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Legge 24 dicembre 2012, n. 228

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(in SO n. 212 alla GU n. 302 del 29-12-2012)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013). (12G0252)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis): Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall’Aula il 18 ottobre 2012, degli articoli 1 e 2, art. 3, commi 1-8, art. 3, comma 9, lettera a), art. 3, comma 10, secondo per., art. 3, comma 14, art. 13, commi 17-27, art. 3, commi 29-31, art. 3, commi 37 e 38, art. 3, commi 42-76, articoli 4, 5, 6, art. 7, commi 1-11, art. 7, commi 14-21, art. 7, commi 25 e 26, art. 7, commi 35-39, art. 8, commi 1-14, art. 8, commi 17 e 18, art. 8, commi 20-23, art. 9, comma 1, cpv. «Art. 16-bis, comma 1, 2, 4-6», art. 9, comma 2, articoli 12, 13 e 14 del C.5534 d’iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze (Grilli).
Assegnato dalla V Commissione (Bilancio), in sede referente il 18 ottobre 2012, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 29 ottobre; 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 novembre 2012.
Esaminato in Aula il 15, 20, 21 novembre 2012 ed approvato il 22 novembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3584): Assegnato alla 5ª Commissione, in sede referente, il 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dicembre 2012.
Esaminato in Aula il 29 novembre; 11, 18, 19 dicembre 2012 ed approvato il 20 dicembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis-B): Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2012.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 20 dicembre 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 21 dicembre 2012.


Norme specifiche relative al settore Istruzione:

ART. 1.

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).

(…)

43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

44. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

45. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

46. Il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

48. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.

50. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

52. Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono di- sapplicate dal 1o settembre 2013.

57. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta unità »;

b) al terzo periodo, le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « cin- quanta unità».

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l’anno scolastico 2012/2013.

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

60. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 ».

(…)

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto‐ legge 29 ottobre 2012 n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto‐legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di « Progettazione artistica per l’impresa », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di « Scenografia » e di « Nuove tecnologie del- l’arte », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordi- namento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza de- terminata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(…)

149. Al comma 450 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

150. All’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie».

(…)

 

BANDO DI CONCORSO 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Uff.II

 

 

BANDO DI CONCORSO 2013

 

Europa cambia la scuola

 

Label

 

 

 

Presentazione

 

L’iniziativa del LABEL parte dal presupposto che le attività di cooperazione europea, rafforzano i processi di autonomia e costituiscono importanti opportunità di miglioramento per la qualità dell’offerta formativa della scuola attraverso la loro capacità di innescare “cambiamenti”.

Il LABEL ha come riferimento il Programma “Istruzione e Formazione 2020”, la strategia europea per apprendimento permanente (Lifelong Learning) e la cooperazione europea in senso lato. Attraverso il concorso “L’Europa cambia la scuola”, si intende promuovere in seno alle scuole coinvolte nella cooperazione europea un percorso di riflessione e consapevolezza che aiuti gli istituti a sostenere i processi attivati.

Il Label per il riconoscimento della qualità della progettualità europea nella scuola italiana, si propone di dare la giusta evidenza all’impatto che le attività in dimensione europea hanno avuto sugli istituti scolastici nelle loro diverse componenti: alunni, personale della scuola, famiglie, comunità locale, partenariato europeo.

 

Obiettivi

Il Concorso intende:

 

evidenziare la presa di coscienza dei cambiamenti avvenuti nelle dinamiche organizzative, relazionali, gestionali, della scuola e dei processi di apprendimento al suo interno, attraverso le attività in dimensione europea che sono state realizzate;

identificare quali pratiche legate alla cooperazione europea hanno portato a miglioramenti qualitativi con riferimento:

al POF

alle competenze degli alunni

alle competenze del personale scolastico ed alle relazioni con i genitori

alla scuola come organizzazione

ai rapporti con il territorio di riferimento dell’istituto

favorire lo scambio, la valorizzazione e lo sviluppo negli Istituti di tali pratiche, dando impulso al loro radicamento.

 

Destinatari del concorso e premi

Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea in collaborazione attiva con realtà scolastiche di altri paesi europei e che non abbiano già ricevuto il “Label” nelle precedenti edizioni del concorso.

