MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 luglio 2013
Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi. (13A07121)
(GU n.199 del 26-8-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'articolo 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso
dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante"Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1 comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334
recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione";
Visto in particolare, l'articolo 40, comma 9, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare
ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di
tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione
professionale;
Visto l'articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione
professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero
che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40,
comma 9), lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, possono essere
autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un
contingente annuale;
Visto l'articolo9,comma 8,del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
che prevede che il contingente triennale e' determinato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
successive modificazioni,da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno
dell'anno successivo al triennio;
Visto altresi', che il medesimo art. 9, comma 8 del decreto legge
28 giugno 2013 n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione
triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre
dell'anno,puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 12 luglio 2012, che, in via transitoria e nel limite delle quote
stabilite per l'anno 2011, ha determinato il contingente per l'anno
2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi
a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
modificazioni, e nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri
chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40,
comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999 e successive modificazioni;
Considerato che, alla data del 30 giugno 2013, non e' stato ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di
cui all'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, ne' il decreto di
programmazione triennale di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio e' determinato in:
a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione
delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi,
organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme
dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono
ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 luglio 2013
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 233
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