L’ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 8851 del 10 ottobre 2024

L’ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 8851 del 10 ottobre 2024: il concorso riservato a dirigenti scolastico è salvo. Almeno al momento.

Francesco G. Nuzzaci

1. Previsione, doppiamente, smentita

È doveroso riprendere il tema dopo che, su questa rivista, avevamo ipotizzato – e distesamente argomentato – l’esito opposto rispetto alla decisione con cui il TAR Lazio, a composizione collegiale, con l’ordinanza n. 8851 emessa il 10 ottobre 2024 ha caducato gli effetti sospensivi della graduatoria finale del concorso riservato a dirigente scolastico disposti dal decreto monocratico presidenziale n. 3785 del 17 agosto 2024.

È anch’essa un provvedimento formalmente provvisorio, ancorché di efficacia immediata fino al giudizio di merito che, in ipotesi, dovesse travolgerlo. E anche qui siamo stati smentiti, nell’aver ritenuto che nel merito si potesse direttamente pronunciare, sembrando sussistere tutti gli elementi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo: almeno venti giorni trascorsi dall’ultima notificazione del ricorso e accertata completezza del contraddittorio e dell’istruttoria per essere i fatti pacificamente acquisiti.

Ma il TAR è stato di contrario avviso. E rinviando al giudizio di merito – non si sa se e quando – ogni valutazione sul superamento della prova di resistenza (1) e sulle altre eccezioni sollevate, ha statuito, ad una delibazione propria della fase cautelare, l’insussistenza del fumus boni iuris, cioè dell’apparenza del buon diritto rivendicato dai soggetti che lamentavano l’arbitrarietà della riduzione del punteggio dei titoli ad opera del decreto del Capodipartimento per il sistema di istruzione e formazione n. 2187 del 9 agosto 2024, contenente la graduatoria definitiva del concorso riservato a dirigente scolastico.

2. I contenuti dell’ordinanza

Con stringata sintesi, i contenuti dell’ordinanza possono riassumersi nei seguenti passaggi:

  1. il D.P.R. n. 487/1994, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, “costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici”;
  2. il D.M. n. 107/2023 con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha inteso indire e disciplinare “una procedura concorsuale per titoli ed esami” è a tutti gli effetti un concorso pubblico, come da sentenza della Corte costituzionale n. 106/2019 che ha definito concorso la procedura parimenti straordinaria della legge 107/2015 e quindi qui “perfettamente sovrapponibile”;
  3. l’articolo 11 del citato D.M. 107/2023, a conferma della disciplina generale del D.P.R. 487/1994, prevede che questa debba valere in funzione integrativa per ciò che “non è previsto nel presente decreto in quanto applicabile”;
  4. costante giurisprudenza del Giudice amministrativo è che nei concorsi per esami e titoli – al di là del tenore testuale dell’art. 8.2 del D.P.R. 487/1994, che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura – il peso di questi ultimi non può eccedere 1/3 del punteggio complessivo disponibile, con riferimento non al punteggio delle singole prove bensì al punteggio complessivo nella graduatoria finale. Sicché il calcolo del punteggio nella graduatoria finale, operato dal decreto dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024, “non attribuendo prevalenza determinante né ai titoli né alle singole prove d’esame … concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio”: come da sentenza del Consiglio di Stato n. 1614/2015;
  5. la pubblicazione dell’elenco graduato dei titoli nella loro integralità – nella misura massima di 30 punti, come dalla richiamata Tabella A in allegato al D.M. n. 138/2017 – valeva solo a rendere edotti i soggetti della valutabilità dei singoli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, “senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove”;
  6. “risolutivo” del contenzioso è il richiamo che l’articolo 9 del D.M. 107/2023 fa del D.M. 138/2017 (il Regolamento dell’ultimo concorso ordinario del 2017), nel punto in cui prevede che per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli la commissione attribuisce un punteggio massimo pari, rispettivamente a 100, 100 e 30 (quindi rispettoso della generale disciplina del D.P.R. n. 487/1994: cioè del peso dei titoli non superiore a 10/30 del complessivo punteggio nella graduatoria finale);

Conclusivamente, è legittima la decimalizzazione del punteggio dei titoli poiché conforme al dettato dell’articolo 8.2 del D.P.R. n. 487/1994, “che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari”.

Quanto al periculum in mora, allegato dalle contrapposte parti, trattandosi della fase cautelare si è proceduto a un bilanciamento, a favore dell’Amministrazione in quanto la mancata immissione in ruolo – secondo l’ordine di graduatoria – comporterebbe il ricorso all’istituto della reggenza, con inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle medesime scuole.

Dunque, “caducazione degli effetti sospensivi” disposti dall’ordinanza n. 3785/17 agosto 2024 del primo giudice monocratico; e spese compensate in questa fase, “tenuto conto delle particolarità della materia”.

3. Un’ordinanza non persuasiva

Le decisioni dei giudici si rispettano, anche se non sono sentenze definitive passate in giudicato, ma si possono criticare. E l’ordinanza si presta a diverse obiezioni.

