LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 29,
44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione
Puglia con ricorsi notificati il 14 ed il 14-21 settembre 2015,
depositati in cancelleria il 17 e il 24 settembre 2015, ed iscritti
ai nn. 85 e 88 del registro ricorsi 2015.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice
relatore Giuliano Amato;
uditi gli avvocati Ezio Zanon per la Regione Veneto, Marcello
Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Vincenzo
Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2015 e depositato il
successivo 17 settembre (reg. ric. n. 85 del 2015), la Regione Veneto
ha impugnato l'art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo
comma, lettera n), terzo e quarto comma, 118 e 120 della
Costituzione.
2.- L'art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell'ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze
delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle
conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo
nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono
concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni
per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione
professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di
cui al presente comma e' definita, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire
agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari
opportunita' rispetto agli studenti delle scuole statali di
istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto
delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla
presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3.- Secondo la Regione, nell'affidare al Ministero
dell'istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, tale disposizione
violerebbe l'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., attribuendo la
materia della «istruzione e della formazione professionale» alla
competenza esclusiva delle Regioni.
3.1.- Neppure sarebbe sufficiente a sanare tale violazione la
mera previsione di una concertazione, sotto forma di intesa, con la
Conferenza Stato-Regioni. Tale raccordo non puo' costituire un
grimaldello per scardinare il riparto di competenze, espropriando la
competenza regionale in materia di formazione professionale, senza
che sussista alcuna giustificazione a riguardo. Di qui, ad avviso
della Regione, anche il contrasto con l'art. 120 Cost., in ragione
dell'uso distorto che viene fatto delle forme della leale
collaborazione.
D'altra parte, secondo la ricorrente, il ripetuto uso da parte
della legge n. 107 del 2015 della formula di stile «nel rispetto
delle competenze delle Regioni» lascerebbe intendere come lo stesso
legislatore statale avesse presente il problema dell'interferenza con
le competenze regionali, senza tuttavia risolverlo se non con un vago
richiamo al «sistema nazionale di istruzione e formazione» e alle
esigenze di «potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze
degli studenti del secondo ciclo nonche' la trasparenza e la qualita'
dei relativi servizi».
Secondo la Regione, tuttavia, le richiamate esigenze non
varrebbero a giustificare la violazione della competenza regionale e
l'attribuzione a un organo statale della competenza a definire
l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, in quanto non determinano la riconduzione della norma
impugnata fra le norme generali sull'istruzione.
3.2.- Viene lamentata, inoltre, la violazione dell'art. 118
Cost., in quanto l'art. 1, comma 44, violerebbe l'autonomia
amministrativa riconosciuta alle Regioni, senza che vi siano ragioni
giustificative dell'attrazione in sussidiarieta' allo Stato della
funzione amministrativa.
3.3.- Sarebbe altresi' violato l'art. 97 Cost., perche' demandare
la puntuale definizione dell'offerta formativa alle strutture
ministeriali determinerebbe l'impossibilita' di tener conto delle
peculiarita' territoriali dal punto di vista socio-economico, con
conseguente pregiudizio del buon andamento dell'agire amministrativo.
4.- L'art. l, comma 47, lettera f), stabilisce che «Per favorire
le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici
superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee
guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell'occupazione dei giovani:
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possano attivare nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
inferiore a l00.000 euro».
4.1.- Secondo la Regione, tale norma esorbiterebbe dalla
competenza statale in materia di «norme generali sull'istruzione», di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., nonche'
dall'ambito dei principi fondamentali in materia di «istruzione», di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa dispone
esclusivamente in materia di formazione e non di istruzione,
invadendo la potesta' esclusiva della Regione in materia di
«istruzione e formazione professionale».
La disposizione impugnata, infatti, consentirebbe alle fondazioni
di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di
attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, mentre
la definizione dell'offerta dei percorsi realizzati dalle istituzioni
formative dovrebbe ricadere nella esclusiva competenza regionale.
4.2.- In tal modo, essa comporterebbe anche la possibilita' di
sovrapposizioni e discordanze nella programmazione formativa
territoriale complessiva e locale, con conseguente lesione del canone
del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
4.3.- Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche in questo caso
il legislatore statale utilizzerebbe l'intesa in Conferenza come
strumento di elusione del dettato costituzionale. Essa non puo'
legittimare l'espropriazione della competenza regionale esclusiva in
materia di formazione. Di qui, la violazione dell'art. 120 Cost.
5.- L'art. l, comma 66, dispone che «A decorrere dall'anno
scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali,
articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana,
considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o
esperienze territoriali gia' in atto».
5.1.- Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del
personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia o
alla citta' metropolitana, sarebbe di competenza della Regione e non
potrebbe essere affidata ad organi statali, quali sono gli uffici
scolastici regionali. Sono richiamate, in proposito, le sentenze n.
13 del 2004 e n. 200 del 2009.
Pertanto, l'attribuzione a organi periferici dello Stato della
competenza a definire l'ampiezza degli ambiti territoriali lederebbe
la competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di
istruzione, in quanto la norma impugnata non si limiterebbe a
prevedere un principio fondamentale, ma prescriverebbe una disciplina
puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio decisorio alla Regione.
5.2.- Neppure varrebbe a sanare tale illegittimita' la previsione
della mera consultazione delle Regioni e degli enti locali, che non
garantirebbe il rispetto del riparto di competenze delineato dalla
Costituzione.
Di qui, ad avviso della Regione, il contrasto con gli art. 117,
secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonche' con gli artt. 118 e 120
Cost., sotto forma di elusione del canone della leale collaborazione.
5.3.- Viene, altresi', lamentata la violazione dell'art. 97
Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati
dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica regionale e
gli ambiti di cui alla disposizione impugnata, con conseguente
lesione del buon andamento e dell'efficienza dell'agire
amministrativo.
6.- L'art. 1, comma 180, stabilisce che «Il Governo e' delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione
delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».
Il successivo comma 181 prevede, alla lettera b), tra i principi
e criteri direttivi della delega: «[...] riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi
formativi alle universita' o alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la
classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari
acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con
il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione
della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti
secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di
un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al
termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con
istituzioni scolastiche o loro reti, dalle universita' o dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della
didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di
appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa
scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la
valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di
specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei
due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in
sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o non
sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2),
di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a
85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga
gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola
secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente
lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti
e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la
coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche' delle
norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe
disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della competenza nelle
discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei
docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita' e di
valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi
disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di
specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di
comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno
al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di
formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto
allo studio degli alunni con disabilita', in modo da rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la
valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla
certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. l04, e della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a
livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in
servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle
specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti
organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di
integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. l04;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
l) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle
opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita' di tempo scolastico,
dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al
primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e
della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la
partecipazione delle famiglie, attraverso:
l) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della
scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti
dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del
personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola
dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei
servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei
servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e
degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei
livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla
presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli
essenziali delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per
l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento
per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di
entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per
bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e
istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e
propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni e
dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in
tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione
ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente,
tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita' nazionale e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso
borsellino elettronico;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso:
l) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e
professionali, alla formazione artistica, consistente
nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di
pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e
teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel
curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima
infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni
ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa
extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche'
l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli,
nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e
performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera
del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le
nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane
che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani
talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei
soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella
gestione della rete scolastica e della promozione della lingua
italiana all'estero attraverso:
l) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione,
destinazione e permanenza in sede del personale docente e
amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e
amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie
obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di
certificazione delle competenze, attraverso:
l) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione
delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di
Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, nn. 87, 88
e 89».
6.1.- Ad avviso della Regione, il complesso delle richiamate
disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la
competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione
professionale» ed attribuirebbe potenzialmente allo Stato la
competenza ad adottare non solo norme di principio, ma anche
disposizioni di dettaglio.
