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Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023). (24A00001)

(GU Serie Generale n.14 del 18-01-2024 – Suppl. Ordinario n. 4)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 – Suppl. Ordinario n. 40)

Legge 27 dicembre 2023, n. 206

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 300 del 27 dicembre 2023). (24A00002)

(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2024)


Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (23G00221)

(GU Serie Generale n.300 del 27-12-2023)

AVVERTENZA: La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli- cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 15 gennaio 2024, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presi- dente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Legge 15 dicembre 2023, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00204)

(GU Serie Generale n.293 del 16-12-2023)


Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158)

(GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)

Legge 27 novembre 2023, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00181)

(GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023)


Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00142)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023)

Legge 24 novembre 2023, n. 187

Legge 24 novembre 2023, n. 187

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (23G00197)

(GU Serie Generale n.292 del 15-12-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all’11 febbraio di
ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con
la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l’interesse,
la scelta e l’apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il
Ministero dell’universita’ e della ricerca promuove cerimonie,
incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita’, nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali
della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalita’ di
cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita’ previste
dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2
Finalita’

1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e’ volta a promuovere
l’orientamento, l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di
competenze nell’ambito di tali discipline, necessarie a favorire
l’innovazione e la prosperita’ della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell’ambito della Settimana
nazionale promuovono le attivita’ svolte nell’ambito delle risorse di
cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalita’:
a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che
coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le
universita’, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a
favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in
modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali
discipline;
b) valorizzare e consolidare le esperienze nell’ambito delle
discipline STEM nel curriculum dello studente;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di
stimolare l’interesse, la scelta e l’apprendimento delle discipline
STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunita’
lavorative;
d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione,
verso l’acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
e) promuovere corsi di formazione con modalita’ innovative sulle
discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo
sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore
pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo
sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con
le iniziative di formazione collegate a imprese del settore
tecnologico nell’ambito delle discipline STEM;
g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte
a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM;
h) promuovere l’organizzazione di incontri, giornate di
orientamento e altre attivita’ similari per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado indirizzate all’approfondimento delle
conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle
discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che
decidano di intraprendere tali percorsi;
l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate
competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del
lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare,
la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle
donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
m) promuovere iniziative finalizzate all’applicazione delle
competenze STEM in ambito giuridico.
3. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 2, ferme
restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese
le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca »,
componente 1, « Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita », e componente 2, « Dalla ricerca
all’impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le
risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell’ambito
dell’intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano
nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui
all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e’
incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2024. All’onere
derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l’anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2006, n. 153, e’ il seguente:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’). In vigore dal 4 luglio
2006 – 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per
la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali, nonche’ per supportare
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all’inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito
per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e’
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.»
– Il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e’ il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell’anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.»

Legge 13 novembre 2023, n. 159 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta’ educativa e alla criminalita’ minorile, nonche’ per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00172)

(GU Serie Generale n.266 del 14-11-2023)


Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta’ educativa e alla criminalita’ minorile, nonche’ per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00135)

(GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)

Legge 9 ottobre 2023, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00148)

(GU Serie Generale n.236 del 09-10-2023)


Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

(GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

Legge 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche’ in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00149)

(GU Serie Generale n.236 del 09-10-2023)


Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche’ in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118)

(GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. (23G00147)

(GU Serie Generale n.235 del 07-10-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All’articolo 33 della Costituzione e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva in tutte le sue forme».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 settembre 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Note all’art. 1: Si riporta il testo dell’art. 33 della costituzione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (L’arte e la scienza sono libere e libero ne e’ l’insegnamento). – La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita’, deve assicurare ad esse piena liberta’ e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva in tutte le sue forme.».

Legge 18 settembre 2023, n. 127

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00139)

(GU Serie Generale n.223 del 23-09-2023)


Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Migliora- mento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in particolare, l’articolo 8;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan- te «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rappor- to di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l’articolo 12;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bi- lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 119;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, converti- to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l’articolo 8;

Considerato che l’articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettiva- mente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni;

Considerato che l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconosce agli operai agricoli con contratto a tem- po indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell’anno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema- nare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che han- no interessato il Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di di- sporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all’artico- lo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’arti- colo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 26 luglio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’agri- coltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni cli- matiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attivi- tà lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richie- sti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 mi- lioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni cli- matiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 ago- sto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata mas- sima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a pe- riodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.

3. In deroga all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa- zione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti- to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organiz- zazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tute- la della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche socia- li e della salute.

Art. 4.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

1. Il contributo di solidarietà di cui dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del con- tributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle dispo- sizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 mag- gio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

2. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc- cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2023

MATTARELLA

TAJANI, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, del- la legge 23 agosto 1988, n. 400

GIORGETTI, Ministro dell’eco- nomia e delle finanze

CALDERONE, Ministro del la- voro e delle politiche so- ciali

LOLLOBRIGIDA, Ministro dell’agricoltura, della so- vranità alimentare e delle foreste

SCHILLACI, Ministro della sa- lute

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

23G00110

Legge 10 agosto 2023, n. 103

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00112)

(GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)


Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)

(GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

Legge 10 agosto 2023, n. 112

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00115)

(GU Serie Generale n.190 del 16-08-2023)


Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00090)

(GU Serie Generale n.144 del 22-06-2023)

Legge 26 luglio 2023, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00105)

(GU Serie Generale n.174 del 27-07-2023)