da Tuttoscuola
In occasione della riforma delle classi di concorso, al fine di snellire le procedure dei concorsi di scuola secondaria, veniva emanato il decreto ministeriale 93/2016 per la “Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento”.
Nel decreto si motivava la scelta in questi termini: “Ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria e artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato.
Obiettivi più che condivisibili, dunque: snellezza delle procedure, loro economicità, mobilità professionale.
Ma la legge finanziaria 2019 (n. 145/2018), modificando il decreto legislativo 59/2017 che aveva confermato i raggruppamenti delle classi di concorso in ambiti disciplinari, ha soppresso quei raggruppamenti in questi termini: “le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse”.
Erano 8 gli ambiti disciplinari, cinque verticali (tra secondaria di I e II grado) e 3 orizzontali (nella secondaria di II grado). I raggruppamenti dei 5 ambiti verticali riguardavano complessivamente 15 classi di concorso, mentre i 3 ambiti orizzontali ne raggruppavano 10: 25 classi di concorso, dunque, raggruppate in 8 ambiti.
Con la soppressione degli ambiti le procedure concorsuali aumentano di numero (anziché 8 diventano 25) e con loro anche, probabilmente, il numero delle commissioni. Ad essere penalizzati in termini, soprattutto, di tempi e procedure di svolgimento saranno, conseguentemente, i concorsi ordinari e straordinari.