In particolare, sarebbero lesive delle competenze regionali le
disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di
definire, in modo dettagliato, il sistema di formazione iniziale e il
suo completamento, nonche' l'istituzione di percorsi di formazione
che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti,
senza prevedere la partecipazione regionale nella relativa
definizione.
Secondo la Regione, cio' lederebbe, in primo luogo, la competenza
esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione
professionale» e consentirebbe al legislatore delegato di delineare
un sistema formativo dei docenti che, anche laddove rientrasse nella
materia «istruzione», dovrebbe lasciare comunque al legislatore
regionale margini di attuazione.
Analogamente, la previsione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didatticometodologiche, il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti
artistico, musicale, coreutico e teatrale e disposizioni analoghe
disseminate nel corpo del comma 181 impugnato, determinerebbero, in
assenza di un necessario coinvolgimento delle Regioni, un'illegittima
compressione della competenza legislativa e amministrativa regionale
in materia di «istruzione e formazione professionale», nonche' una
lesione del canone di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,
mancando ogni riferimento al limite derivante dalle competenze
riservate alle Regioni.
Secondo la difesa regionale, pertanto, il combinato disposto dei
commi 180 e 181, nelle parti in cui gli stessi determinano una
indebita compressione delle competenze regionali, sarebbe in
contrasto con l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost.,
nonche' con gli artt. 118 e 120 Cost.
7.- Con atto depositato il 20 ottobre 2015, si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
7.1.- Ad avviso della difesa statale, l'art. 1, comma 44, farebbe
esclusivo riferimento ai percorsi formativi utili per l'assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e sarebbe volto ad evitare
disparita' di trattamento fra studenti impegnati nella formazione
professionale rispetto a quelli iscritti nei percorsi di istruzione
liceale o tecnica, che beneficeranno, invece, degli interventi
previsti dalla legge n. 107 del 2015.
Quanto al contenuto del decreto ministeriale, l'Avvocatura
generale dello Stato osserva che esso costituirebbe espressione del
potere-dovere dello Stato di definire i livelli essenziali delle
prestazioni nella materia della «istruzione e formazione
professionale», come previsto dal Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53). Cio' sarebbe confermato dalla finalita' dichiarata
della disposizione, in quanto volta al «potenziamento e alla
valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del
secondo ciclo».
L'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, rileva come la norma
impugnata richiami esplicitamente il rispetto della competenza delle
Regioni in materia di «formazione professionale» e ne sia quindi
rispettosa, mirando solo ad un generale adeguamento, necessario per
garantire uniformita' all'interno del sistema nazionale di istruzione
e formazione.
Secondo la difesa statale, infine, le argomentazioni dedotte a
sostegno della violazione degli artt. 117, secondo e terzo comma, e
118 Cost., sarebbero inconferenti, in quanto la disposizione
impugnata prevede comunque l'adozione del decreto ministeriale solo
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
7.2.- In riferimento all'art. 1, comma 47, lettera f),
l'Avvocatura generale dello Stato osserva come i percorsi di
formazione, ai quali fa riferimento la norma, non potrebbero che
essere quelli di istruzione tecnica superiore (ITS) istituzionalmente
erogati dalle fondazioni.
Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata non
attribuirebbe in alcun modo agli ITS la possibilita' di erogare corsi
di istruzione e formazione professionale, ma sarebbe semplicemente
finalizzata ad ampliare il novero dei percorsi attivabili nell'ambito
dell'istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni, nel
rispetto, peraltro, dell'iter autorizzativo di competenza regionale,
essendo previsto che le linee guida per la semplificazione e la
promozione degli ITS siano adottate previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
7.3.- Con riguardo all'art. 1, comma 66, l'Avvocatura generale
dello Stato ritiene che tale disposizione non incida in alcun modo in
materia di dimensionamento della rete scolastica, poiche' la
disciplina degli ambiti territoriali avrebbe natura squisitamente
organizzativa del personale docente, che e' personale statale.
La relativa disciplina, nonche' l'«organizzazione amministrativa
dello Stato» e, quindi, anche la sua organizzazione sul territorio,
sarebbero competenze esclusive dello Stato stesso, ai sensi degli
artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera g), Cost.
Ad avviso della difesa statale, tale disposizione si renderebbe
necessaria per superare la previgente disciplina che disegnava i
ruoli del personale docente in termini "provinciali", ai sensi
dell'art. 398 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado).
La disposizione in esame non farebbe altro che ridisegnare i
ruoli del personale docente al fine di adattarli alle nuove modalita'
di costituzione dell'organico dell'autonomia, che tiene conto delle
nuove funzioni assegnate al dirigente scolastico in materia di
individuazione dei docenti da assegnare all'istituzione scolastica,
determinando specifici criteri per la configurazione degli stessi.
Esso, dunque, non sarebbe un principio fondamentale in materia di
istruzione, ma rientrerebbe tra le norme generali sull'istruzione e
tra i principi per l'organizzazione dei pubblici uffici, di cui
all'art. 97 Cost.
Osserva, inoltre, la difesa statale come gli ambiti territoriali
di cui all'impugnato comma 66 non rientrino nelle attivita' di
dimensionamento che la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012
riconosce come materia di competenza concorrente sull'istruzione, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Tale attivita', infatti, e' attuata dalle Regioni secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1999, n. 233
(Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59), con l'approvazione del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani
disposti dalle singole Province.
L'attivita' di dimensionamento attiene al numero degli istituti
scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni,
accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di
erogazione del servizio e dell'offerta formativa, che sono di
competenza regionale.
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti
atterrebbe, secondo la difesa statale, alla determinazione, gestione
e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente
della rete scolastica che, secondo l'art. 138, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' di
competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui «livelli
essenziali delle prestazioni» di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost.
Le norme disciplinerebbero, pertanto, la pianificazione del ruolo
del personale docente, che rientra nell'assetto organizzativo della
scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali
sull'istruzione. Secondo la difesa statale, dunque, il meccanismo in
esame sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale
dell'istruzione, che richiedono un'applicazione unitaria sull'intero
territorio nazionale.
Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, tali
norme sarebbero una chiara attuazione di quanto previsto dall'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero pienamente
il principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata,
infatti, opera nell'ambito dell'organizzazione degli uffici statali e
correttamente prevede che il decreto ministeriale di definizione
degli ambiti sia emanato previo parere, e non previa intesa delle
Regioni e degli enti locali.
Secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe
l'aspetto funzionale e teleologico di strumento di organizzazione
degli uffici, consentendo una migliore gestione degli esuberi, che
saranno riassorbiti non piu' nel ristretto ambito provinciale, ma in
quello regionale, consentendo, altresi', la realizzazione della
continuita' didattica.
7.4.- Quanto infine all'art. 1, commi 180 e 181, l'Avvocatura
generale dello Stato eccepisce in primo luogo la genericita' della
censura, essendo rivolta all'intero impianto legislativo, compreso il
riordino normativo, che e' certamente di competenza dello Stato.
Viene eccepita anche l'irrilevanza della questione, posto che e'
prevista l'adozione di decreti legislativi il cui contenuto
precettivo non sarebbe al momento prevedibile.
In ogni caso, l'Avvocatura generale dello Stato osserva come il
legislatore statale abbia previsto, al comma 182, che i decreti
legislativi di cui al comma 180 vengano adottati «previo parere della
Conferenza unificata» e cio' anche a fronte di specifica richiesta
emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa,
proposta nella Conferenza unificata del 7 maggio 2015, su cui la
stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.
8.- Con una successiva memoria depositata in prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha insistito affinche'
il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
In particolare, secondo la difesa statale, l'art. 1, comma 44,
sarebbe espressione della competenza legislativa statale in materia
di determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali» da garantire su tutto il
territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., essendo indubbio che nell'ambito di tali diritti civili e
sociali rientrino anche quelli connessi ad un adeguato livello di
fruizione delle prestazioni formative finalizzate all'inserimento nel
mondo del lavoro.
Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la
previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ed il
richiamo esplicito al «rispetto delle competenze delle Regioni»,
porterebbero ad escludere qualsivoglia violazione del riparto di
competenze legislative.
