Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )

Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )
Il quadro della situazione

di Dario Cillo

cicli


XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) – elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013


Il quadro delle riforme nel corso della XVII legislatura, perdurando la precaria congiuntura economica internazionale, continua ad essere vincolato alla razionalizzazione delle risorse ed al contenimento della spesa pubblica, anche se si presentano timidi spiragli di un rinnovato interesse per la centralità dell’istruzione.

Di particolare rilievo in tal senso la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che rappresenta, ad oggi, il contributo normativo a più ampio spettro per il settore.

buonascuola_12315Il 3 settembre il Presidente del Consiglio presenta il Patto Formativo #labuonascuola: dal 15 settembre al 15 novembre 2014 il documento è aperto al dibattito sul sito labuonascuola.gov.it. L’art. 1, cc. 4 e 5, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede un «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, per il rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Il 12 marzo il Consiglio dei ministri approva un Disegno di Legge di “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione”, che, dopo un lungo iter, diviene Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il testo opera profonde trasformazioni in merito a:

  • Organico dell’Autonomia,
  • Assunzioni e Concorsi,
  • Offerta formativa,
  • Ruolo e funzioni del Dirigente scolastico,
  • Formazione e valorizzazione del personale Docente,
  • Alternanza Scuola-Lavoro,
  • Introduzione del digitale nella didattica,
  • Trasparenza,
  • Edilizia scolastica.

Inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge (16 luglio 2015), uno o più decreti legislativi, su:

  1. riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione;
  2. riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso alla professione docente;
  3. promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  4. revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, d’intesa con le Regioni;
  5. istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni;
  6. garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;
  7. promozione e diffusione della cultura umanistica e delle espressioni artistiche;
  8. revisione della normativa in materia di scuole ed istituzioni italiane all’estero;
  9. adeguamento della normativa sulle certificazioni delle competenze e sugli esami di Stato.

vd. “Progettare la ‘Buona Scuola’


 

Analizziamo di seguito le principali novità normative introdotte nel corso della Legislatura.

 Principali novità normative

Alternanza scuola-lavoro: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 33-43 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (vd. Guida operativa).
Sul tema interviene inoltre l’art. 5, comma 4-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, che stabilisce:

Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresi’ le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi’ all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Ambiti territoriali: l’art., c. 66 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede la costituzione di ambiti territoriali sub-provinciali (si veda la Nota 26 gennaio 2016, AOODPIT 726)

Apprendistato: sul tema interviene l’art. 8-bis  della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda, in tal senso, il Decreto Interministeriale 5 giugno 2014;

Classi di concorso: Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, regolamenta la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008.
La Nota 27 febbraio 2015, AOODGPER 6753, trasmette lo schema di DI sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/2016, e, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso – previsto dall’art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 – le tabelle relative alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline dei cinque anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino, nonché alle Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali;

CLIL: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Si veda inoltre la Nota 25 luglio 2014, MIURAOODGOS Prot. n. 4969, che detta le norme transitorie per l’avvio in ordinamento, dall’a.s. 2014/15, dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici;

CNPI – CSPI: Con Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2015, n. 7 (trasmessa con Nota 10 marzo 2015, AOODGOSV 2066), il MIUR, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 834/15 che ha ordinato di fissare le elezioni entro il 30 aprile 2015, fornisce indicazioni operative per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si svolgono il 28 aprile 2015.
L’art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, stabilisce che:

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015 (prorogato al 31 dicembre 2015 dall’art. 6, c. 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11), non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014 (prorogato al 30 settembre 2015 dall’art. 6, c. 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11). In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l’ordinanza di cui all’art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2.

