Allontanamento del minore e controllo malattie

Allontanamento del minore dalla frequenza scolastica come misura di controllo delle malattie infettive e/o parassitarie altamente contagiose. Responsabilità dirigenziali e adempimenti. Stato dell’Arte e ricognizione normativa

Dario Angelo Tumminelli, Zaira Matera, Federica Maria Pagano, Massimo Pagano

La scuola e tutti gli ambienti educativi, in generale, hanno da sempre rappresentato e tutt’oggi rappresentano un luogo idoneo per diffondere nelle nuove generazioni la “Cultura della Salute”, dell’igiene e della sicurezza, non tanto come regole astratte da seguire, bensì come concreti esempi e stili di vita da attuare quotidianamente e incoraggiare in tutti i contesti sociali.

Si pensi, ad esempio, alle scuole del primo circolo (infanzia e primaria) dove i bambini, spesso e soprattutto nei primi giorni di scuola, sono accompagnati dai loro insegnanti in fila nei bagni per acquisire comportamenti adeguati: cura del proprio corpo, degli ambienti e dei propri oggetti, lavaggio delle mani ecc., o ancora, alla mensa, dove occorre tenere un comportamento irreprensibile e la massima attenzione all’igiene.

Ad ogni inizio d’anno scolastico si ripresenta con forza la problematica legata alle profilassi sanitaria nel caso in cui si dovessero verificare, all’interno dell’Istituzione scolastica, casi di malattie infettive contagiose e/o casi di infestazione parassitaria da insetti, molto frequentemente pidocchi nota come “pediculosi” e “ftiriase”; meno frequentemente casi ben più gravi di infezioni da acari della “scabbia” (la trasmissione del contagio dell’acaro della scabbia in ambienti scolastici, in effetti, è abbastanza rara).

L’argomento, di per sé sempre attuale, si pone ancor di più all’ordine del giorno specialmente ai primi freddi invernali in cui gli ospiti indesiderati si ripresentano con maggior frequenza destando molto scalpore nell’opinione pubblica e soprattutto grandi preoccupazioni nella comunità scolastica, per via dell’alta contagiosità dell’infestazione. Lo scorso mese di novembre e quello di ottobre, alcuni Istituti scolastici sono stati coinvolti in casi di scabbia, con notizie immediatamente riportate dalla cronaca nazionale. A riguardo si invita alla lettura dei seguenti sottoelencati articoli:

Il presente articolo ha dunque la finalità di contribuire all’educazione sanitaria e alla salute in quanto cardine di misura di prevenzione nell’Istituzioni scolastiche.

