Normativa Antincendio

Normativa Antincendio: lotta e prevenzione degli incendi negli edifici scolastici. Responsabilità dirigenziali, tra conflitti normativi e adempimenti. Stato dell’Arte e ricognizione normativa

Dario Angelo Tumminelli, Leon Zingales, Zaira Matera

I provvedimenti normativi (Leggi, Decreti, Circolari e Note) inerenti la sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono davvero numerose e spaziano ampliamente: dall’organizzazione dell’organigramma e funzionigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze (terremoto) alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale scolastico.

Il Dirigente scolastico, nella sua funzione di “datore di lavoro” è certamente il responsabile della salute e della sicurezza, di tutto il personale scolastico a lui sottoposto (docente e amministrativo, tecnico e ausiliario), alunni/e compresi ed è tenuto a valutare il rischio incendio nelle strutture che gestisce. Nel nostro ordinamento, il diritto alla salute è tutelato costituzionalmente. Nel dettato costituzionale del 1948, all’art. 32 comma 1 si legge: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…», e per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, sul piano giuridico è intervenuto ancora prima il Codice Civile italiano del 1942,  precisamente all’art. 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro” si stabilisce che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

È  arcinoto che sui Dirigenti scolastici gravano diversi obblighi, compiti organizzativi e gestionali individuati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”, pilastro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, meglio conosciuto come “decreto correttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L. Sugli stessi obblighi organizzativi, il Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996 rubricato “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96” chiarisce la posizione dei dirigenti. È proprio su queste responsabilità organizzative e gestionali in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate chiaramente nel Testo Unico, che “inchiodano” il Dirigente scolastico davanti al Giudice. Lo stesso articolo 46 del citato T.U. disciplina la prevenzione degli incendi come “funzione di preminente interesse pubblico

Fatta questa necessaria ma utile premessa,

ci addentriamo nel cuore dell’argomento entrano nel caso specifico, tema ancora oggi di grande interesse. Come vedremo meglio di seguito, il Dirigente scolastico deve adempiere ai suoi doveri, ma è assodato, e non è in discussione, che non ha competenze dirette sull’edificio in ambito strutturale. I titolari dell’edilizia scolastica sono dunque gli Enti Locali, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico. Tuttavia egli deve necessariamente richiedere, sempre per iscritto all’Ente proprietario, gli interventi effettuati sulle strutture, le verifiche prescritte dalla normativa, i rinnovi eseguiti e le opportune certificazioni che riguardano gli edifici stessi che gestisce. In caso di assenza di tale documentazione, deve reclamare spiegazioni (sempre scritte) sulle ragioni e soprattutto sulla tempistica in caso di ritardi. Ci addentriamo nel caso proposto, entrando nel merito alla normativa antincendio

Certificato Prevenzioni Incendi

Il certificato di prevenzione incendi – C.P.I. è un’attestazione, con valenza probatoria, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza e il rispetto della normativa antiincendio di una struttura/edificio.

L’obbligo di adeguamento alla normativa antiincendio degli edifici scolastici, di proprietà degli Enti Locali, risale ai primi anni novanta, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, Serie Generale n. 218 del 16 settembre 1992. Tale decreto imponeva agli Enti proprietari dell’edificio adibito ad uso scolastico, un periodo massimo di 5 anni, entro cui l’Ente doveva adeguarsi alle misure di sicurezza in esso contenute.

In effetti, tale termine è stato negli anni, più volte prorogato, (in pratica fino ad oggi “sine die”). Al momento il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2022. Si riporta la sequenza temporale degli ultimi interventi legislativi: comma 2 dell’art. 4 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, modificato dal Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2019, n. 81, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 29 giugno 2019, a sua volta modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26  febbraio 2021 n. 21 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021. Quest’ultimo prescrive che: “il termine di adeguamento di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022”.

È bene evidenziare che il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, hanno emanato il Decreto del 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, il quale ha fornito delle chiare indicazioni ai fini dell’adeguamento alla normativa sicurezza antincendio delle strutture adibiti ad uso scolastico.

Il citato Decreto è rivolto ai soggetti responsabili di tale adeguamento, ovvero agli Enti Locali. A seguito del provvedimento, il Ministero dell’Interno, dipartimento VV.FF, con la nota n. 5264 del 18 aprile 2018, ha precisato che: “qualora fossero accertate violazioni, quest’ultime dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività., al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D. Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi”. La stessa nota richiamata, n. 5264 del 18 aprile 2018, ha previsto delle misure integrative, che potremmo definire come “misure compensative”, che possono essere disposte ai soggetti responsabili (Dirigenti scolastici) qualora si accertano le violazioni. A titolo di esempio vengono di seguito elencate:

  1. Il numero di lavoratori incaricati dell‘attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  2. Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  3. Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all’ allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996 609;
  4. Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
  5. Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto dì allarme.