CPIA: come previsto dall’art. 11, c. 1, del DPR 263/12, “tutti i Centri territoriali per l’educazione degli adulti di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015“, sostituiti dai Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA) e dai percorsi di istruzione di secondo livello, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali ed ai licei artistici.
Con Nota 3 febbraio 2015, Prot. n. 842 e con Nota 18 marzo 2015, AOODGOSV 2276, il MIUR avvia il Piano di attività per l’innovazione dell’Istruzione degli Adulti – P.A.I.D.E.I.A. – (misure nazionali di sistema art.11, comma 10, D.P.R 263/2012).
Prendono avvio, dall’a.s. 2014/2015 – in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto – i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) –  DPR 263/12  ed il Decreto Ministeriale 12 marzo 2015 che trasmette le Linee Guida (si vedano anche la Circolare Ministeriale 10 aprile 2014, n. 36 AOODPIT Prot. n. 1001 e la Nota 22 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 1137);

Codice di Comportamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, stabilisce il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici; si veda anche il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525, recante il codice di comportamento del MIUR;

Comandi: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 133-135 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 1, cc. 330 – 331, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede l’abrogazione dei comandi presso le associazioni di prevenzione e recupero del disagio e della tossicodipendenza e dei comandi presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente a partire dall’a.s. 2016-17. A decorrere dal 1 settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

Concorso Docenti: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, autorizza il MIUR ad avviare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per il triennio scolastico 2016/2018, di 63.712 docenti (vd. Concorso Docenti);

Contratto: la Sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178, interviene sul blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici. L’art. 1, cc. 254 – 256, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede il blocco dei contratti di lavoro e della progressione economica per tutto il 2015;

Dimensionamento istituzioni scolastiche: l’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che dopo il comma 5-bis, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, sia inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche’ per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

Dirigenti scolastici: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 78-94 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’art. 11, c. 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, esclude dai ruoli unici della dirigenza pubblica, la dirigenza scolastica.
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che
– il comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma  3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. 
Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. 
Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei  partecipanti.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e  della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso». (art.1, c. 217)

  • all’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, siano apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è abrogato;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all’entrata del bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l’organizzazione dei corsi-concorsi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». (art.1, c. 218)

L’art. 17 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, così modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e’ comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’ comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attivita’ didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E’ fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva e’ prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’ art. 1, c. 2-ter della Legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, stabilisce che

“Entro il 31 dicembre 2014 (prorogato al 31 marzo 2015 dall’art. 6, c. 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11), e’ bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia’ autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche’ ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.”

Dirigenti tecnici: l’ art. 18 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza l’assunzione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al Decreto Direttore Generale 30 gennaio 2008 (si veda il Decreto Direttore Generale 17 aprile 2013 e l’art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98);

Disabilità: il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, definisce l’adozione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;

Dispersione scolastica: sul tema interviene l’art. 5, comma 4-bis, e l’art. 7  della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda anche il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, Bando nazionale per il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica; il 21 ottobre 2014 la 7a Commissione della Camera approva il documento conclusivo relativo all’Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica (vd. Dispersione scolastica);

Edilizia e sicurezza scolastica: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 153-179 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il 7 agosto 2015 viene presentata l’Anagrafe dell’Edlizia scolastica prevista dall’art. 7 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Gli artt. 10, 10-bis e 10-ter della Legge 8 novembre 2013, n. 128, sono espressamente dedicati all’edilizia e sicurezza delle strutture che ospitano le istituzioni scolastiche (si veda anche il Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, che contiene le linee guida con gli indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267 ed il Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906).
Si veda anche l’art. 9 (Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale) della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
Dal luglio 2014 ha preso avvio il Piano per l’edilizia scolastica del governo, una proposta strutturata che prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244 milioni (#scuolenuove) ed il finanziamento per 510 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione per interventi di messa in sicurezza (#scuolesicure), di decoro e piccola manutenzione (#scuolebelle). Si veda inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo nell’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale anche “la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica“;

Educazione Fisica: l’art. 1, c. 328, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, dal 1 settembre 2015, la sostituzione dell’art. 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il seguente:

«Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). –
1. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento».

