART. 162 (R)
(Attività dell’ufficio)

1. L’ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall’erario, le spese prenotate a debito, l’importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.

ART. 164 (R)
(Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

Parte VI
Pagamento

 

Titolo I
Titoli di pagamento delle spese

Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell’impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell’esame, il funzionario addetto all’ufficio del luogo di residenza del testimone emette l’ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all’ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell’indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall’erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all’ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L’ordine di pagamento è emesso in favore dell’UNEP.

 

Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell’indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione.

ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell’importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

Capo III
Responsabilità

ART. 172 (L)
(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell’erario

Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell’erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell’erario di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all’erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall’ufficio postale nei casi previsti dall’articolo 174.

ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall’ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall’ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall’ufficio postale se nel Comune dove ha sede l’ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l’ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l’ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all’ufficio che dispone il pagamento.

ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all’importo indicato dall’articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E’ ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E’ ammesso l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177. (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l’ufficio che dispone il pagamento compila l’apposito modello, con i seguenti dati:
a) il numero d’iscrizione nel registro delle spese pagate dall’erario;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all’imposta sul valore aggiunto;
d) l’indicazione dell’importo lordo, delle ritenute da operare, dell’ammontare delle imposte dovute e dell’importo netto;
e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l’accreditamento;
f) gli estremi dell’eventuale delega per l’accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g) gli estremi dell’eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h) il timbro con la data dell’ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l’indicazione degli estremi dell’accreditamento.
3. Entro un mese dall’emissione dell’ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l’ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

vedi allegato

ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell’ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l’ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all’ufficio postale)

1. L’ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all’articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L’ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l’eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell’accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l’ordine cronologico e l’ordine crescente d’importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l’ufficio restituisce il modello di pagamento all’ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all’articolo 182.

ART. 180 (R)
(Adempimenti dell’ufficio postale)

1. L’ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L’ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l’accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)

1. Se l’accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l’accreditamento, per l’intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all’erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

ART. 182. (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l’importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d’entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l’attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all’ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all’articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

vedi allegato

Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all’emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l’indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all’erario delle ritenute e dell’imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell’addizionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

ART. 185 (R)
(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell’economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l’importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

 

ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell’ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell’ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell’ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall’articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Art. 189. (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a.)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

 

Capo VI
Pagamenti con modalità telematica

ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (1)

(1) Rubrica così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART. 192. (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

 

ART. 193. (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all’articolo 194, comma 3;
d) le penalità a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.

ART. 194. (R)
(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a) l’ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall’atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento e l’importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d’ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell’ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile.

Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all’ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l’indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l’invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall’ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell’ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l’anticipo, il versamento, l’eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all’ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Parte VII
Riscossione

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicabilità

ART. 200 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 201 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 202 (L)
(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

Capo II
Principi per il processo penale

ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l’articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

ART. 205. (L)
(Recupero intero, forfetizzato e per quota) (1)

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. (2)
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (2)
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (3)
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. (3)
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà. (4)
2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. (4)
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo. (4)

(1) La rubrica: “Recupero per intero e forfetizzato” è stata così sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

(2) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

(3) Questo comma è stato inserito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(4) Questo comma è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69

.

ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

Capo IV
Definizioni

ART. 208. (R) (Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (1)
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini “ente creditore” e “soggetti creditori” non si riferiscono all’ufficio di cui al comma 1.

(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 con vigenza dall’entrata in vigore della legge stessa.

ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l’ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

ART. 210 (R)
(Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell’annullamento del credito previsto dall’articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Titolo II
Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario (1)

(1) La rubrica: “Disposizioni per spese generali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali” è stata così sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Capo I
Adempimento spontaneo

ART. 211. (R)
(Quantificazione dell’importo dovuto) (1)

(…)

(1) L’articolo: “1. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all’ufficio quantifica l’importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell’importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all’ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d’ufficio o su istanza di parte.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.

ART. 212. (R)
(Invito al pagamento) (1)

(…)

(1) L’articolo: “1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio chiede la notifica, ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell’invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.
Le parole: “o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto” e “o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto,” sono state soppresse dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

ART. 213. (R)
(Iscrizione a ruolo) (1)

(…)

(1) L’articolo: “1. L’ufficio procede all’iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.

Capo II
Riscossione mediante ruolo

Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)

1. L’ufficio procede all’iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)

1. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)

1. In applicazione dell’articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)

1. In applicazione dell’articolo 17, comma 6, e dell’articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all’ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell’articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

Capo III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all’esito della riscossione.

ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell’iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l’intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l’iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l’intero o per il residuo.

Capo IV
Annullamento del credito

ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilità)

1. Quando la notifica dell’invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile, l’ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.

Capo V
Comunicazioni per reati finanziari

ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l’articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’ufficio provvede a tenere informato l’ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all’eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell’invio di dati, si applicano rispettivamente l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4, l’articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 225 (L)
(Esenzioni)

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

ART. 227 (L)
(Concessionari)

1. Per l’affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l’accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d’ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell’ ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l’articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l’articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l’articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

Titolo II-bis
Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni processuali nel processo civile e penale (1)

(1) Il capo: “Capo VI-bis – Riscossione mediante ruolo” è stato inserito dal D. L. 25 giugno 2008, n. 112 e così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Capo I
Riscossione mediante ruolo

ART. 227-bis. (L)
(Quantificazione dell’importo dovuto)

1. Per la quantificazione dell’importo si applica la disposizione di cui all’art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a.

ART. 227-ter. (L)
(Riscossione a mezzo ruolo)

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all’iscrizione a ruolo.
2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 227-quater. (L)
(Norme applicabili)

Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I
Estinzione legale

ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all’invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all’estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l’importo previsto dall’articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo

ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell’articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l’ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Capo III
Dilazione e rateizzazione

ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell’importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all’ufficio entro un mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, della restante parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l’articolo 21, commi 1 e 2, e l’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie

ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l’invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.

ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell’articolo 133 ter del codice penale e dell’articolo 238, l’invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l’indicazione dell’importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, della restante parte del suo debito.

ART. 237. (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) (1)

1. L’ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell’esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

ART. 238. (L)
(Conversione delle pene pecuniarie) (1)

1. Il giudice dell’esecuzione competente, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell’esecuzione accerta l’insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l’articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell’intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l’ordinanza che dispone la conversione il giudice dell’esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

ART. 239 (R)
(Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l’esito degli accertamenti sui nuovi beni all’ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l’articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l’articolo 218, comma 1.

ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

ART. 242 (R)
(Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

Titolo VI
Riversamento del riscosso

ART. 243. (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all’articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all’UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito. (1)
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell’articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

(1) Le parole: “e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25” sono state soppresse dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

ART. 245 (L)
(Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall’erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all’UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Titolo VII
Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R)
(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)

1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. (1)
2. L’invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l’ufficio.
3. Nell’invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

(1) Comma così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 249 (R)
(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all’articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

Parte VIII
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

 

Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I
Disposizioni generali

ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all’ufficio che emette l’ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

Capo II
Diritto di copia

ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Articolo 253 (R)
(Determinazione dell’importo e pagamento)

1. L’importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell’ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l’importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile

Capo I
Disposizioni generali

ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull’imposta di bollo relative al processo contabile.

ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall’erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all’ufficio che emette l’ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti.

Capo II
Tassa fissa

ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo sull’atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all’ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell’ufficio, e attesta l’avvenuto versamento sull’atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all’articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.

 

Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario

Capo I
Disposizioni generali

ART. 260 (R) (1)
(Imposta di bollo)

(1) L’articolo che recitava: “1. Restano invariate le disposizioni sull’imposta di bollo relative al processo tributario.” è stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

Capo II
Diritto di copia

ART. 262 (L)
(Diritto di copia)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in base al costo del servizio.

ART. 263 (L)
(Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall’ufficio tributario.

ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo sull’originale.
2. Il funzionario addetto all’ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell’ufficio, e attesta l’avvenuto versamento sulla copia.

Parte IX
Norme transitorie

 

Titolo I
Voci di spesa

Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L)
(Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l’importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall’imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 266 (R)
(Raccordo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 6 del presente testo unico.

vedi allegato

ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico.

vedi allegato

ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.

vedi allegato

ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 e dell’articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell’articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell’articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante, il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale

ART. 273. (L)
(Diritto di certificato)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto all’articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,54; (1)
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,54. (1)

(1) Il precedente importo di euro 3,10 è stato così aggiornato dal D.M. 8 gennaio 2009 (G.U. Serie gen. – n. 30 del 6 febbraio 2009).

Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo V
Ausiliari del magistrato

ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall’articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

Capo VI
Indennità di custodia

ART. 276 (R)
(Determinazione dell’indennità di custodia)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 59, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall’articolo 62, l’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari

ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato

ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Titolo III
Registri

ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L’ufficio che procede all’annotazione sul registro delle spese pagate dall’erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell’informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l’iscrizione a ruolo.

ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente testo unico.

Titolo IV
Pagamento

Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all’approvazione della convenzione prevista dall’articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell’erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all’ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L’ordine di pagamento è emesso in favore dell’ufficio postale.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 284 (R)
(Raccordo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, si applicano le norme che seguono.

ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all’articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull’originale o sull’istanza.
4. Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

Titolo V
Riscossione

Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato

ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 228, per l’importo previsto dall’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall’articolo 228 e dall’articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L’importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo II
Riversamento del riscosso dall’erario a terzi

ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell’articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all’articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all’articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all’articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all’articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all’articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all’articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all’articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all’articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all’articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all’articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. In applicazione dell’articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all’articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

Parte X
Disposizioni finali e abrogazioni

ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull’applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l’onere finanziario derivante dall’attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell’articolo 22 della legge stessa.

ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all’entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ART. 297 (R)
(Non applicabilità di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l’articolo 245, già espressamente, dall’allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
– la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
– il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
– l’articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– l’articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall’articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
– del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall’articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
– l’articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall’articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– l’articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall’articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
– l’articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall’articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
– la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– l’articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall’articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
– l’articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall’art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– l’articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

ART. 299 (L) (1)
(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

– il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
– la legge 8 agosto 1895, n. 556;
– l’articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
– la legge 19 marzo 1911, n. 201;
– l’articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
– il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
– del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l’ articolo 5, lettere e), f), g); l’articolo 9;
– il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– l’articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
– il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
– l’articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
– l’articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
– il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
– l’articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
– del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell’articolo 134, come sostituito dall’articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da “o le ricevute” sino a “cancelleria e” e alle parole ” diritto di chiamata di causa”; il n. 4, limitatamente alle parole “o ricevute di versamenti sui conti correnti postali”; il quarto comma, limitatamente alle parole “o ricevute di versamento sui conti correnti postali”; il settimo comma; l’articolo 137, come modificato dall’articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da “la quale” sino a “la somma dovuta”; l’articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
– del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l’articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”;
– del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
– l’articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
– del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– l’articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
– gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
– della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298 e la tabella allegata;
– l’articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
– l’ articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
– gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
– la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
– l’articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
– del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall’articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall’articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall’articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l’ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall’articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall’articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall’articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: “trasmesso dall’ufficio del registro”; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
– l’articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
– la legge 13 luglio 1965, n. 836;
– l’articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
– della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l’articolo 19, comma 2, secondo periodo; l’articolo 23, comma 8, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole “senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione”;
– del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l’articolo 17, secondo e terzo comma;
– del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
– della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l’articolo 57 limitatamente alle parole “e 56”, l’articolo 58 limitatamente alle parole “esclusi quelli di cui all’articolo 56”, l’articolo 70, nono comma;
– la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
– della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
– la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l’articolo 4;
– l’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
– l’articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
– l’articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
– del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l’articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole “ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” e l’articolo 61, primo comma;
– l’articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
– i commi 1 e 3, dell’articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
– del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all’articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da “previa anticipazione” a “tariffa penale”; 695;
– la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l’articolo 10, comma 2;
– la legge 8 marzo 1989, n. 89;
– del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l’articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall’articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l’articolo 32 bis, come introdotto dall’articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
– la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
– l’articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall’articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
– del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l’articolo 13; l’articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l’articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole “, a norma dell’articolo 25 comma 2″;
– del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l’articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola ” 9″; l’articolo 5, comma 7;
– della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
– del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l’articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l’articolo 12;
– del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole”è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e”;
– della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l’articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
– l’articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
– l’ articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
– l’articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– l’articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
– l’articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
– l’articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
– l’articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
– l’articolo 9, comma 22, e l’articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui abroga l’art. 660 cod. proc. pen.”.

ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all’articolo 73, comma primo, n. 7, l’espressione “patrocinio gratuito” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all’articolo 133, sesto comma, l’espressione “di cui al primo comma” è sostituita dalla seguente: “di trasferta”.
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell’articolo 18, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all’articolo 24, comma primo, n. 5, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all’articolo 59, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all’articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esenzioni”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “1. Si osserva, in quanto applicabile, l’articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.”

ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

– l’articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l’esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l’eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
– il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
– il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
– il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
– l’articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
– gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
– il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
– il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
– del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
– il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
– il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
– gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
– il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
– gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
– il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
– il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
– il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
– del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l’articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: “dall’articolo 160…regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; l’articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: “n. 29) registro per l’annotazione delle spese anticipate dall’erario nelle procedure fallimentari”; “n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio”; “n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio”; “n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario”; “n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”; “n. 48) registro dei ruoli”; al comma 2: numeri “40” e “41”; al comma 3: numeri “41”, “42” e “48”; al comma 4: numeri “39”, “40”, “41”, “42” e “48”; al comma 5: “n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito”; al comma 6: “n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario”; “n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”; “n. 12) registro dei ruoli”;
– il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
– l’articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(in S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti

Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2001, n. 2258

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 7295 del 1995 proposto dal Ministero della difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Roma, (….);


contro


P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. L. Medugno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, (….);


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. I bis) 7 agosto 1995, n. 1517, resa inter partes.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale della Soc. P.;
Vista la memoria prodotta dalla medesima società;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001 il Consigliere Domenico LA MEDICA e uditi, altresì, l’avv. dello Stato Macaluso per l’appellante e l’avv. Medugno per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


La P. s.r.l., con distinti ricorsi proposti innanzi al T.A.R. del Lazio, ha impugnato rispettivamente: 1) il provvedimento di sospensione dei lavori di costruzione di alcune serre, emesse dal Capo dell’Ufficio Lavori Staccato dell’Aeronautica militare di Borgo Sabotino, nonché il provvedimento del Comandante della II Regione Aerea in data 10 aprile 1990, costitutivo di servitù militare (ric. n. 4010/91); 2) il provvedimento in data 21 novembre 1991, con cui il Comandante della II Regione Aerea ha negato l’autorizzazione in deroga alle limitazioni ostative al completamento dell’opera ed ha ingiunto la rimozione delle opere già realizzate, nonché l’ordinanza del Sindaco di Latina 1° ottobre 1991, n. 9719 (per questa ordinanza la ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di non aver più interesse all’annullamento) (ric. n. 4328/91).