L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Come recita la nota: “Il personale del CNVVF nell’attività di vigilanza ispettiva volta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative. ln tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza la salute nei luoghi di lavoro è applicabile il D.lgs. 81/2008, per cui – ove si riscontrassero inadempienze – vanno attivate le procedure previste dal D. Lgs. 19/12/19 94 n.758 per le contravvenzioni rilevate.”

Pertanto durante l’attività di controllo svolta nelle Istituzioni scolastiche, senza C.P.I o SCIA (certificazione attestante l’avvio della certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le reali condizioni di rischio e ad individuare gli opportuni provvedimenti, ritenuti d’urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base dei tre livelli di priorità individuati nel citato Decreto.

Da quanto sopra detto, emerge tuttavia che non è infrequente riscontrare la mancanza di tale certificazione nell’Istituzioni scolastiche. Tutto ciò desta molto scalpore e soprattutto grandi preoccupazioni nei Dirigenti scolastici interessati, per gli eventuali rischi connessi e “le contravvenzioni rilevate”. Secondo i dati diffusi nel 2019 dall’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, gli edifici scolastici privi del suddetto Certificato di Prevenzione Incendi o Visto di Conformità sarebbero circa 23.799, ovvero il 59 %, su circa 42.000, nidi esclusi, mentre 14.559 degli edifici, circa il 36 % possiedono il certificato e/o comunque non è previsto. Il grafico a barre sottostante, elaborato dalla fonte ministeriale, ci fornisce una chiara situazione del numero di edifici attivi con il C.P.I. secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, il numero degli edifici che ancora non hanno il C.P.I. La rappresentazione dei dati si riferisce agli edifici che ospitano Scuole Statali, cosiddetti “Edifici Attivi”.

Per maggiori approfondimenti, invitiamo alla consultazione del sito ufficiale del Ministero dal link: https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/cruscottoedilizia/extensions/EdiliziaScolastica/EdiliziaScolastica.html?USER=351788

Approfondimento Il Ministero dell’Istruzione nel 2019 ha implementato un’apposita piattaforma ministeriale definita “Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica” dove è possibile reperire utili informazioni. A presentare questa novità, fu allora ex Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Lorenzo Fioramonti, insieme al sottosegretario On. Anna Ascani. Maggiori informazioni sono reperibili dal sito dal seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/anagrafe.shtml

È bene ricordare che il Dirigente scolastico, costatata la mancanza della certificazione, previa verifica della documentazione in suo possesso con il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P., richiede all’Ente Locale, proprietario dell’immobile il prescritto “Certificato Prevenzioni Incendi” – C.P.I.

E’ pacifico, che una volta segnalato l’assenza del certificato all’Ente Locale competente, ovvero la mancanza della documentazione prescritta dalla normativa vigente, il Dirigente scolastico espletato questo adempimento è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità, come precisato in ben due pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato, tra altro finora mai smentiti, rispettivamente il parere n. 384467 del 14 dicembre 2010 (in risposta ad un quesito formulato dall’Avvocatura distrettuale di Torino) e il parere n. 55563 del 15 febbraio 2012 (indirizzata a Ministero dell’Interno e MIUR, in risposta a quesiti formulati sulla titolarità in materia di acquisizione C.P.I. edifici scolastici). L’autorevole parere dell’Avvocatura, rappresenta ancora oggi, un importante chiarimento e punto di riferimento in materia di responsabilità penale, in quanto esclude del tutto il Dirigente scolastico, da qualsiasi forma di responsabilità penale.

In buona sostanza il Dirigente scolastico rimane, comunque suo malgrado, assoggettato alle responsabilità civili e amministrative connesse. L’esonero delle responsabilità penali, infatti, non eludono in altri termini, l’obbligo di acquisire il C.P.I. e per questa ragione, egli è tenuto ad attivarsi sia nei confronti dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico sia nei confronti dei Vigili del Fuoco.

Massimo affollamento delle aule

Per quanto riguarda, invece, il tetto massimo consentito di affollamento delle aule, la norma di prevenzione incendi ci viene in aiuto. Il punto 5 del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” stabilisce il numero massimo di capienza ipotizzabile nelle aule che viene stabilito in 26 persone, di cui 25 alunni/e ed in aggiunta l’insegnante.

Approfondimento << Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività; aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m (Elevato al Quadrato)>>

Nota bene, l’inosservanza di tale prescrizione comporta la decadenza della validità del certificato di prevenzione incendi (precedentemente illustrato), sempre ammesso che sia presente tale certificazione per l’edificio, rilasciato sulla base della planimetria e delle dimensioni delle aule.