9.- Con ricorso spedito per la notificazione il 14 settembre
2015, ricevuto il 21 settembre 2015 e depositato il successivo 24
settembre (reg. ric. n. 88 del 2015), la Regione Puglia ha impugnato
l'art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181,
lettera e), numero 1.3), e 183 della legge n. 107 del 2015, per
violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e
119 della Costituzione.
10.- L'art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico,
di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi
formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio
2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».
10.1.- Secondo la ricorrente, tale disposizione alla luce della
giurisprudenza di questa Corte sarebbe riconducibile alla materia di
legislazione concorrente «istruzione», di cui all'art. 117, terzo
comma, Cost., e non alle «norme generali sull'istruzione» di
competenza esclusiva dello Stato.
Essa, infatti, pur riguardando ambiti senza dubbio ascrivibili
alla sfera dell'istruzione, quali l'orientamento, il coinvolgimento
degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non sarebbe
configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura
portante di tale materia.
L'impugnato comma 29 si spingerebbe oltre la determinazione dei
principi fondamentali, in quanto attribuirebbe una funzione
amministrativa ad un organo statale e ne stabilirebbe la relativa
disciplina in un ambito rimesso alla competenza concorrente della
Regione, senza neppur prevedere alcuna intesa, ne' altra forma di
partecipazione delle Regioni alla disciplina e all'esercizio di tale
funzione. Di qui, secondo la ricorrente, la violazione degli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
11.- L'art. 1, comma 47, stabilisce che «Per favorire le misure
di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per
conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell'occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle
prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali;
b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in
qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro
bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un
ciclo completo di percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il
territorio nazionale;
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possano attivare nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
inferiore a 100.000 euro».
11.1.- Secondo la Regione, si tratterebbe di una previsione che
ricade nell'ambito della competenza legislativa concorrente in
materia di «istruzione», poiche', avendo finalita' di mera
semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori, non
sarebbe riconducibile ne' alla «struttura essenziale», ne' alle
«basi» del sistema istruzione, la cui disciplina e' di spettanza del
legislatore statale.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in materia
di legislazione concorrente sarebbe precluso al legislatore statale,
anche al solo fine di dettare i «principi fondamentali», il ricorso a
fonti regolamentari, come il decreto interministeriale cui la norma
impugnata rinvia.
Non sarebbe neppure possibile sostenere che le linee guida cui si
riferisce la disposizione in esame non siano giuridicamente
vincolanti e, quindi, non vengano in rilievo come fonte normativa. Ad
avviso della ricorrente, infatti, cio' contrasterebbe palesemente con
gli obiettivi che tali linee guida dovrebbero conseguire, quali la
previsione di «modifiche alla composizione delle commissioni di esame
e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali»
(lettera a), nonche' dell'«ammontare del contributo dovuto dagli
studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del
diploma» (lettera b); o, ancora, la previsione che «la partecipazione
dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle fondazioni
di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le
loro attivita' possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori
oneri a carico dei loro bilanci» (lettera c), e che «le fondazioni di
partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano
dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale,
non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena
realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lettera d).
Infine, osserva la Regione, le linee-guida dovranno farsi carico
anche della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno
capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime contabile e uno
schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in
tutto il territorio nazionale» (lettera e), nonche', per le
fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che
esse «possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di
formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto
dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori
devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro»
(lettera f).
Non si tratterebbe, dunque, di mere finalita' generali da
conseguire, bensi' di previsioni vincolanti, alcune addirittura di
dettaglio, quali la lettera a), le quali sono destinate a definire il
contenuto propriamente normativo delle suddette linee-guida.
12.- Secondo la Regione, l'art. 1, comma 66, nella parte in cui
affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell'ampiezza
degli ambiti territoriali nei quali sono articolati i ruoli del
personale docente, violerebbe la sfera di potesta' legislativa
regionale in materia di «istruzione», di cui all'art. 117, terzo
comma, Cost.
Tale disposizione, infatti, inciderebbe su profili organizzativi
di pertinenza regionale che questa Corte ha ricondotto alla sfera di
competenza regionale, in quanto implicanti una valutazione delle
specifiche esigenze territoriali.
Ad avviso della ricorrente, cio' sarebbe confermato dai criteri
richiamati dalla stessa norma ai fini dell'individuazione degli
ambiti territoriali nei quali si dovrebbero articolare i ruoli del
personale docente; la norma impugnata, pertanto, non sarebbe
riconducibile ne' alle «norme generali sull'istruzione», ne' ai
«principi fondamentali» della materia.
12.1.- Ad avviso della ricorrente, quand'anche si volesse
intendere la disposizione in esame come attributiva di una funzione
amministrativa avocata in sussidiarieta' dallo Stato, non sarebbe,
comunque, rispettato il principio di leale collaborazione. Il comma
impugnato, infatti, non prevede alcuna intesa con le Regioni
interessate, ma solo un parere. Di qui, il suo contrasto anche con
l'art. 118, primo comma, Cost.
13.- L'art. 1, comma 68, stabilisce che «A decorrere dall'anno
scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico
di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la
progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i
progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A
quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di
cui al comma 201».
13.1.- Secondo la Regione, tale disposizione violerebbe gli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Essa, infatti,
afferirebbe all'assetto organizzativo della rete scolastica e al suo
dimensionamento, nonche' a tutto cio' che in ordine a tali profili
richiede una valutazione delle specifiche realta' territoriali, cioe'
ad ambiti riconducibili alla competenza regionale in materia di
«istruzione».
Con il comma in questione, inoltre, il legislatore statale ha
attribuito la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia
«per ambiti territoriali» ad un organo statale, quale e' il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, senza prevedere alcuna
forma di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio della funzione
amministrativa avocata.
14.- L'art. 1, comma 69, dispone che «All'esclusivo scopo di far
fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle
soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei
posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle
inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai
vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il
personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o
assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di
tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale
aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste
dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente
ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
14.1.- Secondo la Regione, la disposizione in esame inciderebbe
nella materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente,
poiche' atterrebbe ai profili organizzativi della medesima.
Nonostante cio', viene attribuita al Ministro dell'istruzione la
funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un
incremento dei posti dell'organico, seppure non concernenti
l'organico «di autonomia».
Di qui, ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata non sarebbe
in alcun modo configurabile alla stregua di un principio fondamentale
della materia.
14.2.- Infine, secondo la Regione, se anche si trattasse di una
norma statale espressiva dell'avocazione al centro di una funzione
amministrativa ricadente in un ambito di competenza legislativa
concorrente, essa sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 118,
primo comma, Cost., in quanto non prevede alcuna forma di
coinvolgimento delle Regioni in tema di organico del personale
docente. Viene richiamato, a questo riguardo, il caso deciso da
questa Corte nella sentenza n. 279 del 2005.
15.- L'art. 1, comma 74, stabilisce che «Gli ambiti territoriali
e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico
dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
15.1.- Secondo la Regione, tale disposizione, se letta in
combinato disposto con il comma 70, non potrebbe che essere
interpretata nel senso che la definizione degli «ambiti territoriali»
e delle «reti» e' affidata agli uffici scolastici regionali, i quali,
a loro volta, si occupano di «promuovere» tali reti tra istituzioni.
Ad avviso della difesa regionale, questa interpretazione sarebbe
coerente con l'art. 1, comma 66, che affida sempre agli uffici
scolastici regionali, ed in particolare ai loro dirigenti, la
definizione degli «ambiti territoriali» in riferimento alla
ripartizione del personale docente.
Cosi' interpretato, tuttavia, il richiamato comma 74 sarebbe in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che affida alle Regioni
la disciplina dei profili organizzativi e di dimensionamento della
rete scolastica, soprattutto ove vengano in rilievo valutazioni
legate alle specificita' dei diversi ambiti territoriali.
