avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato
per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal
presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli
importi scaduti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle
transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti
dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun
semestre solare.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi
previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7(Nullita'). - 1. Le clausole relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi
di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la
predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;
h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7,
delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il
saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di