La scuola nel post referendum: tutto fermo dalla mobilità alle deleghe su Buona Scuola

da La Tecnica della Scuola

La scuola nel post referendum: tutto fermo dalla mobilità alle deleghe su Buona Scuola

Il voto di domenica scorsa con la vittoria del fronte del NO ha delle ripercussioni anche sul mondo della scuola. Già ieri ne abbiamo parlato in questo articolo.

Italia Oggi, nell’edizione odierna, pone l’accento sui provvedimenti riguardanti “La Buona Scuola”. Tutto rischia di finire su un binario morto dalle deleghe attuative della riforma fino ai correttivi alla stessa riforma su cui l’esecutivo, proprio nelle ultime settimane, aveva deciso di trattare con i sindacati. Salta l’incontro sulla mobilità e pertanto si procederà come prevede la normativa e con atto unilaterale dell’amministrazione, dicono da viale Trastevere, e dunque che restino in vigore gli ambiti.

Fermo anche il nuovo sistema di valutazione degli studenti, poi la revisione della formazione tecnica e professionale, il canale di educazione e istruzione per la fascia di età 0-6 anni dei bambini e il reclutamento dei docenti. Con le relative pendenze per sanare le graduatorie a esaurimento non ancora svuotate.

Concorsone 2016: tra posti vacanti e ultime procedure chiuse in primavera, ecco il punto

da Tuttoscuola

Concorsone 2016: tra posti vacanti e ultime procedure chiuse in primavera, ecco il punto

Concorsone 2016: le ultime procedure si chiuderanno la prossima primavera, il triennio di validità di oltre la metà delle graduatorie slitterà avanti di un anno e un terzo dei posti concorso rimarrà vacante. Senza contare pure che esiste già un vuoto profondo di posti vacanti per lettere, che emerge una pesante crisi del sostegno e che servono graduatorie nazionali per contenere il vuoto dei posti senza vincitore. Insomma, siamo a dicembre e il bilancio del concorso docenti 2016 non appare certo tra i più confortanti. Ecco il punto.

Tic tac: siamo in ritardoIl 30% delle procedure concorsuali non è ancora arrivato al traguardo delle graduatorie finali di merito e, in molti casi, le commissioni esaminatrici, soprattutto per infanzia e primaria, non hanno nemmeno concluso la correzione delle prove scritte. Peggio, si sa già con certezza che in alcune Regioni gli orali si concluderanno la prossima primavera, a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione dei bandi che ne prevedevano la conclusione entro il 31 agosto scorso. Aggiungiamo pure che più di due mesi dopo il termine eccezionale del 15 settembre scorso per l’approvazione delle graduatorie di merito fissato dal Parlamento, a oggi il concorsone 2016 naviga ancora lontano dall’approdo definitivo. Una navigazione tranquilla, certo, perché le relative nomine dei vincitori non potranno che essere effettuate al 1° settembre 2017. Forse. Erano attese a fine agosto poco meno di 1.500 graduatorie di merito, ma ne sono arrivate in tempo utile 704. A oggi, ne mancano ancora 436.

>> Graduatoria di merito, scopri come funziona: leggi la scheda informativa

Nomine in ruolo: l’effetto domino Per tutte le graduatorie di merito approvate dopo il 15 settembre scorso o che verranno approvate nei prossimi mesi, la certezza delle nomine in ruolo dei vincitori per il prossimo anno scolastico non è nemmeno del tutto sicura, visto quel che è successo per i potenziali vincitori inseriti utilmente nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali approvate entro il 15 settembre 2016. Per questi ultimi, infatti, in molti casi i posti da assegnare non c’erano più, sono serviti invece per assegnare una sede definitiva ai docenti di ruolo in mobilità. Per quei vincitori virtuali mancati, nessuna nomina, nessuna decorrenza giuridica di immissione in ruolo: solo l’attesa di un altro anno per diventare vincitori effettivi.