3.1. Non vi è dubbio che il D.P.R. 487/1994 costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici, il cui articolo 8.2 impone che ai titoli non possa essere attribuito un punteggio superiore a 10/30 rispetto a quello complessivo nella graduatoria finale; e che il D.M. n. 107/2023 ha inteso indire una procedura concorsuale per titoli ed esami, come quella – parimenti straordinaria – prevista dalla legge 107/2015, definita concorso pubblico dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106/2019, e che il pronunciante TAR ha ritenuto “perfettamente sovrapponibile”.

Va però puntualizzato che la richiamata sentenza n. 106/2019 dice, semplicemente e solo, che non sono fondati i dubbi di illegittimità costituzionale – per come prospettati dal remittente Consiglio di Stato – dell’articolata procedura in sanatoria di cui all’articolo unico, commi 87-90, legge 107/2015 per risolvere il contenzioso generatosi in seguito ai concorsi ordinari a dirigente scolastico del 2004, del 2006 e del 2011, al fine di evitare che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. Sicché – sempre secondo i giudici della Consulta – non è censurabile la decisione del Legislatore di predeterminare la platea dei soggetti e di bilanciare i contrapposti interessi, accordando una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso. Laddove la dicitura di pubblico concorso, con il richiamo della legge 107/2015, nella sentenza de qua è tutt’al più un obiter dictum, pertanto non idoneo a sostenere l’affermazione dell’ordinanza del TAR, qui in commento, che il concorso riservato oggetto del contenzioso è “un concorso pubblico a tutti gli effetti” e perciò comportante l’applicazione della regola generale del D.P.R. 487/1994 in tema di valutazione dei titoli.

Peraltro, quello che dovrebbe essere “un concorso pubblico a tutti gli effetti” e “perfettamente sovrapponibile” a quello qui in esame, non ha previsto alcuna valutazione dei titoli. Difatti il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2017, attuativo dei commi 87-90 della legge 107/2015, ha disposto per una prima platea un corso intensivo di formazione di 80 ore, che si conclude con una prova scritta da superare con almeno 21/30 e solo questa figurante come punteggio in graduatoria; e per una seconda platea un propedeutico percorso ancor più semplificato, che si conclude con una prova orale, anch’essa da superare con almeno 21/30 e costituente il solo punteggio in graduatoria.

Sembra quindi più convincente affermare che, così come quello a suo tempo statuito dalla legge 107/2015, il dispositivo dell’attuale concorso – anche questo riservato – opera una deroga alla disciplina generale sull’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche; ovvero che costituisce una norma speciale il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, alla cui esecuzione ha provveduto il decreto ministeriale 107/2023.

3.2. Quanto ad una seconda obiezione, giova ricordare che la norma di legge testé menzionata ha voluto risolvere il debordante contenzioso prodotto dal concorso ordinario a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, affidando a un regolamento del MIM – il D.M. n. 107/2023 – la concreta attivazione di una procedura riservata alla corposa platea di coloro che nel predetto concorso non avevano superato la prova scritta, e a quella, molto più ristretta, di chi non aveva superato la prova orale; e ne ha disposto il comune accesso a un corso intensivo di formazione previa prova d’ingresso: basata – per i primi – su sistemi informatizzati a risposta chiusa, ed acquisendosi il punteggio minimo di 6/10; per i secondi su un colloquio e sempre acquisendosi il medesimo punteggio minimo. Ma nulla ha detto sui titoli – né per includerli né per escluderli – e perciò lasciando piena facoltà di scelta al regolamento attuativo, sempre il D.M. n. 107/2023. Che fa riferimento al D.P.R. 487/1994 tre volte: nel general-generico quindicesimo dei diciannove Visto della premessa; nell’articolo 11 (clausola di salvaguardia o norma di chiusura per evitare che eventuali dubbi interpretativi vadano risolti con il ricorso a fonti esterne al sistema normativo), che per quanto non previsto dal decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/1994; nell’articolo 9.1, in cui l’elenco graduato (che nel decreto finale del Capodipartimento, n. 2187 del 9 agosto 2024, diviene graduatoria generale nazionale) si forma sulla base del punteggio ottenuto nella prova d’accesso e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 (cioè nel massimo di 30 punti).