Approfondimento   Pediculosi I pidocchi sono piccoli insetti che si nutrono di sangue (ematofagi). Sono visibili a occhio nudo, parassiti epizoi persistenti e obbligati, costretti a vivere sul cuoio capelluto di un essere vivente per cibarsi e riprodursi. Nella scuola, cosi come in qualsiasi altra comunità, si possono verificare frequentemente casi di pediculosi, soprattutto ai primi freddi invernali. Questi insetti non sono pericolosi e non hanno conseguenze dirette sulla salute, sono invece molto fastidiosi, per via dei pruriti che generano con le loro punture, iniettando un liquido urticante, che a sua volta causa dermatiti, impetigine e altre affezioni simili dovute a successive sovra infezioni da stafilococchi. Di per sé questi insetti non sono pericolosi ma possono trasmettere batteri e raramente “rickettsie” (batteri resistenti gram-negativi, parassiti intracellulari obbligati, tipicamente trasmesse da zecche) in grado di causare malattie anche gravi come il tifo esantematico, la febbre ricorrente e la febbre delle trincee. Possono colpire qualsiasi individuo, a prescindere dal ceto sociale di apparenza o dall’etnia. Non sono indice di cattiva pulizia della persona o di povertà, pertanto, viene sfatato quel binomio pidocchi/sporcizia, in quanto privo di fondamento scientifico. Questi insetti sono molto prolifici, possono deporre fino a 300 uova, chiamate lendini. Queste ultime sono di color madreperla, spesso confuse con la forfora, fortemente ancorate, rispetto a quest’ultime, al capello. Esistono tre diverse specie di pidocchi: quello della testa (Pediculus capitis), quello del corpo (Pediculus humanus) e quello del pube (Phthirus pubis). Il primo è il più diffuso ed è quasi indistinguibile da quello del corpo, ormai piuttosto raro. Il pidocchio del pube ha invece una forma schiacciata rispetto alle due specie da cui prende il nome di “piattola“. Da indagini epidemiologiche i mesi invernali sono quelli a più alto rischio di pediculosi del capo. È necessario sottolineare che questi insetti, contrariamente all’immaginario comune, non saltano come le pulci, ma si trasmettono con il contatto diretto stretto. In caso di sospetta pediculosi del capo, il Dirigente scolastico è tenuto ad informare tempestivamente i genitori per l’allontanamento del minore.
Scabbia La scabbia è una malattia molto “antica”, oggi piuttosto rara, interessa l’epidermide ed è altamente contagiosa. La scabbia è causata da un “parassita” obbligato, precisamente un acaro “Sarcoptes scabiei”. Letteralmente scabbia significa prurito. Come per i pidocchi, il parassita è talmente piccolo che non è direttamente visibile ad occhio nudo. Quest’ultimo provoca lesioni papulari arrossate, (nei bambini tipicamente vescicolare) e intensamente pruriginose nelle zone dove si localizza. L’acaro femmina scava dei cunicoli nella cute dell’ospite, dove si inocula, annidandosi sotto la pelle, dove depone le uova. Il prurito è generalmente più intenso di notte. Le zone più colpite sono le superfici laterali delle dita, i polsi, i gomiti, le ascelle, le cosce, l’ombelico, i genitali, la parte inferiore delle natiche, l’addome, i contorni esterni dei piedi. La scabbia è una delle tre malattie della pelle più comuni nei bambini, insieme alla “tigna” tipica micosi da “Tinea capitis” e alla piodermite, causate la prima da un micete (fungo parassita), la seconda da batteri “Streptococcus pyogenes”. La scabbia è una malattia soggetta a notifica, denuncia obbligatoria, da parte del medico che la diagnostica. Il Servizio di Igiene Pubblica che riceve la segnalazione effettua un’indagine per risalire ai contatti. A seguito dell’accertamento, il Sindaco nelle sue funzioni di primo cittadino garante della salute pubblica ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” provvederà ad emanare un’apposita ordinanza di chiusura e/o sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni scolastiche interessate per disinfestazione.

Definizione

Partiremo con una breve e sommaria definizione di “misura di allontanamento” dell’alunno/a dalla frequenza scolastica.

L’allontanamento dagli ambienti scolastici degli/lle alunni/e affetti da patologie infettive o contagiose e/o parassitarie è una misura preventiva di contenimento del rischio epidemiologico, ancora oggi molto discussa, a volte non sempre necessaria, basata sull’acquisizione delle ultime conoscenze epidemiologiche e dai recenti studi nella ricerca scientifica, che mira a diminuire o comunque fortemente contrastare e contenere il numero di casi “secondari” di trasmissione nella comunità scolastica, ovvero da successivo contagio da un soggetto malato ad uno sano. Il provvedimento di allontanamento e/o isolamento tende, dunque, all’interruzione della catena di trasmissione della malattia o dell’infestazione.

Nell’azione di allontanamento del minore dalla vita scolastica entrano in gioco due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34). È bene dare lettura del primo comma dell’art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…», ricordando in particolare, che la Repubblica tutela con maggior forza l’interesse collettivo, avendo quest’ultimo prevalenza sull’interesse del singolo.

