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Nota 6 agosto 2010, Prot. n. 0005145 R.U.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione

Ufficio VI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco

LORO SEDI

p.c. Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici

dr. Mario G. Dutto

SEDE

p.c. All’Associazione OPERA NOMADI

Roma

OGGETTO: Seminario nazionale “Alunni Rom a scuola”, Gardone Riviera, 18/20 ottobre 2010. Ricognizione e monitoraggio delle azioni promosse dalle scuole per favorire l’accoglienza, l’integrazione scolastica e la valorizzazione della lingua e della cultura dei minori Rom, Sinti e Camminanti (A. S. 2009/2010).

Nota 6 agosto 2010, Prot. n. 0005145 R.U.

Atto di indirizzo 6 agosto 2010, Prot.n. 5918

Atto di indirizzo 6 agosto 2010, Prot.n. 5918

Atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità necessarie ad orientare l’attività dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) per l’anno 2010 – Registrato alla Corte dei Conti il 20 settembre 2010 – Reg. 15 fg. 252

Nota 5 agosto 2010, MIUROODGOS prot. n. 5891 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V –

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi

per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

Oggetto: 2a Edizione Concorso Nazionale “Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso”.

Vite e destini tra Est e Ovest. Percorsi di educazione alla cittadinanza

Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna per l’Accordo di Rete “Storia e Memoria” bandisce il Concorso Nazionale “Uomini liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest. Percorsi di educazione alla cittadinanza”.

Il Concorso, che è alla sua 2a Edizione, è rivolto a gruppi di studenti o intere classi coordinati da un docente e a singoli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale.

Il Concorso intende promuovere nei giovani la presa di coscienza che i sistemi totalitari rappresentano un’eredità comune per l’Europa, per giungere a una memoria europea condivisa del nostro passato per studiare le proprie storie nazionali, ricercandone i nessi e i fattori comuni.

La scadenza per le iscrizioni è il 31 ottobre 2010.

Il Bando, il Regolamento e il modulo di adesione sono scaricabili dal sito dell’Accordo di rete “Storia e Memoria” www.storiamemoria.it

IL DIRIGENTE

F.to Antonio LO BELLO

Circolare Ministeriale 5 agosto 2010, n. 73

MIURAOODGOS prot. n. 5879 R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. Al Capo del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma

di TRENTO

Al Sovrintendente dell’Intendenza

Scolastica Italiana

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

All’Intendente dell’Intendenza

Scolastica Tedesca

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

All’Intendente dell’Intendenza

per la Cultura e la Scuola Ladina

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi

per la Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore all’Istruzione

e alla Formazione Professionale

della Regione Autonoma Sicilia

PALERMO

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2010/2011.

Come di consueto, anche per l’anno scolastico 2010/2011 si procederà allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Si ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 14 e di lunedì 15 novembre 2010.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Mario Giacomo Dutto

Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, n. 74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe nazionale dello studente

IL MINISTRO

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

CONSIDERATA la necessità di definire finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1 luglio 2010;

DECRETA

Articolo 1

Anagrafe nazionale degli studenti

L’anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata “Anagrafe”, prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

L’Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.

L’Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

L’Anagrafe, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

L’Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.

L’allegato tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell’Anagrafe da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti all’Anagrafe sono conservati fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Articolo 2

Comunicazioni all’Anagrafe nazionale degli studenti

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all’Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

dati anagrafici;

codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l’Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

dati relativi al percorso scolastico individuati nell’allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

I soggetti, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l’Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l’obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura regolamentare.

I soggetti che comunicano i dati personali all’Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e autenticità.

Articolo 3

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

L’Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l’evasione dell’obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.

I soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell’Anagrafe alle condizioni di cui all’allegato tecnico, previsto dall’articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

Articolo 4

Monitoraggio e analisi statistica

Gli Uffici di statistica del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca utilizzano le anagrafi nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per il settore università e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n.196/2003 e dell’allegato Codice deontologico A.3.