E in punto di formazione dell’elenco graduato – vale a dire in sedes materiae – il D.M. n. 107/2023 ben avrebbe potuto – perché poteva legittimamente farlo – riportare, per esplicito o per rinvio, l’articolo 8.2 del D.P.R. n. 487/1994, che nei concorsi per titoli ed esami per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Ma non l’ha fatto, per cui una ragione – oggettiva – deve esserci. Ed è quella che non consente di assimilare la procedura riservata in parola – così come quella precedente, di cui ai commi 87-90 della legge 107/2015: ante – ad un concorso ordinario per titoli ed esami, “orientato alla massima partecipazione” (art. 1, D.P.R. 487/1994), poiché difetta il basilare requisito dell’omogeneità; qui il solo elemento (meramente formale) in comune essendo l’integrazione della graduatoria del concorso ordinario del 2017 con la coda dell’attuale graduatoria del concorso riservato. Graduatorie peraltro – e non è senza significato –  disciplinate in modo opposto: la prima cessa al termine dell’anno scolastico 2025-2026 (ma in fatto è già vuota), la seconda è invece ad esaurimento e dunque – sia pure diluite nel tempo – a nomine garantite per tutti i 2099 dirigenti in pectore che la compongono. Sicché non è un ininfluente dato terminologico il fatto che l’una è una graduatoria concorsuale in senso proprio, per definizione selettiva siccome preordinata all’immissione nel ruolo dirigenziale dei migliori; mentre la seconda è un elenco graduato susseguente, nella sostanza, ad una riuscita prova d’ingresso alquanto semplificata, e difatti superata da oltre il 90% dei partecipanti ai quiz a risposta multipla e, presumibilmente, dall’intera platea, molto più esigua, di coloro che hanno invece sostenuto un colloquio. Un elenco graduato, avente il solo scopo di definire l’ordine di immissione in ruolo di tutti i soggetti che lo popolano nella misura del 40% dei posti che annualmente si liberano, con l’altro 60% destinato ai vincitori del concorso ordinario in svolgimento e di quelli futuri.

3.3. Nell’ordinanza del TAR Lazio è l’elemento “risolutivo” del contenzioso a favore dell’Amministrazione il richiamo che sempre l’articolo 9 del D.M. n. 107/2023 fa al D.M. n. 138/2017 (il regolamento dell’ultimo concorso ordinario del 2017) laddove prevede che per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli la Commissione attribuisce un punteggio massimo pari, rispettivamente, a 100, 100 e 30 punti (come da allegata Tabella B), in ciò rispettandosi la generale disciplina del D.P.R. n. 487/1994: peso dei titoli non superiore a 10/30 del complessivo punteggio nella graduatoria finale.

Ma, a parte il fatto che il richiamo è ai “titoli valutabili ai sensi della Tabella B allegata al D.M. n. 138/2017”,il punto dirimente è che trattasi di concorsi profondamente diversi, quindi non comparabili o assimilabili.

3.4. E, pur essendo concorsi profondamente diversi, quindi non comparabili o assimilabili né sotto il profilo strutturale né sotto il profilo funzionale, il TAR ha ritenuto legittimo l’operato del decreto dipartimentale che, nella compilazione della graduatoria definitiva, decimalizzando il punteggio dei titoli, ha reso esplicito ciò che sarebbe implicito nel regolamento ministeriale, così allineandosi, tra l’altro, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1614/2015, “che non attribuendosi prevalenza determinante né ai titoli né alle singole prove d’esame si conciliano le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio”.

È peròun richiamo incongruo poiché quello su cui il Consiglio di Stato si era espresso nei termini appena evidenziati era un concorso ordinario per esami (più prove scritte e una prova orale) e per titoli; che altrimenti si sarebbe trasformato, nella sostanza, o in un concorso per soli titoli o in un concorso per soli esami (2).

Pare quindi più agevole convenire sul fatto che il peso preponderante dei titoli di cui alla plurimenzionata Tabella B sulla graduatoria finale del concorso riservato oggetto del contenzioso (fino a 30 punti, a fronte dei massimi 10 punti della prova d’ingresso) è stata una scelta ben ponderata dal Legislatore (e sulla cui scia si è mosso il regolamento ministeriale 107/2023). Che, essendo la graduatoria sì ad esaurimento, ma lungo un arco temporale non breve, ha voluto assicurare la nomina in ruolo anche a soggetti non più giovani o prossimi alla pensione; e perciò ha attribuito prevalenza ai titoli – culturali e di servizio – di regola più consistenti per i docenti non alle prime armi, e che non possono dirsi meno indicativi, sotto l’aspetto del merito, della risposta esatta a tutti i quesiti della prova d’ingresso o di un brillante colloquio.

3.5. Se così – ragionevolmente – è, non può dirsi, come affermato nell’ordinanza del TAR, che l’avvenuta pubblicazione dei titoli nella loro integralità (30 punti per i primi due soggetti dell’elenco graduato, 0 punti per un corposo numero di soggetti in coda) valeva solo a renderli edotti della valutabilità dei singoli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, “senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove”. Ma deve, all’opposto, dirsi che la predetta pubblicazione poneva un vincolo ad decreto con cui il Capodipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione doveva comporre l’elenco graduato finale: punteggio dei titoli culturali, punteggio dei titoli di servizio, loro punteggio complessivo (ma non oltre 30 punti, come dalla pluricitata Tabella B), punteggio della prova d’ingresso (decimalizzato ex lege e dunque non oltre 10 punti), somma di tutte le voci a comporre la graduatoria finale: che invece presenta in un’unica colonna il solo punteggio globale e nella misura massima di 11,5 punti (e minima di 6,0), senza quei dovuti passaggi analitici – in dispregio del principio costituzionale della trasparenza – per consentire di comprendere, con diretta ed immediata evidenza, come al punteggio massimo/minimo ci si è arrivati, anziché costringere i singoli interessati a dedurre plausibili ipotesi esplicative.