Le malattie infettive o contagiose, così come quelle parassitarie, costituiscono da sempre uno dei principali problemi di Sanità Pubblica, sia per l’impatto stesso sulla salute del singolo individuo, sia per il forte impatto sociale ed emotivo che genera paure e fobie nella comunità scolastica interessata, in merito alla percezione del rischio di contagio. È indubbio che le malattie infettive così come quelle parassitarie possono facilmente diffondersi nella comunità scolastica, con tempi e modi che appaiono molto diversificati a seconda dell’agente infettivo interessato (virus, batterio, fungo, parassita etc.).

La socializzazione, il ritrovarsi insieme a scuola e i momenti di condivisione con i propri pari, costituiscono, infatti, il principale mezzo di diffusione degli agenti patogeni infettivi e/o parassitari all’interno della comunità. Le studentesse e gli studenti trascorrono, infatti, molte ore a stretto contatto fisico, favorendo in tal modo la trasmissione e diffusione dei microrganismi patogeni e/o parassiti.

Nel recente passato, il ruolo di prevenzione e contrasto della trasmissione delle malattie infettive e parassitarie nella comunità scolastica era svolto dalla “Medicina scolastica”. La figura del medico scolastico, presente in tutte le Istituzioni, è stata via via profondamente dimensionata, deputata precedentemente al controllo e monitoraggio nella comunità delle malattie infettive e parassitarie ampiamente diffuse in età scolare.

Oggi tale figura è stata sempre più depotenziata fino alla quasi scomparsa, sostituita gradualmente nei compiti e nel ruolo, dal medico pediatria di famiglia di libera scelta, dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dai Distretti Socio-Sanitari, ciascuno per la propria specifica competenza. In merito all’argomento si suggerisce la lettura dell’articolo “Medicina scolastica, ambiti di indagine e ricerca nella prevenzione e gestione delle patologie in età scolare. Stato dell’Arte e ricognizione normativa”, di Dario Tumminelli, Leon Zingales, Federica Maria Pagano pubblicato il 22 ottobre 2021 da Educazione&Scuola consultabile dal link:  https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=149206

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito dell’allontanamento del minore dalla frequenza scolastica come misura di prevenzione, controllo e contenimento, delle malattie infettive e/o parassitarie ad alta contagiosità.

Normativa di riferimento

In Italia i provvedimenti da adottare nei confronti degli/lle alunni/e che frequentano la struttura scolastica affetti da morbi infettivi e/o parassitari (e nei confronti di loro conviventi o contatti), sono contenute nella Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, Dipartimento Prevenzione Ufficio III, avente oggetto “Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica”, protocollo 400.3/26/1189, che novellato la precedente Circolare n. 65 del 18 agosto 1983 “Disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche” e la Circolare n. 14 del 31 marzo 1992 “Modifica della Circolare 65/83 sulle misure contumaciali – Epatiti virali” ampliando il numero delle malattie infettive con le nuove emergenti e le riemergenti.

La richiamata Circolare, inoltre, raccomanda fortemente la copertura vaccinale, quando esistente e ove possibile. La vaccinazione rappresenta sicuramente la misura consigliata, come miglior mezzo di prevenzione per il controllo delle malattie infettive più diffuse nell’età scolare, qualora non imposta dalla norma stessa (vedi Decreto legge «Lorenzin»), consentendo in alcuni casi, anche l’eliminazione e/o l’eradicazione dell’agente infettivo, grazie al raggiungimento di elevati livelli di copertura nella collettività. È arcinoto che non esistono vaccinazioni contro le infestazioni parassitarie e per quest’ultime saranno fondamentali e necessarie le misure di prevenzione, la profilassi igienico-sanitarie definite come “precauzioni universali” di seguito meglio esplicitate.

Approfondimento Si considerano “precauzioni universali”, tutte quelle misure utilizzate e attuate indipendentemente dall’insorgenza di casi di malattia e/o infestazione. La catena epidemiologica di trasmissione delle malattie infettive e/o parassitarie può essere, infatti, interrotta con la regolare e continua adozione di una serie di misure precauzionali, norme comportamentali di prevenzione generale o di “routine” che dovrebbero essere sempre impiegate, a prescindere, in tutti i contesti anche familiari, come buone prassi “igienico sanitarie”, a maggior ragione, negli ambienti di vita collettiva quali: scuola, palestra, ambienti lavorativi e ricreativi.