15.2.- Secondo la Regione, inoltre, anche laddove la disposizione
impugnata esprimesse la chiamata in sussidiarieta' di una funzione
amministrativa ascrivibile ad un ambito di competenza normativa
concorrente, essa violerebbe, comunque, l'art. 118, primo comma,
Cost., in quanto non prevederebbe il necessario coinvolgimento delle
Regioni.
16.- L'art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del
merito del personale docente e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito fondo,
con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno
2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti,
considerando altresi' i fattori di complessita' delle istituzioni
scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca».
16.1.- La disposizione in esame istituirebbe un fondo a
destinazione vincolata in riferimento ad un ambito - quello della
«valorizzazione del merito del personale docente» - che, ad avviso
della Regione, non rientrerebbe certamente nella competenza esclusiva
statale concernente le «norme generali sull'istruzione», ma in quella
concorrente in materia di «istruzione».
Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., essendo precluso al legislatore statale, alla
luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, istituire fondi
a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente.
17.- L'art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la
costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per
l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».
17.1.- Secondo la Regione, si tratterebbe di una disposizione
statale riconducibile alla materia dell'edilizia scolastica, la
quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, si trova
all'incrocio di piu' ambiti di competenza, quali il «governo del
territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutti rientranti
nella potesta' legislativa concorrente di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost.
Tale disposizione, in particolare, attribuirebbe una funzione
amministrativa ad un organo statale in una materia di competenza
concorrente e ne detterebbe la relativa disciplina, comprimendo gli
spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni, senza prevedere
alcuna forma di coinvolgimento da parte loro. Di qui, secondo la
Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo
comma, Cost.
18.- L'art. 1, comma 155, stabilisce che «Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante
procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma
154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel
numero di almeno uno per regione».
18.1.- Anche tale disposizione, ad avviso della Regione, sarebbe
riconducibile alla materia dell'edilizia scolastica, di cui all'art.
117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che la chiamata in
sussidiarieta' da parte dello Stato di una funzione amministrativa
ricadente nella sfera di competenza concorrente della Regione
necessita della previsione, ai fini del suo esercizio, di un'intesa
con le Regioni; ne' sarebbe sufficiente il mero parere della
Conferenza Stato-Regioni, come si ricaverebbe dalla sentenza di
questa Corte n. 62 del 2013.
Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe gli artt. 117,
terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non
prevede che, ai fini dell'indizione della procedura concorsuale da
essi contemplata, venga acquisita un'intesa con le Regioni
interessate dagli interventi di edilizia scolastica.
19.- L'art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute
a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia
scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e 2009, finanziati ai
sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse
statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio
restano nella disponibilita' delle regioni per essere destinate a
interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici
sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva
programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo
modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonche' agli
interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere
comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che definisce tempi e modalita' di
attuazione degli stessi».
19.1.- Secondo la Regione, la disposizione impugnata, pur essendo
relativa all'edilizia scolastica, non sarebbe configurabile alla
stregua di un «principio fondamentale», ma costituirebbe, piuttosto,
una norma di dettaglio.
Essa, infatti, non lascerebbe margini di attuazione alle Regioni,
poiche' imporrebbe loro di fornire il monitoraggio dei piani
sull'edilizia, indicando altresi' il termine perentorio per
l'adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale
inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate
dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Sarebbe
cosi' violata la sfera di competenza concorrente affidata alle
Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost.
19.2.- Peraltro, ad avviso della ricorrente, il carattere
dettagliato della norma in esame emergerebbe dal suo combinato
disposto con il comma 171, il quale, ai fini del monitoraggio di cui
al comma 162, prescrive l'applicazione delle modalita' analiticamente
disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); di conseguenza,
anche il comma 171 sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma,
Cost.
19.3.- La Regione lamenta, altresi', che il comma 162 violi
l'art. 119 Cost., laddove, al secondo periodo, imporrebbe che le
eventuali «economie» che residuino alle Regioni a seguito degli
interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi, e
che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere
impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al
medesimo comma, cosi' vincolandole nella destinazione.
20.- Nota la ricorrente che, con il comma 181, lettera e), il
Governo e' stato delegato ad occuparsi dell'«istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei
anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari
opportunita' di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco,
superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche
e culturali, nonche' ai fini della conciliazione tra tempi di vita,
di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualita'
dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari servizi
educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche
attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi
e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola
dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei
bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del
personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di
scuola dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico
territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il
curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012,
n. 254» (punto 1.3. del medesimo comma).
Secondo la Regione, l'ambito relativo all'individuazione degli
standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che
operano nell'ambito dell'istruzione e' stato espressamente ricondotto
da questa Corte alla sfera di competenza concorrente.
Pertanto la norma impugnata, nella parte in cui conferisce una
delega al Governo ad adottare norme concernenti standard strutturali
e organizzativi in relazione ai servizi educativi per l'infanzia e
della scuola dell'infanzia, esorbiterebbe dalla competenza statale in
materia di «principi fondamentali» dell'«istruzione» ed invaderebbe
lo spazio riservato alla potesta' concorrente delle Regioni, violando
l'art. 117, terzo comma, Cost.
21.- L'art. 1, comma 183, prevede che «Con uno o piu' decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per
materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui
alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di
semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente
all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente
articolo».
21.1.- Secondo la Regione, tuttavia, ai sensi dell'art. 117,
sesto comma, Cost., il ricorso alla fonte regolamentare non sarebbe
possibile in tutti gli ambiti incisi dalla legge, ma solo in quelli
che siano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
Pertanto, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117,
terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui consente l'adozione e
la modifica di norme regolamentari all'interno degli ambiti
riconducibili all'art. 117, terzo comma, Cost.
22.- Con atto depositato il 20 ottobre 2015 si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato infondato.
22.1.- Secondo la difesa statale, l'art. 1, comma 29, si
inserirebbe a pieno titolo nel quadro della compiuta attuazione
dell'autonomia scolastica, attraverso la specificazione delle
funzioni svolte dal dirigente scolastico in tema di orientamento e
valorizzazione degli studenti, ribadendo peraltro la possibilita'
dell'apporto di finanziamenti esterni - gia' possibile ai sensi del
decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche» - per la valorizzazione dei talenti e del
merito scolastico.
Tale precisazione operata dal legislatore si innesterebbe
nell'ambito delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella misura in cui
riconosce alle istituzioni scolastiche autonome - per il tramite del
dirigente scolastico - una funzione ascrivibile all'autonomia
didattica ed educativa, nonche' di sperimentazione e di ricerca,
senza innovare rispetto alle competenze attribuite alle Regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa.
22.2.- Quanto all'art. 1, comma 47, la difesa statale osserva che
il segmento dell'istruzione postsecondaria non universitaria,
rappresentato dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS),
rientra nella piena competenza statale, anche per quanto attiene alla
normativa di dettaglio.
Le previste linee guida, infatti, sarebbero finalizzate a
regolare sul piano squisitamente amministrativo e didattico la
gestione delle fondazioni e dei corsi erogati; in particolare, i
profili da disciplinare con linee guida riguarderebbero lo
svolgimento degli esami, i criteri di riconoscimento delle fondazioni
da parte del Prefetto e la loro gestione contabile.
Si tratterebbe, dunque, di aspetti non attinenti alle competenze
regolative dell'offerta formativa sul territorio, proprie delle
Regioni; in ogni caso, ad avviso della difesa statale, la norma
prevede che tali linee guida siano adottate «previa intesa» con la
Conferenza Unificata.
22.3.- Con riguardo all'art. 1, commi 66, 68, 69 e 74, la difesa
statale osserva come tali disposizioni prevedano un meccanismo
composito per l'organizzazione degli uffici pubblici, in particolare
per razionalizzare la mobilita' e gli esuberi del personale
scolastico, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tal fine, il meccanismo in esame riguarda i ruoli del personale
docente, gli ambiti territoriali, le reti tra scuole.
Deduce l'Avvocatura generale dello Stato come i ruoli del
personale docente siano modificati in modo sostanziale, perche'
individuati su base regionale e non piu' provinciale e siano
ripartiti in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.