3.6. Quindi, il decreto del Capodipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, più che un’interpretazione estensiva, e già di per sé censurabile, ha compiuto un’impropria interpretazione analogica ravvisando nei due concorsi ordinario e riservato l’eadem ratio e, in luogo di limitarsi ad applicare una norma così com’è  – i “titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM 138/2017”, cioè sino a un massimo di trenta punti – ha creato una terza norma del tutto arbitrariamente, in chiaro eccesso di potere, se non in un’aperta violazione di legge, perché non prevista né dal primigenio, convertito, decreto legge né dal parimenti superiore regolamento ministeriale (DM 107/2023). E senza neanche addurre una minima motivazione (3), semplicemente affermando, a suo insindacabile giudizio, che “è necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova (d’ingresso)”; e violando altresì il pure richiamato DPR 487/1994, il cui articolo 8, comma 1, recita che riguardo i titoli è necessaria la “previa determinazione dei criteri di valutazione”, qui del tutto assente ovvero decisa ex post, mentre – caso mai – avrebbe dovuto essere un compito della Commissione d’esame.

4. Quali conseguenze?

A breve, se non già al momento della pubblicazione di questo articolo, dovrebbe conoscersi l’esito dell’avvenuta udienza del Consiglio di Stato,chiamato a pronunciarsi in appello su una serie di ordinanze del TAR Lazio rese in sede collegiale, che hanno annullato i provvedimenti di estrema urgenza emessi dal giudice monocratico a favore di ricorrenti partecipanti  al concorso ordinario in atto: di coloro che contestavano il mancato superamento della prova preselettiva, e soprattutto di chi, avendola superata, chiedeva al giudice lo stesso trattamento dei colleghi del concorso riservato: ammissione diretta al corso di formazione intensivo e assegnazione dal primo settembre 2024 del 60% dei 519 posti disponibili.

Se purformalmente anch’esse provvisorie, i motivi ivi scrutinati sono stati ritenuti – con perspicue, ancorché sintetiche motivazioni – tutti inammissibili o infondati, incluse le asserite (e parimenti disattese) violazioni di principi costituzionali. E se risulteranno confermati il ministro Valditara non dovrebbe avere più ostacoli – almeno non nell’immediato – a dar seguito al suo proposito di assumere subito i primi 519 soggetti presenti nella graduatoria del concorso riservato su posti al momento affidati a reggenti.

Assumerebbero servizio con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dall’effettiva presa del medesimo, non essendoci nessuna norma – quantomeno, nessuna norma espressa – che imponga la loro coincidenza e che comporterebbe il mantenimento delle reggenze fino al 31 agosto 2025, con sicuro pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche e delle aspirazioni soggettive.

Beninteso, le nostre sono soltanto previsioni. Smentibili, come le precedenti.

NOTE

(1) Sotto pena d’inammissibilità del ricorso, la prova di resistenza nel contenzioso davanti il giudice amministrativo, per conforme giurisprudenza (da ultimo richiamata dal TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 249 dell’8 gennaio 2021) costituisce un onere del ricorrente, di dimostrare – o almeno fornendo un principio di prova – la possibilità di ottenere un risultato utile nell’accoglimento dei motivi di ricorso: nel caso di specie dimostrare un interesse personale, attuale e concreto nella ri-formulazione corretta della graduatoria concorsuale, se da ciò deriva un proprio apprezzabile risultato concreto.

 (2) Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1614 del 27 marzo 2015, si è pronunciato sulla legittimità della graduatoria selettiva pubblica per il conferimento di 14 posti di curatore archeologico in esito a un concorso ordinario per esami e titoli indetto da Roma Capitale; consistente in prove scritte, la cui media si aggiunge al punteggio della prova orale e al punteggio dei titoli, il quale ultimo – secondo la generale disciplina dei concorsi pubblici ex articolo 8 del D.P.R. n. 487/1994 – non può essere superiore a 1/3 del complessivo punteggio nella graduatoria finale: di guisa che, “non attribuendosi prevalenza determinante né ai titoli né alle singole prove d’esame  ….. si concilia(no) le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio”. Diversamente – continua la sentenza – un concorso pubblico ordinario per titoli ed esami si trasformerebbe, nella sostanza, o in un concorso per soli titoli o in un concorso per soli esami.

(3) L’articolo 3, comma 1 della legge 241/1990 impone che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. E che la motivazione “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Che invece nel decreto dipartimentale n. 2187/2024 sono completamente omessi.

G. Carofiglio, Né qui né altrove

Gianrico Carofiglio, Né qui né altrove. Una notte a Bari

di Federica De Sanctis

“Né qui né altrove. Una notte a Bari” è un libro che si muove tra il memoir e il romanzo, una fusione di narrativa e riflessioni che l’autore, Gianrico Carofiglio, intreccia con grande maestria. Pubblicato nel 2008, è il quinto romanzo scritto dall’autore. Ambientato in una Bari notturna e malinconica, il libro è un viaggio interiore e fisico, in cui il protagonista ripercorre le strade della sua giovinezza in compagnia di un vecchio amico, rivivendo ricordi, emozioni e riflessioni sul passato, il presente e la natura del tempo.

