02 2000

29 febbraio Commissioni Esami Estero

La circolare ministero affari esteri 24 gennaio 2000, prot. n. 267/578 stabilisce che gli aspiranti alla nomina a presidente o commissario d’esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all’estero devono spedire la domanda a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 29 febbraio 2000, al:

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV – Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

01 – 29 febbraio Scuola e Parlamento

Camera
Aula 23, 24, 29 DdL AC 6270 e disegni di legge sulla parità scolastica
Aula 15, 16, 17, 22 DdL 259-B, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (approvato con modifiche dal Senato il 25 gennaio 2000)Il 22 febbraio 2000 la Camera approva definitivamente la Legge sulle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città con 210 voti favorevoli, 1 voto contrario e 139 astenuti.
7a Com. 2 comitato ristretto, DdL AC 2338, 3582 e 5688, Libri scolastici in comodato
7a Com. 29 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale recante disciplina del funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
7a Com. 29 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
7a Com. 29 Interrogazioni:

  • 5-06278 MICHIELON: Partecipazione dei docenti tecnico-pratici ai consigli di classe

Testo integrale della risposta all’interrogazione:

La questione rappresentata trova origine nella coincidenza terminologica tra il personale «Assistente tecnico» (già denominato «collaboratore tecnico» ed ancora precedentemente «aiutante tecnico»), da sempre collocato nell’area delle figure professionali del personale della scuola privo di funzioni di insegnamento (personale ATA) ed il personale «assistente di cattedra», in genere fornito dalle Amministrazioni provinciali e funzionalmente compreso nel personale docente.
Per tale ultima categoria di personale la legge 124/99, ha previsto il passaggio alle dipendenze dello Stato nel ruolo degli insegnamenti tecnici pratici.
Per quanto riguarda la partecipazione ai Consigli di classe, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 297/94, questa è esclusivamente riservata al personale appartenente all’area docente e quindi agli «assistenti di cattedra» e non agli «assistenti tecnici».

  • 5-06473 BOVA: Partecipazione dei presidi incaricati ai corsi di formazione per il personale direttivo

Testo integrale della risposta all’interrogazione:

Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 che disciplina l’attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16 della legge 19 marzo 1997 n. 59, ha previsto l’inquadramento, nella fase transitoria, dei Capi di Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale, cioè, che ha già superato un pubblico concorso per l’accesso alla funzione direttiva del personale della scuola.
L’articolo 21 della legge 59 del 1997 non ha previsto, infatti, in fase di primo inquadramento, un procedimento concorsuale, né meccanismi selettivi al termine del corso di formazione, e, conseguentemente si è posta la necessità di rispettare il dettato costituzionale (art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione) ove si prevede la regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nella pubblica Amministrazione.
Ed invero, i presidi di cui alla legge 14 agosto 1971 n. 871, i quali hanno ottenuto l’incarico di presidenza, essendo inclusi nelle graduatorie formate dai Provveditori agli Studi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera b), legge n. 671 (ora articolo 477, secondo comma, lettera b) T.U. 297 del 16 aprile 1994) sono docenti di ruolo in possesso dei «requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e degli istituti del medesimo tipo» ma non hanno mai superato un concorso a posti di preside.
Il decreto legislativo n. 59 del 1998 ha tenuto comunque nella massima considerazione l’esperienza maturata dal personale docente negli anni dell’incarico tant’è che il medesimo decreto legislativo all’articolo 28-bis, già prima che fosse modificato dall’articolo 11 della legge 124 del 3 maggio 1999, prevedeva, quale titolo di accesso diretto al periodo di formazione del primo corso concorso – prescindendo quindi dalla selezione per titoli – l’aver svolto per un triennio funzioni di preside incaricato e riservata nel contempo al personale in possesso dei suddetti titoli di sevizio il 40 per cento dei posti messi a concorso.
La volontà di valorizzare le preesistenti professionalità e competenze di fatto acquisite tramite esperienza pratica e anzianità maturata in incarichi di presidenza si rileva ancora di più dalle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 1998 dall’articolo 11 della legge 124 del 3 maggio 1999 le quali prevedono che, dopo il primo inquadramento nei ruoli dirigenziali dei presidi con contratto a tempo indeterminato, nel primo corso concorso che sarà bandito, il 50 per cento dei posti messi a concorso è destinato a coloro che hanno ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.
Per quanto riguarda, infine, l’esigenza di valutazione ai fini concorsuali del servizio prestato per un periodo inferiore al triennio quale presidente incaricato, si fa presente che la legge non esclude che si tenga conto di tale esigenza nella definizione della tabella dei titoli da valutare per l’attribuzione del punteggio.
Per quanto riguarda infine l’ordinanza del TAR della Campania – Napoli – Sez. II n. 2398 del 1999, si comunica che il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1731 del 1999 ha accolto l’appello proposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, respingendo la domanda di sospensiva proposta con il ricorso in primo grado.

  • 5-06687 LANDI DI CHIAVENNA: Corso di formazione denominato “Milano I”

Testo integrale della risposta all’interrogazione:

In via preliminare si precisa che il divieto di impiego di personale della scuola nelle attività formative per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto stabilito dal comma 8 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, trova una parziale deroga nel comma 4 dello stesso articolo 5 e nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio del 6 ottobre 1998 (7,2). Tali norme prevedono infatti che il personale della scuola possa essere utilizzato nelle attività d’aula per un numero di ore non superiore ad un quinto del monte ore complessivo assegnato a dette attività.
Per ciò che concerne le carenze organizzative riguardanti il corso Milano I dell’Agenzia A.T.I., capogruppo ELEA e S.p.a., il competente Sovrintendente scolastico regionale della Lombardia ha fornito i necessari chiarimenti e ha riferito sulle iniziative adottate al riguardo che hanno consentito con la collaborazione dell’Agenzia, il superamento delle criticità segnalate, peraltro non rilevate, per i corsi affidati all’Agenzia nella stessa regione Lombardia e in altre regioni.
Ciò premesso, si fa presente che il Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione dei compiti di coordinamento del complesso progetto di formazione che coinvolge oltre 10.000 capi d’istituto di tutti gli ordini e gradi di scuole suddivisi in 263 corsi affidati a 10 agenzie, ha dispiegato il massimo impegno al fine di determinare nei soggetti affidatari del servizio una spinta positiva per il superamento delle difficoltà riscontrate, come nel caso segnalato dalla S.V. Onorevole, nella fase di avvio delle attività formative.
In particolare, nello scorso mese di giugno tutte le Agenzie sono state convocate singolarmente per analizzare gli aspetti problematici emersi nella fase iniziale e individuare gli opportuni interventi correttivi. Sono state anche realizzate nel corso del 1999 periodiche riunioni plenarie con i rappresentanti delle Agenzie medesime per l’esame congiunto dello stato di attuazione del progetto.
In parallelo è stata data completa attuazione al sistema di controllo e monitoraggio dei corsi di formazione previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 1998 il cui funzionamento consente di acquisire contestualmente allo svolgimento delle attività formative ogni elemento utile a cogliere tempestivamente l’insorgere di eventuali inconvenienti.
In particolare, alle Sovrintendenze scolastiche regionali, che hanno proceduto alla stipulazione delle convenzioni di affidamento con le Agenzie, è attribuito il compito di vigilare sull’andamento delle attività e di verificare che il servizio sia realizzato nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Un soggetto specializzato indipendente scelto attraverso una gara pubblica, svolge l’attività di valutazione e di certificazione della qualità dei corsi: il primo rapporto elaborato dall’Auditor sulla base delle risultanze delle visite sul campo svolte in oltre 200 corsi offre un quadro complessivamente positivo dell’andamento delle attività.
In ogni regione ispettori tecnici, appositamente formati presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, si occupano del monitoraggio delle attività e, al termine dei corsi, procederanno alla verifica della ricaduta sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
Inoltre al fine di stabilire un rapporto collaborativo diretto tra i dirigenti in formazione e l’Amministrazione e consentire la circolazione più ampia e rapida possibile delle informazioni, sono stati attivati nel sito web di questo Dicastero spazi riservati ai capi d’istituto per raccogliere contributi, critiche e riflessioni sulle esperienze condotte nei corsi.
Si ritiene che attraverso l’attivazione del complesso sistema di controlli cui si e accennato risulti pienamente garantito l’interesse pubblico al proseguimento di obiettivi di qualità nell’erogazione del servizio di formazione dei capi di istituto.

7a Com. 2, 23, 29 in sede referente, DdL AC 4076, Disciplina della “sponsorizzazione universitaria”Il termine per la presentazione degli emendamenti al è fissato alle ore 18 del 23 febbraio 2000.
7a Com. 8, 23 in sede referente, DdL AC 4311, Delega Enti Locali lavori nel settore Beni CulturaliIl termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è fissato per l’8 febbraio 2000.
7a Com. 1 in sede consultiva per la 12a Commissione, DdL Asili nido (DdL AC 888, 2803, 3893, 4383, 5847 e 5838)La commissione esprime il seguente parere favorevole con osservazioni:

«La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);
esaminati i contenuti del testo unificato recante norme per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia;
richiamata la legge n. 285 del 1996 per quanto concerne i servizi socio-educativi per l’infanzia;
valutato positivamente che il testo:
riconosce l’opportunità di servizi educativi a partire dalla prima infanzia;
favorisce il sostegno alla genitorialità e la partecipazione dei genitori alla gestione sociale dei servizi;
si colloca in un quadro normativo che valorizza le autonomie locali e applica il principio di sussidiarietà;
riconosce la necessità di modelli organizzativi flessibili e valorizza il principio della sperimentazione pedagogica;
fa perno su una unitaria, elevata e specifica professionalità degli educatori a garanzia della pluralità dei modelli organizzativi dei servizi;
esprime parere favorevole:
con le seguenti osservazioni dirette a sottolineare l’opportunità di:
a) aggiungere al termine «servizi» il termine «educativi» in tutte le parti del testo e del titolo;
b) sostituire all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: «concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona» con le seguenti: «è finalizzato al diritto alla formazione della persona»;
c) coordinare meglio l’articolo 4 con il testo della legge n. 285 del 1996;
d) sostituire il comma 3 dell’articolo 4 con il seguente: «I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono preferibilmente ubicati negli spazi di accoglienza di cui alla lettera b) e nei nidi di infanzia di cui all’articolo 3;
e) sostituire all’articolo 6, comma 1, le parole: «e garantiscono ad esse la massima informazione» con le seguenti: «attraverso la loro cooperazione»;
f) aggiungere alla fine del comma 1 dell’articolo 7, le parole: «Tale atto di indirizzo e coordinamento terrà conto del piano annuale dell’infanzia ai sensi della legge n. 451 del 1997»;
g) chiarire meglio all’articolo 14 il rapporto del coordinatore pedagogico con gli uffici dell’ente a cui il servizio fa riferimento;
h) citare all’articolo 15 anche i consultori familiari come soggetti ai quali rapportarsi e coordinarsi per interventi di prevenzione e di educazione alla salute e alla alimentazione.».

7a Com. 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 22, 24, 29 in sede referente, DdL AC 6562, Professori Universitari
7a Com. 8, 9, 17, 22. 23 in sede referente, DdL AC 6560, Istruzione e RicercaIl termine per la presentazione degli emendamenti al è fissato alle ore 17 del 22 febbraio 2000.
7a Com. 22 Interrogazioni a risposta immediata al ministro della PI:

5-07406 APREA e SESTINI: Procedura concorsuale per la valutazione dei capi d’istituto.

5-07407 NAPOLI: Procedura concorsuale per la valutazione dei capi d’istituto.

Valentina APREA (FI) illustra la sua interrogazione 5-07406 sottolineando la fretta e l’approssimazione con cui si sta procedendo al concorso per la valutazione dei capi di istituto.
Chiede quindi al Ministro se non ritenga opportuno sospendere la procedura in corso e rivedere in modo radicale la materia relativa alla valutazione dei capi d’istituto, così come di recente avvenuto per la valutazione dei docenti.

Angela NAPOLI (AN), illustra la sua interrogazione 5-07407 osservando che l’attuazione del contratto collettivo sta creando notevole disagio nel mondo della scuola. Sottolinea quindi l’inopportunità di procedere ad un radicale cambiamento del sistema di valutazione in un momento di passaggio verso l’autonomia scolastica.
Dopo aver rilevato che i criteri di valutazione previsti appaiono quanto meno discutibili, chiede al Ministro se non ritenga opportuno soprassedere per il corrente anno scolastico all’avviata procedura di valutazione, anche al fine di perfezionare per gli anni a venire le procedure di valutazione, rendendole più adeguate alla scuola dell’autonomia.