Vincere il concorsone 2016 e non avere il posto: la lunga attesa –  Ancora un anno per risolvere il problema? Non proprio, anzi, a quel punto la questione potrebbe ripresentarsi persino in una veste peggiore. Bisognerà vedere, infatti, se il Ministero riuscirà ad accantonare sia un congruo numero di posti per i vincitori di tutte le graduatorie di merito approvate dopo il 15 settembre, sia un ulteriore numero di posti per quei primi vincitori mancati. Proprio per la graduatoria di merito di questi ultimi, se finalmente potranno avere il posto già sperato per il settembre scorso, i candidati collocati in posizione successiva nella graduatoria che speravano nel ruolo per il 2017/18 dovranno forse attendere un ulteriore anno per insufficienza di posti. Un effetto domino quasi certo che terminerà la sua corsa solo al termine del triennio di validità delle graduatorie quando, anche in mancanza di posti disponibili, le nomine in ruolo dovranno essere effettuate su tutti posti messi a bando, come vuole la legge (nomina in ruolo sui posti messi a concorso) e precisato dai bandi che ne hanno quantificato puntualmente il numero. Insomma, tranquilli: per i vincitori il posto è sicuro, anche se arriverà molto tempo dopo.

Ancora un annoIl ritardo di conclusione di centinaia di procedure concorsuali determinerà la conclusione del concorsone 2016 con le ultime nomine in ruolo nel 2019/20, anziché come previsto nel 2018/19. La legge 107/15 prevede, infatti, che graduatorie abbiano  “ validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse”. Entro il 15 settembre scorso è stata approvata meno della metà delle graduatorie di merito attese. Graduatorie che perderanno efficacia al termine del triennio 2016/2018. Per lo più si è trattato di classi di concorso minori che hanno interessato soltanto 20.555 posti, meno di un terzo dei 63.712 posti messi a concorso. Le procedure concorsuali concluse dopo il 15 settembre o che si concluderanno nei prossimi mesi riguardano circa 40 mila posti, quasi due terzi di quelli banditi. Possiamo ritenere che il cuore del concorso sia qui, in queste procedure concorsuali tardive e nei loro 40mila posti, che stanno trasformando il triennio del bando in un quadriennio a cui si dovrà aggiungere il grave vulnus delle migliaia di posti che rimarranno vacanti.

Italian Teacher Prize: ecco chi sono gli insegnanti migliori d’Italia

da Tuttoscuola

Italian Teacher Prize: ecco chi sono gli insegnanti migliori d’Italia

Si tratta di 26 donne e 24 uomini. Il più giovane ha 28 anni, il più anziano 66. Sono gli insegnanti migliori d’Italia, i 50 finalisti dell’Italian Teacher Prize, il Premio Nazionale degli Insegnanti lanciato dal ministro Stefania Giannini lo scorso 29 maggio. Lombardia, Lazio e Toscana sono le Regioni più rappresentate con 6 docenti ciascuna. A seguire l’Emilia Romagna e la Puglia.

Insegnanti migliori d’Italia, il profilo – A rispondere all’iniziativa sono stati ben 11mila insegnanti che, fino allo scorso 18 ottobre, hanno avuto tempo per candidarsi o essere candidati. Per il 67% di si tratta di donne, per il 53% di uomini. Vengono soprattutto da scuole superiori e hanno tra i 50 e i 59 anni. Di questi 11mila, solo in poco più di 3mila si sono autocandidati, i restanti nomi sono stati proposti da famiglie, studenti  da altre persone facenti parte la comunità scolastica.

Insegnanti migliori d’Italia: i premi – Questi 50 finalisti verranno valutati, a partire dal prossimo 15 dicembre, da una Giuria Nazionale composta da personalità della scuola e non. Sarà questa a decretare i 5 vincitori. Il primo classificato riceverà in premio ben 50mila euro, gli altri 30mila ciascuno. I soldi saranno assegnati alle scuole dei vincitori per realizzare attività e progetti promossi e coordinati dagli insegnanti premiati.

Vuoi sapere chi sono i finalisti, gli insegnanti migliori d’Italia? Clicca qui!

Ocse-PISA: il Nord eccelle, il Sud affonda

da Tuttoscuola

Ocse-PISA: il Nord eccelle, il Sud affonda

I dati dell’indagine Ocse-PISA, centrati nell’edizione 2015 sulle scienze, mostrano quanto grave sia ancora in Italia – a dispetto e in totale contrasto con i risultati ‘nazionali’ dell’esame di maturità – la distanza tra Nord e Sud in termini di livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.