Esami: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Con Nota 18 dicembre 2014, Prot. n. 8145, il MIUR trasmette la nuova tabella dei codici degli indirizzi di esame. Con la Nota 26 novembre 2014, AOODGOSV Prot. n. 7354 e col Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, il MIUR trasmette lo schema di Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015.
L’art. 1, c. 350, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, che, “al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i princìpi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola»“.
Con la Circolare Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 1, il MIUR fornisce indicazioni sulla struttura e le materie caratterizzanti la seconda prova scritta, nonché sui titoli di studio del nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria di secondo grado;

Esonero: l’art. 1, c. 329, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, dal 1 settembre 2015, l’abrogazione dell’art. 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Formazione: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 121-125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Con la Nota 7 gennaio 2016, AOODPIT 35, il MIUR fornisce indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale.
Il Decreto del Ministero per i Beni Culturali 19 febbraio 2014, come previsto dall’art. 16, comma 3, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le modalità per l’accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014.
La Nota 27 febbraio 2015, AOODGPER 6768, introduce un nuovo piano di formazione in ingresso per i docenti neoassunti 2014/2015;

Graduatorie: La Legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che:
– dal 1° settembre 2015, le graduatorie ad esaurimento, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione (c. 105)
– la prima fascia graduatorie circolo e istituto del personale docente ed educativo è solo per i non assunti (c. 106)
– dall’A.S. 2016/2017 l’inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto avviene solo con abilitazione (c. 107)
– dal 1° settembre 2016 il contingente a TD annuale max 36 mesi (cc. 69, 131-132).
L’art. 10-bis della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 prevede che:
– il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è prorogato all’a.s. 2018/2019
– le prime fasce delle graduatorie di istituto sono aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020.

IeFP: si svolgono i primi Esami di Qualifica triennale in regime di Istruzione e Formazione Professionale sulla scorta di quanto previsto dall‘accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2014;

Istituti Professionali: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto Interministeriale 13 novembre 2014, n. 836 integra l’elenco nazionale delle opzioni degli Istituti professionali;

Istituti Tecnici superiori (ITS): sulla materia interviene l’art. 1, cc. 45-51 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Libri scolastici: l’art. 6, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 (si veda la Nota 9 aprile 2014, AOODGOS Prot. n. 2581), stabilisce:

  • lo sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
  • la facoltatività della scelta dei testi scolastici (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)
  • la realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

AI fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, il MIUR emanerà, entro la fine dell’a.s. 2013-2014, le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali.
Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’anno scolastico, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s. 2014/2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette – al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

MIUR: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR, in vigore dal 29 luglio 2014 (nuovi Direttori generali), determina l’articolazione del Ministero in

  • 3 Dipartimenti (art. 3), ciascuno con 3 direzioni generali,
  • 18 Uffici scolastici regionali, di cui 14 di livello dirigenziale generale e 4 non generale,
  • il Corpo ispettivo (vd. Dirigenti Tecnici)

Precedente struttura MIUR

organigramma_130913

 

 Novità introdotte dal DPCM 98/14 alla struttura del MIUR
1. Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione Formazione (art. 5)

  • Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
  • Direzione generale per il Personale Scolastico
  • Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
2. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (art. 6)

  • Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
  • Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
  • Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
3. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (art. 7)

  • Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
  • Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
  • Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uffici Scolastici Regionali (art. 8)- 14 di livello dirigenziale generale

  • Abruzzo
  • Calabria
  • Campania
  • Emilia Romagna
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Toscana
  • Veneto

– 4 di livello dirigenziale non generale

  • Basilicata
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Molise
  • Umbria
 Corpo ispettivo (art. 9)

Offerta formativa: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 1, c. 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, modifica l’art. 3 del DPR 275/99, introducendo il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’art. 5 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce:

  • al comma 1, l’inserimento di un’ora di insegnamento di «Geografia generale ed economica» nei piani di studio degli indirizzi del settore tecnologico degli istituti tecnici e dei settori servizi e industria-artigianato degli istituti professionali (si vedano le Linee Guida, trasmesse con Decreto Ministeriale 11 settembre 2014);
  • al comma 4-quater, l’introduzione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell’infanzia;

Organico dell’Autonomia: sulla materia interviene l’art. 1, c. 63 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Orientamento: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 7, 29 e 32 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
sul tema si veda l’art. 8 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;