I predetti due ricorsi sono stati integrati, in corso di giudizio, dalla proposizione di motivi aggiunti.


Il Giudice adito, con sentenza della Sez. I bis, 7 agosto 1995, n. 1517, ha accolto, previa loro riunione, i suddetti ricorsi e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.


Avverso la menzionata sentenza propone appello il Ministro della difesa, formulando il seguente motivo: insufficienza e illogicità di motivazione – omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado – violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di composizione e funzionamento degli organi collegiali.


Deduce l’Amministrazione appellante che il Giudice di primo grado è pervenuto alle suddette conclusioni avendo rilevato l’illegittimità del parere del Comitato Misto Paritetico sulla cui base è stato emesso il provvedimento costitutivo della servitù militare, per due distinte considerazioni: a) lo svolgimento delle funzioni di relatore da parte di un soggetto (il Ten .Col. Di L.) che non era membro del medesimo Comitato; b) il mancato allontanamento di quell’Ufficiale prima della deliberazione.


Ad avviso dell’Amministrazione, il T.A.R. non ha tenuto conto che l’intervento del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a quella deliberativa dell’organo collegiale.


Inoltre, nella specie, non era configurabile il pericolo di introdurre interessi particolari tali da influenzare l’esito della deliberazione, in quanto l’apporto del Ten. Col. Di L. era meramente tecnico ed il Comitato stesso era costituito, per la maggioranza, da Ufficiali dell’Aeronautica militare, ossia di quel medesimo Corpo, cui appartiene il Di Lauro, che aveva interesse all’imposizione del vincolo.


La s.r.l. P., con ricorso incidentale, ha riproposto le censure formulate con il primo motivo del ricorso n. 4010/91 e con il terzo motivo aggiunto al medesimo ricorso, ritenute infondate dal T.A.R. sul rilievo che gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della l. n. 898 del 1976 costituiscono “requisiti di conoscibilità dell’atto e non anche di validità o di efficacia dello stesso”.


In contrario l’appellante in via incidentale sostiene che gli adempimenti prescritti dalla lex specialis della procedura sono stabiliti anche a tutela del compiuto esercizio delle garanzie riconosciute ai proprietari.


Insiste, altresì, nel motivo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.


Con memoria depositata in data 13 novembre 1995, la medesima società eccepisce l’inammissibilità dell’appello, per assoluto difetto di interesse, essendo decorso il periodo massimo di cinque anni dall’efficacia della servitù militare.


Dopo la trattazione orale svoltasi all’udienza del 6 febbraio 2001, la causa è stata posta in decisione.

 


DIRITTO


1. L’appello è infondato.


Il Giudice di primo grado ha esaurientemente enunciato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere viziata la composizione del Comitato Misto Paritetico nella seduta dell’11 gennaio 1990, conclusasi con la formulazione del parere favorevole all’imposizione della servitù militare di cui si tratta.


Dal predetto verbale è emerso che alla riunione hanno partecipato, in aggiunto ai sette membri necessari per la validità della seduta, due soggetti estranei alla composizione dell’organo, nella persona dei Tenenti Colonnelli R. T. e M. Di L..


Costoro non si sono limitati a svolgere un’attività di mero supporto od informativo, come esperti in materia; hanno, invece, presenziato in tutte le fasi di svolgimento della riunione, appropriandosi di funzioni rispetto alle quali erano sforniti di qualsiasi titolo di legittimazione.


In particolare, relativamente al primo degli argomenti posti all’ordine del giorno, e che qui interessa, il Ten. Col. Di L. ha assunto perfino il compito di relatore, formulando le proposte sulle quali il Comitato ha, poi, deliberato.


Inoltre, una volta esaurita la discussione, allorché si è proceduto alla votazione, gli anzidetti ufficiali non risultano che si siano allontanati dall’aula; in mancanza, invero, di qualsiasi attestazione in tal senso nel verbale, deve ritenersi che i medesimi ufficiali siano stati presenti anche nella fase deliberativa.


Non si può, pertanto, condividere l’assunto dell’Amministrazione appellante secondo cui “l’intervento del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a quella deliberativa”, quando invece risulta il ruolo attivo svolto dal medesimo ufficiale, addirittura come relatore.


Il T.A.R., dal canto suo, non si è limitato ad una generica pronuncia di illegittimità della partecipazione degli estranei, come afferma l’Amministrazione, ma ha valutato gli effetti vizianti di tale partecipazione, dopo aver attentamente verificato il ruolo svolto dai menzionati ufficiali in seno all’organo.


Deve, pertanto, ribadirsi, alla stregua di un rigoroso orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, Sez. VI, 21 agosto 1993, n. 585; Sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989; Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74), secondo cui la presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio.


E’ il caso di aggiungere che la questione riguardante la partecipazione, alle sedute di un collegio, di soggetti non legittimati non attiene al problema del quorum necessario per la legittima adozione dei provvedimenti collegiali, ma il diverso problema della possibilità che i soggetti estranei, attraverso la discussione, siano in grado di influenzare la volontà del collegio, possibilità questa che è direttamente correlata alla partecipazione di soggetti estranei ai collegi, sia che si tratti di collegi perfetti, che di collegi imperfetti.


Sotto diverso profilo, ne consegue che la questione della illegittima partecipazione di soggetti estranei al collegio non può essere superata con la prova di resistenza, poiché l’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati che possono, appunto, influenzare le stesse deliberazioni.


2. In base alle pregresse considerazioni, l’appello del Ministro della difesa deve essere respinto, restando assorbito l’esame delle eccezioni e motivi formulati dalla soc. P. nel ricorso incidentale per “doveroso scrupolo difensivo” e, quindi, evidentemente condizionati alla mancata reiezione dell’appello.


Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) rigetta il ricorso in appello proposto dal Ministro della difesa come in epigrafe.


Condanna il medesimo Ministero alle spese del presente grado di giudizio nella misura di £. 5.000.000 (cinquemilioni) in favore dell’appellata P. s.r.l..


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Maria Grazia CAPPUGI Consigliere
Ermanno DE FRANCISCO Consigliere

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

———————

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

Vigente al: 17-7-2012

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l’articolo
2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita’ ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall’art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la
spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita’ alle
lavoratrici ed ai lavoratori nonche’ l’assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita’ dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi’, per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituiti prima dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita’ dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalita’ rispetto ai compiti e ai programmi di attivita’, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita’. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita’, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita’ degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialita’ e della trasparenza dell’azione
amministrativa, anche attraverso t’istituzione di apposite
strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita’
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto ((, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo)). Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita’ sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio’ sia
espressamente previsto dalla legge .
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita’ previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici
puo’ avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi((e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, ))
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu’
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita’ e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
((3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.))

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche’ i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie
contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di
leva, e’ disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato dal rispettivo
ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria
di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. ((28))
——————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l’art. 69, comma 1)
che “Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e’
differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza
del quale e’ attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento e’ utile anche ai fini
della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o
degli ulteriori aumenti biennali.”

Art. 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita’
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell’attivita’ amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita’, piani, programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita’ e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita’ amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell’attivita’ amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro. ((A tali amministrazioni e’ fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente)).

Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall’art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall’art.4 del d.lgs n.80 del
1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui
all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9)). Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse
umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la
direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all’articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l’adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita’ amministrative indipendenti.

Art. 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonche’ la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalita’ indicate
all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
((previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9)) ai sensi dell’articolo 9. ((Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilita’, al fine di assicurare obiettivita’ e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalita’ per i processi di mobilita’. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalita’ condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita’)).
Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita’ collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.
Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita’ e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo’ essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre
dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche’ ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia’ determinate sono
approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico – finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e’
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche’ per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti,
sono devolute all’universita’ di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.

Art. 6-bis
(( (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonche’ gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonche’ i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita’ del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 )).

Art. 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato
dall’art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

((1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita’ e pari opportunita’ tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’eta’, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilita’, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi’ un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno)).
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta’ di
insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento
dell’attivita’ didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di’
priorita’ nell’impiego flessibile del personale, purche’ compatibile
con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresi’ l’adeguamento dei programmi
formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimita’:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione
conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei
mestieri artigianali o dell’attivita’ informatica nonche’ a supporto
dell’attivita’ didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche’
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma
restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza nel
settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilita’
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e’ soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonche’ degli organismi operanti per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144.

Art. 7-bis
(( (Formazione del personale). ))

(( 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita’ e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attivita’ di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche’ della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche’ le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche’ gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da’ corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione)).

Articolo 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche’
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilita’ economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita’,
nonche’ negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, e’ soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 9
(( (Partecipazione sindacale). 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita’ e gli istituti della partecipazione. ))

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.43, comma 9
del d.lgs n.80 del 1998)

1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita’
del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all’articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell’ambito dei progetti finalizzati di cui
all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall’art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall’art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell’ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l’utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita’ di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita’; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative
individuate nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e
il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione
delle procedure e all’incremento delle modalita’ di accesso informale
alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o
dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di
cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di’ carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un’adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.

Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs
n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l’efficace svolgimento di tutte le attivita’ stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu’ amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita’ di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall’art.3 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
dall’art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita’, piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l’attivita’
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini’ dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilita’ delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalita’ previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi’ conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita’ e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. ((All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.)) Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall’autorita’ di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e’ determinato, in attuazione dell’articolo
12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi di
reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e’ sostitutivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita’
collettiva e per la qualita’ della prestazione individuale. Con
effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. ((23))
3. Il Ministro non puo’ revocare, riformare, riservare o avocare a
se’ o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo’ fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il
Ministro puo’ nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresi’ salvo quanto previsto dalL’articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita’.
—————
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l’art. 1, comma 24-ter)
che “Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, da tale ultima data.”

Art. 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 4 del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 10 del
d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
3, come sostituiti dall’art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza e’ articolata nelle due fasce ((dei ruoli)) di cui
all’articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e’ fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche’ negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell’insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di piu’
elevato livello e’ sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento e’ sovraordinato, limitatamente alla durata
dell’incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell’Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.

Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al
fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilita’ di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione del personale e
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreche’
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.
((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attivita’ nell’ambito delle quali e’ piu’ elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.))
((l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita’ nell’ambito delle quali e’ piu’ elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.))
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull’attivita’ da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo’
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu’ amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i
provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e’ preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed
i poteri.

Art. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall’art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici ((, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche’ della corresponsione di indennita’ e premi incentivanti.))
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu’ elevate nell’ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103
del codice civile.

Art. 17-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95))

Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.5 del d.lgs
n.470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59 del
presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attivita’
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo’ chiedere
all’Istituto nazionale di statistica – ISTAT – l’elaborazione di
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al
comma 1 e, all’Autorita’ per l’informatica nella pubblica
amministrazione – AIPA, l’elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.

Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 387 del
1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita’ della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita’
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in
precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute,
nonche’ delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche’ attinenti al conferimento dell’incarico. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l’articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui all’articolo 21,
comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010,
N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire,
con riferimento alle priorita’, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,
nonche’ la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo’ essere inferiore a tre
anni ne’ eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico
puo’ essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del
limite di eta’ per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell’incarico accede un contratto individuale con cui e’ definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi
definiti dall’articolo 24. E’ sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un
dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell’incarico e’ pari a
tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima
retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche’ dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima
retribuzione percepita prima del conferimento
dell’incarico avente durata inferiore a tre anni. (42)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita’ professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per
cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste dal
comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunita’ di cui all’articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della
dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche’ dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
((48))
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunita’ di cui all’articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di
tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che
abbiano svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo’ essere
integrato da una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio.
((48))
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle
percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e’ arrotondato
all’unita’ inferiore, se il primo decimale e’ inferiore a cinque, o
all’unita’ superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi
a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e’ stabilito nel limite massimo del 10 per cento
della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a
100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del
presente comma e’ pari al 20 per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000
abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo’ essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica
della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle
ordinarie facolta’ per le assunzioni a tempo indeterminato. Si
applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con
provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia
indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali
degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere
superati, a valere sulle ordinarie facolta’ assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40)
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e’ data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche’ per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e’ demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera’ ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
————-
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 7 aprile 2011, n. 124 (in
G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella
parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale
generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.
————-
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 25 luglio 2011, n. 246
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato
dall’art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni
dal voto sulla fiducia al Governo.”
————-
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 1, comma 32)
che “La disposizione del presente comma si applica agli incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva
al 1° ottobre 2011”.
——————-
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto (con l’art. 2, comma 20)
che “In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni
organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della
stessa Presidenza sulla base di criteri di economicita’ e rigoroso
contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1°
ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi
del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza
dell’attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data
stabilita nel decreto di conferimento dell’incarico.”

Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del
d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima
dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall’art.6 del
d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2
del d.lgs n.286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalita’ di
attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Art. 21
Responsabilita’ dirigenziale
(Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall’art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

((1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilita’ disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi, l’amministrazione puo’ inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e’ decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita’ della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche’ del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 22
(( (Comitato dei garanti). 1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l’incarico non e’ rinnovabile. 2. Il Comitato dei garanti e’ composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.))

Art. 23
(Ruolo dei dirigenti)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e’ istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola
nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita’
tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all’articolo 28. I dirigenti della
seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo
19, comma 11, per un periodo pari almeno a ((cinque anni)) senza
essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le
ipotesi di responsabilita’ dirigenziale. ((33))
2. E’ assicurata la mobilita’ dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all’ articolo 30 del presente decreto. I
contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il
criterio della continuita’ dei rapporti e privilegiando la libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita’ in generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l’ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all’anzianita’ di servizio e
al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca
dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.
—————
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 43,
comma 2) che “Per i dirigenti ai quali sia stato conferito
l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre
anni.”

Art. 23-bis
(Disposizioni in materia di mobilita’ tra pubblico e privato).