Ocse-PISA: al Sud un anno indietro – Disaggregando i dati per regioni si nota che gli studenti di Bolzano, Trento e Lombardia raggiungono punteggi di circa 30 punti superiori alla media nazionale italiana, mentre quelli della Campania stanno 30 punti sotto, “l’equivalente di circa un anno scolastico di ritardo”, secondo gli analisti dell’Ocse. Una forbice che, con quale eccezione, caratterizza la scuola italiana da sempre, o almeno da quando si dispone di dati oggettivi e comparabili, come quelli forniti dalle indagini comparative internazionali, cui si sono aggiunti più recentemente quelli dell’Invalsi.

Ocse-PISA: in Italia più tempo a scuola e sui libri – Nonostante i risultati inferiori alla media PISA in scienze e lettura, e corrispondenti alla media in matematica, gli studenti italiani passano più tempo a scuola e sui libri: 29 ore in classe e 21 per i compiti a casa per un totale di quasi 50 ore a settimana, contro una media Pisa di 44 ore. Ma ci sono Paesi che ottengono performance superiori a quelle medie degli studenti italiani (ma non a quelle degli studenti del Nord) con un impegno di studio inferiore: in Europa, ad esempio, Finlandia e Germania (36 ore).

Ocse-PISA: quanto si spende per ogni studente – Da notare, e da approfondire, la questione del rapporto tra spesa per l’istruzione e livello delle prestazioni: secondo l’Ocse l’Italia investe circa 81 mila euro a studente tra i 6 e i 15 anni, un dato abbastanza vicino alla media Ocse di 84 mila euro. Ma tra il 2005 e il 2013 la spesa pubblica per studente è calata in Italia di circa l’11% in termini reali, mentre nella media Ocse dei Paesi con dati disponibili (che non sono tutti, ma il dato resta significativo) è cresciuta del 19%. Non c’è stato dunque un decremento delle performance degli studenti italiani corrispondente al decremento della spesa per studente, e non sempre i Paesi che hanno più investito hanno ottenuto miglioramenti proporzionali all’aumento della spesa. Evidentemente sui risultati intervengono altri fattori di tipo strutturale e culturale che meritano più attenzione di quella finora ad essi riservata.

Deleghe Buona Scuola: solo il milleproroghe può salvarle

da Tuttoscuola

Deleghe Buona Scuola: solo il milleproroghe può salvarle

Scade a metà gennaio il termine ultimo, previsto dalla legge Buona Scuola, per approvare i decreti legislativi delegati relativi a diversi aspetti di riforma del sistema scolastico. Sono nove le deleghe previste, tra cui, in particolare, quelle relative al sistema integrato 0-6 per nidi e scuole dell’infanzia e alla revisione della valutazione nel I ciclo e nell’esame di maturità.

Deleghe Buona Scuola: Valutazione ed esame di maturità – In particolare, per quanto riguarda quest’ultima delega, i testi ufficiosi in circolazione prevedono per il I ciclo la sostituzione del voto numerico con lettere, il superamento delle bocciature e, per l’esame di licenza media, l’esclusione della prova INVALSI. Per l’esame di maturità, invece, si prevede l’eliminazione della terza prova. I nove decreti legislativi, se approvati in tempo utile entro metà gennaio, entrerebbero in funzione dal 2017-18.

Deleghe Buona Scuola: impossibile rispettare i tempi previsti? – Ora con molta probabilità non sarà più così, perché i decreti legislativi devono acquisire preventivamente i pareri della Conferenza Unificata e quello delle Commissioni parlamentati, per essere poi approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri. Stante la crisi in atto, è pressoché impossibile che tutto questo possa avvenire nei tempi previsti.

Prevedere una proroga – C’è una sola possibilità per salvare tutta la delega: prevedere una consistente proroga dei termini in scadenza all’interno di un decreto legge ‘milleproroghe’ che, quasi tradizionalmente, i governi emanano prima della fine dell’anno.

Rischio incostituzionalità – Oltre a prorogare i termini, sarebbe necessario prevedere anche che nel passaggio in Conferenza unificata i decreti legislativi siano oggetto di intesa anziché di semplice parere, per non incorrere nel rischio di incostituzionalità come ha sentenziato la Consulta sulla legge Madia. Decreto legge che l’attuale Governo può emanare soltanto prima delle sue formali dimissioni. Avrà pochi giorni per farlo, se vuole. Altrimenti, ciao deleghe e ciao anche alle centinaia di milioni stanziati nella Legge di stabilità 2017 per la loro attuazione.

Corsi di specializzazione per il sostegno: tutto quello che devi sapere

da Tuttoscuola

Corsi di specializzazione per il sostegno: tutto quello che devi sapere

Con il decreto ministeriale n. 948 del 1° dicembre 2016 si riaprono i corsi per il conseguimento della specializzazione per docenti di sostegno agli alunni disabili. La norma di riferimento è quella di un precedente decreto (dm 30 settembre 2011) che regola tutte le procedure. Da quest’ultimo decreto abbiamo ricavato una sintesi essenziale.

 I bandi – I corsi, come per l’abilitazione in scienze della formazione primaria e per i TFA, sono a numero programmato e vengono definiti dai regolamenti didattici di ateneo, in base ai quali viene prevista, preliminarmente l’emanazione di apposito bando con definizione delle modalità di accesso. Occhio, quindi, ai bandi che verranno pubblicati dalle singole Università.

Il bando prevede:

1. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso (numero comunicato dal Miur in base alla rilevazione del fabbisogno di posti di sostegno effettuata da ogni USR);
2. le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento;
3. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, i loro obblighi nel corso dello svolgimento della prova ed le modalità relative all’esercizio della vigilanza sui candidati;
4. i programmi su cui vertono le prove di accesso;
5. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto;
6. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio attribuibile (massimo 10 punti).

 Corsi di specializzazione per il sostegno: chi può partecipare – I corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. Possono, quindi, partecipare anche i diplomati magistrali a tutto il 2001-02 in quanto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2014 il loro diploma è titolo di studio pienamente abilitante. Tutti gli aspiranti ai corsi, ovviamente, oltre a possedere l’abilitazione, devono anche superare le prove di accesso e risultare inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso.

Accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno – La prova di accesso viene predisposta dalle università, ed è finalizzata a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
3. competenze su creatività e pensiero divergente;
4. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova di accesso si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.

Corsi di specializzazione per il sostegno: il test preliminare – Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 di quei quesiti sono finalizzati a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il punteggio richiesto per superare questa prima prova non può essere inferiore a 21/30. Il test ha la durata di due ore.

Corsi di specializzazione per il sostegno: la prova scritta – Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito nel test preliminare una votazione non inferiore a 21/30. Tuttavia non tutti  i candidati che superano la prova preliminare con almeno 21/30 sono ammessi alla prova scritta. Infatti viene ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. L‘articolazione della prova scritta è stabilita dalle università. La prova scritta verte su una o più delle tematiche richiamate nel precedente paragrafo ‘accesso ai corsi’. Non sono previste domande a risposta chiusa. La valutazione della prova scritta viene espressa in trentesimi.

Corsi di specializzazione per il sostegno: la prova orale – Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30. I contenuti della prova orale sono gli stessi previsti per la prova scritta. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Graduatoria finale – I candidati che hanno superato anche la prova orale con almeno 21/30 sono inseriti nella graduatoria finale per l’accesso ai corsi. La graduatoria finale degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e’ attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.

Durata e superamento dei corsi – Il corso di specializzazione per il sostegno è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale. Il corso si intende superato con una valutazione complessiva non inferiore a 18/30 con conseguente ammissione all’esame finale. La valutazione riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali nonché le attività di tirocinio diretto e indiretto. La valutazione del corso viene espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale i candidati dovranno conseguire un voto non inferiore a 18/30.

 Corsi di specializzazione per il sostegno: esame finale – La commissione d’esame è composta dal direttore del corso,  dalla presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale. Attraverso un colloquio con il candidato, la commissione esaminatrice valuta:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
2. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
3. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.).