Il Ministro Luigi BERLINGUER, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni in titolo, fa presente che il nuovo quadro normativo e contrattuale definito dall’articolo 20 del C.C.N.L. del comparto scuola e dall’articolo 41 del C.C.N.I. ha previsto per i capi d’istituto la sostituzione della nota analitica formulata dal Provveditorato agli studi, con un atto di apprezzamento della qualità dei processi attivati da parte di un nucleo di valutazione regionale. È sembrato infatti opportuno introdurre un elemento di novità nella valutazione dei capi di istituto anche al fine di avere un’esperienza utile al fine di perfezionare poi i criteri di valutazione e renderli adeguati alla scuola dell’autonomia.
Il processo di valutazione attivato non esprime una volontà ispettiva o sanzionatoria, ma deve interpretarsi in un’ottica di apprezzamento della qualità delle iniziative e dei processi attivati dai capi d’istituto. Le modalità di valutazione definite per l’anno scolastico 1999 – 2000 pur tenendo in considerazione la prospettiva dell’ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime dell’autonomia, si fondano sulle attività e sulle iniziative realizzate dai capi d’istituto rispetto ai processi da loro promossi e non sono assimilabili alle modalità di valutazione dei dirigenti, delineate dal decreto legislativo n. 286 del 1999 che hanno invece riguardo ai risultati raggiunti. Non troverebbe pertanto applicazione per gli attuali capi di istituto la norma dell’articolo 4, comma 3, del disegno di legge collegato alla finanziaria C. 6560 che fa espresso riferimento ai dirigenti i cui risultati siano considerati insufficienti a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286. Coerentemente non è stata prevista una soglia al di sotto della quale la valutazione del capo d’istituto debba intendersi negativa.
Il sistema di valutazione definito si differenzia profondamente anche da quello dei docenti in quanto la procedura non prevede l’attribuzione di un punteggio per il curricolo professionale o per le prove strutturate. La procedura, infatti, valorizza al massimo la partecipazione del capo d’istituto il quale attraverso l’auto analisi è chiamato ad individuare azioni e campi d’intervento e a presentare una documentazione essenziale, non assunta in termini burocratici.
Quanto alla presunta estraneità dei componenti i nuclei alle esperienze di direzione scolastica, osserva che i dirigenti e gli ispettori tecnici appartenenti all’amministrazione governano e sostengono sul territorio le scuole nella realizzazione delle attività e dei processi alle innovazioni in atto. Per quanto riguarda il componente esterno, fa presente che allo stesso è richiesta una esperienza professionale almeno decennale, preferibilmente nel settore scolastico e della istruzione o nei servizi pubblici, tale da aver consentito di sviluppare, attraverso studi e ricerche o attraverso incarichi operativi di direzione, prevalenti competenze di valutazione, pianificazione e controllo direzionale. In ogni caso, rileva che anche a seguito dell’esperienza acquisita, la composizione dei nuclei di valutazione potrà essere perfezionata.
Fa presente poi che l’individuazione dei capi d’istituto cui riconoscere la retribuzione aggiuntiva non viene effettuata a livello provinciale bensì regionale, previa predisposizione di una graduatoria nella quale confluiscono i punteggi attribuiti dai nuclei a tutti i capi d’istituto senza distinzione di gradi e ordini di istruzione; il sovrintendente scolastico assicura l’equità e l’imparzialità dei risultati attraverso il coordinamento dell’attività di valutazione.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di pubblicazione dei risultati, osserva che è necessario contemperare l’esigenza di pubblicità e trasparenza con quella della tutela della riservatezza. La questione deve essere opportunamente approfondita, dovendosi garantire, comunque, la trasparenza delle procedure.

Valentina APREA (FI), intervenendo in replica, constata una totale chiusura del Ministro rispetto alla richiesta di soprassedere alla procedura di valutazione per i capi di istituto già avviata, sottolineando le analogie esistenti con il concorso per la valutazione dei docenti su cui il Governo ha dovuto poi fare repentinamente marcia indietro. Ritiene, infatti, che la risposta odierna non sarà bene accolta dagli interessati.
In particolare, non sono poi condivisibili né l’idea di un premio limitato al 20 per cento dei capi d’istituto né la previsione di un compenso identico a quello previsto per i docenti, che va contro la necessità di retribuire diversamente le diverse responsabilità.
In riferimento ai nuclei di valutazione osserva poi che esistono pochissimi dirigenti rispetto a quelli necessari e sarà pertanto necessario fare ricorso agli impiegati; gran parte dei tecnici inoltre non ha esperienze di valutazione.
Fa presente infine che forza Italia continuerà la sua battaglia nelle scuole e nel Paese.

Angela NAPOLI (AN), intervenendo in replica, ritiene che la chiusura del Ministro rispetto alle proposte avanzate dall’opposizione sia la dimostrazione che il Parlamento non ha di fatto voce in capitolo nel settore dell’istruzione, sottoposto invece alla esclusiva ingerenza delle organizzazioni sindacali.
Ritiene che non possa essere fatta una comparazione tra le note di qualifica, che non avevano, tranne casi del tutto eccezionali, efficacia pratica, e la prevista procedura di valutazione che comporta, al contrario, una rilevante conseguenza di natura economica. Ritiene inoltre che non sia comprensibile il motivo per cui siano stati fatti oggetto di valutazione i capi di istituto che, nella situazione attuale, non sono ancora dirigenti.
Sottolinea quindi la totale inaffidabilità della composizione dei nuclei di valutazione, tanto che è a conoscenza di capi di istituto che ritengono a priori di poter superare senz’altro la procedura di selezione, e insiste sulla richiesta al Governo di fare una pausa di riflessione sulla procedura di valutazione in oggetto, quanto meno per il corrente anno scolastico.

5-07408 TARADASH e DALLA CHIESA: Disciplina per la formazione delle graduatorie permanenti e determinazione del punteggio assegnato nei concorsi per l’abilitazione all’insegnamento.

Marco TARADASH (Misto-P.Segni-RLD) illustra l’interrogazione in titolo rilevando che i concorsi avviati per l’accesso all’insegnamento nelle scuole statali prevedono una grave discriminazione a danno dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali. Chiede quindi al Ministro di conoscere i motivi per i quali si è operata tale disparità di trattamento.

Il Ministro Luigi BERLINGUER, rispondendo all’interrogazione in esame, rileva che per effetto della legge n. 124 del 1999, per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario della scuola statale, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione e, in sequela, è inserito in graduatorie da utilizzare per le nomine in ruolo. Come è ben noto, infatti, alle graduatorie dei concorsi per soli titoli si accedeva in passato solo con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola statale congiuntamente al possesso dell’abilitazione.
Chiarisce poi che, tra i titoli valutabili ai fini della determinazione del punteggio che si consegue nel concorso ordinario, il servizio non è preso affatto in considerazione, né quello prestato nella scuola statale né quello prestato nella scuola non statale.
Fa presente che lo schema di regolamento sulle graduatorie permanenti, attualmente all’esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo. La previsione di inserimento di coloro che conseguono l’abilitazione a seguito della sessione riservata in scaglioni distinti, a seconda che siano in possesso o meno di 360 giorni di servizio nella scuola statale, riproduce esattamente il dettato della norma (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 124 del 1999).
Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l’applicazione di criteri di discrezionalità.
Tale principio dà peraltro attuazione all’impegno assunto dal Governo accogliendo l’ordine del giorno presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri giù adottati per il concorso per soli titoli.