Inoltre, ricordiamo al lettore che lo spazio vitale previsto per ciascuno studente frequentante le aule dell’Istituzioni scolastiche è sempre stabilito dalla normativa vigente: per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è stabilito in non meno di 1,80 mq, vedi Tabella 6 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976 n. 29, testo con modifiche apportate con Decreto Ministeriale del 13 settembre 1977 “Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1977 n. 338, mentre per ogni studente frequentante la scuola secondaria di secondo grado è stabilito in non meno di 1,96 mq, vedi Tabella 11 e 12 del sopracitato decreto.

L’altezza delle aule non può essere inferiore a 3,00 metri. Il mancato rispetto di tale norma determina una cubatura di aria pro capite inadeguata ed insufficiente ed incide di conseguenza sul livello di salute e vivibilità, sulla qualità delle relazioni interpersonali e sull’apprendimento stesso di ciascun alunno.

Sovraffollamento e “Classi Pollaio”

I parametri introdotti col dimensionamento “Tremonti-Gelmini”, con la tristemente nota Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196, sono al momento rimasti del tutto immutati.

Il fenomeno delle classi sovraffollate, con un numero eccessivo di alunni per classe è in aumento nel tempo, definite in modo del tutto “inappropriato” nei confronti degli occupanti, “classi pollaio”. Il sovraffollamento è cresciuto in modo esponenziale dall’introduzione dei parametri stabiliti dai “Decreti Gelmini”. Neanche le prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali, in ottemperanza alle misure per il contenimento del rischio epidemiologico da “Sars-Cov-2” con l’imposizione del distanziamento sociale sono riuscite né a porre rimedio ne freno.

L’art. 5 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.151 del 02 luglio 2009, è dedicato alla formazione delle prime classi.  Corre l’obbligo, ad onor del vero che i parametri attualmente previsti sono piuttosto elevati: 18 alunni all’infanzia, 15 alla primaria, 18 alle medie e 27 alle superiori.  In presenza di uno studente con gravi disabilità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, il numero massimo consentito è di 20 alunni per classe, indicazione che peraltro nei fatti spesso viene inosservata e disattesa. Senza disabili si può arrivare a classi da 29 alunni nella scuola dell’infanzia, 27 alla primaria, 28 alle medie e 30 alle superiori ovvero ben superiori ai parametri della normativa antincendio.

Deroghe e Rischio aggiuntivo

È dunque lapalissiano il contrasto tra le due normative sopra evidenziate: il Decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, da un lato, e il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 dall’altro, che potremmo definire come un vero e proprio paradosso “normativo”, in merito al tetto massimo raggiungibile di alunni/e per classe. Per superare questo oggettivo contrasto normativo è stata prevista la possibilità da parte dei Dirigenti scolastici di aumentare il numero degli alunni per classi, nelle scuole di ogni ordine e grado, derogando a tale limite, previa apposita dichiarazione, a condizione che siano rispettati alcuni vincoli. Il Dirigente scolastico inoltra formale istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di riferimento. Il Dirigente presentata la domanda, sempre ampiamente motivata, richiede una deroga ai parametri prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998 e del Decreto 4 maggio 1998  “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché’ all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 07 maggio 1998, assumendosi tutte le responsabilità connesse per garantire un grado di sicurezza sufficiente o comunque “equivalente”. Il Dirigente congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, valutato il rischio aggiuntivo, attiverà le misure tecniche necessarie per compensare o minimizzare il rischio aggiuntivo assunto. La successiva nota prot. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, chiarisce e precisa che le condizioni essenziali per rispettare le norme di sicurezza e la compatibilità di sovraffollamento dipendono dalla capacita di deflusso delle vie di esodo come di seguito riportato: “ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso  di  necessità  è  che  queste  ultime  dispongano  di  idonee  uscite  come  prescritto  al  punto  5.6.  del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.” Alla luce di quanto sopra riportato la dichiarazione del Dirigente scolastico deve contemplare il superamento del limite di 26 persone, evidenziando contestualmente la compatibilità con le vie di esodo. Ricordiamo che la capacità di deflusso non deve superare le 60 persone per piano e deve avvenire con suddivisione tra due porte contrapposte in pianta, se su più piani, in due scale, di cui almeno una esterna.