L’esame finale si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 18/30. La valutazione complessiva finale del corso, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di fine corso e dal punteggio ottenuto nell’esame di finale. La valutazione complessiva finale viene riportata nel titolo di specializzazione.

Questionario dello studente al pc: le procedure per le superiori

da Tuttoscuola

Questionario dello studente al pc: le procedure per le superiori

Quest’anno tutte le classi di seconda superiore dovranno svolgere il “Questionario dello studente” della prova Invalsi al computer. A ricordarlo è una mail istituzionale firmata dal responsabile delle prove, Roberto Ricci, e inviata ai dirigenti scolastici.

Questionario dello studente: la finestra di somministrazione – La somministrazione del suddetto questionario dovrà avvenire il prossimo gennaio, per l’esattezza dal 16 al 28 gennaio 2017, tra le 8.oo e le 17.30 in base alla disponibilità delle scuole. Ogni scuola ha una sua finestra di somministrazione visibile nell’area riservata della segreteria scolastica. Questa è in relazione al numero delle classi seconde presenti all’interno della scuola e a quello dei computer collegati a Internet al momento della prova. Sarà all’interno di questa finestra che il preside potrà organizzare la somministrazione del questionario dello studente. Tale finestra potrà essere modificata entro il 13 dicembre prossimo. Entro il 16 dicembre sarà invece possibile scaricare il manuale del somministratore e l’elenco degli studenti con tanto di password e login per ognuno di loro.

Questionario dello studente: durata della prova – Il questionario dovrà essere quindi somministrato tra le date suddette e le prove dureranno 30-35 minuti così suddivisi:
– 20 minuti per la compilazione del questionario;
– 10-15 minuti per le procedure di compilazione.

Nota 7 dicembre 2016, AOODGPER 38646

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di
TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica perla Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Nota 7 dicembre 2016, AOODGPER 38646

Oggetto: D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Nota 7 dicembre 2016, Prot. n. 14092

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuoledelle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Concorso nazionale “Classe turistica. Festival del turismo sostenibile nelle scuole” A.S. 2016-2017 XI Edizione.

Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con la partnership di TransDolomites, bandisce l’undicesima edizione del Concorso nazionale “Classe Turistica. Festival del turismo sostenibile nelle scuole.”, rivolto alle prime 4 classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua italiana di Istria, Fiume e Dalmazia.
Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale, l’artigianato, la gastronomia, il patrimonio artistico.

Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un’esperienza di turismo sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di classe.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato online entro il 14 aprile 2017 collegandosi al sito www.classeturistica.it.

Gli elaborati video dovranno pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 maggio 2017 al seguente indirizzo:
Segreteria Classe Turistica – Festival del turismo scolastico
Touring Club Italiano
Corso Italia,10
20122 Milano

La premiazione si svolgerà a Trentino in autunno, in luogo e data da definire.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Regolamento allegato e sul sito dedicato: www.classeturistica.it

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO


Regolamento 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2016

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
VISTO, inoltre, l’articolo 39, del decreto legislativo n. 368/1999, come sostituito e modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo onnicomprensivo e il cui comma 3 dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;
VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4 bis del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, i quali dispongono che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 229 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2012, n. 247, recante “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2011/2012”, che all’articolo 1 determina in 8.170 unità il fabbisogno dei medici specialisti da formare nell’anno accademico 2012/2013;
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11 febbraio 2016 (registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016, foglio n. 1266 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99) che, per l’anno accademico 2012/2013, conferma il numero globale dei medici specialisti da formare come definito dal citato decreto ministeriale 23 maggio 2012 e determina in 4.500 il numero di contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
VISTI i decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 aprile 2013, n. 333 e 16 maggio 2013, n. 393, con i  quali  sono stati assegnati i contratti alle scuole di specializzazione di medicina per l’anno accademico 2012/2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2015 (registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2015, foglio n. 3088) con il quale è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2012/2013;
VISTA la nota prot. n. 16743 del 29 luglio 2013, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto alle Università di conoscere il numero dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione, distinti per anno di corso, nell’anno accademico 2012/2013 e l’entità della somma assegnata ma comunque non utilizzata per il pagamento dei contratti di formazione specialistica fino all’anno accademico 2011-2012;
VISTA la nota prot. n. 16746 del 29 luglio 2013, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto alle Università i riepiloghi delle sospensioni dall’attività formativa dei medici in formazione relativamente all’anno accademico 2011/2012;
VISTI i riscontri forniti dalle Università alle istanze del Ministero;
VISTA la nota prot. n. 3073 del 13 febbraio 2014, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto il preliminare concerto al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero della Salute sul presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 39, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/1999;
VISTO l’assenso espresso dal Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. 22925 del 17 marzo 2014, e dal Ministero della Salute, con nota prot. 31971 dell’11 giugno 2014, sul presente decreto recante “ripartizione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico 2012/2013”;
SU PROPOSTA del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute,