Rileva ancora la difesa statale come gli ambiti territoriali
siano stati introdotti ex novo dalla legge n. 107 del 2015 e siano
disciplinati dall'art. 1, comma 66; essi saranno costituiti ad opera
dei direttori generali degli uffici scolastici regionali, su
indicazione del Ministero dell'istruzione, sentiti le Regioni e gli
enti locali, con estensione inferiore alla provincia o alla citta'
metropolitana e saranno individuati sulla base della popolazione
scolastica, della prossimita' delle istituzioni scolastiche, delle
caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o
esperienze territoriali gia' in atto.
Gli ambiti territoriali configureranno l'organico dell'autonomia,
che comprendera' l'organico di diritto e i posti per il
potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento;
non comprendera' invece un ulteriore contingente di posti per il
personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o
assunzioni in ruolo.
Le reti di scuole, infine, sono un modello organizzativo in cui i
diversi soggetti (produttori ed erogatori del servizio o nodi del
sistema) convergono su obiettivi comuni, che hanno dato luogo ad un
progetto didattico o un progetto di gestione dei servizi
amministrativi e sono state introdotte dall'articolo 7 del d.P.R. n.
275 del 1999.
Pertanto, ad avviso della difesa statale, la questione di
costituzionalita' sollevata dalla Regione Puglia avverso le
disposizioni richiamate, non considererebbe che esse rientrano nella
categoria delle norme generali sull'istruzione e dei principi per
l'organizzazione dei pubblici uffici, di cui all'articolo 97 Cost., e
non dei principi fondamentali in materia di istruzione.
La questione proposta non terrebbe neppure conto del fatto che
gli ambiti territoriali di cui al comma 66 non rientrerebbero nel
dimensionamento che la sentenza n. 147 del 2012 di questa Corte ha
rimesso alla competenza delle Regioni.
Tale dimensionamento, infatti, e' attuato secondo le disposizioni
dell'articolo 3 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n.
59), con l'approvazione da parte delle Regioni del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base dei piani
disposti dalle singole Province.
La difesa statale osserva come l'attivita' di dimensionamento
attenga al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle
fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di
sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e
dell'offerta formativa, che sono di competenza regionale.
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti
atterrebbe alla determinazione, gestione e programmazione delle
dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica.
Secondo l'art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L 15 marzo 1997, n. 59), tale ambito materiale sarebbe di
competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), Cost.
Le disposizioni impugnate, pertanto, ad avviso dell'Avvocatura
generale dello Stato, disciplinerebbero la pianificazione del ruolo
del personale docente che, al pari del reclutamento, rientrerebbe
nell'assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria
delle norme generali sull'istruzione; di conseguenza, tale meccanismo
sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale
dell'istruzione, che richiedono un'applicazione unitaria sull'intero
territorio nazionale.
Secondo la difesa statale, inoltre, tali norme sarebbero
attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e
rispetterebbero il principio di leale collaborazione; il comma 66, in
particolare, prevede che il decreto ministeriale di definizione degli
ambiti sia emanato previo parere delle Regioni e degli enti locali.
La norma opera nell'ambito dell'organizzazione degli uffici statali e
non sarebbe necessaria la previsione dell'intesa.
In conclusione, secondo la difesa statale, il meccanismo in esame
completerebbe l'aspetto funzionale e teleologico dello strumento di
organizzazione degli uffici, permettendo una migliore gestione degli
esuberi, destinati ad essere riassorbiti non piu' nel ristretto
ambito provinciale, ma regionale; esso consentirebbe, altresi', la
realizzazione della continuita' didattica.
23.- In riferimento all'art. 1, comma 126, la difesa statale
deduce che si tratterebbe di una disciplina relativa al trattamento
retributivo del personale docente, che e' personale statale. Osserva,
infatti, l'Avvocatura generale dello Stato che il successivo comma
128 inquadra il "bonus" quale componente della «retribuzione
accessoria», rispetto alla quale le Regioni non avrebbero alcuna
competenza.
24.- Quanto all'art. 1, commi 153 e 155, la difesa statale
precisa che il comma 153 si limita a prevedere un decreto del
Ministro dell'istruzione per il riparto tra le Regioni di risorse
statali da destinare alla realizzazione di scuole innovative sotto il
profilo tecnologico, architettonico e dell'efficientamento
energetico.
Pertanto, si tratterebbe di un semplice decreto rientrante nelle
competenze dello Stato, che puo' ripartire le risorse sulla base di
principi oggettivi. Il medesimo decreto fissa, inoltre, criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale per l'acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte delle Regioni.
Secondo la difesa statale, non vi sarebbe alcun esercizio di
funzione amministrativa da parte dello Stato. Le Regioni, infatti,
conserverebbero il proprio potere di programmazione degli interventi
sul territorio, essendo rimessa alla loro competenza l'individuazione
delle aree di intervento sulle quali realizzare le scuole innovative
finanziate con fondi statali.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva come il decreto
ministeriale del 7 agosto 2015, n. 593 (Ripartizione delle risorse e
definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative),
abbia individuato criteri minimi e uniformi per le Regioni,
consentendo, peraltro, che esse prevedano, nell'ambito della propria
autonomia e delle proprie specificita' territoriali, ulteriori
criteri per l'individuazione delle aree di intervento, nel rispetto
delle proprie competenze relative al governo del territorio.
24.1.- Quanto al comma 155, la norma, ad avviso della difesa
statale, si porrebbe l'obiettivo di avviare una concorso di idee a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), finalizzato all'individuazione di modelli di scuole
innovative sotto il profilo tecnologico ed architettonico e
dell'efficientamento energetico.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, rientrerebbe nella
competenza statale indire un concorso nazionale per progettisti per
individuare modelli di scuole legate a ambienti didattici innovativi,
nel rispetto dei principi generali sull'istruzione e salvaguardando,
in ogni caso, le competenze di Regioni ed enti locali.
Ma anche laddove si volesse far rientrare tale competenza nella
potesta' legislativa concorrente, il comma impugnato rispetterebbe
comunque le competenze delle Regioni, perche' prevede che esse
individuino le aree nelle quali realizzare le scuole innovative; che
il decreto di indizione del concorso di idee sia concertato in sede
di Conferenza Stato-Regioni; che le aree oggetto di finanziamento
vengano decise dalle singole Regioni nell'ambito del proprio potere
programmatorio.
Anche il principio di leale collaborazione, secondo la difesa
statale, sarebbe rispettato, alla luce della giurisprudenza
costituzionale secondo la quale, in casi del genere, sarebbe
sufficiente il parere della Conferenza.
Infine, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tali norme
sono state vagliate in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015.
In quella sede e' stato espresso parere favorevole sul testo del
disegno di legge governativo, che, con riguardo ai commi impugnati,
non ha subito significativi cambiamenti in sede di approvazione
parlamentare.
25.- In riferimento all'art. 1, comma 162, la difesa statale
osserva come tale disposizione riguardi il monitoraggio di risorse
statali assegnate alle Regioni, rispetto alle quali le Regioni stesse
non hanno mai fornito dati nonostante le richieste
dell'amministrazione.
Ad avviso dell'Avvocatura generale, sarebbe evidente come il
monitoraggio delle risorse pubbliche costituisca un principio
generale del nostro ordinamento, sancito anche dal d.lgs. n. 229 del
2011, che impone stringenti obblighi di rendicontazione delle risorse
pubbliche, al fine di garantire il rispetto dei principi di
razionalizzazione, efficientamento e contenimento della spesa
pubblica, oltre che costituire principio contabile e di buona
amministrazione, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.
In ragione di cio', secondo la difesa statale, sarebbe obbligo
dello Stato garantire l'osservanza di questi principi e perseguire
l'obiettivo di un'esatta cognizione dell'utilizzo delle risorse
pubbliche anche da parte delle Regioni e degli enti locali,
indipendentemente dalla destinazione delle stesse.