Gianrico Carofiglio è uno degli autori più noti del panorama letterario italiano contemporaneo. Nato a Bari nel 1961, ha avuto una lunga carriera come magistrato e pubblico ministero, esperienze che hanno influenzato profondamente la sua scrittura. Carofiglio ha esordito nel mondo della narrativa nel 2002 con “Testimone inconsapevole”, il primo romanzo della fortunata serie dell’avvocato Guido Guerrieri, che ha ottenuto grande successo di pubblico e critica.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è la sua capacità di far emergere la città di Bari come un vero e proprio personaggio, non solo uno sfondo. Le descrizioni della città, dei suoi vicoli, del mare e delle sue atmosfere, sono così vivide da permettere al lettore di “sentire” Bari. La città diventa una metafora della vita stessa: mutevole, stratificata, carica di storie.

L’opera narra le vicende di tre amici che si rincontrano a distanza vent’anni. Sono maturati insieme a Bari ma, dopo aver terminato gli studi universitari, hanno perduto i contatti. Uno di loro, Paolo Morelli, ha iniziato una nuova vita a Chicago, gli altri due invece continuano a vivere Bari, pur non frequentandosi più. Una sera, il protagonista riceve una telefonata del vecchio compagno universitario Giampiero Lanave, che lo invita per una cena insieme a lui e Paolo. Il protagonista non mostra particolare entusiasmo ma, non riuscendo a trovare una scusa, decide di accettare l’invito. I tre uomini, ormai di mezza età, dopo la cena, decideranno di passeggiare per le vie della città. Un percorso in cui la memoria, la gelosia e i vari rancori serbati nel corso degli anni salgono in superficie. Il lettore viene trasportato in una serata che rappresenta l’emblema del disagio, in quanto i tre amici dividono un passato comune, ma sono ormai diventati estranei l’uno per l’altro. I sogni nel cassetto che avevano coltivato nel corso della gioventù vengono tristemente superati dalla realtà e il loro incontro li pone davanti alle illusioni della vita. Lo spazio urbano barese fa da sfondo per i ricordi dell’io protagonista, il quale trasporta il lettore per la Bari della sua infanzia e la Bari moderna.

Carofiglio mescola con abilità narrazione e meditazione filosofica, creando un ritmo che alterna momenti di profonda introspezione a dialoghi colloquiali e naturali. Questo conferisce autenticità al racconto, facendo emergere i temi della memoria, del cambiamento e del senso di appartenenza.

Il linguaggio utilizzato è semplice, ma mai banale. L’autore riesce a trasmettere emozioni complesse attraverso frasi concise e dialoghi veritieri. I momenti di riflessione sono densi di significato, ma non appesantiscono la narrazione.

Un’osservazione va, inoltre, eseguita sul titolo del libro: “Né qui né altrove”. Quattro parole che restituiscono immediatamente un’idea di spazio “non realmente vissuto”, come se l’essere interiore dell’autore non fosse mai davvero stato presente in alcun luogo, pur essendoci fisicamente. Come spiegato dallo stesso Carofiglio nel corso di un’intervista a Milano per laFeltrinelli il 21 novembre 2008: “questo è un libro soprattutto sullo spaesamento, che a mio modo di vedere è una condizione morale. L’io narrante è sempre rimasto in quel posto ma in realtà non c’era. É un tentativo di raccontare un modo drammatico di vivere l’esistenza non essendo completamente consapevoli, voltarsi indietro chiedendosi “dove eravamo” quando le cose succedevano”.

“ Né qui né altrove” è un’opera che esplora il rapporto tra luogo e identità, tra passato e presente. È un libro che fa riflettere su come i luoghi in cui viviamo o abbiamo vissuto influenzino chi siamo e chi diventiamo, e su come il tempo modifichi il nostro modo di percepire tanto i luoghi quanto noi stessi.

Mobilità 2025, al Ministero focus su legge 104. Possibile novità: precedenza nella terza fase ai figli che assistono il genitore disabile

da OrizzonteScuola

Di redazione

Si è svolto oggi, 15 ottobre, il secondo incontro per il rinnovo del contratto integrativo sulla mobilità del personale docente ATA ed educativo per il triennio 2025/26 – 2027/28. Si tratta del secondo incontro dopo quello generale della scorsa settimana in cui l’obiettivo condiviso è stato quello di lavorare per quanto possibile all’attenuazione dei vincoli territoriali che gravano sui docenti.

 

Le precedenze

L’Amministrazione e i sindacati hanno avviato la discussione affrontando alcuni punti comuni a tutte le categorie di personale, concentrandosi in particolare sul sistema delle precedenze, con particolare attenzione a quelle previste dalla legge 104/92 (punti III e IV dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità).

Come segnala la Cisl Scuola, le parti hanno condiviso l’obiettivo di semplificare il testo contrattuale, sia per renderlo più chiaro e accessibile, sia per prevenire i frequenti contenziosi che si verificano annualmente, spesso con esito negativo per l’Amministrazione.