1. In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche’ gli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato ((sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa)) senza assegni per lo svolgimento di
attivita’ presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
E’ sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia
maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico e’ espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi contributivi e’ a carico dell’interessato, salvo che
l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti. (25)
2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei
medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo
motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza ((in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative)).
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per
gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti
deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facolta’ di valutare ragioni ostative all’accoglimento
della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita’ presso soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non puo’ superare i cinque anni e non
e’ computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L’aspettativa per lo svolgimento di attivita’ o incarichi
presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al
comma 1 non puo’ comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e’ stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo
di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su
contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso
i quali intende svolgere l’attivita’. Ove l’attivita’ che si
intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita’ istituzionali abbiano
interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o
ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attivita’ in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attivita’, in
relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialita’.
6. Il dirigente non puo’, nei successivi due anni, ricoprire
incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate
alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre,
per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e
con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di
personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita’ di inserimento,
l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione
temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono
prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonche’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti
privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono
definite le modalita’ e le procedure attuative del presente
articolo.
—————
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l’art. 1, comma
578) che “L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia nonche’ ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello
Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e
organismi pubblici, e’ riconosciuta l’anzianita’ di servizio. E’
fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 16
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
prima dall’art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi
dall’art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e’
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite ((, alle connesse responsabilita’ e ai risultati conseguiti )). La graduazione delle funzioni e responsabilita’ ai
fini del trattamento accessorio e’ definita, ai sensi dell’articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei
criteri e dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
((1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita’ e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita’. 1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non puo’ essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.))
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e’
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello
di responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di gestione, ed
i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di
uniformita’ e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonche’ qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall’articolo 3, comma 1, la retribuzione e’ determinata ai sensi
dell’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche’ dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nell’ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano te somme
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personali dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai
contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, sono assegnati alle universita’ e da queste utilizzati per
l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell’innovazione didattica, delle attivita’ di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell’offerta formativa. Le
universita’ possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le universita’ possono erogare,
a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai
professori e ricercatori universitari che svolgono attivita’ di
ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea
e internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui
all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei
ruoli di cui all’articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.

Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs
n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica e’
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e’ stata
attribuita personalita’ giuridica ed autonomia a norma dell’articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita’ delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da
esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e’ responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza
l’attivita’ scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e’ titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita’ dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio
della liberta’ di insegnamento, intesa anche come liberta’ di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della
liberta’ di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del
diritto all’apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente puo’ avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e’ coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale. ((48))
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attivita’ formativa, organizzativa e’
amministrativa al fine di garantire la piu’ ampia informazione e un
efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalita’ giuridica a norma
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,
la titolarita’ della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita’ di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita’ di ciascun corso; individua gli organi
dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalita’ di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad universita’, agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e’
equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita’ di
designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso
l’inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
—————-
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto (con l’art. 14, comma 22)
che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di
compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto
legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo’ essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica
od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico”.

Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima dall’art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.45, comma
15 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita’
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e
professionale, l’ammissione e’ altresi’ consentita ai candidati in
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attivita’ coordinata e continuata presso
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita’ documentate
presso studi professionali privati, societa’ o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi
regionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale
posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella
qualifica di dirigente. E’ assicurata la corrispondenza di funzioni,
a parita’ di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu’ elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo’ essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.

Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.17 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria
potesta’ statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potesta’
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita’. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione

Art. 28
(( Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia ))

1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
((dottorato di ricerca o del)) diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e’ ridotto a quattro anni. Sono, altresi’,
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche’ muniti di diploma di laurea. Sono altresi’
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso
alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalita’ stabilite nel regolamento di cui al comma
5, soggetti muniti di laurea nonche’ di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita’ di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono essere ammessi, altresi’, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate
nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita’ individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere
maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali
posizioni professionali all’interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e’
seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e al periodo di applicazione e’ corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30
per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per
esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalita’ di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate
nonche’, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al
comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita’ formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo’ comprendere anche l’applicazione
presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo’
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani
o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1
comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma 3. Il corso-concorso e’ bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici comunicano, altresi’, entro il 30
giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli
incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19,
commi 5-bis e 6, nonche’ alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita’, con indicazione della decorrenza e del
termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati
prevista dall’articolo 23, comma 2, se condo le modalita’ individuate
con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
9. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

Art. 28-bis
(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4,
l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni
anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite
concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita’, alla copertura di
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta’ di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo’ provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso
concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell’Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all’organico dell’Unione europea in virtu’ di un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico,
sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso
uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione e’ completato entro tre anni dalla conclusione del
concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e’ obbligatoria ed e’ a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall’amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita’ di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell’articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e’ prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di
professionalita’ acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70,
comma 13.
8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente. ((48))

—————-

AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto (con l’art. 2, comma 15)
che “Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al
presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita’ di reclutamento previste dall’articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art. 1
del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso e’ ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative e’ calcolato
sommando i posti gia’ vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui all’articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta’,
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita’.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo
corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi
del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di inquadramento di cui
all’articolo 25, il 50 per cento dei posti cosi’ determinati e’
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso
di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto
dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali posseduti e dell’anzianita’ di servizio maturata quale
preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all’articolo 25, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalita’ di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l’hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui
all’articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e’
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede e’
disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di
nomina continuano a svolgere l’attivita’ docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono piu’ conferiti
incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede di’ contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita’
professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda e’
subordinato all’esito positivo delL’esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici. ((29))
—————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l’art. 12, comma
1) che “Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni dell’articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento e della mobilita’ professionale, la distinzione in
settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche’ ogni altra
disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente
regolamento.”

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi

Art. 29-bis
(( (Mobilita’ intercompartimentale). 1. Al fine di favorire i processi di mobilita’ fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e’ definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.))

Art. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall’art. 18
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.20,
comma 2 della Legge n.488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni
caso rendere pubbliche le disponibilita’ dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il
trasferimento e’ disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e’ o sara’
assegnato sulla base della professionalita’ in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la
conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di
mobilita’, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio
del previo esperimento di mobilita’ rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita’ di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza ((; il trasferimento puo’ essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita’ finanziaria.)).
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalita’ richiesta
ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della
specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti puo’
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio
civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione
nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilita’ si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione .
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia,
nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto.

Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del
d.lgs n.80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o conferimento di attivita’, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo
servizio all’estero
(Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.11 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita’ stipulati
tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea,
degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche’ presso gli organismi
dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra’ essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall’unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza.
L’esperienza maturata all’estero e’ valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.

Articolo 33
(Eccedenze di personale e mobilita’ collettiva)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullita’ degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente
articolo da parte del dirigente responsabile e’ valutabile ai fini
della responsabilita’ disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente
responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,
l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta’, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche’ del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di fuori del territorio regionale che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione
del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l’amministrazione colloca in disponibilita’ il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso
servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di
mobilita’.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita’ restano sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore
ha diritto ad un’indennita’ pari all’80 per cento dello stipendio e
dell’indennita’ integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennita’
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto
altresi’ il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48))
————-
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l’art. 9, comma 25) che ”
In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le
unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero
all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente
in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna
area o qualifica dirigenziale.”
————-
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l’art. 16, commi 2
e 3) che
“2. Le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
concorsi gia’ banditi e alle assunzioni gia’ autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge.”

——————

AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto (con l’art. 2, comma 12)
che “Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 puo’ essere aumentato fino a 48
mesi laddove il personale collocato in disponibilita’ maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico”.

Art. 34
Gestione del personale in disponibilita’
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.21 del d.lgs
n.80 del 1998)

((1. Il personale in disponibilita’ e’ iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro)).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l’elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco e’ tenuto dalle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per
l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita’ iscritto negli appositi elenchi
ha diritto all’indennita’ di cui all’articoLo 33, comma 8, per la
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell’indennita’ di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita’
sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita’.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilita’ e per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale.
in particolare mediante mobilita’ volontaria.
6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilita’ di ricollocare il personale in
disponibilita’ iscritto nell’apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita’ restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita’
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Art. 34-bis
Disposizioni in materia di mobilita’ del personale

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,con
esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1,
ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area,
il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonche’, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneita’ richieste.
((2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianita’ di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita’ ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita’ nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.))
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita’, e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono
procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del
comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
((5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una piu’ tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita’ iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilita’ dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.))

Art. 35
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del
d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2,
comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del
d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274,
comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita’.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo
e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento
che garantiscan9 l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e
celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno,
all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita’,
l’avvio delle procedure concorsuali e’ subordinato all’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al
comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita’, inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonche’ dei criteri previsti dall’articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni
dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita’, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali
per l’accesso alle varie professionalita’.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi
i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.((Il principio della parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici e’ garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.)) (27)
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita’ di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
—————
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l’art. 24-quater, comma
1) che “In deroga alla disposizione di cui all’articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte
alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti
sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’
autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo
svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 93
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.”

Art. 36
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall’articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita’ organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro((ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni)), in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche’ da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e’
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro ((ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni)) per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
((3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’ nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata la retribuzione di risultato. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.))
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra’ conto in sede di valutazione dell’operato
del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
((5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto)).

Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso per
l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’usa delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse e di
almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce
il livello di conoscenza richiesto e le modalita’ per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita’ cui
si riferisce il bando, e le modalita’ per l’accertamento della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi’ i casi nei
quali il comma 1 non si applica.

Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.24 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
((3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell’Unione europea, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e’ altresi’ stabilita l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.))

Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall’art.43, comma 1 del
d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del
1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300 con le decorrenze previste dall’articolo 10, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

Art. 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 1 del
d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

(( 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’ quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’ consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu’ di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita’. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo’ avere ambito territoriale e riguardare piu’ amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione. 3-ter. Al fine di assicurare la continuita’ e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita’ economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. 3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalita’ di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di contrattazione. 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalita’ di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita’ fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita’ e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e’ correlato all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1.))
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 40-bis
(( (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 1. Il controllo sulla compatibilita’ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e’ effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche’ per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita’, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita’ economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo’ essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo’ procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita’, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualita’ della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche’ a parametri di selettivita’, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita’ eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita’ che garantiscano la piena visibilita’ e accessibilita’ delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita’. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa. 5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalita’ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi’ trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, e’ fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.))

Art. 41
(( (Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN). 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalita’ di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 2. E’ costituito un comitato di settore nell’ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E’ costituito un comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali. 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificita’ delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attivita’ in comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu’ comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.))
————-
AGGIORNAMENTO (7)
Il D. Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l’art. 3, comma
3) che “All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: “Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”, sono aggiunte le
seguenti: ” e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i
direttori delle medesime””.

Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs
n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta’ e l’attivita’
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere
generale sulla rappresentativita’ sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in
attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni
seguenti in materia di rappresentativita’ delle organizzazioni
sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentativita’, le garanzie
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresi’ costituito, con le
modalita’ di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e’ garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
((3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e’ garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche’ presso gli istituti italiani di cultura all’estero, ancorche’ assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita’ sindacale ai sensi dell’articolo 43)).
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra
l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione
dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalita’ delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con
esclusione della prorogabilita’. Deve essere garantita la facolta’ di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche’ siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purche’ abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la
presentazione delle liste, puo’ essere richiesto a tutte le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei
dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori. (33) (34)
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a piu’ amministrazioni
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono altresi’ prevedere che siano costituiti organismi di
coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni e enti con pluralita’ di sedi o strutture di cui al
comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita’ con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita’ con le
quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi
possono altresi’ prevedere che, ai fini dell’esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita’ di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative e’ disciplinata, in coerenza con la
natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale,
anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici
collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.

————-
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 65,
comma 3)che “In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i
comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,
comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del
presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali
con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative,
ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati
per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga
all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale
anche se le relative elezioni siano state gia’ indette. Le elezioni
relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si
svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione,
entro il 30 novembre 2010.”
————-
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26
febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l’art. 65, comma 3) che “In via
transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente
successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di
contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto
legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le
organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. in
deroga all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n.
165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia’ indette. Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione,
entro il 30 novembre 2010.”

Articolo 43
Rappresentativita’ sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.7 del d.lgs
n.396 del 1997, modificato dall’art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
dall’art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentativita’ non inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e’ espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale e’ espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresi’ le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentativita’ accertata per
l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media
tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell’area
contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu’ comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformita’ all’articolo ((40, commi 3-bis e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi
di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni
sindacali rappresentative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei
contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita’ ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell’area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e’ assicurata
dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi
all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell’organizzazione sindacale interessata, con modalita’ che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita’ di rilevazione certe ed obiettive, per
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie e’ istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che
puo’ essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Puo’ deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di piu’ della meta’ rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell’area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e’
adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro – CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere e’ trasmessa dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto
delle seconde e’ espresso dalla maggioranza dei rappresentanti
presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di
Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la
determinazione della rappresentativita’ si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.l6 del
d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle
predette amministrazioni pubbliche, nonche’ nelle commissioni di
concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera’ forme e
procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Articolo 45
Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.23 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1,)) e’ definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all’articolo 2, comma 2, parita’ di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
((3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unita’ organizzative o aree di responsabilita’ in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attivita’ particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))
((3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i
servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.

Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall’art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.2 del d.lgs
n.396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita’
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell’articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza
dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l’assistenza puo’ essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione all’articolazione della contrattazione collettiva
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell’ARAN su base regionale o
pluriregionale.
((3. L’ARAN cura le attivita’ di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita’ e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresi’, della collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. 4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l’effettivita’ e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche’ le principali criticita’ emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. 5. Sono organi dell’ARAN: a) il Presidente; b) il Collegio di indirizzo e controllo.((33)) 6. Il Presidente dell’ARAN e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed e’ scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilita’ di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo’ essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’ professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e’ collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 7. Il collegio di indirizzo e controllo e’ costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneita’, assumendo la responsabilita’ per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.))
((7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne’ ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilita’ si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L’assenza delle predette cause di incompatibilita’ costituisce presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’agenzia.))
8. Per la sua attivita’, l’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura
fissa per dipendente in servizio. ((La misura annua del contributo individuale e’ definita, sentita l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed e’ riferita a ciascun triennio contrattuale;))
b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e
per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e’ effettuata:
(( a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione di risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione e’ effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unita’ previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell’economia e finanze;))
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un
sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei Ministri competenti, nonche’, per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta’.
10. L’ARAN ha personalita’ giuridica di diritto pubblico. Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui al
comma 8. L’ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica (( e del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza unificata,)) da esercitarsi entro
((quarantacinque giorni))dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e’ soggetta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
11.((Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN e’ definito in base ai regolamenti di cui al comma 10 )). Alla copertura dei
relativi posti si provvede nell’ambito delle disponibilita’ di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di
diritto privato.
12.((L’ARAN puo’ altresi’ avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10 )). I dipendenti comandati
o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi
sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita’ per il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in
posizione di comando o di fuori ruolo e’ disposto secondo le
disposizioni vigenti nonche’ ai sensi dell’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n.127. L’ARAN puo’ utilizzare, sulla base
di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione
dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico
di questi. (( L’ARAN puo’ avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita’ di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e seguenti.))
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.
—————
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 58,
comma 2) che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN
di cui all’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi
organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.”