Pertanto si precisa che possono partecipare al concorso 2013 anche le scuole che, pur avendo presentato la propria candidatura negli anni passati, non siano state selezionate per il Label.

Un attestato nazionale di qualità “LABEL” valido per un anno verrà attribuito ad un massimo di 12 istituti che riceveranno anche un premio di 4.000,00 euro ciascuno, da destinare al sostegno dei processi di internazionalizzazione avviati, non escludendo il supporto ad esperienze di mobilità in altri Paesi europei del personale docente.

 

Modalità di partecipazione

Si chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di “raccontare” con un testo di un minimo 300 e un massimo di 1000 parole il percorso realizzato, facendo emergere il valore aggiunto che l’esperienza di cooperazione ha apportato alle finalità della scuola espresse dal Piano dell’offerta formativa, alla sua organizzazione didattica e gestionale, ai suoi processi di apprendimento-insegnamento e al clima stesso dell’Istituto.

Il “racconto” dovrebbe rispondere alla seguente domanda generale:

Cosa abbiamo appreso, come siamo cambiati e come possiamo consolidare il cambiamento?

Il racconto potrà essere accompagnato da materiale rappresentativo del percorso educativo raccontato e del processo di cambiamento realizzato o in corso. Il materiale dovrà essere costituito da alcune immagini, non più di 10, o da un filmato di max. 3 minuti (caricati su CD/DVD), e da diari di bordo/portfolio in formato cartaceo o su supporto elettronico che aiutino ad illustrare i contenuti del racconto.

Il racconto dovrà essere redatto sul modulo di candidatura on-line reso disponibile sul sito MIUR-Direzione Generale Affari Internazionali.

Il modulo compilato in ogni sua parte, firmato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto partecipante, dovrà essere fatto pervenire entro e non oltre il 12 aprile 2013 agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza via PEC (si allega per comodità l’elenco degli indirizzi di Posta certificata degli Uffici scolastici Regionali). Entro la medesima data le scuole potranno inviare ai rispettivi Uffici Scolastici Regionali l’eventuale materiale a supporto del racconto.

Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a nominare una Commissione di valutazione che, nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale, avrà il compito di selezionare le esperienze maggiormente significative del loro territorio. I progetti selezionati, elencati in ordine di priorità, saranno trasmessi, entro il 10 maggio 2013 alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR – Uff II che provvederà, poi, ad individuare le 12 Scuole alle quali assegnare i Label di “Europa cambia la scuola”.

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali preselezionare, in sede regionale, salvo particolari e motivate eccezioni, progetti a titolarità di coordinamento italiano.

Per la selezione finale il MIUR – D.G. Affari Internazionali si avvarrà di una Commissione di valutazione centrale composta da: esperti, insegnanti, dirigenti scolastici e tecnici.

 

Liberatorie

L’istituto, con l’invio del racconto e di altro materiale di documentazione, garantisce che lo stesso è materiale originale e libera gli USR e il MIUR da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che a qualsiasi titolo avessero da eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal presente Bando.

L’istituto, inoltre, autorizza la diffusione attraverso stampa, radio e televisione dei “Racconti” e altro materiale inviato per il Label “L’Europa cambia la scuola” nonché la distribuzione dello stesso in formato cartaceo o digitale.

 

Raccomandazioni per le scuole che intendono concorrere, pena esclusione dal Concorso:

Si raccomanda di verificare che:

 

la domanda di partecipazione sia predisposta sul modulo messo a disposizione sul sito del MIUR;

il modulo di candidatura sia debitamente firmato dal Dirigente Scolastico;

il racconto non contenga meno di 300 parole o più di 1000.

sia rispettata la data di invio agli Uffici Scolastici Regionali.

 

La Direzione Generale per gli Affari Internazionali avrà cura di fornire agli istituti tempestiva comunicazione in merito agli esiti della selezione finale.

 

Per informazioni potranno essere contattati i Referenti regionali di “Europa dell’Istruzione”.

 

Allegati:

  • Modulo di candidatura
  • Criteri di valutazione
  • Indirizzi PEC
  • Indirizzi USR
  • Nominativi per informazioni

 

Il Direttore Generale

F.to Marcello Limina

 

 

 

Avviso 21 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Possono partire le attività di “Testimoni dei diritti” per l’anno 2012-13.
Sette scuole secondarie di primo grado rappresentanti le varie aree del Paese parteciperanno all’iniziativa.