L’obiettivo è aggiornare il contratto alla luce delle novità legislative e contrattuali intervenute negli ultimi anni. Come invece segnala la Flc Cgil, la riunione ha visto le parti concordare di iniziare l’analisi dalle disposizioni comuni a docenti e ATA, per poi proseguire con sezioni dedicate a ciascuna categoria

La Gilda degli Insegnanti comunica che

  • Si è discussa l’opportunità di estendere la precedenza nella terza fase dei movimenti ai figli che assistono il genitore disabile
  • Relativamente alla precedenza per coloro che rientrano nella scuola di precedente titolarità, si è concordato di elevare la possibilità del rientro ad un decennio e non più ad un ottennio.

Sulla base degli elementi in discussione, l’amministrazione formulerà una bozza di articolato nel prossimo incontro. 

Non è stato deciso nulla di definitivo al momento, si è nella fase di discussione sul testo da approntare.

Obiettivo: attenuare i vincoli per il ricongiungimento familiare

Nell’incontro della scorsa settimana l’Amministrazione aveva mostrato apertura verso una attenuazione dei vincoli che al momento legano i docenti alla sede di prima assunzione. Il resoconto

Prossima riunione il 23 ottobre

Il tavolo è stato aggiornato a mercoledì 23 ottobre, data in cui proseguirà la discussione sugli altri aspetti del contratto integrativo.

Come reso noto la scorsa settimana, l’obiettivo è di concludere le procedure di rinnovo del CCNI entro dicembre, al fine di garantire una gestione puntuale e aggiornare il sistema informatizzato per la presentazione delle domande che, presumibilmente, potranno essere presentate tra marzo e aprile. In calendario incontri settimanali fino alla chiusura della trattativa.

Carta del docente: il bonus di 500 euro potrebbe finire in busta paga e la lista dei beni acquistabili potrebbe essere ridotta

da OrizzonteScuola

Di redazione

Appena riattivata la piattaforma della carta del docente e già si pensa al prossimo anno. Evitato (per ora) il taglio che si era ipotizzato. D’altra parte non si trattava solo di ipotesi: la previsione della riduzione fino a circa 400 euro della carta destinata alla formazione dei docenti è contenuta nel dl 36/2022. Ma potrebbero esserci altre novità dal prossimo anno.

Il bonus potrebbe finire direttamente in busta paga. Secondo Il Giornale, che riporta fonti sindacali, il Ministero sarebbe già al lavoro per attuare la modifica e ne starebbe valutando contorni e costi.

Sforbiciata a parte dal dl 36/2022, il bonus finendo in busta paga subirebbe delle riduzioni perché soggetto a tasse. La richiesta del trasferimento del bonus in busta paga sarebbe arrivata, scrive Il Giornale, da una sigla sindacale.

Lista beni ridotta?

Altra possibile novità in arrivo potrebbe essere una lista di beni e servizi acquistabili ridotta. Secondo Italia Oggi ci sarà “una maggiore limitazione a hardware e software, e una minore spesa per i corsi di formazione”.

Da recenti dati statistici è emerso che i pc e i tablet rappresentano nettamente la spesa maggiore per i docenti.

Attualmente il bonus, destinato al personale docente di ruolo e al personale che ha avuto sentenza favorevole dopo ricorso, può essere utilizzato per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Non sono compresi smartphone, toner cartucce, stampanti, pennette USB, videocamere, fotocamere e videoproiettori.

Concorsi scuola, fino al 19 ottobre censimento e collaudo aule informatizzate

da OrizzonteScuola

Di redazione

Fino al 19 ottobre resta a disposizione delle scuole una piattaforma per raccogliere i dati sulla capienza e le caratteristiche tecniche delle aule che si utilizzeranno per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo, nonché per le progressioni verticali del personale amministrativo, di prossimo svolgimento.

Il dirigente scolastico provvede a designare con atto di nomina, per ogni aula, uno o, laddove possibile, due Responsabili tecnici d’aula per la gestione delle prove delle procedure concorsuali, individuando preferibilmente personale già formato e in possesso di un’adeguata esperienza per lo svolgimento delle attività previste.

I Responsabili tecnici d’aula designati:

  • dovranno accedere alla piattaforma per prendere preventivamente visione dell’informativa sulla privacy necessaria per poter accedere ai passaggi successivi;
  • effettueranno il collaudo delle postazioni informatiche, secondo le modalità indicate sulla piattaforma stessa. Le operazioni di collaudo saranno attive solo dopo l’avvenuto inserimento in piattaforma dell’aula e del nominativo di almeno un Responsabile tecnico d’aula;
  • riporteranno gli esiti del collaudo sulla piattaforma.

Concorsi, dal 30 settembre censimento e collaudo aule per lo svolgimento delle prove. NOTA

Bonus 100 e lode alla Maturità, ecco i decreti di assegnazione delle risorse agli uffici scolastici: 115 euro ad ogni studente

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con il decreto ministeriale n. 157 del 2/08/2023 è stato definito il programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2023/2024, al fine di individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Con il successivo D.D. n. 2364 del 30/09/2024 è stata determinata la quota pro-capite spettante a ciascun studente diplomatosi con il punteggio di 100 e lode nell’a.s. 2023/2024.