È bene, inoltre, evidenziare che i soggetti più fragili, le persone con immunodeficienza, estremamente vulnerabili in ragione delle loro condizioni di salute, non vaccinate per comprovati motivi “medico-sanitari”, godono da sempre di una sorta di “ombrello protettivo” o protezione indiretta, costituita proprio dagli stessi soggetti vaccinati e/o immuni, a tutti nota come “immunità di gregge o herd immunity”.

Ricordiamo che al momento di scrittura del presente articolo è in vigore il Decreto Legge «Lorenzin» del 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 130, entrato in vigore il giorno successivo l’8 giugno 2017.

Il Decreto legge «Lorenzin» ha avuto, al suo tempo, grande risonanza mediatica in quanto ha incrementano notevolmente il numero di vaccinazioni, in cui erano sottoposti i minori. Infatti prima dell’introduzione del summenzionato decreto, le uniche vaccinazioni obbligatorie erano quelle previste dall’art. 117 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994. Le vaccinazioni obbligatorie erano le seguenti: antidifterica ed antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B.

Il Decreto «Lorenzin» ha elevato a 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati per prevenire la diffusione di malattie infettive tipiche dell’età scolare. L’obbligatorietà delle prime sei è permanente mentre per le ultime quattro in elenco, precisamente anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, è soggetta al momento, a revisione ogni tre anni, in base ai dati epidemiologici raccolti e delle coperture vaccinali raggiunte. Altre 4 attualmente sono facoltative e gratuite quali: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 <<art. 1 Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché’ di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019 […]  ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:     a) anti-poliomielitica;     b) anti-difterica;     c) anti-tetanica;     d) anti-epatite B;     e) anti-pertosse;     f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:     a) anti-morbillo;     b) anti-rosolia;     c) anti-parotite;     d) anti-varicella. 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:     a) anti-meningococcica B;     b) anti-meningococcica C;     c) anti-pneumococcica;     d) anti-rotavirus.>>

Si ricorda infine che dal 2002, per volontà del Ministro della Salute nasce, con il Decreto Direttoriale del 14 giugno 2002, l’Osservatorio epidemiologico nazionale sulla salute e la sicurezza negli ambienti di vita.

L’esordio di una patologia infettiva e/o parassitaria

L’esordio di una patologia infettiva e/o parassitaria avviene quasi sempre in modo improvviso e inaspettato. Può, pertanto, verificarsi in qualsiasi momento, anche quando l’alunno/a si trovi a frequentare le lezioni in classe. In tale fase, naturalmente non è possibile diagnosticare il malessere manifestato né la sua contagiosità. Quasi sempre i primi sintomi, febbre, cefalea, artralgie, astenia, pruriti, malessere generalizzato etc., sono generici e aspecifici, quindi non indicativi né diagnostici del morbo. Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti è bene comunque, in via cautelativa, evitare i contatti stretti e ravvicinati con l’alunno/a che manifesta evidenti sintomi con gli altri soggetti apparentemente “sani”.

Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998 La citata Circolare ministeriale riportata le malattie, raggruppate sulla base delle classi di notifica, per le quali sono applicabili misure di profilassi, oltreché individuale, collettiva di seguito si riporta l’elenco: In base alle informazioni raccolte dalla letteratura scientifica sono state raccomandate politiche di esclusione scolastica categorizzate in tre livelli decrescenti A – B e C.

