Supplenze ATA: quando è possibile la proroga. Differenza tra chi può svolgere lavoro agile e chi no

da Orizzontescuola

di redazione

Supplenze personale ATA, quando si proroga supplenza nell’attuale situazione di chiusura fisica dei plessi o apertura in caso di esigenze indifferibili.

Chiusura fisica scuole, lavoro ATA e dirigenti

In seguito al decreto n. 18 del 17 marzo 2020 e alle indicazioni del Ministero fornite con la nota del 18 marzo 2020, le istituzioni scolastiche restano chiuse fisicamente, eccetto in casi di esigenze indifferibili,  e aperte virtualmente tramite lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili in modalità agile. Questi i servizi che vanno garantiti dalle istituzioni scolastiche:

a)  servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti;
c) corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

  • ATA e dirigenti

ATA – Per quanto gli ATA,  fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,  il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,  eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici. Per questi ultimi e, per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, considerato svolto a tutti gli effetti.

Dirigenti scolastici – I dirigenti scolastici svolgono la propria attività organizzandone modi e tempi autonomamente e assicurando il funzionamento dell’istituzione scolastica quanto più possibile da remoto, in modo virtuale. Pertanto, i dirigenti non dovono avanzare richiesta di lavoro agile. Durante l’emergenza coronavirus, va assicurato lo svolgimento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa; i dirigenti devono inoltre “limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza

Supplenze personale ATA

Il decreto cura Italia, com’è ormai noto, ha previsto la continuità del rapporto lavorativo ai supplenti brevi e saltuari per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica:

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria…

Il Ministero, con la successiva nota del 18 marzo, aveva fornito indicazioni in merito che sono state integrate con la nota (in bozza) pubblicata dalla nostra redazione, che prevede indicazioni specifiche per il personale ATA. Vediamo quali.

Supplenze ATA

La nota suddetta prevede che le disposizione del decreto n. 18 del 17/03/2020 si applicano dal 17 marzo.  Per il personale ATA prevede quanto segue:

  • se rientra il titolare, non si procede alla proroga della supplenza;
  • i contratti in essere, naturalmente, vanno rispettati;
  • la stipula di ulteriori contratti (in caso di nuove assenze o di proroghe) è subordinata al possesso degli strumenti (PC, internet …) necessari a svolgere il lavoro in modalità agile, strumenti che possono essere dati in comodato d’uso dalla scuola;
  • nel caso di personale ATA che non può svolgere il lavoro in modalità agile (vedi i collaboratori scolastici), l’attribuzione di nuove supplenze o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico. 

N.B. Tali disposizioni devono ancora essere confermate dal Ministero. Al momento  non è ancora pervenuta nelle scuole la nota ufficiale.