Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012
(in GU n. 291 del 14-12-2012)
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A13054)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2012);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui
quelle elencate nell'art. l'art. 1, comma 523, della predetta legge
n. 296 del 2006;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli
anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta
facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per
il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da
7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni
possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta'
assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni
in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti
in servizio;
Visto il comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unita';
Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante:
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»;
Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011
il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro
il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visti il successivo comma 4 del citato art. 1 del predetto
decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le
amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3,
e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che
«Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le
procedure per il rinnovo degli incarichi»;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, in corso di
registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono state fornite
le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste
dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le
relative assunzioni, nonche' i trattenimenti in servizio, con
specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie
che si rendono disponibili;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed in particolare
l'art. 1 che proroga al 31 dicembre 2012 la possibilita' per le
amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui
all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui
presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di
definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si
considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto
di soprannumerarieta', anche tenuto conto delle riduzioni previste
dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che e' parte
integrante del presente provvedimento, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio,
delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a
regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi
dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma
31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti
di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 ottobre
2012, le Amministrazioni non potranno, a decorrere dalla predetta
data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati
le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura
pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012, di entrata in
vigore del decreto legge 95/2012; sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla
predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012.
Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto
delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo
dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012.
3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 ottobre 2012
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382
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