Personale: l’art. 15, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

“Per garantire continuita’ nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e’ definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano e’ annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,  commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”

Si vedano la Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7955 e la Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7957;

Personale ATA: l’art. 1, cc. 332, 334 e 335, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede l’eliminazione delle supplenze brevi, un taglio di 2.020 posti, un investimento di 10 milioni di euro “per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente”;

Personale Docente: l’art. 1, cc. 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, a decorrere dal 1 settembre 2015, che i dirigenti scolastici non possano conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza;

Personale Docente di Sostegno: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 15, commi dal 2 al 3-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

2. Al fine di assicurare continuita’ al sostegno agli alunni con disabilita’, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e’  inserito il seguente: «La predetta percentuale e’ rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e’ pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016».
2-bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e’ assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall’applicazione del primo periodo non puo’ comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall’attuazione del comma 2.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

Sul tema si veda la Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER 7328, che trasmette la Sequenza contrattuale art.30 CCNI mobilita 2014-15, sottoscritta in data 22.7.2014

Personale inidoneo: si veda la Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000, che trasmette il Decreto Interministeriale, relativo al Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013, n. 128; (si veda la Nota 1 agosto 2014, Prot. n . AOODGPER 7749);

Piano Nazionale Scuola Digitale: sulla materia si veda l’art. 1, cc. 56-59 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (PNSD). L’art. 11 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza “la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali“; si veda il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804 ed il Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559;

Precariato: il 26 novembre 2014, dopo l’udienza di discussione del 27 marzo us, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea condanna l’Italia per la violazione della Direttiva 1999/70/CE e giudica illegittima la reiterazione, da parte della Pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi nella scuola pubblica in Italia. Sulla materia interviene l’art. 1, cc. 95-135 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Sul sistema della formazione iniziale e dell’acceso ai ruoli interviene l’art. 1, c. 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Primo Ciclo di Istruzione: con la CM 3/15 il MIUR ha fornito i nuovi modelli nazionali sperimentali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Con le CC.MM. 22/13 e 49/14 il MIUR ha fornito orientamenti e misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014);

Professionalità docente: il MIUR ha costituito uno specifico gruppo di lavoro (Decreto Direttore Generale 8 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 111 e Decreto Direttore Generale 7 maggio 2014, AOODPIT Prot. n. 190) e due cantieri per la scuola (DocentiCompetenze per il Made in Italy);

Pubblica Amministrazione: sulla materia interviene la Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Salute nelle scuole: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, estende il divieto di fumo, previsto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche alle sigarette elettroniche ed alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

Sindacato: l’articolo 7 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede:

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia’ attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell’art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

In merito si veda anche la Circolare della Funzione Pubblica 20 agosto 2014, n. 5;

Sistema integrato 0 – 6 anni: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Testo unico: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera a), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Valutazione: sulla valutazione dei dirigenti e dei docenti si vedano, rispettivamente l’art. 1, cc. 93-94 e cc. 126-130 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; nello specifico l’art. 1, c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituisce l’art. 11 del D.L.vo 297/94 (Comitato di Valutazione).
La Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, trasmessa con Circolare Ministeriale 21 ottobre 2014, n. 47, indica le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per il triennio 2014/2017, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (vd. Rapporto di Autovalutazione).
Come previsto dalla Nota 6 febbraio 2015, AOODGCASIS 429, dal 9 al 28 febbraio 2015 (prorogata al 7 marzo 2015 con Nota 27 febbraio 2015, AOODGCASIS 767) i Dirigenti scolastici/Coordinatori delle scuole statali e paritarie devono procedere alla compilazione del Questionario scuola predisposto dall’INVALSI. I dati raccolti vengono restituiti alla scuola entro la fine di aprile all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui deve essere prodotto il RAV, unitamente a valori di riferimento esterni (benchmark) e ad altre informazioni già disponibili nel sistema informativo del Ministero.
Con Nota 2 marzo 2015, AOODGOSV 1738, il MIUR trasmette gli Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione.

snv

 

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