Periodo di allontanamento

Il periodo di allontanamento del minore dalla vita scolastica varia naturalmente da malattia a malattia, dalla tipologia dell’agente infettivo e/o parassitario e dipende anche dalla durata della contagiosità. Questo provvedimento consente di limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo. Molte patologie infettive e/o parassitarie sono trasmissibili da uomo a uomo, già prima dell’esordio della comparsa dei primi sintomi e pertanto l’efficacia dell’azione di allontanamento dell’alunno/a dalla frequenza scolastica e conseguentemente la sua validità, come misura preventiva e contenitiva, è stata spesso messa discussione dalla stessa comunità scientifica. L’allontanamento del minore della frequenza scolastica, fra l’altro, può comportare non pochi problemi organizzativi e gestionali per i familiari, in una società in cui sempre più spesso entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e, talvolta, è raccomandato più per “tradizione” e prassi preventiva consolidata nel tempo che per comprovata efficacia dell’intervento. Tuttavia nel dubbio è sempre consigliabile attuarla. In ogni caso ricordiamo che è sempre necessario informare tempestivamente i genitori dell’alunno/a affinché provvedano il prima possibile al rientro del/la figlio/a in famiglia.

Adempimenti scolastici

Nel caso di forti dubbi sul tipo di malessere, infettivo o meno, e soprattutto in presenza di un numero di casi, più o meno limitato, precedentemente accertati all’interno delle mura dell’Istituto scolastico di una stessa patologia, verificatesi in un dato periodo, che facciano sospettare un “cluster” o  “focolaio infettivo” attivo, il Dirigente scolastico o suo delegato contatta prontamente l’Autorità sanitaria locale ovvero il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di riferimento, per i provvedimenti del caso da intraprendere e adottare.

Le/gli alunne/i, le studentesse e gli studenti che presentino sintomi sospetti di una qualsiasi malattia contagiosa e/o condizioni fisiche di salute che comunque pregiudicano e/o non consentano una idonea partecipazione alle attività didattiche, possono essere allontanati dalla comunità con apposito provvedimento scritto a firma del Dirigente, da consegnare direttamente al genitore al rientro del figlio/a in famiglia.

L’art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 06 giugno 1968, tutt’ora vigente, prevede infatti che l’insegnante “qualora rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire, in assenza del medico scolastico, il Direttore della scuola o il Capo d’istituto. Questi ultimi provvedono all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario”.

Condizioni generiche che prevedono l’allontanamento dell’alunno/a:

  • Febbre, superiore a 37,5 °Celsius, misurazione esterna a contatto a livello ascellare o a distanza con termometro ad infrarossi.
  • Diarrea, generalmente tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, maleodoranti.
  • Vomito, soprattutto se si presenta con episodi ripetuti e si accompagna a malessere generale.
  • Cefalea intensa, continua e persistente.
  • Mal d’orecchio,per sospetta malattia di origine virale “orecchioni”.
  • Esantema, improvvise manifestazioni cutanee, rush ed esantema, per sospetta malattia infettiva (morbillo, rosolia, varicella, mani-piedi-bocca, scarlattina, quinta e sesta malattia)
  • Malattia parassitaria, (es. pediculosi, scabbia, ossiuriasi, tigna etc.).
  • Altri sintomi generici, irritabilità, stanchezza, torpore e sonnolenza non giustificata, perdita di coscienza, dolore addominale intenso e persistente, pianto continuo (tipico dei bambini/e della scuola dell’Infanzia)

L’allontanamento del singolo alunno/a è sempre disposto cautelativamente dal responsabile legale dell’Istituto scolastico ed è effettuato tramite avviso diretto, con un primo contatto telefonico con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora il tutore, consegnando contestualmente al prelievo del minore, la motivazione, sempre scritta, del provvedimento di sospensione/allontanamento. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale nel momento in cui vengono contattati dall’Istituzione scolastica sono tenuti immediatamente a provvedere al prelevamento del figlio/a con il rientro in famiglia. Per questo motivo si rende sempre indispensabile all’atto dell’iscrizione dell’alunno/a di indicare i contatti di telefono fisso e/o cellulare di un famigliare o suo delegato, facilmente rintracciabili dal personale scolastico preposto in caso di necessità e/o emergenza.