Designazione addetti antincendio e formazione specifica

Il Dirigente scolastico deve anche individuare e designare all’interno del personale scolastico, gli addetti antincendio, in numero congruo e sufficiente, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di imminente e grave pericolo. Ricordiamo al lettore che tali designazioni non possono essere rifiutate in alcun modo dal lavoratore, se non oggettivamente impedito, giustificato da comprovati motivi. L’ingiustificato motivo, infatti, costituisce “illecito penale” e sanzioni amministrative ai sensi dell’ex art. 59 comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per svolgere tali compiti il Dirigente scolastico deve prevedere che i lavoratori siano adeguatamente formati, frequentando specifiche attività formative. Le Istituzioni scolastiche sono ricomprese generalmente nel livello di rischio medio a cui è correlato l’obbligo, per gli addetti individuati, di frequentare uno specifico corso di formazione della durata complessiva di 8 ore, comprensivo delle tre ore previste per le esercitazioni pratiche.

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori  <<  1. I lavoratori sono puniti:  a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.>>

Prove di evacuazione

Concludiamo questo articolo sulla Normativa Antincendio: lotta e prevenzione degli incendi nell’edifici scolastici, con le prove di evacuazione. Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno introdotto l’obbligo delle prove di evacuazione con il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81. Da questo obbligo discende la necessità di redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione -P.P.E. e la designazione e formazione degli addetti antincendio, con relativi obblighi correlati, controlli e manutenzioni dei presidi antincendio, impianti di spegnimento etc. Recentemente il Decreto del 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 25 settembre 2021 è intervenuto sulla materia. Ricordiamo infine al lettore che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982, le prove di evacuazione sono: “da effettuare almeno due volte l’anno scolastico” e deve essere verificata la “funzionalità del Piano di Emergenza ed Evacuazione  al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica”. Le due prove obbligatorie annue vengono riportate anche nel punto 12 del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992, precedentemente citato. Dopo ogni prova di evacuazione dall’edificio è importante verificare l’apprendimento dei comportamenti tenuti da tutto il personale scolastico e dagli alunni/e durante lo svolgimento dell’emergenza simulata. Al termine dell’esercitazione è buona prassi, redigere un apposito verbale per documentarne l’effettuazione e per analizzare i comportamenti tenuti durante lo svolgimento dal personale e dagli stessi studenti e studentesse, in modo da eventualmente correggere le potenziali criticità emerse. Le prove possono essere condotte con preavviso e senza preavviso dette “a sorpresa”. Il responsabile e/o coordinatore della prova deve raccogliere le apposite schede riepilogative dei presenti, compilate dai docenti mediante l’appello nominale degli alunni/e, una volta raggiunto il luogo sicuro di raccolta. Ricordiamo il punto 12 del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 il quale prevede che gli edifici contenenti almeno 501 persone, simultaneamente presenti, devono essere dotati di segnale d’allarme munito di altoparlanti. Questo punto è particolarmente importanza, qualora non vi è la piena corrispondenza dell’edificio a quanto prescritto dalla norma, in tal caso è necessario richiederne l’adeguamento urgente, inoltrando formale richiesta all’Ente Locale proprietario dell’immobile.

Ricordiamo che le responsabilità del Dirigente scolastico oltre a redigere il Piano di emergenza della scuola ha l’obbligo di far tenere libere le uscite di esodo e di emergenza, di far effettuare all’Ente Locale i controlli periodici e le manutenzione sugli impianti elettrici e di riscaldamento, oltre a quanto sopra detto, ovvero di far simulare ad alunni/e e a tutto il personale, le prove di evacuazione almeno due volte l’anno. Inoltre dovrà avere cura di monitore la scadenza di ogni estintore approvato per ogni locale.

Riferimenti normativi

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 32
  • CODICE CIVILE articolo 2087 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica
  • LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini
  • DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica
  • DECRETO MINISTERIALE del 13 settembre 1977 “Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 380/2001 “Testo unico per l’edilizia
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  • DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
  • DECRETO MINISTERIALE n. 292 del 21 giugno 1996 “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96
  • DECRETO MINISTERIALE del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2016 “Piano per l’adeguamento delle scuole e dei locali adibiti a scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi”;
  • DECRETO 4 maggio 1998 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché’ all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
  • DECRETO del 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
  • DECRETO del 1settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • NOTA MINISTERO DELL’INTERNO prot. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008
  • NOTA MINISTERO DELL’INTERNO n. 5264 del 18 aprile 2018, dipartimento VV.FF: “Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
  • AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, parere n. 384467 del 14 dicembre 2010
  • AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, parere n. 55563 del 15 febbraio 2012

Sitografia

Bibliografia

  • Leon Zingales, Scuola in Sicurezza Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
  • Natale Saccone, Leon Zingales, Certificazione antincendio e prove di evacuazione ai tempi del Covid, 20 Dicembre 2020, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X; https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=139355