Il comma impugnato, inoltre, prevede un termine perentorio per
comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell'istruzione.
Le Regioni devono evidenziare eventuali economie delle risorse
statali maturate all'esito dell'attuazione degli interventi di
edilizia scolastica per i piani degli anni 2007-2008-2009 e
quest'attivita', ad avviso della difesa statale, rientra nelle
normali attivita' di monitoraggio sull'uso delle risorse pubbliche,
di competenza esclusiva dello Stato.
Qualora invece si ritenesse che le attivita' di monitoraggio sui
piani di edilizia scolastica rientrino nella competenza concorrente
delle Regioni, la norma impugnata, ad avviso dell'Avvocatura generale
dello Stato, fisserebbe un principio generale e lascerebbe comunque
alle Regioni il potere decisionale e programmatorio nel riutilizzo
delle eventuali economie accertate.
Le prerogative regionali e i poteri programmatori delle Regioni
vengono tutelati, in quanto la risorse restano nella disponibilita'
delle stesse, coerentemente con la destinazione originaria. La norma
impugnata ribadisce solo il principio per cui le risorse statali,
peraltro gia' destinate all'edilizia scolastica, debbano essere
utilizzate per la medesima finalita'; le Regioni, inoltre, conservano
una piena autonomia nell'individuazione degli interventi da
finanziare, in quanto la norma stessa rinvia al potere di
programmazione regionale.
Secondo la difesa statale, dunque, non e' apposto un nuovo
vincolo di destinazione, ma e' stato semplicemente ribadito quello
gia' esistente. Inoltre, anche in questo caso, i commi 162 e 171 sono
stati vagliati in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e il
testo del disegno di legge governativo, che ha ricevuto il parere
favorevole della Conferenza, non ha poi subito significativi
cambiamenti in sede di approvazione definitiva da parte del
Parlamento.
La norma e' pertanto rispettosa del dettato di cui agli articoli
117, terzo comma, e 119 Cost.
26.- In riferimento all'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3),
la difesa statale rileva come l'obiettivo del legislatore non sia
quello di invadere la competenza regionale relativa agli asili nido,
bensi' quello di rendere strutturale e sistematico il servizio
educativo su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della
crescente domanda di tale servizio da parte delle famiglie, ma pur
sempre nel rispetto delle competenze regionali.
Il successivo comma 182, infatti, prevede che i decreti
legislativi di cui al comma 180, vengano adottati «previo parere
della Conferenza unificata», e cio' anche a fronte di specifica
richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa
governativa, proposta in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio
2015 e sulla quale la stessa Conferenza ha espresso parere
favorevole.
27.- Quanto infine all'art. 1, comma 183, la difesa statale
ritiene che si tratti di mero riordino regolamentare che dovra'
essere effettuato nell'ambito del riparto di competenze vigente,
nonche' alla luce di quanto disciplinato dagli emanandi decreti
legislativi che, ai sensi del comma 182, dovranno comunque essere
adottati previo parere della Conferenza Unificata.
28.- Con due successive memorie depositate in prossimita'
dell'udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la
Regione Puglia, hanno insistito nelle conclusioni gia' formulate nei
rispettivi atti introduttivi.
Considerato in diritto
1.- Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 85 e n. 88
del 2015), la Regione Veneto e la Regione Puglia hanno impugnato
l'art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171,
180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt.
97, 117, secondo comma, lettera n), terzo, quarto e sesto comma, 118,
primo comma, 119 e 120 della Costituzione.
2.- In considerazione della parziale identita' delle norme
denunciate e delle censure proposte, i due giudizi devono essere
riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica
pronuncia.
3.- L'art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico,
di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi
formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio
2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».
3.1.- Secondo la Regione Puglia, il primo periodo di tale
disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.,
perche', pur incidendo nella materia di competenza concorrente
relativa all'«istruzione», non sarebbe un principio fondamentale, ma
una norma di dettaglio; esso, inoltre, violerebbe il combinato
disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma,
Cost., perche', pur attribuendo ad un organo statale una funzione
amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di
«istruzione», non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle
Regioni nella disciplina e nell'esercizio della funzione avocata
dallo Stato.
3.2.- La questione non e' fondata.
Nel disporre che il dirigente scolastico, di concerto con gli
organi collegiali, puo' individuare percorsi formativi e iniziative
diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento
degli studenti, nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti, la norma in esame esprime un principio fondamentale rivolto
direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa
«criteri, obiettivi, direttive o discipline [...] tese ad assicurare
la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in
ordine alle modalita' di fruizione del servizio dell'istruzione»
(sentenza n. 200 del 2009); di conseguenza, trattandosi di una
disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della
sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di
«istruzione», non e' necessario alcun coinvolgimento della Regione.
4.- L'art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell'ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze
delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle
conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo
nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono
concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni
per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione
professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di
cui al presente comma e' definita, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire
agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari
opportunita' rispetto agli studenti delle scuole statali di
istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto
delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla
presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4.1.- Secondo la Regione Veneto, tale disposizione, nell'affidare
al Ministero dell'istruzione il compito di definire l'offerta
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo e quarto comma,
in quanto la materia dell'«istruzione e formazione professionale»
sarebbe di competenza esclusiva delle Regioni.
4.1.1.- Sarebbe violato anche l'art. 120 Cost., per l'utilizzo
distorsivo delle forme della collaborazione, in quanto la previsione
dell'intesa non puo' costituire, ad avviso della Regione, lo
strumento per espropriare la sua competenza in materia di formazione
professionale.
4.1.2.- Viene altresi' lamentato il contrasto con gli artt. 97 e
118 Cost., perche' non si terrebbe conto delle peculiarita'
territoriali, con conseguente pregiudizio del buon andamento, ne'
sussisterebbero le condizioni per l'attrazione in sussidiarieta'
della funzione amministrativa.
4.2.- La questione non e' fondata in riferimento ad alcuno dei
profili di censura sollevati.
La disposizione impugnata, infatti, e' volta non tanto a regolare
la materia, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunita'
rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama
piu' volte il «rispetto delle competenze delle Regioni» e prevede che
la definizione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale da parte del Ministero avvenga, in ogni
caso, «previa intesa in sede di Conferenza», scongiurando in tal modo
qualsivoglia vulnus alle competenze della Regione.
5.- Ai sensi dell'art. 1, comma 47, «Per favorire le misure di
semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per
conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell'occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle
prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali;
b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in
qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro
bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un
ciclo completo di percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il
territorio nazionale;
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possano attivare nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
inferiore a 100.000 euro».
5.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui affida l'elaborazione di apposite linee guida al Ministro
dell'istruzione, per «favorire le misure di semplificazione e di
promozione degli istituti tecnici superiori» in vista della
realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a f) del
medesimo comma, violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo
e sesto comma, Cost., in quanto rimetterebbe ad una fonte
sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti,
nell'ambito di una materia di competenza concorrente come
l'istruzione, nella quale non e' consentito al legislatore statale il
ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
5.2.- La questione non e' fondata.
L'art. 117, sesto comma, Cost., infatti, preclude allo Stato,
nelle materie di legislazione concorrente, non gia' l'adozione di
qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la Regione, bensi' dei
soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un
determinato assetto dell'ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di
questa Corte ha gia' identificato nelle linee guida atti esecutivi,
secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari
circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria
che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi
principi, di cui esige un'applicazione uniforme (sentenza n. 11 del
2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del
settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica
mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo.
Ebbene, anche le linee guida di cui all'impugnato art. 1, comma
47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria,
per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si
prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione
della stretta contiguita' con la competenza regionale e delle
esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, e' previsto che
il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia
adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n.
62 del 2013).
5.3.- La Regione Veneto censura l'art. 1, comma 47, lettera f),
nella parte in cui consente alle fondazioni di partecipazione, cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi
formativi nel territorio provinciale.
Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 97,
117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto la
definizione dell'offerta dei percorsi realizzati da istituzioni
formative dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale.
5.4.- La questione non e' fondata.