Nel periodo che precede l’effettivo allontanamento e il rientro del minore in famiglia sono sempre necessarie alcune misure “igienico-sanitarie” preventive che vengono di seguito elencate come “precauzioni universali” per la gestione corretta dello studente e della studentessa ammalato/a.

  • Isolamento temporaneo, mantenere l’alunno/a che presenta uno o più sintomi contemporaneamente tra quelli indicati nella tabella annessa alla citata Circolare Ministeriale n. 4, in un luogo idoneo appositamente dedicato, accogliente e confortevole, soprattutto confinato e separato, che non permette il diretto contatto con i compagni/e;
  • Evitare contatti, è sempre prudente evitarecontattistretti eravvicinati, inferiori ai a 50 cm. È sempre consigliabile una distanza interpersonale di non meno di 1,00 metro dalle rime buccali (bocca-bocca);
  • Utilizzare DPI, è sempre necessario utilizzare dei dispositivi di protezione individuali quali guanti in lattice monouso, da fornire a tutti i collaboratori scolastici senza limite d’uso, facilmente reperibili, da indossare ogni qualvolta vi siano stati emessi o riversati liquidi biologici, i quali sono quasi sempre altamente infettivi, ad esempio: sangue, vomito, feci liquide (diarrea) e urine etc. In presenza di sintomi respiratori “simil-influenzali” con tosse persistente e difficoltà respiratoria, dovranno essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine facciali) per sospetta malattia infettiva da “SARS-Cov-2
  • Esposizione liquidi biologici, nel caso specifico, ogni qualvolta si verifichi l’esposizione liquidi biologici, bisogna effettuare un immediato e approfondito lavaggio delle parti esposte con acqua e sapone. In caso di contaminazione delle congiuntive, risulta necessario lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente contattare il medico curante, informandolo dell’accaduto.
  • Materiali monouso. I materiali utilizzati per le prime medicazioni di soccorso, contaminati con sangue e/o vomito (es. fazzoletti utilizzati per il soccorso, materiale di medicazione, guanti monouso, tovaglioli di carta etc.) dovranno essere rapidamente smaltiti, opportunamente raccolti in appositi sacchi di plastica contenitivi che dovranno essere ben chiusi, sigillati e smaltiti con i rifiuti, possibilmente mettendovi all’interno ipoclorito di sodio (candeggina).
  • Pulizia delle superfici interessate. Le superfici interessate, contaminate dai liquidi biologici riversati, devono essere ripulite con prodotti specifici, disinfettanti e/o sterilizzanti, con cloro attivo (candeggina in diluizione o varechina), o ancora prodotti a base alcolica o idroalcolici, lasciate asciugare quindi sciacquate e asciugate sempre con materiale monouso.
  • Areazione dei locali, adeguata, periodica e frequente ventilazione dei locali adibiti.

Si raccomanda, in caso di fuoriuscita di sangue, in seguito a taglio e/o ferita, abrasione, epistassi (emorragia nasale) o altro motivo di evitare sempre il contatto tra esso e la cute e le mucose di altri soggetti. È anche raccomandato prevede un’area di isolamento, di idonee dimensioni, tali da poter accogliere anche contemporaneamente più alunni/e sintomatici nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Qualora la malattia si presenti bruscamente, con sintomi in fase acuta, l’insegnate presente in aula dovrà avvisare prontamente lo staff di Dirigenza dell’Istituzione scolastica. L’Istituto scolastico, a sua volta, ricevuta la segnalazione dall’insegnante, provvederà ad avvisare tempestivamente il genitore o gli esercenti la responsabilità genitoriale affinché provvedano al rientro del/la figlio/a in famiglia o in caso di assoluta emergenza al trasporto dell’alunno/a presso idonee e più vicine strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del minore e soprattutto in caso di irreperibilità del genitore, potrà essere contattato il Servizio di Emergenza 118 per il pronto intervento.

Casi particolari: non vanno assolutamente esclusi dalla frequenza scolastica, gli alunni/e soggetti a malattie croniche e/o portatori cronici di virus a trasmissione parenterale, esempio epatite B ed epatite C, con infezione da Human immunodeficiency virus – HIV e infine le studentesse e gli studenti con positività (portatori asintomatici) di germi patogeni usuali ed occasionali (es. Salmonella, Streptococco beta emolitico di gruppo A, Giardia Lamblia)

Condizioni specifiche che prevedono l’allontanamento e/o l’isolamento minore

  • Congiuntivite purulenta con secrezione oculare, bianco giallastra. L’alunno/a affetto/a da congiuntivite purulenta può essere riammesso, con certificato del pediatra e/o del medico di famiglia, dopo 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica specifica.
  • Stomatite aftosa generalizzata nei bambini/e più piccoli/e che non controllano le secrezioni orali.
  • Ossiuriasi o Enterobiasi, tipica parassitosi intestinale da “Enterobius vermicularis”, molto comune in età scolare, caratterizzata da prurito anale per la presenza di piccoli vermi (nematodi) nelle feci, (tipico dei bambini/e della scuola dell’Infanzia)
  • Herpes simplex, lesioni erpetiche multiple, nei bambini/e più piccoli/e, che non controllano le secrezioni orali o le cui lesioni non possono essere coperte.
  • Perdita del gusto e/o dell’olfatto (in assenza di raffreddore) per sospetta malattia infettiva da “SARS-Cov-2
  • Sintomi respiratori parainfluenzali come, mal di gola, naso che cola, tosse con difficoltà respiratoria per sospetta malattia infettiva da “SARS-Cov-2

Rientro nella comunità scolastica

Il rientro in collettività non deve assolutamente comportare rischi per le/gli alunne/i sane/i e tal fine il medico pediatra di famiglia, a fronte del riscontro di una malattia infettiva per la quale sia prevista la segnalazione all’Azienda Sanitaria Locale ed uno specifico periodo di isolamento (contumacia o quarantena), rilascerà al genitore o agli esercenti la responsabilità genitoriale una comunicazione scritta e/o attestazione riportante il presumibile periodo di prognosi, comunque non inferiore al periodo di isolamento previsto.

Ricordiamo al lettore che in molte regioni italiane non è più necessario presentare al rientro nella comunità scolastica dell’alunno/a guarito/a il certificato di riammissione del medico curante tranne nei casi di malattie infettive o parassitarie soggette a denuncia obbligatoria, anche se l’assenza è stata inferiore ai 5 giorni. Il certificato medico di riammissione è di fatto praticamente inutile, poiché la maggior parte delle malattie infettive e/o parassitarie si trasmettono già dal periodo precedente di incubazione.

Si riportano a titolo di esempio alcune malattie infettive in cui è previsto l’obbligo di notifica “denuncia”: Meningite Meningococcica, Meningite da Haemophilus Influenzae, Scarlattina, Scabbia, Pediculosi, Pertosse, Rosolia, Morbillo, Varicella etc.

La citata circolare ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, infine, stabilisce (per alcune malattie) che l’alunno/a può essere riammesso/a a scuola e riprendere le attività scolastica già il giorno dopo il primo trattamento/terapia specifico/a.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articoli, 3, 32, 33 e 34
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 264 dell’11 febbraio 1961 “Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica
  • DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA del 22 dicembre 1967, n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica
  • LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
  • DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124, “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali
  • DECRETO LEGGE «Lorenzin» del 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.»,
  • DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive
  • DECRETO DIRETTORIALE del 14 giugno 2002.
  • CIRCOLARE n. 65 del 18 agosto 1983 “Disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche
  • CIRCOLARE n. 14 del 31 marzo 1992 “Modifica della Circolare 65/83 sulle misure contumaciali – Epatiti virali
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 4 del 13 marzo 1998 prot. 400.3/26/1189 Dipartimento Prevenzione del Ministero Sanità “Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica. Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti dei loro conviventi e contatti