Ecco i nomi dei vincitori con accanto il numero dell’articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani sviluppato:

-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Bolzano (Bz) (art. 2)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “V. Vivaldi” di Catanzaro Lido (Cz) (art. 3)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Aurelio Covotta” di Ariano Irpino (Av) (art. 2)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Padre David Maria Turoldo” di Montereale Valcellina (Pn) (art. 29)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “S.M.S. Corrado Melone” di Ladispoli (Rm) (art. 13)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Convitto Umberto I” di Torino (To) (art. 28)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Norbello” di Abbasanta (Or) (art. 26)

Le sette scuole riceveranno nelle prossime settimane la visita di un senatore della Commissione per i Diritti umani e inizieranno i lavori sulla piattaforma didattica E-workshop nella sezione “Parliamo di… ” (http://eworkshop.senatoperiragazzi.it/cms/tracce).
Il percorso formativo dei ragazzi culminerà, in primavera, in una seduta straordinaria nell’Aula di Palazzo Madama.

In considerazione dei numerosi progetti pervenuti e dell’elevata qualità delle proposte sono state altresì individuate quattro scuole a cui va una menzione particolare e a cui si offre loro uno spazio sulla piattaforma didattica del Senato per proseguire, comunque , nella realizzazione del progetto on line.

Si tratta di:
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Michele Ferrajolo” di Acerra (Na) (art. 26)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “P. Tacchi Venturi” di San Severino Marche (Mc) (art. 24)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “IC Polo 3” di Gallipoli (Le) (art. 23)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Filippo Puglisi” di Serradifalco (Cl) (art. 1)

Nota 21 dicembre 2012, Prot. n. 0008120

Ministero dell’Istruzione de11’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo studente, lintegrazione, la partecipazione e la comunicazione

Ufficio V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

AIl’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

Al1’Intendente Scolastico per le Località Ladine BOLZANO

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta AOSTA

Comitato Italiano Sport contro Droga ROMA

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano Stadio Olimpico – Tribuna Tevere ROMA

Al Comitato Italiano Paralimpico Via Flaminia Nuova ROMA

Ai Coordinatori territoriali di Educazione Fisica LORO SEDI

Oggetto: Concorso per le scuole Scrivi una storia

Nel quadro della collaborazione instaurata tra M.I.U.R. e C.O.N.I. e nell’ambito delle iniziative finalizzate alla trasmissione alla promozione della legalità e alla diffusione di stili di vita corretti, la scrivente Amministrazione supporta la seconda edizione del concorso Scrivi una storia.

L’iniziativa promossa dal Comitato Italiano Sport contro Droga, Associazione benemerita del C.O.N.I., ha come obiettivo quello di fare prevenzione in maniera efficace attraverso iniziative che consentano ai ragazzi di riconoscere e sperimentare i valori etici che lo sport trasmette.

L’Edizione 2012/2013, riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, recepisce i numerosi stimoli ed input positivi ricevuti dalle scuole coinvolte nel precedente anno scolastico. Ai partecipanti viene richiesto di realizzare la produzione creativa di Video Virali (60 secondi max.) e articoli giornalistici, facendo riferimento alle regole e dai valori proposti per il concorso dalle Organizzazioni che aderiscono all’iniziativa:

Comitato Italiano Paralimpico

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Nuoto

Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione Italiana Pallavolo

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Sport Equestri

Federazione Italiana Tennis  Federazione Italiana Vela

I dettagli del concorso e le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito web www.scriviunastoria.com.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Comitato Italiano Sport contro Droga, largo Lauro De Bosis 15, 00194 Roma
Help desk 3313046205 e-mail: segreteria@scriviunastoria.com

Si ringrazia per la collaborazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 5

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 5
(GU n.41 del 18-2-2013)

Statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) composto di 21 articoli, adottato dal Commissario straordinario con delibera n. 14 dell’11 dicembre 2012

Avviso 21 dicembre 2012, Prot.n. 8214

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio
Ufficio VII

AI REVISORI DEI CONTI in carica su ambiti scolastici

OGGETTO: Decadenza e nuova nomina revisori dei conti rappresentanti MIUR presso le Istituzioni scolastiche.

Il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, all°art. 6 comma 20 lettera a) ha previsto che gli ambiti territoriali scolastici, a partire dal 1 gennaio 2013, non debbano superare il numero di 2.000 raggruppando in ognuno di essi un numero di scuole non inferiore a quattro.

In ottemperanza a tale disposizione gli UU.SS.RR., ciascuno per la propria regione di competenza, hanno provveduto a rimodulare gli ambiti territoriali scolastici con necessaria ed inevitabile riduzione del loro numero.

Da tale riordino ne consegue che le nomine dei funzionari nominati nel triennio 2011-2013 sono revocate alla data del 31/12/2012.

L’ufficio scrivente ha già predisposto un decreto di nuove nomine da sottoporre alla firma del Ministro.

Con successiva comunicazione, saranno pertanto resi noti i nominativi dei nuovi funzionari nominati sugli ambiti territoriali scolastici per il triemiio 2012-2015.

IL DIRIGENTE

ElisabettaDavoli

Nota 21 dicembre 2012, Prot. AODGSSSI n.5503

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali

 

p.c.

Alla Direzione Generale Personale Scolastico

Dipartimento per l’Istruzione – MIUR

 

Oggetto: “Istanze On Line” – presentazione delle domande di cessazione dal servizio

 

Si comunica che anche quest’anno verrà attivata, nella sezione “Istanze On Line” del sito internet del MIUR, la procedura web per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio.

 

In attesa della disponibilità della suddetta funzionalità web, che sarà comunicata con apposito avviso, si invita il personale interessato ad effettuare la registrazione, operazione preliminare all’inserimento della domanda.

 

E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali.

 

Si ricorda a proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e “Password”, mentre per inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.

 

L’operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l’istituzione scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on line – registrazione”, presente nel suddetto sito internet di questo Ministero all’indirizzo http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

 

IL DIRIGENTE

F.to Paolo De Santis

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il  Personale scolastico

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Prot. n. AOODGPER 9733

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

 

Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

 

Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

 

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,  i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,  della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 –seconda parte- e 14 dell’art.24 della legge 22.12.2011 n.214  e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”),  e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà  essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in  servizio).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

 

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97, siaper gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

 

A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

 

Il predetto D.M. n. fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013.

Sempre entro la medesima data del 25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età  chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;

–   il personale della province di Trento Bolzano ed  Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e ,comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisitidi cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS – gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente  all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

1)   presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

2)   Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3)   Presentazione telematica  della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha  equiparato i trattenimenti in servizio  previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere  applicati in maniera  puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014.

Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia  in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo  di dimensionamento della rete scolastica che   all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le  immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali ..

Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2013, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile

La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).

 

Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72 c.11 è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

 

 

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2013

 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

 

– recesso dei dirigenti:

 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

 

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP – Direzione Centrale Previdenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Luciano Chiappetta

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

 

 

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

 

Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;

 

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

 

Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

 

Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011;

 

Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011 ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008;

 

Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico

 

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11;

 

Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11 al personale della scuola;

 

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

 

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

 

Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 

D E C R E T A

 

Art.1

1 . Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

2 . Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

 

Art.2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.

 

 

 

 

Art.3

1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2013, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

Art. 4

 

1. Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 

 

IL MINISTRO

f.to  Francesco Profumo

Intesa CSR 20 dicembre 2012, n. 146

Intesa CSR 20 dicembre 2012, n. 146

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi delI”articoIo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Repertorio atti n. 146/CU del 20 dicembre 2012

Avviso 20 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

Si comunica che le prove scritte del concorso in oggetto avranno luogo nei giorni 16 e 17 gennaio 2013 presso i locali del Liceo Scientifico “J.F. Kennedy”, (sede centrale), Via Nicola Fabrizi 7, 00153 Roma.

I candidati si dovranno presentare all’indirizzo sopra indicato alle ore 8,30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

Nota 20 dicembre 2012, MIURAOODPPR 2322/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Loro Sedi

 

Nota 20 dicembre 2012, MIURAOODPPR 2322/RU/U

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado – a.s. 2013/2014 – e aggiornamento “Scuola in chiaro”