Articolo 5

Interoperabilità dell’Anagrafe

La presente anagrafe sarà integrata con le anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 76/2005.

Il MINISTRO

F.to Mariastella Gelmini

Allegato

Avviso 4 agosto 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Oggetto: Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29-4-2010

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 164 – del 16 luglio 2010, supplemento ordinario n. 157, il decreto interministeriale 15 giugno 2010 con il quale è stato recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Nota 4 agosto 2010, Prot. n. 7426

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V –

AI DIRETTORI GENERALI

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

Oggetto: CCNI 15 luglio 2010 – utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2010/2011 – personale ATA – proroga termine presentazione domande –

A modifica di quanto indicato nella nota 6747 del 15 luglio u.s., con la quale è stato trasmesso il Contratto di cui in oggetto, si comunica che a seguito dello slittamento della data di pubblicazione della mobilità relativa al personale ATA, il termine finale per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2010/2011, già previsto per il 6 agosto p.v., è prorogato alla data del 10 agosto p.v.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Circolare Ministeriale 4 agosto 2010, n. 71

A00DPT Prot. n. 2522

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V

Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto scuola secondaria di II grado – ulteriori precisazioni

Con la C.M. n. 59 del 23 luglio u.s., si faceva riserva di impartire specifiche ulteriori disposizioni dopo la pubblicazione dei movimenti e la conoscenza degli esuberi provinciali, con riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero (anche con riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio).

In primo luogo preme però precisare che:

il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

nelle classi prime ove non è obbligatoriamente previsto l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza.

classi di concorso

Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, per la costituzione degli organici e della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con note n. 1348 del 21 aprile e n. 5358 del 25 maggio 2010 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

Con nota prot. n. 2149 del 30 giugno 2010, è stato comunicato che è in corso di perfezionamento il decreto con il quale viene data applicazione a quanto previsto dall’allegato B3 relativo all’indirizzo IP05 “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” del regolamento sul riordino dell’istruzione professionale in merito all’organizzazione delle ore di laboratorio di servizi enogastronomici delle classi 50/C e 51/C. Tali ore laboratoriali verranno effettuate suddividendo ciascuna classe in due squadre alternativamente impegnate nel “settore cucina” e nel “settore sala e vendita” e quindi raddoppiate (4 ore per ciascuna delle due classi di concorso 50/C – 51/C) rispetto a quanto fino ad ora prospettato dal sistema informativo (2 ore) . Si fa presente che è in corso la rettifica al sistema informativo e, pertanto, l’organico di fatto prospetterà le ore corrette in applicazione del citato decreto.

Quanto al potenziamento e sistemazione personale in esubero si precisa quanto segue.

Rispetto all’a.s. 2009/2010, il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezione delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali.

Com’è noto, il personale facente parte di classi di concorso in esubero dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del CCNI sulla mobilità annuale sottoscritto il 15 luglio 2010.

Tenendo conto, pertanto, di tale situazione (avuto riguardo anche alla recente ordinanza del TAR del Lazio) il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al citato comma 5, art 5 del CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.

Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.

Soddisfatta tale prioritaria esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio.

Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to – Luciano Chiappetta

Nota 3 agosto 2010, Prot. n. 7392

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle istituzioni scol. di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 30 luglio 2010, n. 68 – Elenchi Provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25

La legge 25 del 26 febbraio 2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, prevede la proroga anche per l’anno scolastico 2010/2011 delle iniziative a favore del precariato della scuola.

In particolare le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all’anno scolastico 2010-2011.

Si invia, pertanto, il DM 30 luglio 2010, n. 68 predisposto in attuazione delle richiamate disposizioni legislative al fine di regolamentare le iniziative a favore del precariato della scuola, sia personale docente ed educativo, che personale ATA, ai fini della convocazione con priorità rispetto alle graduatorie d’istituto.

Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle istituzioni scolastiche, nonché del migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, con successiva nota saranno fornite appropriate istruzioni operative.

Il personale interessato produrrà apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi prioritari di una sola provincia , nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010, secondo un modello di domanda che sarà allegato alla richiamata successiva nota.