Art. 47
(( (Procedimento di contrattazione collettiva). 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo’ esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita’ con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di indirizzo puo’ essere inviato all’ARAN. 3. Sono altresi’ inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in tutti gli altri casi in cui e’ richiesta una attivita’ negoziale. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 4. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo’ esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonche’ la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva, il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI, dall’ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’ dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi puo’ essere sottoscritta definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.))

Art. 47-bis
(( (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui al comma 1, e’ riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita’ stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.))

Articolo 48
Disponibilita’ destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall’art.19 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato dall’art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
e integrazioni. l’onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di
cui all’articolo ((40, comma 3 -bis. ))
((2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, nonche’ per le universita’ italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita’ e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.))
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
la quantificazione degli oneri nonche’ l’indicazione della
copertura complessiva per l’intero periodo di validita’
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita’ di
prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di’ accertata
esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e’ iscritta
in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo
dei contratti collettivi e’ disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4
devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci
delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del
presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli
andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti
puo’ avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 49
(( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.))

Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall’art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall’art.2 del decreto
legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
del 1996, e, infine, dall’art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo
43.
2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalita’ di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita’ e
con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, e’ demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso
l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di
Bolzano si terra’ conto di quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica – il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al
Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
93.

Art. 50-bis.
(( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero). 1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all’articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche’ presso gli istituti italiani di cultura all’estero, ancorche’ assunto con contratto regolato dalla legge locale)).

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e’ disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del
d.lgs n.387 del 1998)

(( 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita’, in funzione delle qualita’ culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore. 1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali e’ definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. ))
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro
puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu’ di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per
ferie, per la durata dell’assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.

Art. 53
Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima
dall’art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito
dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto legge
n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437
del 1995, e, infine, dall’art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche’
dall’art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita’ dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del
presente decreto, nonche’, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi’
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508
nonche’ 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
((1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.))
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche’ agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano
emanati, l’attribuzione degli incarichi e’ consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonche’ l’autorizzazione all’esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da societa’ o persone fisiche, che
svolgano attivita’ d’impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita’,
tali da escludere casi di incompatibilita’, sia di diritto che di
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e’ consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita’
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e’ previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore
di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e’ corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e’
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.
f-bis) da attivita’ di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilita’ disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata
del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita’ o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le piu’ gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e’ nullo di diritto. In tal
caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi
su fondi in disponibilita’ dell’amministrazione conferente, e’
trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttivita’ o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero
delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico;
puo’, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato.
L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l’autorizzazione e’ subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e’ per
l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si’ prescinde
dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell’anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai
propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e
del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco e’ accompagnato da
una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell’amministrazione, nonche’ le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse
modalita’ le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui
all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono
altresi’ tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione
dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione,
avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicita’ e trasparenza e formula proposte per
il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
((16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica puo’ disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))

Articolo 54
Codice di comportamento
(Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.26 del d.lgs
n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall’art.27 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita’ dei
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato
al dipendente all’atto dell’assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai
sensi dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4,
affinche’ il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perche’ i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilita’ disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia il codice e’ adottato dall’organo di
autogoverno.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l’applicabilita’ del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni
singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita’ di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
dei codici di cui al presente articolo.

Articolo 55
(( (Responsabilita’, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita’ civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non puo’ istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’ di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e’ prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.))

Art. 55-bis
(( (Forme e termini del procedimento disciplinare). 1. Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e’ prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente puo’ indicare, altresi’, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita’. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi’ della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorita’ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa e’ prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’ stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. ))

Art. 55-ter
(( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’ giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’ di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorita’ competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed e’ concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorita’ disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))

Art. 55-quater
(( (Licenziamento disciplinare). 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignita’ personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e’ senza preavviso. ))

Art. 55-quinquies
(( (False attestazioni o certificazioni). 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati. ))

Art. 55-sexies
(( (Responsabilita’ disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilita’ per l’esercizio dell’azione disciplinare). 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove gia’ non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entita’ del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e’ collocato in disponibilita’, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita’ nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e’ limitata, in conformita’ ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. ))

Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze).

1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalita’ stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita’, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
((5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. 5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.)) ((38))
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonche’ il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

————-
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 16, comma 10) che “Le
disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo 55-septies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai
dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.”

Art. 55-octies
(( (Permanente inidoneita’ psicofisica). 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita’ psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneita’ al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumita’ del dipendente interessato nonche’ per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche’ il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneita’; d) la possibilita’, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’. ))

Art. 55-novies
(( (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita’ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall’obbligo di cui al comma 1 e’ escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. ))((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 73,
comma 2) che l’obbligo di esposizione di cartellini o targhe
identificativi, previsto dal presente articolo decorre dal
novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo
decreto.

Articolo 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))

Articolo 57
Pari opportunita’
(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.29 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall’art.43,
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.l7 del d.lgs n.387 del
1998)

((01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita’ e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e’ formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e’ designato dall’amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita’. Contribuisce all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita’, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita’ di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita’ dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi)).
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita’, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari
opportunita’ fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
ai corsi medesimi, adottando modalita’ organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
((d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attivita’ dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita’, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio)).
((2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunita’, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica)).

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA

Articolo 58
Finalita’
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.30 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il piu’ efficace controllo dei bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall’Autorita’ per l’informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita’
di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti
interessati.

Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art. 31 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita’ e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica al fine di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle
unita’ amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad
un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti
pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica elabora, altresi’, un conto annuale che
evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della finzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale,
rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e’
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per l’anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono
trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche
all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunita’,
enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di pubblica utilita’ nonche’ gli enti e le aziende di cui
all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita’ alle procedure definite dal Ministero del tesoro,
d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite
relazioni in corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi’ in ordine a specifiche materie, settori ed
interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarita’ riscontrate. Tali verifiche vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche’ presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all’articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo
1983, n. 93.
((6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon andamento, sull’efficacia della sua attivita’ con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita’ l’Ispettorato si avvale altresi’ di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita’, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, puo’ richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilita’ e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarita’ riscontrate.))

Art. 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al
personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, informato dall’amministrazione competente,
ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La
relazione e’ trasmessa altresi’ al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
((1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, puo’ intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile)).
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita’
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita’
della spesa autorizzata.

Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio
regionale. Egli e’ responsabile, nei confronti del Governo, del
flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e il conto annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE

Art. 63.
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita’ dirigenziale, nonche’ quelle concernenti le
indennita’ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorche’ vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella
controversia non e’ causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi
o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le
sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero
accerta che l’assunzione e’ avvenuta in violazione di norme
sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche’, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di
lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui
all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo’ essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.

Art. 63-bis
(( (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). ))

((1. L’ARAN puo’ intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio puo’ essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. ))

Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ ed
interpretazione dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.30 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.19, commi 1 e 2
del d.lgs n.387 del 1998)

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all’articolo 63, e’ necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l’efficacia, la validita’ o l’interpretazione
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la
questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non
prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all’ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilita’ di un accordo sull’interpretazione autentica del
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa. All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell’articolo
49. Il testo dell’accordo e’ trasmesso, a cura dell’ARAN, alla
cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e’ impugnabile soltanto con
ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo’ essere fatta da ciascuna delle parti
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto
dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi di’
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e’ dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e’ chiamata
a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e’ necessario
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e’ gia’
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e’ investita ai
sensi del comma 3, puo’ condannare la parte soccombente, a norma
dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.

Articolo 65
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Articolo 66
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.35 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Il piu’ efficace perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 e’
realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e’
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo,
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di’ legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti
nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con
le modalita’ di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell’indennita’ parlamentare e dell’analoga indennita’ corrisposta ai
consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso
l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini dell’anzianita’ di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 17 del d.lgs.
n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art.
36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall’art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche’ compiti di
studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico e’ definito tramite il relativo
contratto collettivo. ((3))
4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della
legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2,
comma 3, del presente decreto, non si applica l’articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e’
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12. l’ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall’articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano
ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali
sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi
professionali. Il personale di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, puo’ iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
—————
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l’art. 5, comma 1)
che ” Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di
ciascuna amministrazione, il personale di cui all’articolo 69, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato, previo
superamento di concorso riservato per titoli di servizio e
professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale.”

Art. 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati dall’art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall’art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati
dall’art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall’art. 45, comma 4
del d.lgs n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall’art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998,
dall’art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di’ posti nel pubblico
impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi
gli articoli 10 e 13 – sull’ordinamento della Polizia municipale. Per
il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento economico e normativo e’ definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonche’, per i segretari
comunali e provinciali, dall’art. 11, comma 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e’
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonche’ dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.
2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende
nonche’ della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 60,
comma 3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.))
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del
presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o
provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo
3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all’articolo 9 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto
non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco
nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita’ di cui agli articoli 30
e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono
tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza
l’onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al presente comma si’ applica al personale comandato, fuori ruolo o
in analoga posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa
attuazione del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 46,
commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di
coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando, di’ fuori ruolo o in altra analoga
posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto
dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in
coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti.

Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di
contratti collettivi

1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito
della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente
decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilita’
delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, ultimo
periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale
1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvedera’ alla
disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente
della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 38 del
d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall’art. 43, comma 2 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall’art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall’art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,
nonche’ 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonche’ le altre disposizioni del medesimo
decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente
decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del
presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure gia’ previsti dall’articolo 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono
abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di’ riferimento, cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 73
Norma di rinvio

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29
del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e
387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita’,
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino


Allegato A
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi
dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e
parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b),
decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12
gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22
ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26
febbraio 1998, relativo al personale dell’amministrazione civile
dell’interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge
del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale
della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto
previsto dall’art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze
per gravidanza e puerperio e per infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28,
legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale
con qualifica dirigenziale – sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la
parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per
infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all’art. 66
ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il
personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di
cui all’art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale
del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e
7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987,
n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6,
con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13
maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333.
IV. Sanita’
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7;
da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel
primo triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla
parola “doveri”; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,
da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro
della sanita’ 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57
e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre
1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,
46, comma 1, relativamente all’indennita’ di bilinguismo e comma 2,
ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte
riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche’ commi da 3 a 7; da
50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 47, comma 8 del contratto collettivo
nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell’art. 57,
lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
decorre dal 1o gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1
CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all’equo indennizzo;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita’; 11, 12,
23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del
comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia’ avvenute
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del
lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al
personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71,
solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100
a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n.
588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,
11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494
del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;
da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18,
19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge
24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo successivo, con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n.
2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Universita’
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131
e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29
gennaio 1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e
3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20,
legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20,
20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42,
comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA
31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.


Allegato B
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi
dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30
settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n.
72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a
42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988 n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo
che per i limitati casi di cui all’art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
IV. Sanita’
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e
75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in
corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30
gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del
1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90,
92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110,
commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale
del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l’ultimo
periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto
1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,
limitatamente alla durata dell’incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 – 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in
corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,
54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30
gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall’art 72
del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a
47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall’art. 72 del contratto
collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l’ultimo
periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5
agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,
limitatamente alla durata dell’incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
7 e comma 8, con esclusione del riferimento all’equo indennizzo; 70,
71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo di
residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n.
70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la
decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale
del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall’art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e
2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del
12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Universita’
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da
1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;
da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste
dall’art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro,
decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al
personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977,
n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con
legge 11 luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19,
19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41,
42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a
79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre
1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici
di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.


Allegato C
(Art. 71, comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie
locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1, terzo periodo del presente
decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma
1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e
tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(in GU 20 febbraio 2001, n. 42)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A).

CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  alti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno e della giustizia;
                                EMANA
                        il seguente decreto:

         DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

                             Art. 1 (R)
                           (Definizioni).

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  d'identita'  ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo,  magnetico  o  informatico, da una pubblica amministrazione
competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   del
certificato di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  e'  un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
    t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    oo) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
                             Art. 2 (L)
                               Oggetto

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica
amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e
documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai
gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza,  e  ai  privati  che  vi consentono. ((PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
                             Art. 3 (R) 
                              Soggetti 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano  ai
cittadini italiani e dell'Unione europea,  alle  persone  giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea. (R) 
  2. I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati,
alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13) (14) (16) ((17)) 
  3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini  di  Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel  territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di  cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in  cui  la  produzione  delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 
  4. Al di fuori dei casi di cui  ai  commi  2  e  3  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma  4-quater)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1º gennaio 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel  modificare  l'art.  17,  comma
4-quater,  del  D.L.  9  febbraio  2012,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla L. 4  aprile  2012,  n.  35,  ha  conseguentemnte
disposto (con l'art. 1, comma 388) che  le  disposizioni  di  cui  al
comma 2 decorrono dal 30 giugno 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014,  n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014,  n.  146,
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2015". 
                             Art. 4 (R)
        Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

  1.  La  dichiarazione  di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta
dal   pubblico   ufficiale  previo  accertamento  dell'identita'  del
dichiarante.  Il  pubblico  ufficiale attesta che la dichiarazione e'
stata  a  lui  resa  dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
  2.   La  dichiarazione  nell'interesse  di  chi  si  trovi  in  una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato
di  salute,  e'  sostituita  dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione  dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua  assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)
                             Art. 5 (L)
                        Rappresentanza legale

  1.  Se  l'interessato  e'  soggetto  alla  potesta' dei genitori, a
tutela,  o  a  curatela,  le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente  testo  unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente  la  potesta',  dal  tutore,  o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

                            Art. 6 (L-R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 7 (L)
                Redazione e stesura di atti pubblici

  1.  I  decreti,  gli  atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
  2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono  ammesse  abbreviazioni,  acronimi,  ed  espressioni  in  lingua
straniera,  di  uso  comune.  Qualora  risulti  necessario  apportare
variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.

SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO

                             Art. 8 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 9 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 10 (L)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 11 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 12 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 13 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

                             Art. 14 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 15 (L)
    Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

  1.  In  materia  di  trasmissione  di atti o copie di atti di stato
civile   o  di  dati  concernenti  la  cittadinanza  da  parte  delle
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
                             Art. 15-bis
 (( (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) ))

  ((  1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle  pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o  da  persone  da  essi  delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
circa  il  relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo  137,  terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti   e   negli   inviti  di  presentazione  sono  indicate  le
informazioni strettamente necessarie a tale fine. ))
                             Art. 16 (R)
                   Riservatezza dei dati personali
                  contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli  articoli  22  e  24  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, i
certificati   ed   i   documenti   trasmessi   ad   altre   pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati,  fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento
e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisite.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
                             Art. 17 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE Dl SOTTOSCRIZIONI

                           Arti. 18 (L-R)
                          Copie autentiche

  1.  Le  copie  autentiche,  totali  o parziali, di atti e documenti
possono  essere  ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
  2.  L'autenticazione  delle  copie  puo'  essere fatta dal pubblico
ufficiale  dal  quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario
incaricato   dal   sindaco.   Essa   consiste   nell'attestazione  di
conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la
data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli impiegati, il
proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto  o  documento  consta  di  piu' fogli il pubblico ufficiale
appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
  3.   Nei   casi   in   cui   l'interessato  debba  presentare  alle
amministrazioni  o  ai gestori di pubblici servizi copia autentica di
un  documento,  l'autenticazione  della  copia  puo' essere fatta dal
responsabile   del  procedimento  o  da  qualsiasi  altro  dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e  senza  obbligo  di  deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente.  In  tal  caso  la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
                             Art. 19 (R)
          Modalita' alternative all'autenticazione di copie

  1.  La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui
all'articolo  47  puo'  riguardare  anche il fatto che la copia di un
atto  o  di  un  documento  conservato  o  rilasciato da una pubblica
amministrazione,  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la copia di
titoli  di  studio  o  di  servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione  puo'  altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
                           Art. 19-bis (L)
   (( (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva). ))

  ((  1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui
all'articolo  19,  che  attesta  la  conformita' all'originale di una
copia  di  un  atto  o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica  amministrazione,  di un titolo di studio o di servizio e di
un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai
privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa. ))
                             Art. 20 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 21 (R)
                 Autenticazione delle sottoscrizioni

  1.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza o
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' da produrre agli
organi  della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi
pubblici  e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
  2.   Se  l'istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'  e'  presentata  a  soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di   benefici  economici,  l'autenticazione  redatta  da  un  notaio,
cancelliere,  segretario  comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la  documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo   caso,   l'autenticazione   e'   redatta   di   seguito  alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione  e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita'   del   dichiarante,   indicando   le   modalita'   di
identificazione,  la  data  ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome,  cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)

SEZIONE V
(( FIRME ELETTRONICHE ))

                             Art. 22 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 23 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 24 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 25 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 26 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 27 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 27-bis (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 28 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 28-bis (L)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 29 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 29-bis (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 29-ter (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-quater (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                        Art. 29-quinquies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-sexies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-septies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-octies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

                             Art. 30 (L)
              Modalita' per la legalizzazione di firme

  1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di   colui   la   cui  firma  si  legalizza.  Il  pubblico  ufficiale
legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
                             Art. 31 (L)
                 Atti non soggetti a legalizzazione

  1.  Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a  legalizzazione  le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali  su  atti,  certificati,  copie  ed  estratti  dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e  il  luogo  del  rilascio,  il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
                             Art. 32 (L)
              Legalizzazione di firme di capi di scuole
                parificate o legalmente riconosciute

  1.   Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da
prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
                             Art. 33 (L)
          Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

  1.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate  a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero  competente,  o  di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
  2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai  competenti  organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane  o  dai  funzionari  da  loro  delegati  non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
  3.  Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore
ufficiale.
  4.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera   residente   nello  Stato,  sono  legalizzate  a  cura  delle
prefetture.
  5.  Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
                             Art. 34 (L)
                    Legalizzazione di fotografie

  1.  Le  amministrazioni  competenti  per  il  rilascio di documenti
personali   sono   tenute  a  legalizzare  le  prescritte  fotografie
presentate    personalmente   dall'interessato.   Su   richiesta   di
quest'ultimo  le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
  2.  La  legalizzazione  delle fotografie prescritte per il rilascio
dei  documenti  personali  non  e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.

SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

                            Art. 35 (L-R)
             Documenti di identita' e di riconoscimento

  1.  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un  documento  di  identita',  esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
  2.  Sono  equipollenti  alla  carta  di identita' il passaporto, la
patente  di  guida,  la  patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino  di  abilitazione  alla  conduzione di impianti termici, il
porto  d'armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purche'  munite  di
fotografia  e  di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
  3.  Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)
                             Art. 36 (L)
              Carta d'identita' e documenti elettronici

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  7.  La  carta  di  identita',  ancorche' su supporto cartaceo, puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.

SEZIONE VIII
REGIME FISCALE

                             Art. 37 (L)
                          Esenzioni fiscali

  1.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
  2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                            Art. 38 (L-R)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

  1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
  2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi
comprese  le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione,   a   qualsiasi   titolo,   in   tutte   le   pubbliche
amministrazioni,  o  per  l'iscrizione  in  albi,  registri o elenchi
tenuti   presso   le  pubbliche  amministrazioni,))  sono  valide  se
effettuate  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita   nel   fascicolo.   ((La  copia  dell'istanza  sottoscritta
dall'interessato  e  la  copia  del))  documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di  contratti  pubblici,  detta  facolta'  e'  consentita  nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)
  ((3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di atti e documenti presso le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo'  essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita'
di cui al presente articolo)).
                             Art. 39 (L)
          Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

  1.   La  sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni,   nonche'   ad   esami   per   il  conseguimento  di
abilitazioni,   diplomi   o  titoli  culturali  non  e'  soggetta  ad
autenticazione.

SEZIONE II
CERTIFICATI

                             Art. 40 (L) 
                             Certificati 
  
  01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione  in
ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei  rapporti  con  gli  organi  della
pubblica  amministrazione  e  i  gestori  di   pubblici   servizi   i
certificati e gli atti di notorieta'  sono  sempre  sostituiti  dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 
  02.  Sulle  certificazioni  da  produrre  ai  soggetti  privati  e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13)) 
  1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la  stessa  persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono  contenute  in  un  unico
documento. 
  
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma  5)  che  "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio." 
                             Art. 41 (L) 
                      Validita' dei certificati 
 
  1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti  stati,  qualita'  personali  e  fatti  non   soggetti   a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti  certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). 
                             Art. 42 (R)
                     Certificati di abilitazione

  1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione   o   di   procedimenti   autorizzatori  all'esercizio  di
determinate   attivita',   ancorche'   definiti  "certificato",  sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

                            Art. 43 (L-R) 
                       Accertamenti d'Ufficio 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche e i  gestori  di  pubblici  servizi
sono tenuti ad acquisire  d'ufficio  le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti
i  dati  e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle   pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato (L). (12) 
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,  si
considera operata per finalita' di rilevante interesse  pubblico,  ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.
135,  la  consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,  degli  archivi
dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento
d'ufficio di stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al  controllo  sulle
dichiarazioni sostitutive presentate  dai  cittadini.  Per  l'accesso
diretto ai propri  archivi  l'amministrazione  certificante  rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad  assicurare  la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 
  ((3. L'amministrazione procedente opera  l'acquisizione  d'ufficio,
ai sensi del precedente  comma,  esclusivamente  per  via  telematica
(L))). 
  4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni  e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri,  le  amministrazioni  certificanti  sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,  la
consultazione per via telematica dei loro  archivi  informatici,  nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 
  5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente  acquisisce
direttamente informazioni relative  a  stati,  qualita'  personali  e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e  le
suddette informazioni sono  acquisite,  senza  oneri,  con  qualunque
mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  certezza  della  loro   fonte   di
provenienza. (R) 
  6.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione  tramite  fax,  o  con  altro  mezzo   telematico   o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,  soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. (R) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
                             Art. 43-bis 
           (( (Certificazione e documentazione d'impresa). 
 
  1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: 
    a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte  nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti  atti,  fatti,
qualita', stati  soggettivi,  nonche'  gli  atti  di  autorizzazione,
licenza, concessione,  permesso  o  nulla  osta  comunque  denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati  dall'impresa  o
dalle agenzie per le  imprese,  ivi  comprese  le  certificazioni  di
qualita' o ambientali; 
    b) invia alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
lettera a). 
  2. Le  comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
disposizioni vigenti. 
  3.  Le  amministrazioni  non   possono   richiedere   ai   soggetti
interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
comma 1, lettera a). 
  4.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
                             Art. 44 (R)
       Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

  1.   Gli  estratti  degli  atti  di  stato  civile  sono  richiesti
esclusivamente  per  i  procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato  civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in  Italia  o  dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
  2.  Al  di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono  provvedere  all'acquisizione  d'ufficio  degli estratti solo
quando cio' sia indispensabile.
                           Art. 44-bis (L) 
           (( (Acquisizione d'ufficio di informazioni) )) 
 
  (( 1. Le informazioni relative alla regolarita'  contributiva  sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,
dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della
specifica normativa di settore )). 

SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

                            Art. 45 (L-R)
                 Documentazione mediante esibizione

  1.  I  dati  relativi  a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti
di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono
essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E'
fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o
esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
attestanti  stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  esibito.  E',
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli  esercenti  di  pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel
corso  del  procedimento,  la  veridicita'  e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
  2.   Nei   casi  in  cui  l'amministrazione  procedente  acquisisce
informazioni  relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o
di  riconoscimento  in  corso di validita', la registrazione dei dati
avviene   attraverso   l'acquisizione  della  copia  fotostatica  non
autenticata del documento stesso. (R)
  3.  Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento di
identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere
comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel  documento  non  hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

                             Art. 46 (R)
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche   contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle  normali  certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
    a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h)  nascita  del  figlio,  decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
    i)   iscrizione   in   albi,   in  elenchi  tenuti  da  pubbliche
amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di  abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
    o)   situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della
concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi
speciali;
    p)   assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi  con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q)  possesso  e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualita' di studente;
    u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v)   iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali  di
qualsiasi tipo;
    z)  tutte  le  situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
    aa)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non essere
destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione (( di
misure  di  sicurezza  e  ))  di  misure di prevenzione, di decisioni
civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb)   di   non   essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti penali;
    ((  bb-bis)  di  non  essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ))
    cc) qualita' di vivenza a carico;
    dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R) ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  14  novembre  2002,  n. 313 ha disposto (con l'art. 55,
comma  1)  che  le  presenti  modifiche hanno effetto a decorrere dal
quarantacinquesimo  giorno  a partire dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
                             Art. 47 (R)
          Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati, qualita' personali o
fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
  2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del dichiarante
puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di
pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti
non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati
dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
  4.  Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la
denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e'  presupposto
necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio
del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei
documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
                             Art. 48 (R)
                  Disposizioni generali in materia
                    di dichiarazioni sostitutive

  1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
  2.  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la  redazione  delle  dichiarazioni  sostitutive, che gli interessati
hanno  facolta'  di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni  sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita'  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene  anche  l'informativa  di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  3.   In   tutti  i  casi  in  cui  sono  ammesse  le  dichiarazioni
sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la  relativa
formula nei moduli per le istanze.
                             Art. 49 (R)
         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

  1.  I  certificati  medici,  sanitari,  veterinari,  di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore.
  2.   Tutti   i   certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle
istituzioni  scolastiche  ai  fini  della  pratica  non agonistica di
attivita'  sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita'  sportive  rilasciato  dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.

CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

                             Art. 50 (R)
                       Attuazione dei sistemi

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di  sviluppo  dei  sistemi  informativi automatizzati progetti per la
realizzazione  di  sistemi  di  protocollo  informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi  informatici  conformi  alle  disposizioni del presente testo
unico.
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004
a   realizzare   o   revisionare  sistemi  informativi  automatizzati
finalizzati   alla   gestione   del   protocollo  informatico  e  dei
procedimenti  amministrativi  in  conformita'  alle  disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza  dei  dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e dei relativi regolamenti di
attuazione.
  4.  Ciascuna  amministrazione  individua,  nell'ambito  del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata  dei  documenti  per  grandi  aree organizzative omogenee,
assicurando  criteri  uniformi  di  classificazione  e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
  5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica  dei  documenti  presso  gli  uffici  di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a  queste  corrispondono,  i  dipartimenti,  gli  uffici  centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
                             Art. 51 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 52 (R)
          Il sistema di gestione informatica dei documenti

  1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
b) garantire  la  corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
   documenti in entrata e in uscita;
c) fornire   informazioni  sul  collegamento  esistente  tra  ciascun
   documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
   formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire   il   reperimento  delle  informazioni  riguardanti  i
   documenti registrati;
e) consentire,   in   condizioni   di   sicurezza,   l'accesso   alle
   informazioni  del  sistema  da parte dei soggetti interessati, nel
   rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e
   di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
   sistema di classificazione d'archivio adottato.
                             Art. 53 (R)
                     Registrazione di protocollo

  1.  La  registrazione  di  protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito  dalle  pubbliche  amministrazioni  e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero  di  protocollo  del documento generato automaticamente dal
   sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data  di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
   sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente   per   i   documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il
   destinatario  o  i destinatari per i documenti spediti, registrati
   in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta   del  documento  informatico,  se  trasmesso  per  via
   telematica,  costituita  dalla sequenza di simboli binari in grado
   di  identificarne  univocamente  il contenuto, registrata in forma
   non modificabile.
  2.   Il   sistema   deve  consentire  la  produzione  del  registro
giornaliero  di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
  3.   L'assegnazione   delle   informazioni   nelle   operazioni  di
registrazione  di  protocollo  e'  effettuata  dal  sistema  in unica
soluzione,  con  esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da   parte  dell'operatore,  garantendo  la  completezza  dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono  specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni   previste   nelle   operazioni   di   registrazione  di
protocollo.
  5.  Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e  spediti  dall'amministrazione  e tutti i documenti informatici. Ne
sono  esclusi  le  gazzette  ufficiali,  i  bollettini  ufficiali e i
notiziari  della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari  e  altre  disposizioni,  i  materiali statistici, gli atti
preparatori  interni,  i  giornali,  le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari,  gli  inviti  a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
                             Art. 54 (R)
                 Informazioni annullate o modificate

  1.  Le  informazioni  non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a),  b),  c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente   articolo.   Le   informazioni  annullate  devono  rimanere
memorizzate   nella   base   di   dati  per  essere  sottoposte  alle
elaborazioni previste dalla procedura.
  2.  La  procedura  per  indicare  l'annullamento riporta, secondo i
casi,  una  dicitura  o un segno in posizione sempre visibile e tale,
comunque,   da   consentire  la  lettura  di  tutte  le  informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
                             Art. 55 (R)
                       Segnatura di protocollo

  1.  La  segnatura  di  protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale  del  documento,  in forma permanente non modificabile,
delle  informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il  progressivo  di  protocollo,  secondo  il formato disciplinato
   all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione   in   forma  sintetica  dell'amministrazione  o
   dell'area  organizzativa  individuata  ai  sensi dell'articolo 50,
   comma 4.
  2.   L'operazione   di   segnatura   di  protocollo  va  effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
  3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio    che   ha   prodotto   il   documento,   l'indice   di
classificazione  del  documento  e  ogni  altra  informazione utile o
necessaria,  qualora  tali  informazioni  siano  disponibili  gia' al
momento della registrazione di protocollo.
  4.  Quando  il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e'  formato  e  trasmesso  con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo  puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare  tali  informazioni  per  automatizzare  le  operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
  5.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.
                             Art. 56 (R)
            Operazioni ed informazioni minime del sistema
                di gestione informatica dei documenti

  1.  Le  operazioni  di  registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni  di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche'
le  operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e  sufficienti  per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
                             Art. 57 (R)
                        Numero di protocollo

  1.  Il  numero  di protocollo e' progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.

SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

                             Art. 58 (R)
                  Funzioni di accesso ai documenti
                   e alle informazioni del sistema

  1.   L'accesso  al  sistema  da  parte  degli  utenti  appartenenti
all'amministrazione,  nonche'  la  ricerca,  la  visualizzazione e la
stampa  di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono   disciplinati   dai   criteri  di  abilitazione  stabiliti  dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
  2.  La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri   di  selezione  basati  su  tutti  i  tipi  di  informazioni
registrate.  I  criteri  di  selezione  possono  essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro
per  mezzo  di  operatori  logici.  Per le informazioni costituite da
testi  deve  essere  possibile  la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
  3.   Il  sistema  deve  offrire  la  possibilita'  di  elaborazioni
statistiche  sulle  informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.
                             Art. 59 (R)
                           Accesso esterno

  1.   Per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  possono  essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
  2.  A  tal  fine  le  pubbliche  amministrazioni  determinano,  nel
rispetto  delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi i
criteri  tecnici  ed  organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via
telematica,  del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
  3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione  diretta  delle  informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato,   le  misure  organizzative  e  le  norme  tecniche
indicate   al   comma   2  determinano,  altresi',  le  modalita'  di
identificazione  del  soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti
informatici  per  la  firma  digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
  4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di  visualizzazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  messe  a
disposizione,   anche  per  via  telematica,  attraverso  gli  uffici
relazioni col pubblico.
                             Art. 60 (R)
         Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche,   accedono  al  sistema  di  gestione  informatica  dei
documenti  delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
  2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  dei documenti,
   ottenuti   attraverso   l'indicazione   alternativa   o  congiunta
   dell'oggetto,   della   data  di  spedizione,  del  mittente,  del
   destinatario;
b) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  del  documento
   ricevuto,  ottenuti  attraverso  l'indicazione  della  data  e del
   numero  di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
   spedito.
  3.  Ai  fini  del  presente  articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono   autonomamente,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione  dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.

SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA Dl GESTIONE DEI DOCUMENTI

                             Art. 61 (R)
         Servizio per la gestione informatica dei documenti,
               dei flussi documentali e degli archivi

  1.  Ciascuna  amministrazione  istituisce un servizio per la tenuta
del  protocollo  informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli  archivi  in  ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate  ai  sensi  dell'articolo  50.  Il servizio e' posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
  2.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente ovvero un funzionario,
comunque   in   possesso  di  idonei  requisiti  professionali  o  di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di   formazione   definiti  secondo  le  procedure  prescritte  dalla
disciplina vigente.
  3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce  il  livello  di  autorizzazione  per  l'accesso  alle
   funzioni  della  procedura,  distinguendo  tra  abilitazioni  alla
   consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
   informazioni;
b) garantisce  che  le  operazioni di registrazione e di segnatura di
   protocollo   si  svolgano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
   presente testo unico;
c) garantisce  la corretta produzione e la conservazione del registro
   giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
   siano   ripristinate  entro  ventiquattro  ore  dal  blocco  delle
   attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva  le  copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
   differenti;
f) garantisce    il    buon    funzionamento    degli   strumenti   e
   dell'organizzazione    delle   attivita'   di   registrazione   di
   protocollo,  di  gestione  dei documenti e dei flussi documentali,
   incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
   le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
   e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
   da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
                             Art. 62 (R)
              Procedure di salvataggio e conservazione
                   delle informazioni del sistema

  1.   Il   responsabile  per  la  tenuta  del  sistema  di  gestione
informatica  dei  documenti  dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni   di   salvataggio   dei   dati  su  supporto  informatico
rimovibile.
  2.   E'   consentito   il  trasferimento  su  supporto  informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che
fanno riferimento a procedimenti conclusi.
  3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti  dispone,  in  relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze
scientifiche  e  tecnologiche,  con  cadenza  almeno quinquennale, la
riproduzione  delle  informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
  4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono  parte  integrante  del  sistema di indicizzazione e di
organizzazione  dei  documenti  che  sono  oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
                             Art. 63 (R)
                        Registro di emergenza

  1.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  tenuta del protocollo
informatico,  della  gestione  dei flussi documentali e degli archivi
autorizza   lo   svolgimento   anche   manuale  delle  operazioni  di
registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni
qualvolta  per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura  informatica.  Sul  registro di emergenza sono riportate la
causa,  la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e
l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
  2.  Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica
si  prolunghi  oltre  ventiquattro  ore,  per  cause  di  eccezionale
gravita',   il   responsabile  per  la  tenuta  del  protocollo  puo'
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di
non  piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
  3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro  di  emergenza  il  numero  totale  di operazioni registrate
manualmente. (R)
  4.  La  sequenza  numerica  utilizzata su un registro di emergenza,
anche  a  seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione  univoca  dei  documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
  5.  Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono   inserite  nel  sistema  informatico,  utilizzando  un'apposita
funzione  di  recupero  dei  dati,  senza ritardo al ripristino delle
funzionalita'  del  sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento  registrato  in  emergenza  viene  attribuito  un numero di
protocollo   del   sistema  informatico  ordinario,  che  provvede  a
mantenere  stabilmente  la  correlazione  con il numero utilizzato in
emergenza. (R)

SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

                             Art. 64 (R)
             Sistema di gestione dei flussi documentali

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei   procedimenti   amministrativi   mediante   sistemi  informativi
automatizzati,  valutando  i relativi progetti in termini di rapporto
tra   costi   e   benefici,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
  3.  Il  sistema  per  la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
  4.   Le   amministrazioni   determinano  autonomamente  e  in  modo
coordinato  per  le  aree  organizzative  omogenee,  le  modalita' di
attribuzione  dei  documenti  ai  fascicoli  che  li  contengono e ai
relativi  procedimenti,  definendo  adeguati piani di classificazione
d'archivio  per  tutti  i  documenti,  compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.
                             Art. 65 (R)
                    Requisiti del sistema per la
                   gestione dei flussi documentali

  1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire  informazioni  sul  legame esistente tra ciascun documento
   registrato,  il  fascicolo  ed il singolo procedimento cui esso e'
   associato;
b) consentire  il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
   fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
   gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire  lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
   dei  flussi  documentali  di  altre  amministrazioni  al  fine  di
   determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
                             Art. 66 (R)
             Specificazione delle informazioni previste
           dal sistema di gestione dei flussi documentali

  1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste,  delle  operazioni  di registrazione e del formato dei dati
relativi   ai   sistemi   informatici  per  la  gestione  dei  flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.

SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

                             Art. 67 (R)
        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

  1.  Almeno  una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito    archivio   di   deposito   costituito   presso   ciascuna
amministrazione. (R)
  2.    Il    trasferimento    deve    essere   attuato   rispettando
l'organizzazione  che  i  fascicoli  e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
  3.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  gestione  dei  flussi
documentali  e  degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
                             Art. 68 (R)
           Disposizioni per la conservazione degli archivi

  1.  Il  servizio  per  la  gestione  dei flussi documentali e degli
archivi  elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato  con  il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri  di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione  permanente  dei  documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni  contenute  in  materia  di  tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
  3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti  contenenti  dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
                             Art. 69 (R)
                           Archivi storici

  1.  I  documenti  selezionati  per la conservazione permanente sono
trasferiti   contestualmente   agli  strumenti  che  ne  garantiscono
l'accesso,  negli  Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata  sezione  di  archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

                             Art. 70 (R)
                      Aggiornamenti del sistema

  1.   Le  pubbliche  amministrazioni  devono  assicurare,  per  ogni
aggiornamento  del  sistema,  il  pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V
CONTROLLI

                             Art. 71 (R)
                       Modalita' dei controlli

  1.  Le  amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi,  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
  2.   I   controlli   riguardanti   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione  certificante  ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato  con  le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R)
  3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle  irregolarita'  o  delle  omissioni  rilevabili  d'ufficio, non
costituenti   falsita',  il  funzionario  competente  a  ricevere  la
documentazione  da'  notizia  all'interessato  di tale irregolarita'.
Questi  e'  tenuto  alla  regolarizzazione  o  al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
  4.   Qualora   il   controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive
presentate  ai  privati  che  vi  consentono  di  cui all'articolo 2,
l'amministrazione   competente   per   il   rilascio  della  relativa
certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti
informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
                             Art. 72 (L) 
((  (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento  d'ufficio  e  di
                      esecuzione dei controlli) 
 
  1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,  dei
controlli di  cui  all'articolo  71  e  della  predisposizione  delle
convenzioni   quadro   di   cui   all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano  un  ufficio
responsabile per tutte le attivita'  volte  a  gestire,  garantire  e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto  agli  stessi
da parte delle amministrazioni procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di
cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure
organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
  3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni
caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili
dell'omissione.)) 

CAPO VI
SANZIONI

                             Art. 73 (L)
      Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione

  1.  Le  pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di  dolo  o  colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti   emanati,   quando   l'emanazione   sia  conseguenza  di  false
dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  dati  non piu'
rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
                            Art. 74 (L-R) 
                   Violazione dei doveri d'Ufficio 
 
  1.  Costituisce  violazione  dei  doveri   d'ufficio   la   mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  o  di
atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L) 
  2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio: 
 ((a) la richiesta e l'accettazione  di  certificati  o  di  atti  di
notorieta' (L))); 
   b) il  rifiuto  da  parte  del  dipendente  addetto  di  accettare
l'attestazione  di  stati,  qualita'  personali  e   fatti   mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) 
   c) la richiesta e la produzione, da  parte  rispettivamente  degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari,  del  certificato
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
(R) 
 ((c-bis) il rilascio di certificati non conformi a  quanto  previsto
all'articolo 40, comma 02 (L))). 
                             Art. 75 (R)
                       Decadenza dai benefici

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo  di  cui  all'articolo  71  emerga  la  non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
                             Art. 76 (L)
                            Norme penali

  1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2.  L'esibizione  di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
  3.  Le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  indicate
nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
  4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,  2 e 3 sono commessi per
ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

                            Art. 77 (L-R)
                           Norme abrogate

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24
novembre  2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
  2.  Sono  altresi'  abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R.  20  ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
                           Art. 77-bis (L)
                    (( (Applicazione di norme) ))

  ((  1.  Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute  nei  capi  II e III si applicano a tutte le fattispecie in
cui  sia  prevista  una  certificazione  o  altra  attestazione,  ivi
comprese   quelle   concernenti  le  procedure  di  aggiudicazione  e
affidamento  di  opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e
di  forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste
siano espressamente richiamate dall'articolo 78. ))
                            Art. 78 (L-R)
                    Norme che rimangono in vigore

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
    a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  trasmissione  delle  dichiarazioni  fiscali  di  cui al D.P.R. 22
luglio  1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10
marzo  2000,  n.  100,  al  decreto  direttoriale  31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e
le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti  la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore  della  situazione economica equivalente dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;
    b)  il  D.P.R.  26  ottobre  1972 n. 642 in materia di imposta di
bollo;
    c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
    d)  l'articolo  2,  comma  15,  secondo  periodo  della  legge 24
dicembre 1993 n. 537;
    e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675  e  ai  decreti  legislativi adottati in
attuazione  delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n.
344;
    f)  fino  alla  loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive  e  i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche' le
regole  tecniche  gia'  emanate  alla  data  di entrata in vigore del
presente testo unico;
    g)  tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
  2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e
di  regolamento  concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle  forze  dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre
1996, n. 675.


       TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


=====================================================================
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO          |   RIFERIMENTO PREVIGENTE

=====================================================================
Articolo 1 (Definizioni) |          | articolo 22, comma 2 L. 241/90
                                       e
comma 1 lettera a)                  |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
 comma 1 lettera b)                 | articolo 1, comma 1, lett. a)
                                    | D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere c), d)              | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera e)                  |articolo 1, comma 1, lett.b)
                                    |D.P.C.M. n. 437/99
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere f), g), h)          | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 20, secondo comma L.
comma 1 lettera i)                  |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera l)                  |articolo 15, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera m)                  | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. b)
comma 1 lettera n)                  |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere o), p)              | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), primo periodo   |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), secondo periodo |articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera r)                  |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera s)                  |articolo 1 D.P.R. 428/98;
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1                             |articolo 1 L. 15/68 e articolo 2
                                    |comma 1,primo periodo L.340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 (Soggetti) |
comma 1                             |articolo 5,comma 1 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99

---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 (Impedimento alla        |
sottoscrizione e alla               |
dichiarazione)                      |
comma 1                             |articolo 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Rappresentanza legale)  |
comma 1                             |articolo 8 L. 15/68

---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 (Riproduzione e          |
conservazione di documenti)         |
comma 1                             |articolo 25 L. 15/68 e art. 15
                                    |D.P.R. 513/1997
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 2, comma 15, primo
                                    |periodo L. 537/1993

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 7 (Redazione e stesura di  |
atti pubblici)                      |
comma 1                             |articolo 12,primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |   articolo 13 primo e secondo
                                    |    comma  L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Documento informatico)  |
comma 1                             |articolo 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R.
comma 2                             |513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 3,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 3,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Documenti informatici   |
delle pubbliche amministrazioni)    |

comma 1                             |articolo 18,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 18,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 22,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 10 (Forma ed efficacia     |
del documento informatico)          |

comma 1                             |articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 (Contratti stipulati    |
con strumenti informatici o per     |
via telematica)                     |
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
comma 1                             |articolo 14 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Libri e scritture)     |
comma 1                             |articolo 15 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 14 (Trasmissione del       |
documento informatico)              |
comma 1                             |articolo 12,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 12,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 12,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Trasmissione           |
dall'estero di atti agli uffici di  |
stato civile)                       |
comma 1                             |articolo 19 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 16 (Riservatezza dei dati  |
personali contenuti nei documenti   |
trasmessi)                          |
comma 1                             |articolo 8,comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 17 (Segretezza della       |
corrispondenza trasmessa per via    |
telematica)                         |
comma 1                             |articolo 13,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 13,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 18 (Copie autentiche)      |articolo 14, primo comma e
comma 1                             |articolo 7, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 14, secondo comma L.
comma 2                             |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 3,comma 4 D.P.R.403 /98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 19(Modalita' alternative   |
all'autenticazione di copie)        |
comma 1                             |articolo 2,comma 2 D.P.R.403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 20 (Copie di atti e        |
documenti informatici)              |
comma 1                             |articolo 6,comma 1 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 6,comma 2 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 6,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 6,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 6,comma 5 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 21 l'autenticazione delle  |
sottoscrizioni)                     |
comma 1                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 22 (Definizioni)           |
                                    |articolo 1, comma 1 lett. c)
comma 1, lettera a)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. d)
comma 1, lettera b)                 |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. e)
comma 1, lettera c)                 |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. f)
comma 1, lettera d)                 |D.P.R. 513197

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. g)
comma l. lettera e)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. h)
comma 1, lettera f)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. i)
comma 1, lettera g)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. l)
comma 1, lettera h)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. m)
comma 1, lettera i)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. n)
comma 1, lettera l)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. o)
comma 1, lettera m)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. p)
comma 1, lettera n)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. q)
comma 1, lettera o)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 23 (Firma digitale)        |
comma 1                             |articolo10, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 10,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 10,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 10,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6                             |articolo 10,comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 7                             |articolo 10,comma 7 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 24 (Firma digitale         |
autenticata)                        |
comma 1                             |articolo 16,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Comma 2                             |articolo 16,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 16,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 16,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 16,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6                             |articolo 16.comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 25 (Firma di documenti |

informatici delle pubbliche |

amministrazioni) |

---------------------------------------------------------------------
comma     1     |articolo     19,     comma     1    D.P.R.    513/97
---------------------------------------------------------------------
comma     2     |articolo     19,     comma     2    D.P.R.    513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 26 (Deposito della chiave   |
privata)                             |
comma 1                              |articolo 7,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                              |articolo 7,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                              |articolo 7,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 27 (Certificazione delle    |
chiavi)                              |
comma 1                              |articolo 8,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                              |articolo 8,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                              |articolo 8,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                              |articolo 8,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 28 (Obblighi dell'utente   |
e del certificatore)                |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 9,comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 9,comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 29 (Chiavi di cifratura    |
della pubblica amministrazione)     |
comma 1                             |articolo 17,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 17,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 17,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 17,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 30 (Modalita' per la      |
legalizzazione di firme)           |
comma 1                            |articolo 15 secondo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 31 (Atti non soggetti a   |
legalizzazione)                    |
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 18,primo e secondo comma
comma 1                            |L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 32 (Legalizzazione di     |
firme di capi di scuole parificate |
o legalmente riconosciute)         |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 16 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 33 (Legalizzazione di     |
firme di atti da e per l'estero)   |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 17, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 17, secondo comma L.
comma 2                            |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 17, terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            |articolo 17, quarto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 5                            |articolo 17, quinto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 34 (Legalizzazione di     |
fotografie)                        |
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2,comma 7 L. 127/97 come
                                   |modificato dall'articolo 55 comma
comma 1                            |3 della L. 342/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 35(Documenti di identita  |
e di riconoscimento)               |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 292 R.D. n. 635/40

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 2, comma 9 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 36 (Carta d'identita' e   |
documenti elettronici)             |
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 1                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
 comma 2                           |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 3                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 4                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 5                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 6                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 7                            |comma 4 L.191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 21, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 23, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 38 (Modalita' di invio e  |
sottoscrizione delle istanze)      |
---------------------------------------------------------------------
                                   |art. 3 comma 11 della L. 127/97
                                   |come modificato dall'art. 2 comma
comma 1                            |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            | ----
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 3, comma 11 L. 127/97,
                                   |come modificato dall'art.2 comma
comma 3                            |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 39 (Domande per la        |
partecipazione a concorsi          |
pubblici)                          |
comma 1                            |articolo 3, comma 5 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 40 (Certificazioni        |
contestuali)                       |
comma 1                            |articolo 11 L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 41 (Validita' dei         |
certificati)                       |
                                   |articolo 2, comma 3 L. 127/97,
                                   |come modificato dall'art. 2 comma
comma 1                            |2 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 2, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 42 (Certificati di        |
abilitazione)                      |
comma 1                            |articolo 12 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 43 (Accertamenti          |
d'ufficio)                         |
comma 1                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 5                            |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 6                            |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 44 (Acquisizione di       |
estratti degli atti dello stato    |
civile)                            |
comma 1                            |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 45 (Documentazione        |
mediante esibizione) |
comma 1                            |articolo 3, comma 1 L. 127/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            | ----
 --------------------------------------------------------------------
Articolo 46 (Dichiarazioni         |
sostitutive di certificazioni)     |
                                   |articolo 2,primo comma L. 15/68 e
                                   |articolo 1, comma 1 D.P.R.
comma 1                            |403/1998
---------------------------------------------------------------------
Articolo 47 (Dichiarazioni         |
sostitutive dell'atto di           |
notorieta')                        |
comma 1                            |articolo 4, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 48 (Disposizioni generali |
in materia di dichiarazioni        |
sostitutive)                       |
comma 1                            |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 49 (Limiti di utilizzo    |
delle misure di semplificazione)   |
comma 1                             |articolo 10,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 50 (Attuazione dei         |
sistemi)                            |

comma 1                             |articolo 21,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 21,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 21,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 2, comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi   |
informativi delle pubbliche         |
amministrazioni)                    |

comma 1                             |articolo 20,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 20,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 20,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 52 (Sistema di gestione    |
informatica dei documenti)          |
comma 1                             |articolo 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 53 (Registrazione di       |
protocollo)                         |
comma 1                             |articolo 4,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 4,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 4,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 4,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 4,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 54 (Informazioni           |
annullate o modificate)             |
                                    |articolo 5 comma 1 e comma 2
comma 1                             |D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 55 (Segnatura di           |
protocollo)                         |
comma 1                             |articolo 6,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 6,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 6,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 6,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 6,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 56 (Informazioni minime    |
del sistema di gestione             |
informatica dei documenti)          |
comma 1                             |articolo 7 D.P.R. 428/98

 --------------------------------------------------------------------
Articolo 57 (Numero di protocollo)  |
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 8 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 58 (Funzioni di accesso    |
ai documenti e alle informazioni    |
del sistema)                        |
comma 1                             |articolo 9,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 9,comma 2 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 9,comma 3 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 59 (Accesso esterno)       |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 10,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 10,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 10,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 60 (Accesso effettuato     |
dalle pubbliche amministrazioni)    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 11,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 61 (Servizio per la        |
gestione informatica dei documenti  |
dei flussi documentali e degli      |
archivi)                            |
comma 1                             |articolo 12,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 12,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 12,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 62 (Procedure di           |
salvataggio e conservazione delle   |
informazioni del sistema)           |

comma 1                             |articolo 13,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 13,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 13,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 13,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 63 (Registro di            |
emergenza)                          |
comma 1                             |articolo 14,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 14,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 14,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 14,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 14,comma 5 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 64 (Sistema di gestione    |
dei flussi documentali)             |
comma 1                             |articolo 15,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 15,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 15,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 65 (Requisiti del sistema  |
per la gestione dei flussi          |
documentali)                        |
comma 1                             |articolo 16 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 66 (Specificazione delle   |
informazioni previste dal sistema   |
di gestione dei flussi              |
documentali)                        |
comma 1                             |articolo 17 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 67 (Trasferimento dei      |
documenti all'archivio di           |
deposito)                           |
comma 1                             |articolo 18,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 18,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 68 (Disposizioni per la    |
 conservazione degli archivi)       |
comma 1                             |articolo 19,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 19,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 19,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 69 (Archivi storici)       |
comma 1                             |articolo 20 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 70 (Aggiornamenti del      |
sistema)                            |
comma 1                             |articolo 22 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 71 (Modalita' dei          |
controlli)                          |
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 2 comma 1, secondo
comma 4                             |periodo L. 340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 72 (Responsabilita' dei    |
controlli)                          |
comma 1                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 73 (Assenza di             |
responsabilita' della pubblica      |
amministrazione)                    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 24 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 74 (Violazione dei doveri  |
d'ufficio)                          |
comma 1                             |articolo 3, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera a)                 |articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera b)                 |articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera c)                 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 75 (Decadenza dai          |
benefici)                           |
comma 1                             |articolo 11,comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 76 ( Norme penali)         |
comma 1                             |articolo 26, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 26, secondo comma L.
comma 2                             |15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 26, secondo comma L.
comma 3                             |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 26,terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 77 (Norme abrogate)        |
comma 1                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 78 (Norme che rimangono    |
in vigore)                          |
comma 1                             | ----

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000

                            CIAMPI AMATO,

                    Presidente del Consiglio dei Ministri
                    BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
                    BIANCO, Ministro dell'interno
                    FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368

Decreto Ministero Funzione Pubblica 1 dicembre 2000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l’altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l’articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998; Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere all’aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all’articolo 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993; Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta

Art.1

Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art.58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art.2

Principi

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art.3

Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.

Art.4

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art.5

Trasparenza negli interessi finanziari

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,. abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art.6

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.

Art. 7

Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art.8

Imparzialità.

1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art.9

Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art.10

Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art.11

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art.12

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art.13

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art.14

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1.12.2000.

Privacy e voti scolastici

da Newsletter Garante Privacy 12 – 18 giugno 2000 

Privacy e voti scolastici

In relazione alle notizie di stampa riguardanti la decisione del Ministero della pubblica istruzione di impedire ´per ragioni di tutela della privacy´ la pubblicazione dei voti degli studenti bocciati o non ammessi agli esami il professor Ugo De Siervo, componente dell´Autorità Garante per la protezione dei dati personali fornisce le seguenti precisazioni:

“Continua ad essere diffusa sui mezzi d´informazione l´opinione che l´iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei “bocciati” o dei non ammessi all´esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996.

Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D´altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l´assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?

La realtà è che l´iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza – giusta o sbagliata che sia – di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie.

Certo che la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali”.

Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti

Scheda n. 34
Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti: D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
Diritto allo studio

Col regolamento sopra indicato composto di sei articoli, il Ministro della Pubblica Istruzione ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di autonomia scolastica, come affermato nella successiva circolare 371/98.
Il testo va letto anche con riferimento alla presenza di alunni con handicap integrati nella scuola.
L’art.1 definisce la comunità scolastica, aperta anche al territorio, come comunità di dialogo fra tutte le componenti, in cui ognuno opera “per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”.
Tra i diritti indicati all’art.2 si segnalano quello alla formazione culturale e professionale, all’informazione sulle norme che regolano la vita della scuola, alla partecipazione, secondo il regolamento d’istituto, alle scelte importanti per la vita della scuola riguardanti anche la programmazione, i libri di testo, il materiale didattico, nonché ad una valutazione trasparente del proprio profitto. “Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti”. La scuola garantisce il rispetto delle culture di alunni stranieri, la libertà di assemblee degli studenti e delle loro associazioni. La scuola deve garantire:
1. “un servizio educativo-didattico di qualità” (rivolto quindi anche ai singoli alunni in situazione di handicap);
2. “iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio”;
3. “la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap”.

Art.3. Tra i doveri degli studenti si segnalano:
1. quello della frequenza assidua dei corsi e dello studio;
2. quello del rispetto di tutto il personale della scuola e “dei loro compagni”. Si ricorda a tale proposito l’art.12 comma 3 L.104/92 che pone tra le finalità dell’integrazione scolastica anche quella della socializzazione;
3. quello del rispetto delle attrezzature e quello di rendere accogliente l’ambiente scolastico inteso “come importante fattore di qualità della vita della scuola”.

L’art.4 innova in materia di disciplina, prevedendo che le singole infrazioni, come le sanzioni e le procedure per irrogarle, debbono essere previste dal regolamento d’istituto. Comunque la responsabilità disciplinare è personale; non può essere irrogata alcuna sanzione se l’interessato non è stato ascoltato; le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto. La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva della dignità di altri, non può essere impedita. Le sanzioni, proporzionate all’infrazione, debbono tenere conto della personalità del singolo allievo e possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica. Le sospensioni dalle lezioni, per un periodo non superiore a quindici giorni, sono adottate dal consiglio di classe e riguardano le infrazioni più gravi e contro di esse è ammesso ricorso al provveditore agli studi (art.5).
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso ad un organo di garanzia, che deve essere previsto dal regolamento d’istituto e di cui deve fare parte almeno uno studente nella scuola superiore e un genitore nella scuola media. Tale organo di garanzia decide sui conflitti di interpretazione del presente regolamento sulla disciplina. Contro le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso ad un organo collegiale di garanzia che deve essere istituito dal provveditore agli studi e di cui debbono far parte tre docenti, due studenti ed un genitore per la scuola superiore, e da tre docenti e tre genitori per la scuola media; i due organismi sono presieduti da una persona di elevate qualità morali nominata dal provveditore agli studi. La circolare citata all’inizio raccomanda una rapida istituzione di questi organismi.
L’art.6 prevede un’ulteriore garanzia per l’approvazione della “Carta dei servizi scolastici” che, nelle scuole superiori, deve essere approvata previa consultazione degli studenti e, nella scuola media, previa consultazione dei genitori. Copia del presente regolamento deve essere fornita agli studenti all’atto dell’iscrizione (per il corrente anno scolastico, essendo ormai superato il termine per le iscrizioni, si presume che tale copia venga consegnata all’inizio delle lezioni).

Confronta le modifche introdotte con il D.P.R. n° 235 del 2007.

30-11-1999

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 1999, n. 3074

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 1999, n. 3074

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12997 del 1992 il tribunale di Roma ha condannato l’Istituto tecnico statale XXX a risarcire i danni riportati dal minore F. T. che, uscito anticipatamente dalla scuola per l’assenza dell’insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell’ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti.

La corte d’appello di Roma ha confermato la decisione affermando, innanzi tutto, per quel che ancora rileva in questa sede, che grava sull’istituto scolastico il dovere di sorvegliare gli allievi minorenni per tutto il tempo in cui sono affidati e fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro.

Il d.p.r. 420 del 1974 e il d.p.r. 588 del 1985, nella parte in cui prevedono, a determinate condizioni, il ricorso al personale ausiliario in caso di assenza degli insegnanti non esclude, ma anzi presuppone l’esistenza di tale dovere, che deve essere comunque adempiuto, ad esempio anche accorpando più classi, in caso di assenza dell’insegnante per l’intera lezione.

La responsabilità di coloro che avevano dolosamente ferito il T., inoltre, non escluderebbe, secondo la corte territoriale, la responsabilità dell’istituto scolastico a titolo di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui, perché l’evento è stato reso possibile anche per l’imprudenza e la violazione di norme da parte dell’amministrazione scolastica. Poiché infatti il ferimento si era verificato in un quartiere periferico privo di case e in cui episodi del genere di quello occorso al T. erano abbastanza frequenti, l’evento non solo in astratto, secondo un giudizio di probabilità formulabile “ex ante”, ma anche in concreto non si sarebbe verificato se non fosse stato violato il dovere di vigilanza, in quanto, come accadeva tutti i giorni, il ragazzo alla fine delle lezioni sarebbe stato prelevato dalla madre che aveva manifestato appunto il timore che il figlio potesse essere aggredito fuori delle scuola.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Istituto tecnico statale XXX.

I signori A. T. e A. C. non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la disciplina vigente (artt. 5, 6 e 7 del d.p.r. 420/74, legge 312/80 e d.p.r. 588/85) prevede il ricorso al personale ausiliario anche in caso di assenza degli insegnanti, mentre le norme indicate consentono l’utilizzazione del personale ausiliario solo in caso assenza del docente del tutto momentanea e non quando tale assenza si prolunghi per l’intera lezione.

Del pari erronea sarebbe l’ipotesi prospettata dalla corte territoriale di inserimento degli alunni della classe in cui si verifichi l’assenza dell’insegnante in altre classi, perché tale ipotesi contrasterebbe con la normativa vigente. La corte territoriale comunque non avrebbe indicato per quali ragioni sarebbe stato materialmente e giuridicamente possibile assicurare la vigilanza a fronte della eccezionalità della situazione.

Con il secondo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., 113 c.p. nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la cooperazione colposa nel delitto doloso consumato dagli ignoti autori del ferimento, pur mancando la consapevolezza dell’amministrazione scolastica di collaborare nell’altrui condotta criminosa. Infatti la scuola non era assolutamente a conoscenza della situazione di pericolo in cui versava il giovane e pertanto sarebbero eventualmente ipotizzabili due distinti reati, uno doloso e un altro colposo, ma mai la cooperazione colposa ad un reato doloso. Inoltre la corte territoriale non avrebbe indicato le norme violando le quali la scuola avrebbe reso possibile la realizzazione del ferimento.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt, 2043 e 2048 c.c. e vizio di motivazione, l’istituto ricorrente afferma che nella specie il nesso causale tra l’azione addebitata allo stesso e l’evento, sarebbe stato interrotto dalla natura eccezionale e straordinario del ferimento. Né la corte territoriale avrebbe indicato in base a quali elementi doveva ritenersi la pericolosità della zona. Infine il dovere di sorveglianza non potrebbe ritenersi assoluto, ma andrebbe valutato in relazione al normale sviluppo psico-fisico degli studenti e quindi in relazione alla loro età.

2. Il ricorso non è fondato.

Esaminando congiuntamente i motivi, che prospettano censure tra loro connesse, deve innanzi tutto rilevarsi l’inammissibilità del secondo, con il quale si censura la qualificazione della responsabilità dell’amministrazione scolastica in termini di cooperazione colposa nel delitto doloso commesso dagli ignoti autori del ferimento, in quanto la critica è rivolta a un punto non decisivo della motivazione.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità civile dell’istituto scolastico era infatti necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, la dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta imputabile all’amministrazione e della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, mentre ogni ulteriore accertamento e qualificazione giuridica era ultronea.

Iniziando quindi l’esame del primo motivo, deve rilevarsi che la corte territoriale non si è affatto limitata ad affermare che in caso di assenza degli insegnanti la scuola deve ricorrere al personale ausiliario, ma ha innanzi tutto enunciato, in conformità con l’orientamento costante di questa Corte (Cass. 5424/86, 18 maggio 1982, Albano), il principio generale, che l’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro.

Il richiamo alle funzioni di sorveglianza che possono essere affidate al personale ausiliario o all’eventuale collocazione degli alunni in altre classi, nel caso di assenza dell’insegnante per l’intera lezione, nell’economia della decisione hanno funzione meramente esemplificativa delle possibili modalità concrete di adempimento del dovere di sorveglianza degli alunni minorenni, che resta di carattere generale e assoluto, tanto che, come ritenuto dalla citata sentenza n. 5424/86, non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile.

Né incombeva alla corte territoriale farsi carico di dimostrare che in concreto il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni era suscettibile di adempimento, spettando all’amministrazione piuttosto l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di circostanze che rendevano in concreto impossibile tale adempimento.

Quanto, poi, alla esistenza del nesso di causalità tra la violazione del dovere di sorveglianza imputata all’amministrazione e l’evento lesivo, la corte territoriale ha accertato, con giudizio di fatto in questa sede non censurabile, perché immune da vizi logici e giuridici, che nel quartiere in cui l’evento si è verificato, privo di case e periferico, erano abbastanza frequenti episodi del genere e che la madre del minore ogni giorno andava a prelevare il figlio a scuola proprio perché temeva che potesse essere oggetto di aggressioni.

Pertanto la corte territoriale ha fornito adeguata e corretta motivazione della prevedibilità dell’evento e quindi della sussistenza del nesso di causalità.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*
(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)

* come modificato dalla L. 107/2015

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle adunanze del 30 settembre e 15 ottobre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 novembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25/2/1999;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali e del Lavoro e della Previdenza Sociale;

E M A N A

il seguente regolamento

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA

CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

  1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
  2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 2
Oggetto

  1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
  2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
  3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all’innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
  4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3*
Piano triennale dell’offerta formativa

  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della   programmazione territoriale   dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
  3. a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti,con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
  4. b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
  5. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature   materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione     scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  6. Il piano e’ elaborato dal   collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto.
  7. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

* articolo sostituito dal comma 14 della L. 107/2015

 

Art. 4
Autonomia didattica

  1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
  2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
  3. a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
    b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;
    c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
    e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
  4. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
  5. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
  6. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.
  7. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
  8. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’attuale ordinamento.

Art. 5
Autonomia organizzativa

  1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
  2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
  4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

  1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
  2. a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
    b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
    c) l’innovazione metodologica e disciplinare;
    d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
    e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
    f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
    g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
  3. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.
  4. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7
Reti di scuole

  1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
  2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
  3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
  4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
  5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
  6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a:
  7. a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
    b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
    c) la formazione in servizio del personale scolastico;
    d) l’orientamento scolastico e professionale.
  8. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
  9. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
  10. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
  11. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III
CURRICOLO NELL’AUTONOMIA

Art. 8
Definizione dei curricoli

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
  2. a) gli obiettivi generali del processo formativo;
    b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
    c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
    d) l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
    e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
    f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
    g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
    h) i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
  3. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
  4. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.
  5. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
  6. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un’integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
  7. L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9
Ampliamento dell’offerta formativa

  1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
  2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
  3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
  4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
  5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione

  1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
  3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11
Iniziative finalizzate all’innovazione

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
  2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all’articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
  3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
  5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12
Sperimentazione dell’autonomia

  1. Fino alla data di cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.
  2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
  3. Nella scuola materna ed elementare l’orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all’articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all’articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
  4. Le istruzioni generali di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall’anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13
Ricerca metodologica

  1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
  2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

  1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’Amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
  2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
  3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
  4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
  5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
  6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15
Competenze escluse

  1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
  2. a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
    b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;
    d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
    e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2.
  3. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16
Coordinamento delle competenze

  1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
  2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
  3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
  4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
  5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
  6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
ABROGAZIONI

Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate

  1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
  • articolo 5, commi 9, 10 e 11;
  • articolo 26;
  • articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
  • articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole “e del consiglio scolastico distrettuale”, 8 e 9;
  • articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
  • articolo 104, commi 2, 3, e 4;
  • articoli 105 e 106;
  • articolo 119, commi 2 e 3;
  • articolo 121;
  • articolo 122, commi 2 e 3;
  • articolo 123;
  • articoli 124, 125 e 126;
  • articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
  • articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola “settimanale” e 6;
  • articolo 143, comma 2;
  • articoli 144, 165, 166, 167, 168;
  • articolo 176, commi 2 e 3;
  • articolo 185, commi 1 e 2;
  • articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole “e ad otto decimi in condotta”;
  • articoli 193/bis e 193/ter;
  • articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
  • articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
  • articoli 329 e 330;
  • articolo 603.
  1. Resta salva la facoltà di emanare, entro l’1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

 

DPR 275/99 (Regolamento Autonomia Scolastica)

 

Autonomia delle istituzioni scolastiche – Scheda di rilevamento

Autonomia delle istituzioni scolastiche – Schema di regolamento (prima bozza)

Autonomia delle istituzioni scolastiche – Schema di regolamento (seconda bozza)

 

Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 1999, n. 3004

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione V penale

Sentenza 5 marzo 1999 n. 3004
(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A D. G., insegnante di educazione tecnica presso la scuola media “Francescani”, istituto privato parificato, e T.
W., assistente del primo, veniva contestato di avere alterato il giornale del professore, modificando la
valutazione relativa allo studente D. D. dopo la riunione del Consiglio di classe del 4 giugno 1993.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17 novembre 1995, affermava la penale responsabilità di entrambi gli
imputati per il delitto previsto dall’art. 476 c.p. per avere alterato un atto pubblico e li condannava, concesse le
attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175
c.p., oltre alle spese processuali ed a quelle di costituzione e difesa della parte civile ed al risarcimento dei
danni nei confronti di quest’ultima.
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 16 ottobre 1997, confermava
integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’appello degli imputati, che condannava a pagare le ulteriori
spese processuali oltre a quelle sostenute dalle parti civili nel secondo grado del giudizio.
Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, i quali deducevano i seguenti motivi di gravame:
1) Non sussiste il delitto contestato perché il registro del Professore non è un atto pubblico ne’ tantomeno un
atto a formazione progressiva esso è valido quando diviene definitivo e cioè dopo il Consiglio di classe che
nel caso di specie, si è tenuto il giorno 11 giugno 1993;
2) Trattasi, comunque, di un falso grossolano non idoneo ad ingannare nessuno;
3) Trattasi, in ogni caso, di falso innocuo non destinato ad incidere sul giudizio finale del Consiglio di classe;
4) Manca qualsiasi motivazione sul dolo, che, nel caso di specie, non sussiste perché la correzione della
valutazione del profitto dello studente D. D. è stata fatta in assoluta buona fede;
5) Manca la motivazione in ordine al concorso del privato, l’assistente T. nel reato proprio contestato
all’insegnante D.;
6) Insussistenza di un danno risarcibile e difetto di motivazione in ordine alla concessione di una provvisionale.
I ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È necessario premettere che in tema di scuole secondarie, quale è quella di cui è processo, l’equiparazione alle
scuole pubbliche, secondo la legge 19 gennaio 1942 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o quella
del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e
degli esami sostenuti presso la scuola.
Ciò comporta che ai soggetti che dirigono o svolgono attività di insegnamento quali professori, nelle scuole
suddette, siano esse legalmente riconosciute o pareggiate, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato
che l’insegnamento impartito in dette scuole – cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami
sostenuti – si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero
della Pubblica istruzione in concorrenza con l’insegnamento pubblico (in termini vedi Cass. 24 gennaio 1997 n.
421, Scaricabarozzi, rv. n. 206630).
L’impugnata sentenza ha, pertanto, correttamente ritenuto che l’imputato D. G., nella sua qualità di insegnante
presso un istituto legalmente riconosciuto, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto ha esercitato
pubbliche funzioni (vedi Cass. sent. n. 421 del 24 gennaio 1997 citata).
Alle stesse conclusioni non si può pervenire per l’imputato T., assistente tecnico del professore D.. Questa
figura fu istituita dall’art. 68 del RD 30 aprile 1924 n. 965 e ad essa furono attribuiti compiti meramente
esecutivi necessari per coadiuvare l’insegnante di materie tecniche che faceva uso di laboratori. Il T. quindi,
non avrebbe mai potuto rispondere del delitto di falso contestato se non a titolo di concorso con il D., poiché il
delitto di cui all’art. 476 c.p. è un reato proprio che può essere commesso soltanto da pubblici ufficiali.
Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e
per gli effetti previsti dall’art. 476 c.p..
In effetti il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali
che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell’atto pubblico, in quanto posto in
essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti
giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza
(Cass. 4 febbraio 1997 n. 790, Zaro + uno, rv. 208196). Esso fu istituito nel 1924 dal RD citato,
contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme
legislative e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce
per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza
dell’azione complessiva svolta nel corso dell’anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale
del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che
non fu istituito con il RD 965124 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non
essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica – presenze,
compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni – vanno annotati sul registro di classe e non su quello del
professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività
dell’insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed
insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l’attività dell’insegnante
può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l’attività
dell’insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti
ed in particolare la C.M. 252/78 punto cinque, chiarisce che è opportuno che tale registro contenga
“l’annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell’alunno , in modo da consentire al docente
di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali” e
finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato
il sistema di valutazione degli alunni.
Cosicché risulta evidente che la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un
promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell’anno scolastico e dei processi di
maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di
classe.
È, peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale,
ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi
indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro.
Si vuol dire, cioè, che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella
formazione dell’atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è
tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell’obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale
sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa
riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante.
La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a note di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà mai incidere sulla validità della valutazione finale dello alunno e lo
stesso docente, in effetti, non è vincolato nella espressione del giudizio finale dalle annotazioni del giornale del
professore, come si può facilmente dedurre dalle norme che dettano i criteri di valutazione degli alunni nelle
scuole dell’obbligo.
Da tutto quanto precede risulta evidente che il giornale del professore non possiede i requisiti necessari per
essere considerato un atto pubblico al fini della legge penale, perché non rappresenta una estrinsecazione
dell’attività della P.A. e, più specificamente, non ha attitudine ad assumere rilevanza ai fini della
documentazione di fatti ed operazioni inerenti all’attività ed agli scopi della stessa. Le conclusioni raggiunte
consentirebbero di risolvere i ricorsi e, tuttavia appare opportuno soffermare l’attenzione su un altro aspetto
rilevante. In fatto è accaduto che il D., dopo avere annotato sul giornale del professore un giudizio di
sufficienza su un lavoro svolto dall’alunno D. D., apprese che, in effetti, il lavoro fu completato dall’assistente
T. a causa delle numerose assenze dell’alunno.
Il D. mutò, allora, opinione e, prima di riferire la sua complessiva valutazione al Consiglio di classe del 13
giugno 1993, apportò sul suo Giornale la modifica ritenuta necessaria. Cancellò il precedente giudizio ritenuto
erroneo e sostituì il nuovo giudizio formulato dopo avere appreso circostanze prima a lui ignote. Appose anche
la sua firma a margine della correzione per “giustificare” la cancellatura. Ed allora devesi parlare di correzione
più che di alterazione; correzione avvenuta senza il rispetto della procedura prevista dalla legge per la
correzione degli atti pubblici, ammesso che tale dovesse essere considerato il giornale del professore, fatto che
deve essere escluso, come si è già detto e, quindi irrituale ma ciò non vale a trasformare quella condotta in un
reato. È vero infatti, che il dolo richiesto nel delitti di falso è generico e, quindi è sufficiente la consapevolezza
della immutatio veri e non appare necessario secondo la giurisprudenza, l’animus nocendi vel decipiendi, ma
ciò ovviamente, non significa che il dolo sia in ripresa e ricorra per il solo fatto che una alterazione si sia
verificata.
Esso deve essere rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro
la volontà dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una
negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.
Nel caso di specie il D. ha commesso una leggerezza correggendo una sua precedente valutazione in modo non
conforme alle leggi che disciplinano la correzione degli atti pubblici, ma assolutamente non è ravvisabile nel
suo comportamento la volontà di alterare la verità per fare apparire una situazione diversa da quella esistente
in re.
Anche sotto tale profilo i ricorsi appaiono, pertanto, fondati.
Appare superfluo l’esame degli altri motivi di gravame, anche se è necessario rilevare che la motivazione in
ordine al concorso del T. nel reato proprio contestato al D. appare del tutto carente.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato ai due ricorrenti non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999