La disposizione impugnata prevede bensi' che le fondazioni di
partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri
percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto dell'iter di
autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per le competenze delle
Regioni, le quali non solo «programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS», ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere
autorizzatorio.
6.- L'art. 1, comma 66, prevede che «A decorrere dall'anno
scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali,
articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana,
considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o
esperienze territoriali gia' in atto».
6.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disciplinerebbe profili
organizzativi della rete scolastica che sarebbero di competenza
concorrente delle Regioni e non sarebbe un principio fondamentale
della materia; sarebbe, altresi', violato il combinato disposto
dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost.,
perche', pur attribuendo ad organi statali una funzione
amministrativa in una materia concorrente, la norma impugnata si
limiterebbe a prevedere il parere, anziche' l'intesa con le Regioni
interessate.
6.2.- La questione non e' fondata.
E' bensi' vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
«la distribuzione del personale docente tra le istituzioni
scolastiche autonome e' compito del quale le Regioni non possono
essere private» (sentenza n. 13 del 2004).
Tuttavia, la disposizione in esame non ha riguardo alla
distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, ma alla
ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali
dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e la
relativa disciplina «rientra senza alcun dubbio nella competenza
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g),
della Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato)»
(sentenza n. 279 del 2005).
6.3.- Anche la Regione Veneto ha impugnato la medesima
disposizione, deducendo che l'attribuzione ad organi periferici dello
Stato della competenza a definire l'ampiezza degli ambiti
territoriali sarebbe lesiva della propria competenza legislativa e
amministrativa in materia di istruzione. Essa non fisserebbe un
principio fondamentale, ma una norma puntuale, che non le lascerebbe
alcun margine di autonoma decisione.
Viene lamentata, inoltre, la violazione dell'art. 97, Cost., per
la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione
nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati dalla
norma impugnata; nonche' degli artt. 118 e 120, Cost., perche' la
mera consultazione delle Regioni interessate sarebbe elusiva del
principio di leale collaborazione.
6.4.-La questione non e' fondata per le medesime ragioni
richiamate al punto 6.2.
7.- L'art. 1, comma 68, dispone che «A decorrere dall'anno
scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico
di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la
progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i
progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A
quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di
cui al comma 201».
7.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui affida la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia
«per ambiti territoriali» ad un organo statale, violerebbe l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili relativi
all'assetto organizzativo della rete scolastica che implicano
valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che
pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero da
ricondurre alla competenza delle Regioni in materia di istruzione.
7.2.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto degli artt.
117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., in quanto la norma
impugnata, pur attribuendo ad un organo statale una funzione
ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma
di coinvolgimento delle Regioni.
7.3.- La questione non e' fondata.
La disposizione impugnata attiene, analogamente alla precedente,
non alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all'assetto
dell'organico di personale statale.
Va inoltre ricordato che con riguardo alla definizione
dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 50, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, questa Corte ha ritenuto
che tali «disposizioni [...] devono essere senz'altro qualificate
come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per evidenti
ragioni di necessaria unita' ed uniformita' della disciplina in
materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa
operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto
"caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico» (sentenza n. 62 del 2013).
Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza
dello Stato, non sussiste neppure il mancato coinvolgimento lamentato
dalla Regione.
8.- L'art. 1, comma 69, prevede che «All'esclusivo scopo di far
fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle
soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei
posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle
inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai
vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il
personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o
assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di
tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale
aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste
dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente
ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8.1.-Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in
cui attribuisce al Ministro dell'istruzione la funzione di definire,
tramite decreto, un incremento dei posti dell'organico, seppure non
concernenti l'organico di autonomia, violerebbe l'art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili organizzativi della
rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche
esigenze territoriali e che sono dunque da ricondurre alla competenza
regionale in materia di istruzione.
8.1.1.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto dell'art.
117, terzo comma e dell'art. 118, primo comma, Cost., perche' il
comma impugnato, pur attribuendo ad un organo statale una funzione
ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma
di coinvolgimento delle Regioni.
8.2.- La questione non e' fondata.
L'incremento dell'organico del personale della scuola non puo'
che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti - al pari dei
dirigenti scolastici - «dipendenti pubblici statali e non regionali -
come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo
status giuridico»; di conseguenza, «e' chiaro che il titolo di
competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al
titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione
dal medesimo art. 117, terzo comma» (sentenza n. 147 del 2012).
Quanto infine ai profili attinenti al mancato coinvolgimento
regionale, «deve osservarsi che, vertendosi in materia di competenza
statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo a tale
riguardo» (sentenza n. 92 del 2011).
9.- Ai sensi dell'art. 1, comma 74, «Gli ambiti territoriali e le
reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico
dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
9.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui, in combinato disposto con il comma 71, «sembrerebbe affidare»
la definizione degli ambiti territoriali e delle reti agli uffici
scolastici regionali, i quali invece, ai sensi del comma 71,
dovrebbero limitarsi a promuovere le reti tra scuole, violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, cosi' interpretata,
finirebbe con l'occuparsi di profili della materia istruzione che
sono di competenza delle Regioni.
9.1.1.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto dell'art.
117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., perche' la
norma impugnata, pur attribuendo ad organi statali una funzione in
una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di
coinvolgimento delle Regioni.
9.2.- La questione non e' fondata.
E' erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la
ricorrente. Il combinato disposto delle richiamate disposizioni non
si traduce affatto nell'attribuzione, in capo all'ufficio regionale,
della funzione di definire le reti, ma comporta semplicemente che la
costituzione della rete, soltanto promossa dall'ufficio scolastico
regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa
vigente, ed in particolare dell'art. 138, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in
materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale, oltre che di programmazione
della rete scolastica; nonche' dell'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998
n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59), ai sensi del quale «[i] piani di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche (...) sono definiti in
conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel
rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali,
riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati
dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005).
Secondo questa Corte, del resto, «proprio alla luce del fatto che
gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la
competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, e' da
escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto
spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita»,
sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo (sentenza n. 200
del 2009).
La disposizione impugnata non invade, percio', la competenza
delle Regioni a disciplinare l'attivita' di dimensionamento della
rete scolastica sul territorio.
10.- L'art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del
merito del personale docente e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito fondo,
con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno
2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti,
considerando altresi' i fattori di complessita' delle istituzioni
scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca».
10.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata ai fini della
«valorizzazione del merito del personale docente», violerebbe il
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost.,
perche' non sarebbe consentito al legislatore statale istituire fondi
a destinazione vincolata in una materia di competenza concorrente
quale quella dell'istruzione.
10.2.- La questione non e' fondata.
La «valorizzazione del merito del personale docente», infatti, e'
un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali,
che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., e che non da' luogo, pertanto,
ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.
11.- L'art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la
costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per
l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».
11.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui affida al Ministro dell'istruzione la ripartizione delle
risorse di cui al comma 158, nonche' l'individuazione dei criteri per
l'acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa»,
violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e
dell'art. 118, primo comma, Cost., perche', pur attribuendo ad un
organo statale una funzione amministrativa in una materia come
l'edilizia scolastica, che incide su una pluralita' di competenze
concorrenti, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle
Regioni.
11.2.- La questione e' fondata.
In riferimento all'art. 53, comma 7, del decreto legge n. 5 del
2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare sentita la Conferenza unificata, l'adozione delle norme
tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalita' urbanistica, edilizia, nonche' didattica,
indispensabili a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei
sul territorio nazionale, questa Corte ha chiarito come «[n]ella
disciplina in esame si intersecano piu' materie, quali il "governo
del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte
rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo
comma dell'art. 117 Cost.», rilevando altresi' che «nelle materie di
competenza concorrente, allorche' vengono attribuite funzioni
amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di
natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio
nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte
dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni puo'
limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265
del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del
2005)» (sentenza n. 62 del 2013).
Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non e' previsto
e la disposizione impugnata, di conseguenza, va dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il
decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia
adottato sentita la Conferenza Stato Regioni.