Gli studenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che hanno conseguito un punteggio di 100 negli esami di Stato dell’anno scolastico 2023/2024 con l’attribuzione della lode sono destinatari di un incentivo di euro 115,00 (centoquindici/00) pro-capite.

Assegnazione delle risorse

Ora, con il Decreto Direttoriale n. 2388 del 3 ottobre 2024 il MIM ha assegnato la somma di € 1.456.590,00 a favore dei sottoelencati Uffici Scolastici Regionali per le somme a fianco di ciascuno indicate:

1 Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo € 33.695,00

2 Ufficio scolastico regionale per la Basilicata € 15.410,00

3 Ufficio scolastico regionale per la Calabria € 105.340,00

4 Ufficio scolastico regionale per la Campania € 302.910,00

5 Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna € 67.275,00

6 Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia € 15.410,00

7 Ufficio scolastico regionale per il Lazio € 125.580,00

8 Ufficio scolastico regionale per il Liguria € 22.080,00

9 Ufficio scolastico regionale per la Lombardia € 89.125,00

10 Ufficio scolastico regionale per le Marche € 46.575,00

11 Ufficio scolastico regionale per il Molise € 9.085,00

12 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte € 54.165,00

13 Ufficio scolastico regionale per la Puglia € 198.490,00

14 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna € 25.990,00

15 Ufficio scolastico regionale per la Sicilia € 208.380,00

16 Ufficio scolastico regionale per la Toscana € 51.405,00

17 Ufficio scolastico regionale per la l’Umbria € 31.050,00

18 Ufficio scolastico regionale per il Veneto € 54.625,00.

Il Ministero ha pubblicato anche i seguenti decreti:

Diplomati con lode

I diplomati con lode nell’a.s. 2023/24 sono in totale 12.700 così distribuiti:

TUTTI I DATI DEGLI ESAMI

Docenti precari, concorso straordinario dirigenti scolastici e Made in Italy, Valditara fa chiarezza

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha pubblicato sui propri canali un video in cui risponde su alcuni questioni riguardanti la scuola: concorso straordinario dirigenti scolastici, liceo del Made in Italy e precariato.

Ecco le risposte.

Concorso straordinario dirigenti scolastici

Il Tar Lazio la scorsa settimana ha dato ragione a quanto fatto da noi con riguardo alle graduatorie per il concorso straordinario, dimostrando che le accuse erano infondate.

Liceo del Made in Italy

Nonostante le accuse di fuoco sul provvedimento del Consiglio di Stato sul liceo del Made in Italy, avevamo detto che questo allarmismo era ingiustificato e infatti il Consiglio di Stato ha accolto il parere favorevole della conferenza Stato-Regioni e ha dato il via libera al regolamento del triennio finale del liceo del Made in Italy.

Precariato

Quest’estate erano stati evocati scenari apocalittici per quanto riguarda il precariato docente. Si era sostenuto che quest’anno avremmo raggiunto il numero mai visto di 250 mila insegnanti precari. Ad oggi il numero di docenti precari sono al 30 giugno e 30 agosto è di 140 mila. Raggiungeremo forse il numero di 153 mila con le certificazioni tardive di disabilità, numero inferiore degli anni passati.

L’esercito di 142.364 iscritti in 1.a fascia per il sostegno per il fabbisogno dei posti in deroga

da Tuttoscuola

L’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024 prevede all’articolo 3 prevede che “Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

  1. a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
  2. b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ….”

Per questi ultimi (iscritti in seconda fascia), secondo le stime del DL 71/24, come ricordato anche dal ministro Valditara, gli iscritti dovrebbero essere 85mila, anche se in via ufficiosa si sa che gli iscritti ai corsi INDIRE sono attualmente circa 54mila.

I docenti di sostegno iscritti in prima fascia, dove è prescritto il possesso del diploma di specializzazione, sono esattamente 142.364, ripartiti in quattro gradi di scuola: 13.298 (scuola dell’infanzia), 28.546 (scuola primaria), 35.112 (secondaria I grado) e 65.408 (secondaria II grado).

Il settore dell’infanzia con solo il 9,3% di tutti gli iscritti, è il grado di scuola in situazione più critica, come ha anche rilevato il ministro, tanto che, soprattutto in diverse province settentrionali, non sempre copre il fabbisogno e richiede l’integrazione degli iscritti in seconda fascia, privi di specializzazione.

Anche la scuola primaria con il 20,1%, complessivo di iscritti, in talune province settentrionali non riesce a coprire completamente il fabbisogno in considerazione dell’ampiezza del settore dove sono iscritti molti alunni con disabilità.

La secondaria di I grado, con il 24,7% di iscritti rispetto al totale, riesce a coprire sufficientemente il minor fabbisogno del settore.

Con il 45,9% di iscritti sul totale, la secondaria di II grado dovrebbe assicurare, in linea di massima, l’intero fabbisogno di docenti per il sostegno agli studenti con disabilità.

