Riunioni collegiali e attività funzionali possono svolgersi a distanza, è nel nuovo contratto: ecco in quali casi

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il CCNL istruzione firmato definitivamente prevede l’introduzione dello svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento. Ad una condizione però: non devono essere a carattere deliberativo. Vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria.

Il testo del contratto infatti riporta che con “regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo;

Inoltre, è possibile estendere “lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a)“.

Il capitolo delle attività funzionali, fa riferimento alle attività collegiali e sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Importante sottolineare che saranno i Regolamenti di istituto a stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze.

Si tratta di una prassi che si era già diffusa anche in periodo post – pandemia Covid 19 e che era viene recepita all’interno del testo

Speciale contratto con tutte le misure previste