12.- L'art. 1, comma 155, dispone che «Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante
procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma
154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel
numero di almeno uno per regione».
12.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui non prevede che, ai fini dell'indizione della procedura
concorsuale ivi contemplata, venga acquisita un'intesa con le Regioni
interessate dagli interventi di edilizia scolastica, violerebbe il
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo
comma, Cost., perche', pur attribuendo ad un organo statale una
funzione amministrativa in una materia che incide su una pluralita'
di competenze concorrenti, si limiterebbe a prevedere l'acquisizione
di un mero parere, anziche' dell'intesa con le Regioni interessate.
12.2.- La questione non e' fondata.
Anche la disposizione in esame, al pari della precedente, si
colloca all'incrocio di una serie di materie «quali il "governo del
territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti
nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost.»; in tali materie, secondo questa Corte,
«allorche' vengono attribuite funzioni amministrative a livello
centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che
esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate
all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il
coinvolgimento della conferenza Stato Regioni puo' limitarsi
all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011,
n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)»
(sentenza n. 62 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza,
pertanto, ai fini del coinvolgimento regionale e' sufficiente il
parere della Conferenza Stato Regioni.
13.- L'art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute
a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia
scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e 2009, finanziati ai
sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse
statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio
restano nella disponibilita' delle regioni per essere destinate a
interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici
sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva
programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo
modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonche' agli
interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere
comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che definisce tempi e modalita' di
attuazione degli stessi».
Ai sensi del successivo comma 171, «Il monitoraggio degli
interventi di cui ai commi da 159 a 176 e' effettuato secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
13.1.- Secondo la Regione Puglia, le richiamate disposizioni
sarebbero illegittime: la prima, nella parte in cui impone alle
Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull'edilizia, indicando
altresi' il termine perentorio per l'adempimento di tale onere, la
sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle
eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di
edilizia scolastica; la seconda, nella parte in cui prescrive
l'applicazione delle modalita' di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti). Esse
violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto ne' il comma
162, ne' il comma 171, sia singolarmente, sia considerati
congiuntamente, sarebbero principi fondamentali in materia di
edilizia scolastica o di altre materie concorrenti, ma norme di
dettaglio.
13.2.- La questione non e' fondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, in base all'art. 1 del richiamato
d.lgs. n. 229 del 2011, le amministrazioni che realizzino opere
pubbliche sono obbligate, fra le altre cose, a «detenere ed
alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi
interventi».
Disposizioni del genere costituiscono espressione della
competenza statale nella materia del «coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.) e
«sono anzitutto strumentali per "assicurare una comunanza di
linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere
la comunicabilita' tra i sistemi informatici della pubblica
amministrazione" (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le
altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013)» (sentenza n. 251
del 2016).
L'attivita' di monitoraggio di cui devono farsi carico le
Regioni, ai sensi della norma impugnata, si colloca pienamente
all'interno di questo sistema informativo e si rivela una modalita'
conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di
edilizia scolastica.
Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le
risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica
sono destinate, per il 50 per cento, «al completamento di attivita'
di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici
scolastici», vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non
puo' non avere un'applicazione uniforme su tutto il territorio
nazionale e che vale dunque a configurare le disposizioni impugnate
alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia
scolastica.
13.3.- La Regione Puglia censura l'art. 1, comma 162, anche nella
parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle
Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che
siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate
ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma
medesimo.
13.3.1.- Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe
l'art. 119 Cost., in quanto finirebbe per stanziare finanziamenti a
destinazione vincolata che, riguardando l'edilizia scolastica,
inciderebbero su una pluralita' di materie concorrenti.
13.4.- La questione non e' fondata.
La disposizione impugnata, infatti, non appone un nuovo vincolo
di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro
gia' destinate all'edilizia scolastica, debbano continuare a essere
utilizzate per la medesima finalita'.
D'altra parte, che il comma 162 non sia lesivo delle prerogative
regionali, si deduce altresi' dalla circostanza che le risorse
restano comunque nella disponibilita' delle Regioni, le quali
conservano piena autonomia nell'individuazione degli interventi da
finanziare, in virtu' dell'esplicito rinvio che la norma fa alla
«rispettiva programmazione regionale».
14.- L'art. 1, comma 180, prevede che «Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere
al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge»; il
successivo comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali
il Governo si dovra' attenere nel dare attuazione alla delega
conferitagli.
14.1.- Secondo la Regione Veneto, il complesso di queste
disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la
competenza esclusiva regionale in materia di formazione
professionale, attribuendo allo Stato il potere di dettare non solo
principi fondamentali, ma anche norme di dettaglio, in violazione
degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.
In particolare, ad avviso della difesa regionale, sarebbero
lesive del riparto di competenze le disposizioni che affidano al
legislatore delegato il compito di definire il sistema di formazione
iniziale e il suo completamento, nonche' l'istituzione di percorsi di
formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei
docenti; la previsione di un sistema formativo della professionalita'
degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni
e di specifiche competenze artistico-musicali e
didattico-metodologiche; il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti
artistico, musicale, coreutico e teatrale e «similari disposizioni
disseminate nel corpo del comma impugnato».
14.2.- La difesa statale eccepisce la genericita' delle censure,
nonche' l'irrilevanza della questione, posto che e' prevista
l'adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non
sarebbe al momento prevedibile.
14.3.- L'eccezione di inammissibilita' della questione per
genericita' e' fondata.
Le censure non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi
in grado di suffragarle, perche' la ricorrente, salvo alcune
esemplificazioni, «si e' limitata a coinvolgere i due commi citati in
una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero
state pretermesse "le competenze regionali in materia di istruzione"
rientranti "nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione"» (sentenza n. 200 del 2009), senza specificare
tuttavia, quali disposizioni, singolarmente considerate,
determinerebbero le lesioni che vengono lamentate.
14.4.- La Regione Puglia, invece, censura specificamente l'art.
1, comma 181, lettera e), n. 1.3), nella parte in cui prevede che la
delega conferita al Governo contempli anche la determinazione degli
«standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi
educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia».
14.4.1.- Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'ambito relativo
all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in
materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione
rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale.
14.5.- La questione e' fondata.
Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli
asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards
strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i
livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la norma censurata
non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere
sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si
e' detto, risulta demandato alla potesta' legislativa delle Regioni»;
ne' puo' essere ricompresa «nelle norme generali sull'istruzione e
cioe' in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento
dell'istruzione», in quanto tale individuazione «presenta un
contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo
nel quale si svolge la potesta' legislativa regionale» (sentenza n.
120 del 2005).
L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola
dell'infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del
legislatore regionale. Di qui, l'illegittimita' costituzionale della
disposizione impugnata.
15.- L'art. 1, comma 183, infine, prevede che «Con uno o piu'
decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per
materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui
alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di
semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente
all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente
articolo».
15.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte
in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta
«per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli
ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche
quello dell'istruzione, con la possibilita' di apportarvi modifiche
di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verra' adottata
con i decreti attuativi, violerebbe il combinato disposto dell'art.
117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto consentirebbe a fonti
regolamentari statali di incidere su una materia di competenza
concorrente, in riferimento alla quale il legislatore statale non
puo' fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
15.2.- La questione non e' fondata nei termini di seguito
precisati.
La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle
norme regolamentari da parte dello Stato riguarderebbe anche
regolamenti che non rientrano nella competenza statale, e' del tutto
ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non puo' non essere
interpretata nel senso che lo Stato e' autorizzato ad adottare un
testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza, specie
in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di
semplificazione ed adeguamento alla futura disciplina dei decreti
attuativi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che
il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla
ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza
unificata;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio
2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto
comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso
indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo
comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in
epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma,
118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in
epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonche' al combinato
disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione
Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107
del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo
e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso
indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015,
promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo
comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonche' al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonche' al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonche' al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119, Cost.,
dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo
comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in
epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del
2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183,
della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117,
terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO