Nota 21 dicembre 2009, Prot. n. 0006233

Oggetto: Piano nazionale per le Lauree Scientifiche: progettazione delle attività per il biennio 2009 – 2011. Trasmissione piano di riparto

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Ufficio VI

Con la presente circolare si trasmette il piano di riparto delle risorse finanziarie, relative al cap. 1331/12 dell’e.f. 2008, a favore di codesti Uffici Scolastici Regionali, destinate a garantire nei territori la riprogettazione delle nuove attività per il sostegno e la promozione delle “Lauree Scientifiche”, nonché per l’incremento delle competenze scientifiche degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse finanziarie della D.G. per lo Studente destinate a codesti USR ammontano complessivamente a €. 1.829.000,00 e sono attribuite a codesti Uffici in un’unica tranche. Esse si aggiungono a quelle in via di definizione da parte della D. G. per l’università e per lo studente, destinate agli atenei coinvolti nei progetti locali.

Si comunica, in proposito, che la somma indicata, distribuita come da tabella allegata, è finalizzata a coprire le attività progettuali da realizzare nel biennio 2010/2012 e 2011/2012 per quanto attiene all’azione denominata “Orientamento e formazione degli insegnanti” per le quattro discipline storicamente coinvolte nel PLS, cioè: chimica, fisica, matematica e scienza dei materiali. A differenza della prima assegnazione la somma per ciascun USR non è stata ripartita tra le quattro aree disciplinari, in quanto i progetti locali non sono ancora stati predisposti e approvati dal Comitato scientifico nazionale.

Si comunica, altresì, che, in data 15 ottobre 2009, il Capo Dipartimento per l’università, in considerazione dei favorevoli risultati raggiunti nel primo triennio di sperimentazione e della positiva rete di collegamento instauratasi tra il sistema universitario e quello scolastico a seguito del progetto, ha ricostituito il Comitato tecnico scientifico nazionale del PLS con l’incarico di individuare ulteriori obiettivi da promuovere e attuare e per il monitoraggio delle azioni che verranno realizzate.

Nella riunione di insediamento del Comitato tecnico scientifico nazionale, tenutasi l’11 novembre 2009, il prof.re Nicola Vittorio, è stato confermato coordinatore nazionale del progetto “Lauree scientifiche”.

Tra i principali obiettivi perseguiti dai progetti di orientamento del PLS nel quadriennio di sperimentazione sottolineiamo in particolare:

il nuovo modello di collaborazione tra Scuola e Università per l’insegnamento delle discipline scientifiche che non va disperso, anzi va sostenuto, incoraggiato ed ampliato in questo come in altre iniziative progettuali,

alla luce dei risultati della prima sperimentazione del Progetto Lauree Scientifiche, è necessario che nella pratica dell’orientamento entri, a livello di sistema, il modello di formazione e di didattica sperimentato con successo con questo Progetto, che con il seminario di Abano del marzo 2009 si è consolidato e diffuso, e che ha opportunamente collegato il PLS con lo sviluppo del Piano nazionale di Orientamento.

In attesa che il Comitato scientifico nazionale definisca e concordi le nuove linee guida del PLS sulla base delle quali i Comitati regionali Scuola – Università saranno invitati a presentare i progetti per singola sede, in tempi e modi che saranno successivamente comunicati, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su alcune procedure da osservare.

Le risorse finanziarie, già pervenute a codesti Uffici, per conto della D. G. per lo Studente sono destinate a coprire le attività progettuali da realizzare nel biennio 2010-2012, come sopra riportato.

I nuovi progetti andranno messi a punto a seguito della diffusione delle nuove linee guida, in via di definizione da parte del Comitato tecnico- scientifico nazionale, che sarà cura dell’Ufficio scrivente trasmettere tempestivamente unitamente ad indicazioni operative e alle modalità di presentazione degli stessi. Con l’occasione si rammenta alle SS.LL. di prestare massima attenzione alla ricontestualizzazione dei tavoli regionali, alla verifica della loro rappresentatività e operatività, procedendo, per la propria parte, ad eventuali integrazioni o modifiche, se necessarie, al fine di garantire la massima efficacia rispetto agli impegni da assumere e alle attività da realizzare.

Senza dubbio, i tavoli regionali, che vedono coinvolti e protagonisti tutti gli attori e i decisori del PLS, sono il luogo dove si esercita il governo delle azioni, nel pieno rispetto delle competenze di ciascuno, attraverso l’esercizio della reale collaborazione e condivisione.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a verificare il nominativo del referente regionale PLS, già a suo tempo designato e comunicato, e a dare comunicazione allo scrivente Ufficio di eventuali cambiamenti o integrazioni.

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta disponibilità.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE

Sergio Scala

TABELLA A

FINANZIAMENTI ASSEGNATI AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Per iniziative per l’orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e per il potenziamento della scolarizzazione

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

Cap. 1331 p.g. 12 – esercizio finanziario 2008

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

TOTALE

ABRUZZO € 16.461,00
BASILICATA € 13.535,00
CALABRIA € 90.352,00
CAMPANIA € 86.146,00
EMILIA ROMAGNA € 293.189,00
FRIULI VENEZIA GIULIA € 86.512,00
LAZIO € 192.045,00
LIGURIA € 76.818,00
LOMBARDIA € 269.778,00
MARCHE € 36.580,00
PIEMONTE € 83.220,00
PUGLIA € 98.217,00
SARDEGNA € 60.174,00
SICILIA € 120.714,00
TOSCANA € 128.579,00
UMBRIA € 44.810,00
VENETO € 131.870,00

TOTALI

€ 1.829.000,00

Nota 21 dicembre 2009, Prot. n. 0006254

Oggetto: Piano nazionale per le Lauree Scientifiche: progettazione delle attivita’ per il biennio 2009 – 2011. Azioni nazionali

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Ufficio VI

Come è noto la scrivente Direzione Generale per lo Studente con nota prot. n. 0006233 del 21/12/2009, ha trasmesso a codesti Uffici Scolastici Regionali il piano di riparto delle risorse finanziarie, relative al cap. 1331/12 dell’e.f. 2008, che ammontano complessivamente a €. 1.829.000,00, destinate a garantire nei territori la riprogettazione delle nuove attività per il sostegno e la promozione delle “Lauree Scientifiche”.

Ritenendo necessario accompagnare lo sviluppo delle nuove azioni progettuali con iniziative di sostegno, accompagnamento, monitoraggio e sviluppo dei processi di innovazione avviati, lo scrivente Ufficio, ha concordato, in sede di Comitato Scientifico Nazionale per le Lauree Scientifiche, la destinazione di una parte delle risorse assegnate a codesti Uffici per la realizzazione di azioni nazionali di supporto allo sviluppo del PLS.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, accantonare le somme di seguito indicate per di azioni nazionali da realizzare nel biennio 2010/2012:

USR Emilia Romagna: €. 40.000,00

USR Lazio: €. 30.000,00

USR Lombardia: €. 30.000,00.

Seguiranno in proposito specifiche indicazioni circa il loro utilizzo.

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta disponibilità.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE

Sergio Scala

Nota 18 dicembre 2009, Prot. MIURDGOS n. 12767

Oggetto: Cerimonia di Premiazione dell’VIII Certame Nazionale Dantesco 2009

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Si comunica che sabato 19 Dicembre 2009, presso il Liceo Classico – Linguistico “C. Sylos” di Bitonto, alle ore 18.00 avrà luogo la Cerimonia di premiazione dell’ VIII Certame Nazionale Dantesco 2009.

A tal riguardo, si allega il Programma della Cerimonia, le indicazioni per raggiungere la Città di Bitonto, nonché un elenco di strutture ricettive per il pernottamento.

IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Allegati

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 18 dicembre 2009 , n. 206

(in GU 20 gennaio 2010, n. 15)

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto

l’articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,

il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore,

entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di

controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza

portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di

reperibilita’ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari

che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilita’

stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della

Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.

7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da

parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14

dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con

nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

A d o t t a

il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici

dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1

Fasce orarie di reperibilita’

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i

seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di

reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di

reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente

riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di

servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di

invalidita’ riconosciuta.

2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’

stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi

indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31

ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 55-septies (Controlli

sulle assenze) introdotto dall’art. 69 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1.

Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un

periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il

secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene

giustificata esclusivamente mediante certificazione medica

rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un

medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la

certificazione medica e’ inviata per via telematica,

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la

rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,

secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione

telematica dei certificati medici nel settore privato dalla

normativa vigente, e in particolare dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.

50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’

immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’,

all’amministrazione interessata.

3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli

enti del servizio sanitario nazionale e le altre

amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al

comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per

via telematica della certificazione medica concernente

assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2

costituisce illecito disciplinare e, in caso di

reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del

licenziamento ovvero, per i medici in rapporto

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della

decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai

contratti o accordi collettivi.

5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine

alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel

caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle

esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di

reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere

effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente

lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto

all’amministrazione generale del personale, secondo le

rispettive competenze, curano l’osservanza delle

disposizioni del presente articolo, in particolare al fine

di prevenire o contrastare, nell’interesse della

funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si

applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e

55-sexies, comma 3».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche», e successive

modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9

maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.

Renato Brunetta e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27

giugno 2008, n. 149.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota 18 dicembre 2009, Prot. MIUR DGOS n. 12768

Oggetto: TIMELINE 2010 – Concorso Internazionale di video realizzati in ambito scolastico

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica

Ufficio II

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza (MB) con EOS Cooperativa Onlus in collaborazione con la Fondazione per la Comunicazione Sociale Pubblicità Progresso, organizzano la seconda edizione di TimeLine – Concorso Internazionale di video realizzati in ambito scolastico.

Il Concorso è rivolto a tutte le scuole di primo e secondo grado e ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l’innovazione attraverso la produzione di video, al fine di educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei moderni linguaggi della comunicazione di massa. Per coloro che vorranno partecipare al Concorso pubblichiamo il Regolamento contenente le modalità di iscrizione e i tempi in cui dovranno pervenire i lavori da esaminare.

Per ulteriori dettagli del concorso è possibile consultare il sito: www.timelinefilmfest.eu.

IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Allegato

Nota 18 dicembre 2009, Prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF. 16900 /18/12/2009/USC

Oggetto: Art. 9, CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 concernente permessi sindacali – sistema telematico GEDAP – circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0050382-27/11/2009-1.2.2.3.

Dipartimento per per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

Ad integrazione di quanto già comunicato con la nota prot. n. 15887 datata 27/11/2009, si trasmette la nota esplicativa di cui all’oggetto.

Con l’occasione si sollecitano gli Uffici dell’Amministrazione Centrale in indirizzo a richiedere con la massima urgenza l’abilitazione all’Ufficio IV di questa Direzione Generale. Pertanto, tali Uffici vorranno provvedere con sollecitudine ad individuare al loro interno un responsabile del procedimento ed a volerne dare tempestiva notizia. Tale comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica mariarita.rosci@istruzione.it e dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) denominazione dell’unità organizzativa che chiede l’abilitazione; 2) nome e cognome del responsabile del procedimento; 3) indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dello stesso.

Si segnala l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Silvio Criscuoli

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009 – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0050382-27/11/2009-1.2.2.3

Art. 9, CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 concernente permessi sindacali – sistema telematico GEDAP

Nota 18 dicembre 2009, Prot. AOODGSPSI2009n3750

Oggetto: Rilevazioni Integrative scuole statali e non statali – a.s. 2009/2010 – Trasmissione dati

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII

Come anticipato con nota prot n.3614 del 11 dicembre u.s., dalla data odierna è possibile trasmettere i dati delle Rilevazioni integrative. Da quest’anno la procedura della rilevazione ha subito alcune innovazioni con l’intento di agevolare il compito delle istituzioni scolastiche.

Le modalità di compilazione e trasmissione dei dati sono descritte nella predetta nota unitamente alla Guida operativa. Ulteriori istruzioni dettagliate sono contenute nelle corrispondenti aree informative del SIDI ( Procedimenti amministrativi:Anagrafe nazionale Alunni, Rilevazioni sulle scuole).

Prima del salvataggio finale dei dati si raccomanda di verificarne la correttezza con particolare riguardo alle scuole che si avvalgono della procedura di trasferimento dai pacchetti locali (SISSI, Argo, Axios, ecc..) al SIDI. A tal riguardo particolare attenzione dovrà essere prestata alle sezioni della scheda relative agli alunni ripetenti e alle lingue studiate.

La comunicazione dei dati dovrà essere effettuata improrogabilmente entro e non oltre il 23 gennaio 2010.

La conoscenza della realtà scolastica, tradotta in rappresentazione numerica, costituisce per l’Amministrazione Centrale un indispensabile strumento per orientare le scelte di politica scolastica e le attività di gestione. Per tali considerazioni si fa affidamento al senso di responsabilità dei Dirigenti Scolastici e del personale di segreteria affinché la rilevazione possa assolvere ai compiti per i quali è stata realizzata.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

Nota 18 dicembre 2009, Prot. N. 6227

Oggetto: Piano “Il poliziotto un amico in piu'” – X edizione

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Come ormai da dieci anni, e in ragione della numerosa e qualitativamente eccellente risposta delle scuole, dalla collaborazione tra la Polizia di Stato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unicef nasce la 10ª edizione del Progetto di educazione alla legalità, “Il Poliziotto un amico in più”, il cui concorso dal titolo “INSIEME PER UN AMBIENTE SICURO” sarà riservato quest’anno agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria , la scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado.

L’iniziativa prevista per l’anno scolastico in corso avrà come obiettivo quello di stimolare le studentesse e gli studenti a riflettere in maniera creativa su quali siano le azioni da compiere – insieme ai familiari e ai docenti e in collaborazione con le Istituzioni – per il mantenimento di un ambiente sicuro e di uno stile di vita sostenibile in cui tutti vedano rispettati i propri diritti e siano liberi di agire nella considerazione del bene altrui.

Il concorso, che si inserirà in un percorso educativo – formativo che coinvolga insegnanti e famiglie, anche tramite le loro associazioni locali, interesserà nelle 3 categorie (opere letterarie, arti figurative – tecniche varie e tecniche multimediali e cine-televisive) le province di:

ALESSANDRIA, ASCOLI PICENO, ASTI, BELLUNO, BENEVENTO, BIELLA, COMO, FROSINONE, IMPERIA, L’AQULILA, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MATERA, MESSINA, PADOVA, PIACENZA, PISA, PORDENONE, RAVENNA, REGGIO EMILIA, ROVIGO, SALERNO, SASSARI, SIENA, SIRACUSA, SONDRIO, TARANTO, TERAMO, TORINO, TRENTO, TRIESTE, VARESE, VENEZIA, VERBANO CUSIO OSSOLA,VIBO VALENTIA

Le scuole interessate possono rivolgersi alla Questura della propria provincia, nella quale è già stato individuato un referente per il progetto in oggetto.

Tenuto conto della valenza culturale e didattica delle iniziative, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione, presso le scuole interessate di rispettiva competenza, del bando che si trasmette in allegato.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio SCALA

Nota 18 dicembre 2009, Prot. N. 6227

Nota 18 dicembre 2009, Prot. A00DPPR n°1656/U

Oggetto: Iniziativa nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente” – bando per le scuole

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Si fa riferimento all’iniziativa in oggetto, nata a seguito del Protocollo d’Intesa siglato in data 9 Luglio 2008 tra questo Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’UPI, l’ANCI, la CNI-UNESCO e l’AGIS-ANEC, al quale sono seguiti successivi accordi con i principali soggetti istituzionali e le più importanti associazioni italiane che offrono servizi di natura culturale.

A tal proposito, si trasmette l’allegato bando rivolto a tutte le scuole secondarie di II grado statali che consentirà alle stesse di realizzare in piena autonomia una nuova Carta dello Studente con un layout grafico rinnovato e che consentirà alle scuole di inserire elementi di personalizzazione, sia in termini tecnologici (chip, sistemi di rilevazione di prossimità, RFID, …), sia in termini di possibile integrazione della Carta con servizi da usare all’interno delle scuole (rilevazione delle presenze, sistemi di comunicazione scuola-famiglia, ..).

Con l’occasione si rammenta che tutte le informazioni relative alla stampa delle nuove Carte per gli studenti iscritti e frequentanti le prime classi in questo a.s. 2009/2010, nonché tutte le informazioni relative alle nuove agevolazioni per l’accesso alla cultura fruibili attraverso la Carta dello Studente sono pubblicate sul Portale dello Studente all’indirizzo: www.istruzione.it/studenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Giovanni Biondi

Bando

17 dicembre Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi alle ore 9,55 a Palazzo Chigi, ha autorizzato il ministro dell’Istruzione all’assunzione di 647 dirigenti scolastici, 8000 unita’ di personale docente, 8000 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e 70 unita’ di personale docente presso le Accademie ed i Conservatori di musica.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

(…) Il Ministro dell’interno, Roberto Maroni, ha illustrato al Consiglio i contenuti di un disegno di legge che prevede disposizioni di contrasto alla diffusione di reati attraverso internet, con l’obiettivo di rimuovere dal web eventuali contenuti illeciti. A questo proposito il disegno di legge disporra’ la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un gruppo di lavoro a cui parteciperanno rappresentanti dei fornitori di connettivita’ e di servizi internet per elaborare un codice di autoregolamentazione teso ad evitare che contenuti illeciti vengano pubblicati su internet. Il provvedimento prevede anche disposizioni tese a modificare la disciplina in materia di riunioni pubbliche. L’esame del disegno di legge proseguira’ nella prossima seduta del Consiglio.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi:

(… ) 2. un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Di particolare importanza la proroga al 30 aprile 2010 dello scudo fiscale; dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2010 l’aliquota fiscale per aderire allo “scudo” viene portata al 6%, mentre per i mesi di marzo e aprile è del 7%.

Tra gli altri, per settori, vengono prorogati:

(…) università e ricerca: al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari;al 30 settembre 2010 il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

(…) su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini:

– un decreto legislativo che riordina la disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, al fine di promuovere il sostegno, il rilancio, la razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca. Agli enti viene attribuita autonomia statutaria e capacità di articolare le proprie missioni nell’ambito del Piano nazionale di ricerca e degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall’Unione europea. Previsto anche il riconoscimento e la valorizzazione di meriti eccezionali. Particolari disposizioni riguardano il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica per il settore ricerca, l’INVALSI per il settore istruzione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari;

(…) su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini:

– un regolamento che disciplina la struttura, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituto con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, dotato di autonomia amministrative e contabile e vigilato dal Ministero, che sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, assicurando la coerenza con le migliori prassi internazionali. Le Commissioni parlamentari ed il Consiglio di Stato hanno espresso parere sul provvedimento;

– tre schemi di regolamento per il riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale- ENAM, dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché dell’ Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica- ANSAS, della quale viene approvato contestualmente lo statuto (l’Agenzia ha sede in Firenze ed opera in raccordo con gli uffici scolastici regionali in campo di ricerca educativa, formazione e aggiornamento del personale della scuola, attivazione di servizi di documentazione, partecipazione ad iniziative internazionali),. Sui tre schemi saranno acquisiti i pareri prescritti;

(…) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta:

– un decreto legislativo che, in attuazione di specifica delega conferita al Governo, introduce nell’ordinamento il nuovo istituto del ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ne detta la disciplina processuale, colmando così una lacuna nel nostro ordinamento. L’organizzazione della pubblica amministrazione infatti, così come si è definita negli anni, non ha consentito una verifica dei risultati raggiunti attraverso un confronto con i cittadini fruitori dei servizi. Con l’obiettivo del recupero di efficienza dell’apparato pubblico, il provvedimento avvicina la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste e ai bisogni dei cittadini; inoltre, da un punto di vista economico, mira ad un forte recupero di produttività, fattore non secondario ai fini del superamento della crisi finanziaria ed economica. Il provvedimento garantisce la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard di riferimento, prevedendo una tipologia di ricorsi diversa dall’azione collettiva introdotta nel nostro ordinamento dalla legge finanziaria per il 2008, che riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e per certi ambiti extracontrattuale, ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni o concessionari in relazione alla natura pubblica del servizio erogato. Sul provvedimento è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata ed i pareri delle Commissioni parlamentari;

(…) Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il Consiglio ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere 647 dirigenti scolastici, 8000 unità di personale docente, 8000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e 70 unità di personale docente presso le Accademie ed i Conservatori di musica.

(…) La seduta ha avuto termine alle ore 12,15.

Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. AOODGPER 19218

Oggetto: Circolare I.N.P.S. n. 125 del 16 dicembre 2009 – modalita’ di applicazione della Convenzione 5 agosto 2009 fra I.N.P.S., M.I.U.R. e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Si invia, per opportuna conoscenza, la circolare dell’ I.N.P.S, volta a disciplinare l’ambito di applicazione della Convenzione in oggetto e le modalità di presentazione della domanda da parte del personale della scuola al fine di fruire dell’indennità di disoccupazione con procedura semplificata.

IL DIRIGENTE

f.to Bianca Artigliere

Circolare INPS 16 dicembre 2009, n. 125

Oggetto: Modalita’ di applicazione della Convenzione 5 agosto 2009 fra I.N.P.S., M.I.U.R. e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Nota 17 dicembre 2009, Prot. MIURDGOS n. 12697

Oggetto: 8° concorso Musicale Nazionale “Musicantando” Vallo della Lucania (SA) dal 23 al 30 Aprile 2010

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

La Direzione Didattica Statale di Vallo della Lucania (SA) e l’Associazione Culturale “Telemann”, con il patrocinio e contributo del Comune di Vallo della Lucania e di Ascea (SA), organizzano l’ 8° concorso Musicale Nazionale”Musicantando”.

La Manifestazione é rivolta alle scuole Primarie e Secondarie Superiori dell’intero territorio nazionale.

Per coloro che vorranno aderire all’iniziativa pubblichiamo il Bando contenente le schede di partecipazione suddivise per discipline musicali, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 25 Marzo 2010 presso l’ Associazione Culturale “Telemann” Via Scuola Eleatica, 2/A – 84025 Eboli (SA), oppure via mail al seguente indirizzo: telemannfv@libero.it.

Per ulteriori dettagli del concorso è possibile consultare il sito www.musicantando.org.

IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Allegato

17 dicembre Riforme in 7a Commissione Camera

Nella 7a Commissione della Camera, Valentina APREA, presidente e relatore, illustra tre proposte di parere favorevole con condizioni e osservazioni su:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali

Precisa che il Consiglio di Stato si riunira’ il 21 dicembre prossimo proprio ai fini dell’espressione del parere di competenza. Ritiene quindi che l’esame della Commissione possa concludersi non oltre il 14 gennaio 2010, per consentire al Governo di procedere agli adempimenti conseguenti, in tempi utili all’avvio del nuovo anno scolastico. Aggiunge che la Conferenza Stato-regioni si è già espressa in materia, e che il Consiglio di Stato ha mosso finora solo alcune osservazioni al Ministero che ha fornito i chiarimenti richiesti.

Di seguito le proposte di parere:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
apprezzato il richiamo all’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all’istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l’opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all’articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell’area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico, l’opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all’analoga offerta formativa dell’istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni n. 2 e 3 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
8 ) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall’articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell’Afam consentito dall’articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d’arte in licei artistici, anche tenendo conto dell’esigenza di riconoscere per gli istituti d’arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato;
11) all’articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all’allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:
1) all’articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l’espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell’Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
2) all’articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
3) all’articolo 13, comma 5, valuti il Governo l’opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all’allegato L;

4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l’emanazione del decreto ministeriale previsto;
5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
6) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 13, rispetto all’ordinamento previgente;
7) si valuti infine l’opportunità di consentire l’utilizzo della quota dell’autonomia nei limiti dell’organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell’autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

Si richiama, infine, l’attenzione sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di alcuni riferimenti interni. In particolare:
1) all’articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all’articolo 13, comma 11, lettera a), e non all’articolo 13, comma 9, lettera a);
2) all’articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;
3) al comma 6 dell’articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell’articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l’accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell’economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;
5) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione dell’indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l’articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l’articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l’utilizzo del personale attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l’indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell’indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo un’articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;
8 ) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell’indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest’ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;
9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all’Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;
b) all’articolo 6, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all’articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all’articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l’ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all’articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;
h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. (Atto n. 134).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
2) all’articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);
3) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell’economia e delle finanze;

4) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
6) appare necessario prevedere un nuovo comma all’articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l’offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
7) appare necessario richiamare la possibilità di ammettere all’esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell’apposito corso di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
8 ) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l’indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei artistici, anche degli istituti d’arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;
9) con riferimento all’indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per «Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero dello politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;
10) appare necessario, in merito all’indirizzo «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera», prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;
11) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all’articolo 6 che preveda che: «in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le province autonome di Bolzano e Trento realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d’esame nominate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni», stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:
a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all’articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all’articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;
e) si valuti inoltre l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l’abrogazione, come segue: « «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l’ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo 191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;
h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente;
i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, si valuti infine l’opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.

La 7a Commissione della Camera esprime il seguente parere favorevole con condizioni allo Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «riordino degli enti di ricerca»,

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all’ASI) e n. 138 (relativo all’INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all’istituzione dell’INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all’esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell’ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d’altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell’articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l’attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l’accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell’articolo 4 («Finanziamento degli enti di ricerca»), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO aggiuntivi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell’articolo 13 («Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale»);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l’accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all’articolo 15 («Infrastrutture di ricerca»), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell’attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l’effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tenico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2) al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l’entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l’elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3) all’articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l’aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4) all’articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5) all’articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole « previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6) all’articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull’assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7) all’articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l’ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

8 ) occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

9) all’articolo 8, comma 2, appare necessario aggiungere infine le seguenti parole: «ai fini dell’applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino»;

10) è necessario sopprimere il comma 1 dell’articolo 8 e l’articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell’articolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all’ASI) e n. 138 (relativo all’INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all’istituzione dell’INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all’articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all’articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all’articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) occorre valutare l’opportunità di sopprimere l’articolo 17, relativo alle funzioni dell’INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all’Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

f) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.