D E C R E T A :
ART. 1

Per l’anno accademico 2012/2013, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici  è ripartito e assegnato alle Università secondo quanto indicato nelle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento, e precisamente:
Tabella A:

  • – nella colonna 1 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il VI anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2007/2008 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 22 novembre 2007), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 2 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il V anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2008/2009 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 31 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni del 6 aprile 2009), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 3 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il IV anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2009/2010 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 5 febbraio 2010), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 4 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il III anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2010/2011 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 31 marzo 2011 e successive modifiche e/o integrazioni dell’11 novembre 2011), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 5 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per medici in formazione che frequentano il II anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2011/2012 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 10 aprile 2012 e successive modifiche e/o integrazioni dell’11 aprile 2012 e del 9 maggio 2012), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 6 è indicato il totale degli importi da assegnare a ciascun Ateneo per la formazione in corso dal II al VI anno.

Tabella B:

  • – nella colonna 1 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per medici in formazione che frequentano il I anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2012/2013 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 24 aprile 2013 e successive modifiche e/o integrazioni del 16 maggio 2013), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 2 viene riportato il riepilogo totale della Tabella A;
  • – nella colonna 3 è indicata la somma totale da assegnare alle Università;
  • – nella colonna 4 sono indicate le economie di spesa realizzate dalle Università nell’anno accademico 2011/2012.

Tabella C/1 e C/2:
Vengono indicate le sospensioni dei medici in formazione specialistica effettuate nell’anno accademico 2011/2012, specificando in particolare:
Tabella C/1:

  • – nella colonna 1 sono indicati il numero di medici iscritti al VI anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2006/2007) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 2 sono indicati il numero dei medici iscritti al V anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2007/2008) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 3 sono indicati il numero dei medici iscritti al IV anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2008/2009) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 4 sono indicati il numero dei medici iscritti al III anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2009/2010) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 5 sono indicati il numero dei medici iscritti al II anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2010/2011) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 6 è indicato il totale degli importi per i periodi di sospensione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2010/2011 di cui alle precedenti colonne;

Tabella C/2:

  • – nella colonna 1 sono indicati il numero dei medici iscritti al I anno (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2011/2012), che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 2 viene riportato il riepilogo totale della Tabella C/1;
  • – nella colonna 3 è indicata la somma totale per i periodi di sospensione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2011/2012.

Al riguardo, si precisa che in alcuni casi i giorni di assenza indicati sono inferiori ai 40 giorni previsti perché la sospensione è avvenuta tra due anni accademici.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

f.to: MATTEO RENZI

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

f.to: STEFANIA GIANNINI

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

f.to: BEATRICE LORENZIN

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

f.to: PIER CARLO PADOAN


Allegati

Legge di Bilancio 2017 al Senato

Il 7 dicembre, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato approva in via definitiva il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Atto Senato n. 2611).

Il 6 dicembre la Commissione Bilancio del Senato è convocata, in sede consultiva, per il parere al Presidente del Senato sulla proposta di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Atto Senato n. 2611), approvata dalla Camera in prima lettura il 28 novembre e trasmessa al Senato il 29 novembre 2016.

Il 28 novembre la Camera approva la nota di variazioni ed il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Il 25 novembre l’Aula della Camera, con 348 voti a favore e 144 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A).