Marco TARADASH (Misto-P.Segni-RLD), intervenendo in replica, ritiene che, dal momento che per l’accesso nella scuola statale non si svolgono concorsi da molti anni, gli insegnanti delle scuole non statali sono stati discriminati due volte: prima perché non hanno avuto occasione di poter accedere all’insegnamento nella scuola pubblica, poi perché è stato loro riconosciuto un punteggio inferiore.
Se pertanto il Parlamento, con l’approvazione della legge n. 124 del 1999 e con la presentazione degli ordini del giorno citati dal Ministro, non è andato nella giusta direzione, ritiene che il Governo avrebbe potuto apportare correttivi e, comunque, potrebbe presentare iniziative legislative volte a far modificare tali decisioni inique.

11a Com. 2 in sede referente, DdL 259-B, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (approvato con modifiche dal Senato il 25 gennaio 2000)La Commissione delibera di dare mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del progetto di legge n. 259-B approvato dal Senato e nomina il Comitato dei nove.
Senato
Aula 1, 2 DdL AS 4216, Riordino dei Cicli Scolastici (approvato dalla Camera il 22 settembre 1999)Il 2 febbraio il Senato approva definitivamente la nuova Legge sul Riordino dei Cicli Scolastici (146 voti favorevoli e 65 contrari)

Riportiamo di seguito il comunicato stampa diffuso dal MPI:

Il Senato ha approvato oggi la “legge – quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione”.
Il provvedimento pone le basi di un processo che dovrà svilupparsi nei prossimi anni per giungere a quel rinnovamento scolastico necessario a sostenere l’educazione, l’istruzione e la formazione delle giovani generazioni. La nuova scuola si articolerà in scuola dell’infanzia non obbligatoria, ma resa accessibile a tutti; in un ciclo primario (scuola di base) che avrà la durata di sette anni e in un ciclo secondario di durata quinquennale.
La riunificazione in un primo ciclo unitario dell’istruzione di base consentirà, dal punto di vista pedagogico, la definizione di un percorso che partendo dalle basi dei saperi essenziali si sviluppi nei successivi approfondimenti disciplinari, superando le cesure che segnano nell’attuale sistema il passaggio dalle elementari alla media inferiore.
Il secondo ciclo, quello della scuola secondaria di durata quinquennale articolata in quattro aree specifiche classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale, assolverà al compito di consolidare le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti e di prepararli all’accesso all’istruzione superiore, universitaria e non universitaria e/o all’inserimento nel mondo del lavoro.
La realizzazione progressiva dei nuovi cicli scolastici consentirà l’impostazione di un progetto generale di riqualificazione del personale docente e dei criteri generali per la formazione degli organici d’istituto nonché quelli per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresa la valorizzazione dello studio delle lingue e delle competenze necessarie per l’impiego delle tecnologie didattiche.
Il nuovo disegno organizzativo avvicinerà la scuola italiana a quella esistente nella quasi totalità dei Paesi nei quali la scolarità si conclude generalmente a 18 anni di età.
Il riordino dei cicli scolastici costituisce una delle tessere fondamentali del grande mosaico del rinnovamento del sistema educativo e formativo del nostro Paese, che ha già visto negli ultimi due anni la realizzazione di altri interventi riformatori come l’autonomia scolastica, il nuovo esame di Stato, il prolungamento dell’obbligo scolastico, il diritto all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni, la nuova formazione universitaria dei docenti, lo statuto degli studenti e delle studentesse.

L’1 febbraio la Camera approva gli articoli 2 e 3 del DdL AS 4216

7a Com. 3 esame DdL 4429, Modifica dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per mercoledì 23 febbraio, alle ore 18.
7a Com. 2, 3, 9 in sede referente, DdL AS 4164-B, Integrazione alunni con handicap (approvato il 19 gennaio 2000 dalla 7a Commissione Camera in sede legislativa)La Commissione fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 9 febbraio, alle ore 12.

Riportiamo uno stralcio del Resoconto sommario della seduta del 2 febbraio:

Il relatore ASCIUTTI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dalla 7a Commissione del Senato in sede deliberante. Esse sostituiscono all’indicazione della priorità degli interventi a favore dell’integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali, quella più sfumata di una particolare attenzione per tali soggetti, considerati nel più ampio novero degli alunni in situazioni di handicap. Rilevanti sono poi le variazioni apportate al dettato dell’articolo 1, comma 2, in quanto la destinazione delle risorse alla riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico non è più definita come prioritaria bensì scandita secondo una percentuale, pari al 55 per cento. Il disegno di legge ricomprende inoltre, negli interventi programmati dagli istituti a carattere atipico (cui sono destinati i finanziamenti), i corsi di alta qualificazione dei docenti, condotti anche avvalendosi dell’esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell’educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriali.
Le risorse residue (non più meramente eventuali, ma ammontanti al restante 45 per cento) sono destinate al finanziamento (ancora una volta, con particolare attenzione, non già priorità, per gli alunni con handicap sensoriali) di progetti di integrazione condotti dalle istituzioni scolastiche ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap, i quali accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica. Infine, altre modifiche ripristinano la corrispondenza tra periodo di efficacia della legge ed esercizi finanziari, anche ai fini della copertura.
Il relatore espone poi le riserve su alcune disposizioni del disegno di legge, espresse da rappresentanti delle Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi (FIADDA) in un incontro informale. Essi in particolare suggeriscono: una diversa ripartizione percentuale delle risorse (modificando la previsione del 55% in 75%); la soppressione del riferimento (contenuto all’articolo 1, comma 2) agli istituti che si siano tradizionalmente occupati dell’educazione di soggetti con deficit sensoriale; la soppressione (all’articolo 1, comma 3) della previsione che gli istituti specializzati con cui il Ministero della pubblica istruzione può stipulare convenzioni operino, oltre che nello studio, nella cura di specifiche forme di handicap.
Indi, rivolge l’invito al rappresentante del Governo a render nota la posizione del Ministero in ordine al testo così come modificato dalla Camera dei deputati.