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si pregano le SS.LL, infine, di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota agli Uffici in indirizzo .

La presente nota, infine, viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Decreto Ministeriale 30 luglio 2010, n. 68

Circolare Ministeriale 3 agosto 2010, n. 70

MIURAOODGOS prot. n.5826 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Al Direttore Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c. All’Assessore della P.I. Regione Siciliana

PALERMO

All’Assessore della P.I. Regione autonoma Valle D’Aosta

AOSTA

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

Oggetto: Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori.

In relazione al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che troverà attuazione dal 1 settembre prossimo, la Conferenza episcopale italiana ha fatto pervenire a questo Ministero una proposta di indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle suddette scuole secondarie superiori allo scopo di aggiornare le precedenti indicazioni ed i programmi di insegnamento vigenti.

Tenuto conto che tali indicazioni si collocano nel quadro delle finalità della scuola, si ritiene di poterne accogliere il contenuto e lo si trasmette in allegato alle scuole affinché dall’anno scolastico 2010-11 il documento sia adottato a titolo provvisorio per l’insegnamento della religione cattolica a partire dalle classi prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attesa che una versione definitiva sia emanata secondo le modalità previste dal DPR 16-12-1985, n. 751, previa intesa tra le competenti autorità scolastica ed ecclesiastica.

IL MINISTRO

F.to Mariastella Gelmini

Indicazioni sperimentali

Avviso 30 luglio 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Con Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all’articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

La Direttiva e le Linee-guida sono pubblicate sul sito del Ministero e dell’ANSAS (nuoviprofessionali.indire.it), oltre che sulla rete intranet.

Le linee guida sono state predisposte a cura del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, nel costante dialogo con le istituzioni scolastiche interessate, anche a distanza, e nel confronto con le associazioni disciplinari e professionali e le parti sociali.

Le linee guida individuano gli orientamenti per sostenere gli istituti professionali – nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo – nell’applicazione delle innovazioni ordinamentali introdotte dal regolamento di cui al d.P.R. n. 87/2010.

Direttiva 28 luglio 2010, n. 65

Decreto Ministeriale 30 luglio 2010, n. 68

Decreto Ministeriale 30 luglio 2010, n. 68

Elenchi Provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25

Decreto Ministeriale 30 luglio 2010, n. 69

Proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea in Scienza della Formazione Primaria

IL MINISTRO

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di “Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 4, che prevede l’utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all’art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed in particolare l’articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo;

VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno, nei Corsi di laurea e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;

VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la proroga per l’a.s. 2007/2008;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di stato e di università” ed in particolare l’art. 3-quater recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;

VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;

VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;

VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

VISTO l’art 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca datato 29 maggio 2007 concernente, “Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2007/2008” ;

VISTO il decreto del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica datato 7.5.2008 concernente “Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Anno accademico 2008/2009”;

VISTO il D.M. 18 giugno 2008 concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;

VISTO il D.M. n. 62 del 16 luglio 2008 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo che dovrebbe cessare o cessi, per qualsiasi motivo, dal 1° settembre 2009 dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;

VISTO il D.M. N. 66 del 22 luglio 2009 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo che dovrebbe cessare o cessi, per qualsiasi motivo, dal 1° settembre 2010 dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;

VISTO il D.M. 8 luglio 2010 relativo alla determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie;

RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino all’emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 416 dell’art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244;

DECRETA

Articolo 1

(proroga delle utilizzazioni)

Per le finalità di cui in premessa, in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente ed in considerazione che già risultano attivati per l’anno accademico 2010/2011 i corsi quadriennali di Scienza della Formazione Primaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all’anno scolastico 2010/2011, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che, con decorrenza 1° settembre 2010, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.

Articolo 2

(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)

Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2010, dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.

Articolo 3

(nuove procedure di selezione)

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria, è consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.

Articolo 4

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.

IL MINISTRO

Maria Stella Gelmini