Dottorato di ricerca e retribuzione docenti precari

L’ANIEF fa condannare il MIUR in tribunale: in caso di dottorato di ricerca, negare la retribuzione ai docenti precari è palese violazione di norma comunitaria

La battaglia di civiltà condotta dall’ANIEF in questi anni per la completa tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola italiana ha dato nuovamente i suoi frutti: il Tribunale di Ferrara accoglie senza riserve il ricorso patrocinato dall’avvocato Tiziana Sponga e riconosce il diritto di una nostra iscritta a percepire le retribuzioni che il Ministero le aveva negato con l’ignobile giustificazione che la docente era “solo” una lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato.

La circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011 non può, infatti, che essere definita ignobile dall’ANIEF, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione ha “ritenuto opportuno precisare” che le disposizioni normative che riconoscono il diritto di tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ad usufruire del congedo retribuito per dottorato di ricerca, per i lavoratori precari della scuola potevano avere effetto “esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.

Con la dovizia e la competenza che da sempre contraddistingue il suo operato, il legale ANIEF Tiziana Sponga ha pianamente dimostrato che nella normativa primaria (art. 2 della L. 476/1984), “non è contenuta alcuna espressa distinzione tra personale dipendente a tempo determinato e personale a tempo indeterminato” e che, quindi, il Ministero dell’Istruzione stava perpetrando un vero e proprio abuso nei confronti della nostra iscritta, dovendo riconoscere anche nei confronti dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato la medesima conservazione del “trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro” riconosciuta a tutti gli altri lavoratori.

Il Giudice del Lavoro di Ferrara non ha avuto dubbi sulle ragioni patrocinate dall’ANIEF e, con una sentenza esemplare, ha constatato che l’equiparazione dei diritti tra docenti precari e di ruolo “si impone peraltro alla luce del principio di “non discriminazione” derivante dalla normativa comunitaria (v. punto 1 della “clausola 4” dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 1999/70) e quale diretta espressione di principi costituzionali (art. 3, 36 e 97 Costituzione)”, condannando il MIUR “a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni contrattualmente a lei dovute per il periodo dal 01.09.2011 al 30.06.2012 e dal 10.09.2012 al 30.06.2013, a titolo di aspettativa retribuita per motivi di studio (dottorato di ricerca), oltre alla tredicesima mensilità, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo” e alle spese di giudizio liquidate in più di 4.500 Euro.

L’ANIEF, da sempre unico sindacato che si è opposto e si oppone a spada tratta contro le disposizioni ministeriali, contrattuali e normative che continuano a discriminare senza ritegno i lavoratori precari della scuola, esprime piena soddisfazione per questa ulteriore vittoria conseguita ed esorta tutto il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ad unirsi al nostro sindacato e ad “alzare la testa” contro un Ministero dell’Istruzione che si dimostra sempre più sordo e cieco riguardo i loro diritti. I docenti e gli ATA con contratto di lavoro a tempo determinato non sono e non possono essere trattati come “lavoratori di serie B”: lo dicono disposizioni imperative eurounitarie; lo dice la nostra Costituzione e, se il MIUR non vuole o finge di non capirlo, l’ANIEF lo farà ribadire in tribunale.