7a Com. 8, 16, 24 affare assegnato: “La politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede”
Com. Infanzia 17 in sede referente, DdL sull’Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866)
Com. Infanzia 8, 9, 10, 17 Indagine conoscitiva sull’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989
Com. Infanzia 2, 24 Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”Riportiamo uno stralcio del Resoconto sommario della seduta del 2 febbraio:

Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO GANERI, la quale rileva prioritariamente come la legge n. 285 del 1997, lungamente attesa, incida soprattutto sul settore dei servizi sociali tradizionalmente carente nel nostro paese, destinandogli rilevanti investimenti non solo in termini economico-finanziari, ma anche di incentivi culturali. Prima dell’entrata in vigore del provvedimento il Governo italiano investiva per i minori solo 30 miliardi di lire. Se si confronta questa cifra con gli stanziamenti previsti nell’arco di tre anni dalla normativa in vigore – circa 800 miliardi -, ci si rende conto del suo carattere assolutamente innovativo anche per quella sorta di meccanismo indotto che stimola, pure a livello territoriale, una crescita della cultura della programmazione e della concertazione organizzata. E’ interessante notare come soprattutto le Regioni del Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Calabria, abbiano dato una risposta entusiasta in termini di fioritura di interventi e iniziative.
La relazione presentata in Parlamento – prosegue la senatrice Bruno Ganeri – riguarda gli anni 1997, 1998 e 1999, descrivendo in maniera circostanziata tutte le iniziative e gli interventi realizzati in tale periodo. Essa si articola in un quadro nazionale di sintesi riguardante la fase di avvio dell’attuazione della legge, nella illustrazione delle attività e degli adempimenti del Ministero della solidarietà sociale, nel consuntivo sullo stato di attuazione della legge come risulta dalla ricognizione periodica e dalle relazioni prodotte da Regioni, Province e Città riservatarie, nella descrizione infine dei piani territoriali così come risultano catalogati nella banca dati istituita a livello centrale. Per la progettazione voluta dalla legge è stata richiesta la collaborazione non solo di enti diversi, ma anche di uffici della pubblica amministrazione, mentre il rapporto tra enti locali e cittadini si è limitato all’informazione sugli obiettivi previsti e sui servizi da costituire. Precisa quindi che lo stato di attuazione della normativa è stato rilevato al 30 giugno ’99 e che il numero di progetti esecutivi approvati si attesta a 2.481 per 242 Ambiti Territoriali di intervento ufficialmente formalizzati, cui vanno aggiunti 478 progetti per le 15 Città riservatarie indicate direttamente dalla legge. Quattro le grandi aree di intervento individuate: servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza; innovazione e sperimentazione di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia; servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la sperimentazione di città amiche dell’infanzia.
La relatrice osserva quindi che circa il 40% dei Progetti esecutivi finanziati negli Ambiti territoriali ed il 52,5% di quelli delle Città riservatarie riguarda la prima area, che ha visto l’istituzione o il potenziamento di centri per promuovere l’affidamento familiare e l’adozione, di centri per la prevenzione, l’accoglienza e il recupero di bambini o madri che hanno subito maltrattamenti ed abusi sessuali, servizi per sostenere e promuovere l’esercizio della genitorialità, iniziative per accogliere e favorire l’integrazione dei disabili e dei minori stranieri. Al secondo posto si collocano le iniziative che si collegano prevalentemente alla terza area, relativa al tempo libero. Ecco quindi il fiorire di ludoteche, spazi gioco itineranti, centri ricreativi e aggregativi per bambini e adolescenti. Le quote percentuali minori si riferiscono alle altre due aree: per i servizi a favore di città amiche dell’infanzia e la promozione di diritti, per la sperimentazione di nuovi servizi per la prima infanzia e la famiglia. Si riconosce in tal modo a bambini e bambine il diritto ad essere consultati prima di prendere decisioni che li riguardino, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Da qui la diffusione di iniziative per il miglioramento degli spazi urbani in generale e la riqualificazione delle aree a verde, con il coinvolgimento attivo dei diretti interessati. L’ultima area ha raccolto i progetti che hanno realizzato servizi alternativi all’asilo nido, ampliando l’offerta e fornendo servizi improntati a criteri di maggiore flessibilità.
Rispetto al numero di interventi previsti dai Progetti esecutivi del Piano territoriale, oltre il 55% degli Ambiti territoriali – prosegue la relatrice – ha attivato fino al 50% delle azioni previste, in più di un Ambito territoriale su quattro è già stata avviata una quota tra il 75% ed il 100% degli interventi previsti. Oltre il 64% dei Progetti ha impegnato le risorse finanziarie fino al 50% del totale finanziato dei progetti avviati, dando prova di una buona capacità di spendita.
Concludendo, rileva che la legge n. 285 del 1997 può essere considerata a ragione una delle leggi più innovative degli ultimi anni, innovativa per la scelta dei destinatari (bambini e adolescenti), nonché per i meccanismi che induce a livello territoriale e per il tipo di regia istituzionale, grazie agli inediti servizi di promozione, assistenza tecnica e verifica.
Ritiene infine auspicabile che la Commissione esprima, al termine della discussione, un proprio indirizzo nell’ambito di una risoluzione che solleciti il Governo a una maggiore divulgazione, anche attraverso il mezzo radiotelevisivo, sulle iniziative e i meccanismi della legge, per rendere più edotti gli operatori e facilitarne l’accesso agli strumenti di programmazione. Occorre poi calibrare gli interventi anche in funzione delle risposte date dai diversi Ambiti territoriali. Nell’ambito della normativa – che nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore risulta già attuata per il 70% – devono infine trovare la migliore esplicazione possibile i servizi sociali, la cui funzione non può essere considerata meramente di tipo assistenziale.

01 – 29 febbraio Concorsone

Si aprono il 23 febbraio le consultazioni ministro della PI – OOSS della Scuola sulla valutazione della professionalità docente; questo il calendario degli incontri:

  • 23 febbraio: Gilda
  • 25 febbraio: Cobas
  • 29 febbario: Unicobas
  • 2 marzo: Cgil, Cisl, Uil e Snals

Il 17 febbraio si svolge uno sciopero nazionale del comparto Scuola organizzato da Cobas, Unicobas, Cisal e Gilda, con diversificate motivazioni, contro la procedura concorsuale per la valorizzazione della professionalità docente: altissima la partecipazione dei docenti (243.732 – pari al 37,50% – secondo il MPI, oltre il 50% per le OOSS).

L’11 febbraio il ministro della PI annuncia che la procedura concorsuale prevista dall’art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall’art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999 non avrà più luogo, e segnala un «radicale ripensamento delle modalità di attuazione in materia di valorizzazione della professione docente» che deriverà da una verifica con i sindacati che hanno firmato il contratto.

Questo il comunicato stampa del MPI:

Il Ministro della Pubblica Istruzione anche a seguito di numerosi contatti con i sindacati firmatari del contratto, ha deciso di azzerare ogni decisione circa le modalità di attuazione di quanto previsto dalle norme contrattuali, in materia di valorizzazione della professione docente, per consentire un loro radicale ripensamento.

Come già anticipato da Educazione&Scuola il Decreto del Direttore Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi 7 febbraio 2000, Prot. D1/873, rinvia a data da destinarsi tutta la procedura concorsuale relativa all’assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dall’art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall’art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999.

Risultano in tal modo sospese le scadenze del

Il decreto prevede inoltre che nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2000 sia resa nota la data di pubblicazione dei decreti concernenti tempi e modalità dello svolgimento della procedura concorsuale.

Sarebbero dovuti essere circa 530.000 gli aventi titolo a presentare domanda (docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed educatori dei convitti e degli educandati con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano alla stessa data in attività di servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all’estero e nelle istituzioni educative); 150.000 quanti, superata la procedura, avrebbero acquisito, a partire dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione stipendiale di 6 milioni annui lordi.

Il 3 febbraio MPI e OOSS firmatarie del contratto iniziano un confronto serrato per la ridefinizione della procedura concorsuale.
Nel corso della stessa giornata la CISL Scuola sospende la trattativa e resta in attesa di una proposta da parte del MPI.

L’1 febbraio, il ministro della PI, nel corso di una conferenza stampa, annuncia il rinvio della prova strutturata nazionale prevista per il 4 aprile 2000: questo l’esito del vertice MPI – OOSS firmatarie del CCNL Scuola conclusosi nella tarda nottata del 31 gennaio.

Così il comunicato ufficiale del 31 gennaio:

Il Ministro della P.I. Luigi Berlinguer e le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e SNALS nell’incontro odierno hanno confermato la validità dell’istituto contrattuale previsto dall’art.29 del CCNL e l’impegno all’erogazione, alla data prevista del gennaio 2001 delle somme appositamente stanziate.
Le preoccupazioni e le proposte che provengono da più parti testimoniano delle difficoltà e della problematicità di una procedura nuova e finora non sufficientemente illustrata.
Pertanto il Ministro e le organizzazioni sindacali convengono sia necessario riesaminare le procedure e individuare misure opportune per le correzioni che si rendessero necessarie.
Domani alle ore 15 si terrà presso il Ministero della P.I. una conferenza stampa.

Questo il commento del ministro della PI:

“Noi andiamo avanti perché un’innovazione così importante non può essere abbandonata. Nella scuola da 50 anni non si valuta il lavoro degli insegnanti e ci si deve abituare che questo avvenga. Come anche nell’università e nel pubblico impiego, visto che nelle professioni è il mercato a farlo. Però, se abbiamo sbagliato in qualche aspetto delle modalità siamo pronti a correggerle. Lo abbiamo fatto con i cicli cambiando in itinere e migliorandoli, l’abbiamo fatto con la parità, l’ autonomia scolastica e l’esame di stato. Siamo fermi nell’obiettivo, disponibili sulle modalità. A condizione però che ci si facciano proposte alternative realizzabili e serie, non alibi per abbandonare l’obiettivo. I sindacati hanno un grande merito perché hanno accettato un’idea che è contro la tradizione egalitaria e stanno pagando, meritano rispetto. È normale che ci siano differenze tra di loro, ma come potrebbe essere altrimenti di fronte alle scelta di modalità sulle quali lo stesso corpo docente è diviso? Stiamo cercando una soluzione con il massimo di disponibilità, ma deve essere una soluzione non demagogica. Il nostro è un modo serio di affrontare il problema senza indietreggiare sul principio e spero che la scuola e l’opinione pubblica apprezzino questa fermezza e questa ragionevolezza. Sono sicuro che ce la faremo ancora una volta. Sto pagando il prezzo di aver voluto sollevare una grande questione e di aprire una pista, nella certezza che domani essa sarà accettata ed altri ne raccoglierà i frutti”.

Da indiscrezioni risulta che le modifiche interverranno sulle modalità valutative (griglia di valutazione del curriculum) ed organizzative della prova (possibile un incremento delle risorse per finanziare il nuovo istituto che consentirebbe un allargamento della platea dei beneficiari), nonché sulla composizione delle commissioni; possibile l’eliminazione della prova strutturata nazionale.

Su Educazione&Scuola:

Nel settore Archivio:

telefax 28 febbraio 2000, Prot. D1/1603
Decreto Direttoriale del 31.3.99 – Concorso ordinario per Ambiti Disciplinari – Annullamento Nota prot. n. 1409 del 22.2.2000

circolare 28 febbraio 2000, n. 50
Corsi per il conseguimento dell’idoneità o abilitazione – O.M. n. 153/1999 esami finali – Prova orale

comunicato 28 febbraio 2000, Prot. n. 1041
Partecipazione ad INTERNET-FIESTA 2000

comunicato 28 febbraio 2000, Prot.n. 1040
Partecipazione a NETD@YS EUROPE 2000

10 – 28 febbraio Cessazione Servizio

Il Decreto Ministeriale 8 marzo 2000, n. 56 proroga al 31 marzo 2000 il termine ultimo per per la revoca delle istanze di cessazione anticipata dal servizio presentate dai capi di istituto e dal personale docente, educativo ed Ata con contratto a tempo indeterminato.

La Circolare Ministeriale 11 gennaio 2000,  n. 11 conferma per il 2000 la data del 10 febbraio, già prevista dal DM 495/98, per la presentazione, da parte dei capi di istituto,

  • delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio,
  • di dimissioni volontarie dal servizio,
  • di trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

E’ fissata al 28 febbraio 2000 la data di comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico e la possibilità da parte degli interessati di ritirare le dimissioni entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

26 febbraio Formazione Direttori Servizi Amministrativi

La Circolare Ministeriale 31 gennaio 2000, Prot. n. D4/230, fissa al 26 febbraio 2000 il termine ultimo per la presentazione da parte dei responsabili amministrativi alla scuola sede di servizio o di titolarità, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della domanda (allegato A), in duplice copia, per la partecipazione ai corsi di formazione di cui all’art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all’art. 49 del CCNI ai fini dell’attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

25 febbraio Attuazione Obbligo Formativo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 febbraio 2000, approva il Regolamento Attuativo dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza delle attività formative fino al diciottesimo anno di età.

Riportiamo di seguito, nell’ordine, un estratto del Comunicato n. 13 relativo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000, ed il comunicato stampa del MPI:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,15 a Palazzo Chigi
(…)
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(…)
su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione, Berlinguer, del Lavoro, Salvi, e del Tesoro, Amato:
– uno schema di regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza delle attività formative fino al diciottesimo anno di età.
Sul provvedimento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari;
(…)
La seduta ha avuto termine alle ore 13.55.

COMUNICATO STAMPA MPI
Il Consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il regolamento che dà attuazione all’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento dei 18 anni (articolo 68 della legge n.144/99), su proposta del ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e del Tesoro.
Il regolamento indica i percorsi d’istruzione e formazione nel quali potrà essere assolto l’obbligo formativo, nonché le modalità della loro integrazione ai fini del successo formativo dei giovani.
A chi si rivolge
Ai quindicenni che, una volta assolto l’obbligo d’istruzione, avranno di fronte tre strade:
– proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore;
– accedere al sistema di formazione professionale regionale ai fini del perseguimento di una qualifica;
– iniziare il percorso di apprendistato che prevede la frequenza di moduli formativi di almeno 240 ore.
Il provvedimento avrà un’attuazione graduale e progressiva e si applica nei confronti di tutti i giovani presenti nel territorio nazionale, anche stranieri, che:
– nel 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo scolastico;
– nel 2001 compiono 15 e 16 anni;
– a partire dal 2002 compiono 15,16 e 17 anni;
– i giovani che nel 2000 compiono rispettivamente 15,16 e 17 anni potranno, se lo vorranno, accedere ai servizi per l’impiego del territorio per usufruire dei servizi di orientamento, supporto e tutoraggio.
Come si realizza
Le iniziative e le attività di orientamento e informazione sono garantite dalla scuola e dai servizi per l’impiego, che sono “obbligati” a scambiarsi le informazioni sulla carriera dei giovani. In particolare la scuola deve comunicare ai servizi per l’impiego i nominativi dei giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico e non vogliono proseguire gli studi, che sono passati nel sistema di formazione professionale oppure che hanno interrotto la frequenza dell’istituto prima del 15 marzo. Al fine di assicurare la personalizzazione dell’intervento formativo i servizi per l’impiego nominano un tutor con il compito di accompagnare e seguire il percorso formativo.
Ai fini di consentire i passaggi tra i sistemi, scolastici e formativi, saranno raccordati i criteri di valutazione delle competenze acquisite attraverso i crediti formativi. Una commissione composta da esponenti della scuola, della formazione professionale e del mondo del lavoro riconosce i crediti formativi acquisiti ai fini di un reingresso nella scuola. Mentre l’ingresso nella formazione professionale da parte di coloro che hanno abbandonato la scuola sarà definito da un accordo tra governo e Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali. Gli ambiti di competenza regionale non sono definiti con atto del governo ma con un accordo con la Conferenza stessa.

Nel settore Riforma del Sistema Scolastico di Educazione&Scuola:

decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES

decreto 24 febbraio 2000, n. 49
Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi – A.S. 1999/2000

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in GU dell’1 marzo 2000, n. 50 – ripubblicato in SO alla GU 20 marzo 2000, n. 66)
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

15 – 23 febbraio Concorsi Riservati

Il 23 febbraio si svolgono, presso la Sovrintendenza Scolastica del Lazio, le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine di convocazione dei candidati partecipanti alla sessione riservata di abilitazione per l’insegnamento di Strumento musicale nella scuola media (casse A/077).

La convocazione dei candidati avrà inizio dalla lettera – T – e seguirà nell’ordine i seguenti strumenti:

  • Tromba (candidati n.20),
  • Flauto (122),
  • Oboe (7),
  • Violoncello (16),
  • Fisarmonica (2),
  • Sassofono (2),
  • Clarinetto (67),
  • Pianoforte (220),
  • Chitarra (220),
  • Percussioni (6),
  • Violino (192),
  • Corno (3).

La commissione esaminatrice unica, che terminerà i lavori entro la metà di giugno, sarà composta da:

  • un preside di scuola media,
  • un docente d’educazione musicale nella scuola media,
  • un docente di conservatorio di strumento musicale.

Il 15 febbraio si svolge un confronto fra OOSS Scuola e Direzione Scuola Media del MPI relativo all’immissione in ruolo degli insegnanti di strumento musicale nella scuola media.

La circolare ministeriale 24 gennaio 2000, n. 22 stabilisce che le sessioni di esame per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione ai sensi della legge 124/99 e dell’O.M. 153/99 vengano fissate in ciascuna provincia al più tardi tra il 20 febbraio ed il 10 marzo.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

comunicato Ispettorato Istruzione Artistica 22 febbraio 2000, prot.n. 2730/P
Progetto musica – II Giornata nazionale della musica – bando di concorso

comunicazione 22 febbraio 2000, prot. n. 1877/b/1/a
Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Precisazioni e chiarimenti. Anno scolastico 1999-2000

nota Direzione Generale Personale e AA.GG. e Amm.vi 22 febbraio 2000, prot. n. D1/1409
Decreto direttoriale del 31/3/1999 – Concorso ordinario per ambiti disciplinari

comunicato Direzione Generale Scambi Culturali 21 febbraio 2000
Consiglio d’Europa – Sistema di borse di Studio per brevi corsi di aggiornamento all’estero. C.M. n.138 del 05.03.1997

02 – 18 febbraio Concorsi Ordinari

Di seguito il calendario delle prove scritte del concorso ordinario che si svolgono nel mese di febbraio 2000:

SCUOLA SECONDARIA

Decreti dirigenziali 31 marzo, 1 aprile 1999 (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” – 4^ Serie speciale – n. 29 del 13 aprile 1999) e 12 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – n. 57 del 20 luglio 1999)

CLASSI DI CONCORSO – D.D.G. 1 APRILE 1999

prove

data

12/A – Chimica agraria

Prova scritta

1 febbraio 2000

13/A – Chimica e tecnologie chimiche

I Prova scritta
II Prova scritta

17 febbraio 2000
18 febbraio 2000

16/A – Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

Prova scritto-grafica

9 febbraio 2000

19/A – Discipline giuridiche ed economiche

I Prova scritta
II Prova scritta

15 febbraio 2000
16 febbraio 2000

22/A – Discipline plastiche

Prova scritta

2 febbraio 2000

39/A – Geografia

Prova scritta

9 febbraio 2000

42/A – Informatica

Prova scritta

10 febbraio 2000

60/A – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

I Prova scritta
II Prova scritta

3 febbraio 2000
4 febbraio 2000

65/A – Tecnica fotografica

Prova scritta

8 febbraio 2000

70/A – Tecnologie tessili

Prova scritta o scritto-grafica

11 febbraio 2000

SCUOLA SECONDARIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

Decreti dirigenziali 20 aprile e 19 agosto 1999

CLASSI DI CONCORSO

prove

data

81/A – Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Prova scritta

10 febbraio 2000

82/A – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

I Prova scritta
II Prova scritta

17 febbraio 2000
18 febbraio 2000

84/A – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena

I Prova scritta
II Prova scritta
III Prova scritta

2 febbraio 2000
3 febbraio 2000
4 febbraio 2000

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

circolare 17 febbraio 2000, n. 45
Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

circolare 17 febbraio 2000, n. 44
Commissioni giudicatrici concorsi a cattedre e a posti. Compensi

decreto 15 febbraio 2000
Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 295 del 7 dicembre 1999 concernente: “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi ordinarie e sperimentali per l’anno scolastico 1999-2000. Materie oggetto della seconda prova scritta. Materie affidate ai commissari esterni alle commissioni

nota MPI 15 febbraio 2000, prot. n. 1787
Valutazione capi istituto – Differimento del termine di presentazione della documentazione

15 febbraio Valutazione Capi d’Istituto

Slitta al 15 marzo 2000 (Nota MPI 15 febbraio 2000, prot. n. 1787) il termine ultimo per la presentazione della documentazione da parte dei Capi di Istituto.

La circolare ministeriale 21 dicembre 1999, n. 312 fissa al 15 febbraio 2000 il termine entro il quale devono essere attuate le iniziative di formazione dei Nuclei di Valutazione dei Capi d’Istituto.
La pianificazione, organizzazione e gestione delle iniziative di formazione sono a cura del sovrintendente scolastico.

Entro la stessa scadenza, il sovrintendente mette a disposizione del Nucleo di Valutazione:

  • il curricolo professionale dei capi di istituto già disponibile presso l’Ufficio Scolastico Regionale
  • le informazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari irrogate o procedimenti in corso a carico del capo di istituto fornite dai provveditorati agli studi competenti.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

circolare 14 febbraio 2000, n. 39, prot. D13/588
Decreto interministeriale del 30 marzo 1998. Cessazione dal servizio

legge 10 febbraio 2000, n. 30 (in GU 23 febbraio 2000, n. 44)
Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell’Istruzione

10 febbraio Concorso Riservato Accademie e Conservatori

Entro il 10 febbraio 2000 (trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale dell’11.01.200 dell’OM 247/99) gli interessati devono presentare domanda di ammissione alla sessione riservata di abilitazione del personale docente delle Accademie e dei Conservatori, redatta in carte semplice (secondo il modulo A allegato all’ordinanza) all’Accademia o al Conservatorio nel quale verrà effettuata la sessione riservata d’esame del relativo insegnamento (secondo la tabella B allegata all’ordinanza).

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

comunicazione Dir. Gen. Scambi Culturali 10 febbraio 2000, prot. n.1558 M1E
PREMIO LABEL EUROPEO (Riconoscimento europeo per progetti innovativi nel campo dell’insegnamento-apprendimento delle lingue). Anno 2000

circolare 10 febbraio 2000, n. 37
Concorso a 24 posti di direttore amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato – Ulteriore disposizioni operative

nota 8 febbraio 2000 Prot. n. 1285/div.I
Corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto. D.M. 5 agosto 1998

circolare 8 febbraio 2000, n. 34
Art. 8 – Legge 3.5.1999 n. 124. Trasferimento, nei ruoli statali, del personale ATA, nonché degli insegnanti tecnico pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti locali in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado

lettera circolare 8 febbraio 2000
Scuole situate in zone a rischio – Articolo 4 C.C.N.I. – Assegnazione risorse finanziarie

lettera circolare 7 febbraio 2000
Invito conferenza nazionale di lancio del programma Leonardo.da Vinci II fase (2000-2006)

ordinanza 7 febbraio 2000, n. 33
Integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15 giugno 1999

decreto Direttore Generale Personale e AA.GG. e Amm.vi 7 febbraio 2000, Prot. D1/873
Rinvio  procedura concorsuale relativa all’assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dall’art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall’art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999

04 febbraio Esami di Stato

L’allegato 6 alla CM 277/99 fissa al 4 febbraio il termine ultimo per il recapito delle schede Modello ES-2 dal MURST alle Direzioni Generali competenti.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

ordinanza Ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1999/2000

circolare Tesoro 4 febbraio 2000, n. 4
Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per le province e i comuni. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488

circolare 3 febbraio 2000, n. 30
Progetto Nazionale Musica – Richieste notizie e indicazioni

circolare 3 febbraio 2000, n. 28
Legge 3 maggio 1999, n. 124- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici

circolare 2 febbraio 2000, n. 27
Trasmissione del Testo del contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001 e dell’O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000

ordinanza 2 febbraio 2000, n. 26
Mobilità del Personale della Scuola – Termini di presentazione delle domande – Adempimenti dei Provveditori agli Studi – Anno Scolastico 2000/2001

circolare 2 febbraio 2000, prot.n. 46996/BL
Sito web della Le Monnier – Convenzione

circolare 2 febbraio 2000, prot. n. 482
Protocollo d’intesa tra M.P.I. e A.I.C.A.

nota 2 febbraio 2000, prot. n. 20
Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente degli Enti Locali allo Stato – Sostituzione personale assente

circolare 2 febbraio 2000, n. 25
Congedo per adozione o affidamento preadottivo

nota ispettorato Istruzione Artistica 1 febbraio 2000, prot. n. 1496p/B13
Sessione riservata di esami orali ai sensi dell’art. 3 L. 124/99

telefax 1 febbraio 2000, prot. n. D1/833
C.M. n. 22 (prot. n. D1/663) del 24.01.2000: corsi per il conseguimento dell’idoneità o abilitazione – O.M. 153/99 – esami finali

nota 1 febbraio 2000, prot. n. 19/VM
Legge 3/5/1999 n° 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente dagli Enti Locali allo Stato – mancata retribuzione personale supplente

circolare 1 febbraio 2000, prot. n. 422
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare (O.M. n. 153 del 15.6.99) – Prove integrative di lingua straniera – Quesiti

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Educazione&Scuola©