Calendario scolastico 2024/25: ponte del 1 novembre, le prossime vacanze e tutte le pause didattiche regione per regione

da Tuttoscuola

Le regioni hanno pubblicato i calendari scolastici per l’A.S. 2024/2025 con le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola, delle festività e dei ponti. Vediamo dunque di seguito il calendario scolastico 2024/25 regione per regione considerando che il prossimo stop è molto vicino: il 1° novembre, festa di Ognissanti, cade infatti di venerdì.

Calendario scolastico 2024/25: feste e ponti

Vediamo di seguito l’elenco delle festività e dei ponti fissato per il 2024/25:

1° novembre 2024: cade di venerdì, permettendo un ponte di tre giorni dal 1° al 3 novembre.

Vacanze di Natale 2024: inizieranno il 20 dicembre 2024 (venerdì) e dureranno fino al 7 gennaio 2025 (martedì), per un totale di 17 giorni di pausa.

Pasqua e 25 aprile 2025:  Pasqua sarà il prossimo 20 aprile 2025. Le vacanze inizieranno il 17 e termineranno 22 aprile, seguite da un breve ritorno a scuola di due giorni, prima di un nuovo ponte di tre giorni per il 25 aprile, che cade di venerdì.

Ponte del 1° Maggio 2025: cade di giovedì, consentendo un ponte di quattro giorni dal 1° al 4 maggio.

Ponte del 2 giugno 2025: La Festa della Repubblica del 2 giugno 2025 cade di lunedì, permettendo un ultimo ponte di tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno, prima della fine dell’anno scolastico, prevista tra il 6 e il 10 giugno.

Date Maturità 2025 ed Esame Terza Media 2025

La prima prova della maturità 2025 si svolgerà il prossimo 18 giugno 2025 alle ore 8.30. A comunicarlo è l’ordinanza di aggiornamento dei calendari scolastici pubblicata dal Ministero dell’istruzione e del Merito il 31 luglio 2024. Per quanto riguarda invece l’esame terza media 2025, questo si svolgerà, per l’anno scolastico nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Calendario scolastico 2024/25

Di seguito riportiamo il calendario scolastico 2024/25 delle varie Regioni d’Italia comprensivo della data di ritorno a scuola. 

VALLE D’AOSTA

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

TRENTINO 

Ritorno a scuola: 9 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 27 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025

CALENDARIO SCOLASTICO BOLZANO

Ritorno a scuola: 5 settembre 
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 all’6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 13 giugno 2025

VENETO

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (28 giugno le scuole dell’infanzia).  

PIEMONTE

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Carnevale: dal 1 al 4 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

LOMBARDIA

Ritorno a scuola: 12 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

LIGURIA

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025
Altri ponti: 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

EMILIA ROMAGNA

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre
Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025

TOSCANA

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

UMBRIA

Ritorno a scuola: 11 settembre 2024
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 
Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

LAZIO

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

ABRUZZO

Ritorno a scuola: 16 settembre 2024
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

MARCHE

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia) 

CAMPANIA

Ritorno a scuola: 12 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Carnevale: 3, 4 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

MOLISE

Ritorno a scuola: 12 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre, 7 dicembre; 26 aprile, 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

BASILICATA

Ritorno a scuola: 16 settembre 2024
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 
Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2024 (compresi)
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025

CALABRIA

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

PUGLIA

Ritorno a scuola: 16 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

SICILIA

Ritorno a scuola: 12 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia) 

SARDEGNA

Ritorno a scuola: 12 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Vacanze di Carnevale: 3, 4 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025
Altri ponti: 2 novembre, 28 aprile
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia)

Scuola Futura

A partire dal 16 ottobre, parte a Savona, in Liguria, “Scuola Futura”, il campus itinerante del Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del PNRR.

Fino a sabato 19 ottobre oltre 800 studenti di scuole primarie e secondarie e 320 tra dirigenti, docenti e personale scolastico saranno impegnati in numerose attività formative ispirate alla valorizzazione della cultura e dell’arte del territorio in chiave innovativa, con il coinvolgimento di 95 istituti scolastici provenienti da tutta Italia. Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre presentate le buone pratiche artistiche, musicali, coreutiche delle scuole liguri e saranno attivi gli sportelli per l’edilizia scolastica, per gli ITS “Academy”, per la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche.

La cerimonia di apertura di Scuola Futura si svolgerà oggi alle 17.30. Nel corso dei tre giorni sono previsti laboratori di formazione che impegneranno studentesse e studenti a tracciare le mappe del futuro nel campo della geografia, della gastronomia, del turismo nautico, delle scienze, dell’arte, dello sport, all’interno di alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico-artistico della città di Savona.

Il Ministro Giuseppe Valditara sarà presente all’iniziativa sabato 19 ottobre per visitare i laboratori di Scuola Futura Campus e partecipare alla manifestazione conclusiva.

In allegato il programma completo dell’iniziativa.

Nota 16 ottobre 2024, AOODGCASIS 5430

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

Ufficio IV “Infrastrutture, rete e sicurezza”
Al Personale docente, educativo, tecnico e ausiliario
e p.c. Alle Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

OGGETTO: Casella di posta elettronica istituzionale per il personale docente, educativo, tecnico e ausiliario con contratto minimo di 60 giorni.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 243

243 del 16-10-2024